Contract
1 ORDINI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1.1 I termini e le condizioni qui stabiliti costituiscono parte integrante e sostanziale, con forza di vincolo pattizio, di ogni ordine d’acquisto di materiali, macchinari, beni e servizi di ogni genere (di seguito i “Beni” e l’”Ordine”) emessi da DropsA S.P.A. Ogni eventuale deroga alle presenti condizioni generali sarà efficace solo se concordata per iscritto. L’accettazione dell’Ordine o l’inizio della esecuzione da parte del FORNITORE costituisce espressa rinuncia da parte del FORNITORE alle proprie condizioni di vendita, sia generali che particolari, nonché espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabilite.
1.2 L’accordo è validamente concluso tra DropsA S.P.A e il FORNITORE solo quando l’ORDINE è restituito a DropsA S.P.A debitamente controfirmato dal FORNITORE o attraverso l’invio della CONFERMA D’ORDINE. La conferma dovrà pervenire entro il quinto giorno dalla data di ricezione dell’Ordine, secondo le modalità di cui all’art. 1326 Cod.Civ all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
1.3 Le PARTI si danno reciprocamente atto che qualsiasi documento proveniente da indirizzi email riconducibili al FORNITORE deve ritenersi come sottoscritto da un procuratore speciale dello stesso autorizzato a rappresentare il FORNITORE nel caso specifico. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle CONDIZIONI GENERALI e ai DOCUMENTI CONTRATTUALI in genere.
1.4 In caso di mancata restituzione dell’ORDINE controfirmato o della CONFERMA D’ORDINE, nessun pagamento sarà effettuato.
1.5 Nel caso il FORNITORE desse esecuzione all’ORDINE senza previa accettazione scritta del medesimo, sempre che DropsA S.P.A non intenda avvalersi del precedente comma 1.2, il rapporto sarà esclusivamente regolato dalle presenti condizioni generali e dall’ORDINE.
1.6 Qualsiasi documento sottoscritto o emesso da DropsA S.P.A in fase di trattativa (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Richieste di Offerta (R.D.O.), Verbali di Trattativa, ecc.) non vincola DropsA S.P.A ad emettere un ordine e/o a stipulare un contratto, né dà diritto al FORNITORE ad alcun indennizzo/risarcimento per la mancata emissione/stipula dell’ordine/contratto.
1.7 Qualsiasi modifica dell’ORDINE non produce effetti se non formalizzata nel rispetto delle modalità concordate nel presente articolo.
2 PREZZO
2.1 Se non diversamente indicato nell’ORDINE, in espressa deroga agli artt.1467 e 1664 del Codice Civile, il prezzo dell’ORDINE deve essere considerato fisso ed invariabile, non revisionabile, avendo l’ORDINE natura aleatoria per volontà delle PARTI.
2.2 Il prezzo indicato nell’ORDINE esclude ogni onere tributario (es: IVA, imposta sui redditi delle imprese e del personale, ecc.) imposto al FORNITORE e/o al proprio personale da autorità italiane e/o straniere in conseguenza dell’esecuzione dell’ORDINE da parte dei predetti.
2.3 Il FORNITORE assume la completa responsabilità delle proprie valutazioni tecniche ed economiche che hanno portato a definire il prezzo/corrispettivo, dallo stesso ritenuti congrui, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle informazioni messe a disposizione e, comunque, utilizzate per la formazione del prezzo/corrispettivo.
2.4 In ogni caso non sono riconosciute né rimborsate spese non documentate e/o non autorizzate in forma scritta da DropsA S.P.A.
2.5 Se non diversamente pattuito nell’ORDINE, i prezzi/corrispettivi si intendono in EURO.
3 TERMINI E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO
3.1 Nessun pagamento potrà essere eseguito se non previa presentazione di tutti i documenti richiesti dall’ORDINE e dalle presenti condizioni generali e secondo le modalità ivi previste.
3.2 Nel caso di consegne anticipate non concordate per iscritto il pagamento verrà effettuato dalla data di consegna indicata nell’ORDINE.
3.3 Qualsiasi pagamento effettuato da DropsA S.P.A non potrà essere inteso quale accettazione/riconoscimento dell'esecuzione della FORNITURA a regola d'arte.
3.4 DropsA S.P.A ha diritto di sospendere i pagamenti nei seguenti casi:
• il FORNITORE non ha consegnato tutta la documentazione richiesta nell’ORDINE;
• il FORNITORE non ha fornito prova di aver rispettato le prescrizioni di legge e di cui ai contratti collettivi di lavoro, in tema di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, assicurazioni sociali e previdenziali, e di aver stipulato per i propri dipendenti/collaborati/incaricati idonee polizze assicurative, anche a copertura degli infortuni sul lavoro;
• il FORNITORE, in caso di segnalazione di inadempimenti, non ha fornito prova di aver corrisposto ai propri dipendenti/collaboratori/incaricati/appaltatori/fornitori i crediti loro spettanti in relazione all’esecuzione dell’ORDINE;
• DropsA S.P.A ha subito una sospensione dei pagamenti da parte del CLIENTE FINALE per causa imputabile al FORNITORE. In questo caso il FORNITORE non ha diritto di sospendere l'esecuzione della FORNITURA, né di richiedere a DropsA S.P.A indennizzi o danni di alcun genere.
3.5 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 del Codice Civile, DropsA S.P.A è autorizzata a compensare gli importi dovuti dal FORNITORE a DropsA
S.P.A per le penali maturate, nonché per i danni cagionati da inadempimenti del FORNITORE, con eventuali somme dovute al medesimo, a qualsiasi titolo.
4 FATTURAZIONE
4.1 In accordo alla normative vigente, Il FORNITORE invierà le fatture elettroniche intestandole a :
DropsA S.P.A Socio Unico Via Besana, 5 – 20122 – Milano
X.Xxx e C.F. 00000000000
Telefono 00.00000000 Codice Destinatario A4707H7 PEC XxxxxX@xxxxx.xxxxxxxxx.xx
4.2 Il FORNITORE invierà inoltre una copia informatica (fattura di cortesia) all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
4.3 Se non diversamente pattuito nell’ORDINE la fatturazione sarà eseguita alla consegna della FORNITURA, in conformità a quanto previsto al precedente articolo.
4.4 Le fatture dovranno contenere numero o riferimento dell’ordine e banca d’appoggio del FORNITORE, quantità e descrizione dei Beni, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato e dovranno inoltre essere accompagnate dalla necessaria documentazione di supporto.
4.5 Se non diversamente pattuito nell’ORDINE, la fattura non dovrà essere assoggettata ad IVA trattandosi di fornitura non imponibile in base all'Art. 8/C, DPR 633/1972, e Art. 42, D.L. 331/1993, come da dichiarazione d'intento annuale comunicata al FORNITORE.
4.6 Il FORNITORE, in particolare, si obbliga a rispettare le norme fiscali vigenti nel Paese ove si trova il SITO nel caso la fornitura includesse prestazioni da eseguire in tale luogo. Nel caso DROPSA S.P.A fosse tenuta ad anticipare ad autorità italiane/straniere oneri tributari in luogo del FORNITORE, i relativi importi saranno restituiti / trattenuti dal prezzo dell’ordine.
4.7 E’ fatto divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dall’ORDINE, se non previa autorizzazione scritta di DROPSA S.P.A. Nel caso di ricezione da parte di DROPSA S.P.A di:
• un atto di pignoramento presso terzi, avente come debitore esecutato il FORNITORE;
• una comunicazione di cessione del credito sia direttamente dal FORNITORE sia da parte di un istituto bancario o ente assimilabile riconducibile allo stesso, avente ad oggetto crediti, effettivi o presunti, vantati nei confronti di DROPSA S.P.A;
DROPSA S.P.A ha facoltà di applicare al FORNITORE una penale pari ad Euro 50,00 per ogni comunicazione di cessione ed Euro 150,00 per ogni atto di pignoramento ricevuti da DROPSA S.P.A, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
4.8 Nel caso di sospensioni dell’ORDINE e/o di differimenti di consegna eventuali modifiche alla fatturazione, ai termini di pagamento e ai termini di resa dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto da DROPSA S.P.A.
4.9 Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra saranno ritenute invalide e saranno pertanto rispedite al FORNITORE.
5 RICAMBI
5.1 Il FORNITORE dovrà assicurarsi che i ricambi dei beni della FORNITURA siano disponibili per DROPSA S.P.A per un periodo di 5 (cinque) anni a far data dalla consegna della FORNITURA.
5.2 Nel caso in cui i ricambi originali non fossero più in commercio, sarà cura del FORNITORE reperirne di equivalenti.
5.3 Il FORNITORE si impegna, infine, per un periodi di cinque anni dalla consegna della FORNITURA, a segnalare l’eventuale ricezione di richieste di ricambi pertinenti alla FORNITURA formulate dal CLIENTE FINALE.
6 CONSEGNA
6.1 Se non diversamente specificato nell’ORDINE, la condizione di consegna è CPT DropsA SpA in accordo agli INCOTERMS 2010.
6.2 Le date di consegna devono ritenersi vincolanti nell’interesse di DROPSA S.P.A, talché eventuali ritardi daranno diritto a DROPSA S.P.A di applicare al FORNITORE una penale come descritto nel successivo art.10.
6.3 L'eventuale consegna anticipata dovrà essere autorizzata da DROPSA
S.P.A per iscritto.
6.4 Eventuali quantitativi in eccedenza potranno essere respinti anche se rientranti nelle tolleranze d’uso.
6.5 Il FORNITORE si obbliga a proteggere e custodire diligentemente la FORNITURA fino alla consegna effettiva, adottando tutte le misure necessarie per evitarne il deterioramento, il danneggiamento, la perdita o la sottrazione.
6.6 Il FORNITORE si obbliga a stipulare prima dell’esecuzione dell’ORDINE ogni altra assicurazione d’uso, inclusa la copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità da prodotto, con massimali adeguati allo scopo dell’OGGETTO. A richiesta di DROPSA S.P.A, il FORNITORE consegnerà a DROPSA S.P.A una copia delle polizze stipulate. In caso di mancata stipula o di insufficiente copertura DROPSA
S.P.A ha facoltà di (ma non è in alcun modo tenuta a) sostituirsi al FORNITORE a spese di quest’ultimo. Il FORNITORE dovrà, in ogni caso, tener indenne DROPSA S.P.A da qualsiasi danno potesse patire, o essere chiamata a risarcire, in conseguenza dell’inadempimento del FORNITORE.
7 EXPEDITING E PROCEDURE DI CONSEGNA
7.1 Almeno 15 giorni prima della data di consegna e comunque a seguito di ogni richiesta, il FORNITORE invierà conferma della data di consegna all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xxx . Qualsiasi variazione della data di consegna deve essere tempestivamente comunicata allo stesso indirizzo.
7.2 La consegna della merce deve avvenire da lunedì a giovedì dall 8.30 alle
12.00 e dalle 13.30 alle 16.15 presso il magazzino DropsA sito in xxx Xxxxxx, 00 – 20090 - Vimodrone
7.3 Non appena il FORNITORE è pronto per eseguire la consegna, deve inviare via email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx un “Avviso di merce
8.2 Se non diversamente specificato nell’ORDINE, gli imballaggi in legno (pallet inclusi) dovranno essere conformi allo standard internazionale ISPM-15 della FAO (Marchio IIPC/FAO ed eventualmente certificato fito- sanitario) ed avere dimensione massima 800x1200 mm edun’altezza di 1000 mm.
8.3 Ciascuno collo consegnato in scatola non potrà superare il peso di 10 kg.
8.4 La minuteria dovrà essere consegnata in sacchetti di altezza massima di 70 mm. Ciascun sacchetto dovrà indicare il numero di pezzi ivi contenuti ed il peso.
8.5 Il FORNITORE dovrà tempestivamente riparare e/o sostituire, a proprie spese, eventuali imballi non conformi, così come i beni che risulteranno danneggiati per effetto di inadeguata protezione e/o fissaggio.
8.6 Il FORNITORE dovrà contrassegnare le merci pericolose adottando i simboli internazionali di pericolo e indicare il nome del materiale in italiano. I documenti di trasporto o di altra natura devono contenere la dichiarazione di pericolosità e il nome del materiale in italiano. La merce deve essere accompagnata da informazioni in italiano per gli interventi di emergenza sotto forma di istruzioni scritte, etichette o stampigliature. Il FORNITORE dovrà rispettare le Normative Europee e le leggi locali in materia di imballaggio, etichettatura, trasporto e smaltimento di merci pericolose.
9 CERTIFICATO D’ORIGINE E EXPORT CONTROL
9.1 In ottemperanza al regolamento 1207/01 e successive modifiche, Il FORNITORE dovrà fornire la Dichiarazione di Origine Preferenziale della fornitura oggetto dell’ordine completa del nome del produttore e dello stabilimento di produzione.
9.2 Il FORNITORE si obbliga ad osservare le normative applicabili alla FORNITURA in materia doganale e di controllo dell’esportazione (con specifico riferimento ai regolamenti europei in materia di “dual use”) e ad ottenere le necessarie licenze di esportazione, salvo che tale obbligo, ai sensi delle predette normative, sia a esclusivo carico di DROPSA S.P.A o di terzi.
9.3 Il FORNITORE fornirà a DROPSA S.P.A per iscritto, senza ritardo e comunque entro e non oltre la data di ogni singola consegna, tutte le informazioni necessarie a DROPSA S.P.A per adempiere a quanto prescritto dalle citate normative applicabili con riferimento ai Paesi di importazione, di esportazione o di ri-esportazione, in caso di rivendita. In particolare il FORNITORE dovrà consegnare a DROPSA S.P.A entro il predetto termine la “Dichiarazione Export Control” per gli eventuali materiali classificati come “Dual-Use”
9.4 In caso di variazioni all’origine e/o alle caratteristiche della FORNITURA e/o alle normative di cui al precedente articolo il FORNITORE dovrà informare per iscritto DROPSA S.P.A e aggiornare la inerente documentazione, senza ritardo e comunque entro la data di consegna.
9.5 Il FORNITORE sarà responsabile per qualsiasi spesa e/o danno subiti da DROPSA S.P.A a causa della mancanza o imprecisione dei dati succitati.
10 TEMPISTICA E RITARDI
pronta” che includa:
10.1
Se non diversamente previsto nell’ORDINE, in caso di ritardo di
• numero d’ORDINE;
• indicazione se trattasi di consegna parziale o finale;
• tipologia e numero di colli (cassa in legno, pallet, pezzo sciolto, legaccio, etc);
• dimensioni di ciascun collo (in cm.);
• peso lordo di ciascun collo (in kg, se non diversamente indicato);
• indirizzo del luogo di consegna, data e orario.
consegna DROPSA S.P.A ha facoltà di applicare al FORNITORE una penale pari all’2% del prezzo complessivo dell’ORDINE per ogni settimana (o parte eccedente i due giorni lavorativi) di ritardo, fino ad un massimo pari al 20% del prezzo complessivo dell’ORDINE, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni . L'applicazione di tale penale non malleverà il FORNITORE dall'obbligo di predisporre tutte le azioni necessarie al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
7.4 I beni trasportati dovranno essere sempre corredati dai documenti di
10.2
Qualora il ritardo si protragga oltre la sesta settimana dalla data
trasporto che dovranno recare gli estremi dell’ORDINE e dei codici a barre ricevuti dal FORNITORE contestualmente con l’ORDINE.
Nel caso di mancanza dei codici a barre, DROPSA S.P.A ha facoltà di applicare
di consegna pattuita nell’Ordine, questo costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto e DropsA S.P.A potrà inoltrare al fornitore una richiesta danni in aggiunta alla penale.
al FORNITORE una penale pari ad Euro 100,00 per costi di gestione o, in
10.3
Nel caso di ritardi di consegna causati da DROPSA S.P.A e
casi eccezionali, di rifiutare la merce.
8 IMBALLAGGIO
8.1 L'imballaggio di tutta la FORNITURA, accessori e documentazione compresi, è incluso nel prezzo e deve essere eseguito dal FORNITORE, che dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare
limitatamente alla parte della FORNITURA interessata da tali ritardi, le PARTI concorderanno preventivamente per iscritto le nuove date di consegna, che varranno anche ai fini dell’applicazione delle penali. I termini di consegna e le penali originariamente pattuiti nell’ORDINE resteranno applicabili alle parti di FORNITURA non interessate dai predetti ritardi.
danneggiamenti durante la movimentazione, lo stoccaggio nonché gli
10.4
DROPSA S.P.A ha facoltà di trattenere gli importi relativi alle
spostamenti via camion e/o container (fissaggio incluso).
penali maturate su eventuali pagamenti dovuti al FORNITORE.
11 ESECUZIONE DELL’ORDINE E RIFIUTO DEI BENI
13.3
Nel caso in cui il FORNITORE non sostituisse o riparasse i Beni o
11.1
I Beni devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità
correggesse il difetto o il malfunzionamento, DropsA S.P.A avrà il diritto,
all’Ordine in aggiunta ad eventuali certificati specifici quali a titolo esemplificativo: certificato di conformità e certificati di collaudo relativi alle prove effettuate prima della consegna, certificato dei materiali, certificato delle saldature oltre ad eventuali test di verifica e/o qualitativi.
a suo insindacabile giudizio, di effettuare la sostituzione, riparazione o correzione in proprio ed a spese esclusive del FORNITORE, o a far effettuare tali operazioni da un terzo a spese esclusive del FORNITORE, od ad ottenere dal FORNITORE il rimborso totale del prezzo pagato a fronte della restituzione dei Beni.
11.2
Il FORNITORE è tenuto ad effettuare tutte le prove ed ispezioni
13.4
ll FORNITORE concorda che le garanzie di cui al presente articolo
dettate dalla buona norma in relazione alla specifica natura della FORNITURA anche se non espressamente prescritte dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
saranno in aggiunta ad ogni garanzia di legge o espressamente fornita dal FORNITORE, oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia espressa o implicita, applicabile ai Beni.
11.3
DropsA S.P.A avrà il diritto di rifiutare i Beni non conformi
13.5
Il FORNITORE garantisce DropsA S.P.A da tutti i danni diretti e/o
all’ORDINE ed alle specifiche tecniche ed ai requisiti applicabili. La non accettazione dei Beni sarà notificata al FORNITORE con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta. Il FORNITORE dovrà a proprie spese ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso il predetto
indiretti, materiali e/o immateriali, ivi compreso ogni danno all’immagine, nonché da tutti i costi diretti e/o indiretti che risultassero dalla mancata esecuzione dell’Ordine e, qualora fosse il caso, della mancata successiva esecuzione degli obblighi della DropsA S.P.A. nei confronti del/i suo/i Cliente/i.
termine, DropsA S.P.A restituirà i Xxxx al FORNITORE a spese di
13.6
La denuncia dei vizi e difetti dei Beni potrà essere effettuata in
quest’ultimo.
deroga ai termini di cui agli articoli 1495 e 1667 Cod.Civ. La denuncia
11.4
Il mancato rifiuto dei Beni non limiterà in alcun modo le garanzie
dei vizi, anche apparenti, potrà avvenire in qualunque tempo anche nel
dovute.
caso in cui i Beni fossero già stati messi in lavorazione da DropsA S.P.A o
11.5
Durante l’esecuzione dell’Ordine, DropsA S.P.A avrà il diritto di
fossero già stati montati su apparecchiature e macchinari di produzione di Dropsa S.p.A ed anche se le fatture relative fossero già state pagate.
accedere agli stabilimenti del FORNITORE e dei suoi eventuali
subappaltanti, al fine di verificare il processo di produzione.
14 PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
12 STAMPI, ATTREZZATURE ED ALTRI MACCHINARI
14.1
Il FORNITORE garantisce che i Beni ed ogni loro parte non violano
SPECIFICI
alcun brevetto, licenza, diritto di brevetto industriale, modello o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale
12.1
Tutti gli stampi, disegni, progetti, attrezzature ed altri macchinari
ed industriale di terzi. Il FORNITORE garantisce di avere il pieno diritto
specifici forniti da DropsA S.P.A per la necessità dell’Ordine sono di proprietà esclusiva di DropsA S.P.A e non possono essere utilizzati se
di usare, produrre e vendere i Beni e che DropsA S.P.A avrà il pieno diritto di usare e rivendere i Beni.
non per le necessità dell’Ordine né essere messe a disposizione di terzi,
14.2
Qualora qualsiasi dato, documento, materiale o altro fornito dal
riprodotti o copiati. Il FORNITORE è responsabile della buona conservazione e/o manutenzione della attrezzature e/o stampi di proprietà di DropsA S.P.A.
FORNITORE violi un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, il FORNITORE si impegna a proprie spese ad intervenire per eliminare tale violazione.
12.2
Qualora DropsA S.P.A fornisse alcuni componenti destinati ad
14.3
Nel caso l’OGGETTO includa software/programmi per elaboratore
essere incorporati nella FORNITURA, il FORNITORE dovrà immediatamente comunicarne la ricezione ed ispezionarli per verificarne la corrispondenza e l’integrità rispetto ai documenti di trasporto e ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
(comunque denominati) tutelati dalla legge, è inclusa nel prezzo dell’ORDINE ogni inerente licenza d’uso, di riproduzione e di modificazione, valida sia in Italia che all’Estero, necessaria per la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e la modificazione dei
12.3
Qualora nessuna contestazione fosse inviata dal FORNITORE a di
beni oggetto della FORNITURA, con relativa facoltà di sub-licenza in
DropsA S.P.A entro 10 giorni dalla consegna dei citati favore di terzi.
componenti/modelli/campioni/attrezzature, la consegna si intenderà
14.4
Il FORNITORE accetta di tenere indenne DropsA S.P.A da ogni
completa ed integra.
richiesta o azione e/o rivalsa, per violazione di diritti di proprietà
12.4
Nel caso di ritardo nella consegna dei predetti
intellettuale o industriale di terzi, di pagare tutti i costi sostenuti DropsA
componenti/modelli/campioni/attrezzature da parte di di DropsA S.P.A, il FORNITORE dovrà darne tempestiva notizia a DropsA S.P.A
13 GARANZIE
S.P.A per la difesa in caso di tale richiesta o azione e di risarcire DropsA
S.P.A per ogni danno, perdita o pregiudizio sofferto in conseguenza diretta o indiretta della predetta richiesta, azione, e/o rivalsa
13.1
Il FORNITORE, in quanto esperto, è tenuto ad un obbligo di
15 INFORMAZIONI RISERVATE E CONFIDENZIALI
risultato ed assume in particolare a questo titolo l’intera responsabilità
15.1
Ogni dato, disegno, macchinario o altro materiale e informazione
dell’Ordine in ogni sua relativa fase di progettazione, fabbricazione, realizzazione, adeguatezza all’uso al quale i Beni sono destinati, di cui il FORNITORE dichiara essere perfettamente a conoscenza e quale che sia l’assistenza fornita DropsA S.P.A nelle predette fasi. Il FORNITORE
che siano forniti DropsA S.P.A oppure dal FORNITORE ma pagati da DropsA S.P.A come parte del prezzo dei Beni, saranno di proprietà esclusiva di DropsA S.P.A e saranno considerati informazione riservate e confidenziali di Dropsa S.p.A.
garantirà per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi che i Beni sono:
15.2
Il FORNITORE si impegna in proprio e per i suoi dipendenti,
conformi alle specifiche, ai progetti, ai disegni ed alle informazioni del FORNITORE (in qualunque formato) o di DropsA S.P.A se da quest’ultimo forniti in conseguenza dell’Ordine; di buona fattura e privi di qualsivoglia difetto apparente e/o nascosto di progettazione, di materiali, di fabbricazione, di funzionamento; di qualità adatta all’utilizzo richiesto. Il FORNITORE è responsabile per la fornitura di tutte le parti necessarie per il pieno utilizzo dei Beni, anche se non
collaboratori e subappaltatori a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui sopra, nonchè ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di Dropsa S.p.A, ricevute ai fini dell’Ordine, e si impegna altresì per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla accettazione dei Beni a non fornire, comunicare o rilasciare, tali materiali ed informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto di Dropsa S.p.A.
espressamente menzionate da DropsA S.P.A.
15.3
Non appena completato l’Ordine, il FORNITORE restituirà a
13.2
Durante il periodo di garanzia, DropsA S.P.A informerà il
Dropsa S.p.A a prima sua richiesta, tutti i documenti, riservati o meno,
FORNITORE per iscritto di ogni difetto o malfunzionamento dei Beni ed il FORNITORE dovrà prontamente ed a sue esclusive spese sostituire o riparare i Beni o correggere il difetto o il malfunzionamento. Il FORNITORE garantirà per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione viene eseguita.
attinenti all’Ordine, senza poterne conservare copia, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge, salvo espresso accordo scritto.
16 SEGRETEZZA - RISERVATEZZA
18.4
Nel caso in cui una o più clausole del presente Contratto fossero
16.1
Tutti i documenti, disegni, dati, know-how, informazioni (di
per qualsiasi motivo nulle, annullate, invalide, inapplicabili o inefficaci a
seguito, collettivamente, “INFORMAZIONI”), che verranno forniti da DropsA S.P.A in occasione dell’ORDINE, rimangono di esclusiva proprietà della medesima e sono soggetti al vincolo di segretezza; così
qualsiasi titolo, esse si avranno per non apposte e ciò non inficerà la validità e l’applicabilità di alcun’altra disposizione di cui al presente Contratto.
come sono soggette al vincolo di riservatezza ogni circostanza
18.5
Il FORNITORE si impegna a conoscere e rispettar e pienamente
commerciale, tecnica e finanziaria di cui il FORNITORE sia venuto a conoscenza nell’espletamento dell’ORDINE.
ogni disposizione emanata dalle Pubbliche Autorità competenti. Il FORNITORE dovrà sopportare le conseguenze economiche e/o
16.2
Il FORNITORE si impegna a considerare riservate tali
amministrative, ivi comprese quelle fiscali e tributarie, subite da DropsA
INFORMAZIONI, così come le predette circostanze commerciali, tecniche e finanziarie, obbligandosi ad utilizzarle esclusivamente per l’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’ORDINE e a non
S.P.A come conseguenza del mancato rispetto da parte del FORNITORE, del suo personale, dei suoi collaboratori, agenti e subappaltatori, dalle disposizioni delle predette Pubbliche Autorità.
divulgarle a chicchessia né ad utilizzarle, direttamente e/o
18.6
Il Fornitore dovrà prontamente comunicare a DropsA S.P.A
indirettamente, sia durante la vigenza dell’ORDINE che dopo la sua cessazione in assenza di autorizzazione scritta di XxxxxX S.P.A o, comunque, in pregiudizio di DropsA S.P.A.
informazioni in suo possesso o ragionevolmente accessibili in relazioni ai possibili pericoli conosciuti o che possono sorgere durante il trasporto, la movimentazione e l’uso della Merce da fornire o dei servizi
16.3
Tutti i documenti (cartacei od elettronici) consegnati da DropsA
da rendere.
S.P.A al FORNITORE dovranno essere restituiti a DropsA S.P.A su
18.7
La merce fornita ed in particolare le macchine e le
richiesta e, comunque, al termine dell’ORDINE.
apparecchiature, devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza quali
16.4
Gli obblighi del presente articolo continueranno a valere anche in
richiesti dalle norme relative alla libera circolazione delle stesse
caso di sospensione, risoluzione o recesso dell’/dall’ORDINE.
all’interno dei Paesi membri della Comunità Europea (Direttive CEE
16.5
Il FORNITORE si obbliga, altresì, ad assumere ogni opportuna
applicabili) ed essere quindi provviste/accompagnate da:
•
cautela affinché gli obblighi di segretezza e riservatezza siano osservati anche dai propri incaricati, dipendenti, collaboratori, consulenti e da chiunque possa avervi accesso.
Marchio CE;
• “Dichiarazione di Conformità” alle norme di sicurezza;
• Da libretto di istruzioni all’uso e alla manutenzione, nella lingua del Paese di destinazione.
16.6 Il FORNITORE sarà in ogni caso responsabile in solido con i
soggetti succitati che si rendessero responsabili di violazione degli
19 SOSPENSIONI
obblighi di riservatezza e segretezza di cui al presente articolo.
19.1
In qualsiasi momento DROPSA S.P.A potrà sospendere, con
16.7
Il FORNITORE non può diffondere brochure, emettere comunicati
preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, l'esecuzione dell’ORDINE, o di
stampa, effettuare pubblicazioni o pubblicità su riviste, giornali e media
in genere, relativamente all’ORDINE, alla FORNITURA e alla fornitura di
parte dello stesso, mediante comunicazione scritta con l'indicazione, se possibile, della durata del periodo di sospensione.
DropsA S.P.A nei confronti del CLIENTE FINALE in assenza di
19.2
Per effetto di tale comunicazione il FORNITORE dovrà sospendere
autorizzazione di DROPSA S.P.A.
17 SICUREZZA, IGENE E TUTELA DEL LAVORO
l'esecuzione dell’ORDINE, o di parte dello stesso, e riprendere le attività sospese alla data stabilita nella comunicazione suddetta.
17.1
Il FORNITORE s’impegna a rispettare le norme in materia di
19.3
Eventuali conseguenti spese e/o oneri derivanti dalla sospensione
sicurezza, igiene e tutela del lavoro e dell’ambiente in vigore in Italia e nel Paese in cui è svolta l’attività oggetto dell’ORDINE, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto di dette norme a tutela
saranno integralmente a carico del FORNITORE purché la durata complessiva della sospensione non ecceda i sei mesi.
20 RECESSO
dei propri dipendenti/collaboratori/incaricati.
20.1
Il FORNITORE concede a DROPSA S.P.A il diritto di recedere
17.2
Il FORNITORE s’impegna ad informare e formare i propri
liberamente dal rapporto in qualunque momento, mediante semplice
dipendenti/collaboratori/incaricati dei rischi specifici e delle misure di
comunicazione scritta al FORNITORE.
prevenzione ed emergenza adottate e da adottarsi in tema di sicurezza
20.2
In tal caso il FORNITORE avrà diritto al solo corrispettivo per i
ed igiene sul lavoro nell’area di lavoro.
lavori eseguiti in conformità all’ORDINE alla data di comunicazione del
17.3
Il FORNITORE si impegna a rispettare le norme e le prescrizioni di
recesso, nonché al rimborso delle ragionevoli spese documentate già
legge, e di cui ai contratti collettivi di lavoro, in tema di adempimenti fiscali, assicurazioni sociali e previdenziali, incluse quelle inerenti ai trattamenti retributivi minimi, e a stipulare per i propri dipendenti/collaborati/incaricati idonee polizze assicurative, anche a
sostenute, restando escluso qualsiasi indennizzo per il mancato guadagno.
21 RISOLUZIONE
copertura degli infortuni sul lavoro, impegnandosi a tenere indenne
21.1
Si conviene espressamente che il rapporto potrà essere risolto di
DropsA S.P.A da ogni eventuale responsabilità/ pretesa al riguardo.
18 INTUITUS PERSONAE – SUBAPPALTO – REGOLE GENERALI
diritto da DROPSA S.P.A ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per mezzo di comunicazione scritta laddove:
• il FORNITORE senza giustificazione non iniziasse tempestivamente, o
18.1
Il FORNITORE non può cedere e/o trasferire, neppure a titolo
sospendesse, l’esecuzione dell’ORDINE;
gratuito, totalmente o parzialmente, l’Ordine, salvo espresso accordo scritto.
• il FORNITORE, nonostante il richiamo espresso di DROPSA S.P.A, rifiutasse di adempiere alle obbligazioni di cui all’ORDINE;
18.2
L’Ordine non può essere subappaltato, totalmente o parzialmente,
• la FORNITURA fosse affetta da gravi vizi e difetti;
direttamente o indirettamente, dal FORNITORE senza il preventivo consenso scritto di DropsA S.P.A. Se il FORNITORE è stato autorizzato a subappaltare l’Ordine, totalmente o parzialmente, resterà responsabile per l’intero nei confronti di DropsA S.P.A in relazioneall’Ordine ed alle obbligazioni di cui al presente Contratto e dovrà garantire e manlevare DropsA S.P.A da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltanti.
• il ritardo nella consegna, ivi inclusa la consegna della documentazione, eccedesse il limite massimo previsto dalle penali per il ritardo;
• il FORNITORE non provvedesse alla riparazione e/o sostituzione delle parti della FORNITURA affette da vizi e/o difetti entro il termine stabilito nell’ORDINE, o concordato fra le PARTI;
• il FORNITORE non osservasse le prescrizioni di legge e di cui ai contratti collettivi di lavoro in tema di assicurazioni sociali e previdenziali,
18.3
Salvo quanto espressamente pattuito, la rinuncia di una Parte
prevenzione infortuni, sicurezza e igiene del lavoro ed in generale tutte
all’esercizio dei propri diritti nell’eventualità di un inadempimento dell’altra Parte ai termini del presente Contratto non costituirà acquiescenza. Il fatto che una Parte non faccia valere un termine od una condizione del presente Accordo non costituisce rinuncia a tale termine o condizione e non limiterà il diritto a far valere tale termine o condizione in un momento successivo.
le norme poste a tutela dei lavoratori, incluse quelle inerenti il trattamento retributivo;
• il FORNITORE venisse assoggettato a protesti, procedure esecutive o istanze di procedure concorsuali, o fosse posto in liquidazione, così come in caso di diminuzione delle proprie garanzie di affidabilità;
• il FORNITORE violasse qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto.
24 PRIVACY
DROPSA S.P.A informa ai sensi GDPR – General Data Protection Regulation – Reg. UE 2016/679 e ss. m. ed i., che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con il FORNITORE, è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, relativi
21.2
In tutti i succitati casi, così come in qualsiasi caso di risoluzione
al FORNITORE, qualificati come personali dalla citata normativa.
del rapporto per causa imputabile al FORNITORE, quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento dei danni tutti patiti da DROPSA S.P.A, ferme restando le penali eventualmente applicate.
22 LIMITAZIONE A PROPORRE ECCEZIONI
Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 1462 del Codice Civile è espressamente convenuta la rinuncia del FORNITORE a proporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Sarà, conseguentemente, obbligo del FORNITORE adempiere la propria prestazione anche in presenza di eccezioni o contestazioni del medesimo nei confronti di DROPSA S.P.A.
23 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
Relativamente ai dati medesimi il FORNITORE può esercitare i diritti previsti nella citata normativa nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa.
Titolare del trattamento dei dati è DropsA S.P.A socio unico con sede legale Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Luogo e data
23.1
Le presenti condizioni, così come ogni ORDINE e rapporto
Per DropsA SpA
contrattuale tra DROPSA S.P.A e il FORNITORE, sono regolati dalla legge italiana.
Per il FORNITORE
23.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in tema di validità,
interpretazione od esecuzione delle presenti condizioni generali, dell’ORDINE e del rapporto contrattuale tra DROPSA S.P.A e il FORNITORE, se non risolta amichevolmente, sarà deferita ad un Collegio
Arbitrale, composto di tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle PARTI e il terzo di comune accordo dai primi due.
23.3 La PARTE che promuoverà l'arbitrato comunicherà all'altra, per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome del proprio arbitro. Entro 15 giorni dalla ricezione di tale raccomandata, l’altra PARTE con lo stesso mezzo provvederà alla nomina (e relativa comunicazione) del proprio arbitro. I due arbitri così nominati nomineranno il terzo arbitro (Presidente del Collegio).
Il FORNITORE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 1. Ordini; 2. Prezzo; 3. Termini e condizioni per il pagamento 5.
Ricambi; 6. Consegna; 7. Expediting; 9. Export Control; 10. Tempistica e ritardi; 11Esecuzione dell’ordine e rifiuto dei beni; 12 Stampi,
23.4
Ove una delle PARTI non provvedesse alla nomina (e relativa
attrezzature ed altri macchinari specifici 13 Garanzie; 16. Segretezza –
comunicazione) dell'arbitro nei precedenti termini, od ove i due arbitri non trovassero un accordo per la nomina del presidente, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su istanza della PARTE più diligente.
riservatezza; 18. Intuitus personae – subappalto – regole generali; 19. Sospensioni; 20. Recesso; 21. Risoluzione; 22. Limitazione a proporre eccezioni; 23. Controversie e legge applicabile.
23.5 Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale, nel rispetto dei principi del contraddittorio.
Per il FORNITORE
23.6 La decisione sarà secondo diritto e la legge applicabile sarà quella
italiana.