ACCORDO
anlpa.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.R.0000009.26-02-2021
ACCORDO
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
tra
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – di seguito ANPAL, con sede in Via Fornovo, n. 8 – 00000 XXXX, in persona del Direttore Generale, Avv.
Xxxxx Xxxxxxxx e
l’Unioncamere – con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, rappresentato dal Segretario Generale, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE
- l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata instituita con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- ANPAL coordina la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fa parte anche il sistema delle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- UNIONCAMERE è un ente pubblico che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 580/93 e s.m.i., cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche; elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
- le Camere di Commercio gestiscono in forma completamente digitalizzata, attraverso la società consortile “Infocamere”, il Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, l’ANPAL e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- la strategia Europa 2020 mira a consentire all’Europa di superare la crisi e di trasformare l’economia dell’Unione in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli occupazionali, produttività e coesione sociale, attraverso un’azione collettiva di tutti gli attori appartenenti all’Unione stessa per il raggiungimento dei risultati attesi; a tal fine è destinato l’utilizzo del FSE per la programmazione 2014- 2020;
- il PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (PON SPAO), approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e successive modifiche, finanzia attività che ricadono nell’ambito degli obiettivi tematici stabiliti dalla Commissione Europea per l’utilizzo del FSE; tra gli obiettivi interessati dal PON SPAO vi è l’obiettivo tematico 8 di cui a Reg. 1303;
- l’obiettivo tematico 8 - Occupazione, e più in particolare la Priorità d'investimento 8i
- Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, prevede, tra le azioni utili a favorire l’inserimento o il rientro delle persone nel mercato del lavoro, l’acquisizione di una conoscenza dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese (anche a livello territoriale) per favorire l’incontro della domanda e offerta di lavoro;
- il PON SPAO, nell’ambito della priorità di investimento 8.i, sostiene il consolidamento e/o l’aggiornamento di indagini presso le imprese, che hanno ad oggetto sia i fabbisogni formativi che quelli occupazionali. Questa tipologia di analisi è integrata con l’individuazione e diffusione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell’economia e del mercato del lavoro, con declinazioni anche territoriali, per consentire interventi anche sul medio periodo;
- ANPAL ritiene strategico attuare la riforma dei servizi per il lavoro e di politiche attive, anche mediante un maggiore coinvolgimento del sistema delle Camere di commercio, che è parte integrante della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- ANPAL e UNIONCAMERE hanno già stipulato in data 20 dicembre 2016 un protocollo di intesa, tuttora vigente, finalizzato a promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e l’ANPAL, nell’ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, attraverso la condivisione di strategie e azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto delle politiche attive del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi;
- UNIONCAMERE conferma l’interesse a sviluppare i propri interventi per accrescere la produttività delle imprese, favorire l’occupabilità dei lavoratori, orientare le scelte formative e professionali soprattutto dei giovani, incentivare la nascita di nuovi
imprenditori adeguatamente formati e ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro, sviluppando proficue sinergie con gli altri attori istituzionali che operano a livello nazionale e territoriale nell’ambito delle politiche attive del lavoro, apportando il contributo delle proprie competenze ed esperienze nonché il rapporto diretto con le imprese sul territorio garantito attraverso la rete delle Camere di Commercio;
- UNIONCAMERE, con il sistema camerale, è da anni impegnato sui temi dell’orientamento, del collegamento tra imprese e mercato del lavoro, dell’alternanza scuola lavoro, della formazione per l’autoimpiego e la nascita di startup innovative, femminili e sociali. Tra le iniziative e attività più rilevanti attuate da Unioncamere e dal sistema camerale, vi è la realizzazione, a partire dal 1997 e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell'Unione Europea, del “Progetto Excelsior” sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese; tale progetto, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato delle tendenze evolutive e delle principali caratteristiche qualitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali, e articolato per settore economico e dimensioni d’impresa, fornendo indicazioni di estrema utilità per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro;
- il progetto “Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”, a titolarità UNIONCAMERE, è presente nell’elenco delle rilevazioni rientranti nel “Programma Statistico Nazionale”, sotto la rubrica UCC-00007, e che tale circostanza evidentemente qualifica e differenzia, in quanto trattasi oltretutto di rilevazione con obbligo di risposta, la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore;
- in ragione di quanto sopra la collaborazione con UNIONCAMERE rispetto allo svolgimento dell'indagine di cui sopra resta qualificata, oltre che in termini di convenienza reciproca, anche in termini di infungibilità, in analogia con quanto previsto, per le operazioni di appalto, dall'art. 63, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ANPAL, nel prevedere tra le finalità del PON SPAO quella di agevolare l’accesso all’occupazione, considera strategici gli interventi tesi a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In tale ottica, il progetto “Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” è di particolare efficacia al fine di indagare i fabbisogni
formativi e occupazionali delle imprese e di favorire un miglior raccordo tra il sistema di istruzione e formazione e la domanda di competenze espressa dalle imprese stesse. Inoltre, ANPAL considera, altresì, necessaria l’implementazione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro; in tale ambito appare di interesse la realizzazione di scenari previsionali di medio/lungo termine sui fabbisogni professionali e formativi dei principali settori economici previsti dal progetto “Excelsior-Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”.
VISTI
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l’art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (tutte verificate nel caso di specie):
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con
decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) n. 4309 del 06 giugno 2019, C(2020) n. 2384
del 14 aprile 2020 e C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020;
- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 dell’ANPAL approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 nella seduta del 21 dicembre 2020;
- l’Obiettivo Tematico 8 “promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” del suddetto PON SPAO, con lo scopo di pervenire a un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, sostenibile e di qualità con specifico riferimento alle persone e ai servizi per il lavoro anche attraverso il ricorso ad analisi e indagini;
- la proposta progettuale “Excelsior Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione (2021-2022)”, condivisa con ANPAL e presentata con nota Unioncamere n. 25612 del 26/11/2020 e, tenendo conto delle ulteriori integrazioni successivamente concordate tra ANPAL e UNIONCAMERE, modificata con le email del 28/01/2021, del 09/02/2021 e del 18/02/2021;
In virtù di tutto quanto sopra e tenuto conto in particolare dell’interesse comune alla realizzazione dell’azione di cui trattasi, l’ANPAL e Unioncamere convengono con il presente Accordo quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate Amministrazioni. In particolare, esso disciplina l’attuazione del progetto “Excelsior Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione (2021-2022)” nell’ambito delle attività del PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (SPAO) relativamente alle annualità 2021-2022.
Articolo 2 – Obiettivi e finalità
In attuazione degli obiettivi previsti dal PON SPAO, Asse Prioritario 1 - “Occupazione”, priorità d’investimento 8i, con il presente Accordo si propone di realizzare l’operazione
descritta nell’Allegato all’accordo di collaborazione (“Excelsior Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione”), ovvero indagine strutturata circa i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese, finalizzata a favorire un miglior raccordo tra il sistema di istruzione e formazione e la domanda di competenze espressa dalle imprese stesse.
Articolo 3 – Impegni specifici dell’ANPAL
L’ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON SPAO, nell’ambito della
ripartizione generale dei compiti si impegna a:
a. condividere con UNIONCAMERE le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto dell’Accordo come descritto nell’Allegato all’accordo di collaborazione;
b. partecipare a, questo fine, ai momenti di coordinamento e/o incontri concordati con UNIONCAMERE;
c. collaborare con UNIONCAMERE, attraverso le proprie strutture di ricerca, alla definizione della metodologia di indagine e del perimetro applicativo della stessa, nonché alla estrapolazione, elaborazione e diffusione degli esiti della medesima;
d. rendere disponibile il proprio sistema informativo, nel rispetto dell’operatività del medesimo e comunque dei vincoli discendenti dal Regolamento UE 679/2016, a fini di riscontro dei dati acquisendi attraverso l’indagine;
e. curare le relazioni di propria pertinenza (ad es. Centri per l’Impiego) utili all’ottimale realizzazione del progetto condiviso;
f. svolgere le funzioni proprie dell’AdG , inerenti l’operazione prevista dal presente Accordo, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall’AdG), al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ottica della qualità ed efficienza della spesa;
g. valutare i risultati conseguiti con la realizzazione dell’operazione;
h. fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit relativamente ai controlli sul progetto in argomento, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare per assicurare il rispetto della conformità delle procedure adottate dal sistema di gestione e controllo, l’esecuzione dei controlli e il rilascio della dichiarazione conclusiva delle attività;
i. assolvere ad ogni altro adempimento in capo all’AdG ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
j. collaborare con UNIONCAMERE per monitorare l’andamento qualitativo e quantitativo del progetto e assicurare l’individuazione di eventuali misure correttive.
Articolo 4 – Impegni specifici di Unioncamere
Unioncamere nell’ambito di quanto disposto dal presente Accordo si impegna a:
a) assicurare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’avvio delle attività previste nell’operazione e adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate da ANPAL;
b) provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza previste dall’intervento, in accordo con ANPAL, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall’AdG;
c) concordare con ANPAL la data di avvio delle attività, conformemente a quanto
previsto nell’operazione descritta nell’Allegato all’accordo di collaborazione;
d) partecipare ai momenti di coordinamento e/o incontri concordati con XXXXX;
e) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l’applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi reali;
f) utilizzare il sistema gestionale informatizzato fornito dall’AdG per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all’operazione, secondo le indicazioni fornite dalla stessa;
g) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell’operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli;
h) garantire, secondo le modalità indicate da ANPAL, l’invio a cadenza trimestrale delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole - nel rispetto della normativa sulla privacy dei dati personali Regolamento UE n. 679/2016 - dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestante l’effettuazione e gli esiti dei controlli interni, svolti in qualità di beneficiario. Le spese effettivamente sostenute e dichiarate nelle richieste di
rimborso, dovranno essere conforme alla normativa sull’ammissibilità della spesa
prevista dai regolamenti comunitari e nazionali;
i) esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata da personale o da organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di Audit e dagli organismi previsti dai Regolamenti comunitari e nazionali e/o da persone da loro autorizzate;
j) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle risorse quanto a qualità ed efficacia della spesa;
k) presentare il rendiconto finale a ristoro delle spese sostenute (in coerenza con il termine di eleggibilità delle spese), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, entro il termine previsto dal Decreto di approvazione ed impegno per l’effettuazione delle spese;
l) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso rispetto ad altri programmi nazionali o comunitari, ed impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
m) condividere con ANPAL le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire ad ANPAL, di inviare i dati di monitoraggio fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;
n) inviare ad ANPAL, secondo la periodicità prevista, le previsioni di spesa elaborate dall’Amministrazione, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento ottimale dei livelli di spesa;
o) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
p) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione e successivamente alla sua chiusura, secondo quanto dettato dai regolamenti comunitari e nazionali;
q) attenersi in materia di informazione e pubblicità alle linee guida fornite da ANPAL e dagli orientamenti comunitari;
r) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.
Articolo 5 – Risorse finanziarie
Per il progetto di cui all’allegato del presente Accordo, rientrante negli obiettivi dell’Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i, è previsto finanziamento con le risorse del Fondo di Rotazione – capitolo di bilancio n. U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa per un importo complessivo massimo pari a € 6.154.150,00 (seimilionicentocinquantaquattromilacentocinquanta/00).
Tale importo ha natura di contributo ed è volto ad assicurare la sostenibilità dell’intervento
da parte di UNIONCAMERE.
Articolo 6 – Monitoraggio
Ai fini del monitoraggio, Unioncamere si impegna a trasmettere ad ANPAL, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all’attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del PON SPAO.
Il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto saranno svolti da ANPAL.
Articolo 7 – Sicurezza e riservatezza
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, relativi al progetto di cui all’allegato del presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento Generale Europeo n. 2016/679 e successive disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 8 – Decorrenza e durata
Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, per il biennio 2021-2022 fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici
relativi. Lo stesso Accordo diverrà eseguibile a seguito di approvazione del medesimo da parte di ANPAL.
Articolo 9 – Modifiche all’Accordo
Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 10 – Disposizioni conclusive
L’Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l’attuazione del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO).
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Il Direttore Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx (firma digitale) | Per Unioncamere Il Segretario Generale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx (firma digitale) |