ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO
2015-2017
Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente il giorno …..….… del mese di ………..…
dell’anno duemilasedici
TRA
REGIONE LIGURIA – in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale – con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 00849050109 rappresentata da
…………………….………...................., nella sua qualità di ,
(di seguito “Regione”)
E
TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.654 464.000,00
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona di
……………………………………………….. in qualità …………………………………………...
(di seguito “Trenitalia”)
(di seguito congiuntamente denominate anche “Parti”)
PREMESSO CHE:
• Trenitalia è la società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito anche “FS”) che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l’azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni” con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
• a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A;
• dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
• il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
− Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
− Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
− Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
− Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70. “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
− Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
− articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
− D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della L. 135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L. 135/2012;
− Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005 “Sicurezza
nelle gallerie ferroviarie”;
− Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 “Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale” e successive modifiche ed integrazioni;
− Legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 “Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norma di applicazione” e ss.mm.ii.;
− le deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ed in particolare:
o la delibera n. 52 del 4 luglio 2014 inerente il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
o la delibera n. 49 del 17 giugno 2015, recante “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”;
o la delibera n. 54 del 9 luglio 2015 con cui è stato avviato un procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201/2011, il cui termine di conclusione è fissato all’8 luglio 2016;
o la delibera n. 96 del 13 novembre 2015 recante “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
o la delibera n. 83 del 21 luglio 2016 recante “Procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015. Avvio consultazione e differimento termine”.
• articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
• Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 97/CU recante le linee giuda relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi ai sensi del sopra richiamato articolo della L. 244/2007;
• ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. 422/1997 come modificato dall’art. 7 comma 3-ter della L. 33/2009, la Regione e Trenitalia, in data 10 marzo 2010, hanno sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009- 2014 (di seguito “Contratto di Servizio”), approvato con D.G.R. n. 210 del 5 febbraio 2010;
• la Regione Liguria, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici – con il presente atto (denominato anche solo “Atto” o “Contratto”) intende regolare il periodo 2015-2017, rinnovando il Contratto di Servizio;
• obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
• anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
• le Parti, per l’anno 2015, hanno regolamentato i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al Contratto di Servizio, come da deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 27 marzo 2015;
• il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
• le Parti riconoscono l’importanza di perfezionare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell’utenza;
• le Parti pertanto con il presente Xxxx intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni del rinnovo contrattuale per il periodo 2015 – 2017;
• con D.G.R. n. 1764 del 27 dicembre 2013, la Giunta regionale ha approvato la proroga del contratto per sei mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2015, per lo svolgimento da parte di Trenitalia
S.p.A. dei servizi oggetto del contratto stesso, alle medesime condizioni, al fine di non interrompere il servizio di trasporto ferroviario;
• con D.G.R. n. 1766 del 27 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, l’“Atto
modificativo ed integrativo del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario” a seguito della riduzione degli stanziamenti per il trasporto ferroviario regionale conseguenti alla manovra finanziaria nazionale;
• con D.G.R. n. 789 del 20 giugno 2014, la Giunta regionale, per quanto riguarda il servizio di
trasporto ferroviario, ha ritenuto di procedere per il prossimo periodo al rinnovo o alla proroga del contratto vigente, a seguito di tre considerazioni:
− l’esito positivo delle verifiche previste dal contratto all’articolo 4 comma 2;
− le valutazioni non positive espresse dall’AGCM in merito all’efficienza di un unico bacino ferro-gomma;
− l’opportunità di attendere il completamento dei lavori per il potenziamento della rete ferroviaria ligure prima di bandire una gara per il servizio;
• in data 22 aprile 2015, è stata sottoscritta un’Intesa tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A.,
approvata con D.G.R. n. 570 del 27 marzo 2015, in merito al rinnovo per la continuazione del rapporto contrattuale che prevede, oltre a specifici impegni, il rinnovo per il periodo di sei anni
e la ulteriore proroga del contratto pari al 50% della durata, in ragione degli investimenti previsti in tale periodo, ai sensi dell’art. 4.4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
• con D.G.R. n. 1481 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale:
− ha approvato il programma di esercizio con decorrenza dal 13 dicembre 2015, secondo il modello di cadenzamento dell’orario;
− ha autorizzato l’attivazione di tale programma di esercizio;
− ha stabilito i servizi periodici programmati e dedicati al territorio delle Cinque Terre e le relative tariffe per i non residenti nei Comuni compresi nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre;
− ha definito la decorrenza del rinnovo contrattuale di cui alla D.G.R. 570/2015 a valle del
periodo semestrale di proroga tecnica di cui alla D.G.R. n. 1764/2013;
• con D.G.R. 576 del 21 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato l”Accordo preliminare per il rinnovo del Contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale tra Trenitalia S.p.A. e Regione Liguria. Modifiche all’Addendum approvato con DGR 351/2016 e approvazione del programma di esercizio”;
• dal confronto con Trenitalia è però emerso che gli investimenti connessi al rinnovo per 6+50%
anni non erano riferiti all’introduzione di nuovo materiale rotabile, condizione ritenuta dalla Regione imprescindibile per la stipula di un contratto novennale (6 +50%);
• la soluzione del problema si è xxxxxxxxx nella stipula di un contratto triennale 2015 – 2017;
• la Regione, con decorrenza 2018, intende avvalersi dell’art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 ed aggiudicare direttamente a Trenitalia il servizio ferroviario regionale, per la durata massima prevista dal citato articolo, mediante sottoscrizione di un nuovo ed autonomo contratto di servizio;
• le aggiudicazioni dirette, effettuate in applicazione del citato art. 5, paragrafo 6, del Regolamento
(CE) richiedono ai sensi dell’art. 7 par. 2 del medesimo Regolamento la pubblicazione sulla GUUE di apposite pre-informazioni almeno un anno prima dell'aggiudicazione medesima;
• alla luce del quadro normativo ed amministrativo sopra delineato, è necessario nel frattempo
assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di trasporto pubblico ferroviario, nel rispetto dei livelli di servizio e delle condizioni individuate nel sopracitato Contratto di Servizio;
• al tal fine, la Regione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 4 comma 2 del Contratto di
Servizio, rinnovando il medesimo per un periodo di tre anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017);
• che, con deliberazione della Giunta regionale n……….… del …………., la Regione ha
autorizzato la sottoscrizione del presente atto di rinnovo contrattuale;
Tutto ciò premesso le Parti si impegnano a quanto segue:
Art. 1
Durata dell'affidamento dei servizi a Trenitalia
1. Il presente Atto di rinnovo del Contratto di Servizio ha una durata di tre anni, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
2. La Regione si impegna a porre in essere entro il 31 dicembre 2016 gli adempimenti informativi di cui all’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento CE 1370/07, finalizzati all’affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario regionale a Trenitalia S.p.A. per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2032, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1370/2007.
3. Al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario relativamente al triennio, Trenitalia con cadenza trimestrale, comunica nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio, il pre-consuntivo del CER (Conto Economico Regionale Liguria) per monitorare l’andamento dei ricavi e dei costi, così da consentire alle Parti di individuare ed attivare gli eventuali correttivi necessari al mantenimento dell’equilibrio stesso.
Art. 2 Regolamentazione rapporti delle Parti
1. Le Parti condividono le seguenti condizioni per il periodo 2015 - 2017:
Programma di esercizio
Trenitalia effettuerà per il 2017 il servizio di trasporto nel rispetto del programma di esercizio (allegato 1). Per il 2015 e 2016 la produzione è stata regolata come da deliberazioni della Giunta regionale richiamate in premessa.
Corrispettivi
A fronte del programma di esercizio di cui sopra, la Regione corrisponderà a Trenitalia un corrispettivo annuo secondo quanto riportato nel Prospetto triennale in allegato (allegato 2) di cui circa € 700.000,00 derivante dal riutilizzo delle detrazioni di anni precedenti.
Qualora, in caso di riduzione dell’importo del Fondo Nazionale Trasporti, venissero a mancare parte delle risorse necessarie per il corrispettivo di cui sopra, le Parti, computata la riduzione, procederanno a definire le azioni necessarie intervenendo prioritariamente:
a) sulle tariffe;
b) sul livello dei servizi.
L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Atto.
Il corrispettivo è comprensivo e remunera i costi previsti da Trenitalia per il canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica. Il prezzo del canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per i servizi oggetto del presente Atto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell’Infrastruttura a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art.21 del D.Lgs. n. 112/2015. Ugualmente, ogni eventuale eccedenza/riduzione di costo dell'energia elettrica per trazione più canone di accesso all’infrastruttura, quando derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio, è compensata da/verso la Regione. Nella contabilizzazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario, sarà garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica per trazione.
Il corrispettivo è comprensivo del costo a copertura degli oneri di consultazione, verifica e monitoraggio dei livelli quali-quantitativi del servizio di cui al comma 461, articolo 2 della legge 244/2007, stabilito in euro 10.000,00 per l’anno 2017, a compensazione di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Sistema tariffario
La disciplina tariffaria per i servizi programmati in Liguria è dettata dalla L.R. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta regionale n 146/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (ivi comprese le integrazioni tariffarie) nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni (allegato 3).
La Regione riconosce ai sensi del presente Atto a Trenitalia l’integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative successive alla stipula del Contratto eventualmente emanate e notificate.
Con riferimento al mantenimento dell’integrazione tariffaria Trenitalia/AMT, anche per il 2017, la Regione riconosce a Trenitalia 1.000.000 + Iva ulteriore rispetto al corrispettivo sopra definito.
La Regione, a partire dal 1 gennaio 2017 con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre 2016, dispone con il presente Atto un incremento delle tariffe regionali, al netto delle tariffe “5 terre”, nonché quelle che determinano le tariffe con applicazione sovraregionale, del 5%.
Nei primi mesi dell’anno 2017, le Parti elaboreranno un piano che definisca un sistema tariffario che favorisca l’intermodalità tra i vari sistemi di trasporto, politiche a favore della famiglia e dell’incentivazione del mezzo pubblico di trasporto e che, anche sulla base del consuntivo del periodo gennaio – maggio dei ricavi da tariffa, definirà eventuali successive manovre tariffarie, che
la Regione delibererà nel corso del primo semestre, al fine di garantire i ricavi da traffico riportati nel Prospetto triennale 2017, allegato al presente contratto (allegato 2), tenendo conto dell’impegno di Trenitalia al recupero dello 0,5% dei ricavi per effetto del contrasto all’evasione e all’elusione.
Trenitalia si impegna, anche su indirizzo della Regione, ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016 (allegato 4). Tale iniziativa è finalizzata anche all’innalzamento della sicurezza a bordo treno. Trenitalia ha facoltà di adottare promozioni sui titoli in vigore individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, previa condivisione con la Regione, espressa anche con modalità di silenzio/assenso, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione, senza oneri a carico della Regione.
2. Trenitalia si impegna a mettere a disposizione della Regione tutti i dati contenuti nel prospetto 1 della misura 9 di cui alla citata delibera 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, per le finalità ivi contenute.
Art. 3
Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx).
2. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” che seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.
3. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. La Regione Liguria ha adottato, secondo quanto previsto dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il “Codice di Comportamento” per il personale della Giunta della Regione Liguria.
5. Al riguardo Trenitalia si impegna a rispettare le norme contenute in detto Codice che, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.
6. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice di Comportamento”, la Regione avrà diritto di risolvere il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Art. 4
Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, valgono le disposizioni di cui al Contratto di Servizio 2009-2014, ove compatibili. L’eventuale valutazione di compatibilità sarà oggetto di definizione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio.
Art. 5
Controversie, Foro competente e Diritto applicabile
1. Non è ammessa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Genova.
3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
***
La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n.221, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio2014, n.9.
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Contratto è a carico della Società “TRENITALIA S.p.A.” .
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Atto di rinnovo ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lett. b), Tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.
REGIONE LIGURIA TRENITALIA S.p.A.
Allegati:
a. Programma di esercizio in vigore dall’ 11 dicembre 2016
b. Prospetto triennale 2015-2017
c. Sistema tariffario vigente
d. Prospetto relativo alla “Lotta all’evasione e all’elusione”