IN MATERIA DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “codice dei contratti pubblici”) nella prospettiva di assicurare la tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in funzione delle specifiche esigenze della stazione appaltante.
Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “ANAC”).
Per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e dal presente Regolamento, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, giusto il disposto dell’art. 38, comma 8, del codice dei contratti pubblici.
In ossequio alle esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente Regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purchè consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti atti della stazione appaltante: il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e il CODICE ETICO. Tali atti, quand’anche non richiamati negli atti e documenti delle
procedure di selezione del contraente, vincoleranno gli operatori economici e dagli stessi dovranno essere osservati.
Art. 2 – Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
La tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul valore aggiunto) che ricadono nell’ambito di applicazione del presente Regolamento:
LAVORI
CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria) | IMPORTO | NORMA DI RIFERIMENTO | |
A) | 0,01 Euro | <40.000,00 Euro | Art. 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016 |
B) | 40.000,00 Euro | <150.000,00 Euro | Art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016 |
C) | 150.000,00 Euro | <1.000.000,00 Euro | Art. 36, comma 2, lettera c), d.lgs. 50/2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA
IMPORTO | NORMA DI RIFERIMENTO | ||
D) | 0,01 Euro | < 200.000,00 (o di importo indispensabile) | Art. 163 d.lgs. 50/2016 |
SERVIZI E FORNITURE
CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria) | IMPORTO | NORMA DI RIFERIMENTO | |
A) | 0,01 Euro | <40.000,00 Euro | Art. 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016 |
B) | 40.000,00 Euro | <209.000,00 Euro | Art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016 |
Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relative alle soglie europee.
Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del d.lgs. 50/2016 tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
Art. 3 - Avvio della procedura per l’affidamento
L’acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento viene di norma predefinita negli atti di programmazione della stazione appaltante (budget aziendale, piano industriale, bilancio previsionale e/o preventivo).
Nell’ambito di quanto previsto dagli atti di programmazione il Dirigente e/o Funzionario preposto al Settore e/o Ufficio cui compete l’acquisizione del lavoro e/o del servizio e/o della fornitura cura le attività istruttorie, propositive e preparatorie del bene e/o della prestazione oggetto di approvvigionamento, all’esito delle quali si procede con l’avvio della procedura di affidamento.
La procedura di affidamento viene avviata ed approvata direttamente dal Dirigente del Settore e/o Ufficio cui compete l’acquisizione per acquisizioni di valore inferiore all’importo di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).
Per le acquisizioni di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 la procedura di affidamento viene avviata e approvata, di norma, dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, fatti salvi i poteri conferiti al Direttore Generale e/o altro Dirigente e/o Funzionario aziendale preposto che consentono a tali soggetti anche in questo caso di avviare la procedura di affidamento con propria autonoma decisione e/o determinazione.
In assenza della figura dirigenziale e/o del funzionario preposto, l’avvio della procedura di affidamento per acquisizioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 viene disposto dal Direttore Generale e, in mancanza di quest’ultimo, dall’Amministratore e/o Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante.
In caso di esigenze sopravvenute rispetto agli atti di programmazione le acquisizioni di valore inferiore ad Euro 40.000,00 vengono disposte dal Direttore Generale e, in mancanza di quest’ultimo, dall’Amministratore e/o Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, mentre per quelle pari o superiori ad Euro 40.000,00 rimane ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri conferiti al Direttore Generale e/o altro Dirigente e/o Funzionario aziendale preposto che consentono anche in questo caso a tali soggetti di avviare la procedura di affidamento con propria autonoma decisione e/o determinazione.
In caso di urgenza le acquisizioni vengono disposte dal Direttore Generale e, in mancanza di quest’ultimo, dall’Amministratore e/o Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, fatta salva la ratifica successiva da parte del Consiglio di Amministrazione per le acquisizioni di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, fatti salvi i poteri conferiti al Direttore Generale e/o altro Dirigente e/o Funzionario aziendale preposto che consentono anche in questo caso a tali soggetti di avviare la procedura di affidamento con propria autonoma decisione e/o determinazione.
L’avvio della procedura da parte dell’organo competente secondo quanto sopra previsto deve essere approvato con specifico atto a valere quale determinazione a contrarre.
La determinazione a contrarre deve indicare:
- L’oggetto dell’acquisizione;
- Le fonti di finanziamento e/o copertura finanziaria dell’acquisizione;
- La natura dell’acquisizione, ossia se prevista negli atti di programmazione, ovvero se determinata da esigenze aziendali operative sopravvenute e/o da ragioni di urgenza;
- L’importo stimato dell’acquisizione;
- La durata dell’acquisizione;
- L’eventuale suddivisione dell’appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- Ogni altro elemento essenziale del contratto;
- I requisiti generali e speciali di partecipazione;
- La procedura di selezione degli operatori prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e la relativa motivazione, quando ciò sia necessario e/o dovuto;
- Il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- Il Responsabile del Procedimento designato.
Art. 4 - Responsabile del procedimento e Commissione di gara
Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione del contratto e/o un Direttore dei lavori, i quali svolgono i compiti attribuiti dal codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.
Ai sensi dell’art. 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento viene nominato, per ogni singola procedura, nell’atto di approvazione di cui al precedente art. 3, dall’organo aziendale competente ad approvare la determinazione a contrarre.
Il Responsabile del procedimento viene nominato, in conformità alle linee Guida ANAC, tra i dipendenti della Società, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonchè delle competenze professionali, dell’anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Il Responsabile del procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all’organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la Procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
In assenza di Dirigenti e/o funzionari idonei e/o di accertata carenza d’organico, potrà essere designato Responsabile del procedimento il Direttore Generale e, in mancanza di quest’ultimo, l’Amministratore e/o il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 11, del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento a soggetti esterni alla stazione appaltante dei compiti di supporto all’attività del Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell’attività di controllo, segnala al soggetto o all’organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l’esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del codice dei contratti pubblici in materia di ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell’appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici, ove applicabile.
Resta fermo ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto, per quanto possibile in relazione all’organico aziendale, del principio di rotazione.
La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
In conformità al punto 5 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, e alla ivi disposta proroga del regime transitorio dettato dall’art. 216, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dal Consiglio di Amministrazione per gli appalti di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 e dal Direttore Generale e, in mancanza di quest’ultimo, dall’Amministratore e/o dal Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante per gli appalti di valore inferiore ad Euro 40.000,00.
La stazione appaltante, allorchè le predette Linee Guida ANAC n. 5 entreranno pienamente in vigore si adeguerà alle stesse e, qualora, necessario modificherà e/o integrerà le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 5 – Procedure per l’affidamento di Lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori nell’ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 2, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del codice dei contratti pubblici, nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria – secondo le procedure che seguono:
A) Lavori di importo complessivo inferiore ad Euro 40.000,00
Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell’organo societario competente, o per ragioni sopravvenute o d’urgenza, sulla base delle disposizioni del presente Regolamento mediante:
- affidamento diretto adeguatamente motivato;
- amministrazione diretta.
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale. In proposito, la stazione appaltante potrà richiedere all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, la stazione appaltante potrà richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, la stazione appaltante potrà richiedere altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
In caso di affidamento diretto l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
In caso di lavori di importo pari e/o inferiore ad Euro 5.000,00 si potrà ricorrere all’affidamento diretto nei confronti di un solo operatore economico purchè si offra adeguata motivazione in ordine alla competitività del prezzo offerto rispetto a quelli correntemente praticati nel mercato di riferimento o rispetto ad elenchi prezzi ufficiali, nonché in relazione all’affidabilità dell’operatore economico rispetto ai tempi di esecuzione ed al puntuale e corretto adempimento di precedenti commesse.
Per gli affidamenti pari o superiori ad Euro 20.000,00, qualora la stazione appaltante abbia approvato proprio elenco fornitori in relazione alla prestazione oggetto dell’affidamento si potrà procedere all’affidamento diretto nei confronti di uno degli
operatori economici presenti nell’elenco, previo sorteggio pubblico tra essi. In ogni caso la stazione appaltante dovrà predeterminare il corrispettivo della prestazione fisso e invariabile che l’operatore sorteggiato sarà tenuto ad accettare qualora intenda rendersi affidatario. L’operatore economico sorteggiato che sia divenuto affidatario non potrà essere sorteggiato per ulteriori affidamenti in corso d’anno, e ciò in ossequio al principio di rotazione.
In ossequio al principio di rotazione l’operatore economico potrà essere affidatario in corso d’anno di commesse per incarico diretto e/o per sorteggio e, quindi, in assenza di confronto competitivo, per importo massimo complessivo (ossia comprensivo di tutti gli incarichi ricevuti) non superiore ad Euro 40.000,00.
In ogni caso, anche per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, la stazione appaltante potrà pur sempre avvalersi della procedura negoziata, previa consultazione sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico elenco fornitori, successivo confronto competitivo e stipula del contratto, con le modalità previste per gli affidamenti di lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro potrà avvenire anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
B) Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00
Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell’organo societario competente, o per ragioni sopravvenute o d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016, mediante amministrazione diretta o procedura negoziata, nell’ambito delle seguenti categorie generali (da intendersi a titolo esemplificativo):
- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi sopravvenuti e/o imprevedibili;
- manutenzione di opere ed impianti;
- interventi non programmabili e/o urgenti in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori;
- realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione;
- consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- scavi e movimenti di terra;
- realizzazione di strutture portanti;
- realizzazione di murature in genere;
- realizzazione di opere di finitura;
- realizzazione o ripristino di coperture;
- realizzazione o ripristino di opere stradali o arredo urbano;
- demolizione e smontaggio di attrezzature edili minori;
- impermeabilizzazioni;
- realizzazione o ripristino di opere di isolamento termo-acustico;
- realizzazione e/o ripristino di infissi esterni e/o interni;
- realizzazione e/o modifica di strutture il legno, vetro, ferro; realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione;
- realizzazione di opere di verniciatura, coloritura e lattoneria;
- realizzazione, riparazione, adeguamento di impianti elettrici, reti, audio video, idrosanitari, meccanici, antincendio, sicurezza o di alta specializzazione;
Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l’acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016.
Sono eseguiti con procedura negoziata gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l’individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici.
La consultazione avviene, di norma, sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico elenco fornitori, successivo confronto competitivo e stipula del contratto.
B1) L’indagine di mercato
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
Tale fase non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonchè di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determinazione a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
A tal fine la stazione appaltante pubblica, di norma, un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione , salvo ritenere necessario, in funzione della importanza, complessità, rilevanza dell’appalto ricorrere ad altre forme di pubblicità.
La durata della pubblicazione dell’avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo di almeno quindici giorni, salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
L’avviso dovrà riportare i seguenti elementi:
- valore dell’affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il termine entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- l’eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.
B2) Gli Elenchi Fornitori
La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti.
Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione , o altre forme di pubblicità ritenute necessarie in funzione della importanza, complessità, rilevanza della tipologia di lavoro, servizio o fornitura per cui l’elenco fornitori è istituito.
L’avviso per l’istituzione dell’elenco fornitori deve indicare:
- i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della stazione appaltante pubblicati unitamente all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Pertanto, l’elenco fornitori è un elenco aperto cui possono accedere in qualunque momento gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti.
Tuttavia, l’elenco fornitori può essere istituito per una durata predeterminata al termine della quale esso elenco perderà validità e operatività, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di prorogarne l’efficacia e/o di istituirlo ex novo, se del caso, modificando i requisiti di accesso degli operatori economici in conformità alla legislazione vigente e alle mutate esigenze della stazione appaltante.
La stazione appaltante nell’avviso istitutivo dell’elenco fornitori indica le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione.
La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può essere effettuata via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante nella sezione ad essi dedicata.
Gli elenchi di operatori economici già istituiti prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, possono continuare ad essere utilizzati dalla stazione appaltanti, purchè compatibili con il codice stesso e con le Linee Guida ANAC (in particolare le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016), provvedendo, se del caso, alle opportune revisioni.
B3) La Consultazione degli operatori economici
Nel caso in cui sia stata avviata indagine di mercato, previo avviso pubblicato sul profilo committente e successiva valutazione in ordine alla ammissibilità degli operatori economici che abbiano formulato tempestiva manifestazione di interesse, La stazione appaltante invita a formulare offerta tutti gli operatori economici ammessi, fatta salva l’ipotesi in cui l’avviso abbia specificato il numero massimo degli operatori economici ammissibili, previo, qualora necessario, sorteggio pubblico (in tal caso il sorteggio pubblico dovrà svolgersi dopo la valutazione di ammissione degli operatori economici e prima dell’invio della lettera di invito).
Nell’ipotesi in cui si debba ricorrere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori economici selezionati tramite
sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso di consultazione degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento, la stazione appaltante, di norma, comunica a tutti i predetti operatori economici la volontà di procedere all’affidamento dello specifico contratto d’appalto chiedendo loro di manifestare interesse a partecipare alla relativa selezione entro il termine non minore di quindici giorni, fatta salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
La stazione appaltante, di norma, inviterà a formulare offerta tutti gli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura di selezione, fatta salva l’ipotesi in cui nella comunicazione per la manifestazione di interesse la stazione appaltante abbia specificato il numero massimo degli operatori economici ammissibili, previo, qualora necessario, sorteggio pubblico. in tal caso il sorteggio pubblico si svolgerà secondo le modalità sopra indicate.
B4) Il Confronto Competitivo
Il confronto competitivo è la fase successiva all’indagine di mercato o alla consultazione degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento.
Una volta conclusa l’indagine di mercato o la consultazione degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento, la stazione appaltante invita a formulare offerta gli operatori economici che abbiano manifestato interesse alla procedura di selezione e siano stati ammessi alla stessa, previo, se del caso, sorteggio pubblico con le modalità sopra indicate.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base dell’indagine di mercato o tramite l’elenco fornitori di riferimento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Il principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, comporta che l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Nell’avviso per indagine di mercato e/o nella comunicazione per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento la stazione appaltante può indicare espressamente che non sarà ammesso alla procedura di selezione l’affidatario uscente in ossequio al principio di rotazione.
In ogni caso, l’espressa non ammissione dell’affidatario uscente può essere disposta al termine del contratto d’appalto in corso e solo per il suo successivo affidamento.
La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determinazione a contrarre o nell’atto equivalente, nell’avviso per indagine di mercato e nella comunicazione per manifestazione di interesse da parte degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento, purchè superiore al minimo previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b)i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d)l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h)l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purchè pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni
caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile del procedimento che dal seggio di gara ovvero dalla Commissione Giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e
6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.
B5) Stipula del Contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, se nominato, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
C) Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00
L’art. 36, comma 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Tali Lavori possono, pertanto, essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell’organo societario competente, o per ragioni sopravvenute o d’urgenza, sulla base delle disposizioni del presente Regolamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
La procedura negoziata si articola così come quella dettata dall’art.36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici con l’estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo, ove esistenti.
Pertanto, la stazione appaltante osserverà quanto già previsto per gli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino a 150.000,00 Euro.
I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.
Nel caso di affidamenti di importo superiore a 500.000,00 Euro la stazione appaltante motiva il mancato ricorso alle procedure ordinarie di selezione in conformità a quanto previsto dal punto 5.3 delle linee Guida ANAC n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016.
Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
D) Lavori di Somma Urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Direttore Generale, e, in mancanza di quest’ultimo, l’Amministratore e/o il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo.
Il Direttore Generale, e, in mancanza di quest’ultimo, l’Amministratore e/o il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l’obbligo di portare i propri atti a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile successivo e di informare tale organo societario sulle ragioni e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.
Ferno restando quanto sopra, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016.
Art. 6 – Procedure per l’affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento e l’esecuzione delle forniture e servizi nell’ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 2, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016, nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria -, secondo le procedure che seguono:
A) Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00
Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell’organo
societario competente sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, o per ragioni sopravvenute e d’urgenza, mediante:
- affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016.
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
d) idoneità professionale. In proposito, la stazione appaltante potrà richiedere all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
e) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, la stazione appaltante potrà richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, la stazione appaltante potrà richiedere altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
f) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta diretta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
In caso di affidamento diretto l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
In caso di affidamenti diretti di modico valore l’onere motivazionale potrà essere così soddisfatto:
-per affidamenti fino ad Euro 1.000,00, dando conto delle competenze, o capacità o specializzazioni tecnico e/o professionali o, in alternativa, delle ragioni d’urgenza che giustificano l’affidamento;
-per affidamenti fino ad Euro 5.000,00, dando conto delle competenze, o capacità o specializzazioni tecnico e/o professionali, unitamente alla valutazione della convenienza economica dell’affidamento rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (nel caso degli esercenti le professioni l’elemento di convenienza può essere valutato facendo riferimento ai parametri normativi e regolamentari vigenti per l’esercizio della libera professione nei vari settori - tecnico, medico, legale, contabile, etc. - in cui essa si esplica); o in alternativa delle ragioni d’urgenza che giustificano l’affidamento.
L’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede, pertanto, un onere motivazionale più stringente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi (alternative fra loro) che possono giustificare la reiterazione dell’affidamento e che, pertanto, occorre adeguatamente illustrare nella motivazione del provvedimento di affidamento sono le seguenti:
- riscontrata effettiva assenza di alternative;
- il cambiamento dell’affidatario comporterebbe rilevanti difficoltà e scompensi organizzativi e funzionali tali da poter pregiudicare la continuità e/o il regolare svolgimento del servizio per il quale l’incarico viene nuovamente conferito, unitamente al fatto che l’operatore economico si è distinto (nel corso del precedente contratto) per l’alto grado e qualità della prestazione fornita, per la puntualità e correttezza dell’adempimento nella prestazione affidatagli, per l’assenza di contestazioni e/o censure da parte della stazione appaltante, fermo restando che il corrispettivo offerto viene mantenuto identico a quello praticato nell’ambito del contratto in scadenza o addirittura ridotto e si dimostra conveniente rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (nel caso degli esercenti le professioni l’elemento di convenienza può essere valutato facendo riferimento ai parametri normativi e regolamentari vigenti per l’esercizio della libera professione nei vari settori - tecnico, medico, legale, contabile, etc. - in cui essa si esplica).
Per gli affidamenti pari o superiori ad Euro 20.000,00, qualora la stazione appaltante abbia approvato proprio elenco fornitori in relazione alla prestazione oggetto dell’affidamento si potrà procedere all’affidamento diretto nei confronti di uno degli operatori economici presenti nell’elenco, previo sorteggio tra essi.
In ogni caso la stazione appaltante dovrà predeterminare il corrispettivo della prestazione fisso e invariabile che l’operatore sorteggiato sarà tenuto ad accettare qualora intenda rendersi affidatario. L’operatore economico sorteggiato che sia divenuto affidatario non potrà essere sorteggiato per ulteriori affidamenti in corso d’anno, e ciò in ossequio al principio di rotazione.
In ossequio al principio di rotazione l’operatore economico potrà essere affidatario in corso d’anno di commesse (diverse e distinte) per incarico diretto e/o per sorteggio e, quindi, in assenza di confronto competitivo, per importo massimo complessivo (ossia comprensivo di tutti gli incarichi ricevuti) non superiore ad Euro 40.000,00.
Anche per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, la stazione appaltante potrà pur sempre avvalersi della procedura negoziata, previa consultazione sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico elenco fornitori, successivo confronto competitivo e stipula del contratto, con le modalità previste per gli affidamenti di forniture e servizi di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro potrà avvenire anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
B) Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 209.000,00
Tali Servizi e Forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determinazione a contrarre a cura del soggetto o dell’organo societario competente sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, o per ragioni sopravvenute e d’urgenza, mediante procedura negoziata nell’ambito delle seguenti categorie, in elenco non esaustivo:
Servizi:
- servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- medicina del lavoro: analisi e visite mediche, indagini sanitarie;
- noleggio materiale, attrezzature e mezzi, comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rilegatura di libri e pubblicazioni; Lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze;
- lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- servizi di rappresentanza per pubbliche relazioni;
- servizi video-fotografici;
- partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;
- spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- servizi postali, telefonici e affini
- polizze di assicurazione, servizi di brokeraggio assicurativo;
- pulizia, derattizzazione, disinfestazione, , compreso l’acquisto di materiale igienico sanitario; pulizie tecniche ad impianti;
- manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori; di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro; di impianti;
- servizi di analisi di laboratorio;
- vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi di collocamento, selezione, reperimento e somministrazione del personale;
- spese per l’acquisizione ed il mantenimento di certificazioni;
- sistemazioni aree verdi, taglio e manutenzione verde nonchè interventi di rinaturalizzazione e/o ripristino di siti ambientali;
Forniture:
- materiali di cancelleria;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
- fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature elettriche ed elettroniche varie e relativi materiali di consumo;
- acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- farmaci e materiali di pronto soccorso;
- lubrificanti e combustibili;
- materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza;
- libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici scientifici e ad agenzie di informazione;
- materiale pubblicitario, informativo in genere;
- spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre
manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
- pezzi di ricambio;
- fornitura di prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi, ivi inclusi quelli per la filtrazione, purificazione, deodorizzazione dei prodotti della combustione degli impianti di smaltimento;
- apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
- forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
- forniture di utensileria e ferramenta;
- utensili, materiali tecnici e/o prodotti consumabili ed a perdere necessari al funzionamento dei reparti manutentivi presso gli impianti di smaltimento;
- vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
- pneumatici.
La procedura negoziata prevista nel presente articolo potrà comunque essere applicata per le acquisizioni di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie sopra elencate, ma comunque rientranti nell’ordinaria amministrazione delle attività della stazione appaltante, nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016.
La procedura negoziata per l’affidamento dei servizi e delle forniture di valore pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore ad Euro 209.000,00 si svolgerà previa consultazione volta ad individuare i soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici.
La consultazione avviene, di norma, sulla base di indagini di mercato e/o tramite specifico elenco fornitori, successivo confronto competitivo e stipula del contratto, secondo le forme, termini e modalità stabiliti dal presente Regolamento per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00.
Art. 7 - Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura
Il presente Regolamento per effetto dell’art. 17 del d.lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:
- aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro; Inoltre il presente Regolamento non si applica:
- all’affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all’affidamento di contratti d’opera, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di:
- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all’oggetto sociale e diverso dall’ambito di applicazione del presente Regolamento;
- applicare le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.
Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l’affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge.
Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l’approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del d.lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.
Art. 8 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione
Le fatture sono liquidate dalla stazione appaltante con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre IVA esclusa.
Art. 10 – Verifiche
L’affidamento dei lavori, servizi e forniture previsti nel presente Regolamento potrà divenire valido, efficace e vincolante per la stazione appaltante solo all’esito positivo della verifica del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della sua regolarità fiscale, previdenziale, contributiva e retributiva, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Art. 11 - Norme di comportamento - d.lgs. n. 231/2001 - L. 190/2012
L’operatore economico concorrente e/o affidatario deve agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti delle altre imprese concorrenti.
Le imprese partecipanti alle gare sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
- il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
- l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
L’operatore economico coinvolto in procedure per l’affidamento di appalti pubblici promossi dalla stazione appaltante si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della amministrazione aggiudicatrice che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
All’operatore economico concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L’accesso agli atti potrà essere esercitato solo in conformità della normativa vigente.
L’operatore economico ha l’obbligo di segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Le imprese appaltatrici si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.
La violazione delle norme contenute nel presente articolo, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione e/o del contratto.
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l’esecutore – nell’ambito dell’assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dalla stazione appaltante obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul
sito xxx.xxxxxxxx.xx), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;