R E G I O N E P U G L I A
Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
UFFICIO 2 (Sanità Veterinaria)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. del Registro delle Deliberazioni
ATP/DEL/2013
OGGETTO: Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09 .
Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Codice CIFRA DEL/2013/
OGGETTO: Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09 .
L’Assessore al Welfare, dott.ssa Xxxxx XXXXXXX, sulla base dell’istruttoria espletata dall'Ufficio 2 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dal Dirigente dello stesso Xxxxxxxx, riferisce quanto segue:
Dal 4 marzo 2011 sono entrati in applicazione il Regolamento CE n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ( di seguito definito “ Regolamento”), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano – abrogativo del Regolamento Ce n° 1774/2002 (previgente regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - ed il Regolamento UE n° 142/2011 ( di seguito definito “ Regolamento di attuazione”) della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento Ce n° 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997, per quanto riguarda taluni campioni ed articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Con delibera n. 687 del 16/05/2003 la Giunta Regionale aveva approvato le “Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”.
Il “Regolamento” ha, però, introdotto modifiche relative all’iter procedurale per l’acquisizione del previsto riconoscimento, contemplando, analogamente a quanto previsto per il settore alimentare dal Reg. Ce n° 853/2004, un riconoscimento condizionato. Tale riconoscimento condizionato (o provvisorio) è rilasciato immediatamente ed esclusivamente in base all’esame documentale, qualora sussistano i requisiti strutturali minimi previsti. Il riconoscimento definitivo viene, invece, rilasciato a seguito di ispezione in loco al fine di valutare la sussistenza non solo dei requisiti strutturali, ma anche di quelli funzionali. In mancanza di questi, il riconoscimento condizionato può essere prorogato (per permettere l’adeguamento ad eventuali prescrizioni), sospeso (per le stesse precedenti motivazioni ma con l’impianto non in esercizio), o revocato (qualora non sia possibile adeguare strutturalmente e/o funzionalmente l’impianto, pertanto il riconoscimento non può essere rilasciato).
Ulteriore innovazione, introdotta dal “Regolamento”, è rappresentata dall’obbligo di registrazione per le attività riportate nell’ allegata tabella B.
Per alcune di queste, ai sensi dell’abrogato Regolamento Ce n° 1774/2002, era previsto il riconoscimento, mentre per altre non era previsto alcun adempimento autorizzativo.
Per tali novità, le procedure amministrative previste dalla D.G.R. n° 687/2003, che va abrogata, sono sostituite da quanto previsto dal presente documento.
Resta confermato che l’Autorità competente al rilascio del riconoscimento o ad effettuare la registrazione, ai sensi del “Regolamento”, rimane l’Ufficio 2 del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione (di seguito PATP) dell’ Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, della Regione Puglia, su attività istruttoria effettuata dai Servizi Veterinari di Area “C” delle AA.SS.LL.
Si ritiene, inoltre, di dover rideterminare le tariffe, previste a carico dei richiedenti dalla predetta delibera, per gli adempimenti amministrativi, individuando, altresì, quelle a favore della Regione e quelle a favore dei Servizi Veterinari ASL.
Le determinazioni dirigenziali autorizzative già concesse agli impianti riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/2002, continuano ad avere validità a condizione che gli impianti, se necessario, vengano adeguati alle prescrizioni del “Regolamento” e del “Regolamento di attuazione”
Inoltre, nella seduta del 7 febbraio 2013, la Conferenza unificata ha sancito l’Accordo tra il Governo (20/CU del 07/02/2013), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 ”
Le predette Linee Guida, secondo quanto stabilito nell’Accordo, costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materia di sottoprodotti di origine animale.
Esse, inoltre, forniscono indicazioni pratiche per conseguire gli obiettivi posti dalle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale nel rispetto della normativa vigente.
Destinatari delle Linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli Operatori del Settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro produzione alla raccolta, all’uso ed allo smaltimento.
L’Accordo impone alle Regioni e P.A. di recepire le Linee guida ed il loro recepimento sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Pertanto, fanno parte integrante del presente documento l’allegato A :“Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 ” e
l’Allegato B: “Indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e per la comunicazione dei mezzi per il trasporto degli stessi, in applicazione dei Regolamenti CE n° 1069/2006 E UE n° 142/2011”, e la modulistica e le tabelle correlate.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;
- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare quanto espresso in narrativa e recepire le ”Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002” di cui all’Accordo Stato Regioni del 07/02/2013 (20/CU del 07/02/2013), riportate all’ALLEGATO A del presente documento;
- di approvare le “Indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e per la comunicazione dei mezzi per il trasporto degli stessi, in applicazione dei Regolamenti CE n° 1069/2006 E UE n° 142/2011”, riportate nell’ALLEGATO B del presente documento
- di approvare la modulistica necessaria per la registrazione/riconoscimento degli impianti e degli operatori del settore “sottoprodotti di origine animale” di cui ai modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e le tabelle A e B riportate nell’ALLEGATO C come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di revocare la Delibera di Giunta Regionale n° 687 del 16/05/2003;
- di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 1985 del 2004
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
(Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx) Dott. Xxxxx Xxxxxxx
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente dell’Ufficio 2 (Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Dirigente del Servizio PATP (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.15 e 16 del DPGR n.161/2008.
IL DIRETTORE DELL’AREA
Politiche per la Promozione della Salute
delle Persone e delle Pari Opportunità ( Dr. Xxxxxxxx Xxxx)
L’ASSESSORE proponente (Xxxxx Xxxxxxx)
ALLEGATO C
Modulistica e Tabelle
R E G I O N E P U G L I A
Allegati
I presenti allegati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto, constano di 43 pagine, compresa la presente
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATO B
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PER LA COMUNICAZIONE DEI MEZZI PER IL TRASPORTO DEGLI STESSI, IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE n° 1069/2009 E UE n° 142/2011.
PREMESSA
Dal 4 marzo 2011 sono entrati in applicazione il Regolamento CE n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ( di seguito definito “ Regolamento”) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento Ce n° 1774/2002 ( precedente regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ed il Regolamento UE n° 142/2001 ( di seguito definito “ Regolamento di attuazione”
) della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento Ce n° 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997, per quanto riguarda taluni campioni ed articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Il Regolamento Ce n° 1069/2009 stabilisce:
❖ All’art. 23, l’obbligo, per ogni operatore del settore, di notificare all’Autorità competente ciascuno stabilimento/impianto posto sotto il suo controllo che esegua una o più fasi relative alla produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, al fine della registrazione. L’elenco, non esaustivo, delle attività obbligate a registrarsi è riportato nella tabella B allegata
❖ All’art. 24, l’obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento per gli stabilimenti/impianti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo e riportate nella tabella A allegata.
Il presente documento contiene le indicazioni operative per consentire, a seguito dell’approvazione in sede di Conferenza Unificata, dell’Accordo recante “ Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ( di seguito definito “ Regolamento”) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento Ce n° 1774/2002 ( precedente regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ed il Regolamento UE n° 142/2001 ( di seguito definito “ Regolamento di attuazione” ) della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento Ce n° 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”, di procedere alla registrazione e/o al riconoscimento degli stabilimenti/impianti operanti nel settore dei sottoprodotti ed alla comunicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati non destinati al consumo umano.
1) RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI / IMPIANTI
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e/o gli impianti che svolgono una o più attività di cui all’art. 24 del “ Regolamento” e che sono sinteticamente riportate nella tabella A allegata.
A tal fine, il titolare o il legale rappresentante dello stabilimento/impianto deve presentare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x. 00 –XXXX per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche ( Area “C”) della ASL territorialmente competente, utilizzando il fac-simile di domanda allegato (modello 1).
La procedura di riconoscimento, ai sensi dell’art. 44 del “Regolamento”, prevede il rilascio di un riconoscimento condizionato, da parte della Regione Puglia, quando la ASL competente, a seguito di sopralluogo accerta il possesso dei requisiti previsti, riguardo l’infrastruttura e le attrezzature, per la tipologia dell’attività da svolgersi, richiesti dal “Regolamento” e dal “Regolamento di attuazione”, e trasmette parere favorevole alla Regione.
Entro tre mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, la Regione o la ASL su specifica delega effettua ulteriore sopralluogo al fine di accertare il possesso degli altri requisiti, fissati a norma dell’art. 27 del “Regolamento”, compresa la verifica, per gli impianti di trasformazione, che l’operatore abbia effettuato la convalida dell’impianto, secondo le procedure descritte nell’Allegato XVI Capo I sez. 2 del “ Regolamento di attuazione”. Qualora l’impianto non soddisfi completamente ai requisiti richiesti, ma sono stati compiuti evidenti progressi, il riconoscimento condizionato può essere prorogato di ulteriori tre mesi. Trascorso favorevolmente tale periodo viene rilasciato il riconoscimento definitivo, in caso contrario viene revocato il riconoscimento provvisorio.
L’atto di riconoscimento deve almeno specificare:
• le attività esercitate conformemente all’art. 24 del regolamento (CE)1069/2009;
• la tipologia di prodotto generato;
• la categoria di sottoprodotti utilizzati, di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009;
• il numero di riconoscimento.
Ciascuno stabilimento riconosciuto, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
1.1) Ampliamento del riconoscimento
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento, ai sensi del “Regolamento”, che intende ampliare la propria attività ( ulteriore attività, altra categoria di sottoprodotti, ecc.) deve presentare istanza di ampliamento del riconoscimento alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x.
00 –XXXX per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ( Area “C”) della ASL territorialmente competente, utilizzando il fac-simile di domanda allegato ( modello 2).
1.2) Modifiche strutturali e/o impiantistiche
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento, ai sensi del “Regolamento”, che intende apportare modifiche strutturali e/o funzionali che non si configurano come ampliamento di cui al punto precedente, deve presentare una comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute
– Settore PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x. 00 –XXXX per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ( Area “C”) della ASL territorialmente competente, utilizzando il fac-simile di domanda allegato (modello 3) ed allegando parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ( Area “C”) della ASL territorialmente competente.
1.3) Variazione di ragione sociale
In caso di variazione di ragione sociale riguardante un impianto già riconosciuto ai sensi del “Regolamento, il titolare o il legale rappresentante della nuova ragione sociale deve presentare istanza di variazione di ragione sociale alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x. 00 –XXXX per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) della ASL territorialmente competente, utilizzando il fac-simile di domanda allegato (modello 4).
1.4) Cessazione di attività
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento, ai sensi del “Regolamento”, che intende cessare definitivamente la / le attività svolte deve presentare una comunicazione di cessazione di attività alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute
– Settore PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x. 00 –XXXX per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) della ASL territorialmente competente, utilizzando il fac-simile di domanda allegato (modello 5).
2) REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI / IMPIANTI
In base all’art. 23 del “ Regolamento”, per talune attività, quali la produzione, il trasporto, la manipolazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, e che sono sinteticamente riportate nella tabella B allegata, quale novità introdotta dal “Regolamento” stesso, è prevista una procedura di notifica/registrazione.
Ai fini della registrazione, l’operatore del settore sottoprodotti deve notificare al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ( Area “C”) della ASL territorialmente competente per territorio sulla sede operativa (non sulla sede legale), utilizzando il fac-simile di domanda allegato (modello 6), ciascuno stabilimento/impianto/attività posto sotto il suo controllo, ed allegando la documentazione ivi richiesta.
Il Servizio Veterinario di Area “C” della ASL, ricevuta la notifica, richiede alla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore PAPT Ufficio 2 (Sanità Veterinaria) – Xxx Xxxxxxx x. 00 –BARI, l’inserimento nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema SINTESI) in conformità a quanto previsto dall’art. 47 del “ Regolamento” e la relativa attribuzione del numero di registrazione come da modello allegato (modello 7).
L’operatore del settore sottoprodotti può iniziare l’attività successivamente all’avvenuta notifica.
La registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto conto proprio, effettuata da imprese che trattano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività, nei settori dei sottoprodotti di origine animale, degli alimenti o dei mangimi. Tali imprese devono effettuare esclusivamente la comunicazione dei veicoli e/o dei contenitori secondo le modalità di cui al successivo punto 3)
3) COMUNICAZIONE VEICOLI O CONTENITORI RIUTILIZZABILI
Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, salvo le deroghe consentite, deve comunicare al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l’elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo e le sue variazioni utilizzando il modello allegato ( modello 8).
Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione rappresentato dal numero progressivo, in base all’ordine di registrazione.
La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l’indicazione del codice attribuito, deve essere disponibile durante il trasporto, ed esibito in caso di controllo.
4) MISURE TRANSITORIE
Per le attività già in esercizio per le quali la nuova normativa sui sottoprodotti richiede adeguamenti strutturali, tali adeguamenti devono essere effettuati entro il 31 Dicembre 2013. Trascorso tale periodo, in presenza di carenze strutturali o funzionali, deve essere sospesa l’attività sino alla rimozione delle stesse.
Gli stabilimenti/impianti già riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali è previsto il riconoscimento anche ai sensi del “Regolamento”, mantengono il riconoscimento già in possesso con il medesimo approval number. Ogni eventuale variazione, quale ampliamento di attività, variazione della ragione sociale, cessazione o sospensione volontaria di attività devono essere gestite conformemente al presente documento.
Gli stabilimenti/impianti che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, ma che ai sensi del “Regolamento” devono essere riconosciuti ( es. trattamento con metodi alternativi, uso come combustibile in motori endotermici, ecc.) sono tenuti a presentare istanza di riconoscimento, secondo le modalità previste al punto 1) del presente documento, entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR Puglia del presente provvedimento.
Per gli stabilimenti/impianti già riconosciuti, ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali, ai sensi del “Regolamento” è prevista la sola registrazione ( ad es. impianti oleochimica, usi in deroga ex art. 23 del Reg.Ce n° 1774/02, impianti tecnici con esclusione della produzione di fertilizzanti, ecc.) l’Ufficio competente della Regione Puglia trasmetterà agli operatori interessati il provvedimento di revoca del riconoscimento attribuito ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02. Gli stessi operatori dovranno attivare le procedure per la registrazione, secondo le modalità previste al punto 2) del presente documento, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della revoca del riconoscimento, pena la sospensione dell’attività.
Gli stabilimenti/impianti/attività che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, per i quali, ai sensi del “Regolamento” è prevista la registrazione ( ad es. il trasporto conto terzi, l’immissione sul mercato, gli operatori di cui all’art. 33 del “Regolamento, gli utilizzatori a fini di ricerca o didattici, ecc.), sono tenuti ad attivare le procedure per la registrazione, secondo le modalità previste al punto 2) del presente documento, entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR Puglia del presente provvedimento.
Per i veicoli e/o i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi del Reg. Ce n° 1774/02, deve essere presentata la comunicazione secondo le modalità previste al punto 3) del presente documento, entro la data della naturale scadenza della precedente autorizzazione. In considerazione dell’istituzione delle nuove AA.SS.LL. provinciali, il numero identificativo già in possesso non può essere mantenuto. Pertanto ogni ASL istituisce un proprio registro ed attribuisce il nuovo codice di identificazione come indicato al secondo comma del punto 3).
5) TARIFFE
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | IMPORTO PROVENTI | PROVENTI A FAVORE DI |
Riconoscimento (Provvedimento) | € 500,00 | Regione |
Riconoscimento (Attività istruttoria) | € 61,70 | ASL (Tariffario Regionale) |
Variazione Ragione Sociale Riconosciuti (Provvedimento) | € 100,00 | Regione |
Variazione Ragione Sociale Riconosciuti (Attività istruttoria) | € 61,70 | ASL (Tariffario Regionale) |
Registrazione (Adempimenti amministrativi) | € 50,00 | Regione |
Registrazione | € 51,00 | ASL (Tariffario Regionale) |
Idoneità automezzi o contenitori trasporto SOA | € 61,70 | ASL (Tariffario Regionale) |
Il versamento dei proventi, a favore della Regione Puglia, secondo la nota prot. AOO 152/1077 del 24 gennaio 2012, dovrà avvenire mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN :
XX00 X000 0000 0000 00000000 000
Riportando la causale: Riconoscimento/ Registrazione Reg. Ce 1069/09. Ditta…………
Ai fini della registrazione, essendo previste specifiche voci nel Tariffario Regionale approvato con DGR Puglia n° 1984/2011, gli importi sono dovuti a favore del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente sul territorio, secondo le proprie modalità.
6) SANZIONI
Le violazioni in materia di riconoscimento e/o registrazione degli impianti e degli Operatori, sono punite dal Decreto Legislativo n° 186 del 1 Ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31 Ottobre 2012.
7) NORME FINALI
La Delibera di Giunta Regionale n. 687 del 16/05/2003 “Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano” è abrogata.
Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 ”.
Articolo 1 Registrazione degli stabilimenti
1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o del Regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all’“Elenco degli impianti/attività registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009”.
2. Ogni operatore deve notificare, mediante il Modello 6, all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.
3. Tale registrazione non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. L’operatore effettua la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l’azienda sanitaria locale (ASL) secondo le procedure dell’allegato B in cui ha sede l’attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).
5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dall’allegato B. L’operatore del settore può iniziare l’attività successivamente all’avvenuta notifica.
Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l’attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011.
L’operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali ove si svolge l’attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
6. Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.), e della Regione.
8. La registrazione per l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell’ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto effettuata da imprese che trattano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.
Articolo 2 Riconoscimento degli stabilimenti
1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui alla Tabella A “Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009”.
2. Tale riconoscimento non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all’articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento, mediante il Modello 1, ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali indicate nell’Allegato B dalla Regione Puglia. È previsto l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.).
6. La Regione ha definito le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica.
7. L’atto di riconoscimento deve almeno specificare:
a. le attività esercitate conformemente all’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I) ;
c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) 1069/2009;
d. il numero di riconoscimento.
Nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:
i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
-un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
-altre circostanze straordinarie non previste.
8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall’ 1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida da parte dell’operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte in Allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.
9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.
Articolo 3
Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione
1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti;
b. discariche autorizzate conformemente al Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull’igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l’incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalla Regione ;
e. impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento
f. impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.
2. Sono inoltre escluse dall’obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento.
3. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.
Articolo 4
Modalità di raccolta sul luogo di produzione
1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.
2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell’arco delle 24 ore, l’allevatore, ove non sia possibile l’impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.
Articolo 5
Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l’impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L’operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l’indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell’impianto di destinazione, o suo
delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (Modello 10).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall’operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l’intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l’obbligo d’impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie, purché confezionati, e per i prodotti derivati solidi e liquidi, trasportati sfusi, ottenuti da materiali di categoria 3 (ad esempio grassi animali e idrolizzati proteici), purché prima del carico e successivamente allo scarico tali automezzi e contenitori siano sottoposti a lavaggio e disinfezione.
7. Nella Regione Puglia, non è consentito, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, se sono rispettate le seguenti condizioni:
a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7;
b. siano prodotte procedure scritte riguardo l’effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l’altro;
9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all’Allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. È previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l’adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all’articolo 35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. Nella Regione, per esigenze locali e in rispetto a modalità operative da emanarsi, può essere autorizzato il trasporto espletato da soggetti diversi dagli operatori del settore (O.S.S.) di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell’Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall’utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla
normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell’utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all’articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “ Norme in materia ambientale”, non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall’ articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d’allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:
a. veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
b. veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
a. I resi commerciali lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Regolamento (CE) 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
b. sottoprodotti di cui all’articolo 10 del Regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all’articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):
− consegnate non alla rinfusa;
− trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
− mantenenti le caratteristiche dell’idoneità al consumo umano durante il trasporto;
− adeguatamente imballate;
c. latte o siero di latte di categoria 3 destinato ad allevamenti per l’alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all’Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del Regolamento (UE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell’idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell’automezzo durante il trasporto, mediante l’apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell’articolo 7 delle presenti linee guida.
15. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del Regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuati in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “ Norme in materia ambientale”.
La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all’articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “ Norme in materia ambientale”.
Articolo 6
Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili
1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell’articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), mediante il Modello 8, ogni veicolo e/o contenitore riutilizzabile posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.
2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 6 delle presenti linee guida.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:
a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
e. l’indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.
4. Non è soggetto all’obbligo di comunicazione l’impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all’articolo 5 punto 14 delle presenti linee guida.
5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Reg. CE/1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2001, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).
Articolo 7
Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori
1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l’attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell’articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'Allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l’ASL competente.
3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.
4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm, negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.
4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.
5. Qualora l’operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente art.5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.
6. Non sussiste l’obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:
a. I resi commerciali da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del Regolamento (CE) 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all’Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011.
b. mangimi composti, di cui all’articolo 4 del Regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
c. fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal Regolamento (UE) 142/2011.
Articolo 8 Documento commerciale
1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all’Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.
Nella Regione è possibile, per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l’utilizzo di un documento commerciale semplificato (Modello 9).
In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all’Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura “multi specie” che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.
2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.
3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.
4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011).
6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall’Autorità competente e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato ( Allegato VIII, capo III del Regolamento UE n° 142/2011).
7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:
a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all’articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida ;
c. mangimi composti etichettati ai sensi del Regolamento (CE) 767/2009
8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento (CE) 767/2009.
9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l’alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, Allegato X del Regolamento (UE) 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.
10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all’impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditori. In questo caso l’intermediario, sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l’origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo articolo 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.
Articolo 9 Rintracciabilità/Registri
1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell’autorità competente.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non e' previsto la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito) a condizione che:
a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
b) il proponente detenga il registro;
c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
3.3 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
3.4 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro;
d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
3.5 lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
3.6 l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di magazzinaggio;
b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di magazzinaggio, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell’Allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011.
5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell’autorità competente, per almeno due anni.
Articolo 10
Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3
1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:
1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;
1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all’articolo 0, xxxxxxx x), xxxxx x) x xx) (xxxxx interi e tutte le loro
parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;
1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c) come previsto dall’articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.
1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall’articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.
Articolo 11
Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3
1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria
2 e di categoria 3, come previsto dall’articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizione del Regolamento (UE) 142/2011.
3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione da parte del cacciatore ai fini dell’autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.
Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.
4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.
Articolo 12
Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas
1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.
Articolo 13
Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati
1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:
1.1 Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l’esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell’operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all’alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell’Allegato III al Regolamento (CE) 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;
1.2 le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:
a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all’articolo 8 del presente documento;
1.3 il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l’identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;
1.4 è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell’esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. n. 18497-p del 19 giugno 2009;
1.5 è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;
1.6 il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;
1.7 Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l’impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) 1069/2009;
1.8 Ai sensi dell’articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) 1069/2009 e dell’articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell’Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet-blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).
1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell’Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d’origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 12 del presente documento.
1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all’obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 12 del presente documento.
2. Fertilizzanti organici ed ammendanti:
2.1 i prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009.
I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:
a. immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009;
b. se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all’articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate nell’Allegato B;
c. immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull’etichetta o sull’imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell’impianto di produzione o di riconfezionamento.
2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 22 e dell’Allegato XI del Regolamento (UE) 142/2011.
In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:
a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all’alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine animali trasformate destinate al pet-food.
c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;
d) miscelati prima dell’immissione sul mercato o della distribuzione, presso l’impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all’Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.
e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura “fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte”;
f) l’obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:
− per le confezioni pronte all’uso di peso non superiore a 50 kg destinate all’utilizzatore finale (Allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);
− per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione “non destinati all’applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento”.
g) l’obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all’Allegato I, punto 14.
h) l’obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all’Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.
2.3 In conformità dell’Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:
a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
b) la data e le aree interessate dall’applicazione;
c) la data successiva all’applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio.
Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.
2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d’allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo possono essere:
a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal Regolamento (CE) 1069/2009, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;
b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento;
c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all’articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della norma ambientale;
d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «Stallatico», come previsto dall’Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l’allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;
g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazione preliminari in impianti riconosciuti previste dal Regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.
Articolo 14
Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'articolo 16 del Regolamento (CE) 1069/2009
1. In attuazione dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:
1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell’articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di animali di cui all’articolo 18 lettere da a) ad h). L’uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi
per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell’articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.
1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l’uso di materiali di categoria 1, di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.
2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l’autorità competente locale (ASL) autorizza, con proprio provvedimento, l’utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell’articolo17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l’utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L’utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all’Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.
2.1 L’autorità competente locale (ASL) stabilisce:
- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.
2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.
Articolo 15
Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21
1. Animali da compagnia ed equidi:
1.1 in attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto della norme vigenti:
a) dei propri animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento regionale;
b) degli equidi non DPA in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
− autorizzazione al sotterramento rilasciata dall’autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
− copia della denuncia di decesso dell’animale agli uffici territorialmente competenti;
− certificato veterinario che attesti le cause di morte.
1.2 Sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle “Linee guida e principi per l’organizzazione e gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.
2. Zone isolate:
2.1 in attuazione dell’articolo19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell’articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009.
2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:
a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.
2.3 Le aree, all’interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.
2.4 L’autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le “zone isolate” nell’ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previ gli accertamenti del caso;
2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della salute l’elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».
2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle “zone isolate” conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011.
3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:
3.1 In attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l’accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.
4. Insorgenza malattia infettiva:
4.1 In attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da
una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.
5. Regole speciali:
5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell’Allegato VI del Regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni.
6. Autorizzazioni:
6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell’articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall’Autorità sanitaria locale.
Articolo 16 Periodo transitorio
E’ previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:
1. entro il 07/02/2015, al fine di consentire l’adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro il 07/02/2014 per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente Regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all’Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro il 07/02/2015, al fine di consentire l’adeguamento del codice colore per l’identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).
Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Via Gentile n. 52 70126 B A R I
Per il tramite del Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto
…………………………………………………………., in qualità di
…………………………..… della
Ditta ……………………......……………………………………………….. C.F./P.IVA…………………………………….
con sede legale nel Comune di …………………….…………………………………………………..…., (PROV…… ) CAP ……………………. Via …………………………………………………………..................., n. ,
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
C H I E D E
il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di
………………………………………………………………………….…………………………... (PROV.) ,
CAP
………………..
Via
………………………………………………..………………………...……..., n.
…………,
destinato allo svolgimento della seguente attività:
SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA’ | PRODOTTI | |
I | ❑ Attività intermedie (art.24 (1) (h)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Cernita ❑ Taglio ❑ Refrigerazione ❑ Congelamento ❑ Salagione ❑ Altro……………………….. | ❑ Proteine animali trasformatae ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di ❑ allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali ❑ Stallatico non trasformato | |
❑ Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) | |||||
II | ❑ Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24 (1) (j)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Destinati a smaltimento (i) ❑ Destinati a uso combustibile (ii) ❑ Destinali all’alimentazione animale (iii) ❑ Destinati a uso fertilizzanti (iv) | ||
III | ❑ Incenerimento ❑ Coincenerimento ❑ Combustione | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | |||
IV | Trasformazione | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | Metodi Standard ❑ Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) ❑ Metodo 2 ❑ Metodo 3 ❑ Metodo 4 ❑ Metodo 5 ❑ Metodo 6 ❑ Metodo 7 |
Metodi alternativi ❑ Processo idrolisi alcalina ❑ Processo d’idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione ❑ Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione ❑ Produzione di biodiesel ❑ Gassificazione Xxxxxxx ❑ Combustione di grasso animale in caldaia ❑ Produzione Termo-meccanica di biocombustibile | ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Xxxx, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Altri sottoprodotti non trasformati …………………………….. | |||
VI | Biogas | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VII | Compostaggio | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VIII | Alimenti per animali da compagnia | ❑ Categoria 3 | ❑ Alimenti in conserva ❑ Altri alimenti trasformati ❑ Xxxxxxxx xxxxxx ❑ Articoli da masticare ❑ Interiora aromatizzanti | |
XII | Produzione fertilizzanti organici/ammendanti | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 |
A tal fine allega:
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
• Planimetria (2 copie) dell’impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell’impianto, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
• Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
• Per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:
1. rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si chiede il riconoscimento e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc.
2. possesso della documentazione necessaria, ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici di controllo e le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• 1 marca da bollo del valore prescritto;
• Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. Puglia.
RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero
condizionato.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.
DICHIARA
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1069/2009 nel caso di : modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento.
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Via Gentile n. 52 70126 B A R I
Per il tramite del Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto …………………………………………………………., in qualità di della
Ditta ……………………......……………………………………………….. C.F./P.IVA…………………………………….
con sede legale nel Comune di …………………….…………………………………………………..…., (PROV…… ) CAP ……………………. Via …………………………………………………………..................., n. ,
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
e con il per il proprio impianto sito nel Comune di …………………………………………………. (PROV.) ,
CAP ……………….. Via ………………………………………………..………………………...……..., n. ,
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number………………………………
C H I E D E
L’aggiornamento del riconoscimento per lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:
SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA’ | PRODOTTI | |
I | ❑ Attività intermedie (art.24 (1) (h)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Cernita ❑ Taglio ❑ Refrigerazione ❑ Congelamento ❑ Salagione ❑ Altro……………………….. | ❑ Proteine animali trasformatae ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di ❑ allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali ❑ Stallatico non trasformato | |
❑ Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) | |||||
II | ❑ Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24 (1) (j)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Destinati a smaltimento (i) ❑ Destinati a uso combustibile (ii) ❑ Destinali all’alimentazione animale (iii) ❑ Destinati a uso fertilizzanti (iv) | ||
III | ❑ Incenerimento ❑ Coincenerimento ❑ Combustione | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | |||
IV | Trasformazione (art.24 (1) (a)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | Metodi Standard ❑ Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) ❑ Metodo 2 ❑ Metodo 3 ❑ Metodo 4 ❑ Metodo 5 ❑ Metodo 6 ❑ Metodo 7 |
Metodi alternativi ❑ Processo idrolisi alcalina ❑ Processo d’idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione ❑ Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione ❑ Produzione di biodiesel ❑ Gassificazione Xxxxxxx ❑ Combustione di grasso animale in caldaia ❑ Produzione Termo-meccanica di biocombustibile | ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Xxxx, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Altri sottoprodotti non trasformati …………………………….. | |||
VI | Biogas (art.24 (1) (g)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VII | Compostaggio (art.24 (1) (g)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VIII | Alimenti per animali da compagnia (art.24 (1) (e)) | ❑ Categoria 3 | ❑ Alimenti in conserva ❑ Altri alimenti trasformati ❑ Xxxxxxxx xxxxxx ❑ Articoli da masticare ❑ Interiora aromatizzanti | |
XII | Produzione fertilizzanti organici/ammendanti (art.24 (1) (f)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 |
A tal fine allega:
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
• Planimetria (2 copie) dell’impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell’impianto, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
• Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
• Per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:
1. rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si chiede il riconoscimento e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc.
2. possesso della documentazione necessaria, ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici di controllo e le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• Copia del provvedimento di riconoscimento;
• 1 marca da bollo del valore prescritto;
• Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. Puglia.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.
DICHIARA
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg.Ce n° 1069/2009.
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Via Gentile n. 52 70126 B A R I
Per il tramite del Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto …………………………………………………………., in qualità di della
Ditta ……………………......……………………………………………….. C.F./P.IVA…………………………………….
con sede legale nel Comune di …………………….…………………………………………………..…., (PROV…… ) CAP ……………………. Via …………………………………………………………..................., n. ,
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
e con il per il proprio impianto sito nel Comune di …………………………………………………. (PROV.) ,
CAP ……………….. Via ………………………………………………..………………………...……..., n. ,
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number………………………………
per le seguenti attività ( indicare le attività e la categoria di SOA per le quali lo stabilimento è riconosciuto)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
COMUNICA
di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione ( secondo relazione tecnica allegata) che non comportano variazioni delle attività di cui al riconoscimenti già in possesso.
A tal fine allega:
• Planimetria (2 copie) dell’impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell’impianto, dalla quale risultino evidenti le modifiche apportate alla disposizione dei locali, alle linee di produzione e dei principali impianti;
• Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) delle modifiche apportate allo stabilimento o ai processi produttivi, inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
• Parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti richiesti dal Reg. Ce n° 1069/2009 e dal Reg.UE n° 142/2011 nonostante le modifiche apportate rilasciato dal Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) della ASL competente ;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• Copia del provvedimento di riconoscimento;
• Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. Puglia.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.
DICHIARA
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Istanza di voltura per cambio di ragione sociale dell riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg.Ce n° 1069/2009.
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Via Gentile n. 52 70126 B A R I
Per il tramite del Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto …………………………………………………………., in qualità di
…………………………..…
della
Ditta ……………………......……………………………………………….. C.F./P.IVA…………………………………….
con sede legale nel Comune di …………………….…………………………………………………..…., (PROV…… ) CAP ……………………. Via …………………………………………………………..................., n. ,
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
CHIEDE
per il proprio impianto sito nel Comune di ……………….…………………………………………. (PROV.) ,
CAP ……………….. Via ………………………………………………..………………………...……..., n. ,
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number………………………………
per le seguenti attività ( indicare le attività e la categoria di SOA per le quali lo stabilimento è riconosciuto)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… La VOLTURA DEL RICONOSCIMENTO
da: …………………………………………………………………………………………………………………………….
a: ……………………………………………………………………………………CF/P.IVA ………………………………
DICHIARA
- di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione ( secondo relazione tecnica a suo tempo presentata);
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
- -di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
A tal fine allega:
• Parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti richiesti dal Reg. Ce n° 1069/2009 e dal Reg.UE n° 142/2011 rilasciato dal Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”) della ASL competente ;
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione;
• Copia autenticata atto notarile attestante il cambio di ragione sociale
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• Copia del provvedimento di riconoscimento;
• 1 marca da bollo del valore prescritto
• Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. Puglia.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Comunicazione di cessazione definitiva di attività già riconosciuta ai sensi del Reg.Ce n° 1069/2009.
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Xxx Xxxxxxx, 00
X A R I
Per il tramite del Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto …………………………………………………………., in qualità di della
Ditta ……………………......……………………………………………….. C.F./P.IVA…………………………………….
con sede legale nel Comune di …………………….…………………………………………………..…., (PROV…… ) CAP ……………………. Via …………………………………………………………..................., n. ,
N. tel …......................................... fax ….................................. e-mail …...........................................................
COMUNICA
di aver cessato definitivamente le seguenti attività svolte presso per il proprio impianto sito nel Comune di
………………….………. (Prov…….), CAP ……………….. Via ………..………………………...……..., n. ,
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number……………………………
SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA’ | PRODOTTI |
I | ❑ Attività intermedie (art.24 (1) (h)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Cernita ❑ Taglio ❑ Refrigerazione ❑ Congelamento ❑ Salagione ❑ Altro……………………….. | ❑ Proteine animali trasformatae ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di ❑ allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali |
❑ Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24 (1) (i)) | ||||
II | ❑ Magazzinaggio di prodotti derivati (art.24 (1) (j)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Destinati a smaltimento (i) ❑ Destinati a uso combustibile (ii) ❑ Destinali all’alimentazione animale (iii) ❑ Destinati a uso fertilizzanti (iv) | |
III | ❑ Incenerimento ❑ Coincenerimento ❑ Combustione | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ||
IV | Trasformazione (art.24 (1) (a)) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | Metodi Standard ❑ Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) ❑ Metodo 2 ❑ Metodo 3 ❑ Metodo 4 ❑ Metodo 5 ❑ Metodo 6 ❑ Metodo 7 |
Metodi alternativi ❑ Processo idrolisi alcalina ❑ Processo d’idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione ❑ Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione ❑ Produzione di biodiesel ❑ Gassificazione Xxxxxxx ❑ Combustione di grasso animale in caldaia ❑ Produzione Termo-meccanica di biocombustibile | ❑ Stallatico non trasformato ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Xxxx, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Altri sottoprodotti non trasformati …………………………….. | |||
VI | Biogas (art.24 (1) (g)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VII | Compostaggio (art.24 (1) (g)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Unità di pastorizzazione presente ❑ Unità di pastorizzazione assente | |
VIII | Alimenti per animali da compagnia (art.24 (1) (e)) | ❑ Categoria 3 | ❑ Alimenti in conserva ❑ Altri alimenti trasformati ❑ Xxxxxxxx xxxxxx ❑ Articoli da masticare ❑ Interiora aromatizzanti | |
XII | Produzione fertilizzanti organici/ammendanti (art.24 (1) (f)) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 |
SI IMPEGNA
a conservare per due anni dall’ultima registrazione ed a mettere a disposizione dell’Autorità di controllo, la documentazione di cui all’art. 22 del Reg.Ce n° 1069/2009;
DICHIARA, inoltre
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Al Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
Il sottoscritto………….…………………………………………., in qualità di …………………………
della Ditta ……………………......………………………………………………...….., con sede legale
nel Comune di …………………….……………………….……………………..…….., (PROV )
CAP …………………Via ……………………………….……………………………………...……., n. ,
C.F./Partita. IVA. …………………………………………………………………………………………
N. tel …................................. fax …............................. e-mail …........................................................
C H I E D E
la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di ………………………………………………………………………… (PROV. ),
CAP ……………….. Via ………………………………………………..……………………, n. ,
destinato allo svolgimento della seguente attività:
SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA’ | IMPIEGATI |
V | ❑ Oleochimico | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | oleochimica | ❑ Proteine animali trasformatae ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di |
IX | Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall’alimentazione degli animali | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Concerie ❑ Tassidermia ❑ Trofei di caccia ❑ Altro………………………………. . | |
X | Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Ricerca/Didattica ❑ Diagnostica ❑ Esposizioni ❑ Attività artistiche | |
Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l’alimentazione degli animali (art. 18) | ❑ Animali giardini zoologici ❑ Animali da circo ❑ Rettili e uccelli da preda ❑ Animali da pelliccia ❑ Animali selvatici ❑ Cani /gatti in canili/rifugi ❑ Larve e vermi esche da pesca ❑ Altro………………….. |
XI | Centri di raccolta (art.23) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Animali giardini zoologici ❑ Animali da circo ❑ Rettili e uccelli da preda ❑ Animali da pelliccia ❑ Animali selvatici ❑ Cani /gatti in canili/rifugi ❑ Larve e vermi esche da pesca ❑ Altro………………….. | allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali ❑ Stallatico non trasformato ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Compost ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Pelli conciate ❑ Trofei di caccia ❑ Xxxx, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Gelatine ❑ Collagene ❑ Fosfato Dicalcico ❑ Fosfato Tricalcico ❑ Altri sottoprodotti non trasformati …………………………….. |
XIII | Altro | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Trasporto ❑ Produzione di cosmetici, ❑ Produzione di dispositivi medici, ❑ Produzione di diagnostici in vitro, ❑ Produzione di medicinali, ❑ Produzione di medicinali veterinari ❑ Produzione di prodotti intermedi ❑ Commercio ❑ Altra attività........................... |
1 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto
A tal fine allega:
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
• Planimetria dell’impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell’impianto, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
• Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell’impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. Puglia.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.
DICHIARA
- che l’attività possiede i requisiti strutturali e funzionali stabiliti dal Reg.Ce n° 1069/2009 e dal Reg.UE n° 142/2011
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Richiesta di inserimento nell’Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 47 del Reg. Ce n° 1069/2009 e di assegnazione del numero di identificazione.
Prot……………
del……………
Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute Settore PAPT- Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)
Via Gentile n. 52
70126 B A R I
Vista la notifica della Ditta……………………………………………… … ,Prot. n°…………… del……………..
agli atti di quest’Ufficio, il Sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL……………… di…………….
C H I E D E
A codesto Servizio Regionale di inserire nell’elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art.47 del Reg.Ce n° 1069/2009, assegnando il relativo numero di registrazione alla seguente Ditta , con sede legale
nel Comune di ……………….……………………..……………………., (Prov…….. ) CAP…………..
Via ……………………………….…………………., n. .…,C.F./Partita. IVA. ……………………………
N. tel …................................. fax …............................. e-mail …........................................................
con impianto sito nel Comune di ………………………………………………… (PROV. ),
CAP ……………….. Via ………………………………………………..……………………, n. ,
destinato allo svolgimento della seguente attività:
SEZ | SETTORE | CATEGORIA | ATTIVITA’ | IMPIEGATI |
V | ❑ Oleochimico | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | oleochimica | ❑ Proteine animali trasformatae ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di |
IX | Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall’alimentazione degli animali | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Concerie ❑ Tassidermia ❑ Trofei di caccia ❑ Altro………………………………. . | |
X | Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Ricerca/Didattica ❑ Diagnostica ❑ Esposizioni ❑ Attività artistiche | |
Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l’alimentazione degli animali (art. 18) | ❑ Animali giardini zoologici ❑ Animali da circo ❑ Rettili e uccelli da preda ❑ Animali da pelliccia ❑ Animali selvatici ❑ Cani /gatti in canili/rifugi ❑ Larve e vermi esche da pesca ❑ Altro………………….. |
XI | Centri di raccolta (art.23) | ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Animali giardini zoologici ❑ Animali da circo ❑ Rettili e uccelli da preda ❑ Animali da pelliccia ❑ Animali selvatici ❑ Cani /gatti in canili/rifugi ❑ Larve e vermi esche da pesca ❑ Altro………………….. | allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali ❑ Stallatico non trasformato ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Compost ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Pelli conciate ❑ Trofei di caccia ❑ Xxxx, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Gelatine ❑ Collagene ❑ Fosfato Dicalcico ❑ Fosfato Tricalcico ❑ Altri sottoprodotti non trasformati …………………………….. |
XIII | Altro | ❑ Categoria 1 ❑ Categoria 2 ❑ Categoria 3 | ❑ Trasporto ❑ Produzione di cosmetici, ❑ Produzione di dispositivi medici, ❑ Produzione di diagnostici in vitro, ❑ Produzione di medicinali, ❑ Produzione di medicinali veterinari ❑ Produzione di prodotti intermedi ❑ Commercio ❑ Altra attività........................... |
SI IMPEGNA
inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda. la presente domanda.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
(parte riservata alla Regione Puglia – Xxx.xx Politiche della Salute--Ufficio 2 di Sanità Veterinaria)
Prot…………..
del……………
Al Servizio Veterinario Area “C” ASL………..
Via……………………….
……………………………
In riferimento alla richiesta sopra riportata, si comunica che l’Ufficio di Sanità Veterinaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, ha inserito la Ditta ………………………………………………..
nell’elenco del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art.47 del Reg.Ce n° 1069/2009, assegnando il seguente numero di registrazione……………………………………………………………………...
per le attività di cui sopra.
Data ……………………….. Firma …………………………………………………….
Data arrivo …………. Prot. n° ………………………
All’ASL …………….………. Servizio Veterinario Area “C” di ……………………..…………
Oggetto: Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati (da presentare in duplice copia, per ogni singolo automezzo)
1. Impresa che utilizza l’automezzo/contenitore o impresa che noleggia a terzi l’automezzo/contenitore
Denominazione o ragione sociale ..........................................................................................................
Cod. Fiscale/ P.Iva:…………………………………………………………
con sede operativa nel Comune di .......................................... Provincia ........ C.A.P. ...............
Via/Piazza ............................................................. N° ...... Tel………………. Fax………………………
Registrata ai sensi di ………………..…….... con n° di Reg per le seguenti attività :
…………………………………………………………………………………………………………… Riconosciuta ai sensi di ………………..…….. con n° di Ric………..……per le seguenti attività :
……………………………………………………………………………………………………………
2. Identificativo dell’automezzo/contenitore
🞎 Marca ……………………………………………….. 🞎 Tipo/Dimensioni …………….. …………………………………
🞎 Targa/ matricola …………………………………
3. Luogo di ricovero abituale dell’automezzo/contenitore (se diverso dalla sede operativa dell’impresa)
Via/corso/piazza ...............................................................................................
Comune ……………………………………………………….
n. civico. ………
Provincia …………..
4. Caratteristiche dell’automezzo o del contenitore e materiali trasportati
🞎 cisterna adibita al trasporto del sangue
🞎 veicolo adibito al trasporto di sottoprodotti freschi:
🞎 veicolo adibito al trasporto di prodotti derivati
🞎 contenitore
🞎 categoria 1 🞎 categoria 2 🞎 categoria 3
🞎 categoria 1 🞎 categoria 2 🞎 categoria 3
5. Caratteristiche del trasporto
🞎 a temperatura controllata 🞎 isotermico; 🞎 a temperatura ambiente
6. Dichiarazioni
🞎 Si dichiara che le caratteristiche dell’automezzo e le modalità di trasporto sono conformi a quanto previsto dal Regolamento CE/142/2011 ed in particolare dall’Allegato VIII Sezione 2.
🞎 Che il Registro delle partite, di cui all’art. 22 del Reg. Ce n° 1069/09 è detenuto presso……………………………………………………………………………………………………………………………….
🞎 che le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione sono effettuate presso……………………………………………………………………………………………………………………………….
🞎 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del DPR. 445/2000;
Si allega ricevuta di versamento
DATA ..................................................... FIRMA ………………………………………………
Prot……………
del………………
( parte riservata al Sevizio Veterinario Area “C” della ASL di )
Alla Ditta ……………………
Via…………………………..
………………………………
In riferimento alla comunicazione sopra riportata, il Sevizio Veterinario Area “C” della ASL di……………..
assegna il seguente codice di identificazione………………………… che dovrà essere riportato su una targa
inamovibile con la seguente dicitura: REGIONE PUGLIA – ASL….. - Codice identificativo (Reg. Ce
n° 1069/2009). Inoltre dovrà essere applicata una etichetta con il codice colore corrispondente alla Categoria di SOA e/o prodotti derivati trasportati e le diciture di cui al Reg. UE n° 142/2011 All.VIII Capo II.
Data………………… Timbro e Firma……………………
UNA COPIA DEVE ESSERE CONSERVATA SULL’AUTOMEZZO DURANTE IL TRASPORTO
Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ……. ai sensi del Regolamento 1069/2009
Speditore Nome N° CE Indirizzo | DDT N° del ( data prelievo) | |||
Mezzo di trasporto Targa Automezzo | ||||
Destinatario Nome N° CE Indirizzo | Trasportatore Nome N° CE Indirizzo | |||
Luogo di origine Nome N° CE Indirizzo | Luogo di destinazione Nome N° CE Indirizzo Tipologia Impianto : | |||
Temperatura Ambiente O Refrigerato O Congelato O | Numero di colli | |||
N° identificativo del contenitore | ||||
Descrizione della merce | ||||
Identificazione della merce | Categoria | Quantità | ||
□ 1 □ 2 □ 3 | ||||
□ 1 □ 2 □ 3 | ||||
□ 1 □ 2 □ 3 | ||||
Tipo di trattamento ( per prodotti derivati): METODO: (All.IV Reg.UE 142/11) Specie animale: Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. ( Per materiali e Prod.derivati destinati all’alimentazione animale) N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: | ||||
Firma dello speditore o del responsabile dell’impianto Firma del trasportatore di origine
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all’articolo 8, lettera a, punto i ed ii) | ||||
Lavaggio e disinfezione dell’automezzo avvenuti il alle ore Firma del responsabile dell’impianto di destinazione |
1
TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO XXXXXXXX E DISINFEZIONE
Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE L’AUTOMEZZO (targato) o IL CONTENITORE (identificato) | |||
E’ STATO LAVATO E DISINFETTATO | |||
IN DATA | ALLE ORE |
TABELLA A
Elenco impianti riconosciuti ai sensi art. 24 del Regolamento Ce n° 1069/2009 |
Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi |
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE |
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati |
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici) |
Compostaggio e biogas |
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: □ Selezione □ Taglio □ Refrigerazione □ Congelamento □ Salatura |
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito) |
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: □ Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento □ Usati come combustibile □ Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005) □ Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione) |
TABELLA B
Elenco impianti/attivita’ registrati ai sensi art. 23 del Regolamento Ce n° 1069/2009 |
Trasporto conto terzi |
Oleochimica |
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall’alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: □ Concerie □ Attività di tassidermia □ Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini □ Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine □ Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale |
Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) |
Uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18) |
Centri di raccolta, definiti all’Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011 |
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) |
Immissione in commercio (intermediari) |