CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Fornitura “chiavi in mano” in modalità di noleggio Full Service di n. 3 Ambulift e n. 3 Special Care, senza conducente, per il trasporto di passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale all’interno dell’Aeroporto di Napoli Capodichino CIG 7059192585
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente per la durata di 60 mesi, di n. 3 Ambulift e n. 3 Special Care, da utilizzare per il trasporto di passeggeri a ridotta mobilità nell’ambito dell’Aeroporto di Napoli Capodichino e, qualora dovesse essere richiesto dalla GE.S.A.C., anche il noleggio dal mese di maggio ad ottobre di uno o di più anni (periodo di alta stagione), di un ulteriore Ambulift.
Gli Ambulift e gli Special Care oggetto di noleggio (incluso quello oggetto del noleggio eventuale di cui innanzi relativo al periodo di alta stagione) saranno utilizzati per il servizio di assistenza a passeggeri con ridotta mobilità nell’ambito dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, servizio che viene espletato da altro appaltatore per conto della GE.S.A.C., al quale la GE.S.A.C. concederà in uso, a titolo di comodato gratuito, gli Ambulift e gli Special Care di cui innanzi.
L’appaltatore – noleggiante autorizza la concessione in uso dei beni oggetto del noleggio all’appaltatore del servizio di assistenza a passeggeri con ridotta mobilità e esonera la GE.S.A.C. da qualsivoglia responsabilità al riguardo, e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la GESAC da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata dall’appaltatore del predetto servizio di assistenza a PRM per fatti direttamente o indirettamente connessi con l’utilizzo o il funzionamento dei mezzi noleggiati.
L’appaltatore – noleggiante – dichiara di essere a conoscenza che l’obiettivo perseguito dalla GE.S.A.C. con il contratto di noleggio è quello di porre nella disponibilità dell’appaltatore del servizio di assistenza a PRM, per l’intero periodo di durata del presente contratto, presso l’Aeroporto di Capodichino, di 3 Ambulift e di 3 Special Care perfettamente funzionanti ed idonei per l’espletamento del servizio di cui innanzi. L’appaltatore- noleggiante assume l’obbligo di far conseguire alla GE.S.A.C. tale risultato e garantisce pertanto alla GE.S.A.C. la disponibilità presso l’Aeroporto di Napoli-Capodichino, per l’intera durata del contratto, degli Ambulift e degli Special Care perfettamente funzionanti ed idonei all’uso, e si obbliga ad ogni sostituzione dovesse essere necessaria, senza poter pretendere alcunchè.
L’appaltatore – noleggiante – dovrà, pertanto, effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei mezzi che dovessero risultare non funzionanti o non perfettamente funzionanti o comunque non idonei o che dovessero richiedere riparazioni ed interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, programmata o non, e dovrà fornire alla GE.S.A.C., senza ritardo e senza diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi, mezzi sostitutivi idonei all’uso perfettamente funzionanti.
Art. 2 - Durata del contratto – proroga tecnica
La durata del contratto è di anni 60 mesi, con decorrenza dalla data del verbale di collaudo di cui all’art. 16, collaudo che dovrà riguardare tutti i mezzi forniti.
E’ fatto obbligo all’appaltatore – noleggiante di proseguire nella fornitura del noleggio alle medesime condizioni ed allo stesso canone mensile stabilito all’esito della procedura, ove la GE.S.A.C. dovesse richiederglielo, fino all’espletamento dell’eventuale gara che sarà indetta dalla GE.S.A.C. per individuare il nuovo appaltatore noleggiante.
La GE.S.A.C. potrà esercitare la facoltà di proroga comunicando tale volontà all’appaltatore per iscritto con un preavviso di almeno 60 giorni, prima della scadenza del contratto.
Art. 3 – recesso
E’ riconosciuto alla GESAC il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento, previo avviso con pec da inviarsi con anticipo di 120 giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso.
Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.
In caso di recesso da parte di GESAC, l’appaltatore – noleggiante – avrà diritto a percepire esclusivamente i canoni maturati fino al momento dell’efficacia del recesso ed assume l’obbligo di riprendere in consegna tempestivamente i mezzi oggetto del presente contratto.
Nessun indennizzo e/o ristoro competerà al fornitore nel caso in cui la GESAC dovesse esercitare il diritto di recesso ad eccezione di quanto innanzi stabilito circa i canoni di noleggio.
Art. 4 – Facoltà della GE.S.A.C. di esercitare il diritto di riscatto
E’ riconosciuta alla GE.S.A.C. la facoltà di esercitare, alla scadenza dei 60 mesi, ovvero del periodo di proroga di cui al precedente art. 2, il diritto di acquistare gli Ambulift e gli Special Care oggetto del noleggio. Il diritto di riscatto dei beni potrà essere esercitato dalla GE.S.A.C. anche con riferimento a solo alcuni dei beni oggetto del contratto di noleggio.
Il prezzo che dovrà essere corrisposto dalla GE.S.A.C. all’appaltatore – noleggiante in caso di esercizio del riscatto alla scadenza contrattuale di 60 mesi è di € 2.000,00 per ciascun Ambulift da riscattare e di € 450,00 per ciascuno Special Care da riscattare.
La volontà di riscattare i beni oggetto del presente contratto dovrà essere comunicata dalla GE.S.A.C. all’appaltatore a mezzo comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni rispetto al termine di cessazione del contratto. Nella comunicazione di riscatto dovrà essere indicato il/i bene/i che la GE.S.A.C. intende riscattare ed il corrispettivo di riscatto che la GE.S.A.C. verserà. Il corrispettivo di riscatto dovrà essere versato, contestualmente al trasferimento dei documenti attestanti la proprietà ed agli altri adempimenti necessari per formalizzare il trasferimento della proprietà.
Art. 5 – Canone del noleggio - importo del contratto
Il canone di noleggio, considerato dalla GE.S.A.C. all’atto dell’indizione della procedura è stato determinato come segue:
1) per ciascun Ambulift aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 13, € 6.000,00 al mese oltre I.V.A.;
2) per ciascun Special Care aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 13, € 800,00 al mese oltre I.V.A.-
All’appaltatore sarà riconosciuto per ciascun mezzo effettivamente impiegato un canone pari al canone di noleggio considerato dalla GESAC e di cui innanzi al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore – oltre IVA se dovuta.
L’importo presunto del contratto tenuto conto dell’intera durata contrattuale (60 mesi), della possibilità per la GE.S.A.C. di richiedere un Ambulift supplementare nel periodo di alta stagione ammonta ad € 1.404.000,00, oltre IVA, al lordo del ribasso.
Il canone mensile di noleggio di ciascun mezzo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutti i costi del noleggio full service, diretti ed indiretti, nessuno escluso che l’appaltatore – noleggiante assume a proprio carico, tra cui, a titolo esemplificativo, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi di mezzi sostitutivi, costi di pulizia periodica, costi per il servizio di rifornimento carburante, costi di addestramento, il costo del trasporto, il costo dei permessi, e tutti gli altri costi necessari inclusi tra questi quelli di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15.
I soli costi che resteranno a carico della GE.S.A.C. o per essa dell’appaltatore del servizio di assistenza a passeggeri con ridotta mobilità, saranno quelli per il carburante e l’installazione e gestione delle apparecchiature GPS, gli interventi di riparazione, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che per qualsiasi ragione non dovessero essere ricompresi o essere eseguiti dall’appaltatore – noleggiante.
Art. 6 – Pagamenti del canone
Il canone di noleggio di ciascun mezzo oggetto del contratto effettivamente determinato all’esito della procedura negoziata, sarà corrisposto mensilmente dalla GE.S.A.C. all’appaltatore – noleggiante - entro 30 giorni dalla data della fattura fine mese che potrà essere emessa a fine mese solo dopo autorizzazione del responsabile del procedimento e, in caso di espressa delega scritta da parte di quest’ultimo, del Direttore dell’esecuzione. Dall’importo di ciascuna fattura saranno trattenuti gli importi corrispondenti alle penali, a quella data eventualmente maturate e di cui al successivo art. 17.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, GESAC procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti, salvo l’intervento sostitutivo da parte della GE.S.A.C..
Il Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara: CIG 7059192585
In caso di violazione accertata agli obblighi di cui sopra – segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora le transazioni che derivano dall’esecuzione delle attività di cui al presente accordo siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 7 – aumento o diminuzione della fornitura
Durante la durata del contratto, la GESAC si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore – noleggiatore di fornire in noleggio ulteriori Ambulift e/o Special Care della stessa tipologia di quelli oggetto della presente fornitura nel numero massimo di n. 2 Ambulift e/o n. 2 Special Care, così come si riserva la facoltà di ridurne il numero nella misura massima di n. 2 Ambulift e/o n. 2 Special Care.
Per ciascun mezzo aggiuntivo (Ambulift o Special Care) che la GESAC dovesse richiedere, sarà corrisposto all’appaltatore - noleggiatore il canone di noleggio così come determinato all’esito della procedura corrispondente al tipo di Ambulift o Special Care richiesto .
In caso di variazione in diminuzione, sarà detratto per ciascun mezzo (Ambulift o Special Care) sottratto dal canone di noleggio, il canone di noleggio corrispondente al tipo di Ambulift o Special Care sottratto così come determinato all’esito della procedura.
E’ riservata, altresì alla GE.S.A.C., la facoltà di apportare qualsiasi modifica alle previsioni contrattuali che non comportino modifica dell’importo contrattuale.
Art. 8 – Esclusione della revisione prezzi
Ciascun canone di noleggio sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.
Art. 9 - divieto di cessione dei crediti
I crediti scaturenti dal contratto di noleggio non possono costituire oggetto di cessione da parte dell’appaltatore.
Art. 10 - divieto di cessione del contratto – subappalto
Il contratto di noleggio non potrà essere ceduto dall’appaltatore – noleggiante.
E’ fatto divieto all’appaltatore – noleggiante - di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell’appalto.
Art. 11 – responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione per conto della GESAC
Al responsabile del procedimento competeranno tutti i poteri di cui al D. Lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento potrà designare uno o più direttori dell’esecuzione del contratto. Al direttore dell’esecuzione vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare esecuzione al presente contratto.
E’ riconosciuto inoltre al responsabile del procedimento e per quest’ultimo al/ai Direttore/i dell’esecuzione, diritto di monitorare, ispezionare, applicare penali e di adottare ogni altra decisione in merito al presente contratto,
L’appaltatore – noleggiante – dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite per iscritto dal responsabile del procedimento e per esso dal Direttore dell’esecuzione.
Art. 12 - responsabile del contratto per conto dell’appaltatore
L’appaltatore – noleggiante, contestualmente alla firma del contratto di appalto, dovrà comunicare alla GE.S.A.C. il nominativo del responsabile del contratto.
Il responsabile del contratto dovrà avere la piena rappresentanza dell’appaltatore nei confronti della Committente.
Art. 13 – Obbligo di fornire mezzi “ nuovi di fabbrica” - garanzia per eventuali malfunzionamenti e vizi
Gli Ambulift e gli Special Care dovranno essere “nuovi di fabbrica”, di prima immatricolazione, e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza per l’intera durata contrattuale. Saranno coperte da garanzia del produttore e comunque l’appaltatore - noleggiante assumerà, con la firma del contratto, a proprio carico, tutte le responsabilità e conseguenze che potessero derivare nei confronti della GE.S.A.C. e di terzi in conseguenza di difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, e/o altre inefficienze. L’appaltatore- noleggiante assume l’obbligo di manlevare e tenere indenne la GE.S.A.C. da ogni costo e responsabilità al riguardo.
E’ fatto obbligo all’appaltatore noleggiante per tutta la durata del noleggio di mantenere ciascun Ambulift e Special Care conforme alle disposizioni di legge e di effettuare a proprio onere e carico tutti gli interventi necessari all’adeguamento alle prescrizioni normative che dovessero intervenire in corso di noleggio.
I mezzi dovranno avere le seguenti caratteristiche: AMBULIFT
- Requisiti Normativi
E’ richiesta la rispondenza alle seguenti normative di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− IATA AHM 910, 913, 915, 921 e 923;
− Direttiva Macchine 2006/42 CE;
− Direttiva 98/37/CE;
− Direttiva CE97/68;
− UNI EN 292/1 e 292-2 (12100-1 e 2 ), 12312-14;
− UNI EN 1915/1;1915/2;
− UNI EN 418, 457.
− Dlgs 81/08 in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
La casa produttrice deve essere affrancata al regime di qualità certificata ISO 9001:2008.
- Motore e sistema di propulsione
− Il motore del mezzo Ambulift deve essere alimentato a Gasolio e conforme alla normativa EU 2004/26.
− Sistema elettronico di controllo con autodiagnostica.
− Sistema di messa in moto e arresto tramite badge aeroportuale personale.
- Cabina Passeggeri - Caratteristiche operative
Il mezzo deve essere composto da un telaio base, provvisto di sistema di stabilizzazione al suolo e di un vano centrale (cabina passeggeri) elevabile a pantografo e innalzabile da 0 mm. fino a 5800 mm. e, quindi, adatto a tutti i tipi di aeromobile attesi sullo scalo di Napoli.
− L’altezza di servizio deve consentire un approccio a livello della portiera dell’a/m tale da consentire una facile, sicura e comoda apertura della porta dell’aeromobile stesso, evitando qualsiasi e/o diversa ed ulteriore operazione di riavvicinamento e riposizionamento finalizzata a consentire l’imbarco/sbarco passeggeri.
− Il vano centrale che ospita i passeggeri deve essere ad alto isolamento termico ed acustico.
- Cabina Passeggeri - Portata
− La portata deve essere di almeno Kg.1500 ( 8 passeggeri) con piattaforma di portata pari ad almeno 500 Kg ( 4 passeggeri) .
− Devono essere previsti almeno un numero di 4 strapuntini per eventuali accompagnatori.
− Predisposizione per trasporto barella.
- Cabina Guida
− E’ preferibile che la cabina guida sia incorporata al vano centrale elevabile con predisposizione per eventuale separazione.
- Dotazioni
− Aria condizionata.
− Telecamere di monitoraggio per approccio e allontanamento dall’aeromobile.
− Sistema di Parla/Ascolta tra la cabina passeggeri e cabina conducente.
− Sensori di accostamento all’aeromobile.
− Cancelletto di chiusura piattaforma con sicurezze.
− Pulsanti di emergenza a fungo luminoso e lampeggiante, collocati in più punti, per arresto del motore e di tutte le funzioni.
− Il mezzo deve prevedere la installazione di sistema GPS idoneo e compatibile con il sistema di monitoraggio operante sullo scalo.
− Estintore a polvere.
− Parafiamma applicato agli scarichi.
− Luce di segnalazione ostacolo lampeggiante.
− Bandiera a scacchi.
- Verniciatura
− Verniciatura con colori sociali GESAC SPA comprensiva di logo.
- Garanzia
Come prevista dalla legge.
- Documentazione
E’ richiesta la presentazione dell’estratto dati tecnici del documento omologativo emesso dal Ministero dei Trasporti Italiano del mezzo.
Documentazione completa relativa al manuale d’uso, manutenzione e sicurezza e manuale pezzi di ricambio.
SPECIAL CARE
Il mezzo consiste in un autoveicolo per trasporto specifico del tipo pulmino/furgone finestrato omologato per un totale di 8 posti (guidatore + 5 posti per disabili deambulanti e 2 in carrozzina).
Il mezzo deve essere allestito con pedana sollevatore omologata per movimentazione carrozzina.
- Requisiti Normativi
E’ richiesta la rispondenza alle seguenti normative di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− Direttiva Macchine 2006/42 CE;
− Direttiva 98/37/CE;
− Dlgs 81/08 in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
La casa produttrice deve essere affrancata al regime di qualità certificata ISO 9001:2008.
- Dotazioni
− Aria condizionata.
− Sistema di messa in moto e arresto tramite badge aeroportuale personale .
− Il mezzo deve prevedere la installazione di sistema GPS idoneo e compatibile con il sistema di monitoraggio operante sullo scalo.
− Estintore a polvere.
− Parafiamma applicato agli scarichi.
− Luce di segnalazione ostacolo lampeggiante.
− Bandiera a scacchi.
− Predisposizione gancio traino omologato.
- Verniciatura
− Verniciatura con colori sociali GESAC SPA comprensiva di logo.
- Garanzia
Come prevista dalla legge.
- Documentazione
Documentazione completa relativa al manuale d’uso, manutenzione e sicurezza e manuale pezzi di ricambio.
Art. 14 – Assistenza tecnica e manutenzione “Full risk”
L’appaltatore – noleggiante – dovrà assicurare e svolgere, per l’intera durata del noleggio, con onere e spese a proprio carico, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria cd “full risk”.
Al fine di garantire il perfetto funzionamento di ciascun automezzo, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurato tutti i giorni dell’anno e deve essere svolto oltre che sulle attrezzature, su tutte le componenti della fornitura e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su tutta la meccanica, sui pneumatici normali e termici e su tutti i cerchioni, su tutta la carrozzeria e vetratura, su tutti gli arredi, su tutto l’impianto elettrico e su tutte le luci esterne ed interne, su tutto il vano, su tutte le cinture di sicurezza, su tutti gli allestimenti
La manutenzione “full risk” dovrà comprendere le seguenti prestazioni:
➢ Manutenzione meccanica ordinaria: l’appaltatore-noleggiante dovrà eseguire presso le proprie officine autorizzate o presso le officine convenzionate, inclusa quella presso l’Aeroporto di Capodichino affidata in regime di subconcessione alla CREAR S.r.l., tutte le operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici ed eventuali sostituzioni di parti soggette ad usura come previsto dal libretto d’uso e manutenzione della Casa costruttrice , o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza di ciascun veicolo in ogni momento; sono comprese le operazioni di sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale
usura o necessitano di sostituzioni di tutte le parti di ricambio, nulla escluso, con pezzi di ricambio originali, la sostituzione delle pasticche freni, filtri, i rabbocchi di olio e liquidi, ecc.
In particolare, la manutenzione meccanica ordinaria prevede un numero illimitato di interventi su chiamata secondo le seguenti modalità:
• Intervento e ripristino della funzionalità del veicolo entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) dall’ora della presa in consegna del veicolo, se l’intervento è stato prenotato con 48 ore di anticipo,
Per interventi di riparazione su chiamata si intendono tutti quelli necessari a risolvere un non corretto funzionamento del veicolo, da qualsiasi causa provocata (escluso il dolo da parte dell’utilizzatore) e si concludono con il collaudo ed il rispristino del funzionamento in efficienza accertato dal personale del soggetto affidatario all’uopo previsto.
➢ Manutenzione meccanica straordinaria: saranno a carico dell’appaltatore-noleggiante tutte le operazioni di manutenzione straordinaria di parte meccanica e/o carrozzeria (ivi compresi liquidi e lubrificanti di ogni genere) che dovessero rendersi necessarie in seguito a guasti o incidenti, a condizione che essi non siano imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore.
➢ Pneumatici: durante il periodo contrattuale dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’appaltatore-noleggiante, i pneumatici che, per usura ed in ogni caso per qualsiasi altro motivo dovessero rendersi inutilizzabili. Nel canone di manutenzione s’intendono, inoltre, compresi gli interventi di riequilibratura e di assetto che dovessero rendersi necessari.
➢ Assistenza allestimenti: durante il periodo contrattuale devono essere garantite le operazioni atte a sostituire o riparare gli allestimenti, ovvero le componenti del veicolo, ad esclusione di quanto rientra nella manutenzione meccanica ordinaria, necessarie a seguito di rottura od usura degli stessi. L’appaltatore-noleggiante si impegna a far effettuare gli interventi e ripristinare la funzionalità del veicolo entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta . In ogni caso l’appaltatore-noleggiante si impegna ad effettuare controlli semestrali di verifica della funzionalità degli allestimenti.
➢ Assistenza full risk dispositivi tecnici ed impianti: durante il periodo contrattuale devono essere garantiti interventi per la manutenzione preventiva e correttiva. La manutenzione preventiva prevede controlli periodici di verifica, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quei dispositivi tecnici risultanti non conformi da parte di personale autorizzato dalla casa produttrice delle apparecchiature. La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilità di guasto o la degradazione del funzionamento dell’attrezzatura. Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi con la periodicità e le modalità indicati nei manuali di servizio previsti dal costruttore. La manutenzione correttiva prevede interventi finalizzati ad accertare la presenza di guasto o malfunzionamento, individuarne la causa, adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento, eseguire la verifica finale della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature. Sono comprese nel servizio la riparazione e sostituzione degli accessori mentre è esclusa la
fornitura dei materiali di consumo. Gli interventi per ripristinare la funzionalità dei dispositivi tecnici ed impianti devono essere compiuti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione entro le condizioni temporali ed operative richieste, l’appaltatore- noleggiante dovrà rendere disponibili dispositivi tecnici equivalenti o in caso di malfunzionamento degli impianti, un mezzo sostitutivo equivalente, anche temporaneamente.
Ai fini di quanto previsto e disciplinato dal presente articolo, l’appaltatore-noleggiante prende atto che presso l’Aeroporto di Capodichino è stata attivata un’officina, prevista e disciplinata dal Regolamento di Scalo, per l’assistenza tecnica e manutenzione di tutti i mezzi e le attrezzature, gestita dalla società CREAR S.r.l.
Art. 15 – Formazione del personale
L’appaltatore – noleggiante – dovrà assicurare, entro 3 giorni dalla data del verbale di collaudo di cui al successivo art. 16 di ciascun Ambulift e Special Care un idoneo corso di formazione ed addestramento, per gli operatori che utilizzeranno le scale oggetto del presente appalto, in cui dovranno essere illustrate le corrette procedure per l’utilizzo dei beni, delle attrezzature e dei dispositivi consegnati ivi comprese le procedure ed i termini di assistenza. .
La formazione sarà volta a chiarire i seguenti argomenti:
• uso delle apparecchiature in ogni sua funzione;
• comprensione ed illustrazione delle potenzialità delle apparecchiature;
• procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
• gestione operativa quotidiana;
• modalità di comunicazione con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione ed assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.
L’appaltatore-noleggiante, a propria cura, onere e spese, dovrà predisporre ed erogare tutte le attività necessarie alla formazione, all’addestramento, alla consulenza ed al supporto per il corretto utilizzo delle apparecchiature, in condizioni normali e di emergenza, e ogni qual volta dovessero intervenire eventuali modifiche. Della formazione ed addestramento erogato dovrà essere fornita a Gesac evidenza documentale.
Tutte le spese relative alla formazione sono a completo carico dell’appaltatore-noleggiante.
Art. 16 – consegna – collaudo
La consegna dei beni deve avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero entro il minor tempo di consegna che l’appaltatore – noleggiante – si è impegnato a garantire in sede di offerta o all’esito dell’eventuale trattativa.
Nel caso in cui dovesse essere richiesto dalla GE.S.A.C. il noleggio dal mese di maggio al mese di ottobre di un ulteriore Ambulift, la GESAC ne farà richiesta con congruo preavviso non inferiore a 90 giorni dalla data in cui l’appaltatore – noleggiatore dovrà consegnare l’ulteriore Ambulift.
In caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17, salvo il risarcimento del maggior danno e salva la facoltà della GESAC di dichiarare risolto il contratto e di escutere la cauzione come previsto al successivo art. 19.
L’appaltatore – noleggiante – comunicherà, per iscritto, alla Gesac la messa a disposizione dei veicoli almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’effettiva consegna.
I veicoli verranno consegnati presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino ad un referente tecnico designato dalla Committente il quale procederà alle verifiche ed al collaudo :
Sarà verificato in particolare:
• l’anno di fabbricazione dell’automezzo;
• che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all’offerta aggiudicata;
• che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
- Carta di circolazione
- Manuale operativo in lingua italiana (manuale con le istruzioni d’uso, sicurezza e di manutenzione);
• che non vi siano danni visibili;
• Che vi sia tutta la documentazione a corredo della fornitura, ivi compresi i certificati di marcatura CE per i dispositivi tecnici ed opzionali del veicolo, ove dovuti; per documentazione si intendono tutti i manuali d’uso ed i manuali tecnici di servizio degli impianti e dei loro componenti, comprensivi di schemi elettrici, elettronici, circuitali e/o meccanici, della descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura ed in genere di tutto quanto è necessario ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
• il funzionamento del mezzo.
All’esito delle verifiche sarà redatto apposito verbale.
Gli eventuali oneri di collaudo che la GESAC dovesse sostenere sono a carico dell’appaltatore – noleggiante.
In caso di collaudo negativo, il fornitore ha l’obbligo di eliminare la non conformità entro il termine di 10 giorni dalla data del verbale di collaudo negativo. Ove la non conformità sia di entità tale da rendere necessaria la sostituzione del mezzo inidoneo, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo nel termine massimo di 45 giorni.
In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17.
Art. 17 – Penalità
In caso di ritardo, non imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione a ciascun veicolo:
• € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini per la consegna di cui all’art. 16 di uno o più veicoli;
• € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16;
• € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni dalla stessa contestazione.
La Gesac in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Gesac a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per un importo complessivamente superiore al 10% del canone di noleggio annuale, configurerà grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla GE.S.A.C. di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 19.
L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del canone di noleggio immediatamente successivo.
Art. 18 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
La Gesac avrà facoltà di risolvere il contratto, in aggiunta alle altre cause di risoluzione espressamente previste negli specifici articoli contrattuali, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:
• Xxxxxxx nel termine di consegna di cui al precedente art. 16 per più di 3 gg
• ritardo per più di tre giorni dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16;
• ritardo per più di tre gg dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14
• Avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c.;
• In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
• In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell’appaltatore-noleggiatore;
• Nei casi di cessione del contratto;
In caso di risoluzione del contratto a causa dell’appaltatore-noleggiatore, la Gesac ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 19 - Cauzione
Prima della stipula del contratto l’aggiudicataria, dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore e della buona esecuzione della fornitura. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione potrà essere escussa in qualsivoglia momento dalla Ge.S.A.C. S.p.A. ed in caso di escussione la stessa dovrà essere ricostituita dall’appaltatore.
La cauzione sarà svincolata al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, delle obbligazioni assunte.
Art. 20 – protocollo di legalità
L’Assuntore assume l’obbligo di uniformarsi al protocollo di legalità del 01/08/2007 della Prefettura di Napoli ufficio del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con particolare riferimento alle clausole da 1 a 6 dell’art 8 del protocollo che diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e dei subcontratti che l’Assuntore stipulerà in corso d’esecuzione dei lavori.
Art. 21 - stampa ed altri mezzi d’informazione
L’appaltatore non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società nell’Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante della Ge.S.A.C. S.p.A. per la necessaria autorizzazione.
Art. 22 - regolamenti interni e codice etico
La Società, il suo personale, i suoi agenti in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti quelli che possono di volta in volta essere emessi dalla Ge.S.A.C. S.p.A..
Per tutto quant’altro non espressamente previsto o derogato con il presente atto, si rinvia al Regolamento di Xxxxx, pubblicato sul Portale Acquisti del quale la società ha preso atto, regolamento che con la sottoscrizione del contratto conferma di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
La Società dovrà assicurarsi che tutto il suo personale, ed ogni altro soggetto ad essa collegato, osservi sempre tali regolamenti e direttive.
La Società si obbliga a comunicare e far applicare ai propri dipendenti, fornitori e prestatori d’opera, più in generale a chiunque altro che in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto
possa avere accesso al sedime aeroportuale, le Disposizioni di Sicurezza GE.S.A.C. vigenti nell’area oggetto di intervento.
Si precisa che la circolazione del personale della Società all’interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in base a disposizioni di sicurezza della Ge.S.A.C. S.p.A. per insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale.
Codice Etico.
La Società, infine, prende atto dell’esistenza del codice etico aziendale pubblicato sul sito www.Ge.S.A.C. S.p.A. .it e dichiara di accettarne il contenuto con la sottoscrizione del contratto.
Art. 23 - controversie
Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Napoli.
Art. 24 - criteri per l’individuazione della migliore offerta
L’individuazione della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
A) prezzo offerto: punti 40
B) tempo di consegna: 60
I punteggi di cui alla precedente lettera A (prezzo offerto: punti 40) saranno attribuiti mediante la seguente formula, in forza della quale sarà attribuito il punteggio massimo disponibile previsto al concorrente che offrirà il prezzo più basso/percentuale di ribasso più alta ed agli altri concorrenti punteggi proporzionalmente inferiori:
V(a)i= Ra/Rmax Dove
Ra= ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = ribasso offerto più conveniente
I punteggi di cui alla precedente lettera B (tempo di consegna: 60) saranno attribuiti mediante la seguente formula, in forza della quale sarà attribuito il punteggio massimo disponibile previsto al concorrente che offrirà il tempo di consegna espresso in giorni più basso rispetto al tempo massimo di consegna previsto al precedente art. 16 pari a 90 giorni ed agli altri concorrenti punteggi proporzionalmente inferiori:
T(a)i= Tmin/Ta Dove
Ta= tempo di consegna offerto dal concorrente i-esimo (espresso in giorni)
Tmin = tempo di consegna più basso
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Ulteriori informazioni saranno fornite nella lettera di invito.