SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT)” - Dossier LI-ES2-2960292, Intervento A0100E0119 - di cui al POR Fesr Lazio 2014-2020: Call for proposal 2.0, linea di intervento denominata “Energia sostenibile - investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”.
CUP F14D17000400006 - CIG 8780888A00.
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dall’Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, nata a
, il , in qualità di Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, munita di firma digitale, nominata con D.G.R. n. 138 del 16.3.2021, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 212,
E
l’Impresa , C.F. e P. Iva , con sede legale in
, Via , rappresentata dal Sig. ,
C.F. , nato a il e residente a in Via , munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante
PREMESSO CHE
• con Determinazione G13384 del 2.10.2017 il Geom. Xxxxx Xxxxxx, Funzionario all’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT);
• con Determinazione G03837 dell’1.4.2019 l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato alla Società di Ingegneria “Sidoti Engineering S.r.l.”, C.F. e P. Iva 12502151009, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00.
• il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D.
Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 4.5.2021 ed acquisito al prot. n. 396226, ed è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot. 396199 del 4.5.2021;
• con Determinazione G06233 del 25.5.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria “Sidoti Engineering S.r.l.”, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad a € 321.028,04, di cui € 310.318,83 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 10.709,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione a contrarre G08222 del 23.6.2021 è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020;
• con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-procurement regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
• con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• con Determinazione n. del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa
, C.F.: , P. Iva: , con sede legale in Via , che ha offerto il ribasso del % e pertanto per l’importo contrattuale di € comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;
• sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP prot. n. del in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e importo del Contratto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da realizzare presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT), mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai Criteri
Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente (D.M. 11.1.2017), di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione G06233 del 25.5.2021 e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, del quale l’Impresa dichiara espressamente di aver preso piena conoscenza di tutte le ivi norme richiamate.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente contratto d’appalto, dei suoi allegati e degli elaborati progettuali, delle normative tecnico- esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. Essi rientrano nell’ambito della linea di intervento relativa al POR FESR Lazio 2014/2020, Call for proposal 2.0, denominata “Energia sostenibile: investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili” e sono finanziati con fondi imputati sul capitolo del bilancio regionale A42502 (Armo Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 - Contributi agli investimenti a amministrazioni locali).
L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € (euro
/ ) per lavori al netto del ribasso d’asta del %, come risulta dall’offerta dell’Impresa, oltre ad € 10.709,21 (euro diecimilasettecentonove/21) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva.
Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a corpo e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come altresì previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
Non è ammessa la revisione prezzi, salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente. Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Elaborati grafici progettuali e relazioni;
c) Elenco dei prezzi unitari:
d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
e) Cronoprogramma;
f) Offerta economica;
g) Le polizze di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante polizza fìdeiussoria n. del rilasciata da , P. Iva
_____- Ag. , con sede legale in , per un importo totale pari ad € .
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare apposita
polizza assicurativa rilasciata da P. Iva - Ag. , con sede legale in - n. Polizza , di importo pari all’importo contrattuale ossia e per un massimale pari ad €
(oppure, in alternativa: si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa, per un importo pari all’importo contrattuale ossia
e per un massimale pari ad € )
che rende indenne la stazione appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 3 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Art. 4 - Termini di esecuzione
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa Aggiudicataria è obbligata a segnalare al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei
lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec).
Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 5 - Penale per ritardo nei lavori
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno permille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche negli altri casi di ritardo previsti dall’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.
Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (dieci percento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 6 - Pagamenti
All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel
caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 80.000,00 (euro ottantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di Legge dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.
Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 23.4.2021 recante disposizioni straordinarie per il pagamento di lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle imprese causata dall’emergenza COVID-19, il Direttore dei Lavori, ogni volta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, provvederà alla emissione dei certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite, anche in misura inferiore all’importo della rata di acconto ivi previsto, e solo per lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di 10.000,00 euro.
Art. 7 - Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e), del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 giorni il Direttore dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del
D. Lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.
Art. 8 - Subappalto
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
Come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà:
- a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
- a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- a trasmettere al RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria.
In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.
L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 9. Riserve ed eccezioni dell’esecutore
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono
In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Art. 10 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza
L’Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di Xxxxx (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento
delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’Impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l’effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
Art. 11 - Responsabilità verso terzi
L’ Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 - Domicilio legale
Agli effetti del presente Contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio legale, presso la sede legale sita in , Via , Tel.
, Fax , pec
Art. 13 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
, nato a il C.F.
, nato a il C.F. quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Art 14 - Recesso
L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell’importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 15 - Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 108, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il Direttore dei Lavori/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’Appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 16 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto di cui all’art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.
Art. 17 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l’Appaltatore dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 18 - Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell’Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016, o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art. 19 - Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Art. 21 - Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. Resta a carico della stazione appaltante l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
Art. 22 - Controversie
Il Foro competente è quello di Roma.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Il presente atto, soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 26.4.1986, viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della Direzione
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio.
Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle parti con firma digitale.
Roma,
L’Impresa
Il Direttore Vicario Ing. Xxxxx X’Xxxxxx