CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
CPI SENIOR
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPAN
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
Il presente Set Informativo contiene:
il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
il Modulo di Adesione.
Edizione aggiornata al 09/05/2019
Assicurazione Temporanea caso morte a capitale decrescente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)
Xxxx Protezione S.p.A.
Prodotto: CPI SENIOR – TARIFFA CPAN
Data di aggiornamento: 09/05/2019 – Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
P restazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento dell’81° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Capitale Assicurato: il capitale assicurato non potrà superare l’importo di Euro 30.000,00 per Assicurato.
In caso di finanziamenti erogati per un importo superiore al massimale di Euro 30.000,00 l’indennizzo sarà liquidato proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il finanziamento erogato.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell’Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di non autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto o altre coperture di tipo complementare.
La durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Contratto di Finanziamento, più l’eventuale periodo di preammortamento, nel limite minimo di 6 mesi e massimo di 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi.
È una polizza collettiva ad adesione facoltativa che copre il rischio di morte dell’Assicurato, per i sottoscrittori del Contratto di Finanziamento.
! E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con p ilota non titolare di brevetto idoneo;
Ci sono limiti di copertura?
! incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del p aracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
! contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
! dolo dei Beneficiari;
! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle d isposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al
omento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
! infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
! suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;
! s inistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
! s inistri che siano causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o a llucinogeni da parte dell’Assicurato;
! sinistri causati da uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
! limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Medico:
! s eguiti e conseguenze di malattie o Infortuni rispettivamente già diagnosticate o verificatisi alla data di
sottoscrizione del Questionario Medico, per i quali sia riconosciuta da una Compagnia di Assicurazione o
all’INPS/INAIL, anche successivamente a tale data se l’accertamento o la cura era già in corso al omento della sottoscrizione, una Invalidità Permanente, rispettivamente da malattia o infortunio, pari o
s uperiori al 20%;
! malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico per i quali,
ovesse risultare che, nei dieci anni precedenti la sottoscrizione del Questionario stesso, l'Assicurato bbia ricevuto una diagnosi o si sia sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure;
! trapianti d’organo (esclusi di cornea) per i quali dovesse altresì risultare che, nei dieci anni precedenti la
sottoscrizione del Questionario stesso, l’Assicurato si sia sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure nei dieci
nni precedenti la sottoscrizione dello stesso;
! limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica:
! seguiti e conseguenze di traumi, lesioni accidentali o malattie sottaciuti che dovessero risultare,
rispettivamente già verificatisi o diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica;
! seguiti e conseguenze di malattie o infortuni rispettivamente già diagnosticate o verificatisi alla data di
sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica, per i quali sia riconosciuta da una Compagnia di
ssicurazione o dall’INPS/INAIL, anche successivamente a tale data se l’accertamento o la cura era già in
corso al momento della sottoscrizione, una inabilità o Invalidità Permanente, rispettivamente da Malattia o
Infortunio;
! stato di ubriachezza/ebbrezza:
! qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della
trada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
! in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
! d ecesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il
inistero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito
internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il
Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni d alla data della segnalazione;
! decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di
soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata x xxxxx presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di g uerra ed il decesso.
Non vi sono limiti territoriali alla copertura.
L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che il Contraente e/o i Beneficiari consegnino all’Impresa di Assicurazione la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP Aggiuntivo.
L’Assicurato deve sottoscrivere il Modulo di Adesione.
L’Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario come riportato nelle Condizioni di Assicurazione.
– La Contraente – in sede di conclusione del Contratto di Finanziamento – provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Convenzione e a fornire ai clienti copia del Set Informativo.
– Deve essere resa pronta comunicazione all’Impresa nei casi di:
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
– trasferimento di domicilio del Contraente e dell’Assicurato in uno stato estero;
– variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione. Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
– La Copertura Assicurativa viene prestata dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Assicurato di un premio unico ed anticipato.
– Tale premio, viene versato alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente per conto dell'Assicurato, che ha sottoscritto il Modulo di Adesione, al momento dell’erogazione del Finanziamento.
– Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell’Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l’importo del premio corrisposto all’Impresa di Assicurazione.
– Il premio viene determinato applicando il tasso riportato, nelle condizioni di assicurazione – in base alla durata del Contratto di Finanziamento (escluso l’eventuale periodo di preammortamento) - all’importo totale del Finanziamento richiesto comprensivo delle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
– Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione ed abbia corrisposto il premio contrattualmente previsto dal Programma Assicurativo.
– La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento vengono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
– La durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Contratto di Finanziamento, più l’eventuale periodo di preammortamento, nel limite minimo di 6 mesi e massimo di 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi.
– Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
– Le Coperture Assicurative cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
– decesso dell’Assicurato;
– raggiungimento della data di scadenza del Contratto di Finanziamento;
– anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire le Coperture Assicurative);
– annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
– Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del
contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività
ssicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi
presso la Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure inviando comunicazione a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo:
Xxxx Protezione S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx. Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI × NO
Assicurazione Temporanea caso morte a capitale decrescente
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Xxxx Protezione S.p.A.
Prodotto: CPI SENIOR – TARIFFA CPAN
Data di aggiornamento: 09/05/2019 – Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita (DIP Vita), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di Assicurazione.
’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx, n. civico 45; CAP 37126; città Verona; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e- mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
Numero di telefono: 000 0000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica:
per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP nr. 2709 del 12/6/2009. Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00171.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato di Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 58 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 48 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 48 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 12 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 158 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 158 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,26 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: P er tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. P er semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800 549330 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione: 1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire all’Impresa di Assicurazione: • via email all'indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; • in carta semplice, inviandola direttamente ad Xxxx Protezione S.p.A.,- Ufficio Sinistri Vita- Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l’Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità. • MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa; • DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità; • CODICE FISCALE: copia del codice fiscale; • CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico; • P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente; • LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso. 2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice. 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:” a. In caso di assenza di testamento la non esistenza di disposizioni testamentarie; nel caso in cui i Xxxxxxxxxxx siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. b. In caso di esistenza di testamento: che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta); occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE: nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati; nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare: nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire; qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede. I. In caso di MORTE NATURALE: occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie |
farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento. Si precisa che l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante: a. emergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico; b. emergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri); c. emergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/sanitario). II. In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l’Impresa necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente. Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l’Impresa di Assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare il numero verde: 800549330 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Oltre alla documentazione sopra riportata, l’Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di: MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l’Impresa necessita ricevere: richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento; copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “moduli” -; copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore); indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore); autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere: richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento; copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie); copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore); indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore); autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l’Impresa necessita ricevere: richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento; documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà; copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante; copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi; indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore)e dei titolari effettivi; |
indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP); autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere: dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. | |
Prescrizione: Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: L’Impresa di Assicurazione provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto – verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione necessaria. | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono comportare: • la perdita totale del diritto all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
In caso di a nticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non successiva alla liquidazione dell’Indennizzo per Decesso dell’Assicurato), ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente, la Copertura Assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento ovvero dalla data in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite della |
Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto rispetto alla data di scadenza della Copertura Assicurativa. In caso di anticipata estinzione parziale, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato, entro 30 giorni, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa all’importo del finanziamento rimborsato ed al periodo di assicurazione non goduto. Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale/parziale del Contratto di Finanziamento ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente, in alternativa al rimborso del premio l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa commisurata agli importi del piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, fino alla scadenza prevista dal Contratto di Finanziamento. Nei casi di allungamento della durata della Copertura Assicurativa, l’Impresa di Assicurazione non provvederà ad alcun rimborso di premio qualora l’anticipata estinzione totale/parziale del Contratto di Finanziamento ovvero il venir meno del rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente si verifichino successivamente alla Data di scadenza originaria del Finanziamento. In caso di decesso dell’Assicurato causato da un evento elencato nelle esclusioni, l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari designati la somma dei premi pagati al netto dei costi applicati. | |
Non sono previsti sconti. |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. | |
Qualora l’Assicurato eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, il premio pagato sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell’Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Sono assicurabili tutte le persone fisiche:
residenti in Italia;
di età compresa tra 65 anni compiuti e 79 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 80 anni;
che abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con la Contraente di durata non inferiore a 6 mesi e massima di 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi.
che non abbiano in corso altre Coperture Assicurative con l’Impresa di Assicurazione abbinate a Contratti di finanziamento stipulati con Agos Ducato S.p.A.;
che abbiano sottoscritta l’apposito Modulo di Adesione ed abbiano compilato il Questionario Sanitario.
A chi è rivolto questo prodotto?
SPESE DI EMISSIONE | Non prevista | l’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa a tale titolo |
COSTO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE PERCENTUALE | 15,50% per finanziamenti con durata da 6 mesi a 60 mesi 12,80% per finanziamenti con durata da 61 mesi a 120 mesi | il costo percentuale è già incluso nei Tassi di Premio. Il costo è calcolato sul Premio unico versato. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non sono previsti riscatti e riduzioni. |
Non applicabile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - telefax 045 8372904; indirizzo e mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all’intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
- Costi dei PPI
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
I costi per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell’Assicurato, cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria alla quale rivolgersi.
- Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o di trasferimento del finanziamento
Non sono presenti spese amministrative per il rimborso del premio.
- Costi per il riscatto
Non sono presenti costi per il riscatto.
- Costi per l’erogazione della rendita
Non sono presenti costi per l’erogazione della rendita
- Costi per l’esercizio delle opzioni
Non sono presenti costi per l’esercizio delle opzioni.
- Costi di intermediazione
Nella seguente tabella ti riportiamo la quota parte del costo percentuale sopra riportato percepita in media dall’Intermediario:
- Costi gravanti sul premio
TABELLA DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Quali costi devo sostenere?
64,34%
QUOTA PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL’INTERMEDIARIO
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall’Impresa di Assicurazione in dipendenza di questo contratto sono esenti da imposizione fiscale. Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO/IL RAPPORTO DI VISITA MEDICA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE N ON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CPI SENIOR
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPAN
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai seguenti documenti:
il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
l’Informativa sull’attivazione dell’Area Riservata;
il Modulo di Adesione.
Edizione aggiornata al 09/05/2019
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CPI SENIOR - CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE A PRESTITI PERSONALI
Il testo integrale della Polizza Collettiva n° 59.371 stipulata tra AGOS DUCATO S.p.A. e Xxxx Protezione S.p.A. è depositato presso la sede della Contraente (AGOS DUCATO S.p.A.) e presso la sede di Vera Protezione S.p.A. (Impresa di Assicurazione).
ART. 1 - PRESTAZIONE ASSICURATA
Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento dell’81° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 5 “ESCLUSIONI”.
La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
La prestazione non potrà superare l’importo di Euro 30.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO” che precede.
Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata della Copertura Assicurativa verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima.
La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 2 OBBLIGHI DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi dell’Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dall’Impresa di Assicurazione stessa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ’
Sono assicurabili tutte le persone fisiche:
residenti in Italia;
di età compresa tra 65 anni compiuti e 79 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza della Copertura Assicurativa risulti di età inferiore o uguale a 80 anni;
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che abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con la Contraente di durata non inferiore a
6 mesi e massima di 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi. L’importo massimo assicurabile è riportato all’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO” che segue;
che non abbiano in corso altre Coperture Assicurative con l’Impresa di Assicurazione abbinate a Contratti di finanziamento stipulati con Agos Ducato S.p.A.;
che abbiano sottoscritta l’apposito Modulo di Adesione ed abbiano compilato il Questionario Sanitario.
Anche se non espressamente prevista dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio/sede per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
ART. 4 – LIMITI DI INDENNIZZO
La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Contratto di Finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
Nei casi di “Posticipo del rimborso della rata” o di “Modifica dell’importo della rata” del Contratto di Finanziamento, disciplinati all’art. 7 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO” che precede, il debito residuo verrà ricalcolato sulla base del nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 30.000,00 per Assicurato.
In caso di finanziamenti erogati per un importo superiore al massimale di Euro 30.000,00 l’indennizzo sarà liquidato proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il finanziamento erogato.
ART. 5 - ESCLUSIONI
La prestazione assicurata di cui all’Art. 1 “PRESTAZIONE ASSICURATA” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato senza limiti territoriali, per tutto il periodo di vigore della Copertura Assicurativa. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
dolo dei Beneficiari;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;
sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
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sinistri che siano causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
sinistri causati da uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico; limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Medico:
seguiti e conseguenze di malattie o Infortuni rispettivamente già diagnosticate o verificatisi alla data di sottoscrizione del Questionario Medico, per i quali sia riconosciuta da una Compagnia di Assicurazione o dall’INPS/INAIL, anche successivamente a tale data se l’accertamento o la cura era già in corso al momento della sottoscrizione, una Invalidità Permanente, rispettivamente da malattia o infortunio, pari o superiori al 20%;
malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico per i quali, dovesse risultare che, nei dieci anni precedenti la sottoscrizione del Questionario stesso, l'Assicurato abbia ricevuto una diagnosi o si sia sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure;
trapianti d’organo (esclusi di cornea) per i quali dovesse altresì risultare che, nei dieci anni precedenti la sottoscrizione del Questionario stesso, l’Assicurato si sia sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure nei dieci anni precedenti la sottoscrizione dello stesso;
limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica:
seguiti e conseguenze di traumi, lesioni accidentali o malattie sottaciuti che dovessero risultare, rispettivamente già verificatisi o diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica;
seguiti e conseguenze di malattie o infortuni rispettivamente già diagnosticate o verificatisi alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica, per i quali sia riconosciuta da una Compagnia di Assicurazione o dall’INPS/INAIL, anche successivamente a tale data se l’accertamento o la cura era già in corso al momento della sottoscrizione, una inabilità o Invalidità Permanente, rispettivamente da Malattia o Infortunio;
stato di ubriachezza/ebbrezza:
qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
In questi casi l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata con la formula riportata all’Art. 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE / PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO” dove:
• K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di Decesso;
• DR = xxxxxx residuo (s’intente sempre e solo il debito residuo del finanziamento) in linea capitale al momento del decesso.
ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono comportare:
la perdita totale del diritto all’indennizzo
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la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dal Contratto da parte dell’Impresa di Assicurazione
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata all’Art. 5 “ESCLUSIONI”.
Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da effettuarsi entro 3 mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscere l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Qualora fossero fornite all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.
In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che l’Assicurato abbia corrisposto il premio contrattualmente previsto dal Programma Assicurativo ed abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.
La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento vengono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
La Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, all’Assicurato una Lettera di Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati:
la data di decorrenza;
l’importo del premio versato;
i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso con l’indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata;
il riepilogo delle caratteristiche della Copertura Assicurativa sottoscritta.
La durata della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Contratto di Finanziamento, più l’eventuale periodo di preammortamento, nel limite minimo di 6 mesi e massimo di 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi.
La Copertura Assicurativa cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
decesso dell’Assicurato;
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raggiungimento della data di scadenza del Contratto di Finanziamento;
esercizio del diritto di recesso;
anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa);
annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata della Copertura Assicurativa verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Le condizioni per la Variazione del Piano di Ammortamento, qualora prevista dal Contratto di Finanziamento, sono le seguenti:
l’Assicurato che ha pagato almeno 3 rate del Contratto di Finanziamento può esercitare le seguenti opzioni di modifica del piano di ammortamento del finanziamento, a decorrere dalla settima rata per un massimo di 6 volte per finanziamenti sino a €30.000,00 ovvero 10 volte per finanziamenti oltre i €30.000,00. Xxxxxx intercorrere almeno 6 mesi tra una variazione e la successiva:
- Posticipo del rimborso della rata: detta facoltà può essere esercitata una volta per ogni anno di vigenza del Contratto di Finanziamento, per un massimo di 3 volte per i finanziamenti sino a
€30.000,00, 5 volte per finanziamenti oltre i €30.000,00, con ridefinizione del piano di ammortamento;
- Modifica dell’importo della rata: detta facoltà può essere esercitata una volta per ogni anno di vigenza del Contratto di Finanziamento per un massimo di 3 volte per i finanziamenti sino a
€30.000,00 e 5 volte per finanziamenti oltre €30.000,00, con ridefinizione del piano di ammortamento.
Nel caso in cui l’Assicurato usufruisca dell’opzione “Posticipo del rimborso della rata”, la durata della Copertura Assicurativa si protrarrà per il periodo corrispondente ai mesi di allungamento del piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento. Le prestazioni verranno adeguate automaticamente e l’Assicurato non dovrà corrispondere alcun premio aggiuntivo integrativo.
Nel caso in cui l’Assicurato usufruisca dell’opzione “Modifica dell’importo della rata” con conseguente variazione della durata del Finanziamento, sia la durata che le prestazioni della Copertura Assicurativa verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Il premio pagato dall’Assicurato alla Data di Decorrenza non verrà integrato o rimborsato.
In ogni caso, come previsto all’Art.3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’”:
a) la durata della Copertura Assicurativa non potrà superare i 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento);
b) alla data di scadenza della Copertura Assicurativa l’Assicurato dovrà risultare di età inferiore o uguale a 80 anni.
Qualora l’allungamento della durata del Contratto di Finanziamento, comporti il superamento dei requisiti riportati ai punti a) e b), la Copertura Assicurativa verrà estinta alla data di comunicazione del cambio del piano di ammortamento all’Impresa di Assicurazione. La parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, sarà restituito all’Assicurato, per il tramite della Contraente con la formula riportata all’Art. 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE / PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO” che segue.
Negli altri casi di modifica del piano di ammortamento, non previsti dalle Condizioni Generali del Contratto di Finanziamento in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, la
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stessa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento.
ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la Contraente ove è stato acceso il Finanziamento, oppure inviando comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In alternativa potrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Xxxx Protezione S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
Il premio sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell’Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso, dall’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 9 – BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa e dell’eventuale referente terzo devono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell’Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:
• dopo che l’Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte dell’Assicurato, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
• dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di voler profittare del beneficio.
ART. 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO
La Copertura Assicurativa viene prestata dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Assicurato di un premio unico ed anticipato.
Tale premio, viene versato all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente per conto dell'Assicurato, che ha sottoscritto il Modulo di Adesione, al momento dell’erogazione del Finanziamento.
Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell’Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l’importo del premio corrisposto all’Impresa di Assicurazione.
Il premio viene determinato applicando il tasso riportato nella tabella sotto riportata – in base alla durata del Contratto di Finanziamento (escluso l’eventuale periodo di preammortamento) - all’importo totale del Finanziamento richiesto comprensivo delle commissioni previste dal Contratto di Finanziamento:
DURATA FINANZIAMENTO IN MESI | TASSO DI PREMIO |
Da 6 a 60 mesi | 7% |
Da 61 a 120 mesi | 9% |
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ART. 11 - ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non successiva a liquidazione dell’Indennizzo per Morte) ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente, il Programma Assicurativo viene estinto dalla data di anticipata estinzione del Contratto di Finanziamento ovvero dalla data in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente.
Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale del Finanziamento ovvero nei casi in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente, in alternativa al rimborso del premio, l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di Assicurazione di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla data di scadenza del Contratto di Finanziamento. La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito Modulo disponibile presso la sede della Contraente.
La Contraente dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione del Contratto di Finanziamento o del venir meno del rapporto obbligatorio con l’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato non richieda di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato – entro 30 giorni -, per il tramite della Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:
R = [PVita * ((N-K)/ N) * Cap_Estinto/Cap_Iniziale] + [H * (N-K)/ N * Cap_Estinto/Debito_Residuo] Dove:
• R = importo da rimborsare
• PVita = Premio versato al netto dei costi
• H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi, già effettuate (*)
• N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di Anticipata Estinzione Totale/Parziale del finanziamento/del venir meno del rapporto obbligatorio con l’Assicurato
Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato
Cap_Iniziale= Importo assicurato iniziale
Debito_Residuo = debito residuo dell’Assicurato al momento dell’Anticipata Estinzione Totale/Parziale del finanziamento/del venir meno del rapporto obbligatorio con l’Assicurato.
(*) in tutti i casi di estinzione anticipata parziale con rimborso della quota di costi H viene riproporzionato come segue:
H = H * (1-Cap_estinto/DR)
Per una maggiore comprensione, si riportano due esemplificazioni numeriche del meccanismo di calcolo:
Esempio n. 1
Capitale Assicurato Iniziale = 20.000,00 Euro PVita Lordo = 1.400,00
Costi % = 15,50%
H =217,00 Euro (pari a (PVita Lordo * Costi %)
PVita =1.183,00 Euro (pari a PVita Lordo * (1- Costi%)) Debito residuo =13.879,43 Euro
N = 60 mesi K = 20 mesi
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Importo del premio da rimborsare= [1.183,00 *((60-20)/60)*13.879,43/20.000,00] + [217,00*((60- 20)/60)* *13.879,43/13.879,43] = 691,98 Euro
**************************************************************************************************************** Esempio n. 2
Capitale Assicurato Iniziale = 20.000,00 Euro PVita Lordo = 1.400,00
Costi % = 15,50%
H =217,00 Euro (pari a (PVita Lordo * Costi %)
PVita =1.183,00 Euro (pari a PVita Lordo * (1- Costi%)) Debito residuo =7.228,10 Euro
N = 60 mesi K = 40 mesi
Rimborso del premio puro = [1.183,00 *((60-40)/60)*7.228,10/20.000,00] + [217,00*((60-40)/60)* 7.228,10/7.228,10] = 214,85 Euro
Nei casi di allungamento della durata della Copertura Assicurativa disciplinati all’Art. 7 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO” che precede, l’Impresa di
Assicurazione non provvederà ad alcun rimborso di premio qualora l’anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento ovvero il venir meno del rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente si verifichino successivamente alla Data di scadenza originaria del Finanziamento.
Nel caso in cui l’Assicurato scelga di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, ai fini della determinazione della prestazione assicurata il Debito residuo sarà ricostruito dall’Impresa di Assicurazione sulla base del piano di ammortamento del Finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, in base ad un tasso prestabilito dall'Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione totale o del venir meno del rapporto obbligatorio con l’Assicurato.
ANTICIPATA ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento l’Impresa di Assicurazione rimborsa parzialmente la parte di premio non goduto all’Assicurato e la Copertura Assicurativa viene commisurata al nuovo importo del finanziamento, calcolato diminuendo il debito residuo alla data dell’anticipata estinzione parziale dell’importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato. Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione parziale del Finanziamento in alternativa al rimborso del premio, l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa commisurata agli importi del piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, fino alla scadenza prevista dal Contratto di Finanziamento.
La Contraente dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento.
Nel caso in cui l’Impresa richieda il rimborso del parziale della parte di premio non goduto, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio relativa all’importo del finanziamento rimborsato ed al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata al paragrafo precedente.
Nei casi di allungamento della durata della Copertura Assicurativa disciplinati all’Art. 7 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO” che precede, l’Impresa di
Assicurazione non provvederà ad alcun rimborso di premio qualora l’anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento ovvero il venir meno del rapporto obbligatorio tra l’Assicurato ed il Contraente si verifichino successivamente alla Data di scadenza originaria del Finanziamento.
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Per una maggiore comprensione, si riportano due esemplificazioni numeriche del meccanismo di calcolo:
Esempio n. 1
Capitale Assicurato Iniziale = 20.000,00 Euro PVita Lordo = 1.400,00
Costi % = 15,50%
H =217,00 Euro (pari a (PVita Lordo * Costi %)
PVita =1.183,00 Euro (pari a PVita Lordo * (1- Costi%)) Debito residuo =13.879,43 Euro
Importo versato alla banca per l’estinzione anticipata parziale del Contratto di finanziamento = 5.000,00 Euro
N = 60 mesi K = 20 mesi
Importo del premio da rimborsare= [1.183,00 *((60-20)/60)*5.000,00/20.000,00] + [217,00*((60- 20)/60)* 5.000,00/13.879,43] = 249,28 Euro
***************************************************************************************************************************************
Esempio n. 2
Capitale Assicurato Iniziale = 20.000,00 Euro PVita Lordo = 1.400,00
Costi % = 15,50%
H =217,00 Euro (pari a (PVita Lordo * Costi %)
PVita =1.183,00 Euro (pari a PVita Lordo * (1- Costi%)) Debito residuo =7.228,10 Euro
Importo versato alla banca per l’estinzione anticipata parziale del Contratto di mutuo = 2.000,00 Euro
N = 60 mesi K = 40 mesi
Importo del premio da rimborsare= [1.183,00 *((60-40)/60)*2.000,00/20.000,00]+[217,00*((60- 40)/60)*2.000,00/7.228,10] = 59,45 Euro
ART. 12 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800 549330 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
Per data di ricevimento della richiesta si intende la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’Impresa.
Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:
1. Richiesta di liquidazione;
2. Certificato di morte;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. Documentazione medica;
5. copia integrale del piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento ed eventualmente del nuovo piano di ammortamento, in capo all’Assicurato ed evidenza della situazione del debito residuo in capo all’Assicurato alla data del decesso dello
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stesso: il documento sarà fornito dall’Intermediario tramite il quale è stato acceso il Contratto di Finanziamento su richiesta diretta dell’Impresa di Assicurazione.
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire all’Impresa di Assicurazione:
via email all'indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
in carta semplice, inviandola direttamente ad Xxxx Protezione S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Vita - Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l’Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.
Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti:
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con l’Assicurato;
PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO
Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha
espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:”
a. I n caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul
la non esistenza di disposizioni testamentarie;
nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul
sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) :
che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE:
nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga d solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
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Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:
nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.
4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:
i) In caso di MORTE NATURALE:
Occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico Curante (fac simile disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento.
Si precisa che l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante:
a. e mergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o i nizio trattamento farmacologico;
b. e mergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri);
c. e mergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di s ottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/sanitario).
ii) In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l’Impresa necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.
Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandata affinché sia l’impresa di Assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l’Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 549330, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Oltre alla documentazione sopra riportata, l’Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:
M INORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito
w xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “moduli” -;
copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);
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autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie);
copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);
autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
B ENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore)e dei titolari effettivi;
indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);
autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
B ENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.
IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:
la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;
oppure
la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta : nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
- per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
- per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.
IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:
Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.
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Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni prestate dall’Impresa di Assicurazione.
ART. 14 - IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Finanziamento - provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Convenzione e, se richiesto, a fornire ai clienti copia del Set Informativo. Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà. La Contraente terrà indenni e manlevate l’Impresa di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della stessa.
ART. 16 - LEGGE APPLICABILE
La Legge applicabile è quella italiana.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate all’Impresa di Assicurazione da parte dell’Assicurato, con riferimento alle Convenzioni dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte dell’Impresa di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato alla Contraente o a quello successivamente comunicato, a pena di inopponibilità, dall’Assicurato.
ART. 18 - CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 20 – CONFLITTO DI INTERESSI.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
CPI SENIOR - TARIFFA CPAN
GLOSSARIO
CPI SENIOR - CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE A PRESTITI PERSONALI
Assicurato: il soggetto persona fisica di età compresa tra i 65 anni compiuti e i 79 anni compiuti che ha stipulato un Contratto di Prestito Personale (Contratto di Finanziamento) e che ha aderito facoltativamente al Programma Assicurativo sottoscrivendo l’apposita Modulo di Adesione e pagando il premio.
Beneficiario: è la persona fisica o giuridica designata nel Modulo di Adesione dallo stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato;
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l’Impresa di Assicurazione non corrispondono la prestazione assicurata.
Contraente: AGOS DUCATO S.p.A. – 20100 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0, Società presso la quale è stato richiesto il Contratto di Finanziamento e che stipula i contratti collettivi di assicurazione con l’Impresa di Assicurazione, per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione: Contratto con il quale l’Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si impegnano a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto di Finanziamento: il Contratto di Finanziamento - al quale si riferisce il Programma Assicurativo oggetto della presente polizza - con il quale la Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma predeterminata, che dovrà essere restituita dall’Assicurato alla Contraente secondo un piano di ammortamento alla francese prestabilito al momento di erogazione del Finanziamento e di durata compresa tra 6 e 123 mesi (compreso l’eventuale periodo di preammortamento). L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 3 mesi. In applicazione delle Condizioni Generali del Contratto di Finanziamento in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, la durata o l’importo delle rate del Finanziamento possono essere modificate; le prestazioni e la durata della Copertura Assicurativa verranno adeguati automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento.
Coobbligato: coobbligato è colui il quale condivide, con l'obbligato principale, la responsabilità del pagamento delle rate di un Finanziamento. Generalmente è una persona che 'firma' il Contratto di Finanziamento insieme con chi lo richiede e fornisce le proprie garanzie a supporto del primo.
Convenzione Assicurativa: Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa. La Convenzione è stata sottoscritta tra l’Impresa di Assicurazione e la Contraente della Convenzione.
Copertura Assicurativa: le garanzie assicurative concesse dall’Impresa di Assicurazione e generate dal versamento di un Premio, a fronte della quale l’Impresa di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Decorrenza: la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui l’Assicurato sottoscrive il Programma Assicurativo a condizione che il premio sia stato pagato e sempre che il Contratto di Finanziamento sia stato perfezionato e sia stata erogata la somma oggetto del Finanziamento, altrimenti decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento.
CPI SENIOR - TARIFFA CPAN
Decesso il decesso è la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di polizza.
Debito residuo: quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al Contratto di Finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento alla francese, al netto di eventuali rate insolute e degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
Durata della Copertura Assicurativa: Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità la Copertura Assicurativa.
Impresa di Assicurazione (o Compagnia): Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS N. 2709 del 12/06/2009 Iscrizione al Registro dell’Impresa di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05913510961.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa di Assicurazione, in base alla Copertura Assicurativa di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.
Intermediario: Agos Ducato S.p.A., Contraente della Convenzione.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L’IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti dell’Impresa di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
Lettera di Benvenuto: Lettera inviata dalla Contraente all’Assicurato successivamente alla Decorrenza della Copertura Assicurativa.
Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Assicurato, mediane il quale avviene l’adesione al presente Contratto di Assicurazione.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 59.371, stipulata da AGOS DUCATO S.p.A. con Xxxx Protezione S.p.A., disciplinata presente Fascicolo Informativo, cui abbia aderito facoltativamente l’Assicurato sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Premio: la somma dovuta all’Impresa di Assicurazione, a fronte della Copertura Assicurativa prestata. Il premio è unico, viene pagato anticipatamente in un’unica soluzione e viene calcolato in percentuale dell’importo totale del Finanziamento richiesto in base alla durata del finanziamento.
Premio puro: Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto dei costi di gestione e di acquisizione.
Programma Assicurativo: la Copertura Assicurativa prestata dall’Impresa di Assicurazione.
CPI SENIOR - TARIFFA CPAN
Set Informativo: L’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da:
– DIP Vita
– DIP Aggiuntivo Vita
– Condizioni di Assicurazione
– Glossario
– Modulo di Adesione.
Sinistro: il decesso dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di polizza.
Variazione del piano di ammortamento del Finanziamento: qualora previsto dalle Condizioni del Contratto di Finanziamento in vigore al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, l’Assicurato che ha pagato almeno 3 rate può esercitare le seguenti opzioni di modifica del piano di ammortamento del finanziamento, a decorrere dalla settima rata per un massimo di 6 volte per finanziamenti sino a €30.000,00 ovvero 10 volte per finanziamenti oltre i
€30.000,00. Xxxxxx intercorrere almeno 6 mesi tra una variazione e la successiva:
- Posticipo del rimborso della rata: Detta facoltà può essere esercitata una volta per ogni anno di vigenza del Contratto di Finanziamento, per un massimo di 3 volte per i finanziamenti sino a €30.000,00, 5 volte per finanziamenti oltre i €30.000,00, con ridefinizione del piano di ammortamento;
- Modifica dell’importo della rata: Detta facoltà può essere esercitata una volta per ogni anno di vigenza del Contratto di Finanziamento per un massimo di 3 volte per i finanziamenti sino a €30.000,00 e 5 volte per finanziamenti oltre €30.000,00, con ridefinizione del piano di ammortamento.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’ATTIVAZIONE DELL’AREA RISERVATA
Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Set Informativo/Prospetto d’offerta
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 recante “Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell’articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010” la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
L’accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.
La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all’area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.
Informativa Area Riservata 1 di 1 Edizione 09/05/2019
CPI SENIOR - CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE AI PRESTITI PERSONALI – TARIFFA CPAN COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIV AD ADESIONE FACOLTATIVA
POLIZZA COLLETTIVA n° 59371 VERA PROTEZIONE S.p.A.
Finanziamento n°…………………
Data ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2019
Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
ASSICURATO
Cognome e nome: ………………………………………………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………
Comune di nascita:…………………………………………………………. Data di nascita: …………………………………. Sesso: …………
Indirizzo: ……………………………………………………... C.a.p. – Città – Provincia: …………….…………………………………………
Identificato con il seguente documento: ...…………………………………………………..………… Numero: …….……………………………
Rilasciato da: …………………………..……………… Luogo: ……………………………………………………… il: ……….……………...…..
Professione: ……………..………………………..… Attività economica: Gruppo/Ramo ………… Sottogruppo ……………... …....………
Email …………………………………………………………………………………….. numero telefonico ……………………………………….
L'importo del premio è pari a € ;
I costi totali a carico dell’assicurato sono pari a € ; le provvigioni percepite dall’Intermediario sono pari a € ovvero il 10,5% del premio in caso di durata del finanziamento da 6 mesi fino a 60 mesi e il 7,5% del premio imponibile in caso di durata del finanziamento da 61 mesi fino a 120 mesi
BENEFICIARI COPERTURA CASO MORTE
L’Assicurato designa il/i seguente/i Beneficiario/i:
AVVERTENZA:
La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza l’Impresa di Assicurazione potrà incontrare maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi.
Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata all’Impresa di Assicurazione.
Beneficiario nominativo:
Cognome/Ragione sociale Nome
Data di nascita Sesso Luogo di nascita Codice Fiscale/Partita IVA
Telefono E-mail
Indirizzo Località
CAP Provincia
Si precisa che l’Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell’evento previsto per l’erogazione della prestazione assicurata.
L’Assicurato vuole escludere l’invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento? SI NO
Beneficiario generico: Pur essendo consapevole delle maggiori difficoltà che l’Impresa di Assicurazione potrebbe incontrare nell’individuazione del Beneficiario, l’Assicurato DESIGNA quali Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato, il Coobbligato del Contratto di Finanziamento se presente altrimenti gli EREDI TESTAMENTARI o, in mancanza di testamento, gli EREDI LEGITTIMI dell’assicurato.
Referente terzo:
In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.
Cognome/Ragione sociale Nome
Data di nascita Sesso Luogo di nascita Codice Fiscale/Partita IVA
Telefono E-mail
Indirizzo Località
CAP Provincia
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
DICHIARAZIONI DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver:
preso consegna e preventiva conoscenza della copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativo, dal DIP aggiuntivo vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal fac simile del presente Modulo di Adesione;
letto, compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione.
DATA _ FIRMA DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato:
dichiara di aderire alla Polizza Collettiva indicata che prevede il versamento di un premio unico anticipato calcolato secondo le modalità riportate nel Set Informativo. Il premio assicurativo viene finanziato da Agos Ducato, versato per conto dell’Assicurato da Agos Ducato a favore dell‘Impresa e rimborsato dall’Assicurato nei termini e con le modalità riportate nel Contratto di Finanziamento;
conferma che tutte le dichiarazioni contenute nel presente Modulo di Adesione - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
dichiara di essere a conoscenza che l’efficacia della copertura assicurativa è condizionata all’erogazione del finanziamento, oltre che all’avvenuto pagamento del premio assicurativo e decorre dal giorno di erogazione del finanziamento e termina alla data di scadenza del finanziamento o al compimento del 81esimo anno di età dell’Assicurato. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione del QUESTIONARIO SANITARIO;
dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di assicurabilità riportati all’Art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ;
prende atto di poter recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso. Il premio sarà utilizzato dalla Contraente per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento; in alternativa, in base ad espressa richiesta dell’Assicurato effettuata al momento del recesso, il premio potrà essere direttamente rimborsato allo stesso dall’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Dichiara di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente in modalità (indicare il supporto durevole):
o Cartaceo
o Sito della Compagnia come indicato nell’informativa precontrattuale
o Email
DATA _ FIRMA DELL’ASSICURATO
AVVERTENZE:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per l’adesione possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del Questionario Medico, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario;
c) l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Dopo la sottoscrizione della Copertura Assicurativa, l’Assicurato può richiedere all’Impresa di Assicurazione le credenziali per l’accesso alla Sua area riservata (home insurance).
DICHIARAZIONI SPECIFICHE:
Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, ex artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole riportate nelle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1: “Prestazione Assicurata; Art. 3: “Requisiti di Assicurabilità”; Art. 4: “Limiti di Indennizzo”; Art. 5: “Esclusioni”; Art. 6: “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio”; Art. 7: “Decorrenza e durata del programma assicurativo”; Art. 8: “Diritto di recesso”; Art. 9: “Beneficiari della Prestazione”; Art. 12: “Denuncia di sinistro”; Art. 18: “Cessione dei diritti”.
DATA _ FIRMA DELL’ASSICURATO
ADEGUATA VERIFICA
Si rammenta all’assicurato l’obbligo, ex art. 21 del D.lgs. 231/2007, di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’impresa di assicurazione e all’Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale, derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara:
il beneficiario fa parte del proprio nucleo familiare o è convivente o ha rapporti d’affari con il sottoscritto;
di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, confermando di essere il titolare effettivo dell'operazione.
DATA _ FIRMA DELL’ASSICURATO
Si attesta che la modalità di svolgimento della richiesta di Adesione del cliente al rapporto assicurativo è avvenuta a seguito dell’identificazione del cliente in assenza di comportamenti anomali o non usuali da parte del cliente stesso.
LUOGO E DATA AGOS DUCATO
PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI RIFERITA ALL'ASSICURATO VERSO VERA PROTEZIONE S.p.A
Presa visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione da VERA PROTEZIONE S.p.A., garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento dei dati personali e particolari anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
Il sottoscritto, con la sottoscrizione presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali e particolari anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa anche da parte dei soggetti indicati nell’informativa, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale anche extra UE.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI VERSO AGOS DUCATO S.p.A.
Presa visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali messa a disposizione da AGOS DUCATO SPA e allegata al contratto di Finanziamento, con riferimento:
al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sulla salute, per le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa ivi indicate, e consapevole che il trattamento dei miei dati è necessario per dette finalità, qualora abbia richiesto di ottenere una copertura assicurativa, acconsento a tale trattamento.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS N° 231 DEL 2 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. E AL REGOLAMENTO IVASS 5 DEL 21.07.14 TITOLARE EFFETTIVO
Art 2 comma 1 lett. y Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Titolare effettivo)
“1)La persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del presente Regolamento;”
Art 28 Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Contratto per conto altrui)
“Nei casi in cui il rapporto continuativo si configuri come contratto per conto altrui, anche nella forma di polizza collettiva, il contraente assume la qualifica di cliente e l’assicurato, titolare dell’interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.”
QUESTIONARIO SANITARIO Il presente Questionario è da ritenersi valido a condizione che la copertura abbia decorrenza entro 180 gg. dalla sottoscrizione dello stesso. Il sottoscritto è consapevole che, qualora intervengano nuovi fattori inerenti il proprio stato di salute tra il momento della sottoscrizione del presente Questionario e la data di decorrenza delle coperture assicurative, dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. Sono assicurabili solo i soggetti che rispondono “No” a tutte le domande incluse nel Questionario Sanitario. L’Impresa di Assicurazione pertanto, dichiara espressamente che non intende assumere il rischio (nemmeno a diverse condizioni) qualora fosse a conoscenza che l’assicurando sia affetto anche da una sola delle patologie incluse nel presente Questionario Medico. | |||
1. | Negli ultimi 10 anni, le è mai stata diagnosticata o si è mai sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure per una malattia acuta | ||
o cronica tra quelle indicate sotto? | |||
| Malattie del cervello: Ictus (trombosi o emorragia cerebrale), attacco ischemico transitorio (TIA), aneurisma dei vasi arteriosi | Sì No | |
cerebrali | |||
| Malattie del sistema nervoso: Sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, malattie demielinizzanti, distrofie muscolari, paresi, | Sì No | |
plegia, spina bifida, morbo di Parkinson, epilessia (resistente alla terapia con almeno 2 farmaci antiepilettici), morbo di Alzheimer | |||
| Malattie cardiovascolari: Ischemia miocardica (insufficienza delle coronarie), infarto miocardico, difetti delle valvole cardiache, | Sì No | |
ipertensione non controllata dalla terapia o cardiopatia ipertensiva, aneurismi dei vasi arteriosi. | |||
| Malattie oncologiche: Tumori maligni, leucemia, linfomi. | Sì No | |
| Malattie metaboliche: Diabete mellito di tipo 1 o 2 | Sì No | |
| Malattie immunologiche: infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili | Sì No | |
| Malattie dell’apparato respiratorio: Bronchite cronica ostruttiva (BPCO) in trattamento continuativo combinato con 2 o più farmaci; | ||
enfisema polmonare, asma in trattamento continuativo combinato con 2 o più farmaci; insufficienza respiratoria | Sì No | ||
| Malattie gastroenterologiche: Cirrosi epatica, colite ulcerosa o morbo di Crohn | Sì No |
Malattie dell’apparato urinario: Nefriti, insufficienza renale cronica in dialisi Sì No Trapianti: Trapianto d’organo (tranne trapianto di cornea) Sì No Malattie reumatiche autoimmuni: Lupus eritematoso sistemico, connettiviti, vasculiti, artrite reumatoide (malattia infiammatoria Sì No cronica, da non confondere con l'artrosi) | |||
2. Le è mai stata riconosciuta da una Compagnia di Assicurazione o dall’INPS una Invalidità Permanente da malattia o infortunio pari o superiore al 20% oppure riceve una pensione di invalidità o ha presentato domanda per ottenerla oppure ha subito infortuni i cui postumi invalidanti sono tutt’ora in cura o in corso di accertamento? | Sì No | ||
3. Negli ultimi 5 anni, è mai stato ricoverato/a o è stata in cura per dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti? | Sì No | ||
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE Il sottoscritto conferma che il presente questionario è stato compilato sulla base di dichiarazioni spontanee dal medesimo rilasciate in sede di intervista e che le risposte corrispondono a quanto dallo stesso dichiarato. DATA _ FIRMA DELL’ASSICURATO |