Tra
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Tra
Il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA successivamente denominato “CONSORZIO”, con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 XXXXX, avente codice fiscale e partita Iva 02829620307, PEC xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e qui rappresentato dal Legale Rappresentante XXXXXXXXXXX XXXXXXX
e
A&T 2000 S.P.A. successivamente denominata “A&T2000”, con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX), sede operativa e amministrativa in xxx X. Xxxxxxx,
000 e 185/3 – 00000 XXXXXX XX XXXXX (XX) con codice fiscale e partita Iva 02047620303 PEC xxx0000@xxx.xx e qui rappresentato dal Presidente XXXX XXXXXXX
si conviene e si stipula quanto segue
PREMESSE
Dato atto che:
- Il Consorzio può ben essere ricondotto nel novero degli organismi di diritto pubblico, poiché i consorzi di bonifica sono esplicitamente richiamati nell’Allegato IV al DLgs 50 / 2016 (Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari);
- in relazione a quanto a seguire sub 2), in quanto società in house ex art 16 DLgs 175 / 2016 affidataria diretta del ciclo dei rifiuti in privativa / esclusiva ex DLgs 152 / 2006 e LR 5 / 2016, anche A&T 2000 SpA può essere ricondotta tra gli organismi di diritto pubblico, Società per la quale il vigente statuto (adeguato alle previsioni ex DLgs 175 / 2016), la vigente convenzione intercomunale tra gli Enti soci, i vigenti contratti di servizio tra Ente/i affidante/i e Società stessa, atti che qui si intendono integralmente richiamati, dimostrano la sussistenza dei requisiti tipici dell’affidamento in house providing (capitale interamente pubblico; esercizio del c.d. controllo analogo sulla Società da parte degli enti soci; realizzazione di oltre l’80% del proprio volume d’affari con riferimento ai servizi ed alle finalità pubblicistiche affidate direttamente alla Società);
- in particolare come da successivo numero 3), la qualificazione della società in house quale organismo di diritto pubblico è ricavabile dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 567/15, mentre la rilevante sentenza della Corte di Cassazione SSUU Civili 26283 / 2013 evidenzia come la società in house stessa sia un unicum rispetto alla pubblica amministrazione, di cui persegue le medesime finalità (nemmeno si può parlare di rapporto contrattuale intersoggettivo tra Ente concedente e società in house affidataria);
- in relazione a quanto sopra, ossia all’appartenenza della società in house alla pubblica amministrazione, si può ben affermare che il Consorzio ed A&T 2000 SpA perseguano obiettivi comuni e di interesse pubblico i quali, come evidenziato al numero 1), si concretizzano nella convergente partecipazione agli obiettivi generali di riduzione dei
costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, coerentemente con la normativa nazionale e regionale di settore, anche in ottica di utilizzo efficace, efficiente ed economico degli impianti presenti sul territorio, senza perseguimento di profitti in capo ad A&T 2000 SpA, ma in ottica di mera copertura dei costi sostenuti, il che giustifica la stessa sottoscrizione della presente convenzione ai sensi del successivo numero 1);
- l’attività di cui alla presente convenzione, il cui oggetto della presente convenzione è la raccolta e lo smaltimento, a cura di A&T 2000 SpA, dei rifiuti speciali (individuati come da n 4 successivo) prodotti dal Consorzio, contribuisce ai ricavi di A&T 2000 SpA ottenuti sul mercato aperto, ossia al di fuori dei ricavi in affidamento diretto (che non possono mai essere inferiori all’80% del totale come sopra evidenziato) generati dai rifiuti urbani ed assimilati affidati in house, in esclusiva / privativa alla stessa A&T 2000 SpA, da AUSIR / Comuni soci di A&T 2000 SpA, ex LR 5 / 2016, DLgs 152 / 2016; al successivo numero 5) si fornisce la dimostrazione del rispetto, sia da parte del Consorzio sia di A&T 2000 SpA, del limite dell’80% di cui sopra;
- risultano dunque condizioni necessarie e verificate, al fine di poter sottoscrivere da parte del Consorzio e di A&T 2000 SpA, una convenzione in via diretta (convenzione che può strutturarsi prendendo spunto dalle convenzioni di natura pubblicistica di cui al successivo numero 6):
• l’essere amministrazioni aggiudicatrici o organismi di diritto pubblico,
• il perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico,
• lo svolgimento di servizi sul mercato aperto per meno del 20% del totale dell’attività costituiscono gli elementi necessari e verificati come da successivo numero 5) in capo al Consorzio ed A&T 2000 SpA
1)
Ex art 5 c 6 DLgs 50/2016:
Un accordo concluso [la presente convenzione, di cui al successivo numero 6] esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici [il Consorzio ed A&T 2000 SpA, in quanto organismi di diritto pubblico, appartengono a detta categoria, tema per cui si rinvia ai successivi numeri 2 e 3] non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice [pertanto, non è necessario procedere con evidenza pubblica], quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune [come da premessa sono individuati gli obiettivi comuni ai sottoscrittori]
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico
[come da premesse si è teso a qualificare detto interesse pubblico];
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione [per il Consorzio e per A&T 2000 SpA vale come da premesse la condizione in questione];
2)
Ex art 3 c 1 lettera a) DLgs 50/2016:
Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico [il Consorzio ed A&T 2000 rientrano in detta categoria, tema per cui si rinvia al successivo numero 3]; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti …
Ex art 3 c 1 lettera d) DLgs 50/2016:
Ai fini del presente codice si intende per: d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
3)
Ex sentenza Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 novembre 2013, n. 26283, la quale ribadisce ripetutamente come la società in house costituisca uno strumento societario privato da parte di pubbliche amministrazioni per la realizzazione di finalità tipicamente pubblicistiche:
… la società in house, non pare in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della p.a., al punto che l’affidamento politico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte Cost. n. 46/13)…
queste ultime hanno delle società solo la forma esteriore, ma come s’è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della p.a. da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.
Ne consegue che gli organi di tale società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla p.a., neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa p.a., è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico.
4)
Ex art 184 c 3 DLgs 152/2006, Sono rifiuti speciali [come quelli prodotti dal Consorzio ed oggetto della presente Convenzione]:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Ex art 190 cc 1 e 3 DLgs 152 / 2006:
- Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: … c) gli intermediari di rifiuti [quale è A&T 2000];
- I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, [quale è il Consorzio] [devono] adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti…
5)
Di seguito si riporta il prospetto che segue fornisce una rappresentazione riepilogativa della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 all’art.16 c.3 e successive modifiche e integrazioni, regolarmente recepito dallo statuto sociale.
RICAVI | SERVIZIO PUBBLICO | SERVIZI A TERZI | TOTALE |
Ricavi per prestazioni di servizi e cessione di attrezzature | 16.985.259,00 | 634.285,00 | 17.619.544,00 |
Ricavi per gestione rifiuti in impianto conferiti da enti convenzionati | 567.980,00 | 370.189,00 | 938.169,00 |
Ricavi da consorzi di filiera e per cessione materiali di recupero (provenienti dal bacino di competenza) | 3.284.600,00 | 3.284.600,00 | |
Ricavi da consorzi di filiera e per cessione materiali di recupero (provenienti dai rifiuti conferiti in impianto da enti convenzionati) | 2.508.927,00 | 2.508.927,00 | |
TOTALE | 23.346.766,00 | 1.004.474,00 | 24.351.240,00 |
% | 95,88 | 4,12 | 100,00 |
Fonte: Bilancio 2018
Di seguito si riporta la nota del Consorzio:
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 all’art.16 c.3 e successive modifiche e dai dati del Bilancio Consuntivo dell'anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.4/c/19 dd.30.04.2019, si fa presente che le entrate di parte corrente del consorzio (accertate in € 16.945.251,16) sono tutte entrate collegate alle attività istituzionale dell'Ente. Per completezza si specifica che fra le stesse ci sono anche delle entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica (accertate in € 2.544.511,90), che rappresentano circa il 15% delle entrate correnti. Si precisa, comunque, che anche quest'ultima tipologia di entrate sono sempre correlate all'attività istituzionale dell'Ente.
6)
Ex art 30 DLgs 267/2000 (quale utile schema di riferimento nello sviluppo della presente convenzione): 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire:
- i fini,
- la durata,
- le forme di consultazione degli enti contraenti,
- i loro rapporti finanziari,
- i reciproci obblighi e garanzie.
7)
La gestione dei rifiuti speciali è un’attività a carattere altamente specialistico, caratterizzata da complessità normativa, autorizzativa e procedurale e che per tale motivo è volontà del CONSORZIO avvalersi delle competenze professionali di un soggetto competente ed esperto per la gestione dei rifiuti;
A&T2000 offre dall’anno 2001 servizi di raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali prodotti presso i propri clienti attraverso la sua attività di intermediazione rifiuti, di cui è detentrice di un’autorizzazione all’Albo Gestori Ambientali nr. TS04932 del 21/09/2016 e succ. mod. e int.;
A&T2000, avvalendosi del proprio “Ufficio gare e appalti”, eroga ai propri clienti i servizi necessari attraverso appaltatori regolarmente individuati tramite apposite procedure di affidamento in conformità al D.Lgs 50/2016;
A&T2000 dispone di personale in continua formazione normativa sia per quanto concerne gli appalti (Ufficio gare e appalti), sia per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti (Ufficio rifiuti speciali);
A&T2000 attraverso la sua pluriennale esperienza nel settore della gestione dei rifiuti speciali e la gestione di oltre 2000 clienti all’anno, continuamente monitora il mercato dei rifiuti, attraverso analisi, comparazione, esplorazione di nuovi fornitori, per offrire i servizi al miglior rapporto prezzo/qualità;
A&T 2000 risulta capace di individuare e correggere condizioni di mercato poco competitive, che spesso caratterizzano questo settore;
il CONSORZIO ha una complessa e articolata produzione di rifiuti (più unità locali, diversi codici CER, produzione di rifiuto in certi casi variabile o imprevedibile con potenziale produzione di rifiuti non attesi);
il CONSORZIO per la propria gestione dei rifiuti ritiene utile e opportuno avvalersi A&T 2000 quale soggetto dotato di esperienza specifica nella gestione sia dei rifiuti normalmente prodotti, sia per esigenze particolari non prevedibili a priori
ART. 1 – FINI ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Nello spirito che caratterizza i rapporti tra due soggetti pubblici, quali A&T 2000 ed il CONSORZIO, come esposto in premessa, la presente CONVENZIONE ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali provenienti dalle singole unità locali del CONSORZIO dei seguenti principali rifiuti speciali (scaturenti dall’attività ordinaria):
CER 130205*: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
CER 150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
CER 160107*: filtri dell’olio CER 160601*: batterie al piombo CER 150103: imballaggi in legno
CER 150106: imballaggi in materiali misti
CER 150110*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 160121*: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e
16 01 14
CER 160213*: apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
CER 160214: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 CER 160215*: componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
CER 160216: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
CER 170203: plastica
CER 170402: alluminio CER 170405: ferro e acciaio
CER 170506: fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 CER 190901: rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari CER 200307: rifiuti ingombranti
Il CONSORZIO in accordo con A&T2000, potrà estendere tale elenco ad altre tipologie di rifiuto compatibili con l’oggetto della presente convenzione, anche in relazione a possibili ottimizzazioni dei carichi e dei trasporti.
Le principali unità locali del CONSORZIO sono:
1. X. XXXXXXXXXX-XXXXXX XX XXXXX-XXXXX
0. X. XXXXX XXXXX-XXXXXX XX XXXXX-XXXXX
0. X. XXX XXXXX-XXXXXX X. XXXXX-XXXXXXXXX
0. X. XXX XXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
0. XXX. XXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX
6. X. XXXXX XXX. XXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
0. X. XXXXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXX XX XXXXX
0. X.X. 00 XXX. XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXXXX
9. NORD ABITATO DI FLAIBANO-CANALE GIAVONS-FLAIBANO
10. LOC. TISSANO-CANALE GONARS-X. XXXXX LA LONGA
11. XXX. XXXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX
00. V. DELLO STADIO–IDROVORA XXXXXXXXXXX - XXXXXXX
00. XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXX XX XXXXX-XXXXX
00. X. X. XXXXXXXX XXXXX-XXXXXX X. XXXXXXXX-XXXXX
00. CANALE PRINCIPALE ENTE FIERA-TORREANO-MARTIGNACCO
In aggiunta alle principali unità locali sopra indicate, il CONSORZIO potrà richiedere i servizi di cui alla presente CONVENZIONE anche presso unità locali indicate all’ALLEGATO 1 o altri punti di pertinenza del CONSORZIO.
ART. 2 – DURATA E VALORE STIMATO DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente CONVENZIONE ha durata di anni 3 (tre) a decorre dal 01/08/2019 e pertanto sino al 30/07/2022. In accordo tra le parti sarà possibile rinnovare il periodo di validità per ulteriori 3 anni, previo atto scritto.
L’importo annuo stimato del servizio è di Euro 60.000,00.
Il Consorzio può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, senza oneri aggiuntivi se non
quelli dei servizi prestati da A&T 2000 SpA, a mezzo di comunicazione scritta; i servizi cesseranno dopo 180 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di A&T 2000 SpA.
ART. 3 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
Nel momento in cui il CONSORZIO ravvisi la necessità di far ritirare i propri rifiuti, ne darà comunicazione ad A&T 2000 compilando un apposito format “Ordine di Servizio” da inviare attraverso posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx0000.xx.
I referenti del servizio, nonché gli indirizzi di posta elettronica da utilizzarsi in questa fase, sono indicati all’art. 12 del presente documento.
ART. 4 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà svolto secondo le modalità ritenute più idonee in riferimento a: tipologia di rifiuto, quantità, numero prelievi, ubicazione unità locali, impianto di conferimento, urgenza del servizio.
Potranno essere utilizzati a discrezione di A&T 2000 modalità di caricamento dei rifiuti con gru a ragno da idoneo contenitore o da cumulo a terra; mediante cambio cassone scarrabile; carico e trasporto con furgone.
I prelievi e gli altri servizi correlati avverranno “a chiamata” previa trasmissione di apposito ordine di intervento da inviarsi a mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx0000.xx, corredato da composizione del materiale oggetto del servizio stesso ovvero “a programma” laddove l’attività risulti convenientemente pianificabile.
Le giornate fissate per la raccolta saranno preventivamente concordate, anche in riferimento alla disponibilità degli operatori designati al trasporto nonché agli spazi prenotabili presso gli impianti di destinazione dei rifiuti.
Previo accordo con il CONSORZIO, A&T 2000 provvederà a far eseguire le analisi dei rifiuti, qualora la tipologia del rifiuto lo richieda ai fini del loro successivo conferimento all’impianto, mentre il CONSORZIO provvederà a rilasciare idonea dichiarazione di caratterizzazione di base negli altri casi.
In ogni caso il CONSORZIO provvederà a comunicare ad A&T 2000 ogni variazione significativa della composizione del rifiuto, al fine di poter provvedere o a nuove analisi o a nuove caratterizzazioni.
ART. 5 - COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE
Ai fini del trasporto e del conferimento ad idoneo impianto di trattamento, si dà atto che i rifiuti raccolti sono classificati speciali per cui per ciascun asporto sarà effettuato in presenza di apposito formulario, emesso ai sensi della vigente normativa.
Sui formulari di identificazione del rifiuto sarà indicato quale produttore/detentore il CONSORZIO con indicazione dell’unità locale da dove vengono prelevati i rifiuti, mentre l’indicazione dell’intermediazione di A&T 2000 comparirà nelle annotazioni attraverso l’inserimento della seguente dicitura: “INTERMEDIARIO A&T2000 S.p.A nr. iscrizione TS04932 del 21/09/2016”. A&T 2000 si impegna a far recapitare la quarta copia del formulario al CONSORZIO entro i termini di legge anche via PEC e comunque a trasmettere via mail all’indirizzo x.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx copia dei formulari di servizio e/o altro utile report, entro le tempistiche normative previste per la registrazione dei formulari negli appositi registri di carico/scarico rifiuti.
ART. 6 – FORNITURA E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI
Il CONSORZIO potrà chiedere, a seconda delle necessità, di posizionare eventuali contenitori a noleggio alle condizioni economiche e operative stabilite di volta in volta anche in considerazione alla tipologia dei contenitori richiesti.
ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI
Sulla base delle richieste formulate dal CONSORZIO come indicato al precedente art. 3 A&T 2000 provvederà in totale autonomia alle necessarie verifiche autorizzative, tecnico, economiche ed alla conseguente individuazione dei fornitori e all’espletamento delle relative procedure di affidamento nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sulla base delle verifiche di cui sopra e in ogni caso prima dei singoli conferimenti di rifiuti, A&T 2000 provvederà a trasmettere al CONSORZIO le autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari delle singole partite di rifiuti. Tali documenti saranno trasmessi agli indirizzi di posta elettronica indicati all’art. 12 del presente documento.
ART. 8 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La presente Convenzione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico.
I corrispettivi, a carico del CONSORZIO, per l’espletamento del singolo servizio richiesto dal CONSORZIO stesso saranno preventivati da parte di A&T 2000, tempestivamente e nel rispetto dei principi della presente CONVENZIONE, sulla base della stima dei costi da sostenersi per le risorse proprie della Società e dei propri appaltatori, in ottica di efficienza ed efficacia; poiché i singoli preventivi sono elaborati a partire dai prezzi unitari di riferimento di cui all’ALLEGATO 2 e al successivo n 1, essi non sono soggetti ad accettazione da parte del CONSORZIO.
I corrispettivi effettivi per l’espletamento del servizio saranno determinati sulla base di:
1. Costi sostenuti da A&T2000 (costi industriali) per il mero espletamento dei servizi erogati al CONSORZIO tramite i fornitori e riferiti all’attività ordinaria del CONSORZIO, come indicato all’art. 1, i cui prezzi di riferimento sono riportati nell’ALLEGATO 2 (nel caso di rilevanti modifiche delle condizioni di mercato, verranno comunicati i nuovi prezzi, apportando i relativi aggiornamenti all’allegato di riferimento, senza necessità di riapprovazione della convenzione);
2. Componente di recupero di costi amministrativi e altri costi generali determinati mediante applicazione di una percentuale rispetto ai costi di cui al punto precedente, a mera copertura dei costi organizzativi e di struttura sostenuti da A&T 2000. Tale percentuale è così definita:
- per importi da € 0,00 (zero) a € 100.000,00 (centomila) la percentuale applicata al totale dei costi di cui al punto 1: 15%;
- per importi superiori € 100.000,00 (centomila): 5%;
3. Eventuali ulteriori spese vive sostenute da A&T 2000 (es. diritti camerali per invio MUD; vidimazione registri, etc.);
4. Servizi accessori di cui al punto 12.
Per i rifiuti che non trovano collocazione all’interno dell’ALLEGATO 2 o che esulano dall’attività ordinaria, e che implicano una maggiore attività di ricerca nonché una più complessa gestione del servizio, si stilerà apposito preventivo riferito peculiarmente al servizio richiesto.
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
A&T2000 si impegna a emettere, entro la fine del mese di riferimento, una fattura relativa ai servizi resi
nel mese attraverso la modalità della “fatturazione elettronica”, in ottemperanza alla normativa vigente e riportando sulla stessa la dicitura “Scissione dei pagamenti o split payment ex art. 17-ter del DPR 633/1972”.
Nella fattura saranno dettagliati i servizi resi nel mese con indicazione del relativo prezzo nonché del corrispettivo spettante ad A&T 2000, riportando i riferimenti utili al CONSORZIO per l’individuazione dello specifico servizio.
Tali importi si intendono comprensivi di ogni costo, onere, tassa, tributo, garanzia, etc. con la sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A). A tal proposito si ricorda che per i rifiuti speciali l’aliquota IVA è quella ordinaria.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario da parte del CONSORZIO entro 60 giorni dalla data di invio al portale telematico della fattura.
ART. 10 – RENDICONTAZIONE
Con cadenza annuale A&T 2000 trasmetterà al CONSORZIO una sintetica relazione di servizio nella quale sarà data evidenza delle attività svolte per individuare la soluzione tecnico-economica più conveniente.
In tempo utile per la stesura del bilancio previsionale, A&T 2000 fornisce una stima dei costi di esercizio da inserire nel bilancio previsionale / budget dell’anno successivo.
Art. 11 - PROPRIETÀ DEL RIFIUTO
I rifiuti di cui alla presente CONVENZIONE sono di proprietà del CONSORZIO cui spettano tutti gli oneri di trattamento a recupero o smaltimento nonché gli eventuali proventi derivanti dalla commercializzazione dei materiali, sino al momento della loro cessione agli impianti.
ART. 12 – SERVIZI ACCESSORI
A richiesta, il CONSORZIO potrà avvalersi del servizio di redazione e invio della dichiarazione MUD relativa alle unità locali. A tale scopo fornirà ad A&T 2000 copia dei relativi registri di carico/scarico.
Tale servizio potrà inoltre essere esteso alla consulenza sulla corretta compilazione dei registri di carico/scarico rifiuti e ad altre prestazioni attinenti alla consulenza in materia di gestione dei rifiuti.
Per le prestazioni su indicate saranno applicate le seguenti tariffe:
− Compilazione e trasmissione dichiarazione catasto rifiuti (MUD): € 90,00 per ciascuna unità locale;
− Eventuale supervisione tenuta registri carico/scarico: €/h 30,00.
Eventuali ulteriori prestazioni potranno essere affidate da CONSORZIO previa formulazione da parte di A&T 2000 della proposta tecnico economica.
ART. 13 – REFERENTI DEL SERVIZIO
Si stabilisce che i referenti del servizio sono i seguenti: per il CONSORZIO
- parte tecnica: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - 000 0000000 - x.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- parte tecnica (in sostituzione): Xxxxxxx Xxxxxxxx - 000 0000000 - x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- parte amministrativa: Xxxx Xxxxx - 0432 275371 - x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per A&T 2000:
- Xxxx Xxxxxxxx – 0432 699617 – 000 0000000 - xxxx.xxxxxxxx@xxx0000.xx
- Xxxxxxx Xxxx – 0432 699617 – xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx0000.xx
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – 0432 696917 – xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx0000.xx
ART. 14 FORME DI CONSULTAZIONE
I rappresentanti del CONSORZIO ed A&T 2000 si incontrano almeno una volta all’anno per valutare congiuntamente i risultati ottenuti dall’applicazione della presente Convenzione ed eventuali modalità di sviluppo.
Inoltre entrambe le parti si impegnano a collaborare per la ricerca di soluzioni migliorative sui servizi resi e a proporre soluzioni alternative nel caso di difficoltà incontrate nell’erogazione. A tale scopo si potrà prevedere la costituzione di un gruppo tecnico che si riunirà all’occorrenza.
ART. 15 – IMPEGNI
Il CONSORZIO si impegna a non affidare a terzi la gestione dei rifiuti di cui alla presente CONVENZIONE, mentre A&T 2000 si impegna a garantire che i servizi vengano svolti in conformità alla normativa ed alle previsioni della presente convenzione, considerando di volta in volta il rapporto tra economicità, urgenza, prossimità e qualità dei servizi resi.
A&T 2000 si impegna a informare tempestivamente nel caso sussistessero circostanze o fatti, rilevati nell’esecuzione del servizio, che possono impedire il regolare adempimento dello stesso. Parimenti il CONSORZIO è obbligato altresì a segnalare eventuali impedimenti o difficoltà che potrebbero essere riscontrate durante l’esecuzione dei servizi e si rende disponibile a collaborare per trovare utili soluzioni all’eliminazione delle stesse.
ART. 16 TITOLARITÀ DELLA CONVENZIONE
E’ vietata la cessione della titolarità della convenzione da parte di entrambe le parti senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dall’altra parte.
ART. 17 - D.LGS 231/2001
Le parti prendono atto reciprocamente del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico, elaborato da entrambe le parti in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sui propri siti internet.
ART. 18 - INADEMPIENZE
Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per il CONSORZIO o per A&T 2000, costituirà grave inadempimento alla presente CONVENZIONE e darà facoltà alla Parte danneggiata o soccombente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la CONVENZIONE, da esercitarsi mediante una comunicazione da trasmettersi attraverso posta elettronica certificata (PEC), contenente la sintetica indicazione delle circostanze comprovanti l’inosservanza.
ART. 19 - RISOLUZIONE
La Convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:
a) in caso di n. 3 gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e contestate;
b) in caso di frode.
ART. 20 – PRIVACY
Il Consorzio e A&T2000 si impegnano, per quanto di propria competenza, ad osservare le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
ART. 21 – CONTROVERSIE
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente CONVENZIONE.
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire a una soluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente per territorio della Parte che ha promosso la causa.
ART. 22 – REGISTRAZIONE
Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti dal presente atto, in quanto soggetti ad I.V.A., ai sensi degli articoli 5 e 4 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e successive modifiche ed integrazioni, comporta in caso d'uso la registrazione a tassa fissa della presente CONVENZIONE.
In caso di registrazione, tutti gli oneri economici richiesti a tale scopo nonché quelli riguardanti la redazione e la bollatura della presente CONVENZIONE saranno assunti a carico della Parte richiedente.
Letto e sottoscritto in data 25 luglio 2019
Per il CONSORZIO Per A&T 2000