Contratto di Assicurazione Danni Ed. 11/2017
Fascicolo Informativo
Volkswagen Financial Services by Linear
Contratto di Assicurazione Danni Ed. 11/2017
Il presente fascicolo informativo che deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contiene:
A
B
C
la Nota Informativa comprensiva del Glossario le Condizioni Generali di Contratto
D
la Nota informativa Privacy facsimile scheda contrattuale
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa
SOMMARIO
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO NOTA INFORMATIVA DANNI GLOSSARIO
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. ASSISTENZA STRADALE
2. ASSISTENZA STRADALE BASE 2 bis - AUTO SOSTITUTIVA
2 ter - FORATURA GOMME
2 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE
2 quinquies - MONTAGGIO CATENE
3. INCENDIO E FURTO
4. EVENTI ATMOSFERICI
5. ATTI VANDALICI
6. CRISTALLI
7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
8. TUTELA GIUDIZIARIA
9. MINIKASKO INFORMATIVA PRIVACY RIFERIMENTI DI LEGGE
FACSIMILE SCHEDA CONTRATTUALE NUMERI UTILI
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Un contratto adeguato alle esigenze di protezione
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del Contraente: l’art. 9 del regolamento IVASS 34/2010 impone che, prima che il Contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscano dal Contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del Contraente medesimo.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un’informazione che dovrebbe essere sempre raccolta e che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal Contraente.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza da effettuare al fine di stipulare un contratto adeguato alle esigenze di copertura assicurativa. Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
• la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
• la protezione dei propri beni per il rischio incendio/ eventi naturali, furto/scippo o rapina;
• la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
• la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
• la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il Contraente dovrebbe verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata alle proprie esigenze:
• focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il Contraente intende trasferire all’assicuratore;
• il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il Contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
• nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
• in presenza di assicurazioni non obbligatorie, la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
• il contratto deve avere una durata in linea con le
esigenze e con quanto richiesto;
• franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
• occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del Contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Nella predisposizione del preventivo personalizzato, Linear prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente tutte le informazioni presenti nel preventivo personalizzato di assicurazione affinché sia possibile valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza del contratto Linear La invita a controllare attentamente tutte le informazioni presenti sul preventivo e necessarie per la formulazione dell’offerta. Nel caso in cui identifichi delle informazioni tali per cui il contratto non possa essere considerato adeguato alle sue esigenze di protezione, La invitiamo a contattare l’intermediario. In caso contrario il preventivo e il contratto recheranno la dicitura che il premio è stato calcolato “in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg IVASS 34/2010”.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA
Redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS 35/2010
Gentile Cliente,
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziati in neretto. Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della garanzia, oppure rivalse o franchigie) è stata inserita, sia nella Nota informativa che nelle condizioni di assicurazione, una specifica avvertenza, mediante l’inserimento del simbolo . Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Linear Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Informazioni sull’Impresa di assicurazione
Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sita in Italia, Sede Legale e Direzione in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Sito Internet www. xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-696 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2016 ammonta a 90,3 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 64,7 milioni per riserve. L’indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 1,26 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa Solvency II.
Informazioni sul contratto
Informazioni generali ed informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto e inviato all’indirizzo indicato mediante utilizzo, a scelta del Contraente, del supporto cartaceo o di altro supporto durevole. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare gli eventuali documenti richiesti.
Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e l’Impresa per il tramite dell’Intermediario autorizzato dall’Impresa stessa nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione del sito web o quella del call center, fino alla conclusione del contratto. Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica dell’intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, all’art. 59 comma 2 lett. d) richiamando l’art. 8 del Regolamento ISVAP 34/2010 stabilisce che gli intermediari nello svolgimento dell’attività di intermediazione di tecniche di comunicazione a distanza devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Inoltre l’intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, 3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente. La scelta deve essere esplicita ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione a Linear. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. In questo caso Linear può prevedere a carico del Contraente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center.
Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive in caso di rinnovo), l’Assicurato potrà contattare Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo oppure visitare il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Avvertenza
Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo .
Informazioni relative alle caratteristiche della sicurezza delle operazioni di pagamento
Le operazioni di pagamento avvengono sulla piattaforma gateway Briantree Direct della società PayPal (Europe) Srl et Cie, SCA (“PayPal”), società registrata con numero R.C.S. Luxembourg B 118 349, e con sede legale a 00-00 Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx-xx.
Home Insurance
Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 in materia di home insurance. Come previsto dal Provvedimento, sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx è disponibile un’apposita Area Contraente, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo disponibile on line. Per maggiori informazioni, accedere alla pagina “Accesso Area Contraente” su xxx.xxxxxx.xx.
Informazioni sulle coperture assicurative offerte
La vendita di alcune garanzie può essere soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Garanzie
FORMULA TARIFFARIA
E OGGETTO DELLA COPERTURA
(avvertenza)
Assistenza stradale
Assistenza stradale base
Auto sostitutiva
Foratura gomme
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Si rinvia agli artt. della sez. 1 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro con le esclusioni previste dall’articolo 2.3 alle lettere i, l, m, n. Si rinvia agli artt. della sez. 2 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un’auto sostitutiva. Si rinvia agli artt. della sez. 2 bis delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, la prestazione di traino. Si rinvia agli artt. della sez. 2 ter delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui all’art. 1.1 delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro i limiti di cui all’art. 2.1 delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro i limiti di cui all’art. della sezione 2 bis delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro i limiti di cui all’art. della sezione 2 ter delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Esaurimento carburante
Montaggio catene
Incendio e furto
Eventi atmosferici
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Si rinvia agli artt. della sez. 2 quater delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà ad eseguire la prestazione sul posto. Si rinvia agli artt. della sez. 2 quinquies delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da: Incendio o Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) - (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina. Si rinvia gli artt. 3.1 e ss. delle CGC.
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufere, trombe d’aria, uragani e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamenti, alluvioni, tempeste, mareggiate, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, cadute di alberi o sassi, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti nei limiti indicati nella scheda contrattuale. Si rinvia gli artt. 4.1 e ss. delle CGC.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro i limiti di cui all’art. della sezione 2 quater delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro i limiti di cui all’art. della sezione 2 quinquies delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art.3.6 e ss delle CGC). Per le esclusioni si veda la clausola 3.3. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
In ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Atti vandalici Linear indennizza le sole spese di riparazione, comprovate da documentazione fiscale relative ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e per le spese sostenute e comprovate per la sostituzione o la riparazione del parabrezza del veicolo, del lunotto, dei vetri laterali, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. Si rinvia gli artt. 5.1 e ss. delle CGC.
Cristalli La garanzia indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo. Si rinvia gli artt. 6.1 e ss. delle CGC.
Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. Sono sempre esclusi i danni da circolazione. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
La garanzia è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nell’arco della durata annuale della polizza, con franchigia di € 150,00 ed entro i limiti del massimale di € 520,00. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Infortuni del conducente
Tutela giudiziaria
Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona si trovi alla guida, compreso il Contraente. Si rinvia gli artt. 7.1 e ss. delle CGC.
Linear rimborsa le spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle condizioni di polizza. Si rinvia gli artt. 8.1 e ss. delle CGC.
Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché l’invalidità permanente sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
Minikasko Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli identificati. Si rinvia agli artt. 9.1 e ss delle CGC.
Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Meccanismo di funzionamento di franchigie, massimali, minimi non indennizzabili e scoperti
Franchigia L’importo fisso percentuale, indicato in ogni sezione della scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
1° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici
Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 1.500,00
Franchigia € 250,00 Risarcimento: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici
Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 200,00
Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Massimali Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l’assicurazione.
Meccanismo di funzionamento dei massimali: ad esempio la garanzia Furto è prestata in polizza con massimale posto al “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” come da condizione evidenziata sulla scheda contrattuale; ciò significa che se il valore del veicolo assicurato è rilevato pari ad € 8.000,00 in caso di furto totale l’indennizzo non potrà mai superare tale valore.
Minimo non indennizzabile
L’importo fisso da dedurre dal danno indennizzabile.
1° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 non indennizzabile di € 500,00
(perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 6.000,00
Scoperto 10% con il minimo Risarcimento: € 6.000,00 - € 600,00 = € 5.400,00 non indennizzabile di € 500,00
(perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
Scoperto La percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato. I danni che, dopo l’applicazione dell’eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato
1° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Dichiarazioni Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. L’Impresa verifica la
non conformi correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza
alle circostanze con le informazioni ricevute in fase precontrattuale. Esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di
di rischio
Aggravamento e diminuzione del rischio
richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c..
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione tempestiva all’Impresa dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio: es. di variazione del rischio Incendio e furto. Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un’altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata all’Impresa perché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro l’Impresa ha la facoltà per la garanzia Incendio e Furto di ridurre l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione.
Pagamento dei premi
Per le polizze è previsto il pagamento del premio in via anticipata secondo una delle seguenti modalità:
• carta di credito,
• PayPal,
• bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.
Potrà inoltre essere utilizzato il codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal, Lottomatica e Casse Coop aderenti.
Sarà possibile pagare con carta di credito contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al Fascicolo informativo, comunicando i dati della carta di credito oppure tramite il sito xxx.xxxxxx.xx, inserendo i dati nella pagina dedicata utilizzando l’apposito spazio. Le transazioni verranno effettuate in modalità protetta online. IMPORTANTE: non indichi per nessuna ragione i dati della sua carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare a Linear.
Il premio viene calcolato sulla base di parametri di personalizzazione previsti in tariffa. Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
• demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio;
• furto totale o rapina del veicolo;
• trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto.
Rivalse Relativamente agli indennizzi pagati Linear esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1916 Codice Civile fatto salvo eventuale rinuncia contrattualmente prevista.
Diritto di recesso
Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di recesso previsto in relazione ai contratti conclusi a distanza dall’art.67 duodecies del Codice del Consumo. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere, entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione del recesso, il rimborso del premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di Linear, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione con espressa dichiarazione di non aver denunciato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Xxxxxx,Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto è risolto dalla data richiesta ovvero di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. Si rinvia all’art. 4 delle Norme comuni delle CGC.
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Foro Competente Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente
e rinvio alle contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il
norme di legge Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, furto e rapina, Atti vandalici, Eventi atmosferici, Kasko, Cristalli: 13,50%.
b) Tutela giudiziaria: 12,50%.
c) Infortuni del conducente: 2,50%.
d) Assistenza stradale, Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Montaggio catene: 10%.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto,
da tenere in caso mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione
di sinistro
numeri utili in calce al fascicolo informativo.
Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Si rinvia alle specifiche garanzie per gli aspetti di dettaglio.
Infortuni
al conducente
Assistenza stradale, Assistenza stradale base
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell’infortunio. Si rinvia agli artt. della sezione 7 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Ai fini della denuncia si rinvia agli artt. delle sezioni 1 e 2 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Corso Massimo D’Azeglio, 14, 10125 Torino.
Reclami Eventuali reclami in merito alla gestione del rapporto contrattuale ed ai sinistri potranno essere inoltrati in forma scritta a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax allo 000.0000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) del Registro Unico Intermediari e degli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al RUI devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.4.133.1, indirizzo internet xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito Internet dell’IVASS e all’Impresa, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia www. xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_ market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIT-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Perizia contrattuale e arbitrato
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra l’Impresa e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni 3, 4, 5, 6, 7, 9 delle CGC che l’Impresa e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/ medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del Conducente, il collegio medico risiede nel Comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia Tutela Giudiziaria, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo qualità. Resta comunque fermo il diritto dell’Impresa e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Mediazione Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, prevede, per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il Contraente o l’Assicurato dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000.
GLOSSARIO
Accessori di serie Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi-optional
Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto e dichiarati all’atto della stipulazione.
Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Atto vandalico Atto di violenza operato allo scopo di danneggiare.
Autoveicolo Mezzo di trasporto qualificato come autoveicolo o autocarro.
CGC Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo.
Codice delle Assicurazioni private
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Conducente La persona fisica che guida il veicolo assicurato.
Contraente La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Difetto fisico Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
Fattori di rischio Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Furto L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso.
Incendio La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Indennizzo La somma dovuta all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intermediario VOLKSWAGEN BANK GmbH con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, X – 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), succursale di Milano Xxx Xxxxxxx x. 00 iscritta all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d’origine: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx; Autorità di vigilanza Stato membro d’origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK).
Invalidità permanente Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Inabilità temporanea È rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
Polizza Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile.
Premio La somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa.
Quattroruote Listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona.
Risarcimento La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio La probabilità che si verifichi un sinistro.
Rivalsa Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’Assicurato e/o al Contraente il rimborso di quanto indebitamente pagato in ragione di un indennizzo.
Sinistro Evento che è causa del danno.
Per la garanzia Assistenza stradale, la garanzia Assistenza stradale base e per le Prestazioni Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante e Montaggio catene, limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” si intendono:
Assicurato Il conducente del veicolo purché autorizzato all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste alla sezione 2 bis, agli artt. 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.16, 1.19 della sezione 1 e agli artt. 2.6, 2.7, 2.8, 2.16, 2.19 della sezione 2 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Carrozzeria convenzionata
Servizio fornito dal network di carrozzerie convenzionate con Unipol Gruppo.
Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo D’Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx; costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza.
Destinazione La località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Esaurimento carburante Mancanza del carburante.
Familiare Parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Foratura o scoppio dello pneumatico
Sgonfiamento dello pneumatico a causa scoppio o di foro nella camera d’aria/pneumatico prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente.
Guasto Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incidente L’evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell’assistenza Località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Montaggio catene Ausilio per l’installazione delle catene da neve.
Prestazione L’assistenza cioè l’aiuto che deve essere fornito dall’Impresa, tramite la Centrale Operativa, all’Assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro.
Residenza Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Sinistro Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l’Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Struttura Organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Veicoli eccezionali È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
Linear Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
mministratore Delega
L’A
ministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - Le coperture assicurative offerte sono: Incendio e furto, MiniKasko, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Montaggio catene, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Infortuni del conducente, Cristalli.
2. DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Non trova, pertanto, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, previsto dall’art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.
3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario effettuare il pagamento del premio previsto ed inviare gli eventuali documenti richiesti all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure via fax al numero 000.0000000 oppure per posta alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx. Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata secondo una delle seguenti modalità:
• carta di credito,
• PayPal,
• bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.
Potrà inoltre essere utilizzato il codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal e Lottomatica o Casse Coop aderenti.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata intermedia, successiva alla prima, deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
4. DIRITTO DI RECESSO - Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. Il Contraente dovrà comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di Linear, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. In questo caso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del recesso, Linear rimborsa al Contraente il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
5. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione con espressa dichiarazione di non aver denunciato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
Il contratto è risolto dalla data di richiesta ovvero di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso
qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
6. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli Stati che aderiscono al sistema Carta Verde.
7. NON CEDIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DEL CONTRATTO – Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica, fatto salvo il caso di trasferimento della proprietà del veicolo e contestuale acquisto di altro veicolo intestato al medesimo proprietario o al coniuge in regime di comunione legale dei beni. In tutti gli altri casi di trasferimento di proprietà del veicolo oppure di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione, furto od esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolverà dalle h. 24.00 della data dell’atto di vendita, esportazione definitiva o cessazione, rottamazione, furto del mezzo.
Se il contratto è vincolato a favore della Società di leasing o dell’ente finanziatore, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Resta inteso che in tali casi, qualora si sia verificato un danno totale, opereranno le garanzie nei limiti di cui al presente contratto così come indicati nelle specifiche garanzie.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto fino alla scadenza del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto si veda l’art. 5 delle Norme comuni delle CGC.
8. DENUNCIA DI XXXXXXXX – L’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
9. LIMITI DELL’INDENNIZZO – In ogni caso l’indennizzo non può superare il valore della somma assicurata. In caso di danno totale la somma indennizzabile si intende per sinistro e comunque per annualità assicurativa. Non sono mai indennizzabili le spese per migliorie e/o modifiche od aggiunte apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione del mezzo. Per i limiti all’indennizzo riferibili alle garanzie si rinvia ai singoli paragrafi successivi.
10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – In caso di sinistro da Furto, Incendio, Minikasko, Cristalli, Eventi atmosferici e Atti vandalici, gli indennizzi verranno effettuati a favore del proprietario del veicolo.
11. IMPOSTE E TASSE - Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli oneri relativi all’assicurazione derivanti dalla stipulazione del contratto.
12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
1. ASSISTENZA STRADALE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA STRADALE
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero oppure dall’estero:
011-652 3246 +39 011 – 6523246
oppure, se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne
dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Centrale operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
CONDIZIONI DELL’ASSISTENZA STRADALE
1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto. Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
1.2 VEICOLI ASSICURABILI
Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.
1.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,stato di guerra,rivoluzione,sommosse o movimenti popolari,saccheggi,atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. Per i veicoli di altezza superiore a m.2.80 potrebbero verificarsi difficoltà nell’erogazione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere effettuata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. LINEAR si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale non è più operante decorse 24 ore dalla denuncia di furto del veicolo.
i. La prestazione del traino gratuito non sarà fornita in caso di foratura di una o più gomme.
1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli Assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per gli Stati che aderiscono al sistema Carta Verde.
b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni Generali “Estensione territoriale”. (In caso di sinistro avvenuto negli Stati che non aderiscono al sistema Carta Verde, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).
1.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
È possibile erogare prestazioni in eccedenza ai massimali fissati per ognuna di esse, a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie di rimborso per tale eccedenza. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone ferite
1.6 RIENTRO SANITARIO -(Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- Aereo sanitario;
- Aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- Treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- Autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
1.7 RIENTRO CON UN FAMILIARE – (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 1.6 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
1.8 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
•a ereo sanitario;
•a ereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
•tr eno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•a utoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
1.9 CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
1.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA
Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
1.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE -(Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato residente in Italia, con costi a carico dell’Impresa, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone illese
1.12 RIENTRO ALLA RESIDENZA/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
-un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
-una autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre ai 4 giorni previsti all’art. 1.13. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.
1.13 AUTO IN SOSTITUZIONE (Prestazione erogata solo in Italia) - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura di 1200 cc di cilindrata, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro. Tale autovettura si troverà presso un servizio di noleggio convenzionato con la Centrale Operativa, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l’orario di apertura del servizio stesso.
I costi sono a carico dell’Impresa. Restano, invece, a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan e rimorchi.
GARANZIE
Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo
1.14 TRAINO
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà al traino del veicolo stesso al più vicino
punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni.
Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
1.15 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato non in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
1.16 AUTISTA A DISPOSIZIONE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio avvenuto in occasione del sinistro oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo del compenso dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
1.17 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO)
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti non riparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
1.18 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
1.19 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.
1.20 ANTICIPI DI DENARO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia.
Al momento della richiesta dell’assistenza l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia offerta. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
GARANZIE
Interprete o avvocato all’estero (PRESTAZIONI OPERANTI ALL’ESTERO)
1.21 SPESE LEGALI
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il
veicolo, la Centrale Operativa, metterà a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le autorità locali, tenendo a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
1.22 INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, tempo sulle strade;
- automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada).
2. ASSISTENZA STRADALE BASE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero: oppure dall’estero:
011 - 6523246 + 39 011 - 6523246
oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Centrale operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
CONDIZIONI GENERALI
2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
2.2 VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.
2.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale non è più operante decorse 24 ore dalla denuncia di furto del veicolo.
i. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
l. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di mancanza di carburante, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la mancanza sia stata determinata.
m. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di errato rifornimento.
n. La prestazione di traino gratuito non sarà fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a bordo (catene).
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).
2.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
PRESTAZIONI
Servizio di assistenza alle persone ferite
2.6 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
2.7. RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 2.6 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
2.8. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
•a ereo sanitario;
•a ereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
•tr eno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•a utoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
2.9 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
2.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
2.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
Servizio di assistenza relativa al veicolo
2.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
2.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 2.12 “Traino”.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
2.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
- Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
2.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
2.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
2.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
2.18 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.
2.19 ANTICIPI DI DENARO (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente,la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
2.20 SPESE LEGALI (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di 260,00 euro per sinistro.
2.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE
Le sottostanti Prestazioni Aggiuntive possono essere scelte dal Contraente per ampliare le Prestazioni dell’Assistenza Stradale Base. Per ogni Prestazione aggiuntiva scelta il Contraente dovrà corrispondere il premio previsto per la prestazione opzionata. L’inserimento delle estensioni di garanzia non è possibile in corso di contratto. Le Prestazioni Aggiuntive all’Assistenza Stradale Base sono valide solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx.
2 bis - AUTO SOSTITUTIVA - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva di 1200 cc di cilindrata, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio
convenzionato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri
• Incendio, Furto e Kasko
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari
• la restituzione dell’autovettura presso un centro sito in un comune diverso da quello presso la quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci eccetera), le franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal centro di noleggio stesso. A tal fine, è possibile che l’Assicurato debba fornire i dati identificativi di una carta di credito in corso di validità a lui intestata. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
2 bis - 1. RIENTRO ALLA RESIDENZA E/O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- un’autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
2 ter - FORATURA GOMME – A parziale deroga dell’art. 2.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera i), In caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’assicurato la prestazione di traino di cui all’art.
2.12. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell’assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
2 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE – A parziale deroga dell’art. 2.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera l), nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato per mancanza di carburante la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’assicurato un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Il costo del carburante resta a carico dell’Assicurato. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
2 quinquies - MONTAGGIO CATENE - Nel caso in cui le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio delle catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’assicurato un servizio di assistenza per eseguire l’operazione sul posto. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
3. INCENDIO E FURTO
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
a. Incendio
b. Furto (art.624 c.p.) o rapina (art.628 c.p.) - consumati o tentati.
Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina e i danni agli accessori stabilmente fissati al veicolo con un limite, per questi ultimi, di € 1.100,00 e uno scoperto del 15%. Gli accessori stabilmente fissati al veicolo esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
3.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione:
a. l’importo massimo di € 260,00 delle spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b. la quota di quanto versato per la tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell’evento e la scadenza della validità in atto.
3.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a) provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, di chi detiene legittimamente il veicolo e dalle persone di cui essi devono rispondere a norma di Xxxxx (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c) verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;
d) conseguenti ad appropriazione indebita;
e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
3.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Quattroruote oppure verrà dichiarato dal Contraente; nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, nel secondo caso verrà invece richiamata la condizione particolare “Valore dichiarato dal Contraente”.
Su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Limitatamente alle autovetture l’Impresa, qualora venga richiamata sul contratto la condizione “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio delle garanzie Incendio e furto.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote, in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “Valore Quattroruote non più aggiornabile”. Qualora il Contraente desideri adeguare il valore assicurato dovrà rivolgersi alla Compagnia.
Nei casi sopra riportati non verrà adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.
3.5 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
3.5.1 Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito illustrati
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali. L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo verrà così determinato:
a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
b) negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.
3.5.2 Nel calcolo dell’ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.
- L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
3.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e, limitatamente alle autovetture, non sarà applicato sulla garanzia incendio.
3.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito sulla scheda contrattuale e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
3.8 DENUNCIA DI SINISTRO - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
3.9 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o minimi non indennizzabili presenti in polizza), effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
Per ottenere l’indennizzo l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo:
1. la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
2. il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo;
3. la fattura di acquisto degli accessori assicurati;
4. tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo.
3.10 RECUPERI – Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.5. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito a vendere conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
4. EVENTI ATMOSFERICI
4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufere, trombe d’aria, uragani e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamenti, alluvioni, tempeste, mareggiate, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, cadute di alberi o sassi, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti nei limiti indicati nella scheda contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
4.2 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00. Si specifica inoltre che:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.
- L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
4.3 ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni da allagamento provocati esclusivamente da precipitazione atmosferica.
4.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
4.5 DENUNCIA DI XXXXXXXX - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
5. ATTI VANDALICI
5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nei limiti indicati nella Scheda Contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Sono compresi: i danni da atti vandalici,
con esclusione di quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione ed in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.
5.2 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile.
L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
5.3 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
5.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità. Linear ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. Si specifica inoltre che:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.
- L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
5.5 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO - Per quanto riguarda le autovetture, Linear, ad ogni rinnovo annuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore in base a quanto riportato da Quattroruote. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello dell’autovettura assicurata non è più valutato dalla rivista Quattroruote.
5.6 DENUNCIA DI XXXXXXXX - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
6. CRISTALLI
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La garanzia indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo, ed opera quando il danno non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione, l’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli. La garanzia è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nel corso della durata annuale della polizza assicurativa. L’assicurazione non comprende:
a) il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
b) il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
c) il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza.
6.2 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o la sostituzione del parabrezza quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 e con il limite di € 520,00 e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. In ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura.
6.3 DENUNCIA DI XXXXXXXX - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – L’Impresa si obbliga ad indennizzare gli infortuni che qualsiasi persona, compreso il Contraente, dovesse subire alla guida del veicolo identificato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
7.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
- l’annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
7.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da movimenti tellurici;
d) da guerra o insurrezione;
e) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f) da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene. Sono inoltre esclusi:
g) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
h) gli infarti.
7.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
7.5 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
7.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fissate al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
Tabella ANIA Percentuale Infortuni
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
un arto superiore | 70 % |
una mano o un avambraccio | 60 % |
un pollice | 18 % |
un indice | 14 % |
un medio | 8 % |
un anulare | 8 % |
un mignolo | 12 % |
la falange ungueale del pollice | 9 % |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Per: anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 % |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 % |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % |
Per amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia | 70 % |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un piede | 40 % |
ambedue i piedi | 100 % |
un alluce | 5 % |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % |
un altro dito del piede | 1 % |
Per: anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 % |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15 % |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio | 25 % |
ambedue gli occhi | 100 % |
Per: sordità completa di un orecchio | 10 % |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale | 12 % |
una vertebra dorsale | 5 % |
12 ^ dorsale | 10 % |
una vertebra lombare | 10 % |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
7.7 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
7.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
7.9 PROVA – È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
7.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 7.4 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
7.10 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
8. TUTELA GIUDIZIARIA
8.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
8.2 CASI ASSICURATI:
- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi, derivanti dalla circolazione del veicolo;
- controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
8.3 SPESE ASSICURATE:
- le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
8.4 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA -L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore del veicolo indicato in polizza.
8.5 ESCLUSIONI - La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private.
8.6 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, l’Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo, fermo restando a suo carico l’onere di interruzione dei termini di prescrizione. Linear si impegna a far pervenire all’Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull’opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l’Assicurato potrà dare corso all’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Nel caso in cui Linear non autorizzi l’azione, l’Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l’esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
8.7 DIRITTO DI SCELTA - L’Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l’Impresa segnalerà all’Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi. Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
8.8 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
8.9 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. L’arbitro, in mancanza di accordo tra le Parti, sarà nominato su istanza di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’Assicurato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
9. MINIKASKO
9.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – Linear si obbliga a risarcire la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da collisione con altro veicolo identificato verificatasi durante la circolazione, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell’Assicurato nella causazione del sinistro, fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.
L’assicurazione è estesa:
a) alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
b) agli accessori di serie;
c) agli accessori aggiuntivi non di serie.
9.2 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE – La garanzia è prestabile solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote. La garanzia è prestabile limitatamente alle autovetture e l’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote: in tal caso la garanzia non sarà più prestabile.
9.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) cagionati da dolo del Proprietario e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio.
9.4 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
Non sono indennizzabili le spese per migliorie, modifiche, aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro. Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
9.5 DENUNCIA DI XXXXXXXX - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
9.6 RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA - Linear rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
10. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
(CONDIZIONE VALIDA PER LE SEZIONI 3, 4, 5, 6, 9)
In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l’accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato.
Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull’indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della parte soccombente.
INFORMATIVA PRIVACY
(Edizione 07/2017)
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Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Note
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell’autorizzazione generale n. 7 del Garante.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il riscontro.
5. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d.“catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
7. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
Art. 59 - Regole particolari di comportamento
1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 70, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza;
d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010
Art. 8 - (Informazioni precontrattuali)
1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Prima che il Contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al Contraente l’informazione relativa:
a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;
c) alla circostanza che l’Impresa richiederà al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell’articolo 11;
d) al diritto, nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO) Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Art. 67-duodecies - Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’all’articolo 67- undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1882 Nozione. L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
1898 Aggravamento del rischio. Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1907 Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio. L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
SCHEDA CONTRATTUALE
Polizza n.
Decorrenza
Scadenza
Dati personali
Contraente
Proprietario
Nome Cognome
Data di nascita Codice fiscale Residenza Città
Cap – Provincia
Dati dell’intermediario
Mese/ann
ne
one
CV Fiscali/CC
-
F
Dati del veicolo Modello
Targa Classe Uso
Garanzie
Massimale o Capitale Assicurato
Scoperto Franchigia o Minimo
non indennizzabile
Imponibile Imposta Premio di
rata
Premio Totale
Premio Annuale versato
Premio Complessivo Annuale
DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI CONTRATTUALI
Linear dichiara di aver calcolato il premio della polizza in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg IVASS 34/2010. Per maggiori informazioni si veda xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx
Il contraente riceverà la documentazione di cui all’art.10 del reg. ISVAP 34/2010 lettere a) b) e c) mediante invio a mezzo posta elettronica. Tale scelta è revocabile in ogni momento previa comunicazione a Linear.
Il veicolo non è alimentato a GPL o Metano
Come previsto dal provvedimento IVASS 7 del 16 luglio 2013, è a disposizione dei clienti Linear un’Area Contraente nella quale è possibile consultare la documentazione prevista dalla normativa.
ATTENZIONE : il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate. Queste informazioni vanno controllate attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette a Linear di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli art.1892 e 1893 del c.c. . La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente a Linear. Il presente contratto è regolato dalle Condizioni Generali di assicurazione Auto Ed. 01/01/2017 che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.
Il contraente dichiara:
M L
□ di aver ricevuto ed esaminato prima della sottoscrizione del presente contratto la nota informativa di cui all’art. 185 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) contenuta nel fascicolo informativo ed. 01/01/2017
-
□ di aver ricevuto l’informativa PRIVACY (contenuta nel fascicolo informativo ed. 01/01/2017) di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 - Codice in materia di proteziione dei dati personali - anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto ai quali si impegna a consegnarne copia
A
□ di aver ricevuto il fascicolo informativo, contenente la nota informativa precontrattuale comprensiva del glossario, la nota informativa privacy, le condizioni generali di contratto e il fac- simile della scheda contrattuale
□ di aver ricevuto dall’intermediario assicurativo, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7/A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7/B), previsti dall’art. 49, commi 1e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006
COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
Firma del contraente (polizza )
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Direttore Generale Front Office Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
NOTA BENE: contrassegna le caselle sopra indicate e firma. Successivamente inviaci la scheda contrattuale compilata e firmata all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxx.xx dedicato esclusivamente ai contratti firmati; ricordati di inserire il numero di polizza nell’oggetto dell’email.
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Numeri Utili
Xxxxxxxx i numeri utili e portali sempre con te in auto
Servizio Clienti Linear | Per richiedere assistenza stradale | Per denunciare un sinistro |
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Lunedi – Sabato 8.30 / 20.00 | 24 ore su 24 / Dall’estero (x00) 000 00 00 000 | Lun - Ven 8.30 / 20.00 Sab 8.30 / 14.00 |
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Lunedì / Sabato 8.30/20.00
2
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Auto VW_ 11/2017
24 ore su 24 / Dall’estero (+39) 011.65.23.246
Per denunciare un sinistro
3
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Lunedì / Venerdi 8.30/20.00 Sabato 8.30-14.00