Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano
Comune di Ponzano Veneto
Comune di Povegliano
Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano
Approvato con deliberazione della Giunta comunale di Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 28 febbraio 2018
Approvato con deliberazione della Giunta comunale di Povegliano n. 42 del 07 marzo 2018
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Funzioni del Corpo intercomunale di Polizia Locale Art. 3 – Ambito territoriale
Art. 4 – Distacchi e Comandi
Art. 5 – Organico del Corpo intercomunale di Polizia Locale Art. 6 – Dipendenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale
Art. 7 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza Art. 8 – Collaborazione con le Forze di Polizia
Art. 9 – Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale Art. 10 – Compiti del Vicecomandante
Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO, NORME SULL’ ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E NORME DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 12 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
Art. 13 – Norme generali di condotta. Doveri del personale Art. 14 – Istanze e reclami
Art. 15 – Comportamento in servizio e incompatibilità Art. 16 – Saluto
Art. 17 – Rapporti esterni
Art. 18 – Segreto d’ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni Art. 19 – Responsabilità disciplinare
CAPO II – NORME SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 20 - Documenti per i quali può essere richiesto l’accesso Art. 21 - Limitazione e differimento dell’accesso
Art. 22 - Esclusione del diritto di accesso a documenti ed informazioni
CAPO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 23 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
Art. 24 – Presentazione in servizio Art. 25 – Reperibilità
Art. 26 – Servizi a carattere continuativo
Art. 27 – Obblighi del personale a fine servizio Art. 28 – Controlli sui servizi
Art. 29 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio Art. 30 – Cura della persona e dell’uniforme
Art. 31 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti Art. 32 – Servizi di rappresentanza
Art. 33 – Servizi a richiesta di privati
TITOLO III - REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE
CAPO I - REQUISITI DI ACCESSO
Art. 34 – Requisiti di accesso
CAPO II - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO
Art. 35 – Formazione specifica Art. 36 – Formazione iniziale
Art. 37 – Aggiornamento e addestramento
TITOLO IV - FORNITURA DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 38 – Uniformi
Art. 39 - Individuazione delle uniformi
Art. 40 - Obbligo di indossare l’uniforme Art. 41 - Individuazione dei gradi
Art. 42 - Distintivi di riconoscimento del personale Art. 43 - Distintivo comunale
Art. 44 - Procedura per l'acquisto
CAPO III - DOTAZIONE DELLE UNIFORMI
Art. 45 - Diritto. Art. 46 - Dotazione
Art. 47 - Periodicità delle forniture Art. 48 - Fornitura dell’uniforme
Art. 49 - Assegnazione del personale a compiti straordinari CAPO IV - DOTAZIONE - VEICOLI
Art. 50 - Dotazioni del Corpo Art. 51 - Veicoli
Art. 52 - Arma di ordinanza
Art. 53 – Riconoscimento per particolari meriti Art. 54 – Requisiti per il conferimento
TITOLO VI - PATRONO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 – Festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale Art. 56 – Norma di rinvio
Art. 57 – Abrogazione di norme Art. 58 – Entrata in vigore
ALLEGATI “A - B – C”: FORNITURA UNIFORME E ACCESSORI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nella legge regionale Veneto 9 agosto 1988, n. 40, e nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale istituito con la Convenzione stipulata per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale.
Art. 2 – Funzioni del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale e il personale ad esso appartenente, nell’ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:
a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell’ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti uffici dei Comuni aderenti alla Convenzione;
b) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d’intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;
c) ad adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria e a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
d) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell’ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
e) a prestare servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
f) ad assicurare i servizi d’onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d’onore alla Bandiera dei Comuni stessi;
g) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;
h) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza, sulla scorta degli eventuali accordi stipulati con l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
i) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.
Art. 3 – Ambito territoriale
1. L’ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell’arma, con riferimento ai singoli addetti.
2. Siano osservati i seguenti criteri per i sotto elencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Art. 4 – Distacchi e Comandi
1. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Corpo stesso.
2. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale possono essere impiegati singolarmente o in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre Amministrazioni locali, per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni ovvero per altre evenienze straordinarie
3. I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta comunale dell’Ente da cui dipende il personale, sentito il Comandante e previo il consenso dei dipendenti interessati.
4. Per motivi di urgenza, nei casi di soccorso, a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento del Sindaco, sentito il Comandante.
5. Nei casi di distacco presso altri Comuni, l’ambito ordinario dell’attività è quello del territorio dell’ente presso cui il personale sia stato comandato.
Art. 5 – Organico del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. Tutto il personale di Polizia Locale dei Comuni convenzionati costituisce il Corpo intercomunale di Polizia Locale.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio, l’adeguatezza dell’organico del Corpo e le eventuali necessità della sua integrazione.
3. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, è organizzato secondo la seguente struttura:
a) Comando del Corpo intercomunale con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
b) Xxxx distaccate, al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni aderenti, l’organizzazione del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli uffici territoriali esistenti.
4. Alla luce dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale, può con proprio provvedimento, decidere sull’articolazione delle strutture tecnico-operativa in relazione alle competenze d’istituto e alle priorità individuate. Analogamente provvede per l’assegnazione del personale alle stesse strutture tecnico-operative.
Art. 6 – Dipendenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. La Conferenza dei Sindaci impartisce le necessarie direttive per l’attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale e vigila sull’espletamento del servizio.
2. Il Sindaco o l’Assessore delegato, nel Comune di appartenenza, sovraintende ai servizi di competenza del Corpo ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dall’ordinamento.
3. Nell’esercizio delle funzioni di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria.
4. Nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 7 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza
1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale, svolgono nell'ambito territoriale degli enti convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni, oltre alla funzioni di Polizia Amministrativa Locale le seguenti funzioni ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.
Art. 8 – Collaborazione con le Forze di Polizia
1. In applicazione dei princìpi di cui all’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge regionale Veneto 9 agosto 1988, n. 40, il personale in forza al Corpo intercomunale di Polizia Locale svolge l’attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
a) ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell’ambito del territorio di competenza e delle proprie attribuzioni, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l’interesse diffuso della sicurezza;
b) in presenza di specifiche intese di cui all’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, partecipa al coordinamento e al controllo del territorio;
c) può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, ai quali le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l’esecuzione di specifiche operazioni;
d) su disposizione del Comandante, o di suo delegato, per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi delle lettere b) e c).
Art. 9 – Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. La funzione di Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale viene attribuita solo a personale dipendente dei Comuni aderenti alla convenzione, appartenente alla Polizia Locale che si trovi in categoria giuridica D del C.C.N.L. degli Enti locali e di comprovata esperienza ed elevata professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati, alle specifiche esperienze professionali e tenuto conto dei requisiti culturali posseduti.
2. Il Comandante è individuato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale e nominato con Decreto del Sindaco del Comune capofila della convenzione.
3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale e ne risponde direttamente ed esclusivamente al Sindaco del territorio di competenza e alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso è inoltre responsabile dell’attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e la Conferenza dei Sindaci.
4. Il Comandante, in particolare:
a) cura la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;
b) dispone dell’impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
d) provvede a tutti i servizi, a mezzo di ordini di servizio;
e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli operatori di polizia locale per l’approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l’Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia;
h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all’Ente;
i) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare;
j) può propone, in maniera non vincolante, alla Conferenza dei Sindaci il Vice Comandate del Copro intercomunale;
k) propone al Sindaco del territorio di competenza, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità stabilite nel presente regolamento;
5. Il Comandante, ovvero suo delegato, è tenuto ad informare i Sindaci dei Comuni convenzionati, ovvero la Conferenza dei Sindaci, dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.
Art. 10 – Compiti del Vicecomandante
1. La funzione di Vice Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere attribuita solo a personale dipendente dei Comuni aderenti alla convenzione, appartenente alla Polizia Locale che si trovi in categoria giuridica D del C.C.N.L. degli Enti locali, in caso di assenza della predetta figura professionale l’incarico può essere conferito a personale di Polizia Locale che si trovi in categoria giuridica C del C.C.N.L. degli Enti locali, il Vice Comandante dovrà avere una comprovata esperienza e professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati.
2. Il Vice Comandante è individuato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale e nominato con Decreto del Sindaco del Comune capofila della convenzione.
3. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell’espletamento dei suoi compiti collaborando direttamente con quest’ultimo alla programmazione, alla pianificazione
generale ed al controllo gestionale delle risorse e delle attività del Corpo intercomunale nel suo complesso
4. Il Vice Comandante è responsabile dell’attività svolta nella struttura alla quale è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
5. Fornisce istruzioni normative e operative al personale dipendente.
6. Emana ordini di servizio e stabilisce le modalità di esecuzione in collaborazione con il Comandante.
7. Collabora con il Comandante all’esame e allo studio dei problemi del Corpo intercomunale di Polizia Locale, relativamente alla migliore erogazione dei servizi.
8. Sostituisce e rappresenta il Comandante in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti
1. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l’Amministrazione.
2. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti agiscono in base alle direttive e agli ordini ricevuti ed ai compiti loro assegnati, assicurando l’effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l’utilizzo di tutte le dotazioni tecnologhe e strumentali.
3. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti, nell’adempimento delle funzioni e compiti relativi alle materie di cui all’art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori eventualmente ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici al fine di eseguire puntualmente i compiti di servizio.
4. Il Capo pattuglia viene individuato secondo la posizione gerarchica dei singoli componenti del Corpo come disciplinata dal successivo art. 12 del Regolamento.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO, NORME SULL’ ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E NORME DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 12 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
1. L’ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è stabilito come segue:
a) Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale;
b) Vice Comandante;
c) Istruttore Capo;
d) Istruttore;
e) Vice Istruttore;
f) Assistente Xxxxxx;
g) Assistente;
h) Agente Scelto;
i) Agente.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso. Ai fini del conteggio dell’anzianità di servizio si considerano utili i periodi di servizio prestati nell’area di vigilanza, sia a tempo indeterminato che determinato. Nel caso di contemporanea assunzione, la posizione gerarchica è data dalla precedenza nella graduatoria di merito del concorso. Se assunti contemporaneamente tramite concorso, e gli stessi si sono qualificati a pari merito, occorrerà fare riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.
3. Tutte le richieste di collaborazione avanzate dagli uffici comunali dei Comuni aderenti alla Convenzione devono essere rivolte al Comandante, a chi lo sostituisce, ovvero a suo delegato.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, deve applicarsi l’istituto della rimostranza. Il soggetto al quale venga impartita una disposizione, ovvero un ordine ritenuto illegittimo, deve fare rimostranza motivata al superiore che l’ha impartito. Se la disposizione o l’ordine è rinnovato per iscritto, il soggetto a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione, salvo il diritto di denunciare al Sindaco del Comune di appartenenza l’illegittimità della disposizione o dell’ordine.
6. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire disposizioni e ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge.
7. Ogni appartenente al Corpo deve rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all’Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.
8. Ogni appartenente al Corpo ha l’obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l’osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
9. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
10. Al personale di Polizia Locale è vietato rispondere/adottare iniziative individuali relative a richieste di servizi pervenute direttamente da parte dei cittadini e/o da organi istituzionali diversi dai propri superiori, salvo casi di assoluta urgenza. Chi ha ricevuto la richiesta urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne notizia al Comandante o suo delegato appena possibile.
11. In considerazione dei doveri connessi alla qualità di Pubblico Ufficiale e di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di adempiere a tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni ricevute. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l’obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.
12. Di ogni intervento deve essere redatta senza ritardo dettagliata relazione di servizio. Nei casi di urgenza e di necessità, l’operatore, pur avendo notiziato appena possibile il Comandante o suo o delegato, deve comunque procedere alla redazione della relazione di servizio senza ritardo.
Art. 13 – Norme generali di condotta. Doveri del personale
1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti, il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all’imparzialità, alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile. Deve altresì operare con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d’istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nonché tra i cittadini stessi e il Corpo.
Art. 14 – Istanze e reclami
Le istanze e i reclami sono presentati dal personale seguendo la via gerarchica e le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate per iscritto seguendo la via gerarchica.
I superiori non possono rifiutare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.
Art. 15 – Comportamento in servizio e incompatibilità
1. Il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve essere disponibile ad accogliere le istanze dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In divisa deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, sempre se richiesto, esibire il tesserino di riconoscimento.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti a operazioni di servizio e non deve esprimere apprezzamenti e rilievi sull’operato delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, del Corpo intercomunale di Polizia Locale e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di non intrattenere rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite, tranne che per esigenze di servizio.
5. Il personale appartenente al Corpo non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
7. In considerazione delle peculiarità delle funzioni attribuite al personale della Polizia Locale, il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale non può svolgere alcun incarico anche non retribuito senza la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’organo competente del Comune di appartenenza del dipendente, sentito il Comandante. Fino alla definizione di una disciplina uniforme tra i Comuni aderenti alla Convenzione, il rilascio dell’autorizzazione è effettuato da ciascun Ente secondo le procedure previste dal rispettivo regolamento, e tenuto conto di eventuali ulteriori condizioni previste dal regolamento stesso, sempre comunque sentito il Comandante.
8. Sono in ogni caso vietate, anche al personale a tempo parziale con orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, le attività, anche saltuarie ed occasionali, soggette ai controlli e alla vigilanza esercitati dal personale nell’ambito delle funzioni di competenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale, nonché ogni altra attività che possa arrecare pregiudizio al prestigio del Corpo stesso.
9. Per quanto non previsto ai commi 6, 7 e 8, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 16 – Saluto
1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini con i quali viene a contatto per ragioni di ufficio, i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni di servizio.
2. Il saluto è altresì dovuto alle bandiere nazionali e militari, ai gonfaloni civici, alle autorità e simboli dello Stato cui sono devoluti gli onori, alle autorità civili, militari e religiose, ai superiori gerarchici del Corpo intercomunale di Polizia Locale e ai cortei funebri.
3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d’ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto
si esegue secondo le modalità in uso nelle Forze Armate portando la mano destra, aperta e con dita unite, all’altezza del copricapo; il polso in linea con l’avambraccio e in linea con la spalla.
4. È dispensato dal saluto:
a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall’espletamento di compiti d’istituto;
b) il personale a bordo di veicoli;
c) il personale di scorta di sicurezza;
d) il personale di scorta al gonfalone civico.
Art. 17 – Rapporti esterni
1. Le relazioni con gli organi d’informazione sono curate, esclusivamente, dal Sindaco o suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto
che venga a instaurarsi con gli organi d’informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull’attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le Amministrazioni aderenti alla Convenzione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.
Art. 18 – Segreto d’ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni
1. Fatto salvo quanto stabilito nell’art. 15 del presente regolamento, il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della normativa vigente.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d’ufficio non è comunque opponibile.
3. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato o personale.
4. In conformità alle norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l’attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce.
Art. 19 – Responsabilità disciplinare
1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Rispettando i principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in conformità al codice disciplinare vigente e la sanzione stessa è irrogata secondo le procedure previste.
CAPO II – NORME SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 20 - Documenti per i quali può essere richiesto l’accesso
1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi di cui all’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990 materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Corpo intercomunale di Polizia Locale.
2. Tutti gli atti pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria, sono acquisibili dagli interessati mediante l’esercizio del diritto di accesso con le modalità stabilite dall’art. 25 della legge n. 241/1990.
Art. 21 - Limitazione e differimento dell’accesso
1. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale può limitare l’accesso a un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo stesso nell’istanza di accesso.
2. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale dispone il differimento dell’accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 della legge
n. 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze delle amministrazioni, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’amministrazione.
3. In particolare il Corpo intercomunale di Polizia Locale dispone il differimento dell’accesso con riferimento:
a) agli atti e ai documenti relativi a procedure di gare d’appalto sino all’aggiudicazione;
b) agli atti e ai documenti relativi alle selezioni del personale sino alla conclusione;
4. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
Art. 22 - Esclusione del diritto di accesso a documenti ed informazioni
Ai sensi della legge n° 241/1990 artt. 22 e seguenti è escluso l’accesso ai documenti, oltre a quelli già previsti dall’art. 24 della legge stessa, anche ai sotto elencati documenti detenuti dal Corpo intercomunale di Polizia Locale:
1. ordini di servizio;
2. relazioni di servizio e processi verbali;
3. atti di polizia giudiziaria;
4. atti e documenti attinenti all’organizzazione ed al funzionamento della Polizia Locale ed all’impiego dei relativi addetti nelle attività di vigilanza e controllo e nelle operazioni di polizia svolte anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine;
5. atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture del Comando della Polizia Locale, la protezione e la custodia delle armi e delle munizioni e altri materiali assimilabili
6. atti e documenti in possesso della Polizia Locale attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali;
7. atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti;
8. fascicoli personali dei dipendenti;
9. atti recanti dati personali e sensibili ai sensi D.Lgs. n. 193/2006 concernenti i dipendenti. L’accesso formale è consentito solo a coloro che dimostrino di avere interesse personale, attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale.
CAPO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 23 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
1. Il Comandante, ovvero suo delegato, emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato. Il Comandante ha cura di stimolare l’interesse e l’iniziativa del personale assegnato,
acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell’eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative. Gli atti per la programmazione, l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti e servizi d’istituto sono:
a) l’istruzione generale o circolare: documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Contiene disposizioni in merito all’organizzazione e/o all’esecuzione dei servizi d’istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, a tutto il personale interessato;
b) l’ordine di servizio mensile: documento programmatico a carattere generale che stabilisce i turni di lavoro mensili del personale appartenente al Corpo. Esso è portato a conoscenza di tutto il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale entro il giorno 25 di ogni mese. Può essere soggetto a variazioni da parte del Comandante, ovvero da suo delegato, qualora ve ne sia l’esigenza per motivi imprevedibili o contingibili o urgenti. Tale variazione è comunicata nel più breve tempo possibile al personale interessato;
c) l’ordine di servizio giornaliero: documento che registra la situazione organica del Corpo e dei quali programma quotidianamente le normali attività d’istituto. Esso è predisposto sulla base del servizio mensile, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante. È redatto giornalmente dal Comandante o suo delegato. Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica di tale documento sono tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile di riferimento. Tale documento contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l’indicazione dell’orario di inizio e termine. Può anche indicare il tipo di vestiario ed eventuale veicolo da utilizzare, equipaggiamento e armamento necessari e le finalità da perseguire. Può contenere indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale di qualsiasi natura inerenti al servizio. Tutto il personale ha l’obbligo di prenderne visione all’inizio del servizio stesso. Nell’ordine di servizio giornaliero il personale può annotare fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola indicate in forma scritta, ma la loro forma orale non costituisce vizio;
d) l’ordine di servizio particolare: ordine impartito qualora vi sia la necessità di disporre, con carattere di urgenza, l’esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento. Viene comunicato nelle medesime forme di cui alla lettera c) direttamente al personale interessato, a cura del Comando.
Art. 24 – Presentazione in servizio
1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale ha l’obbligo di accertarsi tempestivamente dell’orario e delle modalità del servizio cui è assegnato.
2. Al personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale che inizia il proprio turno di lavoro, vengono riconosciuti all’interno dell’orario di lavoro, dieci minuti di tempo per indossare l’uniforme, dotarsi di eventuali equipaggiamenti per svolgere il servizio e per prendere visione dell’ordine di servizio giornaliero, lo stesso periodo viene riconosciuto al personale che smonta dal turno di lavoro.
3. In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il personale appartenente al Corpo ha l’obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite. Il servizio deve essere svolto in perfetto ordine nel vestiario, nell’equipaggiamento ed eventuale armamento prescritto.
4. È fatto obbligo al personale appartenente al Corpo, in caso di assenza dal servizio, di darne tempestiva notizia secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e di avvisare contestualmente nel più breve tempo possibile, comunque al più tardi all’inizio dell’orario del turno di lavoro, sia l’Ente da cui dipende che la sede del Comando intercomunale, in modo da permettere l’eventuale pronta sostituzione del personale assente nei servizi organizzati.
5. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste l’obbligo di comunicare la prognosi al
Comando nel più breve tempo possibile, al fine di organizzare al meglio il servizio.
Art. 25 – Reperibilità
1. Per il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto, nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. La presenza in servizio è comunque dovuta da tutto il personale appartenente al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali, esemplificativamente e non in modo esaustivo: incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica e altri eccezionali fenomeni.
3. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 2, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante, ovvero da un suo delegato.
Art. 26 – Servizi a carattere continuativo
1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto svolti dagli operatori sia sul territorio di competenza che negli uffici di supporto agli addetti che svolgono servizio esterno, il personale smontante:
a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all’ora stabiliti dall’ordine di servizio.
Art. 27 – Obblighi del personale a fine servizio
1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione dettagliata deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l’obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell’orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando.
Art. 28 – Controlli sui servizi
1. Il Comandante, il Vice Comandate e il personale del ruolo Istruttori, ovvero il personale designato, deve controllare il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Art. 29 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio
1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale un tesserino di riconoscimento e assegna una placca di servizio, del tipo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e successivi atti attuativi.
2. Il tesserino di riconoscimento, che ha validità quinquennale, va esibito nei casi previsti dall’art. 13 del presente regolamento.
3. La placca di servizio va indossata sull’uniforme di servizio, secondo le modalità previste.
4. Il tesserino di riconoscimento e la placca di servizio vanno immediatamente restituite all’atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
5. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio.
Art. 30 – Cura della persona e dell’uniforme
1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale presta servizio in uniforme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
2. Il personale appartenente al Corpo deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
3. Il personale deve porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Eventuali capelli lunghi portati dal personale di sesso femminile dovranno essere raccolti anche per motivi di sicurezza personale. Il personale di sesso maschile deve curare che i capelli siano sempre di moderata lunghezza e che, in ogni caso, lascino bene scoperto il collo, le orecchie e la fronte.
4. Essendo l’uniforme il principale elemento di riconoscimento degli appartenenti al Corpo, la stessa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro, in perfette condizioni di pulizia, ed è vietato variarne la foggia.
5. È vietato altresì portare piercing o avere tatuaggi visibili indossando l’uniforme estiva; per il personale di sesso femminile l’uniforme prevede la gonna.
6. È vietato altresì portare xxxxxxxxx ad esclusione del solo personale di sesso femminile.
7. Non è consentito l’uso di orecchini appariscenti e/o pendenti, collane, o altri elementi ornamentali che possano alterare l’assetto formale dell’uniforme.
8. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, ovvero suo delegato, può svolgere l’attività d’istituto in abito civile.
Art. 31 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all’Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il personale del Corpo deve adottare la stessa cura di cui al comma precedente per ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso per motivi di servizio.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
Art. 32 – Servizi di rappresentanza
1. Al Corpo intercomunale di Polizia Locale compete l’eventuale espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche degli Enti aderenti alla Convenzione.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni, rende gli onori nei casi e con le modalità previste dal regolamento del cerimoniale.
Art. 33 – Servizi a richiesta di privati
1. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti seguenti. Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d’istituto del Corpo e sono svolte su istanza motivata e documentata.
Sono prestazioni speciali i servizi di viabilità necessari per garantire l’esercizio della iniziativa economica privata in condizioni di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, nonché in modo ordinato e compatibile con la qualità della vita cittadina.
Sono prestazioni speciali della Polizia Locale tra l’altro:
- i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali;
- l’assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-televisive;
- la limitazione temporanea della viabilità pedonale e stradale;
- l’interdizione temporanea della circolazione in strade e piazze;
- ogni altra attività d’istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica o privata.
Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d’istituto, dispone in ordine ai tempi e modi dell’effettuazione dei servizi richiesti.
Per l’effettuazione di prestazioni della Polizia Locale che non trovano fondamento normativo cogente, il Comando effettua una valutazione circa l’opportunità di far eseguire i servizi richiesti.
In ogni caso la Polizia Locale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l’impiego di operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente stesso.
Le prestazioni speciali possono essere erogate anche a favore di pubbliche amministrazioni richiedenti.
2. Con Delibera della Giunta Comunale di ogni singolo Ente aderente alla convenzione sono approvate le tariffe comprendenti le indennità, le spese e quant’altro, previste per l’esecuzione dei servizi richiesti dai privati.
TITOLO III
REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE CAPO I - REQUISITI DI ACCESSO
Art. 34 – Requisiti di accesso
1. L’accesso al Corpo intercomunale di Polizia Locale è subordinato al possesso dei requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dai singoli Regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e enorme di accesso:
- essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai singoli profili professionali previsto dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e enorme di accesso
- essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge 65/86
- essere in possesso delle patenti di guida che abilitano a condurre tutti i veicoli in dotazione al Corpo intercomunale di Polizia Locale
- assenza di impedimenti al porto e all’uso dell’arma e/o elementi ostativi derivanti da norme di legge e disponibilità incondizionate al porto delle armi d’ordinanza espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dal candidato
- idoneità psico-fisica a svolgere la mansione di operatore di Polizia Locale
- limite di età massima di 35 anni per categoria C e 40 anni per categoria D per assunzioni attraverso concorso pubblico.
CAPO II - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO
Art. 35 – Formazione specifica
1. Al fine di consentire l’acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché di acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale.
Art. 36 – Formazione iniziale
1. I vincitori di concorso sono tenuti a frequentare durante il periodo di prova uno specifico corso di formazione, compatibilmente con le risorse dell’Ente stesso. L’Ente può dispensare dall’obbligo di prima formazione gli operatori di Polizia Locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo intercomunale di Polizia Locale per trasferimento da altri Corpi di Polizia Locale. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, la formazione d’ingresso è realizzata a cura del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
Art. 37 – Aggiornamento e addestramento
1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante o da suo delegato.
2. Il Comandante assicura l’aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea impossibilità, ne facciano richiesta.
TITOLO IV
FORNITURA DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 38 – Uniformi
1. La fornitura dell’uniforme viene fatta a seguito di provvedimento motivato del Comandante, per il personale di prima vestizione sarà effettuata in modo completo all’atto dell’assunzione, in relazione al servizio cui il nuovo personale assunto sarà adibito; la periodica sostituzione della stessa e del materiale in dotazione sarà effettuata secondo le scadenze indicate nelle allegate tabelle al presente regolamento.
2. I segni e le caratteristiche identificative e distintive connessi all’attività svolta da associazioni di volontari e dai messi comunali, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive dell’uniforme del personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
Art. 39 - Individuazione delle uniformi
La divisa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori, puntualmente individuati nell’art. 17 della L.R. n. 41 del 19/12/2003 avente ad oggetto "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale”, modificato ed integrato dai seguenti provvedimenti di Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004, n. 2350 del 9/8/2005, n.1054 del 11/04/2006, n. 1719 del 26/10/2011, n. 1961
del 22/11/2011 e n. 349 del 6/3/2012 e relativi allegati) aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare per ciascun servizio, formalmente istituito, le esigenze di decoro, di funzionalità e di identificazione.
Con il presente regolamento vengono individuate tra le tipologie delle uniformi previste dell’allegato A del D.G.R. n. 349/2012, quelle che potranno essere dotate al personale, per i servizi formalmente istituiti, come di seguito indicato:
1. uniformi ordinarie invernali e estive (O.I. e O.E.);
2. uniformi di servizio motociclisti invernali e estive (S.I.M. e S.E.M.).
Art. 40 - Obbligo di indossare l’uniforme
Il personale cui sono assegnati gli effetti vestiario, durante il servizio, ha l'obbligo di indossarli con proprietà, dignità e decoro e dovrà conservarli con massima cura per tutta la durata della fornitura.
La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato degli effetti personali.
Fuori servizio è fatto divieto di indossare gli effetti personali in dotazione in luoghi e circostanze che possono comunque ledere il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.
I dipendenti cui sono assegnati effetti vestiario sono tenuti:
- a conservarli con diligenza e cura;
- al loro lavaggio e stiratura, senza alterarne in alcun modo la foggia;
- non è consentito l’uso di parti dell’uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.
Il personale amministrativo che verrà eventualmente adibito a portare il gonfalone sarà fornito di una divisa estiva ed una invernale.
Art. 41 - Individuazione dei gradi
I gradi degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono individuati dalla vigente normativa regionale che prevede una struttura, suddivisa in categorie che non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale.
Per il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con il presente provvedimento, vengono individuate le seguenti categorie: Ufficiali, Istruttori ed Agenti, con la seguente individuazione dei gradi:
UFFICIALI
Vice Commissario – Comandante:
sulle spalle 2 (due) stelle dorate a sei punte, bordate di colore rosso;
soggolo fascia dorata con n. 2 (due) barre con profilo centrale di colore rosso;
alamari ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo;
mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo.
Vice Commissario – Vice Comandante:
sulle spalle 2 (due) stelle dorate a sei punte, bordate di colore blu;
soggolo fascia dorata con due barre e filo centrale azzurro
alamari ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo;
mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo.
Vice Commissario:
sulle spalle 2 (due) stelle dorate a sei punte;
soggolo fascia dorata con due barre e filo centrale azzurro
alamari ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo;
mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo.
ISTRUTTORI
Istruttore capo: (con almeno 20 anni di anzianità e valutazione positiva e motivata del Comandante):
sulle spalle 3 (tre) barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia argentata con profilo centrale azzurro e 3 (tre) barre con profilo centrale azzurro;
mostrine in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all’interno, posto sulla parte inferiore.
Istruttore: (con almeno 10 anni di anzianità e valutazione positiva e motivata del Comandante):
sulle spalle 2 (due) barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia argentata con profilo centrale azzurro e 2 (due) barre con profilo centrale azzurro;
mostrine
Vice Istruttore:
sulle spalle 1 (una) barra argentata su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia argentata con profilo centrale azzurro e 1 (una) barra con profilo centrale azzurro;
mostrine in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all’interno, posto sulla parte inferiore.
AGENTI
Assistente scelto: (con almeno 25 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):
sulle spalle 3 (tre) chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia nera lucida con barra azzurra;
mostrine in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all’interno, posto sulla parte inferiore.
Assistente: (con almeno 15 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):
sulle spalle 2 (due) chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia nera lucida con barra azzurra;
mostrine in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all’interno, posto sulla parte inferiore.
Agente scelto: (con almeno 5 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante): sulle spalle 1 (uno) chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;
soggolo fascia nera lucida con barra azzurra;
mostrine in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all’interno, posto sulla parte inferiore.
Art. 42 - Distintivi di riconoscimento del personale
Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è dotato di distintivi di riconoscimento così come previsto dall’allegato C della delibera di D.G.R. n. 349 del 6/3/2012:
- Distintivi di specialità, previsti nella sezione “C 2”, sono attribuiti dal Comandante. Tra tutte le specialità indicate nella predetta sezione con il presente provvedimento vengono individuate le specialità svolte, come di seguito indicato: volante, motociclistica, servizio mezzi nautici, pronto intervento, agente di quartiere, servizio di P.G., vigilanza ambientale. Nel caso di più specialità dovrà essere utilizzato solo il distintivo della specialità prevalente;
- Tesserino di servizio deve corrispondere a quanto previsto nella sezione “C 5” del predetto provvedimento di Giunta Regionale.
Art. 43 - Distintivo comunale
L’Ente stabilisce che il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale si fregi del distintivo comunale che consiste in una placca di minori dimensioni con lo stemma comunale da applicare sul taschino destro dell’uniforme.
CAPO II - ACQUISTO DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO
Art. 44 - Procedura per l'acquisto
L'acquisto degli effetti di vestiario verrà eseguito secondo le normative vigenti e con le modalità previste dal “Regolamento per la disciplina dei contratti del comune” in vigore dell’Ente capofila della convenzione.
La tipologia, la quantità e la fornitura del vestiario e relativi accessori sono stabiliti dalle allegate tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente regolamento.
I capi/articoli acquistati dovranno rispettare i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti, per la tipologia del servizio svolta dal dipendente assegnatario della fornitura, dal
D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) in vigore nell’Ente.
CAPO III - DOTAZIONE DELLE UNIFORMI
Art. 45 - Diritto.
Conseguentemente all'indicazione delle mansioni svolte nell'atto di assunzione e ai servizi assegnati dal Comandante il dipendente avrà diritto all'assegnazione del vestiario.
Nessuna somma potrà mai essere corrisposta direttamente al dipendente per l'acquisto di tali beni.
Art. 46 - Dotazione
Tutti gli effetti di vestiario sono in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
Il personale, al quale sono stati assegnati effetti di vestiario, ha l'obbligo di restituire al Comandante o suo incaricato tutti gli articoli ricevuti, con le modalità di seguito elencate:
- al momento del collocamento a riposo ad eccezione delle calzature, camicie, calze per evidenti motivi igienici;
- al momento di essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un periodo superiore ad un anno;
- in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
- in caso di passaggio di qualifica o profilo professionale quando la materia è diversamente disciplinata.
La restituzione dovrà avvenire:
- per il vestiario e accessori entro i cinque giorni successivi e gli effetti dovranno essere consegnati lavati, riassestati e stirati;
- per il tesserino di servizio, stemmi, alamari, placca di servizio, distintivi in genere, arma, manette, chiavi, paletta/e di servizio, badge, blocchi contestazioni, cellulare e/o radio portatile eventualmente assegnato ed eventuali altri accessori assegnati per la difesa entro l’ultimo giorno di servizio prestato.
Dai capi di corredo restituiti, il Comando, dovrà scegliere quelli che abbiano subito brevi periodi di uso e che siano suscettibili di ulteriore utilizzazione provvedendo alla loro igienizzazione presso ditta specializzata.
Art. 47 - Periodicità delle forniture
Per ogni effetto di vestiario il periodo di durata viene indicato nelle allegate tabelle.
In sede di prima dotazione verranno forniti anticipatamente quei capi che sono ritenuti necessari per il normale ricambio, come da allegate tabelle.
Non sarà dato corso alle richieste di rinnovo delle forniture nei confronti dei dipendenti che essendo prossimi al collocamento a riposo o alla dispensa del servizio dovuta a qualsiasi causa, non potranno usufruire degli indumenti di nuova assegnazione per un periodo superiore alla metà della durata per essi prescritta. In ogni caso nell'ultimo biennio
antecedente l'età di pensionamento, se conosciuta, non potrà essere assegnato alcun capo, ma potranno essere sostituiti quelli in evidente stato d’usura. In tal caso l'uso del vestiario si intende prorogato sino al termine del servizio.
I capi assegnati potranno essere sostituiti prima della prevista fornitura ed a seguito di specifica richiesta scritta, solo nel caso in cui risultino non più utilizzabili per cause di servizio o deterioramento del capo stesso. Il capo non più utilizzabile dovrà essere consegnato al Comandante o suo collaboratore designato unitamente alla predetta richiesta.
Art. 48 - Fornitura dell’uniforme
Per ciascun tipo di uniforme sono previste due varianti stagionali: estiva ed invernale.
Il rinnovo del corredo avverrà, a seconda della sua durata in base ai cambiamenti stagionali e climatici, compatibilmente con le consegne effettuate dalla ditta fornitrice, salvo casi di forza maggiore.
Il dipendente assunto a tempo determinato avrà diritto alla fornitura di vestiario che verrà disposta dal Comandante per quantità e tipologia in relazione al periodo di assunzione e alle mansioni svolte dal dipendente stesso.
Art. 49 - Assegnazione del personale a compiti straordinari
Il dipendente assegnato a compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita è ammesso a fruire, in tutto, della dotazione prevista per il nuovo incarico.
CAPO IV - DOTAZIONE - VEICOLI
Art. 50 - Dotazioni del Corpo
Per dotazioni del Corpo intercomunale di Polizia Locale si intendono eventuali attrezzature che possono essere usate dal personale quali: giubbotto antiproiettile, casco operativo, maschera antigas, guanti antitaglio e scudo di protezione.
Art. 51 - Veicoli
I veicoli che vengono posti in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale devono essere forniti delle livree come da disposizioni della normativa regionale nelle quali vengono inserite: la scritta “Polizia Locale”, la denominazione e lo stemma dell’Ente e lo stemma Regionale.
I veicoli si differenziano in veicoli standard che avranno “Dotazione standard per tutti gli autoveicoli” e i veicoli adibiti a servizi operativi con “Dotazioni per mezzi speciali” così come disposto dalla normativa di riferimento.
Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Servizio può essere dotato dei seguenti veicoli:
- veicoli speciali,
- motoveicoli,
- ciclomotori;
- veicoli di servizio operativo,
- veicoli di servizio standard,
- veicoli civetta.
Le singole Amministrazioni Comunali aderenti alla convenzione si riservano la facoltà, qualora necessario, di acquisire ulteriori tipologie di veicoli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale.
Art. 52 - Arma di ordinanza
1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale è dotato di arma e la disciplina per l’utilizzo dell’arma, le modalità di consegna e custodia della stessa sono regolate con apposito Regolamento di ogni singolo Comune convenzionato, regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO V RICONOSCIMENTI
Art. 53 – Riconoscimento per particolari meriti
1. Gli appartenenti al servizio che si sono distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, sono premiati, in relazione alla importanza dell’attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
a) elogio scritto;
b) encomio;
c) encomio solenne;
d) proposta di una ricompensa al valor civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato.
Art. 54 – Requisiti per il conferimento
1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate, su proposta del Sindaco del Comune di appartenenza, al Ministero dell’Interno, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, a fronte di straordinari atti di eroismo.
2. L’encomio solenne, deliberato dall’Amministrazione Comunale, su proposta del Comandante, è conferito, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L’encomio del Sindaco del Comune di appartenenza, su proposta del Comandante, è conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d’istituto.
4. L’elogio scritto del Comandante è conferito, al personale che abbia fornito un rilevante contributo all’esito di un importante servizio o di un’attività istituzionale, dimostrando di possedere eccellenti qualità professionali.
TITOLO VI
PATRONO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 – Festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale
1. Il giorno 20 Gennaio, giornata in cui si festeggia il Santo Patrono San Xxxxxxxxxx, è dichiarata festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale. La festa potrà essere solennizzata con un’unica cerimonia annuale predisposta dal Corpo stesso.
Art. 56 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Convenzione e si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione stessa.
Art. 57 – Abrogazione di norme
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti dei Servizi di Polizia Locale, vigenti nei Comuni aderenti alla convenzione nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.
Art. 58 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta comunale che lo approva e sarà trasmesso al Ministero dell’Interno per il tramite del Prefetto di Treviso, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto.
allegato A) al Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale
ABBIGLIAMENTO INVERNALE UNIFORME ORDINARIA | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
cappotto | 1 | ad usura | |
impermeabile | 1 | ad usura | |
copri pantaloni impermeabile/traspirante | 1 | ad usura | |
giacca uniforme ordinaria | 1 | 4 | |
pantalone uniforme ordinaria | 2 | 3 | c |
gonna uniforme ordinaria | 1 | ad usura | d |
giaccone impermeabile traspirante | 1 | 4 | |
maglione collo alto tipo "dolcevita" o pile con zip | 1 | 2 | f |
maglione scollo a "V" con maniche - pesante o leggero | 1 | 2 | f |
berretto rigido femminile uniforme ordinaria + foderina | 1 | 3 | |
copri berretto rifrangente (berretto femminile) | 1 | 3 | |
berretto rigido maschile uniforme ordinaria + foderina | 1 | 3 | |
copri berretto rifrangente (berretto maschile) | 1 | 3 | |
camicia uniforme ordinaria m.l. | 2 | 1 | f |
calze lunghe o corte o collant o gambaletto | 6 | 1 | |
cravatta uniforme ordinaria | 1 | 2 | |
sciarpa o scalda collo | 1 | ad usura | |
guanti di lana o pile bianchi | 1 | ad usura | |
guanti di pelle neri invernali | 1 | 1 | |
cintura invernale | 1 | 2 | |
calzamaglia in lana | 1 | 2 | |
ABBIGLIAMENTO ESTIVO UNIFORME ORDINARIA | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
giacca uniforme ordinaria | 1 | 4 | |
pantalone uniforme ordinaria | 2 | 3 | c |
gonna uniforme ordinaria | 1 | ad usura | d |
xxxxxxxx estivo traspirante | 1 | 4 | |
camicia uniforme ordinaria m.c. | 2 | 1 | f |
calze lunghe o corte o collant o gambaletto | 6 | 1 | |
guanti in cotone bianchi | 1 | ad usura | |
guanti di xxxxx xxxx estivi | 1 | 1 | |
cintura estiva | 1 | 2 | |
ABBIGLIAMENTO INVERNALE MOTOCICLISTI | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
giaccone - della combinazione motociclistica invernale e estivo con protezione specifica per motociclisti | 1 | ad usura | |
pantalone - della combinazione motociclistica invernale e estivo con protezione specifica per motociclisti 1 ad usura | 1 | ad usura | |
pantalone alla cavallerizza invernale | 1 | 4 | |
guanti motociclista invernali | 1 | 4 | |
casco per motociclista | 1 | ad usura | b |
basco blu o berretto operativo invernale "tipo baseball" - blu notte | 1 | 4 |
ABBIGLIAMENTO ESTIVO MOTOCICLISTI | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
pantalone alla cavallerizza | 1 | 4 | |
guanti motociclista estivi | 1 | 4 | |
berretto operativo invernale "tipo baseball" - blu notte | 1 | 4 | |
legenda:
b -- la fornitura del capo avverrà solamente se l'articolo non fosse già stato fornito per altri servizi o altre stagionalità
c -- per gli agenti che effettuano servizio prevalente esterno, alla prima fornitura, verranno dotati di n. 3 paia di pantaloni.
Nelle forniture a seguire verranno dotati di n. 2 paia di pantaloni
d -- per le donne alla prima fornitura
f -- alla prima dotazione di vestiario il numero dei capi forniti sarà il doppio di quello previsto. La dotazione anticipata verrà detratta in sede in 2° fornitura
allegato B) al Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale
CALZATURE INVERNALI PER UNIFORME ORDINARIA | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
scarponcini invernali o in alternativa scarpe basse invernali o a mezzo tacco (personale femminile) | 1 | 2 | |
scarponcini invernali o in alternativa scarpe basse invernali (personale maschile) | 1 | 2 | |
stivaletti di sicurezza invernali (personale maschile e femminile) | 1 | ad usura | e |
stivali da pioggia in gomma | 1 | ad usura |
CALZATURE ESTIVE PER UNIFORME ORDINARIA | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
scarpe basse estive (personale maschile e femminile) | 1 | 2 | |
stivaletti di sicurezza estivi (personale maschile e femminile) | 1 | ad usura | e |
CALZATURE INVERNALE PER MOTOCICLISTI | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
stivali da motociclista invernali alti (personale maschile e femminile) | 1 | ad usura | b |
CALZATURE ESTIVA PER MOTOCICLISTI | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
stivali da motociclista estivi alti (personale maschile e femminile) | 1 | ad usura | b |
legenda:
b -- la fornitura del capo avverrà solamente se l'articolo non fosse già stato fornito per altri servizi o altre stagionalità
e – per gli agenti che effettuano servizio prevalente esterno - la fornitura del capo avverrà solamente se l'articolo non fosse già stato fornito per altri servizi o altre stagionalità
allegato C) al Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale
ACCESSORI E MATERIALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE | |||
descrizione capi | numero capi | rinnovo anni | note |
cinturone in cuoio o in materiale sintetico di colore bianco, riflettente, largo 5 cm. + bretella in alternativa | 1 | ad usura | |
fondina ad estrazione rapida bianca in cuoio o in materiale plastico | 1 | ad usura | |
correggiolo in poliuretano bianco | 1 | ad usura | |
manette | 1 | ad usura | |
porta manette bianco in cuoio o in materiale sintetico | 1 | ad usura | |
porta caricatore di riserva bianco in cuoio o in materiale sintetico | 1 | ad usura | |
anello porta mazzetta di segnalazione di colore bianco | 1 | ad usura | |
fondina per spray antiaggressione bianca in cuoio o in materiale plastico | 1 | ad usura | |
spray OC a base di acqua con erogazione a getto balistico | 1 | ad usura | |
fischietto | 1 | ad usura | |
borsa 24 h | 1 | ad usura | |
stemma berretto | 1 | 3 | |
placca di servizio (estiva ed invernale) | 1 | ad usura | |
placca comunale | 1 | ad usura | |
distintivi di grado | 6 | ad usura | |
distintivi di specialità | 1 | ad usura | |
coppie mostrine in metallo per giacca | 2 | ad usura | |
coppia mostrine metallo per cappotto | 1 | ad usura | |
coppia mostrine piccole in metallo per camicia estiva | 2 | ad usura | |
gilet rifrangente giallo alta visibilità | 1 | ad usura | |
manicotti e xxxxxxxxxx rifrangenti | 1 | ad usura | |
tesserino personale | 1 | ad usura | |
porta tessera di riconoscimento con placca | 1 | ad usura | |
cordelline di rappresentanza | 1 | ad usura | b |
mazzetta di segnalazione | 1 | ad usura |
legenda: