Contract
Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Liguria e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Tra
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, via Fornovo, 8 rappresentato dal Direttore Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero.
E
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Xxxx il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della Liguria, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, giusta delega del Commissario straordinario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, di cui alla determinazione n. 185 del 07 agosto 2014.
E
la Regione Liguria (di seguito Regione), ente territoriale di diritto pubblico, sede in Xxxxxx Xx Xxxxxxx, x. 0 Xxxxxx rappresentata dal dottor Xxxxxxx Xxxxxx Segretario Generale del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Liguria,
PREMESSO CHE
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota x. XXXX EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Xxxxxxxx Xxxxxxx, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa, prima della presentazione dell’accordo di partenariato e nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;
- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall’Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
- le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;
- la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria in data 9.05.2014;
- è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 703 adottata in data 6 giugno 2014 il Piano di Attuazione Regionale per l’erogazione degli Interventi nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani che prevede il riconoscimento, ai tirocinanti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di Xxxxxxxx Xxxxxxx un ammontare pari a € 27.206.895;
- la Regione ha destinato nel Piano di Attuazione Regionale per l’erogazione degli Interventi nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani un ammontare massimo pari ad euro 5.025.350,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”, di cui all’art 4 della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità la Regione stima un ammontare di risorse pari euro 4.500.000,00;
- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione, la quale è tenuta a comunicare all’INPS l’importo mensile dell’indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare l’importanza strategica dell’erogazione del servizio da parte dell’Istituto, ha riconosciuto che detta attività rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto;
- ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l’ autorità di gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali
- Ministero del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,
le parti convengono quanto segue Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione, l’indennità di tirocinio in favore dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, destinatari dell’analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.
Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)
1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 (IBAN XX00X0000000000000000000000) intestato a INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843 TESOR. CENTRALE, avendo cura di indicare come causale di versamento: “anticipazione tirocini IOG (Regione Liguria)”, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia rilascerà all’INPS.
3. L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 3
(Erogazione dell’indennità di tirocinio)
1. L’INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione per ciascun destinatario.
2. A tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link “invio elenco beneficiari tirocinio YG”) in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo l’allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla Regione, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti, rimanendo escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all’Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari nonché dell’importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell’indennità di tirocinio spettante a ciascun beneficiario.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all’articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell’indennità di tirocinio.
4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procede alla riammissione in pagamento.
5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede INPS competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell’indennità di tirocinio.
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell’indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l’istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.
7. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall’Ente Regione.
8. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per attestare l’erogazione dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
Articolo 4 (Monitoraggio)
1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell’INPS, l’importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall’Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione.
Articolo 5 (Trattamento dei dati personali)
1. L’INPS, la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L’INPS, la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.
4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l’accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e
30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.
Articolo 6
(Durata della convenzione)
1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018.
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l’apposizione della rispettiva firma digitale.
L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione. Sarà cura dell'ultimo firmatario, verificata l'apposizione sull'atto anche delle sottoscrizioni delle altre parti, inoltrare l'atto così perfezionato, a stretto giro di posta certificata, ad entrambe le altre parti, con evidenziazione della data di ultima sottoscrizione.
Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Per la REGIONE LIGURIA