REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
CITTA’ di GRUGLIASCO
Provincia di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
“approvato con deliberazione di C.C. n° 49 del 28/4/2004”
Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 82 del 29/09/2005 e n. 21 del 12/03/2009
INDICE
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 FINALITA’
ART. 3 NORME DI RINVIO
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 5 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
ART. 6 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
ART. 7 CRITERI GESTIONALI ART. 8 CRITERI ORGANIZZATIVI ART. 9 ZONE DI RACCOLTA
CAPITOLO 2 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
ART. 10 COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.
ART. 11 COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA STRADALE.
ART. 12 MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
ART. 13 STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI
ART. 14 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE
ART. 15 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA
ART. 16 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA ART. 17 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA ART. 18 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 19 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI
ART. 20 CONFERIMENTO E RACCOLTA CONGIUNTA DEL VETRO E DELLE LATTINE
ART. 21 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI TESSILI E PELLAMI
ART. 22 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI
ART. 23 RACCOLTA DELLE SIRINGHE INFETTE
ART. 24 CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
ART. 25 CONFERIMENTI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE
ART. 26 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 27 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI
ART. 28 MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI
CAPITOLO 3 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE
ART. 29 TIPOLOGIA DEI SERVIZI
ART. 30 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ART. 31 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE
CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI
ART. 32 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
ART. 33 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI ART. 34 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI ART. 35 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
ART. 36 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK E SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART. 37 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ART. 38 PULIZIA DEI MARCIAPIEDI
ART. 39 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
ART. 40 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ART. 41 DIVIETI
ART. 42 CONTROLLI
ART. 43 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 44 SANZIONI
ART. 45 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, conformemente all’art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e
s.m.i. e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell’indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.
Le prescrizioni si applicano:
a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
d) alla raccolta dell’indifferenziato residuale;
e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste,frigoriferi, vernici, ecc.
g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
j) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
k) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.
ART. 2 – FINALITA’
La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.
La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali, la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
ART. 3 – NORME DI RINVIO
Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l’applicazione.
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 22/97 e smi, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dal Consiglio comunale con propri provvedimenti numeri 58/98 e 122/03.
ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Così come previsto dall’art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.
In attesa dei criteri che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97, dovranno essere fissati dallo Stato, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da:
- attività agricole,
- attività artigianali
- attività commerciali
- attività di servizio
- ospedali e istituti di cura e affini
- attività industriali con l’esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche sopra definite, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di cui alle delibere di Consiglio Comunale numeri 58/98 e 122/03.
Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.
I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.
ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
ART. 7 - CRITERI GESTIONALI
In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti l’attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.
L’attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all’origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell’assegnazione di ruolo residuale all’indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.
L’Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.
Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.
Nell’ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.
Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l’articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l’indifferenziato residuale.
ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI
Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:
• indifferenziato residuale • carta • organico ;
Il ritiro su richiesta dell’utente, per le frazioni:
• verde e sfalci • ingombranti e beni durevoli;
Il conferimento nei cassonetti stradali per le frazioni:
• vetro e lattine • tessili • plastica;
Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:
• pile per piccoli elettrodomestici • farmaci scaduti.
La stazione di conferimento per inerti riceve i materiali provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche.
L’ecocentro è funzionale al conferimento diretto:
• di materiali ingombranti o derivanti da pratiche del “fai da te” • di beni durevoli • del verde e degli sfalci domestici • di materiali urbani pericolosi.
Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.
Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall’attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.
Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA
Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.
Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d’accesso.
CAPITOLO 2 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
Per il ritiro domiciliare della carta, dell’organico e dell’indifferenziato residuo è prevista la consegna, ad ogni unità abitativa o condominiale, di contenitori dedicati da posizionarsi, per le utenze condominiali e non condominiali, nelle aree private interne recintate o, in assenza di recinzioni, in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie preferibilmente piana e pavimentata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata.
I contenitori per l’indifferenziato residuale e per l’organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
I contenitori per la carta possono essere, invece, tenuti anche all’interno dei fabbricati, purché non costituiscano intralcio.
Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti per mancanza di tali spazi che rispettino i criteri igienico-sanitari sopra descritti, il gestore del servizio concorda, con i proprietari o gli amministratori degli immobili, il posizionamento dei cassonetti in zone private di pertinenza o, in assenza, in aree pubbliche.
Nei casi in cui i contenitori, per totale mancanza di aree private o di pertinenza aventi spazi congrui alla movimentazione e ad una razionale collocazione, debbano essere collocati in zone pubbliche, saranno dotati di serratura e la chiave per l’apertura sarà fornita dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati. I contenitori per l’indifferenziato residuale e per l’organico, collocati in zone pubbliche, non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.
La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio, in considerazione dei vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario devono trovare motivazione caso per caso.
Per il servizio di svuotamento i contenitori sono posti (di seguito l’azione di esposizione sarà indicata con l’espressione “esporre fronte strada”), nei giorni e negli orari stabiliti, in area preposta all’operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l’opzione sia stata concordata) dagli stessi utenti o da persone incaricate dai residenti/Amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. In tutti i casi in cui l’esposizione fronte strada avviene su
suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento.
Per i casi particolari, concordati con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda che gestisce il servizio, in cui viene derogato l’obbligo dell’esposizione su luogo pubblico, il proprietario o l’Amministratore dello stabile deve consentire l’accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.
I contenitori sono consegnati in comodato d’uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per l’indifferenziato e per l’organico collocati in aree private e pubbliche sarà garantito dal Gestore del servizio, secondo quanto stabilito nel Contratto dei Servizi, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 del Presidente della Giunta Regionale.
Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
ART. 11 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA STRADALE
Il conferimento delle frazioni differenziate del vetro e delle lattine avviene congiuntamente con modalità di raccolta stradale.
Il conferimento degli imballaggi in plastica avviene con appositi contenitori stradali.
I contenitori per la raccolta stradale vengono posizionati su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
L’accesso deve essere agevole sia per i conferimenti da parte degli utenti sia per le operazioni di raccolta.
E’ vietato spostare i contenitori dalla loro posizione, operazione che compete al solo personale addetto.
Sui contenitori sono applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
I cassonetti sono apposti dei cartelli adesivi sui materiali che possono, o no, confluire nella raccolta differenziata dedicata.
Il gestore del servizio di raccolta provvede alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori e all’asporto del materiale eventualmente posto, in modo erroneo, a fianco dei contenitori.
ART. 12 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.
Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
Nell’espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l’autorizzazione concessa dall’Amministrazione Comunale relativa all’accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.
Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
ART. 13 – STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI
Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l’automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore.
E’ vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse condizioni dovute per lo stazionamento.
Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, le attività connesse al lavaggio dei mezzi, alla compattazione dei rifiuti e tutte le modifiche dell’attività che comportino l’introduzione di fasi operative aggiuntive sono soggetti ad approvazione da parte dell’Autorità Sanitaria Locale competente.
ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE
La raccolta dell’indifferenziato residuale è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.
La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E’ composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.
Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:
• rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
• beni ingombranti e beni durevoli;
• rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
• rifiuti urbani pericolosi;
• rifiuti speciali inerti.
Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l’esposizione di sacchi a terra.
La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per il servizio previsto di uno svuotamento a settimana per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività, in base a quanto stabilito nel Contratto dei Servizi.
ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA
La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.
Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.
Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta accoppiata con alluminio, carta molto sporca o unta.
Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento previsto.
La frequenza di svuotamento è stabilita nel Contratto dei Servizi e, per le utenze non domestiche, può variare a seconda della tipologia di attività.
Gli imballi in cartone derivanti dalle utenze commerciali e dai pubblici esercizi devono essere conferiti nei giorni di raccolta, piegati, impilati e legati.
Gli uffici utilizzano, di norma, i contenitori in dotazione agli stabili in cui ha sede l’attività. Qualora sia necessario, essi sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.
In relazione alla possibile valorizzazione economica della frazione cellulosica, il gestore del servizio intercetta separatamente, per quanto possibile, gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA
La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare.
Nella frazione differenziata dell’organico si devono conferire: resti di frutta e verdura, resti di cibo, guscio delle uova, bustine di the, fondi di caffè.
Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall’attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.
I nuclei familiari sono dotati di una biopattumiera da 10 litri, da utilizzarsi per il conferimento dell’organico all’interno delle mura domestiche. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti ben chiusi.
Le unità abitative e le utenze non domestiche sono, poi, dotate di contenitori la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento stabilito.
Sono previsti due svuotamenti a settimana per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività, in base a quanto stabilito nel Contratto dei Servizi.
E’ istituito un servizio di raccolta apposito per i banchi di mercato alimentari da effettuarsi al termine del/i giorno/i di mercato.
ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
La raccolta differenziata degli imballi in plastica è effettuata con modalità di raccolta stradale.
Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose.
Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.
Per contenere l’ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.
Il conferimento degli imballi in plastica avviene per mezzo di appositi contenitori stradali, posizionati sul territorio in modo da prevedere indicativamente il rapporto di 1 contenitore da 2400 litri ogni 300 abitanti o, comunque, in quantità tale da soddisfare le esigenze della popolazione nella stessa proporzione.
La frequenza di svuotamento è stabilita nel Contratto dei Servizi.
ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata su richiesta, da parte dell’utente, al numero verde del gestore del servizio.
Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d’erba, resti di vegetali derivanti
da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni.
Il verde deve essere esposto fronte strada, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in sacchi dedicati o, in sostituzione, in sacchi di plastica.
I sacchi non devono avere peso superiore ai 12 kg. cadauno e non si possono conferire più di quattro sacchi. Quantitativi di verde superiore a tale misura devono essere portati presso l’area di conferimento (ecocentro).
E’ vietata l’esposizione fronte strada della frazione verde senza aver fissato preventivamente con il gestore del servizio, la data e l’orario per il conferimento.
ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI
La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti (mobili e componenti di arredamento) e i beni durevoli di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria), è effettuata su richiesta, da parte dell’utente, al numero verde del gestore del servizio.
L’utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.
E’ vietata l’esposizione fronte strada degli ingombranti e dei beni durevoli senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l’orario per il conferimento.
Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. E’ previsto che per ogni conferimento di ingombranti o beni durevoli, il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre. Quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso l’area di conferimento.
Il recupero/smaltimento dei beni durevoli che contengono sostanze lesive per l’ozono quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi. Le apparecchiature devono quindi essere conferite senza manomissioni dei circuiti che contengono le sostanze pericolose.
ART 20 – CONFERIMENTO E RACCOLTA CONGIUNTA DEL VETRO E DELLE LATTINE
La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata con modalità di raccolta stradale.
Salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio) nelle campane dedicate alla raccolta del vetro è possibile conferire congiuntamente le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata.
E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
Le campane sono posizionate sul territorio in modo da prevedere, indicativamente, il rapporto di 1 contenitore da 2400 litri ogni 300 abitanti o, comunque, in quantità tale da soddisfare le esigenze della popolazione nella stessa proporzione.
La frequenza di svuotamento è stabilita nel Contratto dei Servizi.
Sono effettuati n. 2 lavaggi annui dei contenitori con relativa disinfezione.
La raccolta differenziata del vetro presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici (bar, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, discoteche, night) è effettuata con modalità domiciliare attraverso la fornitura di bidoni carrellati.
Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento (ecocentro).
ART 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI TESSILI E PELLAMI
La raccolta differenziata dei tessili e dei pellami, derivanti dalle utenze domestiche, è effettuata con modalità di raccolta stradale.
Nei cassonetti dedicati si devono conferire: tessuti, vestiti, maglieria, pellami, borse, scarpe ed indumenti in genere.
E’ previsto il servizio di 1 raccolta a settimana.
ART. 22 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI
La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati, strutturati in modo tale che soggetti privi di autorizzazione non possano recuperare i rifiuti già introdotti e che il ritiro dei rifiuti sia possibile, solamente, da parte del personale incaricato.
I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste sono collocati presso molti esercizi commerciali.
Il gestore del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza mensile disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti sono collocati presso le farmacie, la sede dell’ASL ed il palazzo comunale.
Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti con cadenza mensile disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
In caso di immediato avvio dei rifiuti al trattamento e/o smaltimento finale, questi sono provvisoriamente stoccati presso aree attrezzate.
ART 23 - RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE
E’ istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.
A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
In caso sia impossibile l’immediato avvio al trattamento e/o smaltimento finale i rifiuti vengono provvisoriamente stoccati presso aree attrezzate.
ART. 24 – CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate da utenze domestiche (es. lavandini, water, mattonelle,mattoni, calcinacci…) devono essere conferiti in modalità di raccolta differenziata presso la discarica comunale autorizzata per inerti.
Il conferimento è gratuito qualora il volume dei materiali non sia superiore ad 1 metro cubo.
I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso la discarica comunale o altro impianto di recupero autorizzato dalla normativa.
ART. 25 – CONFERIMENTI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE
Presso l’ecocentro comunale le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata.
Risulta funzionale, in modo particolare, per eventuali ingenti quantità di materiali cellulosici e plastici, per il conferimento di cassette in legno e plastica e del vetro di grosse dimensioni.
Possono essere conferite presso l’ecocentro le quantità eccedenti, a quanto previsto per un ritiro domiciliare, di:
• materiali ingombranti e voluminosi;
• beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria);
• verde e sfalci.
Presso l’area è prevista, inoltre, la consegna di materiali metallici in genere, dei rifiuti urbani pericolosi (i cui contenitori sono etichettati T e/o F), di toner, esausti di fotocopiatrici e/o stampanti, di lampade a scarica e di materiali derivanti dall’auto-manutenzione e auto-riparazione del proprio veicolo a motore.
L’ecocentro è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati.
Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.
Nella stazione di conferimento è anche possibile confluire flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni dirette con l’Azienda.
ART. 26 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.
E’ possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.
Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l’intrusione di animali.
ART. 27 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI
I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interramento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente.
Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).
ART. 28 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI
Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE
ART. 29 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
• operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
• lavaggio delle strade;
• rimozione foglie;
• diserbo stradale;
• pulizia dei mercati;
• pulizia dei giardini pubblici;
• pulizia e sanificazione dei sottopassi;
• pulizia dei wc pubblici;
• svuotamento dei cestini;
• pulizia dell’arredo urbano;
• rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
• manutenzione dei Dogy Box.
• rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
ART. 30 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata interessano:
• le strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
• le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
• le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
• le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno delle ville e dei giardini comunali;
• le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.
Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.
Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.
E’ inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell’erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.
La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.
Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei wc pubblici., di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini, nella modalità previste dal contratto dei servizi
Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell’attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all’asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Presso i giardini pubblici sono posizionati i distributori automatici, con gettoniera erogatrice, di palette e sacchetti monouso per la raccolta, da parte dei proprietari dei cani, delle deiezioni canine. Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei dogy box.
Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti sulla pubblica via.
ART. 31 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.
I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
L’Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell’abbandono.
CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI
ART. 32 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, condominiali e non condominiali, salvo i casi in deroga previsti all’art. 10, sono tenute a collocare i contenitori dedicati alle raccolte differenziate domiciliari:
a) nelle aree interne private recintate;
b) nelle aree private pertinenziali, nei casi di residenze senza recinzioni
ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l’uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.
Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l’igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell’area.
Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell’area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio pubblico.
I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari), hanno l’obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l’area esterna eventualmente interessata.
ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA
Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell’occupante, mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite al termine dell’esercizio.
Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Gestore del servizio, prima dell’occupazione dell’area.
ART. 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
L’amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.
Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l’individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.
ART 38 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI
La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E’ di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.
ART. 39 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l’Amministrazione Comunale.
ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.
ART. 41 - DIVIETI
E’ vietato:
• esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
• esporre fronte strada i cassonetti al di fuori dei giorni indicati;
• conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
• abbandonare i rifiuti;
• incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
• eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
• conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
• immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti.
ART. 42 - VIGILANZA.
0.Xx compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del gestore del servizio, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2.Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3.All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
ART. 43 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
ART. 44 – SANZIONI
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le violazioni alle norme previste dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 450, secondo i criteri di applicazione previsti dal vigente “Regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative” di cui alla delibera CC n° 65 del 28/11/2001.
ART. 45 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
In sede di prima applicazione, il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta rifiuti con modalità “porta a porta” nelle aree in cui lo stesso è già stato attivato.
Le norme troveranno applicazione definitiva dal 1° novembre 2004, ovvero dal mese in cui il servizio “porta a porta” sarà a regime su tutto il territorio.
Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
Allegato A
DEFINIZIONI
• IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
• IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore.
• IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
• IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
• CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
• RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
• RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
• SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
• CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
• RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l’impiego dei rifiuti per l’ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
• TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
• TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione dei rifiuti;
• SMALTIMENTO FlNALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.
• RIFIUTI DOMESTICI : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
• FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO : i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
• FRAZIONE ORGANICA O RIFIUTO UMIDO : i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
• RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
• VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
• Per lattine si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.
• BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
• CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta e il cartoncino, il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc. ).
• PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall’accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l’8 /7/99.
• FRAZIONE VERDE O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
• RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
• BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
• SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
• RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o da mercati con prevalenza di banchi alimentari.
• RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
• RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, concordata preventivamente con l'ente gestore.
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