Contract
ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO
In data 11 febbraio 1999, in Roma, xxxxx Xxxxx 0, xxxxxx xx xxxx xxx XXXX, tra
le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
FNAM - Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici FNAII - Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti Federazione Nazionale della Moda
Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai ed Affini FEDAL - Federazione Nazionale dell’Alimentazione Confartigianato Trasporti
Associazione Nazionale Estetiste Associazioni Nazionale Acconciatori Associazione Nazionale Marmisti Associazione Nazionale Produttori Occhiali
Fe.Na.Od.I. - Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani Associazione Nazionale Grafici
Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie
Associazione Nazionale Ceramica Associazione Nazionale Chimici Plastici
Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento Associazione Nazionale Tappezzieri
Associazione Nazionale dell’Arredo Urbano
le associazioni di mestiere della CNA: AIRA
ANIM ANPEC
Associazione tessile abbigliamento Associazione podologica italiana ASPEL
Associazione nazionale Artigianato artistico Assomeccanica
Assopulizie Federacconciatori Federestetica
Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare FITA
FNALA GRAFICA ILMA SATLA SIAF
SNO
Trasporto persone Associazione sarti;
la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell’artigianato;
la CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa;
la CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l’intervento della FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie SNA
Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici;
la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l’interventodi FEDERNAS
UNAMEM ANVI ANTLO
e
le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FILTEA-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL;
le Federazioni di categoria della CISL: FAT-CISL
FILCA-CISL FILTA-CISL FIM – CISL FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL FIT-CISL FLERICA-CISL;
le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL UILA UILCER UILM UILSIC UILTA
UILTRASPORTI UILTUCS;
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori; la UIL, Unione italiana del lavoro;
- vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare
- in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare
- vista l’intesa interconfederale 8 settembre 1998, che si allega
si concorda
di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, con sede provvisoria in Roma.
1 COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI
Il Fondo, costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 12 e segg. c.c., e regolato dallo Statuto, dal Regolamento elettorale e dalle norme operative interne che saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione, eroga prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori, nonché eventuali prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità.
2 SOCI DEL FONDO
Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo;
- i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all’impresa;
- i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
3 ADESIONI
L’adesione al Fondo è libera e volontaria e si realizza con la sottoscrizione di una domanda di associazione, previa consegna al dipendente di una scheda informativa, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle norme operative interne.
4 IMPRESE OBBLIGATE
Si definiscono imprese obbligate le imprese che, rientrando nella sfera di applicazione dei
c.c.n.l. sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo, sono tenute al versamento del contributo per ogni loro dipendente che ha aderito al Fondo.
5 DECENTRAMENTO SUL TERRITORIO
Il Fondo, sulla base di norme operative interne, si struttura attraverso Sezioni regionali o interregionali che sono articolazioni organizzative ed elettorali del Fondo stesso.
Le funzioni elettorali della Sezione regionale o interregionale sono definite dal Regolamento elettorale.
Le sezioni regionali o interregionali sono presiedute da un Comitato direttivo formato da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, di cui la metà designata dalle associazioni delle imprese territorialmente competenti e l’altra metà designata dalle strutture categoriali e orizzontali delle confederazioni sindacali territorialmente competenti secondo quanto stabilito dalle norme operative interne.
In mancanza di designazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di costituzione del Fondo la nomina è fatta dalle fonti istitutive; ove non ci fossero le condizioni per la designazione, le fonti istitutive possono decidere l’accorpamento con altra struttura regionale. Le sezioni regionali o interregionali, ove necessario, possono decentrarsi in più nuclei territoriali.
In particolare le Sezioni regionali o interregionali, oltre alla funzione elettorale, hanno i seguenti compiti:
- evidenziano al Comitato dei garanti ed al Consiglio di amministrazione opportunità di impiego delle risorse nel territorio di propria competenza e nei confronti delle piccole imprese;
- contribuiscono a definire ed attuano gli indirizzi del Consiglio di amministrazione in tema
di trasparenza nel rapporto con gli associati;
- ricevono dal Fondo le informazioni aggregate e le rendicontazioni relative agli associati ed alle imprese che ad esse fanno riferimento;
- controllano e coordinano l’adesione ed i flussi della raccolta nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- verificano la rispondenza delle singole posizioni e dei capitali conseguentemente maturati rispetto ai dati in proprio possesso segnalando al Consiglio di amministrazione ed al Comitato dei garanti eventuali difformità;
- scelgono strutture di servizio sul territorio nell’ambito dei compiti, delle compatibilità e dei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- svolgono ogni altro compito ad esse delegato dal Consiglio di amministrazione.
Le Sezioni regionali o interregionali possono avere la loro sede presso gli Enti paritetici bilaterali dell’artigianato, ove esistenti.
6 ORGANI DEL FONDO
Il Fondo ha i seguenti organi:
- l’Assemblea dei delegati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori contabili
7 ASSEMBLEA DEL DELEGATI
L’assemblea dei delegati è costituita da un minimo di sessanta ad un massimo di novanta componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno diecimila adesioni al Fondo.
8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all’art. 4, l’altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vice Presidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
10 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dall’assemblea dei delegati e per l’altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane.
Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
11 CONTRIBUZIONE
La contribuzione ad ARTIFOND, composta da TFR, contributo a carico dell’azienda,
contributo a carico del lavoratore, è determinata dai CCNL o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di TFR da destinare al Fondo è pari al 100 % del TFR stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100 % del TFR è sospesa fino al 17 agosto 1999.
Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente atto.
12 PERMANENZA E CESSAZIONE
L’obbligo di erogare la contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
13 TRASFERIMENTI
L’iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione ovvero comunica al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione pensionistica;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui l’associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
c) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.
L’iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha comunque facoltà di trasferire l’intera posizione pensionistica individuale presso altro fondo pensione non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 dell’intesa interconfederale 8 settembre 1998.
Le modalità relative all’esercizio di tali funzioni sono determinate dallo Statuto.
14 PRESTAZIONI
Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.
Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall’attuale normativa.
Il Fondo provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le
modalità previste dallo Statuto.
Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro tempore.
Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L’iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal TFR versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
15 IMPIEGO DELLE RISORSE
Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.
Lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.
Gli investimenti possono riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati tra redditività e sicurezza in modo da soddisfare le particolari esigenze che derivano dall’uso del TFR.
16 COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da trentasei rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente atto.
Per le associazioni dei lavoratori dipendenti, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie con le loro articolazioni.
Per le associazioni imprenditoriali, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni.
Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:
a) valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti per le materie relative al Fondo;
b) indirizzi generali di gestione del Fondo;
c) individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
d) criteri di scelta dei gestori assicurativi e finanziari, della banca depositaria, del gestore del servizio amministrativo, dei fornitori di altri servizi;
e) modifiche statutarie;
f) scioglimento del Fondo.
Il parere, non vincolante, deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di amministrazione.
Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l’indicazione dell’eventuale parere di minoranza.
17 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL FONDO
Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire ventimila. Di tale cifra metà, a carico dell’impresa, è rientrante negli oneri contrattuali stabiliti per la previdenza complementare e metà è a carico del dipendente.
La quota associativa, che è compresa nel contributo al Fondo, viene determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo dello 0,18 % della retribuzione annua lorda di ogni iscritto.
18 FASE TRANSITORIA
Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l’associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei Revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel
rispetto del criterio di pariteticità.
19 FUNZIONI DEGLI ORGANI PROVVISORI
Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND e a rendere possibili l’adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase elettorale.
Con la proclamazione degli eletti nell’assemblea dei delegati e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei Revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
20 PROMOZIONE DEL FONDO
Le parti istitutive, al fine di favorire la massima conoscenza, tra le imprese e tra i lavoratori, del Fondo e delle sue finalità, si impegnano a raccomandare alle proprie strutture di dar vita a momenti di confronto unitario sul territorio, e tra le categorie, e si propongono come realizzatori di specifiche iniziative promozionali valorizzando, anche, le strutture bilaterali dell’artigianato.
21 ADESIONI SUCCESSIVE
Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l’adesione ad ARTIFOND nell’assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.
le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
FNAM - Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici
FNAII - Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti
Federazione Nazionale della Moda
Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai ed Affini
FEDAL - Federazione Nazionale dell’Alimentazione
Confartigianato Trasporti
Associazione Nazionale Estetiste
Associazioni Nazionale Acconciatori
Associazione Nazionale Marmisti
Associazione Nazionale Produttori Occhiali
Fe.Na.Od.I - Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani
Associazione Nazionale Grafici
Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori.
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie
Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie
Associazione Nazionale Ceramica
Associazione Nazionale Chimici Plastici
Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento
Associazione Nazionale Tappezzieri
Associazione Nazionale dell’Arredo Urbano
le associazioni di mestiere della CNA:
AIRA
ANIM
ANPEC
Associazione tessile abbigliamento
Associazione podologica italiana
ASPEL
Associazione nazionale Artigianato artistico
Assomeccanica
Assopulizie
Federacconciatori
Federestetica
Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare
FITA
FNALA
GRAFICA
ILMA
SATLA
SIAF
SNO
Trasporto persone
Associazione sarti
la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell’artigianato;
la CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa;
la CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l’intervento della
FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie
SNA
Federazione nazionale alimentaristi
Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai
Federazione nazionale chimici e plastici;
la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l’intervento di
FEDERNAS
UNAMEM
ANVI
ANTLO
le Federazioni di categoria della CGIL:
FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FILTEA-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL;
le Federazioni di categoria della CISL:
FAT-CISL
FILCA-CISL
FILTA-CISL
FIM – CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL
FLERICA-CISL;
le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL
UILA
UILCER
UILM
UILSIC
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
la UIL, Unione italiana del lavoro;
INTESA ALLEGATA ALL’ACCORDO DI ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE INTECONFEDERALE-INTERCATYEGORIALE NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione “ARTIFOND”, di cui all’accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l’eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.
1. La richiesta di poter istituire un fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte Parti istitutive da tutte le rappresentanze delle Parti istitutive medesime presenti nella Regione.
2. Le medesime Parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3, nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch’esse al punto 3. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le Parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del Fondo regionale.
3. La richiesta di istituzione del fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che gli iscritti al fondo nazionale, occupati nella Regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti.
4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui alo punto 3.
5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2, le medesime Parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o componenti al fine di procedere al trasferimento nel fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati nella Regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.–
ALLEGATO 2 - Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND
A) Meccanici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nel ccnl del 27.11.97. art. 37, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FIOM – CGIL FIM – CISL UILM – UIL
FNAM - CONFARTIGIANATO ASSOMECCANICA - CNA CASA CLAAI
FNAII- CONFARTIGIANATO AIRA – CNA ANIM – CNA
B) Legno e Arredamento. In attuazione di quanto previsto dal ccnl del 15.12.97, art. 41, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri
oneri contrattuali. Roma, 11 febbraio 1999 FILLEA – CGIL | FILCA – CISL | FENEAL – UIL |
AIAL – CONFARTIGIANATO ANTAI – CONFARTIGIANATO | FNALA – CNA | CASA CLAAI |
Associazione nazionale dell’Arredo urbano - CONFARTIGIANATO
C) Tessile Abbigliamento Calzaturiero. In attuazione di quanto previsto nell’ipotesi di accordo del 27.1.98, nel titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1 % a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FILTEA – CGIL FILTA – CISL UILTA – UIL
FEDERAZIONE NAZIONALE FEDERMODA – CNA CASA CLAAI DELLA MODA – CONFARTIGIANATO
ANTABB – CNA ASPEL – CNA ANPEC – CNA Associazione Sarti - CNA
D) Xxxxx, Argentieri e affini. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto nell’ipotesi di accordo del 7.10.98, nel titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FIOM – CGIL FIM – CISL UILM – UIL
Ass. naz. orafi argentieri orologiai ASNAART – CNA CASA CLAAI ed affini - CONFARTIGIANATO
E) Grafici. In attuazione di quanto previsto dal ccnl del 1.7.98, art. 49, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
SLC – CGIL FISTEL – CISL UILSIC – UIL
ANG – CONFARTIGIANATO Ass. grafica – CNA CASA CLAAI
ANF – CONFARTIGIANATO Ass. naz. Imprenditori copisterie eliografie SIAF –CNA
Legatorie – CONFARTIGIANATO
F) Tintolavanderie. In attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 29.7.98, titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FILTEA – CGIL FILTA – CISL UILTA – UIL
Ass. naz. Imprenditori Lavanderie SATLA – CNA CASA CLAAI CONFARTIGIANATO
G) Ceramica. In attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 29.1.98, titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FILCEA – CGIL FLERICA – CISL UILCER – UIL
Ass. naz. Ceramica - CONFARTIGIANATO ASNAART – CNA CASA CLAAI
H) Panificazione. Alimentaristi. In attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di accordo del 15.1.98, art. 62, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FLAI CGIL FAT- CISL UILA – UIL
FEDAL – CONFARTIGIANATO FIAAL Associazione agroalimentare CASA
CLAAI
I) Chimica, Gomma, Plastica, Vetro. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILCEA - CGIL FLERICA - CISL UILCER - UIL
Ass. naz. Chimici Plastici - CONFARTIGIANATO CNA CASA CLAAI
J) Autotrasporto. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILT – CGIL FIT – CISL UIL TRASPORTI
CONFARTIGIANATO TRASPORTI FITA – CNA CASA CLAAI
K) Acconciatura ed estetica. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILCAMS – CGIL FISASCAT – CISL UILTUCS – UIL
Ass. naz. Estetiste – CONFARTIGIANATO FEDERESTETICA - CNA CASA
Ass. naz. Acconciatori – CONFARTIGIANATO CLAAI – FEDERNAS
CLAAI - UNAMEM
L) Imprese esercenti servizi di pulizia. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese. Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILCAMS - CGIL FISASCAT - CISL UIL - TRASPORTI
CONFARTIGIANATO CNA CASA CLAAI
M) Lapidei. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILLEA - CGIL FILCA - CISL FENEAL - UIL
Ass. naz. Marmisti CNA CASA CLAAI CONFARTIGIANATO
N) Occhialeria. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le parti si impegnano a valutare l’ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un’ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
Roma, 11 febbraio 1999
FILTEA - CGIL FILTA - CISL UILTA - UIL
Ass. naz. Produttori Occhiali CNA CASA CLAAI CONFARTIGIANATO
O) Odontotecnici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell’ipotesi di accordo del 4.12.98, titolo “previdenza complementare”, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell’impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all’1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell’impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FIOM - CGIL FIM - CISL UILM - UIL
Fe.Na.Od.I. - CONFARTIGIANATO SNO - CNA CASA CLAAI - ANTLO