Regolamento Assistenza Specialistica Interdistrettuale
Regolamento Assistenza Specialistica Interdistrettuale
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Regolamento Assistenza Specialistica Interdistrettuale
Indice sistematico
Titolo 1 Assistenza specialistica alunni diversamente abili 3
Art.1 - Premessa 3 Art.2 - Durata 3 Art.3 - Beneficiari 3 Art.4 - Presentazione delle domande 4 Art.5 - Gestione del Servizio 4 Art.6 - Prestazioni 4 Art.7 - Formulazione del progetto 5 Art.8 - Competenze istituzionali 5 Art.9 - Variazione del servizio 7 Art.10 -Personale del servizio 7 Art.11 -Obblighi destinatari dei Servizi 8
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Regolamento Assistenza Specialistica Interdistrettuale
Tipo documento : Regolamento | VER.: | n. 1 del 19.05.2011 | Approvato con: Del. C.P. n. 37 del 19.05.2011 |
AREA: Cultura | Dirigente: Dr.ssa Xxxxx Xxxxx | ||
Settore: Cultura | Responsabile - | ||
Servizio: Servizi Sociali | Sede: xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) | ||
TEL.: x00 000 00 00 000 | FAX.: | x00 000 00 00 000 | Redatto da: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx |
C.F. 92121560921 | P.I.: | 02981030923 |
Titolo 1 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l’autonomia e la comunicazione di portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
Art.1 - PREMESSA
Art.2 - DURATA
1. Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l’ammissione, verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell’anno scolastico a partire dall’inizio di quest’ultimo, previo accordo con l’istituzione scolastica.
Art.3 - BENEFICIARI
1. Si individuano come beneficiari del servizio di assistenza specialistica gli studenti, residenti nella Provincia del Medio Campidano, diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 1 e 3, e delle note MIUR n. 2390/2001 e n 30513/2005.
Art.4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art.5 - GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.6 - PRESTAZIONI
- sviluppare l’autonomia personale e sociale;
- facilitare il processo di comunicazione;
- prevenire situazioni di isolamento;
- realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente circostante.
Art.7 - FORMULAZIONE DEL PROGETTO
Art.8 - COMPETENZE ISTITUZIONALI
2. I servizi ognuno per le proprie competenze dovranno :
- accogliere le richieste, analizzare e valutare il bisogno;
- collaborare alla formulazione del progetto personalizzato;
- mantenere i contatti con la scuola, la famiglia e l’Azienda Usl
- collaborare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato;
- partecipare alle riunione GLHO;
- definire momenti di programmazione e aggiornamento dei progetti d’intervento con la famiglia del minore e l’istituzione scolastica.
Competenze dell’Amministrazione Provinciale e Comunale:
Ai Servizi Sociali Professionali della Provincia e dei Comuni dei Distretti Socio-Sanitari di Sanluri e Guspini competono:
- l’attivazione del servizio e relativa comunicazione alla famiglia e alla scuola;
- l’organizzazione, gestione e verifica delle prestazioni rese dal personale specializzato del servizio in forma diretta o tramite cooperative sociali convenzionate;
- il controllo, delle prestazioni rese dagli operatori incaricati anche al di fuori dell’ambito scolastico per la programmazione delle attività.
Competenza delle Istituzioni Scolastiche:
- il Dirigente Scolastico, contemporaneamente alla richiesta d’iscrizione, in accordo con la famiglia, comunica all’ufficio dei servizi sociali l’opportunità di attivazione del servizio di assistenza specialistica;
- il Dirigente Scolastico entro il mese di maggio concorda con le istituzioni coinvolte la convocazione del GLHO;
- il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere le suddette richieste motivate di norma entro il 31 Marzo per l’anno scolastico successivo;
- l’Istituto Scolastico su richiesta dei Servizi Sociali si rende disponibile a trasmettere ogni ulteriore documento ritenuto utile per la valutazione dell’istanza;
- il Dirigente Scolastico trasmette all’ufficio dei Servizi sociali competente la programmazione delle attività extra curriculari entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso.
Competenza della Azienda Usl territorialmente competente o dei centri accreditati
- valutazione clinica ed elaborazione della diagnosi funzionale;
- certificazione del bisogno dell’assistente alla comunicazione;
- valutazione in itinere del progetto personalizzato.
Art.9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO
Art.10 - PERSONALE DEL SERVIZIO
1. L’operatore incaricato è assegnato dal servizio sociale professionale dell’ente locale all’alunno diversamente abile, non alla scuola e non alla classe. È di supporto alla comunicazione e alla socializzazione, non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato
2. Il personale incaricato dai Servizi Sociali per lo svolgimento delle prestazioni, dovrà:
- collaborare con il personale scolastico (docenti curriculari, docenti di sostegno, ecc);
- acquisire una adeguata conoscenza della personalità dell’alunno in situazione di handicap;
- costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro ad integrazione del piano educativo individualizzato (PEI);
- rispettare il piano di lavoro concordato con i Servizi Sociali e condiviso con l’equipe multidisciplinare;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
3. Il servizio si avvarrà del seguente personale qualificato:
- Educatori professionali provvisti di diploma di Laurea in Scienza dell’educazione (Laurea breve e/o Specialistica), e/o diploma triennale di educatore professionale, e/o altro titolo equipollente rilasciato dalla Regione;
- Assistenti alla comunicazione non verbale muniti di:
a. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e qualifica LIS (Lingua italiana dei segni di I - II -III livello a seconda della necessita);
b. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e attestato di qualifica di operatore tiflotenco metodo letto/scritto braille;
c. diploma di laurea in pedagogia, psicologia, scienze dell’educazione, o diploma di educatore professione, conseguito in esito a corsi triennali post secondari riconosciuti dalla regione o rilasciati dall’università e formazione specifica relativamente all’autismo infantile;
d. ogni altra figura educativa ritenuta utile dal Servizio Sociale Professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi necessari.
4. Il progetto e nello specifico il monte ore assegnato dai Servizi Sociali deve consentire all’alunno la piena fruizione delle attività didattiche in qualsiasi fascia oraria e l’integrazione del soggetto con disabilità nel gruppo classe.
Art.11 - OBBLIGHI DESTINATARI DEI SERVIZI
1. Nel caso di impedimento del personale allo svolgimento delle prestazioni, questo provvederà a darne comunicazioni immediata a: servizi sociali, famiglia, scuola. Nel caso invece l’impedimento derivasse dalla famiglia sarà quest’ultima a darne comunicazione immediata al personale del servizio in parola, servizi sociali e scuola. Nel caso in sui l’impedimento sia invece imputabile alla scuola sarà quest’ultima a darne comunicazione alla famiglia, al personale impegnato nell’assistenza specialistica e ai Servizi Sociali.
2. In caso di reiterato inadempimento di quanto sopra esposto da parte della famiglia, i Servizi Sociali provvederanno, previa attenta valutazione del caso, alla rimodulazione del progetto e della sua eventuale prosecuzione.