Accordo europeo
Traduzione1
Accordo europeo
sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati
Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19852
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 gennaio 1986 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1986
(Stato 1° febbraio 2011)
0.142.305
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
Considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di raggiungere una maggiore unione tra i propri membri;
Desiderando migliorare ulteriormente la condizione dei rifugiati negli Stati membri del Consiglio d’Europa;
Desiderando facilitare l’applicazione dell’Articolo 28 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 19513, e dei paragrafi 6 e 11 della relativa Tabella, in particolare per quanto attiene al caso in cui un rifugiato abbia legalmente ottenuto la residenza nel territorio di un’altra Parte Contraente;
Preoccupati, in modo particolare, di specificare, in uno spirito liberale ed umanitario, le condizioni in base alle quali la responsabilità dell’emissione di un documento di viaggio viene trasferita da una Parte Contraente ad un’altra;
Ritenendo auspicabile regolare questa materia in modo uniforme tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Ai fini del presente Accordo:
a. per «rifugiato» s’intende una persona cui si applichi la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, il Protocollo relativo allo status dei rifugiati, del 31 gennaio 19674 ;
b. per «documento di viaggio» s’intende il documento di viaggio emesso in vir- tù della succitata Convenzione;
RU 1986 464; FF 1984 III 982
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1986 463
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
c. per «primo Stato» s’intende uno Stato, Parte del presente Accordo, che abbia emesso un tale documento di viaggio;
d. per «secondo Stato» s’intende un altro Stato, Parte del presente Accordo, in cui un rifugiato, titolare di un documento di viaggio emesso dal primo Stato, si trova.
Art. 2
1. Si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l’assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifu- giato di restare nel proprio territorio o su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio.
Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato.
2. Per il calcolo del periodo specificato al paragrafo 1 del presente Articolo:
a. i soggiorni autorizzati esclusivamente per motivi di studio, addestramento o cure mediche non verranno computati;
b. i periodi di detenzione del rifugiato a seguito di condanna penale non ver- ranno computati;
c. i periodi durante i quali al rifugiato viene permesso di restare nel territorio del secondo Stato in attesa di un appello contro una decisione che gli rifiuta la residenza o una misura di allontanamento dal territorio saranno computati solo ove la decisione di appello sia favorevole per il rifugiato;
d. i periodi durante i quali il rifugiato lascia, su basi temporanee, il territorio del secondo Stato per non più di tre mesi consecutivi o, per più volte, per non più di sei mesi complessivi, verranno computati, in quanto tali assenze non verranno ritenute come sospensioni o interruzioni della permanenza.
3. La responsabilità verrà anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non può più essere richiesta ai sensi dell’Articolo 4.
Art. 3
1. Fino alla data del trasferimento della responsabilità, il documento di viaggio verrà prorogato o rinnovato dal primo Stato.
2. Al rifugiato non verrà richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potrà per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.
Art. 4
1. Fintantoché non sia avvenuto un trasferimento di responsabilità, conformemente all’Articolo 2, paragrafi 1 e 2, il rifugiato verrà riammesso nel territorio del primo
Stato in qualsiasi momento, anche dopo lo scadere del documento di viaggio. In quest’ultimo caso, la riammissione si avrà su semplice richiesta da parte del secondo Stato, a condizione che la richiesta sia fatta entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio.
2. Se le autorità del secondo Stato non conoscono dove il rifugiato si trovi e per questa ragione non sono in grado di fare la richiesta, di cui al paragrafo 1, entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio, tale richiesta dovrà essere fatta entro sei mesi successivi al momento in cui il secondo Stato viene a conoscenza del luogo in cui si trova il rifugiato, ma in nessun caso oltre due anni successivi alla scadenza del documento di viaggio.
Art. 5
1. Dalla data del trasferimento della responsabilità:
a. cesserà la responsabilità del primo Stato di prorogare o rinnovare il docu- mento di viaggio del rifugiato;
b. Il secondo Stato sarà responsabile dell’emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato.
2. Il secondo Stato informerà il primo Stato del fatto che il trasferimento di respon- sabilità ha avuto luogo.
Art. 6
Dopo la data di trasferimento della responsabilità, il secondo Stato dovrà, ai fini del ricongiungimento delle famiglie e per ragioni umanitarie, facilitare l’ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.
Art. 7
Le Autorità competenti delle Parti potranno comunicare direttamente tra loro per quanto attiene all’applicazione del presente Accordo. Dette Autorità verranno speci- ficate da ciascuno Stato, al momento in cui esprimerà il proprio assenso ad essere vincolato dal presente Accordo, attraverso una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8
1. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo pregiudicherà i diritti ed i bene- fici che siano stati o potrebbero essere concessi ai rifugiati indipendentemente dal presente Accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo dovrà essere interpretata nel senso d’impedire ad una Parte di estendere i benefici del presente Accordo a persone che non soddisfino le condizioni ivi prescritte.
3. Le disposizioni di accordi bilaterali conclusi tra le Parti relative al trasferimento di responsabilità per l’emissione di documenti di viaggio in virtù della Convenzione o per la riammissione dei rifugiati in mancanza di un tale trasferimento cesseranno
di essere applicabili a partire dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo tra le Parti. Non saranno pregiudicati i diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisi- zione da parte dei rifugiati, ai sensi di detti accordi.
Art. 9
1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, che potranno esprimere il loro assenso ad esservi vincolati attraverso:
a. la firma senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazio- ne; oppure
b. la firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 10
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d’Europa hanno espresso il loro assenso ad essere vincolati dall’Accordo, confor- memente alle disposizioni dell’Articolo 9.
2. Nei confronti di ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio assenso ad essere vincolato dall’Accordo, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 11
1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Con- siglio d’Europa potrà invitare ad aderire all’Accordo qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio e che sia una Parte della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, oppure, a seconda del caso, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati dei 31 gennaio 19675. La decisione di fare tale invito dovrà essere adottata con la maggioranza prevista nell’Articolo 20 lettera d dello Statuto6 e col voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale dei Consiglio d’Europa.
5 RS 0.142.301
6 RS 0.192.030
Art. 12
1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio cui il presente Accordo si applicherà.
2. Qualsiasi Stato potrà, in qualsiasi momento successivo e per mezzo di una dichia- razione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Accordo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevi- mento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 13
Senza pregiudizio alle disposizioni dell’Articolo 12, il presente Accordo si appliche- rà a ciascuna Parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 19677
Art. 14
1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi di una o entrambe le riserve previste nell’Allegato al presente Accordo. Non può essere fatta alcuna altra riserva.
2. Qualsiasi Stato Contraente che abbia formulato una riserva, ai sensi del paragrafo che precede, potrà ritirarla interamente o in parte mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevi- mento di detta notifica da parte del Segretario Generale.
3. Una Parte che abbia formulato una riserva rispetto ad una qualsiasi disposizione dei presente Accordo non potrà pretendere l’applicazione di detta disposizione da parte di qualsiasi altra Parte; tuttavia, essa potrà, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.
7 RS 0.142.301
Art. 15
1. Le difficoltà relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente Accordo verranno risolte a mezzo di consultazioni dirette tra le Autorità amministrative competenti e, se del caso, attraverso i canali diplomatici.
2. Ogni controversia tra le Parti relativa all’interpretazíone o all’applicazione del presente Accordo che non sia stato possibile risolvere attraverso un negoziato o altro mezzo verrà, su richiesta di una qualsiasi parte in causa, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri nomineranno il terzo arbitro. Se una delle parti non avrà nominato il proprio arbitro entro tre mesi succes- sivi alla richiesta di arbitrato, esso sarà nominato, su richiesta dell’altra parte, dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Se quest’ultimo fosse un cittadino di una delle parti in causa, questa funzione verrà svolta dal Vice Presidente della Corte, o, qualora il Vice Presidente fosse un cittadino di una delle parti in causa, dal giudice di grado più elevato della Corte che non sia cittadino di una delle parti in causa. La stessa procedura dovrà essere osservata se gli arbitri non raggiun- gono una decisione sulla scelta del terzo arbitro.
Il tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Le sue decisioni saranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.
Art. 16
1. Qualsiasi Parte potrà in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo a mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. I diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati ai sensi del presente Accordo non subiranno alcun pregiudizio nel caso di denuncia dell’Accordo.
Art. 17
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione;
c. ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente agli Articoli 10, 11 e 12;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Accordo.
Fatto a Strasburgo, il 16° giorno di ottobre 1980, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa ed a ogni Stato invitato ad aderire al presente Accordo.
(Seguono le firme)
Riserve
Allegato
Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente Accordo, qualsiasi Stato potrà dichiarare:
1. che, per quanto lo concerne, il trasferimento di responsabilità in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2, non si verificherà in quanto esso ha autorizzato il rifugiato a restare sul proprio territorio per un periodo che supera la validità del documento di viaggio, esclusivamente per motivi di studio o di adde- stramento;
2. che esso non accetterà una richiesta di riammissione presentata sulla base delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4.
Campo d’applicazione il 1° febbraio 20118
Stati partecipanti Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Danimarca | 17 gennaio | 1984 | 1° marzo | 1984 |
Finlandia | 4 luglio | 1990 | 1° settembre | 1990 |
Germania* | 25 gennaio | 1995 | 1° marzo | 1995 |
Italia* | 8 novembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
Norvegia | 16 ottobre | 1980 F | 1° dicembre | 1980 |
Paesi Bassia | 7 marzo | 1985 | 1° maggio | 1985 |
Polonia* | 20 aprile | 2005 | 1° giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 10 marzo | 1982 | 1° maggio | 1982 |
Regno Unito* | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
Guernesey | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
Isola di Man | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
Jersey | 1° ottobre | 1986 | 1° dicembre | 1986 |
Romania* | 19 luglio | 2000 | 1° settembre | 2000 |
Spagna* | 21 maggio | 1987 | 1° luglio | 1987 |
Svezia | 16 ottobre | 1980 F | 1° dicembre | 1980 |
Svizzera | 13 gennaio | 1986 | 1° marzo | 1986 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xxx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
a Per il Regno in Europa
8 Vedi RU 1986 472, 1987 377, 1988 1605, 2002 3984, 2006 2015 e 2011 807. Una
versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/x/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx).