SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
a cura di Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Il nuovo codice si applica tra l’altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Art. 3 - Definizioni
L’articolo individua un insieme di definizioni decisamente più ampio rispetto a quello incluso nel testo del precedente Codice in quanto integrato in parte dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive europee ed in parte dalla legislazione nazionale intervenuta medio tempore.
Tra le nuove definizioni si segnalano quelle di cui alle lettere:
aa) «microimprese, piccole e medie imprese»: sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonchè dall'allegato V;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.
CONTRATTI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE
Artt. 4-20 Esclusioni dall’ambito di applicazione
Gli articoli da 4 a 20 individuano le tipologie contrattuali escluse, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, le quali dovranno essere comunque affidate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Per quanto d’interesse si evidenzia l’inapplicabilità delle norme del Codice alle aggiudicazioni effettuate “in house”, ossia nei casi in cui tra amministrazione appaltante e soggetto appaltatore vi siano rapporti di controllo (art. 5).
Sono altresì esclusi (art. 17) gli appalti aventi ad oggetto: l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; i servizi d'arbitrato e di conciliazione; i servizi di rappresentanza legale nel processo; i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestai da notai; i servizi connessi ai contratti di lavoro.
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21 – Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti
L'articolo 21 disciplina la programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all’adozione e al relativo aggiornamento annuale:
- del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non inferiore a
40.000 euro;
- del programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato non inferiore a 100.000 euro, in cui devono essere obbligatoriamente incluse le opere pubbliche incompiute ai fini del loro completamento o per l’individuazione di soluzioni alternative.
Una delle principali differenze tra la nuova disciplina e la precedente, contenuta nell’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e che si riferiva peraltro alla sola programmazione di lavori, riguarda le modalità di adozione del programma, effettuata "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza" con il bilancio. Sostanzialmente immutata è la disciplina in materia di programmazione dei lavori pubblici.
Per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro è prevista l’approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale con aggiornamenti annuali che devono essere trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 ed istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014).
Si ricorda che per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto del Piano Triennale per l’informatica predisposto dall’Agid che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 513 della legge n. 208/2015, contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente ed individua i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
La norma disciplina inoltre le forme di pubblicità dei programmi in questione, prevedendo la pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio sui contratti pubblici.
Si prevede, inoltre, l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Codice, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di elaborazione ed aggiornamento dei programmi.
Ai sensi dell’art. 216 fino all’adozione del decreto ministeriale previsto in materia di programmazione degli acquisti, si applicano gli atti di programmazione gia’ adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita’ degli interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia’ avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia’ approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita’ per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.
Art. 22 – Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico.
La norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano alla pubblicazione nel proprio profilo del committente di progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, nonché degli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i soggetti portatori di interesse.
La disposizione relativa al dibattito pubblico non è immediatamente operativa, poiché l’individuazione delle tipologie di opera e delle soglie dimensionali per l’attivazione di tale procedura è demandata ad apposito decreto che il MIT dovrà adottare entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice.
Art. 23 – Xxxxxxx di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi L'articolo disciplina i livelli di progettazione, prevedendo che essa sia articolata:
- su 3 livelli nel caso di appalti di lavori: progetto di fattibilità tecnica ed economica (che è la nuova denominazione del “progetto preliminare”), progetto definitivo e progetto esecutivo; questi ultimi due svolti preferibilmente dal medesimo soggetto. Uno o entrambi i primi due livelli possono essere omessi se il livello successivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
- di regola, in un solo livello, per la progettazione di servizi e forniture.
La disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali, che nel precedente Codice era affidata al Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), nel testo ora vigente è demandata ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture. Fino dell’emanazione di tale decreto, ai sensi dell’art. 216, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
L’art. 23, al comma 2, individua inoltre i soggetti che possono svolgere le attività relative alla progettazione (di fattibilità, definitiva ed esecutiva) stabilendo che:
- per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, provvedano professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, oppure si ricorra alla
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
- per tutti gli altri lavori si applichino le norme in materia di progettazione di lavori pubblici, di cui al successivo art. 24 del Codice.
Per gli appalti di servizi la progettazione, articolata di regola in un unico livello, è effettuata generalmente dai dipendenti in servizio della stazione appaltante. In caso di concorsi di progettazione, la stessa può essere suddivisa dalla stazione appaltante da uno o più livelli di approfondimento.
Il progetto relativo agli appalti di servizi deve contenere, tra l’altro: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, i documenti relativi alla sicurezza, il calcolo degli importi, compresi gli oneri per la sicurezza, il capitolato speciale.
Il costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture è individuato mediante tabelle da emanarsi annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell’art. 216, fino all’adozione delle tabelle che definiscono i costi del lavoro nei contratti di lavori servizi e forniture, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia’ emanati in materia.
Art. 24 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni pubbliche in materia di lavori L’articolo definisce chi può svolgere la progettazione, direzione dei lavori nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, individuandoli tra l’altro negli Uffici tecnici della stazione appaltante; o negli operatori economici per i servizi di architettura e ingegneria, i cui requisiti dovranno essere fissati da un apposito decreto del MIT, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Codice, sentita l’ANAC. Fino all’entrata in vigore del riferito decreto, ai sensi dell’art. 216, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 254-256 del D.P.R. 207/2010 che disciplinano i requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
I progetti redatti dai soggetti appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
È prevista inoltre l’emanazione di un nuovo decreto del Ministro della giustizia per la disciplina dei corrispettivi delle attività di progettazione, che dovrà sostituire quello attualmente vigente (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”), emanato in attuazione dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Fino all'adozione del nuovo decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi stabiliti nel riferito decreto.
Gli affidatari di incarichi di progettazione o loro soggetti controllati, controllanti o collegati non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonchè degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Art. 25 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Le norme dettate dall’articolo 25 disciplinano la materia della verifica archeologica preventiva, riproducendo le disposizioni degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione L'articolo disciplina la verifica preventiva (cioè precedente all’inizio delle procedure di affidamento) della progettazione, prevedendo che la stazione appaltante nei contratti relativi a lavori verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
Le disposizioni riproducono nella sostanza quelle dettate dall’art. 112 del precedente Codice e dagli articoli 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010.
La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Art. 27 – Procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori
L’articolo 27 riordina, senza rilevanti modifiche, le disposizioni sul procedimento di approvazione dei progetti contenute nell’articolo 97 del Codice previgente. In particolare il comma 1 stabilisce che l’approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e vengono richiamate le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRINCIPI COMUNI
Art. 28 – Contratti misti di appalto
L'articolo disciplina le modalità di affidamento dei contratti misti (cioè di quei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto) e prevede, come regola generale, l’aggiudicazione secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, riproducendo così il dettato dell’art. 15 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 29 – Principi in materia di trasparenza L'articolo dispone la pubblicazione (e l’aggiornamento) di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Devono essere altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
La pubblicazione deve avvenire:
- sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” nella quale devono essere pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, recependo così il principio comunitario che individua tale strumento per sensibilizzare al contenimento dei tempi e alla piena verificabilità dei flussi finanziari;
- sul sito web del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.
Art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
L'articolo individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti, quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità.
Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
In particolare il comma 3 dispone che, nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici rispettino gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
I commi 1 e 8 dell'articolo in esame invece riproducono, nella sostanza, senza variazioni di rilievo, i principi dettati dall’art. 2 del precedente Codice di cui al D.Lgs. 163/2006.
I commi 4, 5 e 6 disciplinano invece l’obbligo a carico dell’appaltatore di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici, nonché i casi di inadempienza contributiva risultanti dal DURC, e di ritardato pagamento delle retribuzioni al personale medesimo, trasponendo le norme dettate dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del precedente Codice dei contratti pubblici.
La disposizione del comma 7, afferma il principio secondo cui i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le MPMI (microimprese, piccole e le medie imprese.
L’articolo in esame chiude con un rinvio alla L. 241/1990 relativamente alle procedure e al codice civile relativamente alla stipula e all’esecuzione del contratto, per quanto non espressamente disciplinato.
Art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
L’articolo detta una nuova disciplina in materia di responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti rispetto quella contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (le cui disposizioni vengono riprese dai commi 1-6 e 10 dell'articolo in esame), definendone il ruolo e le funzioni.
Le principali novità apportate rispetto al testo vigente sono le seguenti:
- l’ufficio di RUP è obbligatorio, anche nei casi di ricorso ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.
- il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
L’Anac definirà una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP e sui requisiti di professionalità richiesti inattesa della quale – ai sensi dell’art. 216, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Nel caso di appalti di particolare complessità possono essere conferiti incarichi di supporto a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento previste dal codice, oppure avvalendosi di una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Nell'ambito della formazione obbligatoria, dovrà essere organizzata un’attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP.
Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal nuovo codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Il comma 12 stabilisce una nuova disciplina in materia di controlli che il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento definisce preventivamente e attua programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione.
Art.32 – Fasi delle procedure di affidamento L’articolo disciplina le fasi delle procedure di affidamento senza particolari innovazioni rispetto la disciplina contenuta nell’art. 11 del Codice previgente. Si segnala però il comma 7 laddove prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La stipula avviene entro i successivi 60 gg. salvo diverso termine stabilito nel bando e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti nel comma 10.
La presentazione di un ricorso con sospensiva preclude la stipula. L’esecuzione in via d’urgenza è disciplinata in maniera più rigorosa rispetto al passato, ai sensi dei commi 13 e 8.
Si segnala la possibilità introdotta nell’ultimo periodo del comma 14, di stipulare i contratti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Restano ferma comunque la regola secondo la quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.
Art. 33 – Controlli sulle procedure di affidamento L’articolo riguarda i controlli sugli atti delle procedure di affidamento, in particolare disciplinando le procedure per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e del contratto stipulato, riproducendo sostanzialmente quanto stabilito all’art. 12 del precedente Codice.
Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
L’articolo contiene disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministro dell'ambiente.
L’obbligo di adottare i CAM si applica, per gli affidamenti di qualunque importo:
- per almeno il 50% del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia;
- per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali che vengono indicate nelle lettere da a) a d) del comma 2) e includono anche l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
L’articolo riproduce le disposizioni relative alle soglie di rilevanza comunitaria dettate dalle tre direttive comunitarie e stabilisce che le disposizioni del presente Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, è pari o superiore a tali soglie. Le soglie saranno rideterminate con provvedimento della Commissione europea.
Le soglie, per quanto di interesse, sono stabilite come segue:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
b) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 750.000 per i servizi sociali.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale
pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Art. 36 – Contratti sotto soglia
Alle gare e ai contratti sotto soglia si applicano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità già definiti nell’articolo 30 ma anche quello di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fermo restando il ricorso alle centrali di committenza e l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (i cui termini possono comunque essere ridotti fino alla metà), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie secondo modalità differenziate per classi di importo. In particolare:
- per i contratti, al netto dell’IVA, di importo inferiore a € 40.000, mediante l’affidamento in via diretta:
- per i contratti al netto dell’IVA, di importo pari a per i lavori da € 40.000 a € 150.000 e per le forniture e i servizi da € 40.000 a € 209.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per i contratti di lavori, al netto di IVA, di importo da € 150.000 a € 1.000.000 mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per contrati di lavori, al netto di IVA, di importo da € 1.000.000 a € 5.225.000 tramite procedure ordinarie.
Le stazioni appalti per le aggiudicazioni fino a €
150.000 verificano i requisiti di carattere generale, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici, quelli economici - finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
Se si è fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, pur potendo comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua interamente procedure di scelta del contraente, avvalendosi di Consip.
L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nell’attesa, ai sensi dell’art. 216, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Artt. 37 e 38 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Qualificazione delle stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti, nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalla legge in materia di contenimento della spesa, possono svolgere procedure autonome di acquisizione per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 e per lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso ordini a valere su strumenti di acquisto Consip o altra centrale di committenza.
Per effettuare acquisti autonomi di importo superiore a queste soglie occorre conseguire la qualificazione e l’iscrizione in apposito elenco tenuto dall’ANAC. Con dPCM, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice, sulla base dei parametri indicati dal Codice stesso, sono stabiliti i requisiti in base ai quali le stazioni appaltanti possono ottenere la qualificazione. La qualificazione, che ha durata pari a cinque anni, è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia del contratto e per fasce di importo. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione. Dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema, non sarà rilasciato il CIG alle stazioni appaltanti che procedono ad acquisizioni che non rientrano nella qualificazione conseguita. Nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’attuale iscrizione dell’INFN nell’Anagrafe unica delle stazioni appalti (AUSA).
Per acquisti di servizi e forniture da 40.000 a 209.000 euro e per lavori di manutenzione ordinaria da
150.000 a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso di qualificazione utilizzano gli strumenti di
negoziazione delle centrali di committenza, in caso di indisponibilità svolgono procedure ordinarie.
Le stazioni appaltanti che non possiedono la qualificazione necessaria ricorrono alle centrali di committenza o operano in aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.
Indipendentemente dal possesso della qualificazione, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, beni e servizi mediante impiego di una centrale di committenza.
Le centrali di committenza possono aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché svolgere attività di committenza ausiliarie, ad esempio la consulenza, preparazione e gestione delle procedure di appalto per conto della stazione appaltante.
Art. 40 - Obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione
A decorrere dal 18.10.2018 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di appalto devono essere eseguiti con mezzi di comunicazione elettronica.
Art. 42 - Conflitto di interesse
Previsto l’obbligo per la stazione appaltante di adottare misure adeguate a prevenire ipotesi di conflitto di interesse, sia durante lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione sia nel corso dell’esecuzione del contratto; obbligo di comunicazione e astensione dalla partecipazione alla procedura per il soggetto che interviene nella procedura o può influenzarne il risultato e che abbia un interesse diretto o indiretto che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.
Art. 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
Possibilità di ricorrere a centrali di committenza ubicate in altro Stato membro della UE.
Possibilità di aggiudicare un appalto congiuntamente con amministrazioni di Stati membri diversi, previo specifico accordo.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure
L'articolo stabilisce che, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Xxxxxx, sono definite (con decreto del Ministro per la semplificazione) le modalità di
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede, altresì, che siano definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
Artt. 45-46 - Operatori economici ammessi alle procedure
L'articolo 45 indica i soggetti rientranti nella definizione di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, riprendendo l’elencazione contenuta nell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 rubricato “Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”. Oltre a tale elenco, l’articolo in esame introduce nuove disposizioni che prevedono la possibilità, per le stazioni appaltanti:
- di imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, se necessaria per la buona esecuzione dello stesso (comma 3);
- di imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi,, di lavori e di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto (comma 4).
- di richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché tali richieste siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive (comma 5).
L'articolo 46 riprendendo, almeno in parte, la disciplina contenuta negli articoli 90, commi 1 e 2, e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Art. 47 e 48 - Consorzi stabili e raggruppamenti temporanei
Gli articoli in esame riprendono sostanzialmente il contenuto degli articoli 35 e e 37 del D.Lgs. 163/2006 stabilendo per i consorzi che i relativi i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei consorzi stabili siano posseduti e comprovati “con le modalità previste dal codice” definite agli art. 85 e segg. ad eccezione di quelli relativi alla disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi 5 anni dalla costituzione, per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio.
Per i raggruppamenti si segnala che nel caso di servizi e forniture devono essere specificate nell’offerta le parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
Il mandatario ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante, tuttavia quest’ultima può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, per esigenze organizzative, se le restanti possiedano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; la modifica soggettiva non è comunque ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
At. 50 - Clausole sociali
L'articolo disciplina l’inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi. In particolare si stabilisce la possibilità che i bandi relativi ai contratti di lavori e servizi ad alta densità di manodopera (cioè con costo della manodopera pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), diversi da quelli di natura professionale, prevedano apposite clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale, stabilendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore, da intendersi quelli contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La clausola apposta deve comunque assicurare il “rispetto del principi dell’Unione Europea” e cioè la libera concorrenza e la libertà imprenditoriale, evitando così una immotivata restrizione della platea dei soggetti partecipanti.
Art. 51 - Suddivisione in lotti
L’articolo in esame prevede l’obbligatorietà della suddivisione in lotti come regola generale, derogabile solo con apposta motivazione.
Viene precisato inoltre che il valore dei lotti deve essere atto a garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese. Si rinnova il divieto della suddivisione in lotti al fine di eludere la normativa del Codice e dell’aggiudicazione mediante aggregazione artificiosa degli appalti.
E’ altresì prevista la possibilità di specificare il numero dei lotti aggiudicabili a un solo offerente e di stabilire associazioni di lotti da affidare al medesimo offerente.
Art. 52 - Comunicazioni
L’articolo prevede l’obbligo di effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ivi incluse la ricezione delle domande e delle offerte, mediante mezzi di comunicazione elettronica, assicurando alcune condizioni quali, ad esempio: il carattere non discriminatorio e di comune disponibilità dei mezzi utilizzati; non deve essere
limitato l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione
E’ ammessa la possibilità di presentare offerte in forma non elettronica solo in specifici casi appositamente da motivare quali, ad esempio, la natura specialistica dell'appalto o in conseguenza a una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile ovvero ancora quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici), motivando la decisione nella relazione unica.
La stazione appaltante garantisce l’integrità e la riservatezza delle domande e delle offerte ricevute in via elettronica e indica le specifiche per la cifratura e datazione delle firme elettroniche, nonché il formato per l’eventuale firma elettronica avanzata.
Art. 53 - Accesso agli atti
Il diritto di accesso è disciplinato con rinvio alla normativa generale di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, ripetendo nella sostanza l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006. Sono confermate le ipotesi di differimento del diritto di accesso già previste nella disciplina previgente.
Viene disciplinato l’accesso agli atti del processo di asta elettronica “mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti ovvero tramite l’invio o la messa a disposizione d copia autentica degli atti”.
Il comma 7 consente alle stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante
tutta la procedura di appalto.
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Articoli 54-58 - La sezione in esame vuole dare attuazione al principio della legge delega che prevede la revisione delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. L’art. 54 disciplina gli accordi quadro, che sono sostanzialmente le convenzioni aggiudicate da CONSIP che non possono avere una durata superiore a quattro anni.
L’art. 55 riguarda i sistemi dinamici di acquisizione per gli acquisiti di uso corrente, già disciplinati
dall’art. 60 del D.Lgs. 163/2006 ma ora differenziando tra i settori ordinari e quelli speciali. Il comma 14 prevede che il MEF, anche avvalendosi dì CONSIP S.p.a., possa realizzare un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti.
L’art. 56 tratta delle aste elettroniche, già disciplinate dall’art. 85 del D.Lgs. 163/2006. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti alcuni elementi delle offerte. A tal fine, la norma dispone ora che le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. La nuova disciplina al comma 11 prevede che l'asta elettronica possa svolgersi in più fasi successive.
L’art. 57 introduce la possibilità secondo la quale, nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.
L’art. 58 innova il precedente quadro normativo disciplinando le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve comunque alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta, ovvero attraverso un'asta elettronica. L’articolo prevede inoltre, che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara. E’ demandato all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) l’emanazione di regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione, da adottare entro il 31.7.2016.
PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE
Art. 59 – Scelta delle procedure
L’articolo in esame, innovando sul previgente art. 54 del D.Lgs. 163/2006, individua le seguenti procedure di scelta del contraente:
• aperte;
• ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara;
• partenariato per l'innovazione;
• procedura competitiva con negoziazione;
• dialogo competitivo;
• procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Gli appalti lavori sono affidati sulla base del progetto esecutivo. E' vietato l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori salvo i casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita'.
Il comma 2 individua i presupposti per l’utilizzo della procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo tra i quali si segnala: le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano la progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto; le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione. Le medesime procedure possono essere utilizzate per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.
Il comma 3 elenca i casi i cui le offerte sono da considerare irregolari o inammissibili.
La gara è indetta mediante un bando di gara e, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali (tra le quali rientra l’INFN) possono utilizzare un avviso di preinformazione.
Art. 60 - Procedura aperta
L’articolo in esame innova il contenuto dei previgenti articoli 55 e 70 e stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte passa da 52 a 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, che può essere ridotto a 15 nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, purché:
a) l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni, anziché i previgenti 22, a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti per la ricezione delle offerte (35 gg) non possono essere rispettati.
Art. 61 - Procedura ristretta
In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, il cui numero può anche essere limitato. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni (e non più quaranta) dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, che può essere ridotto a dieci in presenza di particolari condizioni. L’INFN in quanto amministrazione aggiudicatrice sub-centrale può fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Art. 62 - Procedura competitiva con negoziazione
In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali,
per migliorarne il contenuto, ameno che non si siano già impegnate nel bando ad aggiudicare sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti con modalità definite nel comma 9, e riservatezza delle informazioni rese.
Art. 63 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
L’articolo in esame innova la disciplina contenuta nel previgente articolo 57, escludendo la possibilità di ricorrere a tale procedura per i servizi complementari o quando le circostanze invocate a giustificazione siano imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Negli appalti di lavori, servizi e forniture tale procedura può dunque essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. La norma spiega anche quando una domanda o un’offerta possa ritenersi non appropriata.
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.
Si segnala che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Negli appalti di fornitura la procedura in esame e', inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare
la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
Negli appalti per servizi la procedura e', altresi', consentita qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
La procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato. Tale possibilità deve essere già prevista sin dall’avvio del confronto competitivo e il relativo importo contribuisce a definire il valore globale dell’appalto. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. Gli operatori economici da consultare devono essere almeno 5 e viene scelto quello che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose.
Art. 64 - Dialogo competitivo
E’ una procedura, per il cui ricorso deve essere approntata una specifica motivazione ancorata in genere alla natura dell’appalto particolarmente complesso, nella quale qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, che segnala le esigenze che la stazione appaltante intende soddisfare e i requisiti da possedere per la l’ammissione.
L’articolo precisa le modalità con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo e che la stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessità.
Le stazioni appaltanti valutano le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara, potendo condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Art. 65 - Partenariato per l'innovazione
E’ una procedura non prevista dal previgente codice e che può risultare di particolare interesse per l’INFN anche con riferimento al contenuto dell’art. 158 del nuovo Codice relativo ai “servizi di ricerca e sviluppo”: si può utilizzare nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
I requisiti minimi richiesti devono essere sufficientemente precisi da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.
Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene.
Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di
gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale.
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORIDNARI
BANDI E AVVISI
(artt. 66-‐76)
Artt. 66 – 67 Consultazioni preliminari di mercato. Partecipazione precedente di candidati o offerenti Si prevede la possibilità di effettuare consultazioni di mercato e di informare gli operatori economici degli appalti programmati, a condizione che non si produca una alterazione della concorrenza e nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Se un operatore partecipa alla fase di preparazione della procedura di aggiudicazione, occorre adottare adeguate misure a tutela della concorrenza, quali la comunicazione agli altri candidati delle informazioni scambiate e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.
E’ possibile escludere il candidato o l’offerente interessato, a tutela del principio della parità di trattamento, previo invito a dimostrare che la partecipazione non costituisce una alterazione della concorrenza.
Artt. 68 – 69 Specifiche tecniche. Etichettature
Le specifiche tecniche sono formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali, oppure mediante riferimento a normative europee o sistemi tecnici comuni di riferimento; ciascun riferimento non può indicare una denominazione o provenienza determinata, il riferimento è eccezionalmente consentito, ove necessario a descrivere correttamente l’oggetto dell’appalto, purchè contenga l’espressione “o equivalente”. L’offerente può dimostrare con qualsiasi mezzo che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
L’etichettatura può essere imposta come mezzo di prova nel caso di appalti con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo , con possibilità per l’operatore che non sia in grado di ottenere l’etichettatura richiesta nei tempi necessari per causa a lui non imputabile, di dimostrare con altri mezzi l’idoneità a soddisfare comunque i requisiti richiesti dall’amministrazione.
Artt. 70 – 75 Pubblicazione di avvisi di preinformazione e bandi di gara, inviti ai candidati Entro il 31 dicembre le stazioni appaltanti pubblicano un avviso di preinformazione sugli appalti che intendono bandire l’anno successivo.
Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione è possibile utilizzare un avviso di
preinformazione come indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse e invitando successivamente coloro che hanno espresso interesse a confermarlo nuovamente (senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara). L’avviso di preinformazione deve essere pubblicato non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima dell’invito a confermare interesse.
I bandi di gara sono redatti in conformità ai bandi tipo adottati dall’ANAC, eventuali deroghe ai bandi tipo devono essere motivate nella delibera a contrarre.
Gli avvisi e i bandi sono pubblicati dall’Ufficio pubblicazioni della UE , sul profilo di committente e a livello nazionale sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. Nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, resta confermato l’obbligo di pubblicazione sulla GURI, e fino al 31.12.2016 sui quotidiani, con spese di pubblicazione rimborsate dall’aggiudicatario.
Nelle procedure ristrette, competitive con negoziazione,nei partenariati per l’innovazione e nel dialogo competitivo gli inviti a presentare offerta sono effettuati per iscritto, di norma con procedure telematiche; nelle procedure negoziate senza bando gli operatori selezionati vengono invitati di norma a mezzo PEC.
Art. 76 - Informazioni dei candidati e dei concorrenti
Contestualmente all’obbligo di pubblicazione sul profilo di committente delle esclusioni e delle ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, da effettuarsi entro 2 giorni dalla loro adozione (art. 29), è dato avviso ai concorrenti, via PEC, del rispettivo provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Sono comunque confermate le previgenti comunicazioni d’ufficio da effettuarsi via PEC entro 5 giorni nei confronti dell’aggiudicatario, degli offerenti, degli esclusi.
SELEZIONE DELLE OFFERTE
(artt. 77-‐93)
Artt. 77 – 78 Commissioni di aggiudicazione. Albo dei componenti delle commissioni
La commissione è prevista nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
I commissari sono individuati dalle stazioni appaltanti tra gli esperti iscritti all’Albo nazionale da istituire presso l’ANAC, mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati comunicata dall’ANAC entro 5 giorni dalla richiesta; il Presidente della
commissione è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
Per i contratti sotto la soglia comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, come ad esempio le procedure attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, la stazione appaltante può nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione.
I dipendenti pubblici sono iscritti gratuitamente all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. Nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, la commissione continua ad essere nominata dall’organo competente di ciascuna stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate e tenendo conto del principio di rotazione.
I commissari non possono svolgere alcuna altra funzione tecnica o amministrativa rispetto al contratto del cui affidamento si tratta (eliminata la possibilità per il Rup di essere nominato presidente della commissione).
Confermati gli obblighi di astensione e le incompatibilità previgenti nei confronti dei commissari di gara.
Art. 79 - Fissazione di termini
Per la ricezione delle domande e delle offerte, salvi i termini minimi fissati dal codice, nonché per la concessione di proroghe, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità dell’appalto (termini semplificati rispetto alla disciplina previgente).
Art. 80 - Motivi di esclusione
Riscrittura e ampliamento del previgente art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. Costituiscono motivi di esclusione: le condanne riconducibili alla partecipazione ad organizzazioni criminali; i delitti di concussione,corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati; i delitti di frode; terrorismo; riciclaggio; sfruttamento del lavoro minorile; la sussistenza delle cause di decadenza e divieto di cui alla normativa antimafia; le gravi violazioni definitivamente accertate circa il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali; le gravi infrazioni alla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro; lo stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale; i gravi illeciti professionali tali da incidere sull’affidabilità; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42; la distorsione della concorrenza determinata dalle consultazioni preliminari di mercato; le restanti altre cause di esclusione già previste dal previgente art. 38 del d. lgs. 163/2006, ad esclusione di quella di cui all’art. 38 comma 1 lett. c), concernente i reati gravi incidenti sulla moralità professionale, che non appare riproposta nel nuovo codice.
L’operatore economico condannato a una pena detentiva non superiore a 18 mesi o con l’attenuante della collaborazione è ammesso a provare di aver risarcito il danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati; se la stazione appaltante ritiene sufficienti le misure, l’operatore non è escluso dalla procedura, viceversa occorre dare comunicazione motivata dell’esclusione. Nei casi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante ne dà comunicazione all’ANAC.
Art. 81 - Documentazione di gara
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico è acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle Infrastrutture. Un decreto ministeriale definirà le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC con le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, nella fase transitoria si continua ad utilizzare la piattaforma AVCPass dell’ANAC.
Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di un partecipante, nel periodo di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
I requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e tecnica devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Per i lavori, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, è disciplinato il sistema di qualificazione; nella fase transitoria, ai sensi dell’art. 216, si applica la disciplina previgente di cui disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del DPR n. 207/2010. La capacità economico-finanziaria è dimostrata: dal fatturato minimo annuo; da informazioni sui conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; da un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo casi eccezionali, e deve essere motivato nei documenti di gara.
La capacità e professionale per servizi e forniture può prevedere il possesso di risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un elevato standard di qualità. I requisiti sono dimostrati utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86.
Il soccorso istruttorio con pagamento della sanzione, non inferiore all’1 per mille e non superiore all’1 per cento del valore di gara e comunque non superiore a
5.000 euro, si applica alle irregolarità essenziali della domanda e degli elementi, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione. Nel caso di irregolarità non essenziali la SA ne chiede la regolarizzazione senza applicare alcuna sanzione. Nel caso di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. caso di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Presso l’ANAC è istituito un sistema di rating d’impresa, connesso a requisiti reputazionali, da applicarsi per la qualificazione delle imprese.
Art. 84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro provano i requisiti mediante attestazione degli organismi autorizzati dall’ANAC, per i quali è prevista una ricognizione straordinaria.
Art. 85 – Documento di gara unico europeo
Il DGUE è un’autodichiarazione aggiornata che vale come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico: non si trova in una delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara (art. 80); soddisfa i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale; soddisfa gli eventuali criteri fissati per la riduzione del numero dei candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE si può riutilizzare previa conferma che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.
Prima dell’aggiudicazione la SA chiede al primo e al secondo operatore economico in graduatoria di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dei criteri di selezione, se questi documenti non sono presenti nella banca dati nazionale di cui all’art. 81.
Le banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici sono messe a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.
Art. 86 – Mezzi di prova
L’articolo elenca i documenti considerati idonei per provare il possesso di alcuni dei requisiti di cui all’art.
80 (casellario giudiziale, certificazione dell’Amministrazione fiscale, DURC) e fa rinvio all’Allegato XVII per i mezzi di prova relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale.
Art. 87 – Certificazione delle qualità
I certificati devono essere rilasciati da organismi indipendenti accreditati; va riconosciuta l’equivalenza di certificati rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Art. 88 – Registro on line dei certificati e-Certis
Per facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le SA utilizzano il sistema e-Certis e richiedono in primo luogo i certificati e le prove documentali in esso contemplati.
Art. 89 – Avvalimento
E’ ammesso l’avvalimento anche nei confronti di partecipanti al raggruppamento di operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica dei
legami con essi. Il concorrente allega una dichiarazione dell’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente, nonché il contratto di avvalimento.
Il comma 4 prevede alcuni casi in cui le SA possono prevedere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente o da un partecipante al raggruppamento, in caso di offerta presentata da un raggruppamento.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
E’ introdotto uno specifico obbligo del RUP di svolgere verifiche sostanziali nel corso dell’esecuzione circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria. Confermato l’obbligo di comunicazione all’ANAC di tutte le dichiarazioni di avvalimento.
Non è ammesso avvalimento per il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d. lgs. n. 152/2006; non è ammesso neanche qualora nei lavori vi siano, oltre ai lavori prevalenti, opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica se di valore superiore al 10% del valore totale dei lavori. L’elenco di tali opere sarà definito con decreto del Ministro delle Infrastrutture. Come stabilito dall’art. 216 inattesa di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 secondo il quale si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
Art. 90 – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Per gli operatori iscritti in elenchi ufficiali opera una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’ANAC.
Art. 91 – Riduzione del numero dei candidati da invitare
Quando lo richieda la difficoltà o complessità dell’appalto, è possibile limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Nelle procedure ristrette il numero minimo non può essere inferiore a cinque.
Art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura
Confermato il valore base della garanzia provvisoria al 2%, essa può essere motivatamente ridotta dalla SA all’1% o aumentata fino al 4% e può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione. Confermate le
riduzioni dell’importo della garanzia per il possesso delle diverse certificazioni di qualità già previste nella normativa previgente, alle quali si aggiungono il possesso del rating di legalità o attestazione di modello organizzativo, che consente una riduzione del 30%, di social accountability ed altre.
La garanzia provvisoria non si applica agli appalti di servizi di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
(artt. 94-‐99)
Art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
I criteri di aggiudicazione devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e le specifiche devono consentire la verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutarne il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione.
Innovando rispetto alla disciplina previgente, il codice assegna una netta preferenza al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.
Sono aggiudicati unicamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50 comma 2, e i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro.
E’ possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso: per i lavori di importo fino a un milione di euro; per servizi e forniture con caratteristiche tecniche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo.
Il comma 6 elenca i possibili criteri che possono essere considerati per valutare l’aspetto qualitativo.
L’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competono solo in base a criteri qualitativi. Nell’offerta economica devono essere indicati i propri costi aziendali per la sicurezza.
E’ facoltà della SA di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, tale facoltà è indicata espressamente nel bando o nella lettera di invito.
Tra i criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta è introdotto il rating di legalità dell’offerente e il minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente.
Sostanzialmente confermata la disciplina delle varianti in fase di offerta.
Art. 96 – Costi del ciclo di vita
Nell’ambito della valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia sono introdotti i costi del ciclo di vita dell’appalto, i quali comprendono i costi relativi all’acquisizione, all’utilizzo, alla manutenzione, al fine vita, alle esternalità ambientali. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le SA indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo, oggettivo e accessibile, che sarà impiegato per la valutazione.
Art. 97 – Offerte anormalmente basse
Quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, la soglia di anomalia è stabilita mediante sorteggio tra cinque possibili metodi indicati al comma 2.
Nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa è confermata la regola che presuppone la valutazione di congruità delle offerte che raggiungono i 4/5 in entrambi i parametri di prezzo e qualità.
I commi 5 e seguenti descrivono il procedimento di richiesta delle spiegazioni e gli aspetti sui quali non sono ammesse giustificazioni.
E’ possibile ricorrere all’esclusione automatica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e per appalti sotto soglia, prevedendolo nel bando.
Art. 99 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
In attuazione della Direttiva UE n. 24, per appalti sopra soglia e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, si prevede l’obbligo per la SA di redigere una relazione contenente: i risultati della selezione; i motivi del rigetto di eventuali offerte anomale; il nominativo dell’aggiudicatario e le ragioni della sua scelta; le circostanze che giustificano il ricorso alle procedure negoziate senza bando, ai dialoghi competitivi, alle procedure competitive con negoziazione; le ragioni per cui si è deciso di non aggiudicare un appalto. Se l’avviso di aggiudicazione dell’appalto contiene le informazioni richieste, è possibile fare riferimento ad esso.
Il comma 4 detta indicazioni sulla conservazione della documentazione relativa allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, prevedendo l’obbligo di conservazione per almeno cinque anni.
La relazione è comunicata alla Cabina di regia di cui all’art. 212.
ESECUZIONE
(artt. 100-‐113)
Art. 100- Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
È confermata la facoltà in capo alle SA di poter prevedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto purché compatibili con i generali principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione. I requisiti devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito.
Non è più prevista la previa comunicazione all’ANAC di cui al comma 3 dell’art. 69 del D.lgs. n. 163/2006.
Art. 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Sono elencati i soggetti appartenenti alla SA che a vario titolo sono coinvolti nell’esecuzione del contratto: oltre il RUP, che dirige la fase di esecuzione, sono presenti il DIRETTORE dell’ESECUZIONE del contratto, il DIRETTORE dei LAVORI, il COORDINATORE in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione (previsto dal D. Lgs.
n. 81/2008), il COLLAUDATORE ovvero la commissione di collaudo, il VERIFICATORE della conformità.
Relativamente ai lavori, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del RUP, è nominato un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
Nei commi 3-4-5 sono elencati in via esemplificativa le attività e i compiti che possono essere demandati al DL, al Direttore operativo e agli ispettori di cantiere.
Art. 102 - Collaudo
Il controllo dell’esecuzione del contratto spetta al RUP congiuntamente al DEC.
Per i contratti di rilevanza comunitaria, i contratti per i lavori sono soggetti a collaudo, i contratti per servizi e forniture a verifica di conformità.
Per i contratti sotto soglia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, saranno individuati in maniera esplicita i casi in cui il collaudo (lavori) e il certificato di verifica di conformità (servizi e forniture) potranno essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal DL (lavori) e dal RUP su proposta del DEC (servizi e forniture). Nella fase transitoria, ai sensi dell’art. 216, si applica la precedente disciplina della parte II titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate d.P.R. n. 207/2010.
Relativamente ai lavori, sono confermati i termini entro cui procedere al collaudo (6 mesi dall’ultimazione dei lavori ovvero 1 anno nei casi che saranno esplicitamente individuati con Decreto) nonché il termine di 2 anni decorsi i quali il certificato di collaudo provvisorio assume carattere di definitività.
È confermato che il certificato di collaudo provvisorio non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, e che l’appaltatore, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Ai fini del controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, le SA nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni da 1 a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. Per accertata carenza nell’organico della SA ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le SA individuano i componenti con le procedure previste dal codice.
Il comma 7 elenca i soggetti ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudi e di verifica di conformità.
Art. 103 - Garanzie definitive
La garanzia definitiva, da prestare con le medesime modalità della garanzia provvisoria, è costituita per la sottoscrizione del contratto e tale obbligazione deve essere indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
È confermato in linea generale l’importo pari al 10% dell’importo contrattuale e i relativi aumenti qualora il ribasso ecceda il 10%, nonché le riduzioni come previste per la garanzia provvisoria; è confermato lo svincolo progressivo automatico della garanzia fino all’80% dell’importo garantito.
La garanzia cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (lavori) o certificato di regolare esecuzione (servizi e forniture).
Xxx l’aggiudicatario non provveda alla reintegrazione della garanzia se questa è venuta meno, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere.
Il comma 2 elenca tutti i casi in cui la SA può rivalersi sulla Garanzia definitiva: maggiore spesa sostenuta per i lavori in caso di risoluzione in danno; mancato pagamento cui la SA dovrà provvedere in caso di inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva costituisce decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria.
Il comma 4 conferma che nell’ambito dei lavori il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Tale previsione è estesa anche nei contratti di servizi e forniture.
Per i lavori, è confermata la costituzione della polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della polizza RC. Per i
lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria è prevista inoltre la polizza indennitaria decennale.
Il comma 11 prevede la facoltà di esonerare l’aggiudicatario dalla costituzione della garanzia definitiva in caso di soggetto di comprovata solidità nonché per le forniture che debbano essere acquistate nel luogo di produzione o fornite direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 104 – Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
Il comma 10 prevede che la garanzia provvisoria e quella definitiva prevedano il diritto di regresso verso la SA per l’eventuale indebito arricchimento e che possano essere rilasciate congiuntamente da più garanti, in questo caso per l’eventuale escussione la SA dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti.
Art. 105 - Subappalto
Il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, anche per i lavori. Non viene confermata la previgente previsione per cui nell’ambito dei lavori la quota del 30% era limitata alla categoria prevalente.
È definito, come regola generale, che costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d’appalto che richiedono l’impiego di manodopera; sono fatte salve alcune ipotesi nell’ambito dei contratti per i lavori (le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare).
In caso di contratti di rilevanza comunitaria, se previsto nel bando di gara, la SA può prevedere l’indicazione della terna dei subappaltatori; la SA, per i contratti sotto soglia, può prevedere ulteriori casi in cui l’indicazione della terna è obbligatoria.
È confermato il divieto di subappalto a cascata nonché la necessaria autorizzazione della SA al subappalto. I requisiti, il procedimento e la documentazione da presentare a carico dell’aggiudicatario sono i medesimi di quelli previgenti. Si pone maggior interesse, però, al contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La SA paga direttamente al subappaltatore se a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e
se la natura del contratto lo consente; non è più prevista la previa indicazione di questa facoltà nel bando di gara o lettera d’invito.
È confermato l’intervento sostitutivo della SA in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC.
Ulteriore obbligo di comunicazione per l’affidatario in caso di sub-contratti: prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, occorre comunicare alla SA il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 106- Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Sensibilmente innovata e accorpata in un unico articolo la disciplina delle varianti contrattuali, in tutte le possibili forme. Modifiche e varianti dei contratti in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, secondo le modalità previste da ciascuna SA.
La proroga della durata del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, è possibile solo per i contratti in corso di esecuzione se un’opzione di proroga è prevista nei documenti di gara; in ogni caso è limitata al tempo necessario per l’individuazione del nuovo contraente.
Aumenti e diminuzioni nei limiti di 1/5 dell’importo possono essere imposte dalla SA all’appaltatore.
La normativa distingue tra modifiche sostanziali (comma 4, modifiche all’equilibrio economico del contratto ovvero notevole estensione dell’ambito del contratto) e non sostanziali ( comma 1, lett. e). I commi 1 e 2 indicano le ipotesi in cui le varianti e le modifiche sono ammesse:
- comma 1, lett. a): le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, che sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate
- comma 1, lett. b): per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’appaltatore sia impraticabile per motivi economici o tecnici (ragioni di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti) e determinerebbe per la SA una consistente duplicazione di costi.
Il comma 7 stabilisce che il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. È specificato che in caso di più modifiche, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica
purché tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il codice.
Comma 1, lett. c): Fatta salvo l’ipotesi del comma 7, sono ammesse modifiche all’oggetto del contratto consistenti in “varianti in corso d’opera”: se la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
Comma 1, lett. d): Modifica soggettiva dell’esecutore del contratto in caso di: clausole di revisione; modifiche societarie, fusioni, scissioni, insolvenza, morte ecc.; nel caso la SA si assuma gli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei suoi subappaltatori Comma 1, lett. e): Se le modifiche non sono sostanziali e nei documenti di gara sono state previste soglie di importo per consentire le modifiche
Comma 2: a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all’articolo 35 e del 10% del valore iniziale per servizi e forniture ovvero il 15% per i lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
In caso di lavori, servizi e forniture supplementari e varianti in corso d’opera, la SA pubblicano un avviso a riguardo in GUCE.
In caso di lavori, servizi e forniture supplementari e modifiche di cui al comma 2, la SA comunica all’ANAC le modifiche entro 30gg dal loro perfezionamento. La mancata e/o tardiva comunicazione determina una sanzione amministrativa a carico della SA da 50 a 200 euro per giorno di ritardo.
Per i contratti di rilevanza comunitaria, le varianti superiori al 10% dell’importo originario sono trasmesse dal RUP all’ANAC, entro 30gg dall’approvazione, che accerta la legittimità della variante approvata. Per i contratti sotto soglia, le varianti sono comunicate dal RUP all’Osservatorio.
È confermata la previgente disciplina in materia di cessioni di crediti.
Art. 107- Sospensione
Nuova previsione rispetto alla disciplina previgente. È ammessa la sospensione dell’esecuzione del contratto a cura del DL qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili; può essere, altresì, disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore. Della sospensione deve essere redatto apposito verbale, se possibile in contradditorio con l’esecutore
Qualora la sospensione duri per un tempo superiore ad 1/4 della durata complessiva prevista, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la SA si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Quando la sospensione supera ¼ del tempo
contrattuale il RUP dà avviso all’ANAC.
La sospensione si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti di servizi e forniture.
Art. 108 - Risoluzione
La disciplina prevede ipotesi in cui la risoluzione è facoltativa o obbligatoria:
è obbligatoria in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ovvero qualora sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
La risoluzione è facoltativa quando l’appalto ha subito una modifica sostanziale (art. 106, comma 4) tale da rendersi necessaria una nuova procedura; quando sono state superate le soglie di modifica previste dall’art. 106; quando l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura.
È confermata la risoluzione in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali; relativamente al procedimento, è confermato quello previgente.
Art. 109 - Recesso
La disciplina è la medesima della previgente, ora espressamente estesa anche a servizi e forniture.
Art. 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
È confermata la disciplina previgente dell’interpello; il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Per i lavori, è demandato ad un successivo decreto da emanarsi entro 90gg dall’entrata in vigore del codice linee guida che individuano modalità e atti da compiere da parte del DL finalizzati al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione. Per servizi e forniture, si conferma che il DEC è, di norma, il RUP e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto
saranno emanate le linee guida che individuano modalità e atti da compiere da parte del DEC per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione.
Art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Gli oneri per le funzioni tecniche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle SA.
A valere sugli stanziamenti, le Amministrazioni destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori.
Il restante 20% è destinato all’acquisto da parte della SA di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le SA di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI
142-144
Si segnala di particolare interesse l’articolo 144 dedicato agli appalti per i “servizi di ristorazione” (mensa e buoni pasto) che il Codice inserisce tra agli “appalti nei servizi sociali” e per i quali la soglia comunitaria viene individuata dall’art. 35, comma 1, lett. d) in € 750.000. Per tali appalti l’intenzione di procedere all’aggiudicazione deve essere manifestata o con un bando “che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72” oppure con un avviso di preinformazione, “che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I”. Tale regola non si applica, se è utilizzata per l'aggiudicazione una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.
I servizi in esame vengono affidati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
Nella valutazione dell'offerta tecnica si dovrà tener conto in particolare degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di green economy.
E' inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto, che deve essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro (comma 3). Con apposito decreto saranno individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
L’articolo 158, recependo il contenuto dell'articolo 14 della direttiva 24/2014, estende l’applicazione del Codice ai contratti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto: servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini, servizi di sviluppo sperimentale, progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo, studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica, collaudo e valutazione, a condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività;
b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
CONTENZIOSO
(artt. 204-211)
L’art. 204 del nuovo Codice degli appalti modifica l’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali; tali vizi sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili entro 30 giorni; l’omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.
Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, quali:
- l’accordo bonario (art. 205 e 206), che viene esteso anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita;
- il collegio consultivo tecnico (art. 207), da costituire, con l’accordo delle parti, prima dell’avvio
dell’esecuzione del contratto: il collegio ha funzioni sia di prevenzione delle controversie che di assistenza per una loro rapida risoluzione mediante una proposta di accordo; la proposta redatta dal collegio non è vincolante ma, in caso di accettazione, ha natura giuridica di transazione.
- la transazione (art. 208), che è prevista in via residuale rispetto agli altri metodi alternativi di soluzione delle controversie. Per gli appalti di lavori pubblici viene in particolare raddoppiato (da 100.000 a 200.000 euro) il limite dell’importo concesso (o rinunziato) in sede di transazione oltre il quale deve essere richiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato;
- l’arbitrato (art. 209-210), da prevedere nel bando senza più necessità della previa autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione; il collegio arbitrale deve essere nominato dalla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC.
- pareri di precontenzioso dell’ANAC (art. 211), su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara. L’Autorità si attiva previa richiesta di parte e, in caso di accordo tra le parti, i suoi pareri motivati vincolano le parti a quanto stabilito. Se l’Autorità accerta che la procedura è viziata e che il vizio determinerebbe l’annullabilità d’ufficio degli atti, invita la stazione appaltante ad agire in autotutela rimuovendo entro 60 giorni gli atti illegittimi. La raccomandazione dell’ANAC sospende la procedura per 60 giorni. Se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’ANAC, il dirigente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro. La sanzione incide sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216 - Disposizioni transitorie
Il comma 1 dell’art. 216 prevede l’applicazione delle norme del Codice alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di sua entrata in vigore (19/4/2016) non sono ancora stati pubblicati bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente oppure, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il comma 2 disciplina le disposizioni applicabili nelle more dell’emanazione di alcuni dei provvedimenti attuativi previsti dagli altri articoli del Codice e che sono già state riferite nel contesto di ogni articolo analizzato ma che si ritine opportuno ripetere:
• fino all’adozione del decreto ministeriale previsto in materia di PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia’ adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita’ degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e gia’ avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia’ approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita’ per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce i contenuti dei LIVELLI DI PROGETTAZIONE di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino all’adozione delle tabelle che definiscono i COSTI DEL LAVORO NEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia’ emanati in materia.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 24, comma 2, in materia di REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, in materia di CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DI COLLAUDO, NONCHE' GLI INCARICHI CHE LA STAZIONE APPALTANTE RITENGA INDISPENSABILI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
• fino all’adozione dell’atto ANAC di cui all’articolo 31, comma 5, che definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui COMPITI SPECIFICI DEL RUP continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino all’adozione delle linee guida ANAC previste dall’articolo 36, comma 7, che stabiliscono le MODALITA' DI DETTAGLIO PER SUPPORTARE LE STAZIONI APPALTANTI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA, DELLE INDAGINI DI MERCATO, NONCHE' PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che
si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
• fino alla data di entrata in vigore del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI di cui all’articolo 38 che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’ Anagrafe unica delle stazioni appaltanti costituita presso l’ANAC di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
• fino alla data indicata nel decreto ministeriale di cui all’articolo 73, comma 4 che definisce gli INDIRIZZI GENERALI DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI GARANTIRE LA CERTEZZA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE E ADEGUATI LIVELLI DI TRASPARENZA E DI CONOSCIBILITA', ANCHE CON L'UTILIZZO DELLA STAMPA QUOTIDIANA MAGGIORMENTE DIFFUSA NELL'AREA INTERESSATA, gli avvisi e i bandi per i settori ordinari devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi’ il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto- legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
• fino alla adozione della disciplina in materia di
ISCRIZIONE ALL’ALBO DI CUI ALL’ARTICOLO
78 DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, tenendo conto del principio di rotazione dei componenti (novità portata dall’articolo 77). Le stazioni appaltanti che hanno nel proprio regolamento dei contratti disposizioni compatibili con questo sistema non hanno necessità di un ulteriore intervento, mentre quelle che non ne dispongono devono adottare norme regolamentari ad hoc.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, che definisce le informazioni e le relative modalita’ di inserimento nella BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.
• fino all’adozione delle linee guida ANAC indicate all’articolo 83, comma 2 che per i LAVORI definiscono il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, I CASI E LE MODALITA' DI AVVALIMENTO, I REQUISITI E LE CAPACITA' che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, che stabilisce L'ELENCO DELLE OPERE PER LE QUALI NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO in quanto sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 102, comma 8, che disciplina e definisce le MODALITA' TECNICHE DI SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO, NONCHE' I CASI IN CUI IL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI E IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 111, comma 1, che individuano le MODALITA' E, SE DEL CASO, LA TIPOLOGIA DI ATTI, ATTRAVERSO I QUALI IL DIRETTORE DEI LAVORI EFFETTUA L'ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 101, COMMA 3, DI CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita' continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
• fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 209, comma 166 che definisce il COMPENSO DEGLI ARBITRI, il corrispettivo e’ determinato si applica l’articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
Art. 217 - Abrogazioni
L’articolo 217 reca un articolato elenco di norme te dal 19 aprile 2016. Si segnalano in particolare:
- le norme contenute nell'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 11 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, articolo 120 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 in materia di obbligo dell’appaltatore in caso di un aumento od una diminuzione di opere in corso di esecuzione ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto (lett. a; b e c);
- le norme contenenti la delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici previste nell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (lett. d);
- le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 insieme alla disciplina successiva che ha apportato le modifiche e integrazioni al testo originario come riferite nelle seguenti lettere: e), f), g), h), i), l), m), q), s), t), v), w), z), aa), bb), dd), ee), gg),
hh), ii), jj), ll), mm), nn), oo), qq), rr), ss), tt), uu);
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (lett. u), con effetto:
1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;
2) dalla data di entrata in vigore del presente codice relativamente alle seguenti parti:
a. Parte I - DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 1-8);
b. Parte II, Titolo I, capo II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE (artt. 11-13);
c. Parte II, Titolo II, capo II - Verifica del progetto (artt. 44-59)
d. Parte II, Titoli:
- IV - MODALITA' ... PER LA QUALIFICA ZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI; (artt. 97-104),
- V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE (artt. 105-122),
- VI GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (artt. 123-136),
- VII IL CONTRATTO (art. 137-146),
- VIII ESECUZIONE DEI LAVORI (artt. 147-177);
e. Parte II, Titolo IX Capo III - NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA (artt. 211- 214);
f. Parte II, Titolo XI, Capo III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (artt. 239-250, ad esclusione dell'articolo 251);
g. Parte III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL 'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI (artt. 252-270, ad esclusione degli articoli 254,255 e 256;
h. Parte IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ... SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI (artt. 271-338);
i. Parte V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA (artt. 339-342)
j. Parte VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI (artt.357-359)
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.
Art. 218 – Aggiornamenti
L’articolo dispone che ogni intervento normativo incidente sul presente provvedimento o sulle materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche