REGOLAMENTO DI GIURIA
Federazione Ginnastica d’Italia
REGOLAMENTO DI GIURIA
Per le sezioni:
Y ARTISTICA MASCHILE Y ARTISTICA FEMMINILE Y RITMICA
Y TRAMPOLINO ELASTICO
Y AEROBICA
Y GINNASTICA per TUTTI
Approvato dal CDF il 21/07/2015 con deliberazione n° 87
ART. 1 - Ordinamento del Corpo giudicante
L’ordinamento del Corpo giudicante per ciascuna sezione è così costituito:
- Direttore/trice Tecnico/a Nazionale (D.T.N.)
- Referente Nazionale di Giuria (R.N.G.);
- Direttore/trice Tecnico/a Regionale (D.T.R.);
- Referente Regionale di Giuria (R.R.G.);
- Ufficiali di gara
1.0.1 La responsabilità della organizzazione delle giurie previste nell’ambito delle attività della ginnastica della F.G.I. è affidata ai Direttori Tecnici Nazionali di ciascuna sezione, il cui parere è vincolante, e che si avvalgono per tale organizzazione dell’operato del rispettivo R.N.G.
ART. 2 - Referente Nazionale di Giuria (R.N.G.)
2.1.1 Il R.N.G. è il diretto collaboratore del D.T.N. per tutto quanto riguarda il Corpo giudicante.
2.1.2 Il R.N.G. è nominato dal Consiglio D i r e t t i vo Federale (C.D.F.) su proposta del Direttore tecnico nazionale (D.T.N.) della sezione ed è scelto fra gli Ufficiali di gara aventi almeno la qualifica di Ufficiale di gara nazionale.
2.1.3 Il/la D.T.N. della sezione può sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Federale (C.D.F.) la nomina di un/una collaboratore/trice del/della R.N.G. al/alla quale viene affidato un mandato definito nei modi e nei tempi.
ART. 3 - Mansioni del R.N.G.
3.1.1 Il R.N.G propone al D.T.N. della sezione, che dopo aver esaminato tali proposte potrà sottoporle all’approvazione del C.D.F. attività ed iniziative dirette a:
- la formazione tecnica degli Ufficiali di gara;
- l’aggiornamento degli Ufficiali di gara;
- la convocazione degli Ufficiali di gara per le gare di sua competenza;
- l’organizzazione del Corpo giudicante;
- il controllo dell’operato degli Ufficiali di gara;.
Le proposte approvate dal C.D.F. vengono affidate al R.N.G. per quanto riguarda la loro attuazione.
3.1.2 Deve proporre al D.T.N. della sezione che successivamente li sottoporrà al C.D.F.:
a) la programmazione e l’organizzazione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento per gli Ufficiali di gara nazionali, curandone l’effettuazione e specificando i contenuti e le modalità degli esami;
b) la nomina dei nuovi Ufficiali di gara nazionali e regionali di 1° e 2° grado;
c) gli aggiornamenti da apportare all’Albo Ufficiali di gara;
d) i nominativi degl i Ufficiali di gara da ammettere ai corsi di formazione e di idoneità indetti dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (F.I.G.);
e) l’adeguamento delle norme di giuria nazionale a quelle emanate dalla F.I.G., se ne ravvisa l’opportunità;
f) le riunioni dei Referenti regionali della Giuria;
g) le eventuali sperimentazioni.
3.1.3 Il R.N.G. deve inoltre garantire:
a) la designazione del Presidente di giuria e d egl i Ufficiali di gara per le gare nazionali, interzonali ed interregionali;
b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l’Albo nazionale de gl i Ufficiali di gara della rispettiva sezione;
c) redigere una relazione annuale da presentare al D.T.N. della sezione per il C.D.F..
ART. 4 - Referente Regionale di Giuria (R.R.G.)
4.1.1 La responsabilità della organizzazione delle giurie previste nell’ambito delle attività della ginnastica che si svolgono nella regione è affidata al o ai Direttori tecnici regionali di ciascuna sezione che si avvalgono per l’organizzazione dell’operato del R.R.G. di ciascuna delle sezioni.
4.1.2 Il R.R.G. è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Direttore tecnico regionale (D.T.R.) della sezione ed è scelto fra g li Ufficiali di gara aventi almeno la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado o, qualora ne ravvisi la necessità, di Ufficiale di gara regionale di 1° grado. Il/la D.T.R. della sezione GpT può sottoporre all’approvazione del Comitato regionale di competenza la nomina di uno o più collaboratori del/della R.R.G. al/ai quale/i viene/vengono affidato/i specifici compiti in relazione alle diverse necessità e competenze.
4.1.1 Il R.R.G. deve proporre al D.T.R. della sezione che successivamente li sottoporrà al C.R. l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Ufficiali di gara, in sede regionale e curarne l’effettuazione.
4.1.2 Il R.R.G. deve inoltre garantire:
a) la partecipazione alle riunioni indette dal D.T.N./R.N.G. e seguirne le direttive;
b) che sia regolarmente aggiornato lo schedario deg l i Ufficiali di gara residenti nella regione o nella circoscrizione territoriale, a qualunque qualifica appartengano;
c) l’invio, tramite il C.R. alla F.G.I., al termine di ogni anno sportivo, le variazioni avvenute nello schedario degli Ufficiali di gara;
d) di annotare i servizi prestati dai singoli Ufficiali di gara, in campo regionale;
e) di inviare al C.R. la proposta di cancellazione degli Ufficiali di gara;
f) il funzionamento del Corpo giudicante della regione o circoscrizione territoriale, espletando le stesse mansioni attribuite al R.N.G., per quanto applicabili;
g) la convocazione, in accordo con il D.T.R. della sezione, d e g li Ufficiali di gara per le gare regionali, provinciali ed altre (per “altre” si intendono le gare nate da libere iniziative di Società affiliate, non previste nel calendario federale);
h) di redigere una relazione annuale da inviare al R.N.G.;
i) tutte le altre mansioni che il presente Regolamento gli affida.
ART. 5 - Qualifiche, requisiti ed operatività degli Ufficiali di gara
Nell’ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:
- Ufficiale di gara regionale di 1° grado;
- Ufficiale di gara regionale di 2° grado;
- Ufficiale di gara nazionale;
- Ufficiale di gara internazionale;
5.0.1 L’attività di Ufficiale di gara tra le sezioni olimpiche è incompatibile; non c'è incompatibilità tra l'attività di Ufficiale di gara delle discipline olimpiche e non olimpiche.
Ufficiale di gara regionale di 1° grado
5.1.1 La qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.
5.1.2 Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado per una specifica sezione, è necessario:
- avere compiuto 18 anni di età alla data dell’esame.
5.1.3 L’Ufficiale di gara regionale di 1° grado è abilitato ad operare nelle gare federali regionali, provinciali ed altre; nella GpT l’Ufficiale di gara di 1° grado può operare anche nelle gare nazionali.
5.2 Ufficiale di gara regionale di 2° grado
5.2.1 La qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.
5.2.2 Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado, oltre ad avere compiuto 18 anni di età alla data dell’esame, è necessario:
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi ed avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo, oppure
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I., oppure
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Tecnico Regionale della specifica sezione da almeno 12 mesi.
5.2.3 L’Ufficiale di gara regionale di 2° grado è abilitato ad operare nelle gare federali regionali, provinciali e locali e, se designato dall’organo competente, può giudicare anche in campo nazionale.
5.3 Ufficiale di gara nazionale
5.3.1 La qualifica di Ufficiale di gara nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla
F.G.I. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.
5.3.2 L’ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del D.T.N. su proposta del R.N.G. che analizza la segnalazione nominativa dei CC.RR..
5.3.3 Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Ufficiale di gara nazionale, oltre ad aver compiuto il 18 anni di età alla data dell’esame, occorre:
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 2° grado della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi ed avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo oppure:
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di atleta ed avere indossato la maglia della squadra nazionale senior in un incontro o gara ufficiale della F.G.I. oppure:
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Istruttore Federale della specifica sezione da almeno 12 mesi.
5.3.4 L’Ufficiale di gara nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario federale della sezione di appartenenza. Deve operare anche nelle gare regionali, provinciali e locali.
5.4 Ufficiale di gara internazionale
5.4.1 La qualifica e l’idoneità di Ufficiale di gara internazionale, ed il relativo “brevetto”, si ottengono partecipando ad un corso indetto dalla F.I.G. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso. Nella GpT gli Ufficiali di gara internazionali sono in riferimento alle “attività aggregate” e fanno riferimento all’Unione Europea di Ginnastica (U.E.G.).
5.4.2 La proposta nominativa di partecipazione al corso, da sottoporre al C.D.F., è di competenza del D.T.N. della sezione di appartenenza, ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere tesserato alla F.G.I. con la qualifica di Ufficiale di gara nazionale della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 24 mesi consecutivi;
- aver operato con continuità in tale qualifica nel suddetto periodo;
- non essere stato sottoposto, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifica o ad inibizioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi nell'ultimo decennio e salvo riabilitazione;
- conoscere almeno una lingua straniera ufficialmente adottata dalla F.I.G..
- se delegato a gare in rappresentanza dell’Italia, essere cittadino italiano
5.4.3 L’ Ufficiale di gara internazionale, oltre alla possibilità di operare nell’ambito relativo alla sua qualifica, deve partecipare all’attività regionale e nazionale, dove può essere nominato a svolgere una qualunque delle funzioni previste per gli appartenenti al Corpo giudicante.
5.4.4 L’Ufficiale di gara internazionale è tenuto inoltre a collaborare col D.T.N. in qualsiasi evenienza ed a svolgere i compiti che di volta in volta questi gli affida.
L’idoneità ad operare come Ufficiale di gara internazionale è valida per un ciclo olimpico.
Il rinnovo dell’idoneità ad operare come Ufficiale di gara internazionale è a discrezione della F.G.I..
5.5 Ufficiale di gara straniero
L’Ufficiale di gara straniero che voglia operare in Italia e che sia in regola con le norme previste dallo Statuto e dal R.O. deve inoltrare domanda alla F.G.I. di ammissione nell’Albo Ufficiali di gara. Se gli viene riconosciuta la qualifica della quale è titolare in quella può operare immediatamente, purché in possesso della idoneità per il ciclo in corso. La qualifica posseduta e l’idoneità ad operare, valide per il ciclo in corso, devono essere documentate dalla Federazione di provenienza. Se non ha l’idoneità, può essere ammesso a frequentare un corso per la qualifica di cui è in possesso o un qualsiasi corso di grado inferiore.
ART. 6- Corsi di formazione e di idoneità
6.1.1 Il C.D.F. (per gli Ufficiali di gara nazionali) e gli organi territoriali della F.G.I. (per gli Ufficiali di gara regionali), indicono periodicamente corsi di formazione e di idoneità. Gli organi territoriali possono indire corsi previa domanda su apposito formulario di organizzazione.
6.1.2 Tali corsi possono:
- essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;
- avere carattere residenziale;
- essere divisi in più sedi.
6.1.3 La durata ed i contenuti tecnici di ogni corso sono stabiliti dal piano di studi previsto per la formazione dei quadri della giuria; tuttavia, per quanto riguarda i corsi regionali , sono lasciate alla discrezionalità dei RR.GG.RR. variazioni dettate da esigenze locali.
6.1.4 L’esame finale si tiene al termine del ciclo delle lezioni previste od anche in un periodo successivo.
6.1.5 I corsi a livello regionale o interregionale attribuiscono le qualifiche di:
- Ufficiale di gara regionale di 1° grado
- Ufficiale di gara regionale di 2° grado.
6.1.6 I corsi a livello nazionale attribuiscono la qualifica di:
- Ufficiale di gara nazionale.
6.1.7 Al termine di ogni corso di formazione, ai partecipanti che superano l’esame, viene rilasciato un attestato.
6.1.8 I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva seguono quanto previsto dai Protocolli d’intesa con la F.G.I..
6.1 Corso di formazione per Ufficiali di gara regionali di 1° grado
6.1.1 Al termine del corso di formazione, chi ha superato l’esame deve inoltrare alla F.G.I., tramite il
C.R. la domanda di ammissione al Corpo Giudicante per la qualifica regionale di 1° grado, per la nomina da parte del C.D.F. e l’immissione nell’Albo Ufficiali di gara.
6.1.2 Il Comitato Regionale deve inoltre inviare alla Federazione ed al R.N.G. competente, entro 30 giorni dall’effettuazione dell’esame, il verbale dell’esame stesso sul quale devono comparire:
- l’elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- la data e l’esito dell’esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.
6.2 Corso di formazione per Ufficiali di gara regionali di 2° grado
6.2.1 Al termine del corso di formazione, chi ha superato l’esame se ammesso al corso senza la qualifica di giudice (art.5.2.2) deve inoltrare alla F.G.I., tramite il C.R. la Domanda di ammissione al Corpo Giudicante per la qualifica regionale di 2° grado, la nomina da parte del C.D.F. e per l’immissione nell’Albo Ufficiali di gara.
6.2.2 Al termine del corso di formazione per Ufficiale di gara regionale di 2° grado, il Comitato Regionale deve inviare alla Federazione ed al R.N.G. competente, entro 30 giorni dall’effettuazione dell’esame, il verbale dell’esame sul quale devono comparire:
- l’elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di effettuazione del corso;
- la data in cui ogni singolo partecipante ha sostenuto l’esame per ottenere la qualifica di Ufficiale di gara regionale di 1° grado, oppure la diversa motivazione per la quale è stato ammesso al corso;
- la data e l’esito dell’esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.
6.3 Corsi di formazione e di idoneità per Ufficiali di gara nazionali
Al termine del corso di formazione e di idoneità per Ufficiale di gara nazionale, il R.N.G. comunicherà al D.T.N. l’elenco di coloro che hanno superato l’esame ed il D.T.N. sottoporrà tale elenco al C.D.F. per la nomina, o conferma, della qualifica di Ufficiale di gara nazionale con il relativo inserimento nell’Albo Ufficiali di gara.
6.4.1 Per Corso di idoneità deve intendersi esclusivamente iI primo Corso di aggiornamento che la
F.G.I. organizza all’inizio di un nuovo ciclo olimpico.
L’ Ufficiale di gara nazionale deve partecipare ai corsi di idoneità organizzati dalla Federazione per mantenere l’idoneità della qualifica di cui è in possesso.
Tali corsi devono essere organizzati almeno con periodicità olimpica.
Gli Ufficiali di gara con qualifica inferiore mantengono la loro idoneità partecipando ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati a livello locale.
6.4.2 L’Ufficiale di gara che non frequenta il corso o che non supera l’esame:
- mantiene la qualifica, ma perde l’idoneità per il ciclo in corso;
- può operare, a discrezione del R.R.G., nella qualifica inferiore a quella posseduta purché partecipi agli aggiornamenti regionali obbligatori indetti dal C.R.; in caso contrario viene sospeso.
Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l’obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione o da un suo Organo territoriale.
Il R.N.G. o il R.R.G., nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di Ufficiale di gara tali corsi sono organizzati e possono proporre al C.D.F. o al C.R. a seconda delle loro competenze, la sospensione dalla loro funzione di coloro che non partecipano.
Tale sospensione dura fino a che l’Ufficiale di gara non partecipa ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.
6.6 Composizione delle Commissioni di esame
Le Commissioni di esame per i corsi di formazione sono così composte:
a) per Ufficiali di gara regionali di 1° e 2°grado:
- il Presidente del C.R. o un suo delegato, o uno dei Presidenti dei CC.RR. o un loro delegato, (nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale),
- il R.R.G. competente, o uno dei RR.RR.GG. competenti dei CC.RR. interessati, (sempre nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- uno o più docenti;
b) per Ufficiali di gara nazionali:
- il Presidente federale o un suo delegato;
- il D.T.N. competente e il R.N.G. competente o un suo delegato, oppure almeno una uno delle due persone;
- uno o più docenti.
ART. 7 - Anzianità per l’ammissione ai corsi di formazione
I 12 mesi di anzianità previsti dal presente Regolamento per accedere ai corsi di formazione regionali o nazionali decorrono dalla data degli esami del corso precedente.
La conferma che l’Ufficiale di gara ha operato in detto periodo è di competenza del C.R. L’ Ufficiale di gara può operare nella nuova qualifica soltanto dopo la ratifica della sua nomina.
ART. 8 - Tesseramento
Il candidato che ha superato l’esame di un corso di formazione e non è ancora tesserato alla
F.G.I. ha l’obbligo di richiedere il tesseramento entro 30 giorni dalla data dell’esame stesso.
8.1 All’atto del tesseramento annuale l’Ufficiale di gara che è idoneo a giudicare in più sezioni olimpiche deve scegliere la sezione nella quale intende giudicare in quell’anno sportivo (art. 5.0.1)
ART. 9 - Rinnovo del tesseramento
9.1 Gli appartenenti al Corpo giudicante devono rinnovare il tesseramento entro i termini stabiliti dalle normative federali.
9.2 L’ Ufficiale di gara non in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione.
ART. 10 - Albo Ufficiali di gara
10.1 La Federazione istituisce l’ “Albo Nazionale degli Ufficiali di gara”, provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, suddiviso nelle seguenti qualifiche:
- Ufficiali di gara internazionali;
- Ufficiali di gara nazionali;
- Ufficiali di gara regionali di 2° grado;
- Ufficiali di gara regionali di 1° grado;
Nelle prime due qualifiche vengono inseriti solo gli Ufficiali di gara in possesso della idoneità per il ciclo in corso. Gli altri Ufficiali di gara, pur mantenendo la loro qualifica, vengono inseriti in base al grado della loro idoneità oppure come “Ufficiali di gara sospesi” (vedi art. 6.5) se senza idoneità alcuna.
Tutte le variazioni nominative all’Albo nazionale degli Ufficiali di gara devono essere ratificate dal C.D.F..
10.2 I Comitati regionali istituiscono lo schedario dei loro Ufficiali di gara suddivisi per sezione, con le stesse modalità previste per l’Albo nazionale.
Al termine di ogni anno sportivo federale, i C.R. devono rimetterne alla F.G.I. una copia debitamente aggiornata, mettendo in evidenza le eventuali variazioni.
ART. 11 - Composizione della Giuria in tutte le gare federali
11.1 La giuria deve essere così composta:
a) Presidente di Giuria;
b) Giuria Superiore(eccetto la sezione GpT);
c) Gruppo o Gruppi di Giuria;
d) Direttore di gara; e, se necessari:
e) Ufficiali di linea;
f) Cronometristi.
sono invece facoltativi, a seconda di come sono composti i singoli Gruppi ed a seconda delle esigenze, altri Ufficiali di gara con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o con altre funzioni stabilite dal R.G. competente.
11.2 L’assegnazione dell’attrezzo/specialità da giudicare potrà avvenire contestualmente alla convocazione o per sorteggio, parziale o totale, effettuato in sede di riunione di giuria.
11.3 Il R.N.G. o il R.R.G. previo parere favorevole del D.T.N. o del D.T.R. convoca sulla base delle necessità tecniche, economiche ed organizzative, il numero deg l i Ufficiali di gara e dei Gruppi di Giuria ritenuto adeguato allo svolgimento della gara.
ART. 12 - Funzioni degli appartenenti al Corpo giudicante
12.1.1 Gli appartenenti al Corpo giudicante sono chiamati a svolgere, a seconda della sezione e della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:
a) Presidente di giuria;
b) Componenti la giuria superiore (ad esclusione della GpT);
c) Ufficiale di gara;
d) Direttore di gara;
e) Ufficiale di linea;
f) Ufficiale cronometrista
12.1.2 La designazione e la convocazione per le funzioni previste dal punto “a” al punto “c” dell’art.
12. 1. 1 sono da attuarsi con le modalità indicate negli articoli 3. 1. 3 a. per le gare nazionali, interzonali ed interregionali e nell’art. 4.1.2.g. per le gare regionali, provinciali ed altre. Per le funzioni previste dai punti “d”, “e” ed “f” la designazione e la convocazione sono di competenza ed a carico della Società o del Comitato organizzatore della manifestazione.
Il Presidente di Giuria sovrintende il gruppo di Ufficiali di gara impegnati nella Gara, ed insieme al Segretario di Gara ne condivide la responsabilità sul regolare svolgimento della stessa.
12.1.1 Il Presidente di Giuria è scelto di volta in volta fra gli Ufficiali di gara aventi una delle qualifiche previste dall’art. 5 del presente Regolamento.
Nelle gare regionali e provinciali la funzione di Presidente di Giuria può essere svolta, in casi eccezionali, dal D.T.R. della sezione (purchè a sua volta in possesso della qualifica di Ufficiali di gara) o dal R.R.G..
12.1.2 Mansioni del Presidente di Giuria
Il Presidente di Giuria oltre a far parte della Giuria Superiore per le sezione dove in base al Codice dei punteggi essa è prevista, svolge le seguenti mansioni:
a) presiede le riunioni della Giuria ed impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto dei programmi emanati dal D.T.N. e dalla F.G.I.;
b) si accerta della idoneità e regolarità dell’impianto e delle attrezzature di gara;
c) si assicura della presenza del medico, dei cronometristi e degli Ufficiali di linea;
d) controlla che siano presenti gli Ufficiali di gara convocati;
e) verifica la regolarità del tesseramento degli stessi e, se questi non sono in regola, deve provvedere alla loro sostituzione;
f) surroga gli Ufficiali di gara assenti con altri reperibili sul posto, purché siano in regola con il tesseramento. Le sostituzioni e le surroghe devono essere riportate sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In mancanza di Ufficiali di gara di pari qualifica può, a sua discrezione, far operare Ufficiali di gara con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di Giuria;
g) cura la disposizione degli Ufficiali di gara agli attrezzi, nel rispetto delle norme federali, in modo che possano avere una visione ottimale per potere giudicare e che, nel contempo, non siano in condizione di consultarsi reciprocamente, se non espressamente consentito;
h) può affidare agli Ufficiali di gara, oltre a quelli di competenza, altri compiti, come rilevazione dati od altro;
i) nel caso di discordanza fra gli Ufficiali di gara o di punteggi emessi non corrispondenti al reale valore degli esercizi, interviene presso i gruppi di giuria per ristabilire gli accordi e giungere ad una equità di giudizio;
l) riporta nel Verbale di Omologazione della Gara eventuali infrazioni commesse da parte di ginnasti, istruttori e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara. Una copia del suddetto verbale deve essere rimessa al Procuratore federale.
m) controlla che il Verbale di Omologazione della Gara (V.O.G.) sia debitamente e correttamente compilato e sottoscrive le parti che gli competono. Sottoscrive inoltre le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.
La Giuria Superiore, per le sezioni dove in base al Codice dei punteggi essa è prevista, è un organismo consultivo per il Presidente di Giuria, svolge la funzione di controllo dell’operato degli Ufficiali di gara. La Giuria Superiore non è prevista nella gare della GpT.
12.2.2 La Giuria Superiore per le gare nazionali, interzonali ed interregionali, è composta da:
- il Presidente di giuria;
- il D.T.N. o suo delegato in possesso della qualifica tecnica o di Ufficiale di gara;
- il R.N.G. o suo delegato in possesso della qualifica di Ufficiale di gara.
12.2.3 Per le gare regionali e/o provinciali è composta da:
- il Presidente di giuria;
- il D.T.R. o suo delegato in possesso della qualifica tecnica o di Ufficiale di gara;
- il R.R.G. o suo delegato in possesso della qualifica di Ufficiale di gara.
In tutte le tipologie di gara, la Giuria Superiore può operare anche solo con due dei componenti sopra indicati.
L’Ufficiale di gara preposto ad un attrezzo/i deve osservare le direttive ricevute dal Presidente di Giuria durante la Riunione di Giuria precedente la gara.
12.3.1 Designazione dell’Ufficiale di gara
12.3.2 La designazione e la convocazione degli Ufficiali di gara (vedi art. 11.3) sono da attuarsi con le modalità indicate negli articoli 3.1.3 a. per le gare nazionali, interzonali ed interregionali e nell’art. 4.1.2.g. per le gare regionali, provinciali ed altre.
12.3.3 L’Ufficiale di gara deve:
- mantenersi costantemente aggiornato ed, inoltre, conoscere integralmente:
• il Codice dei Punteggi (C.d.P.) o nel caso della GpT le Linee Guida di Valutazione
• il Programma Regolamento federale;
• il Regolamento del Corpo giudicante;
• il Programma tecnico federale;
• le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dal D.T.N. della rispettiva sezione;
• la normativa federale.
12.3.4 L’ Ufficiale di gara nominato deve:
- essere in possesso della tessera federale di Ufficiale di gara, valida per l’anno in corso;
- presentarsi sul campo di gara almeno 15 minuti prima dell’ora stabilita per la riunione della giuria e partecipare alla stessa;
- partecipare ai momenti di aggiornamento eventualmente programmati prima o dopo una competizione.
12.3.5 L’ Ufficiale di gara che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara può essere sostituito con un altro Ufficiale di gara dal Presidente di giuria.
12.3.6 L’ Ufficiale di gara che non partecipa agli aggiornamenti di cui al punto 12.3.4 può essere oggetto di provvedimenti, come previsto dall’art. 17.2.
12.3.7 Mansioni dell’Ufficiale di gara
12.3.8 L’ Ufficiale di gara deve operare all’attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti.
12.3.9 L’ Ufficiale di gara inoltre:
a) adempie alle direttive impartite dal Presidente di giuria;
b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio;
c) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione;
d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità.
12.3.10 E’ fatto divieto all’ Ufficiale di gara di:
a) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di giuria;
b) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Ufficiali di gara;
c) riportare all’esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento.
12.3.11 L’ Ufficiale di gara deve presentarsi sul campo di gara con abbigliamento conforme a quanto previsto dal Codice dei punteggi della sezione in cui opera, o, nel caso della GpT, stabilito dal Regolamento di Gara.
Il Direttore di gara collabora con il Presidente di Giuria, dal quale dipende direttamente, per garantire un ordinato svolgimento della manifestazione.
12.4.1 Nomina del Direttore di gara
Il Direttore di gara è nominato dalla Società o dal Comitato organizzatore, ed è scelto preferibilmente fra gli appartenenti al Corpo giudicante.
12.4.2 Mansioni del Direttore di gara
12.4.3 Il Direttore di gara svolge le seguenti mansioni:
a) si accerta che vi sia la possibilità di sostituzione degli attrezzi;
b) si preoccupa della adeguata sistemazione dei posti riservati agli Ufficiali di gara, ai computisti, agli atleti ed agli istruttori;
c) controlla la formazione dei gruppi di lavoro dei ginnasti, ne dispone la rotazione ed incarica un istruttore a fungere da capo gruppo;
d) assicura la presenza di un operatore all’impianto di amplificazione;
e) fa rispettare il tempo di riscaldamento ad ogni attrezzo, secondo quanto stabilito;
f) è responsabile dell’ordine all’interno del campo di gara e dell’eventuale personale addetto al controllo dell’ingresso delle persone che vi accedono;
g) guida e segue l’andamento della gara.
12.4.4 Il Direttore di gara ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di uno speaker.
Il cronometrista , nell’esercizio della sua funzione, è considerato Ufficiale di gara e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 15 minuti prima dell’inizio della stessa per prendere le necessarie istruzioni dal Presidente di Giuria.
12.5.1 Nomina dell’Ufficiale cronometrista
L’Ufficiale cronometrista può essere richiesto alla Federazione Italiana Cronometristi. Tale funzione può essere svolta da un Ufficiale di gara tesserato alla F.G.I. e quindi nominato dal competente Referente di Giuria a seconda del livello della gara (nazionale, interregionale, regionale, provinciale).
12.5.2 Mansioni dell’ Ufficiale cronometrista
Il cronometrista ha il compito di verificare la durata degli esercizi , dove è richiesta. Le eventuali infrazioni “di tempo” devono risultare su appositi foglietti da trasmettere all’ Ufficiale di gara responsabile e da allegare al punteggio al quale si riferiscono.
L’ Ufficiale di linea è un Ufficiale di gara a tutti gli effetti e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 15 minuti prima dell’inizio della stessa per prendere le necessarie istruzioni dal Presidente di Giuria.
12.6.1 Nomina dell’ Ufficiale di linea
L’ Ufficiale di linea, scelto fra gli Ufficiali di gara tesserati alla F.G.I., è nominato dal competente Referente di Giuria a seconda del livello della gara (nazionale, interregionale, regionale, provinciale).
12.6.2 Mansioni dell’ Ufficiale di linea
L’Ufficiale di linea ha il compito di controllare le eventuali uscite di un ginnasta o di un attrezzo dall’area consentita per lo svolgimento dell’esercizio. Le eventuali infrazioni rilevate devono risultare su foglietti da allegare ai punteggi ai quali si riferiscono.
La quantità e la disposizione sul campo di gara degl i Ufficiale di linea è prevista dal Codice dei punteggi per ogni sezione, o, nel caso della GpT, dal Regolamento di Gara.
12.7 Tutti gli organismi che compaiono sul Verbale Omologazione Gara possono svolgere, in una stessa gara, una sola funzione.
13.1 La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, indicati alle lettere a, b, c, dell’art. 11.1, chiamati ad operare nelle gare interregionali, interzonali e nazionali è di competenza del RN.G. previo parere vincolante del D.T.N. della rispettiva sezione.
13.2 Copia della composizione di Giuria approvata dal D.T.N. deve essere inviata:
- alla Federazione;
- al Presidente di Giuria designato;
- alla Società o al Comitato organizzatore della gara.
13.3 La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, indicati alle lettere a, b, c, dell’art. 11.1, chiamati ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre è di competenza del R.R.G. previo parere del D.T.R. della rispettiva sezione.
13.4 In caso di necessità, un Comitato regionale può richiedere Ufficiali di gara ad un altro Comitato, assumendosi ogni onere a proprio carico.
ART. 14 - Accettazione o rinuncia
L’ Ufficiale di gara che riceve una convocazione deve comunicare immediatamente l’accettazione o la motivata rinuncia ed assicurarsi che la sua decisione pervenga tempestivamente al R.G. competente che provvederà alla sostituzione dandone comunicazione al D.T.
In caso di tardiva risposta, il R.G. provvederà alla sostituzione diretta in accordo con il D.T.
ART. 15 - Attribuzione del punteggio
15.1 Il punteggio è emesso da ciascun Ufficiale di gara nel rispetto delle norme vigenti.
15.1.1 Se un Gruppo di Giuria è formato diversamente da quanto prevede il Codice dei Punteggi della Sezione interessata, il modo col quale il punteggio sarà calcolato è di competenza del R.R.G. su indicazione del D.T.R. per l’attività regionale e del R.N.G. su indicazione del D.T.N. per le attività interzonale, interregionale e nazionale.
15.2 Il punteggio finale deve essere comunicato al dirigente o all’istruttore del ginnasta interessato.
15.3 Qualora ne ravvisi la necessità, il D.T.N. della sezione, sulla base di specifiche esigenze tecniche, darà incarico al R.N.G. di adottare particolari criteri di valutazione necessari per la gestione di gare con programmi particolari, che saranno resi noti con apposite circolari.
ART. 16 - Correzione del punteggio
16.1 La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte dell’ Ufficiale di gara che lo ha emesso, sul foglietto originale, ed è consentita soltanto per validi e giustificati motivi.
16.2 Il punteggio variato deve rimanere comunque leggibile ed il nuovo punteggio deve essere controfirmato.
16.3 Non è consentito stracciare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo con uno nuovo.
16.4 Le classifiche proclamate al termine della gara devono intendersi ufficiose sino alla fase di omologazione.
ART. 17 - Provvedimenti disciplinari
17.1 L’ Ufficiale di gara che non si attiene alle norme previste dal presente Regolamento e che assume un comportamento scorretto nell’assolvere le proprie funzioni incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari.
17.2 I provvedimenti disciplinari, di competenza del Presidente di Giuria, da applicarsi sul campo di gara sono:
- esclusione dalla gara:
da assumersi nei confronti dell’ Ufficiale di gara:
• il cui comportamento si manifesti non conforme alle regole o
• che non partecipi alla riunione della Giuria che precede la gara. Deve essere segnalato sul verbale della gara;
- avvertimento verbale:
per lievi infrazioni alle regole, di cui deve dare comunicazione scritta al R.G. e al D.T.;
- avvertimento scritto:
per infrazioni più gravi o persistenti. Tale avvertimento deve essere annotato sul verbale della gara.
I R.R. hanno facoltà di proporre ai DD.T.T. l’eventuale interruzione delle convocazioni. I D.D.T.T. possono proporre al Consiglio federale:
• per ingiustificate rinunce all’ultimo momento;
• per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;
• per scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara;
- sospensione limitata nel tempo:
La sospensione, da assumersi nei confronti degli Ufficiali di gara, indifferentemente dalla qualifica da lui posseduta, che rinuncia con frequenza all’incarico o che ha subito avvertimenti scritti o ammonizioni o per altri gravi motivi, viene proposta dal D.T.N. o dal D.T.R. su segnalazione dei rispettivi Referenti di Giuria.
La decisione e la durata sono disposte dall’organo di giustizia competente il quale deve darne immediata comunicazione ai rispettivi D.T..
L’ Ufficiale di gara che sta scontando una sospensione, non può partecipare ad un qualsiasi corso né essere presente su alcun campo di gara.
17.3 Se l’ Ufficiale di gara persiste nelle rinunce alle convocazioni, in campo nazionale o regionale, per un anno sportivo senza giustificato motivo, è possibile, previa comunicazione scritta all’interessato, da parte del R.N.G. o del R.R.G. su proposta al C.D.F. del D.T.N. o del
D.T.R. della sezione di competenza, la cancellazione dall’Albo Ufficiali di gara.
17.4 Ulteriori mancanze disciplinari devono essere comunicate al Procuratore federale ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
ART. 18 - Aspettativa
18.1 L’aspettativa è un’assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla impossibilità di poter svolgere una funzione.
Deve essere richiesta dall’ Ufficiale di gara interessato al R.R.G. che, una volta concessa, ne da comunicazione, tramite il C.R., al D.T.N., al R.N.G. e alla F.G.I..
Può essere concessa per:
- incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Regolamento Organico;
- per motivati impedimenti di carattere personale.
18.2 Al termine del periodo di aspettativa concesso, l’ Ufficiale di gara deve avanzare richiesta, con la stessa procedura prevista al punto 18.1, di poter riprendere la sua funzione.
Se in possesso dell’idoneità per il ciclo in corso può:
- rioperare immediatamente nella qualifica di appartenenza; se invece non è in possesso di tale idoneità può:
- partecipare al primo corso di idoneità o di aggiornamento indetto, indispensabile per ottenerla.
18.3 L’ Ufficiale di gara che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di idoneità per la qualifica di cui è in possesso, ma non può partecipare ai corsi di formazione.
18.4 L’aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata massima dell’anno sportivo in corso.
19.1 La cancellazione, che comporta l’esclusione dal Corpo giudicante e dall’Albo Ufficiali di gara, è determinata dai seguenti motivi:
- dimissioni: da inoltrare da parte dell’ Ufficiale di gara, al R.R.G. , qualunque sia la qualifica che l ’ Ufficiale di gara possiede;
Il R.R.G., accertata la irrevocabilità delle stesse, deve trasmetterle tramite il C.R. al R.N.G. che dopo aver informato il D.T.N. ne da formale comunicazione al C.D.F.;
- morosità: si configura dopo due anni ininterrotti di mancato pagamento della quota di tesseramento;
- radiazione: irrogata a termine di Statuto e di Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- su proposta del D.T.R. o del D.T.N. (art. 17.3);
- d’ufficio, nel caso in cui un Ufficiale di gara rimanga per quattro anni senza alcuna idoneità.
19.2 L’ Ufficiale di gara che a suo tempo ha dato le dimissioni, nel caso in cui voglia rientrare nel Corpo giudicante, deve inoltrare domanda al R.R.G. o al R.N.G. per essere riammesso a frequentare un corso per ottenere la qualifica immediatamente inferiore a quella precedentemente posseduta.
L’ Ufficiale di gara cessa di svolgere la sua funzione nelle gare ufficiali quando assume altro incarico, o tessera federale, incompatibile con la funzione di Ufficiale di gara o quando subisce il provvedimento di cancellazione (art. 19).
20.1 Almeno una volta all’anno, al termine delle operazioni di tesseramento, i CC.RR. devono:
- aggiornare gli elenchi relativi al Corpo giudicante ed
- inviare copia delle variazioni al D.T.N., al R.N.G. ed alla F.G.I. per l’aggiornamento dell’Albo Ufficiali di gara.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico della F.G.I.
INDICE
PARTE PRIMA – Ordinamento del Corpo giudicante e mansioni dei differenti ruoli……………Pagg. 1 – 3 PARTE SECONDA – Qualifiche, requisiti ed operatività degli Ufficiali di gara ……………………Pagg. 3 – 5 PARTE TERZA - Corsi di formazione, di idoneità ed aggiornamento degli Ufficiali di gara …Pagg. 6 – 7 PARTE QUARTA – Tesseramento Ufficiali di gara …………………………………………… Pag. 7
PARTE QUINTA – Composizione della Giuria, convocazione, funzioni e mansioni……… Pagg. 8 – 13 PARTE SESTA – Interruzione temporanea o permanente dalla funzione di Ufficiali di gara …… Pagg. 13 - 14