TRA
CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
( Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministri del lavoro e della Previdenze Sociale n° 142 del 25.03.08 )
TRA
................... ..............................................., con sede legale in Via
............ ......n° ...... ............... Codice Fiscale, n° .................................., d’ora .in po.i
denominato " Soggetto Promotore ", rappresentata dal Rettore/ Rappresentante Legale Prof/Dott. ..........................e per Delega dal Preside della Facoltà di , Prof.
.............., con sede in ........... ..................., Via .................. ...............n°................
E
ASL2 Abruzzo Lanciano - Vasto - Chieti con sede Legale in Chieti Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 Partita IVA 02307130696, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Xxxxxxxx Xxxxxxx (CH) 08/05/1956 e ivi residente in via Piane n.43.
PREMESSO
Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 Giugno 1997 n° 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962 n° 1859.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 Giugno 1997, n° 196 la ASL2 Abruzzo Lanciano - Vasto
- Chieti è disponibile ad accogliere presso le sue strutture dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del/della ...................... .................................
di ............................... ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997. Il soggetto si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.M. 25/03/1998 n° 142.
Art.2
1- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
2- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• Il nominativo del tirocinante;
• I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
• Le Strutture aziendali ( Stabilimenti, Sede, Reparti, Uffici, ) presso cui si svolge il
tirocinio;
• Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile verso terzi.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
• Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e lo prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio . Nel caso di risoluzione anticipata del Progetto Formativo e di Orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
Art. 4
Prima dell'avvio dei tirocini all'interno della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, è fatto obbligo al soggetto promotore di provvedere direttamente a proprie spese, all'effettuazione delle visite mediche previste dall'art.41 del D.Lgs. 81/2008, attestanti l'idoneità alla mansione sulla base dei rischi specifici, dandone comunicazione all'Azienda ospitante.
Sono altresì a carico del soggetto promotore gli adempimenti riguardanti la formazione dei tirocinanti previste dall'art. 37 del medesimo D.Lgs. 81/2008, ad eccezione del comma 5, i cui adempimenti saranno a carico dell'azienda ospitante attraverso addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività prevista dal progetto formativo e necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
I tirocinanti dovranno essere provvisti di apposita divisa e dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività i cui costo sono a carico dell'ente promotore.
L'azienda ospitante s'impegna ad osservare nei confronti dei tirocinanti, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge.
L'ente promotore s'impegna a fornire copia di una dichiarazione sottoscritta dagli allievi con la quale s'impegnano a:
Svolgere le attività previste nel progetto formativo; Seguire le indicazioni del tutor;
Rispettare le norme organizzative in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti all'interno dell'azienda in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 D.Lgs. 81/2008.
Art. 5
1- Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso Compagnie Assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ( facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore ) ed al soggetto promotore.
2- Il soggetto promotore ( xxx xxxxxxx ) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenze Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 6
L'Azienda o ente ospitante s'impegna a:
• Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
• Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul Lavoro;
• Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale,
• Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.
Art. 7
Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di un anno, con tacito rinnovo. Eventuali recessi devono essere espressi mediante lettera raccomandata, entro tre mesi dalla data di scadenza.
Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente
da bollo.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Il numero massimo di allievi che potranno accedere nelle strutture della Asl2 Lanciano – Vasto
– Chieti è pari a n. _ per anno di riferimento.
il il _
Il Soggetto Promotore: ASL 2 Lanciano Vasto Chieti
Denominazione dell'ente promotore
Dott/Prof. NOME e Cognome
Firma e timbro Rapp. Ente Promotore
Timbro e Firma del Legale Rappresentante