AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1652 del 23-9-2021
O G G E T T O
Rinnovo convenzione con Istituto Comprensivo Statale 'Vicenza 8' per l'attività didattico-pedagogica a favore di bambini e adolescenti ricoverati in Ospedale.
Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1886
Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:
I Protocolli d'Intesa stipulati rispettivamente in data 27.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità ed il Ministero per la Solidarietà Sociale denominato "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati” ed in data 24.10.2003 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute denominato: “Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d’istruzione domiciliare”, hanno introdotto, nel nostro Paese, un modello di riferimento per la realizzazione di specifiche, efficaci azioni di collaborazione tra tutti i soggetti e gli enti istituzionali dedicati alla tutela dei diritti precitati.
In virtù dei Protocolli di cui sopra, con deliberazione n. 1469 del 31.10.2018 questa Azienda X.X.XX. ha rinnovato, per il triennio scolastico 2018/2021, con l’Istituto Comprensivo Statale “Vicenza 8” la convenzione per la realizzazione di programmi di attività didattica e pedagogica a favore di bambini ed adolescenti ricoverati presso l’Ospedale ‘San Bortolo’.
Con nota pervenuta in data 19.08.2021 prot. n. 85975, l’Istituto Comprensivo Statale ‘Vicenza 8’ ha chiesto il rinnovo annuale della convenzione in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022, nelle more della definizione del nuovo schema di convenzione, con una possibile estensione dell’offerta formativa che assicuri il servizio scolastico per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sulla proposta di rinnovo della convenzione inoltrata dall’Istituto Comprensivo Statale ‘Vicenza 8’ è stato acquisito il parere da parte del Direttore della Direzione Medica 1 Vicenza funzione organizzativo-gestionale, il quale ha espresso parere favorevole al rinnovo della medesima convenzione, come risulta dalla documentazione agli atti.
Si propone pertanto di provvedere al rinnovo della convenzione secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra,
IL DIRETTORE GENERALE D E L I B E R A
1. di rinnovare, per l’anno scolastico 2021/2022 la convenzione ‘per programmi di attività didattico- pedagogica per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali a favore di bambini e adolescenti ricoverati nella struttura ospedaliera’, con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Vicenza 8’ con sede in Vicenza, secondo le
modalità previste nel documento allegato alla presente deliberazione che si approva quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che i costi derivanti dalla convenzione di cui al punto n. 1 sono quelli relativi alla fornitura ed il lavaggio dell’abbigliamento per il personale docente interessato (articolo 5) nonché quelli di carattere generale (materiale di cancelleria, utenze ecc..- articolo 3); tali costi saranno imputati al Bilancio Sanitario per gli anni di rispettiva competenza e saranno previsti dai Servizi competenti;
3. di prescrivere che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 23/09/2021 alle ore 16:51
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-9-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 24-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONVENZIONE
‘per programmi di attività didattico - pedagogica per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali a favore di bambini e adolescenti ricoverati nella struttura ospedaliera’
TRA
l'AZIENDA U.LSS. n. 8 “BERICA" (di seguito denominata ULSS), con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00, codice fiscale/partita IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
E
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VICENZA 8” (di seguito denominato ISTITUTO),
con sede in Vicenza, via Prati n. 13, codice fiscale 80015770243 nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
PREMESSO
che l'attività didattico-pedagogica rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nella struttura ospedaliera riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi minori il diritto al gioco, all’istruzione e contribuisce al mantenimento o recupero del loro equilibrio psicofisico;
DATO ATTO
che il Centro Servizi Amministrativi ha, dall'anno scolastico 1988/1989, assicurato l'attività didattico - pedagogica a favore di bambini e adolescenti ricoverati presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza;
VISTA
la legge 31.12.1991 n. 276 e la legge 23.12.1997 n. 451, ed in particolare l'articolo 2;
VISTO
il Protocollo d'Intesa stipulato in data 27.9.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità e Ministero per la Solidarietà Sociale deve intendersi quale modello di riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati, finalizzato alla "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati";
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’ISTITUTO, mediante il personale docente in organico, assicura
a) l’attività didattico – pedagogica
- rivolta a bambini ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital;
- a partire dai 3 anni (scuola dell’infanzia) e per tutto il primo ciclo di istruzione (fino alla terza media della scuola secondaria di 1 grado);
- per tutta la durata del ricovero e compatibilmente con le cure ospedaliere;
b) le funzioni amministrative connesse all’attività didattica come previsto dall’ordinamento scolastico, con particolare riferimento
- alla iscrizione degli alunni alla scuola;
- alle dichiarazioni di frequenza delle attività didattiche;
- alla comunicazione con le scuole di appartenenza dei bambini degenti;
c) l’informazione ai genitori e la collaborazione al personale dell’ULSS per l’attivazione degli interventi di istruzione domiciliare.
Art. 2
L’ISTITUTO si impegna a organizzare la propria attività didattica secondo il calendario scolastico regionale.
Tenuto conto delle particolari condizioni che caratterizzano la scuola in ospedale, l’orario di insegnamento sarà organizzato in maniera flessibile in modo da offrire un servizio settimanale di 33 ore con prolungamento delle attività didattiche fino al 30 giugno.
L’Istituto si impegna inoltre a proporre all’ULSS specifiche attività di animazione culturale da attivare durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche per un massimo di 40 ore da realizzare nel mese di luglio anche con il ricorso ad esperti esterni.
Art. 3
L’ULSS si impegna a
- mettere a disposizione i locali per svolgere l’attività didattica all’interno della sede ospedaliera di Vicenza;
- fornire gli arredi necessari;
- fornire il materiale di cancelleria e di consumo dei laboratori;
- sostenere le spese telefoniche comprensive dei collegamenti internet e le spese postali di spedizione alle scuole di appartenenza dei documenti e dei materiali prodotti dai bambini durante la partecipazione alla vita della scuola in ospedale;
- provvedere alla pulizia dei locali e alla manutenzione degli arredi.
Art. 4
L’ULSS si impegna inoltre a sostenere l’attività didattica della scuola
- offrendo la collaborazione del proprio personale per la realizzazione di specifici progetti preventivamente concordati;
- promuovendo l’informazione presso i reparti ospedalieri in forme diverse (contatti con i coordinatori e primari, pubblicizzazione di fogli informativi da esporre al pubblico…).
Art. 5
L’ULSS si impegna nei confronti del personale docente
- a fornire servizi di prevenzione (vaccinazioni, esami) previsti per il personale socio- sanitario;
- a garantire la fornitura di eventuale divisa ed il lavaggio della stessa.
Art. 6
Allo scopo di favorire il coordinamento delle attività, promuovere lo scambio di informazioni, proposte e iniziative tra Istituto e ULSS, si concorda che:
- all’inizio delle attività e comunque entro il mese di settembre verrà presentata al Dirigente della Direzione Medica Ospedaliera per la preventiva autorizzazione il piano dell’offerta
formativa che la scuola si propone di realizzare nel corso dell’anno scolastico, con espressamente indicati i costi eventualmente a carico dell’ULSS;
- nel corso dell’anno i Coordinatori delle Unità Operative coinvolte saranno invitati a partecipare a brevi (massimo 1 h) incontri periodici (massimo 5 incontri) con il personale scolastico per la progettazione, attuazione e verifica delle attività programmate;
- a conclusione dell’anno scolastico e comunque entro il mese di settembre, verrà presentata al Dirigente della Direzione Medica Ospedaliera la relazione sul lavoro svolto.
Art. 7
Per garantire una formazione permanente sulle problematiche del bambino ospedalizzato, Istituto e ULSS si impegnano a
- favorire la partecipazione del proprio personale a iniziative di studio sul tema secondo le modalità previste dai diversi contratti di lavoro;
- promuovere eventuali interventi da inserire nel piano di aggiornamento del relativo personale docente e sanitario delle unità operative interessate dalla scuola in ospedale. Gli oneri saranno ripartiti tra le parti secondo accordi di volta in volta pattuiti.
Art. 8
Per la tutela del personale docente presente nella struttura ospedaliera, l’ULSS si impegna a curare l’informazione periodica:
- in tema di profilassi delle malattie trasmissibili in ambiente ospedaliero;
- in applicazione di quanto previsto dalla norma in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Art. 9 – Adempimenti in materia di privacy
Il personale docente assume la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali ed è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal nuovo Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679 sulla privacy.
Art. 10 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 11
La presente convenzione ha durata annuale sino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022. Letto, approvato, sottoscritto
Vicenza,
Per l’Istituto Comprensivo Statale per l’Azienda ULSS n. 8 ‘Vicenza 8’ BERICA
Il Dirigente Scolastico Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx