Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
per il trasferimento del modulo aggiuntivo per la creazione del “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica” in ARES - Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dalla Regione Lazio
tra
la Regione Lazio, Direzione regionale infrastrutture e mobilità, nella persona della xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore regionale – Amministrazione concedente;
e
la Regione , Dipartimento nella persona di
, in qualità di , di seguito denominata Amministrazione utilizzatrice;
VISTI
- ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visto, in particolare, l’articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” e, in particolare, l’articolo 7, ai sensi del quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”;
- inoltre, il citato articolo 7, il quale prevede, altresì, che “detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”;
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera c), il quale dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”
(CAD) e, in particolare, gli articoli 68, 69 e 70;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 117, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che attribuisce al Cento medesimo la denominazione di DigitPA, nonché la natura di ente pubblico non economico;
- il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22, concernenti l’istituzione dell'Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) e la soppressione dell’ente DigitPA;
- il decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha abrogato l’art. 70 del CAD e inserito il comma 2-bis all’art. 69 dello stesso CAD;
- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che “il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”;
- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014;
- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015;
- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi
– Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016;
- l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018;
- l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018;
- le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni’, adottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
CONSIDERATO CHE
a) il “Programma ARES 2.0” è basato sulla scheda dati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica adottata, da ultimo, con l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2018 – Rep. Atti. n. 131/CU;
b) il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato espressamente per soddisfare specifiche esigenze del MIUR che ne detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzo e di sfruttamento economico;
c) il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato, altresì, espressamente per soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno approvato caratteristiche, funzionalità e dati gestiti;
d) la Regione in epigrafe – nel rispetto delle norme vigenti in materia – ritiene, quindi, conveniente utilizzare il “Programma ARES 2.0” per il soddisfacimento delle proprie esigenze, tenendo conto della possibilità di personalizzazioni come di seguito disciplinate;
e) il MIUR, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ritiene
di concedere alla Regione in epigrafe il riuso gratuito del “Programma ARES 2.0”;
f) Il Coordinamento Tecnico Regionale in materia di Edilizia Scolastica ha redatto un documento progettuale per la realizzazione del modulo per la costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica con il fine di individuare interventi di edilizia scolastica da realizzare nel proprio territorio regionale
g) La X Commissione Istruzione, Università e Ricerca che nella seduta del 15/12/2021 ha approvato il documento progettuale per la realizzazione del modulo per la costituzione di un repertorio regionale di fabbisogni di edilizia scolastica
h) la Regione Lazio nella seduta di Coordinamento Tecnico in materia di edilizia scolastica del
20 dicembre 2022 si è fatta carico dell’implementazione del modulo all’interno della piattaforma ARES 2.0, denominato “Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica”
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. La Regione Lazio - amministrazione concedente – concede alla Regione – amministrazione utilizzatrice – la cessione del modulo aggiuntivo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica“, indicato, sinteticamente “Re.Re.FES”, con le modalità di seguito indicate.
2. La cessione del programma è a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. La Regione - amministrazione utilizzatrice – fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4, 5 e 6, utilizzerà il “Re.Re.FES” in modo funzionale ai fini istituzionali per i quali lo stesso è stato sviluppato.
4. Il “Re.Re.FES” viene ceduto in formato sorgente, completo della relativa documentazione.
Articolo 2
(Consegna del “Re.Re.FES”)
1. Tutti i prodotti costituenti il “Re.Re.FES”, sono consegnati dalla Regione Lazio alla Regione in formato elettronico, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
2. La Regione , contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia
ricevuta della predetta consegna e si impegna ad utilizzare quanto ricevuto, in stretta osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
3. Il modulo, che è basato sulla medesima pila tecnologica già in uso presso le Regioni per il funzionamento dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, è installato interamente a cura e spese della Regione .
Articolo 3
(Titolarità del “Re.Re.FES”, diritti d’autore e di proprietà - manleva)
1. La Regione prende atto che il “Re.Re.FES” è protetto da diritto d’autore e dagli altri diritti di
privativa applicabili alla fattispecie.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento
economico del “Re.Re.FES” rimangono in capo alla Xxxxxxx Xxxxx.
0. Xx Xxxxxxx Xxxxx garantisce che il “Re.Re.FES 0” è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente Accordo non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
4. La Regione Lazio, pertanto, manleva e tiene indenne la Regione da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che pretendano diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul “Re.Re.FES”.
Articolo 4
(Impegni divieti e obblighi delle Parti)
1. La Regione si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio ambito territoriale ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo.
2. La Regione non può cedere a terzi, né utilizzare a fini commerciali i prodotti oggetto del presente Accordo.
3. La Regione si impegna a installare, a propria cura e a proprie spese, sui propri sistemi, ovvero su sistemi di cui intende avvalersi, il “Re.Re.FES”.
4. Le spese per la manutenzione e l’assistenza, nonché per le eventuali personalizzazioni del “Re.Re.FES” sono a carico della Regione .
Articolo 5 (Responsabilità)
1. La Regione dichiara di aver effettuato la verifica di tutta la documentazione tecnica e di aver effettuato tutte le verifiche funzionali, organizzative ed economiche necessarie e di ben conoscere il funzionamento del “Re.Re.FES” e le sue specifiche tecniche e funzionali, ritenendo lo stesso idoneo a soddisfare le proprie esigenze.
2. La Regione solleva la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la Regione medesima o terzi dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
3. La Regione assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’uso, alle
modifiche, alle integrazioni, alle personalizzazioni e agli adattamenti del “Re.Re.FES” dalla stessa operati successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, la Regione
si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
Articolo 6 (Nuove integrazioni)
1. La Regione può integrare, a propria cura e a proprie spese, il “Re.Re.FES”, nel rispetto di
quanto disposto dal precedente articolo 4.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli eventuali integrazioni aggiuntive al modulo “Re.Re.FES” di cui al precedente comma, rimarranno in capo alla Regione .
Articolo 7
(Rimborso spese di implementazione)
1. La Regione trasferirà alla Regione Lazio l’importo complessivo di € X.XXX,XX entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione
Articolo 8 (Riservatezza)
2. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Articolo 8 (Cause di risoluzione)
1. Cause di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo
comunque il diritto al risarcimento del danno, sono:
a) il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente atto;
b) l’utilizzazione, la riproduzione, la cessione o la diffusione non autorizzate di copie del
“Re.Re.FES” o di parti di esso, poste in essere dalla Regione a qualsiasi scopo;
Articolo 10 (Foro competente)
1. Le Parti concordano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e dall’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile pervenire alla composizione amichevole, la controversia, ai sensi dell’art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sarà devoluta al giudice amministrativo, in particolare, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.
Articolo 11 (Formazione e sottoscrizione)
1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Roma, ……………………………….
PER LA REGIONE LAZIO IL DIRETTORE REGIONALE Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx ………………………………………….. | Per la Regione ……………………. ………………………………… |