VB-RKS 2014 (T-I)
Condizioni di assicurazione per l’assicurazione viaggi
VB-RKS 2014 (T-I)
Inhalt
A. Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B) 3
1 Estensione dell’assicurazione 3
1.1 Entità della copertura assicurativa 3
1.2 Franchigia 3
1.3 Conversione delle spese in valuta estera 3
2 Limitazioni ed esclusioni. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa? 3
2.1 Dolo e premeditazione 3
2.2 Colpa grave 3
2.3 Guerra, disordini interni e altri eventi 3
2.4 Prevedibilità 3
2.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti 3
3 Obblighi gravanti sull’assicurato. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? 4
3.1 Obbligo di mantenere al minimo il danno 4
3.2 Obbligo di comunicare il danno 4
3.3 Obbligo di fornire informazioni in merito al danno 4
3.4 Obbligo di salvaguardia del diritto di surroga della Società 4
3.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 4
4 Obblighi della Società – Coassicurazione. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell’indennizzo? 4
4.1 Termine per la erogazione della prestazione 4
4.2 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione 4
5 Legge applicabile e termini di prescrizione. Quale è la legge applicabile al contratto di assicurazione e quando si estingue il diritto dell’assicurato? 4
6 Foro Competente. A quale giudice si deve rivolgere l’assicurato in caso di controversia? 4
7 Forma delle dichiarazioni. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni rivolte alla Società? 4
B. Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell’estensione di assicurazione scelta) 4
RRKV. Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio in caso di mancata partenza 4
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nell’Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio? 5
1.1 Rimborso delle spese di annullamento 5
1.2 Spese per cambiamento di prenotazione 5
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 5
2.1 Eventi assicurati per l’assicurato o le persone ad esso collegate 5
2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato 5
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 5
3.1 Malattie pregresse 5
3.2 Reazioni psichiche 5
4 Obblighi gravanti sull’assicurato. A cosa si deve prestare attenzione nell’annullamento del viaggio? 5
4.1 Comunicazione tempestiva 6
4.2 Certificazione di un medico specialista 6
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 6
UG. Assicurazione garanzia in vacanza in caso di interruzione o sospensione die un viaggio 6
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nell’Assicurazione garanzia in vacanza? 6
1.1 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato 6
1.2 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno ritardato 6
1.3 Prestazioni di viaggio non godute 6
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 6
2.1 Eventi assicurati per l’assicurato o le persone collegate 6
2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato 6
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 6
3.1 Malattie pregresse 6
3.2 Decesso di tutte le persone assicurate 6
VB-RKS 2014 (T-I)
HanseMerkur Reiseversicherung AG Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx 0 00000 Xxxxxxx Tel.: 000 0000-0000, Fax: -3040 xxx.xxxx.xx
3.3 Reazioni psichiche 7
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell’evento assicurato? 7
4.1 Comunicazione tempestiva 7
4.2 Certificazione di un medico specialista 7
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 7
UmV. Assicurazione perdita coincidenza 7
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nell’Assicurazione perdita coincidenza? 7
1.1 Spese perdita coincidenza 7
1.2 Spese di pernottamento 7
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato 7
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 7
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? 7
RGV. Assicurazione bagagli 7
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nell’Assicurazione bagagli? 7
1.1 Prestazione in caso di distruzione o smarrimento 7
1.2 Prestazione in caso di danneggiamenti 7
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 7
2.1 Copertura assicurativa per reati 7
2.2 Copertura assicurativa in caso di incidenti stradali 7
2.3 Superamento dei tempi di riconsegna 8
3 Esclusioni Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 8
3.1 Limitazioni per oggetti di valore 8
3.2 Limitazioni per autoveicoli e natanti 8
3.3 Limitazioni in campeggio 8
3.4 Danni dovuti a smarrimento 8
3.5 Xxxxx dovuti all’usura 8
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell’evento assicurato? 8
4.1 Garanzia di diritti di risarcimento nei confronti di terzi 8
4.2 Denuncia alla polizia 8
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 8
RKV. Assicurazione sanitaria in viaggio valida in tutto il mondo 8
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nell’Assicurazione sanitaria in viaggio? 8
1.1 Spese per il trattamento sanitario 8
1.2 Trasporti di malati 9
1.3 Prestazione ulteriore 9
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 9
2.1 Malattia o incidente 9
2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione 9
2.3 Metodi di trattamento assicurati 9
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 9
3.1 Limitazioni della prestazione 9
3.2 Nessun obbligo di elargire la prestazione 9
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia? 9
4.1 Contatto tempestivo 9
4.2 Approvazione al rientro 9
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 9
NFV. Polizza assistenza viaggi per persone 10
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per persone? 10
1.1 Azioni penali 10
1.2 Perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro 10
1.3 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio 10
1.4 Consulenza medica telefonica 10
1.5 Trasporto di malati 10
1.6 Assistenza a figli minorenni che prendono parte al viaggio 10
1.7 Spese alberghiere per l’assicurato ed i partecipanti al viaggio assicurati 10
1.8 Visita al malato 10
1.9 Spese supplementari in caso di rientro sanitario 10
1.10 Spese per un accompagnatore 10
1.11 Sepoltura/Traslazione in caso di decesso 10
1.12 Spese per il viaggio di ritorno degli assicurati 10
1.13 Trasmissione di notizie a persone in Italia 10
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 10
3 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo? 11
3.1 Contattare il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo 11
3.2 Documenti da presentare 11
3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 11
ARSV. Polizza assistenza viaggi per veicoli 11
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le prestazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per veicoli? 11
1.1 Assistenza in loco in caso di guasto 11
1.2 Trasporto autoveicolo 11
1.3 Assunzione delle spese per un veicolo sostitutivo 11
1.4 Spese alberghiere 11
1.5 Rimborso spese di viaggio supplementari in caso di riparazioni 11
1.6 Spese per un autista sostitutivo 11
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato? 11
2.1 Guasto o incidente 11
2.2 Furto 11
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della copertura assicurativa da tenere presente? 11
3.1 Spese non assicurate 11
3.2 Viaggi al di fuori della rete stradale pubblica 11
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro? 11
4.1 Contatto con il servizio di emergenza attivo in tutto il mondo 12
4.2 Denuncia alla polizia 12
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi 12
A. Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B).
1 Estensione dell’assicurazione
1.1 Entità della copertura assicurativa
Al verificarsi di un evento assicurato conformemente alla sezione B la Società riconosce un indennizzo se l’evento è ricompreso tra i rischi assicurati. L’ammontare dell’indennizzo può essere accertato nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio, nelle presenti condizioni di assicurazione e nella polizza d’assicurazione.
1.2 Franchigia
Se nella descrizione delle tariffe relativa alla copertura assicurativa in viaggio è pattuita una franchigia per un’assicurazione, questa viene dedotta dal danno oggetto di rimborso.
1.3 Conversione delle spese in valuta estera
Le spese sostenute in valuta estera vengono convertite nella valuta vigente in Italia in base al tasso di cambio ufficiale del giorno nel quale pervengono alla Società le relative ricevute. Per le valute trattate, come cambio del giorno, vale il tasso di cambio ufficiale di volta in volta più attuale, a meno che l’assicurato dimostri di aver acquistato la valuta estera occorrente al pagamento delle fatture ad un cambio ad esso sfavorevole.
2 Limitazioni ed esclusioni. In quali casi la co- pertura assicurativa è limitata o esclusa?
2.1 Dolo e premeditazione
La prestazione non viene erogata se il contraente o l’assicurato ha tentato di ingannare la Società con dolo in merito a circostanze rilevanti per il fondamento o l’ammontare della prestazione (art.
1900 codice civile). La Società è inoltre liberata dall’obbligo di eroga- re la prestazione se il contraente o l’assicurato ha causato intenzio- nalmente l’evento assicurato.
2.2 Colpa grave
Se il contraente o l’assicurato provoca l’evento assicurato per colpa grave la Società è liberata dall’obbligo di erogare la prestazione (art. 1900 codice civile).
2.3 Guerra, disordini interni e altri eventi
Se non diversamente disciplinato nella sezione B, la copertura assi- curativa non viene garantita per danni provocati da guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni, sciopero, energia nucleare, sequestro, sottrazione o altri atti di forza maggio- re. Inoltre non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi scaturiti da attività violente in occasione di una riunione pubblica o una manifestazione, se il contraente o l’assicurato vi abbia parteci- pato attivamente.
2.4 Prevedibilità
Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il verificarsi dell’evento assicurato era ragionevolmente prevedibile per il contraente all’atto della stipula del contratto.
2.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti
La prestazione assicurativa non è dovuta dalla Società nei casi in cui il contraente o l’assicurato dolosamente ometta di riferire circostan- ze significative ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere anche laddove da esse non sia derivato un pregiudizio alla Società.
Restano ferme le disposizione di cui agli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Nota: Si tengano presente anche le limitazioni relative alle singole assicurazioni nella sezione B delle presenti Condizioni di assicurazi- one.
3 Obblighi gravanti sull’assicurato. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro?
Senza la collaborazione del contraente e dell’assicurato la Società non è in grado di erogare la prestazione. Si prega quindi di osservare con scrupolo i punti seguenti per non pregiudicare la copertura assicurativa.
3.1 Obbligo di mantenere al minimo il danno
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 codice civile). Costui deve quindi mitigare al massi- mo la entità del danno ed astenersi da condotte che possano com- portare un inutile incremento delle spese. In caso di dubbio l’assicurato può mettersi in contatto con la Società.
3.2 Obbligo di comunicare il danno
Il contraente o l’assicurato deve notificare il danno alla Società prontamente e comunque entro e non oltre il termine del viaggio. Restano ferme, per il resto, le disposizioni degli articoli 1913 e 1915 codice civile.
3.3 Obbligo di fornire informazioni in merito al danno
In caso di malattia, incidente grave o intolleranza ai vaccini la Società necessita di acquisire i relativi certificati medici esaurienti e completi di diagnosi (non diagnosi personali) e, in caso di annullamento del viaggio, è necessaria una certificazione in ordine alla presentazione della comunicazione di malattia all’assicurazione sociale. L’assicurato è tenuto a sollevare il medico curante dall’obbligo del segreto pro- fessionale nei confronti della Società.. La denuncia di danno inviata alla Società deve essere compilata in modo veritiero dal contraente o dall’assicurato e tempestivamente restituita. Ulteriori informazioni e documenti opportuni richiesti dalla Società devono essere forniti con la stessa modalità e tempistica.
3.4 Obbligo di salvaguardia del diritto di surroga della Società
L’assicurato ha l’obbligo di salvaguardare il diritto di surrogazione legale verso i terzi responsabili spettante alla Società in caso di erogazione della prestazione (art. 1916 codice civile).
Se tuttavia il terzo responsabile è una persona convivente con l’assicurato al momento del verificarsi dell’evento assicurato la Società rinuncia al diritto di surrogarsi nei confronti di tale individuo a meno che costui abbia dolosamente causato il danno.
3.5 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Se il contraente o l’assicurato viola intenzionalmente uno degli obblighi summenzionati la Società è liberata dall’obbligo di erogare la prestazione.
In caso di violazione dell’obbligo per colpa grave la Società si riserva il diritto di ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa ed in ragione del pregiudizio sofferto.
Se viene dimostrato che l’obbligo non è stato violato intenzional- mente o per colpa grave la copertura assicurativa resta in essere.
Nota: Si tengano presente anche i vari obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni nella sezione B.
4 Obblighi della Società – Coassicurazione. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell’indennizzo?
4.1 Termine per la erogazione della prestazione
La prestazione sarà erogata dalla Società entro e non oltre quattro settimane dal giorno in cui si rendono disponibili il certificato di assicurazione e la attestazione di pagamento del premio e la Società
avrà constatato il proprio obbligo alla erogazione della prestazione e la sua entità.
Se la Società ha constatato il proprio obbligo di pagamento ma non è possibile stabilire la sua entità entro un mese dalla ricezione della denuncia del sinistro, l’assicurato può richiedere un congruo anticipo sull’indennizzo.
Se in relazione ad un evento assicurato sono state avviate indagini dalle autorità oppure è iniziato un procedimento penale a carico del contraente o dell’assicurato, la Società può differire la regolazione del danno fino alla conclusione di tale procedimento con sentenza passata in giudicato.
4.2 Indennizzo derivante da altri contratti di assicu- razione
Ai sensi dell’art. 1910 codice civile l’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio ed in caso di sinistro ne deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, la Società non è tenuta ad erogare la prestazione.
5 Legge applicabile e termini di prescrizione. Qua- le è la legge applicabile al contratto di assicura- zione e quando si estingue il diritto dell’assicurato?
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizi- oni generali di contratto si applicano le norme del diritto italiano.
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescri- vono, ai sensi dell’art. 2952 codice civile in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
6 Foro Competente. A quale giudice si deve rivol- xxxx l’assicurato in caso di controversia?
In caso di controversia le parti sono obbligate ad attivare la procedu- ra di mediazione di cui alla legge 9 agosto 2013 n. 98 innanzi ad un organismo di conciliazione. Qualora questa non vada a buon fine la eventuale controversia andrà devoluta alla competenza della auto- xxxx giudiziaria del luogo nel quale il contraente o l’assicurato risieda al momento in cui la azione è proposta oppure nel luogo in cui costui dimori abitualmente.
7 Forma delle dichiarazioni. A cosa si deve presta- re attenzione nelle comunicazioni rivolte alla Società?
Tutte le denunce e le dichiarazioni destinate alla Società devono essere formulate per iscritto tramite lettera, spedita alla nostra amministrazione centrale oppure all’indirizzo postale indicato sulla polizza di assicurazione, oppure tramite telefax o posta elettronica certificata.
B. Parte speciale inerente le singole assicurazioni (a seconda dell’estensione di assicurazione scelta)
RRKV. Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio in caso di mancata partenza
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nell’Assicurazione spese di reces- so dal contratto di viaggio?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono garantite le seguenti prestazioni se anch’esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio e rientrano nei termini temporali ivi descritti.
1.1 Rimborso delle spese di annullamento
In caso di mancata partenza vengono rimborsate le spese di annull- amento dovute da contratto incluso la eventuale provvigione dell’intermediario o dell’agente di viaggio se anch’essa, già al mo- mento della prenotazione del viaggio/dell’immobile preso in locazio- ne, è stata concordata, era dovuta, è stata fatturata ed è stata assi- curata tramite contratto mediante una somma assicurata cui è stata aggiunta la citata provvigione. L’ammontare dell’indennizzo si basa sugli accordi contrattuali.
1.2 Spese per cambiamento di prenotazione
Se viene cambiata la prenotazione di un viaggio, rimborsiamo le relative spese di cambiamento di prenotazione fino all’ammontare dell’importo concordato.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
Si è in presenza di un evento assicurato quando non si può iniziare il viaggio prenotato o l’evento organizzato in quanto l’assicurato o una persona ad esso collegata (per la definizione vedi: Descrizione delle tariffe) dopo la stipula dell’assicurazione viene colpita da uno degli eventi seguenti:
2.1 Eventi assicurati per l’assicurato o le persone ad esso collegate
Si rende necessario annullare il viaggio o cambiarne la prenotazione a causa:
2.1.1 di una malattia grave inaspettata.
La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la inidoneità ad effettuare il viaggio prenotato;
2.1.2 di decesso o incidente grave.
2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato
2.2.1 Impossibilità di iniziare la vacanza in quanto il datore di lavoro dell’assicurato ha stabilito un cambiamento del perio- do delle ferie.
2.2.2 Perdita del posto di lavoro con conseguente disoccupazione in seguito ad un licenziamento o ad una risoluzione inaspet- tata del rapporto di lavoro da parte del datore a causa di ra- gioni aziendali che comporta la necessità di annullare il viag- gio o di cambiarne la prenotazione. Non è assicurata la per- dita di commesse o l’insolvenza per i lavoratori autonomi.
2.2.3 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne a causa dell’avvio di un rapporto di lavoro in seguito al pe- riodo di disoccupazione. Il presupposto è che il contraente o l’assicurato sia regolarmente registrato come disoccupato al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati l’assunzione di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura nonché l’assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolasti- co o universitario o dopo di esso.
2.2.4 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne a causa del cambio del posto di lavoro e il periodo del vi- aggio assicurato coincide con i primi 6 mesi della nuova atti- vità lavorativa. In questo contesto rientra anche il cambia- mento dell’ambito di mansioni o il trasferimento della sede commerciale (filiale ecc.). Il presupposto è che il viaggio assi-
curato sia stato prenotato prima di sapere del cambiamento del posto di lavoro.
2.2.5 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne in quanto la data di un esame scolastico o di un esame di ammissione è stata cambiata dopo aver stipulato l’assicurazione.
2.2.6 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne in quanto la data per partecipare ad un bando di concorso pubblico è stata cambiata dopo aver stipulato l’assicurazione.
2.2.7 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne in quanto la data del matrimonio del contraente o di un parente del contraente è stata spostata dopo aver stipulato l’assicurazione.
2.2.8 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne a causa dell’avvio di un procedimento giudiziario inaspet- tato a patto che il giudice competente non consideri la pre- notazione del viaggio come legittima causa di impedimento ed accetti così di procrastinare il procedimento.
2.2.9 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne a seguito di un danno consistente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno al- la proprietà causato dagli eventi summenzionati è conside- rato consistente se l’ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO.
2.2.10 Impossibilità di partire per il viaggio a causa del furto di documenti necessari per l’espatrio. Il presupposto per la co- pertura assicurativa è comunque il rilascio di una certificazi- one della autorità in ordine alla impossibilità di riottenere i documenti durante il periodo residuo fino alla partenza per il viaggio.
2.2.11 È necessario annullare un viaggio o cambiarne la prenotazio- ne in quanto l’assicurato non è in grado di raggiungere puntualmente il luogo di partenza del viaggio a causa di:
− catastrofi naturali,
− avvenimenti improvvisi sulle strade che ostacolano il nor- male traffico stradale,
− guasti al mezzo di trasporto utilizzato o incidenti con il mezzo di trasporto utilizzato,
− sciopero delle aziende pubbliche di trasporto.
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
3.1 Malattie pregresse
La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o comunque durante la fase acuta di una malattia. La malattia già esistente viene assicurata solo se essa si aggrava inas- pettatamente divenendo acuta. Non sussiste inoltre alcuna copertu- ra assicurativa se il male che ha causato l’interruzione o il prolunga- mento del viaggio costituisce una complicazione o la conseguenza di un’operazione già pianificata all’inizio dell’assicurazione o al momen- to della prenotazione del viaggio.
3.2 Reazioni psichiche
La prestazione non viene erogata per malattie che, a seconda delle circostanze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroris- tici, incidenti aerei o stradali o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.
4 Obblighi gravanti sull’assicurato. A cosa si deve prestare attenzione nell’annullamento del viag- gio?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -
4.1 Comunicazione tempestiva
Per contenere il più possibile la entità delle spese, al verificarsi di un evento assicurato il contraente o l’assicurato deve procedere ad una comunicazione tempestiva e all’annullamento presso l’ufficio preno- tazioni entro 5 giorni di calendario. Si prega di osservare le disposi- zioni in materia di franchigia contenute nella descrizione delle tariffe.
4.2 Certificazione di un medico specialista
La Società può, a sua discrezione, far verificare da un medico di sua fiducia l’incapacità ad intraprendere il viaggio.
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.
UG. Assicurazione garanzia in vacanza in caso di in- terruzione o sospensione die un viaggio
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nell’Assicurazione garanzia in vacanza?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch’esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa in viaggio.
1.1 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato
Se il contraente o l’assicurato che partecipano al viaggio deve inter- romperlo a causa di un evento assicurato e si rendesse quindi neces- sario rientrare con un altro mezzo di trasporto ed un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, la Società orga- nizza il viaggio di ritorno e se ne assume le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente.
1.2 Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno ritardato
Se il contraente o l’assicurato che partecipa al viaggio rientra in ritardo a causa di un evento assicurato e si rendesse quindi necessa- rio rientrare con un altro mezzo di trasporto e un altro biglietto di viaggio rispetto a quanto previsto dal contratto, la Società organizza il viaggio di ritorno e se ne assume le spese. Non si procede ad alcun rimborso delle spese se il viaggio di ritorno è stato organizzato autonomamente dal contraente.
1.3 Prestazioni di viaggio non godute
In caso di sospensione o interruzione del viaggio vengono indenniz- zate le prestazioni di viaggio non godute.
Se non è possibile certificare obiettivamente gli importi delle singole prestazioni di viaggio (ad esempio viaggi organizzati), la Società rimborsa i giorni di viaggio non goduti. L’indennizzo viene calcolato come segue:
A x B
C = indennizzo
dove:
A sono i giorni di viaggio non goduti B è il prezzo totale del viaggio
C è la durata originaria del viaggio (giorni totali)
Per calcolare la durata del viaggio originaria si calcolano, come giorni di viaggio, anche quelli di arrivo e di partenza.
Non si procede ad alcun indennizzo qualora la prestazione di viaggio non goduta era rappresentata solo da un volo aereo.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
Si è in presenza di un evento assicurato quando in ragione di un evento, sul quale il contraente o le persone collegate (per la definizi- one vedi: Descrizione delle tariffe) non hanno intenzionalmente influito, risulta impossibile la prosecuzione o la conclusione pianifica- ta del viaggio prenotato ovvero dell’evento. I seguenti eventi sono considerati non intenzionali:
2.1 Eventi assicurati per l’assicurato o le persone collegate
Si deve sospendere o interrompere il viaggio a causa:
2.1.1 di una malattia grave inaspettata.
La malattia è ritenuta grave se questa comporta necessariamente la inidoneità ad effettuare il viaggio prenotato;
2.1.2 di decesso o incidente grave.
2.2 Eventi assicurati per il solo assicurato
2.2.1 Si deve sospendere il viaggio a seguito di un danno consis- tente alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte id- riche, eventi naturali o reati da parte di terzi (ad esempio furto con effrazione). Un danno alla proprietà causato dagli eventi summenzionati è considerato consistente se l’ammontare del danno è pari ad almeno 2.500,- EURO.
2.2.2 Si deve sospendere il viaggio in quanto si è persa la coin- cidenza con un mezzo di trasporto a causa del guasto di un mezzo di trasporto pubblico. Il presupposto è che sia assicu- rata anche la coincidenza del mezzo di trasporto. Per ‘mezzo di trasporto pubblico’ si intende un qualsivoglia veicolo (aereo, terrestre x xxxxxx) adibito al trasporto pubblico di passeggeri ad eccezione di taxi urbani ed extraurbani, veicoli noleggiati ed in generale i mezzi di trasporto che sono im- piegati per mere finalità turistiche.
2.2.3 In ragione di una messa in pericolo della propria incolumità fisica dovuta a disordini inaspettati di qualsivoglia natura, epidemie, catastrofi naturali ed eventi naturali (valanghe, frane, inondazioni, terremoti, uragani) nel luogo della vacanza si deve sospendere il viaggio o prolungarlo necessa- riamente.
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
3.1 Malattie pregresse
La copertura assicurativa non sussiste per viaggi intrapresi contro il parere medico o comunque durante la fase acuta di una malattia. La malattia già esistente viene assicurata solo se essa si aggrava inas- pettatamente divenendo acuta. Non sussiste inoltre alcuna copertu- ra assicurativa se il male che ha causato l’interruzione o il prolunga- mento del viaggio costituisce una complicazione o la conseguenza di un’operazione già pianificata all’inizio dell’assicurazione o al momen- to della prenotazione del viaggio.
3.2 Decesso di tutte le persone assicurate
Non vengono rimborsate le prestazioni di viaggio non godute ai sensi del punto numero 1.3 se tutti gli assicurati muoiono durante il viaggio.
3.3 Reazioni psichiche
La Società non risponde per malattie che, a seconda delle circostan- ze, sono insorte come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o stradali o alla paura di disordini interni, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell’evento assicurato?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale –
4.1 Comunicazione tempestiva
Per contenere il più possibile la entità delle spese, al verificarsi di un evento assicurato il contraente o l’assicurato deve ad una comuni- cazione tempestiva presso l’ufficio prenotazioni.
4.2 Certificazione di un medico specialista
La Società può, a sua discrezione, far verificare da un medico di sua fiducia l’incapacità ad intraprendere il viaggio.
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.
UmV. Assicurazione perdita coincidenza
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nell’Assicurazione perdita coin- cidenza?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono garantite le prestazioni seguenti se anch’esse sono assicurate nella descrizione delle tariffe per la copertura assicurativa di specie e rientrano nei termini previ- sti.
1.1 Spese perdita coincidenza
Qualora il volo in connessione sia ritardato la Società rimborsa le spese per l’acquisto di un nuovo biglietto o la modifica del volo in coincidenza purchè del medesimo tipo e qualità di quello prenotato per viaggio assicurato e sino alla concorrenza della somma assicura- ta.
1.2 Spese di pernottamento
Qualora il primo volo utile per raggiungere la originaria destinazione non sia disponibile sino al giorno seguente la Società rimborsa la spesa di un pernottamento in albergo (senza prima colazione o vitto), del medesimo tipo e qualità di quello prenotato, situato in prossimità dell’aereoporto e sino alla concorrenza della somma assicurata.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato
Se il viaggio prevede voli in coincidenza la Società assicura il rischio della perdita di coincidenza a causa di un ritardo del primo volo (quello in connessione). Costituisce tuttavia requisito della copertura assicurativa, in mancanza del quale è escluso un obbligo della Società, che il volo sia stato prenotato con una compagnia aerea di bandiera munita di licenza statale e dotata di un orario ufficiale regolarmente pubblicato e liberamente consultabile e disponibile sui tabelloni (display luminosi) presenti in aeroporto e sempre che l’area
territoriale ed il ritardo minimo siano ricompresi nella descrizione delle tariffe per la assicurazione perdita coincidenza.
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
Sono esclusi da rimborso i reclami delle società di trasporto dovuti a deviazioni non programmate dalla rotta prevista effettuate a causa dell’assicurato (ad esempio per un atterraggio di emergenza).
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo?
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3 della parte generale.
RGV. Assicurazione bagagli
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nell’Assicurazione bagagli?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) viene erogato un indennizzo fino all’ammontare delle somme assicurate se i beni sono anch’essi assi- curati conformemente alla descrizione delle tariffe.
1.1 Prestazione in caso di distruzione o smarrimen- to
Nel sinistro assicurato, per i beni distrutti o smarriti viene rimborsato il relativo valore assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Come valore assicurato vale l’importo generalmente necessario per acquistare nel proprio luogo di residenza nuovi beni di pari natura e qualità, detratto un importo (valore corrente) corrispondente allo stato dei beni assicurati (età, usura, uso, ecc.).
1.2 Prestazione in caso di danneggiamenti
Per i beni danneggiati che si possono riparare, la Società si accolla le necessarie spese di riparazione purchè entro i limiti del valore assi- curato.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
La copertura assicurativa sussiste per gli eventi seguenti, se questi sono indicati nella descrizione delle tariffe. Più eventi assicurati che si verificano contemporaneamente sono trattati come un singolo evento e non comportano un aumento dell’indennizzo.
2.1 Copertura assicurativa per reati
Sussiste una copertura assicurativa fino all’ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati in seguito a reati commessi da terzi. Tra questi si annoverano il furto, furto con effrazione, rapina, estorsione e danni materiali dolosi.
2.2 Copertura assicurativa in caso di incidenti stradali
Sussiste una copertura assicurativa fino all’ammontare della somma assicurata e del limite di indennizzo per ogni oggetto in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni assicurati durante un incidente di un mezzo di trasporto (ad esempio incidente stradale).
2.3 Superamento dei tempi di riconsegna
Se il bagaglio non viene riconsegnato nei termini da un’azienda di trasporti, vale a dire che questo raggiunge il luogo di destinazione più tardi rispetto al termine stabilito nella descrizione delle tariffe (superamento dei tempi di riconsegna), vengono rimborsate le spese certificate per i necessari acquisiti sostitutivi fino al limite di inden- nizzo concordato. Se il bagaglio o parti di esso non vengono affatto riconsegnati durante la vacanza, la Società effettua il rimborso fino all’ammontare della somma assicurata ovvero del limite di indenniz- zo conformemente al punto numero 2.1.
3 Esclusioni Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
3.1 Limitazioni per oggetti di valore
Per oggetti di valore conformemente alla descrizione delle tariffe, sezione Bagagli, la copertura assicurativa sussiste solo se questi vengono indossati ovvero utilizzati conformemente alla destinazione d’uso o portati con sé sotto la propria custodia e in sicurezza oppure se si trovano in un locale regolarmente chiuso di un edificio o di una nave passeggeri. I gioielli e gli oggetti in metallo prezioso sono assicurati solo se vengono custoditi in un contenitore chiuso che offre una maggiore sicurezza anche contro la sottrazione del conte- nitore stesso.
3.2 Limitazioni per autoveicoli e natanti
Per danni causati da reati commessi da terzi al bagaglio che si trova in un autoveicolo/rimorchio/imbarcazione da diporto non custodito la prestazione viene erogata solo se il bagaglio si trova in un luogo interno o dentro un portabagagli perfettamente chiuso ed assicurato tramite serratura (per le imbarcazioni da diporto: cabina o cassa da imballaggio) in maniera non visibile oppure in box portabagagli saldamente collegati con il veicolo. La Società non eroga alcun indennizzo per gli oggetti di valore indicati nella descrizione delle tariffe, sezione Bagagli. Non viene parimenti pagato alcun indenniz- zo se il bagaglio si trova a bordo di una motocicletta, anche se all’interno di un portabagagli chiuso.
Per sorveglianza si intende solo la presenza costante dell’assicurato o di una persona di fiducia da questo incaricato presso l’oggetto da custodire, ma non il controllo di un luogo aperto a tutti (ad esempio parcheggio, porto, ecc.).
La prestazione viene erogata unicamente se è possibile dimostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore 22.00 oppu- re durante un’interruzione del viaggio non superiore a 2 ore.
3.3 Limitazioni in campeggio
La copertura assicurativa per danni al bagaglio a causa di reati commessi da terzi in campeggio sussiste solo in campeggi ufficiali (ossia gestiti da autorità, associazioni o aziende private).
Se si lasciano nella tenda oggetti non custoditi (per la definizione consultare il punto numero 3.1) la copertura assicurativa per danni causati da reati commessi da terzi sussiste solo se è possibile di- mostrare che il danno è avvenuto di giorno tra le ore 6.00 e le ore
22.00 e che la tenda era chiusa.
Gli oggetti di valore non sono assicurati qualora collocati nella tenda senza custodia. Si rimborsano tali oggetti solo se vengono soddisfat- ti i presupposti di cui al punto numero 3.1 o se sono stati consegnati in custodia alla direzione del campeggio oppure se si trovano in maniera non visibile in una roulotte/un camper chiusi regolarmente tramite serratura o in un veicolo chiuso e assicurato tramite serratu- ra presso un campeggio ufficiale.
3.4 Danni dovuti a smarrimento
Non si garantisce alcuna copertura assicurativa per danni conse- guenti allo smarrimento di oggetti che sono stati dimenticati.
3.5 Danni dovuti all’usura
Non sono assicurati i danni causati dalla condizione naturale o carente dei beni assicurati (ad esempio logorio o usura).
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi dell’evento assicurato?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -
4.1 Garanzia di diritti di risarcimento nei confronti di xxxxx
Eventuali danni causati dalla mancata riconsegna entro i termini devono essere denunciati tempestivamente nel luogo in cui è stata effettuata la consegna; l’assicurato deve farsi al riguardo rilasciare una certificazione da consegnare alla Società.
4.2 Denuncia alla polizia
Eventuali danni causati da reati commessi da terzi devono essere denunciati tempestivamente all’ufficio di polizia competente con- segnando un elenco completo di tutti i beni coinvolti nel sinistro; è inoltre necessario farsi rilasciare dalla polizia una conferma scritta. L’elenco dei beni coinvolti nel sinistro da consegnare alla polizia deve essere redatto come elenco singolo e deve indicare anche il momento dell’acquisto e il prezzo d’acquisto dei singoli oggetti. Il verbale di polizia completo deve essere poi consegnato alla Società.
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.
RKV. Assicurazione sanitaria in viaggio valida in tutto il mondo
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nell’Assicurazione sanitaria in vi- aggio?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch’esse sono assicurate conformemente alla descri- zione delle tariffe. Vengono rimborsate le spese abituali per il luogo nella valuta ufficiale del paese di soggiorno fino all’ammontare dell’importo concordato nella descrizione delle tariffe.
1.1 Spese per il trattamento sanitario
In caso di malattia o incidente, con riferimento ad eventuali assicura- zioni supplementari di legge o private, la Società si accolla le spese sostenute per un trattamento sanitario. Per trattamento sanitario ai sensi di queste condizioni si intendono:
1.1.1 trattamenti medici ambulatoriali, inclusi trattamenti in gra- vidanza necessari dal punto di vista medico causati da dis- turbi, parti fino alla fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro), trattamenti in seguito ad aborto ed inter- ruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico;
1.1.2 trattamento odontoiatrico conservativo antidolorifico, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi denta- ria presente, se queste sono state eseguite e prescritte da un dentista;
1.1.3 trattamenti ospedalieri non procrastinabili, se questi hanno luogo in una struttura riconosciuta generalmente come os- pedale nel paese del soggiorno, che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e di redigere una cartella clinica;
1.1.4 medicinali e fasciature prescritti da un medico (tra i medi- cinali non si annoverano – anche se prescritti da un medico – alimenti, ricostituenti e nemmeno preparati per trattamenti estetici);
1.1.5 operazioni non procrastinabili.
1.2 Trasporti di malati
In caso di malattia o incidente vengono rimborsate le spese di trasporto del malato fino all’ospedale idoneo più vicino per essere sottoposto a trattamento ospedaliero.
1.3 Prestazione ulteriore
Se dopo il rientro in Italia una malattia o un incidente richiedono ulteriori trattamenti, la Società si accolla le relative spese per la durata e fino all’ammontare menzionati nella descrizione delle tarif- fe.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
2.1 Malattia o incidente
Come evento assicurato si intende il trattamento sanitario necessa- rio dal punto di vista medico dell’assicurato a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente. L’evento assicurato inizia con il trattamento sanitario e termina quando, in base ad un certificato medico, non c’è più necessità di trattamento. Se il trattamento sani- tario deve essere esteso ad una malattia o ad una conseguenza di un incidente che non ha una relazione causale con quella trattata fino a quel momento, ne deriva un nuovo evento assicurato. Come evento assicurato valgono anche i trattamenti necessari dal punto di vista medico a causa di disturbi in gravidanza, parti prematuri fino alla 36° settimana di gravidanza, aborti, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico e decesso.
2.2 Libertà di scelta tra medici che esercitano la libera professione
All’estero l’assicurato può scegliere tra medici e odontoiatri ricono- sciuti per legge nel paese del soggiorno ed abilitati, a condizione che questi applichino tariffe abituali per il luogo in base al regolamento ufficiale in materia di tariffe per medici e odontoiatri, se presente.
2.3 Metodi di trattamento assicurati
La Società eroga la prestazione per metodi di analisi e di trattamen- to e per medicinali riconosciuti generalmente dalla medicina tradizi- onale. La Società eroga inoltre la prestazione per metodi e medicinali che si sono rivelati altrettanto promettenti nella pratica oppure che vengono applicati in mancanza di metodi o medicinali basati sulla medicina tradizionale. La Società può tuttavia ridurre le prestazioni alla spesa che ne sarebbe derivata in caso di applicazione di metodi e medicinali disponibili in base alla medicina tradizionale.
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
3.1 Limitazioni della prestazione
3.1.1 Se un trattamento sanitario supera la misura necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento sa- nitario superano l’entità consueta per il luogo, la Società può ridurre le prestazioni ad un importo adeguato.
3.1.2 Se sussiste un diritto di prestazioni derivante dall’assicurazione di legge contro gli infortuni o pensionistica oppure da una assistenza sanitaria o assistenza infortuni di legge, fatti salvi i diritti ad una diaria ospedaliera giornaliera, la Società può detrarre le prestazioni di legge dalle prestazi- oni dell’assicurazione.
3.2 Nessun obbligo di elargire la prestazione
Non viene elargita la prestazione per:
3.2.1 i trattamenti all’estero che costituivano l’unico motivo o uno dei motivi del viaggio;
3.2.2 i trattamenti rispetto ai quali al momento dell’inizio del viag- gio era già pianificato che questi dovessero aver luogo
durante l’effettuazione del viaggio, a meno che questo sia stato intrapreso in ragione del decesso del coniuge o di un parente di primo grado;
3.2.3 trattamenti termali e in sanatorio nonché i trattamenti di riabilitazione, a meno che questi trattamenti avvengano in conseguenza di un trattamento ospedaliero assicurato a causa di un grave ictus apoplettico, grave infarto cardiaco o grave malattia dello scheletro (operazione dischi interverteb- rali, endoprotesi all’anca) e servano per ridurre la degenza nell’ospedale per malattie acute e sempre che le prestazioni siano state approvate per iscritto dall’assicuratore;
3.2.4 programmi di disassuefazione incluse le relative cure;
3.2.5 trattamento sanitario ambulatoriale presso un bagno terapeutico o una località termale. La esclusione viene meno se il trattamento sanitario diventa necessario a causa di un incidente avvenuto in loco. Per le malattie la esclusione viene meno se l’assicurato ha soggiornato solo provvisoriamente presso il bagno termale o la località termale e non per scopi terapeutici;
3.2.6 trattamenti da parte di coniugi, genitori o figli nonché da parte di persone con le quali l’assicurato convive all’interno della propria famiglia o della famiglia ospitante; le spese ma- teriali certificate vengono rimborsate in base alle tariffe;
3.2.7 trattamento o ricovero resosi necessario a causa di un’infermità, necessità di cure infermieristiche o cura;
3.2.8 ipnosi, trattamento di psicoanalisi e psicoterapia;
3.2.9 protesi dentaria, denti artificiali con perno, otturazioni inlay, incapsulamenti, trattamento ortodontico, prestazioni profilat- tiche, dispositivi occlusali e placche ortodontiche, prestazioni analitico-funzionali e terapeutico-funzionali e prestazioni di implantologia;
3.2.10 trattamenti delle infezioni HIV e relative conseguenze;
3.2.11 trattamenti di immunizzazione o analisi preventive;
3.2.12 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
3.2.13 trattamenti per disturbi e/o danni agli organi riproduttivi;
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione in caso di malattia?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -
4.1 Contatto tempestivo
In caso di un trattamento ospedaliero e prima dell’inizio di consis- tenti pratiche diagnostiche e terapeutiche, il contraente o l’assicurato deve mettersi tempestivamente in contatto con il servi- zio di chiamata di emergenza attivato dalla Società in tutto il mondo.
4.2 Approvazione al rientro
Se in base al tipo di malattia o alla relativa necessità di trattamento la Società raccomanda il rientro, una volta appurata l’idoneità al trasporto, il contraente o l’assicurato deve consentire il trasporto di rientro al luogo di residenza o all’ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza.
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.
NFV. Polizza assistenza viaggi per persone
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per persone?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2) vengono rimborsate le seguenti prestazioni se anch’esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.
1.1 Azioni penali
Se l’assicurato viene arrestato o rischia l’arresto, la Società presta assistenza nel reperire e mettere a disposizione un avvocato e/o un interprete. In tale contesto le spese giudiziarie, legali e di interpreta- riato sostenute vengono anticipate a titolo di prestito fino all’importo concordato. Inoltre la Società anticipa, a titolo di prestito fino all’importo concordato, l’eventuale cauzione penale richiesta dalle autorità. Il contraente ovvero l’assicurato deve restituirci gli importi anticipati (prestito) immediatamente dopo il rimborso da parte delle autorità o del giudice, comunque entro e non oltre 3 mesi dal pagamento.
1.2 Perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro
In caso di perdita di carte di credito e carte EC ovvero carte Maestro, la Società presta assistenza all’assicurato per la operazione di blocco delle carte. Tuttavia la Società non risponde per l’esecuzione regola- re del blocco e per eventuali danni patrimoniali verificatisi nonostan- te il blocco.
1.3 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio
Se l’assicurato si trova in una situazione finanziaria di emergenza a seguito della perdita di strumenti di pagamento del viaggio ed a causa di furto, rapina o altri tipi di smarrimento, la Società - tramite il servizio di chiamata di emergenza – lo mette in contatto con la sua banca. Se necessario, la Società presta assistenza nella trasmissione di un importo messo a disposizione dalla banca all’assicurato. Se non è possibile un contatto con la banca entro 24 ore la Società - tramite il servizio di chiamata di emergenza –mette a disposizione dell’assicurato un prestito fino all’ammontare dell’importo concorda- to, previa presentazione di un copia del documento di identità o del passaporto. Questo prestito deve essere rimborsato alla Società in un’unica soluzione entro un mese dal termine del viaggio.
1.4 Consulenza medica telefonica
In caso di malattia o incidente, tramite il servizio chiamata di emergenza, la Società informa in merito alle possibilità di assistenza medica dell’assicurato. Se possibile la Società rintraccia un medico che parli italiano o inglese.
1.5 Trasporto di malati
Trasporti di malati per il trattamento ospedaliero nell’ospedale idoneo più vicino e ritorno presso l’alloggiamento.
1.6 Assistenza a figli minorenni che prendono parte al viaggio
La Società organizza e paga anche l’assistenza al minorenne che deve interrompere o proseguire da solo il viaggio se tutte le persone addette all’assistenza o l’unica persona addetta all’assistenza del minorenne che partecipa al viaggio non possono terminare il viaggio come da programma a causa di decesso, incidente grave o grave malattia inaspettata.
1.7 Spese alberghiere per l’assicurato ed i parteci- panti al viaggio assicurati
Ai partecipanti al viaggio assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernottamento sostenute in ragione dell’organizzazione di un rientro sanitario ovvero di una traslazione. Se il soggiorno viene interrotto o prolungato in ragione della xxxxx- za ospedaliera dell’assicurato, a costui e ai partecipanti al viaggio
assicurati vengono rimborsate le spese supplementari di pernotta- mento. L’importo è limitato alla somma concordata nella descrizione delle tariffe.
1.8 Visita al malato
Quando è appurato che la degenza ospedaliera di un assicurato dura più di 5 giorni, su richiesta, la Società organizza il viaggio per una persona vicina all’assicurato per il luogo della degenza ospedaliera e per il ritorno da qui al luogo di residenza e si assume le spese soste- nute per il mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio di andata e ritorno. Il presupposto per quanto sopra, in mancanza del quale è escluso un obbligo della Società, è comunque che all’arrivo della persona vicina la degenza ospedaliera dell’assicurato non sia ancora terminata.
1.9 Spese supplementari in caso di rientro sanitario
La Società rimborsa le spese supplementari per il trasporto di rientro all’ospedale idoneo più vicino al luogo di residenza dell’assicurato, se il trasporto è ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico e precisamente, a seconda della condizione in cui si trova l’assicurato, in treno, autobus, autoambulanza o aereo. La valutazione di un trasporto ragionevole e giustificabile dal punto di vista medico avviene a cura di un medico nominato dall’assicuratore in accordo con il medico curante del paese di soggiorno.
1.10 Spese per un accompagnatore
La Società si assume anche le spese per un accompagnatore ed un eventuale medico al seguito se l’accompagnamento è necessario dal punto di vista medico, è ordinato dalle autorità o è prescritto da parte dell’azienda di trasporti che effettua il trasporto.
1.11 Sepoltura/Traslazione in caso di decesso
La Società rimborsa le spese di sepoltura all’estero fino all’ammontare delle spese che sarebbero ragionevolmente insorte per una traslazione oppure le necessarie spese supplementari che si generano in caso di decesso dell’assicurato a causa della traslazione del defunto al domicilio abituale.
1.12 Spese per il viaggio di ritorno degli assicurati
La Società rimborsa inoltre le spese supplementari sostenute per il viaggio di ritorno degli assicurati se costoro terminano anticipata- mente il soggiorno prenotato in ragione di un rientro sanitario o una traslazione dell’assicurato, oppure lo devono prolungare in ragione di una degenza in ospedale dell’assicurato.
1.13 Trasmissione di notizie a persone in Italia
Se l’assicurato viene sottoposto ad un trattamento ospedaliero a causa di una malattia o delle conseguenze di un incidente, su richies- ta la Società si occupa di fornire informazioni ai parenti durante la degenza ospedaliera.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
Si è in presenza di un evento assicurato quando durante il viaggio l’assicurato si imbatte in un’emergenza assicurata conformemente al punto numero 1. Tramite il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo la Società presta assistenza per i casi di emergenza di cui al punto numero 1 nei quali si imbatte l’assicurato. Il requisito, in mancanza del quale è escluso un obbligo della Società, è che l’assicurato, o un soggetto da lui incaricato, al verificarsi dell’evento assicurato si rivolga telefonicamente o in qualsivoglia altro modo al servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo. Se l’assicurato o un soggetto da lui incaricato non si mette in contatto con il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo e per questa ragione insorgono spese supplementari, queste non vengono sostenute dalla Società.
3 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione al verificarsi del caso assicurativo?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -
3.1 Contattare il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo
L’assicurato o una persona da lui incaricata deve mettersi tempesti- vamente in contatto con il servizio di chiamata di emergenza della Società.
3.2 Documenti da presentare
Al verificarsi di un evento assicurato è necessario certificarlo:
3.2.1 tramite presentazione del certificato di assicurazione e dei documenti di prenotazione in originale,
3.2.2 in caso di decesso tramite certificato di morte,
3.2.3 tramite la relativa documentazione
e consegnare i giustificativi in originale per tutte le spese sostenute.
3.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.
ARSV. Polizza assistenza viaggi per veicoli
1 Oggetto dell’assicurazione. Quali sono le pres- tazioni incluse nella Polizza assistenza viaggi per veicoli?
Al verificarsi di un evento assicurato (vedi punto numero 2; per le Esclusioni vedi punto numero 3) vengono rimborsate le seguenti prestazioni fino all’ammontare della somma assicurata se anch’esse sono assicurate conformemente alla descrizione delle tariffe.
1.1 Assistenza in loco in caso di guasto
Se in seguito ad un guasto o un incidente al veicolo non è possibile proseguire immediatamente il viaggio, tramite il servizio di emergenza attivo in tutto il mondo la Società organizza il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro a cura di un veico- lo di soccorso stradale oppure il rimorchio del veicolo all’officina più vicina e se ne assume le spese.
1.2 Trasporto autoveicolo
Se, per un guasto o un incidente, il veicolo rimasto fermo sul luogo del sinistro o nelle vicinanze non può essere messo in marcia entro 3 giorni lavorativi e sempre che non si tratti di un danno totale, eco- nomico o tecnico, tramite il servizio di emergenza attivo in tutto il mondo la Società organizza il trasporto ad un’officina attrezzata o il trasporto al domicilio dell’assicurato. Le spese per il trasporto ovvero il trasporto a domicilio del veicolo sono a carico della Società.
1.3 Assunzione delle spese per un veicolo sostitu- tivo
Se il veicolo dell’assicurato resta fermo in un giorno festivo nel quale le officine sono chiuse, di sabato, domenica e festivi a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale, la Società mette a disposizione un veicolo sostitutivo, senza autista, del tipo conforme alla descrizione delle tariffe. Un tale veicolo destinato all’uso privato viene messo a disposizione dalla Società tramite un autonoleggio, a seconda delle disponibilità di quest’ultimo e dei modelli da questo utilizzati. La messa a disposizione avviene durante i normali orari di apertura dell’autonoleggio. La Società si assume le spese senza limitazioni chilometriche fino al primo giorno lavorativo con il limite dei giorni menzionato nella descrizione delle tariffe.
1.4 Spese alberghiere
Se il veicolo dell’assicurato resta fermo a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale ed a causa della riparazio- ne si rende necessario un soggiorno di una o più notti, oppure se il veicolo viene rubato o rapinato e l’assicurato ed i passeggeri sono quindi obbligati a pernottare prima del viaggio di ritorno o della prosecuzione del viaggio, la Società organizza un soggiorno in un albergo e se ne assume le spese fino all’ammontare e alla durata menzionati nella descrizione delle tariffe.
1.5 Rimborso spese di viaggio supplementari in caso di riparazioni
Se il veicolo dell’assicurato resta fermo a causa di un guasto, un incidente, un incendio o un furto parziale ed a causa della riparazio- ne si rende necessario un soggiorno più lungo conformemente alla descrizione delle tariffe, oppure se il veicolo viene rubato o rapinato, la Società organizza e si assume le spese fino all’ammontare degli importi menzionati nella descrizione delle tariffe per l’assicurato e i passeggeri del veicolo per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica o un veicolo sostitutivo e/o un taxi per il rientro presso il domicilio oppure per la prosecuzione del viaggio. Inoltre vengono rimborsate le spese conformemente alla descrizione delle tariffe per il trasporto di rientro delle parti del bagaglio dell’assicurato che dovessero eventualmente superare le limitazioni previste per i mezzi di trasporto pubblici oppure non possono essere trasportate nel veicolo noleggiato.
1.6 Spese per un autista sostitutivo
Se in conseguenza di una malattia e/o di una sciagura oppure dopo il ritiro della patente di guida l’assicurato non fosse in grado di guidare il veicolo, e se nessuno dei passeggeri è obiettivamente in grado di farlo, la Società incarica un autista sostitutivo affinchè riconduca il veicolo e gli eventuali passeggeri nel luogo di domicilio dell’assicurato percorrendo la via più breve. La Società si assume le relative spese fino all’ammontare dell’importo menzionato nella descrizione delle tariffe.
2 Evento assicurato. Quando si è in presenza di un evento assicurato?
2.1 Guasto o incidente
Si è in presenza di un evento assicurato quando il veicolo non può più viaggiare a causa di un guasto o di un incidente e si trova ad una distanza di oltre 50 chilometri dal domicilio dell’assicurato.
2.2 Furto
Si è in presenza di un evento assicurato quando il veicolo utilizzato viene rubato durante il viaggio.
3 Esclusioni. Quali sono le limitazioni della co- pertura assicurativa da tenere presente?
3.1 Spese non assicurate
Non vengono rimborsate le spese di riparazione o le spese per i pezzi di ricambio.
3.2 Viaggi al di fuori della rete stradale pubblica
La Società non si assume le spese di intervento qualora si verifichi un incidente o un guasto al veicolo mentre si viaggia al di fuori della rete stradale pubblica (ad esempio su tracciati fuoristrada).
4 Obblighi. A cosa si deve prestare attenzione in caso di sinistro?
- Integrazioni al punto numero 3 della parte generale -
4.1 Contatto con il servizio di emergenza attivo in tutto il mondo
L’assicurato o una persona da lui incaricata deve mettersi tempesti- vamente in contatto con il servizio di chiamata di emergenza della Società.
4.2 Denuncia alla polizia
Eventuali danni causati da reati commessi da terzi devono essere denunciati dettagliatamente e tempestivamente al più vicino ufficio
di polizia competente. Il relativo verbale di polizia completo deve essere poi consegnato alla Società.
4.3 Conseguenze del mancato rispetto degli obb- lighi
Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al punto numero 3.5 della parte generale.