Assicurazione R.C. AUTO
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Prodotto: RCA Autovetture Contratto Base
Compagnia:
SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l’Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture ad uso privato dei Consumatori per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. La garanzia RCA è prestata con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale
«Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto, secondo le
Che cosa è assicurato?
✓ Xxxxx ai terzi danneggiati causati dalla circolazione del veicolo assicurato (danni alla persona e danni alle cose)
La garanzia R.C.A. è sempre prestata nei limiti dei massimali di legge: 6.070.000,00€ per i danni alla persona e 1.220.000,00€ per i danni alle cose, per sinistro e indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro.
Il Contratto Base assicura unicamente le autovetture ad uso privato dei Consumatori da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera».
Il Contratto Base offerto dalla Compagnia NON prevede condizioni aggiuntive di limitazione o estensione del rischio e della copertura assicurativa per la garanzia RCA né diverse modalità di gestione del contratto.
Il Contratto Base non prevede garanzie accessorie.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione R.C.A.:
🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i
danni a persona e a cose
🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con
patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing,
per i danni a cose
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli
ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i
danni a cose
🗶 I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e a carico del
conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di
veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata
e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
! Utilizzo del veicolo per esercitazione alla guida senza la presenza dell’istruttore
! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione.
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
! Partecipazione del veicolo assicurato a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti
! Circolazione del veicolo assicurato contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria;
! Sinistri verificati all’interno di aree aeroportuali civili e militari, salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma
condizioni stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54 che ha introdotto il Contratto Base.
7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33
! Dolo del conducente, contraente e assicurato
! Particolari eventi sociali (guerre, invasioni)
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. In caso di circolazione all’estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno. La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, o del giorno del pagamento del premio se successivo, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Come posso disdire la polizza?
Ricorda che in caso di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva dalla circolazione (art. 103 Codice della Strada), furto, rapina, appropriazione indebita o perdita del possesso per qualsivoglia titolo, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio
R.C.A. già pagata relativamente al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
SET INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contratto base per Autovetture (ai sensi del decreto mise n.54/2020)
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l’Italia
Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Xxxx Xxxxx Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Assicurazione R.C.A.
Autovetture Contratto Base
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094 Prodotto: “RCA Autovetture Contratto Base”
Edizione Aprile 2021 (Ultima Edizione Disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xx
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvat è pari ad €/mio 118 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 50. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a
€/mio 167 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 129%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 75 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 240%.
I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXXX_XXXXXXX_XX_XXXX_00.xxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | ||||||
Garanzia RCA – La garanzia copre la Responsabilità Civile per i danni involontariamente arrecati a terzi dall’autovettura assicurata e prevede il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento, entro i massimali stabiliti. La garanzia R.C.A. è prestata secondo le condizioni predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54 che ha introdotto il Contratto Base. | ||||||
Massimali | La garanzia RCA è prestata nei limiti dei massimali di indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro: 6.070.000,00€ per i danni alla persona 1.220.000,00€ per i danni alle cose | legge, | applicati | per | sinistro | e |
Garanzie estese | La garanzia RCA copre: ✓ i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, ivi inclusi i danni derivanti dalla sosta, fermata, movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive in quanto espressamente equiparate alla circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate e all’interno delle aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale |
Tipo di guida | L’Assicurazione è prestata con formula contrattuale Xxxxx Xxxxxx che consente la guida del mezzo assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
NON SONO PREVISTE CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI LIMITAZIONE DEL RISCHIO E DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON SCONTO SUL PREMIO | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
NON SONO PREVISTE CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ESTENSIONE DEL RISCHIO E DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NE’ DIVERSE MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
L’Assicurazione non prevede garanzie accessorie
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - L’assicurato o gli aventi diritto devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto o, nel caso di garanzia RCA, del diritto della Compagnia a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante: − PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, − oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, − oppure via fax al n° +39 02 20564.900; − oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa, estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle autorità sul luogo del sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone. - L’Impresa non aderisce al sistema di indennizzo diretto, pertanto la richiesta di risarcimento del danno subito dalla circolazione del mezzo assicurato dovrà essere rivolta all’Assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro. - In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx. - In caso di sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno Stato Estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) – Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, che provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell’Impresa incaricata alla liquidazione del |
danno. In caso di sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e del “Bureau” dello Stato in cui ha sede detta Compagnia di Assicurazione. In caso di sinistro avvenuto all’estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inoltrata alla Compagnia Italiana che rappresenta quella comunitaria. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: Il contraente ha diritto di evitare l’applicazione del malus e il conseguente aumento del premio rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza del contratto, gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che hanno determinato tale evoluzione. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno intestato alla Compagnia ovvero mediante bonifico bancario al beneficiario ed alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l’annullamento dell’assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative o, in caso di garanzia R.C.A., il diritto della Compagnia a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia provvederà a comunicare al terzo danneggiato congrua offerta risarcitoria oppure le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare l’offerta risarcitoria entro 60 giorni in caso di danni materiali o 90 giorni in caso di danni alle persone. Tali termini decorrono dalla ricezione della richiesta risarcitoria o dall’invio dell’eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Compagnia. La Compagnia provvederà al pagamento dell’importo offerto entro 15 giorni dalla data di accettazione in caso di accordo, o dalla data di non accettazione dell’importo in caso di mancato accordo. In caso di mancato riscontro da parte del terzo danneggiato, la Compagnia provvederà al pagamento dell’importo offerto entro 45 gg. dalla data di formulazione dell’offerta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto di assicurazione Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Rimborso | Il rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata e non goduta è previsto nei seguenti casi: − vendita del mezzo assicurato − consegna in conto vendita del mezzo assicurato − furto, rapina o appropriazione indebita del mezzo assicurato − demolizione o esportazione definitiva del mezzo assicurato (all’estero) − cessazione definitiva della circolazione del mezzo assicurato (art. 103 Codice della Strada) − perdita di possesso del mezzo assicurato per qualsivoglia titolo Il rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata e non goduta viene effettuato al netto delle imposte e del contributo SSN. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | − La copertura assicurativa R.C.A. ha durata annuale con effetto dalla data indicata in polizza. Alla data di scadenza riportata in polizza, la copertura R.C.A. verrà mantenuta attiva per i successivi 15 giorni. |
− Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale della polizza, la Compagnia invierà al contraente una comunicazione contenente le indicazioni in merito al premio di rinnovo. | |
Sospensione | Non sono previsti casi di sospensione dell’assicurazione |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, cessa alla data di scadenza annuale indicata in polizza senza necessità di disdetta da parte del contraente. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto di assicurazione nei seguenti casi: − vendita del mezzo assicurato − consegna in conto vendita del mezzo assicurato − furto, rapina o appropriazione del mezzo assicurato − demolizione o esportazione definitiva del mezzo assicurato (all’estero) − cessazione definitiva della circolazione del mezzo assicurato (art. 103 Codice della Strada) − perdita di possesso del mezzo assicurato per qualsivoglia titolo |
Questo prodotto è rivolto ai Consumatori che utilizzano l’autovettura ad uso privato e intendono stipulare l’assicurazione per la sola garanzia RCA, con formula contrattuale “Guida Libera” e nei limiti dei massimali di legge, e che non necessitano di coperture assicurative accessorie.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
- La quota parte percepita in media dall’Intermediario Assicurativo è pari allo 0,5% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile (con esclusione delle richieste di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di richieste di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | − Conciliazione Paritetica: Nasce da un Accordo con Ania e alcune associazioni di consumatori. La procedura può essere attivata mediante mandato del consumatore conferito all’Associazione. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) alla sezione “Per il Consumatore” – sottosezione “conciliazione paritetica net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | L’aliquota impositiva sulla garanzia RCA può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di residenza del proprietario del veicolo in virtù dell’autonomia riconosciuta alle Province, come stabilito dal D.lgs. 68/2011. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’IMPRESA NON ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54. IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO NON POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE MA DOVRÀ NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO BASE PER AUTOVETTURE (AI SENSI DEL DECRETO MISE N. 54/2020)
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l’Italia
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le condizioni di assicurazione sono redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA – Associazione dei Consumatori e Associazione Intermediari. Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 1 di 14
INTRODUZIONE
La presente Assicurazione copre la Garanzia di Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con la Tua autovettura, che Ti tutela per i danni causati a terzi e a eventuali persone trasportate, secondo le condizioni predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54 che ha introdotto il Contratto Base.
Il Contratto Base assicura le autovetture ad uso privato dei Consumatori per la garanzia RCA con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il Contratto Base può essere acquistato unicamente da soggetti che siano Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo).
Il Contratto Base offerto dalla Compagnia non prevede condizioni aggiuntive di limitazione o estensione del rischio e della copertura assicurativa, né diverse modalità di gestione del contratto.
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 2 di 14
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 6
1) Oggetto della Garanzia R.C.A. 6
3) Dichiarazioni inesatte e reticenti 7
8) Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio 7
9) Attestazione dello stato di rischio 8
12) Oneri a carico del contraente 8
13) Rinvio alle norme di Legge 9
15) Tabella dei coefficienti di premio 9
16) Assegnazione della classe di merito universale 9
17) Evoluzione della classe di merito 10
18) Esclusione applicazione del malus in caso di sinistro con colpa 10
19) Mantenimento della classe di merito – casi particolari 10
PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A. 11
20) Richiesta di risarcimento – INAPPLICABILITÀ PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO 11
21) Obbligo del contraente e/o dell’assicurato in caso di sinistro 11
22) Procedura di risarcimento terzi danneggiati 12
23) Diritto di accesso agli atti 12
24) Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato 12
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 3 di 14
25) Sinistro con controparti estere 13
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 13
26) Comunicazioni alla Compagnia 13
27) Legge applicabile, Foro competente e Termini di prescrizione 13
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 4 di 14
I termini riportati nel presente contratto in MAIUSCOLO CORSIVO si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:
⮚ Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 codice civile
⮚ Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica
⮚ Aree Private: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio: cantieri recintati, garage e corili;
⮚ Assicurato: Il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione; il conducente chiunque esso sia; il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054 del Codice Civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
⮚ Assicurazione r.c. auto: Il presente contratto di assicurazione stipulato per la garanzia r.c. auto;
⮚ Bonus/Malus: la tariffa Bonus Malus liberamente predisposta dalla Compagnia e applicata all’assicurazione r.c. auto che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
⮚ Carta Verde: il certificato internazionale di assicurazione, con cui la Compagnia estende agli Stati indicati, le cui sigle non
siano barrate, l’assicurazione r.c. auto prestata con l’Assicurazione;
⮚ Classe di Merito (CU): la classe di merito di conversione universale, spettante al Veicolo secondo “i criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento IVASS N. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla Xxxxx;
⮚ Codice delle Assicurazioni Private: il codice delle assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con la quale il Contraente stipula l’Assicurazione.
⮚ Contratto Base: il contratto r.c. auto offerto dalla Compagnia ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte della Compagnia;
⮚ Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Compagnia.
⮚ Massimali minimi obbligatori di Legge: i limiti minimi della copertura assicurativa dell’assicurazione r.c. auto stabiliti dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private;
⮚ Mezzo Assicurato/Veicolo: L’autovettura assicurata e indicata in polizza;
⮚ Periodo di Osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri ai fini della determinazione della classe di merito da attribuire al contratto di assicurazione r.c. auto per l’annualità successiva, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione r.c. auto e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 (dodici) mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
⮚ r.c. auto: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
⮚ Xxxxx Xxxxxxxxxxx: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Xxxxx Xxxxxxxxxxx e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.
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B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1) OGGETTO DELLA GARANZIA R.C.A.
La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per Legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
La Compagnia assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del Veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione).
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Quali sono i Massimali minimi obbligatori per Xxxxx?
I Massimali minimi obbligatori per Legge sono previsti dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private e sono aggiornati automaticamente ogni 5 anni.
A far data del 11.06.2017, i Massimali minimi obbligatori per Legge sono:
⮚ 6.070.000,00€ per lesioni personali e/o morte di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro;
⮚ 1.220.000,00€ per i danni a cose di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro.
L’Assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) se il Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè, al momento del verificarsi del Sinistro, al Conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
b) In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
c) Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del Veicolo (ovvero dal locatario in caso di Xxxxxxx in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario ovvero ( del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, comma 1 e 3, nelle quali il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
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3) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione; si applicano al riguardo, le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti a fini tariffari che la Compagnia può acquisire direttamente ai sensi degli artt. 132, 133, 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni Private, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice delle Assicurazioni Private.
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (articolo 1898 codice civile).
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liecthenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, di Andorra.
L’Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. La Compagnia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia RCA è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dall’Assicurazione.
Qualora il contratto di Assicurazione r.c. auto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto di contratto di Assicurazione r.c. auto.
Salva diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto di Assicurazione r.c. auto.
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile. La Compagnia è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza dell’Assicurazione x.x. xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni e a mantenere operante, non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Assicurazione r.c. auto, la garanzia prestata fino all’effetto della nuova polizza (articolo 170-bis Codice delle Assicurazioni Private).
Il premio è sempre interamente dovuto.
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione dell’Assicurazione r.c. auto con le modalità indicate dalla Compagnia, contro rilascio di quietanza emessa dalla Compagnia stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, la Compagnia, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
8) TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO
Il trasferimento di proprietà del Veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
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a) Risoluzione dell’Assicurazione r.c. auto, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (SSN); nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Compagnia effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) Sostituzione dell’Assicurazione r.c. auto per altro Veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 Codice della Strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto di Assicurazione
r.c. auto sottoscritto;
c) Cessione dell’Assicurazione r.c. auto all’acquirente del Veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione dell’Assicurazione r.c. auto all’acquirente e alla Compagnia, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1918 codice civile il venditore del Veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; l’Assicurazione r.c. auto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
9) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale dell’Assicurazione r.c. auto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 Codice delle Assicurazioni Private, Regolamento IVASS 9/2015 e successive modificazioni), la Compagnia rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente o all’avente diritto, se soggetto diverso dal Contraente, ovvero proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto e ove previsto dalla Compagnia, modalità di consegna aggiuntive (articolo 7, commi 4 e 8, Regolamento IVASS n. 9/2015).
Nei casi di:
− annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
− cessazione dell’Assicurazione r.c. auto per alienazione del Veicolo, deposito in conto vendita, furto o demolizione, esportazione definitiva o definitiva circolazione della circolazione del Veicolo (art. 103 Codice della Strada);
− efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);
la Compagnia rilascia l’attestazione solo a condizione che si sia concluso il Periodo di Osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto per l’assicurazione r.c. auto, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui all’art. 134, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private.
La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni Private e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predette denuncia deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 codice civile).
Per la disciplina del risarcimento del danno e alle procedure liquidative si rinvia alla Sezione “Procedura Risarcimento Danni”
delle presenti condizioni di assicurazione.
La Compagnia, previa comunicazione al Contraente, assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei Xxxxx Xxxxxxxxxxx in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
12) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, all’Assicurazione r.c. auto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia. Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 8 di 14
13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
L’Assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri che siano stati liquidati durante il Periodo di Osservazione con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria qualora il cumulo delle percentuali di responsabilità paritaria sia almeno pari al 51%.
15) TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PREMIO
L’Assicurazione si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premi crescenti dalla Classe 1 (più bassa) sino alla Classe 18 (più elevata) secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata:
Bonus Malus | Classe di Merito Attribuita | Variazione Premio |
1 | - | |
2 | 6,52% | |
3 | 6,97% | |
4 | 3,92% | |
5 | 5,55% | |
6 | 5,26% | |
7 | 6,55% | |
8 | 4,68% | |
9 | 5,88% | |
10 | 4,22% | |
11 | 7,79% | |
12 | 6,09% | |
13 | 6,81% | |
14 | 12,00% | |
15 | 15,96% | |
16 | 17,36% | |
17 | 16,27% | |
18 | 17,30% |
16) ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO UNIVERSALE
L’assegnazione della classe di merito universale è determinata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Regolamento IVASS n. 9 del
19.05.2015:
− In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al P.R.A. e contestuale stipula di prima Assicurazione r.c. auto, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, all’Assicurazione r.c. auto si applica la classe di merito universale CU 14, fatto salvo quanto previsto all’articolo 134, comma bis, Codice delle Assicurazioni Private (cd.Rc Familiare);
− In caso di veicoli già assicurati e per i quali sia già stato maturato un Attestato di Xxxxxxx, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 134, comma 4 bis, Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc Familiare), l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla classe di merito universale (CU) indicata nell’Attestazione dello stato di rischio che verrà acquisito telematicamente dalla Compagnia mediante accesso alla Banca Dati ATRC di cui all’art. 134, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private;
− In caso di stipulazione di una nuova Assicurazione r.c. auto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, relativi ad un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia del Mezzo Assicurato, acquistato dalla persona fisica già titolare di una Polizza assicurativa attiva o da un suo Familiare Convivente, la Compagnia assegnerà all’Assicurazione r.c. auto la stessa classe di merito universale (CU) dell’Assicurazione r.c. auto in corso, semprechè il veicolo, per il quale si voglia usufruire della stessa classe di merito dell’Assicurazione r.c. auto in corso di validità, risulti essente da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni;
− Qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero
l’appendice di cessione del contratto, l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla classe di merito universale CU 18.
− Qualora non risulti l’indicazione della Classe di Merito Universale (ad esempio in caso di contratti stipulati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”), l’assegnazione della classe di merito universale (CU) verrà determinata secondo i criteri di seguito indicati:
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a) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla classe
di merito universale (CU) risultante dall’applicazione dei seguenti criteri:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO (CU) |
5 | C9 |
4 | C10 |
3 | C11 |
2 | C12 |
1 | C13 |
0 | C14 |
b) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, l’Assicurazione è assegnata alla classe di
merito universale CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
17) EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
Le regole evolutive della classe di merito universale sono determinate ai sensi dell’art. 3, comma 3, Regolamento IVASS n. 9 del 19.05.2015 in base al verificarsi o mento di sinistri durante il Periodo di Osservazione come previsto nella seguente tabella:
CLASSE DI MERITO | 0 SINISTRI | 1 SINISTRO | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ai fini dell’applicazione del Malus e conseguente peggioramento della Classe di Merito Universale, sono presi in considerazione:
a) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato;
b) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata una Responsabilità Paritaria rispetto alla quale la somma delle relative percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Ai fini dell’evoluzione della classe di merito universale (CU) i Sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico Sinistro;
c) i Sinistri tardivi, ovvero i Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione dello stato di rischio in quanto pagati dalla Compagnia o da precedente compagnia di assicurazioni dopo la scadenza del Periodo di Osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto di assicurazione, nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee laddove l’Assicurato abbia cambiato compagnia di assicurazione.
18) ESCLUSIONE APPLICAZIONE DEL MALUS IN CASO DI SINISTRO CON COLPA
Il Contraente, indipendentemente dal rinnovo, ha diritto di evitare l’applicazione del Malus e, conseguentemente, l’aumento del Premio, rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza dell’Assicurazione r.c. auto, gli importi liquidati a titolo definitivo ai Terzi Danneggiati per i Sinistri che hanno determinato tale evoluzione.
Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno ovvero mediante bonifico bancario intestati alla Società di Gestione dei Sinistri e alle coordinate bancarie che verranno indicati dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri.
19) MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO – CASI PARTICOLARI
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 134 co. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), nei seguenti casi il Contraente ha diritto di chiedere che la Classe di Merito maturata e la relativa sinistrosità pregressa contenuta nell’Attestato di Rischio siano rese valide per altro veicolo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato:
a) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del Mezzo Assicurato, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo di validità dell’Attestato di Rischio;
b) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
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c) in caso di mutamento della titolarità del Mezzo Assicurato che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno di essi;
d) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato a favore degli Eredi conviventi con il Proprietario del Mezzo Assicurato al momento della morte i costui;
e) In caso di Mezzo Assicurato intestato a portatore di handicap, a favore dei relativi utilizzatori purchè questi siano registrati sul libretto di circolazione quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
f) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una ditta individuale a una persona fisica e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
g) In caso di mutamento della classificazione del Mezzo Assicurato (come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture);
h) In caso di veicoli già assicurati all’Estero, purchè il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della Classe di Merito da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di Merito CU;
i) In caso di veicolo invenduto a seguito di consegna in conto vendita o ritrovato a seguito di furto, purché il Contraente abbia già trasferito la Classe di Merito su altro veicolo;
j) In caso di cessione dell’Assicurazione, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo
di validità dell’Attestato di Rischio.
PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A.
20) RICHIESTA DI RISARCIMENTO – INAPPLICABILITÀ PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
La Compagnia non aderisce al sistema di risarcimento diretto e, pertanto, qualora il Mezzo Assicurato venga coinvolto in un Sinistro cagionato da un altro veicolo a motore, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e al proprietario di detto veicolo mediante raccomandata A.R. contenente le seguenti indicazioni: nome, cognome e codice fiscale degli assicurati; codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; targhe dei due veicoli coinvolti ed estremi dei rispettivi contratti assicurativi; luogo, ora, data e modalità di accadimento del Sinistro; generalità di eventuali testimoni; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità; in caso di danni a cose: indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno; in caso di lesioni a persone: indicazione dell’età, attività, reddito del danneggiato, entità lesioni subite, dichiarazione ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private in ordine alla sussistenza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti, eventuale consulenza medica di parte, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
21) OBBLIGO DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.
In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avendo diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c., potrà agire in Rivalsa nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa; estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del Sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità sul luogo del Sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone.
La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali Risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato
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l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
22) PROCEDURA DI RISARCIMENTO TERZI DANNEGGIATI
Per i Sinistri con soli danni a cose dei terzi danneggiati, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare congrua e motivata offerta al terzo danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa.
Per i Sinistri che abbiano causato lesioni personali o la morte del terzo danneggiato, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare congrua e motivata offerta al terzo danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a Risarcimento per danno biologico permanente.
Se il terzo danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione. Entro ugual termine la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, corrisponderà la somma offerta al terzo danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta e, in tal caso, l’importo così liquidato verrà imputato alla liquidazione definitiva del danno.
La Compagnia potrà decidere di non formulare offerta di Risarcimento in presenza di elementi indicatori di frode alle
condizioni e modalità di cui all’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.
23) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti:
a) dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il Risarcimento o dei
motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
c) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro;
d) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
e) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a persone;
f) decorsi 120 giorni dalla data del Sinistro.
La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata alla Società di Gestione dei Sinistri a mezzo:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
e deve contenere l’indicazione dei documenti oggetto di accesso. Qualora la richiesta di accesso agli atti non venga presentata dal diretto interessato, il richiedente dovrà allegare formale delega e copia della carta di identità del soggetto interessato.
Qualora la Compagnia abbia richiesto di integrare la richiesta di risarcimento incompleta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, i termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati e/o dei documenti integrativi.
Il Contraente, l’Assicurato o i terzi danneggiati, qualora entro 60 giorni dalla richiesta scritta con la quale hanno esercitato il diritto di accesso agli atti non sono messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a loro spese, possono inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
24) SINISTRO CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO
In caso di Xxxxxxxx occorso con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere
inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 12 di 14
della Strada, istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Il Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada risarcisce i danni causati nella circolazione dei veicoli per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione nei casi in cui:
a) il Sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) il veicolo non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, e che al momento del Sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto
di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria;
e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione Europea e, nel periodo di 30 giorni dall’accettazione della consegna, risulti coinvolto in un Sinistro e sia privo di assicurazione;
f) il Sinistro sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
25) SINISTRO CON CONTROPARTI ESTERE
In caso di Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno stato estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Ufficio Centrale Italiano – Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, che provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell’impresa incaricata alla liquidazione del danno. In caso di Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e del “Bureau” dello Stato in cui ha sede detta compagnia di assicurazione. In caso di Sinistro avvenuto all’estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato Membro dell’Unione Europea, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inoltrata alla compagnia Italiana che rappresenta quella Comunitaria.
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
26) COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA
Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate ai seguenti indirizzi:
- Compagnia: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxxxx (XX) –
In caso di comunicazioni effettuate dal Contraente e/o dall’Assicurato per il tramite di indirizzi di posta elettronica certificata che non siano di loro titolarità o per il tramite di soggetti terzi, il Contraente e/o l’Assicurato dovrà rilasciare ai soggetti che effettuano la comunicazione apposita delega scritta che, firmata e corredata da copia di documento di identità, dovrà essere allegata alla comunicazione inviata alla Compagnia o all’intermediario.
27) LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E TERMINI DI PRESCRIZIONE
All’Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di Residenza o
della sede legale del Contraente.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 06-42.133.745 - 00.00.000.000 o via PEC all'indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/xxxx presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari
Condizioni di Assicurazione (RCA Autovetture – Contratto Base) Edizione Aprile 2021 Pagina 13 di 14
e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx- net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l’Autorità
Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo;
b) la conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a 15.000,00 euro. La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) alla sezione "Per il Consumatore" – sottosezione “conciliazione paritetica”;
c) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l’esperimento dell’azione civile.
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1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679).
3 Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003) ed art. 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679.
4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM), legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5 ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.
6 Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.
7 Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679
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