PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI
CLAUSOLE E MODELLI contrattualistica
PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI
Com’è noto, è Agente di commercio colui il quale assume nei confronti del preponente l’obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una zona determinata. Nella prassi commerciale si è affermata, accanto a quella dell’Agente, la figura del procac- ciatore d’affari, figura professionale atipica e come tale non disciplinata dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi.
Di fatto, il procacciatore promuove la conclusione di contratti tanto quanto un qualsiasi Agente e dunque l’attività di questi soggetti è del tutto analoga: ciò che differenzia le due figure è la mancanza di stabilità o se si preferisce l’occasionalità del lavoro svolto da parte del procacciatore. Secondo il conforme orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il procacciatore raccoglie gli ordini dei clienti e li trasmette alla mandante “senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale”.
SCHEMA DI SINTESI
Alla figura del procacciatore non sono applicabili le norme in materia di agenzia che pre- suppongono il carattere di stabilità del rapporto: pertanto, la lettera d’incarico con cui il datore di lavoro intenderà conferire al procacciatore il compito di operare per suo conto dovrà avere particolari caratteristiche, che si vanno di seguito ad illustrare.
AGENTE DI COMMERCIO | ⇨ | Vincolo di stabilità nel rap- porto con la preponente. | ⇨ | L’attività dell’Agente viene svolta in virtù di un vincolo, vale a dire adempiendo all’obbligo assunto di promuovere la conclusione di contratti. |
MEDIATORE | ⇨ | Il procacciatore d’affari si distingue anche dalla figura del mediatore, il quale mette in relazione due o più parti, per la conclusione di un contratto, senza essere legato da rapporti di collaborazione o di dipendenza a nessuna delle stesse. | ||
⇨ | • Il procacciatore d’affari si occupa di condurre a termine contratti, per conto di una o più ditte, in modo occasionale e non continuativo. • Il contratto di procacciamento d’affari si differenzia dal rapporto di agenzia, per l’assenza del diritto di esclusiva in capo al procacciatore e per la facoltà (e non obbligo) dello stesso di promuo- vere, verso corrispettivo, affari tra preponente e terzi. • Il procacciatore svolge la sua attività senza una zona determinata di riferimento e in modo indi- pendente rispetto all’azienda per la quale funge da intermediario. | |||
PROCACCIATORE D’AFFARI | ⇨ | |||
Mancanza del vincolo di stabilità. | ⇨ | Il procacciatore agisce liberamente in piena autonomia e non ri- spondendo ad una necessità giuridica, dipendendo esclusivamente dalla propria iniziativa. | ||
⇨ | Occasionalità della presta- zione. | ⇨ | Tale occasionalità è comunque compatibile con la continuatività del rapporto, purché sussista il carattere di libera iniziativa dell’at- tività. | |
⇨ | Assenza di vincoli di fedeltà e di predeterminazione della sfera territoriale di attività. | |||
⇨ | ||||
LETTERE D’INCARICO | Clausole specifiche da in- serire. | ⇨ | • Natura occasionale e saltuaria della promozione delle vendite. • Mancanza dell’esclusiva. • Modalità di riconoscimento delle provvigioni. |
APPROFONDIMENTI
STABILITÀ
E CONTINUATIVITÀ DEL RAPPORTO
• Come già accennato, il concetto di stabilità non va confuso con quello di continuatività, vale a dire con la ripetizione di fatto per un apprezzabile o periodico lasso di tempo della prestazione.
• Se il collaboratore agisce di fatto con continuità, ma sempre e soltanto su sua iniziativa e non per obbligo giuridico, potrà ancora essere considerato un pro- cacciatore d’affari e non un Agente.
Xxxx. sent. 25.01.2005,
n. 1441
• È interessante ricordare che, solo in tal caso, competente a decidere l’eventuale controversia tra procacciatore e preponente sarà ex art. 409, c. 3., c.p.c. il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, potendo appunto essere ricompreso il rapporto tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla citata norma.
• Diversamente, l’occasionalità intesa come saltuarietà dell’attività svolta dal procacciatore farà sì
che la vertenza sarà devoluta al Giudice ordinario.
DIFFERENZA
CON IL RAPPORTO DI AGENZIA
• Sono inapplicabili al contratto di procacciamento d’affari tutte le norme legali e pattizie in materia di agenzia che presuppongono il carattere della stabilità del rapporto e dunque, in primis, le norme relative al preavviso e all’indennità in caso di cessazione del rapporto.
• Il fatto di poter essere svincolati da tutta una nota serie di disposizioni dettate a tutela dei diritti degli agenti, con intuitivi risparmi in termini di costi ed adempi-menti, spinge nella pratica molte aziende a ricorrere particolarmente alla figura del procacciatore.
• Qualora nel rapporto possano invece individuarsi le caratteristiche della stabilità e dell’assoggetta- mento alle direttive commerciali della mandante:
.. da una parte, il procacciatore potrà rivendicare l’esistenza del contratto di agenzia (con tutto ciò che ne consegue in termini di indennità e altre tutele);
.. dall’altra, l’Enasarco potrà pretendere il versamento dei contributi dovuti su provvigioni e in- dennità.
CLAUSOLE INCOMPATIBILI
• Non sono evidentemente compatibili con la natura del procacciatore le clausole di:
.. esclusiva;
.. liquidazione mensile o periodica delle provvigioni;
.. durata determinata del rapporto.
• Tali clausole, infatti, appaiono contrastanti con la natura occasionale e saltuaria dell’attività del
procacciatore.
• La loro presenza può far desumere che le parti abbiano in realtà inteso concludere un contratto di
agenzia.
FORMA DEL CONTRATTO
• Come per la maggior parte delle tipologie contrattuali anche per il procacciamento d’affari non sus- siste alcun vincolo in merito all’osservanza di particolari formalità nel contesto di stipula contrat- tuale. Anche se - tuttavia - tali accordi possono essere stipulati a forma libera è più che opportuno (e quindi “necessario”) procedere alla redazione “per iscritto” sia per chiarire in maniera puntuale la sfera di operatività degli accordi, sia per escludere - almeno formalmente ed in preliminare istanza
- quelle caratteristiche che potrebbero concretamente condurre il rapporto sottostante ad una quali- ficazione ricompresa nell’ambito degli schemi del contratto di agenzia, con tutte le implicazioni e complicanze che ne possano scaturire, soprattutto con riferimento ad una eventuale riqualificazione giuridica del contratto nei termini accennati.
RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA
DEL CONTRATTO
• Problematiche
• Le relazioni di procacciamento d’affari vengono spesso utilizzati per aggirare la regolamentazione normativa molto più condizionata e restrittiva che presie- de la disciplina del contratto di agenzia.
• Per tali ordini di ragioni e motivo, ai fini cautelativi è necessario formalizzare e dare esecuzione ad un novero di rapporti che appaiano fondamentalmente come “occasionali ed episodici” onde evitare di vedersi riconvertire l’accordo stipulato come relazione di procacciatore in contratto di agenzia, con tutti gli oneri che ne conseguono sotto l’aspetto delle incombenze ed oneri amministra- tivi, fiscali e contributivi sicuramente più gravosi in quest’ultimo caso.
CLAUSOLE E MODELLI contrattualistica
LETTERA D’INCARICO
• La lettera d’incarico con cui il datore di lavoro intenderà conferire al procacciatore il compito di operare per suo conto avrà allora, per forza di cose, un contenuto piuttosto sintetico.
• Nelle premesse della lettera di incarico deve essere espressamente previsto che “viene conferito al Sig. X l’incarico di promuovere in modo saltuario ed occasionale le vendite dei seguenti prodotti …, trasmettendo gli eventuali ordini raccolti alla preponente”.
• Qualora si intenda indicare un’area di riferimento dell’attività, si deve prevedere che
“non è naturalmente riconosciuta alcuna esclusiva a favore del procacciatore”.
• È buona norma indicare la percentuale provvigionale che verrà riconosciuta al procac- ciatore “solamente nel caso in cui la cliente abbia regolarmente pagato il corrispettivo indicato in fattura” (per le ragioni sopra esposte non è necessario indicare la periodicità del pagamento delle provvigioni perché questo, a rigore, dovrebbe avvenire di volta in volta subito dopo aver verificato il buon fine dell’affare occasionalmente promosso dal procacciatore).
• Nelle pagine seguenti si propone un’ipotesi di contratto di procacciamento d’affari, cor- redato da alcune note operative.
Esempio
Fac simile contratto di procacciamento d’affari
Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le sottoscritte parti:
• Società/ditta .........A...l.e..s..s..a..n..d...r..i..S...p..a (sede, capitale sociale, iscrizione Reg. Imprese, codice fiscale e partita iva), in atti rappresen-
tata da , da una parte;
• Signor ...M....a..t..t..e..o...M....a..t.t..e...i (generalità anagrafiche e identificativi fiscali), d’altra parte di seguito denominato procacciatore;
si conviene e stipula il seguente contratto di procacciatore occasionale d’affari regolato dai patti e dalle condizioni di seguito dettagliata-
mente specificate
Art. 1 - Oggetto degli accordi
La Società ...............A...l.e..s..s..a..n..d..r..i...S..p..a autorizza il procacciatore a presentare i propri beni e/o servizi ad eventuale clientela, provvedendo
a segnalare eventuali acquirenti/fruitori. Resta espressamente ferma la circostanza secondo la quale tutte le eventuali trattative e la successiva
procedura di conclusione delle transazioni sono comunque esclusivamente riservate alla Società ......A...l.e..s..s..a..n..d...r.i...S...p..a........................
La facoltà di concedere la rappresentanza della società non è ricompresa di norma nel conferimento dell’incarico al procacciatore d’affari, al quale è preclusa ogni attività materiale inerente la conclusione del contratto. Unica prerogativa del procacciatore attiene quindi alla segna- lazione dei clienti e/o alla comunicazione di un eventuale ordinativo raccolto, in quanto di seguito solo alla società compete la valutazione ed il perfezionamento di accordi contrattuali.
Nota operativa
Art. 2 - Requisiti della prestazione
L’attività del procacciatore sarà necessariamente e concretamente svolta in maniera occasionale e senza alcun vincolo di continuità e costanza.
Nota operativa sulla definizione di occasionalità
• Nella prassi si riscontra che l’attività del procacciatore d’affari viene svolta sia in maniera “continuativa” che in modo “occasionale”. Di- fatti, fermo restando il criterio della mancanza di “stabilità del rapporto di lavoro” del procacciatore occorre evidenziare che lo stesso può rendere prestazioni professionali sia in forma occasionale o continuativa.
• La differenza tra le due tipologie di prestazioni evidenziate, rileva soprattutto ai fini fiscali e previdenziali. In particolare:
.. ai fini fiscali, il procacciatore d’affari che svolge un’attività continuativa deve obbligatoriamente provvedere all’apertura di una posizio-
ne IVA con tutti gli obblighi a ciò connessi (tenuta contabilità, fatturazione, assoggettabilità delle operazioni/provvigioni all’IVA ecc.).
Diversamente, in caso di attività occasionale non sussistono obblighi di apertura di posizione IVA e le cc.dd. fatturazioni operate me- diante emissione di “ricevute” sono solo soggette a ritenuta d’acconto.
.. ai fini previdenziali, il procacciatore d’affari continuativo deve versare i contributi, mentre per il procacciatore d’affari occasionale non è previsto tale obbligo
Art. 3 - Ambito territoriale
Al procacciatore non è assegnato alcun territorio di operatività per l’esercizio dell’attività professionale che intenderà svolgere; la
stessa potrà quindi estendersi a tutte le zone e/o territori in cui procacciatore riterrà opportuno espletare la propria opera.
La mancanza di vincolatività rispetto alla zona di operatività del procacciatore risponde ad esigenze cautelative utili a svincolare il procac- ciatore da qualsivoglia legame con il soggetto per cui presta la propria attività in quanto è sancita la necessarietà che il procacciatore d’affari debba essere un mero <<collaboratore del preponente che svolge, in via del tutto occasionale ed in assenza di qualunque rapporto stabile, una attività di promozione contrattuale non riferita ad un preciso ambito territoriale>> (orientamento della giurisprudenza della Cassazione).
Nota operativa sulla mancata assegnazione di territori di competenza
Art. 4 - Regime di esclusiva
• Al procacciatore non verrà imposto alcun vincolo di esclusiva e potrà -pertanto- trattare e/o commerciare anche prodotti di altre
imprese.
La presente clausola di esclusiva, dettata di norma in favore del procacciatore, è solitamente assente nei contratti di procacciamento d’affari e può quindi essere emessa. Ciò comporta anche innegabili vantaggi per il produttore/distributore dei beni, in capo al quale permane una ampia libertà di promozione dei prodotti trattati oltre alla possibilità di concludere delle transazioni sia per conto proprio che avvalendosi del tramite di altri procacciatori, agenti, collaboratori e/o dipendenti della medesima società.
Nota operativa sulla clausola di esclusiva
• La Societa ..........A...l.e..s..s..a..n..d...r..i..S...p..a si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante agenti, o propri colla-
boratori con delimitazioni di zona, ovvero ancora mediante altri procacciatori d’affari occasionali. Qualora tuttavia il procacciatore proponga e consenta di realizzare una transazione o affare, in una delimitazione territoriale assegnata ad un agente, sarà di volta in volta fissata la misura della provvigione eventualmente spettante allo stesso procacciatore.
Art. 5 - Autonomia e vincoli imposti al procacciatore
• Il procacciatore nello svolgimento della propria attività godrà di piena autonomia con riferimento alle attività, alla propria organizzazio- ne ed alle tempistiche non essendo assoggettato ad alcun vincolo di dipendenza e/o di stabile collaborazione nei confronti della Società A...l.e...s..s.a...n..d..r..i..S...p..a.................
• Alla Società ........A...l.e...s.s..a..n...d..r..i..S...p..a......... spetterà comunque la piena facoltà di determinazione di prezzi dei beni e dei rispettivi oltre alle eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare ed ai quali il procacciatore si dovrà rigorosamente attenere nella proposizione ed offerta dei beni. A tal uopo si precisa che il procacciatore, non potrà in alcun caso integrare, e/o modificare il regime dei prezzi imposti dal produttore senza specifica autorizzazione -che dovrà essere formalizzata per iscritto- della Società contraente .
Art. 6 - Clausola di riservatezza
• A carico del procacciatore è imposto l’obbligo di mantenere riservata ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, medesima riservatezza dovrà essere osservata con riferimento a nominativi di clienti/fornitori della società mandante.
• Il procacciatore risulta a tutti gli effetti incaricato anche del trattamento dei dati personali dei clienti della società ..A...l.e..s..s..a..n..d...r..i..S...p..a...
e si impegna pertanto all’esatta ottemperanza della normativa vigente.
• A tal ultimo proposito il procacciatore/incaricato sottoscrive l’allegata documentazione inerente il trattamento dei dati personali.
• Il procacciatore si impegna poi a trattare in maniera riservata e a non divulgare a terzi documenti ed informazioni eventualmente
ricevute dalla società mandante per il compimento dell’attività di cui all’oggetto.
• Nell’ambito delle relazioni contrattuali di cui trattasi, la presenza della clausola di riservatezza deve essere attentamente vagliata anche in termini di idoneo contenuto. Si ritiene difatti che nel caso in specie, l’inserimento di una clausola del genere e la specificazione dei rela- tivi criteri in maniera puntuale e dettagliata soprattutto qualora per permettere al procacciatore di adempiere alle proprie incombenze gli vengano fornite gli vengono fornite delle informazioni, delle specifiche o dei dati riguardanti caratteristiche tecniche di beni e/o strategie commerciali.
• La stipula di tali tipologie di accordi è poi vivamente consigliabile qualora nel contesto del rapporto di procacciamento possano essere
annoverate azioni di trasferimento di tecnologie ed informazioni in corso di brevetto o già brevettate.
Nota operativa sulla “riservatezza”
Art. 7 - Spese
• Il procacciatore svolgerà la propria attività in maniera autonoma per cui ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null’altro
avendo a pretendere dalla società .....A...l.e..s..s..a..n..d..r..i...S..p a se non il compenso pattuito.
• Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal procacciatore tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, costi di telefonia e comu- nicazione, costi per pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli ecc.
CLAUSOLE E MODELLI contrattualistica
Esempio (segue)
Art. 8 - Fatturazione e corrispettivi
La fatturazione delle cessioni operate sarà effettuata direttamente dalla Società contraente ed i pagamenti dovranno effettuarsi esclu- sivamente presso la stessa.
Art. 9 - Regime delle provvigioni
• Sulle vendite andate a buon fine la Società ..A...l.e..s..s..a..n..d..r..i...S..p...a si impegna contrattualmente a riconoscere e corrispondere al
procacciatore una provvigione, calcolata -al netto di sconti e di ogni altro onere gravante sulla vendita, nella misura percentuale (%) di punti ..................
Nota operativa concernente una clausola alternativa al riconoscimento delle provvigioni
• Per ciascun affare procurato dal procacciatore ed andato a “buon fine” la società si impegna a corrispondere e rifondere i seguenti impor- ti a titolo di compenso forfettario per i servizi e le spese inerenti le seguenti provvigioni:
.. forniture effettuate con materiali da noi interamente forniti:
. provvigione di 1,5% fino a € 1,000;
. provvigione di 1% sull’eccedenza fino a € 10.000;
. provvigione di 0,5% sull’ulteriore eccedenza;
.. forniture con materiali forniti dal Cliente:
. provvigione di 2% fino a € 2,000;
. provvigione di 1% sull’eccedenza fino a € 15,000;
. provvigione di 0,5% sull’ulteriore eccedenza.
• Le predette percentuali saranno computate separatamente per ciascun affare.
• Per le forniture a carattere continuativo, agli effetti del riconoscimento e determinazione delle provvigioni, sarà considerata cumulati- vamente come un’unica fornitura.
• Le provvigioni determinate come sopra descritto saranno pertanto liquidate e corrisposte trimestralmente previa emissione di appo- sito documento di riepilogo dotato di piena validità fiscale.
Nel contesto delle fatturazioni delle prestazioni vige l’obbligo effettuazione della ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni : l’importo fat- turato deve essere difatti assoggettato a ritenuta d’acconto a norma dell’art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973, secondo cui è sancita l’applicazione dell’aliquota del 23% sul 50% del corrispettivo, ovvero del 23% sul 20% qualora il prestatore sia un soggetto che si avvale dell’ausilio di collaboratori e dipendenti. L’IVA - qualora applicabile alle operazioni in argoemnto - sarà, invece, applicata nella forma ordinaria (22%) a norma dell’art. 4 cc. 2 e 5 D.P.R. n. 633/1972.
Nota operativa modalità di regolamentazione fiscale
Art. 10 - Mancato riconoscimento di provvigioni
Nessuna provvigione si considererà maturata e spettante per quelle attività di promozione e segnalazione operate da parte del procac- ciatore, qualora la società contraente non abbia comunque concluso alcun affare ancorché per decisione unilaterale ed insindacabile della medesima.
Art. 11 - Spendita del nome
A carico del procacciatore viene sancito espresso divieto in ordine alla utilizzazione del nome della società contraente nei propri rap- porti commerciali, nella propria corrispondenza commerciale, nei biglietti da visita e presentazione ecc.
Art. 12 -Validità degli accordi
• Il presente incarico ha la validità con decorrenza dal ....................... al .......................
• Il medesimo incarico, si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di una ulteriore annualità, salvo comunicazione di apposita disdetta da fornire alla controparte nel termine di giorni 60; costituiscono deroga a tale termine le eventuali cause di forza maggio- re.
Nei contratti di procacciamento può essere altresì stabilita -come normalmente si verifica nella prassi- una durata a tempo indeterminato nel cui contesto viene comunque fissata la con facoltà per entrambe la parti di recedere dal rapporto in qualunque momento previo preavviso. E importante chiarire - inoltre - che vige il principio di inapplicabilità della disciplina la disciplina del recesso di cui all’art. 1750 C.C. ed anche il diritto alla eventuale indennità di fine rapporto.
Nota operativa sulla durata degli accordi
Art. 13 - Cessazione del contratto effetti
• In caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, resta comunque fermo l’obblgo per il procacciatore a collabo- rare con la società mandante per la conclusione positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con Clienti o potenziali clienti.
• In ogni caso nell’eventualità di cessazione delle relazioni contrattuali al procacciatore è imposto l’obbligo di provvedere
all’immediata restituzione alla società .......A...l.e...s..s.a...n..d..r..i..S...p..a di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso, sia di eventuali beni o somme di denaro di spettanza della medesima società mandante e che siano a qualsiasi tolo detenute dal procacciatore. A tal uopo si chiarisce che in difetto della restituzione di beni e/o somme di cui sopra, la società
...A...l.e..s..s..a..n..d..r..i..S...p..a sospenderà il pagamento di eventuali compensi maturati e spettanti al procacciatore, fino ad
intergale restituzione di detti beni ovvero fino a concorrenza del recupero del loro controvalore.
Art. 14 - Risoluzione del contratto
• La risoluzione del presente contratto opera di diritto qualora si verifichino le seguenti circostanze:
.. inosservanza delle disposizioni e/o istruzioni impartite dalla società mandate, ovvero il riscontro di atti negligenti nelle
attività di procacciamento d’affari.
.. qualsiasi comportamento contrario alla normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti con società mandante.
.. nel caso in cui il procacciatore incorra in procedure esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui condanna risulti ostativa all’ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per le posizioni sociali o aziendali ricoperte.
• Si evidenzia in ultimo che la tolleranza, anche continuata, da parte della società ...A...l.e..s..s..a..n..d..r..i...S..p...a , rispetto a cause
e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai essere intesa alla stregua di rinuncia ad alcuna delle facoltà pre- viste per la stessa sulla rilevanza degli inadempimenti.
Art. 15 - Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbi- trale denominato secondo le norme della Camera Arbitrale di Brescia, il quale sarà chiamato a pronunciarsi e giudicare attenen- dosi al regolamento fissato dalla medesima Camera Arbitrale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
....B..r..e..s...c.i..a.............., ..................................................
............................................................. .................................................................
la società ..A...l.e..s..s..a..n..d...r..i..S...p..a............. il procacciatore d’affari
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il procacciatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed
accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 1-4-5-6-7-9-10-12-13-14-15.
......B...r..e..s..c..i.a............, ..................................................
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la società ..A...l.e..s..s..a..n..d...r..i..S...p..a............. il procacciatore d’affari