Allegato A
Allegato A
Bando per la concessione di agevolazioni a garanzia finanziaria per prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul “ fondo di garanzia per energie rinnovabili “ istituito con la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66.
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
La Regione Toscana con il presente bando intende favorire attraverso la concessione della garanzia l’accesso alle fonti finanziarie per le PMI , enti locali,aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria 2003”) e le persone fisiche che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili .
L’intervento è regolato dal D.P.G.R. n. 35/R del 8/7/2013 “Regolamento di attuazione dell’ articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66. Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.
Le garanzie sono concesse , a valere sul Fondo, su finanziamenti/operazioni di leasing e prestiti partecipativi( quest’ultimi solo nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche) ai soggetti beneficiari per investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati nel territorio regionale.
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora
– del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
L’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario è fissato in misura pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti dalla Misura.
La garanzia può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni.
1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 2.800.000,00
2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Destinatari/Beneficiari
Possono presentare la richiesta di garanzia :
a. le piccole e medie imprese (PMI), anche di nuova costituzione
i. che soddisfino la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008;
ii. iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
iii. non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
b. gli enti locali;
c. le aziende sanitarie ed ospedaliere;
d. le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative;
e. le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite, all’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.829;
f. persone fisiche.
Limitatamente alle PMI, possono beneficiare della garanzia le imprese il cui codice di attività prevalente risultante dalla misura camerale ( classificazione della attività economiche ATECO 2007 ) rientri tra uno dei seguenti:
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca |
B – Estrazione di minerali, Ad esclusione di: 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 05.10 Estrazione di antracite 05.20 Estrazione di litantrace 08.92.0 Estrazione di torba |
C – Attività manifatturiere |
Ad esclusione di: C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria |
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento |
F - Costruzioni |
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli |
H – Trasporto e magazzinaggio |
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
J – Servizi di informazione e comunicazione |
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche |
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente a: 77.3 Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali 81 Attività di servizi per edificio e paesaggio 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
Q – Sanità e assistenza sociale Ad esclusione di 86.1 Servizi ospedalieri |
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento |
S – Altre attività di servizi |
Limitatamente a : S 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia S 96.02 Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici |
2.2 Requisiti di ammissibilità
Possono ottenere la garanzia i soggetti beneficiari:
a) per i quali il Gestore abbia positivamente valutato la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia a valere sulla misura;
b) che sono in regola con la normativa antimafia;
c) che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d) che sono economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
e) che non risultano associati o collegati con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento;
f) che non sono stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
g) che non sono stati oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all’impresa e non sanabili;
h) che possiedono capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) che garantiscono comportamenti professionalmente corretti, ovvero nei confronti del legale rappresentante o della persona fisica non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
j) che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna, di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di inserimento dei disabili, di contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale (requisito non richiesto per le persone fisiche);
k) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (requisito non richiesto per le persone fisiche);
l) non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.
Limitatamente alle PMI, possono beneficiare della garanzia le imprese per le quali, fatta eccezione per le operazioni relative ad imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro
mesi ( per data di inizio dell’attività si intende la data di emissione da parte della PMI della prima fattura ), il rapporto tra il patrimonio netto e totale dell’attivo non risulti inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare.
Sono comunque inammissibili le richieste relative a soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche che:
a. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile;
b. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
c. evidenzino, con riferimento all’ultima rilevazione disponibile della centrale dei rischi, sconfinamenti sui fidi a scadenza a medio/lungo termine; la richiesta è invece procedibile nel caso in cui il soggetto beneficiario alleghi alla richiesta di garanzia documentazione attestante la regolarizzazione degli arretrati su finanziamenti e operazioni di locazione finanziaria;
d. sulla base delle evidenze della Centrale Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, presentino crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificate tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
e. registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie
Sono inoltre inammissibili le richieste relative a soggetti beneficiari persone fisiche che:
a. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
b. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
c. registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico.
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti in Toscana per spese ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di garanzia.
In particolare sono ammissibili le spese per:
a. impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b. impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
c. impianti eolici fino a 100 kilowatt;
d. impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
e. impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
f. impianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
g. impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con tele controllo e telegestione o lampioni fotovoltaici.
h. impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
i. impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
j. coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
Sono comunque esclusi:
i) gli investimenti ceduti al soggetto beneficiario dai soci o dagli amministratori del soggetto beneficiario stesso o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado;sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori del soggetto beneficiario o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
ii) l’imposta sul valore aggiunto recuperabile.
Al fine di privilegiare la realizzazione di interventi che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e la massima sostenibilità ambientale la garanzia è concessa a proposte progettuali che:
a. prevedano una riduzione dei consumi di energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b. siano di pregio ambientale.
Sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto
Inizio dell’investimento
Gli investimenti devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Nel caso di erogazioni a SAL (stato avanzamento lavori), gli investimenti devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di erogazione della prima tranche del finanziamento.
Termine finale per l’investimento
Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dalle PMI entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
3.3 Intensità dell’agevolazione
L’intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del Gestore, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l’ESL è calcolata dal Gestore quale differenza tra:
- il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,
- la commissione a carico della PMI.
La garanzia è rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, nonché per gli aiuti di stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.
3.4 Divieto di cumulo
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1998/2006.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
La domanda di garanzia è redatta esclusivamente on line, previa richiesta di assegnazione delle credenziali di accesso al sistema informativo.
4.2 Presentazione della domanda
Le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti beneficiari al Gestore online tramite il portale Toscanamuove ( xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ) a partire dal trentesimo giorno successivo all’approvazione del presente bando e per i successivi 15 giorni. La richiesta di garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario.
Le persone fisiche non in possesso di firma digitale devono compilare la domanda on-line e inviare al Gestore per raccomandata A/ R la richiesta di garanzia firmata in originale.
Non sono ammissibili le richieste di garanzia presentate fuori termini stabiliti nel presente bando.
La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate di soggetti finanziatori.
Copia della richiesta di garanzia dovrà essere presentata anche al soggetto finanziatore unitamente alla richiesta di finanziamento/prestito partecipativo/operazione di leasing.
La richiesta di garanzia si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.
Sono improcedibili le richieste arrivate al soggetto gestore non complete della documentazione prevista al punto 4.3 del presente bando e non sottoscritte con firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA ove disponibile.
La richiesta deve contenere l’autorizzazione del soggetto beneficiario al soggetto finanziatore a trasmettere al gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.
4.3 Documentazione a corredo della domanda
4.3.1. Alla richiesta di garanzia i soggetti beneficiari devono allegare:
a. una descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
i) dell’indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
ii) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
iii) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
b. i preventivi relativi alle spese di cui alla lettera i);
c. relazione tecnica contenente il calcolo/dimostrazione del valore di Kwh/anno del risparmio conseguito e /o dell’energia prodotta
d. documentazione comprovante la conoscenza da parte dei soggetti finanziatori della richiesta di garanzia del soggetto beneficiario. A titolo esemplificativo deve essere allegata: copia della richiesta di finanziamento, ovvero copia della richiesta di garanzia inviata al Gestore con timbro di ricezione del soggetto finanziatore, ovvero dichiarazione scritta del soggetto finanziatore con la quale attesta di essere a conoscenza della richiesta di garanzia trasmessa al Gestore;
e. idonea documentazione attestante l’eventuale rateizzazione dei debiti verso l’erario o verso gli enti previdenziali;
4.3.2. Alla richiesta di garanzia tutti i soggetti beneficiari, ad eccezione delle PMI, devono allegare, oltre ai documenti previsti dal precedente comma 4.3.1., una relazione circa le proprie capacità di rimborso del finanziamento.
4.3.3. Alla richiesta di garanzia le PMI, oltre ai documenti previsti dal precedente comma 4.3.1., devono allegare:
a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi; le situazioni contabili devono essere riferite agli ultimi due esercizi conclusi e risultare complete di stato patrimoniale e di conto economico;
c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi;
d. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
e. bilancio previsionale relativo all’anno successivo all’esercizio in corso, completo di conto economico previsionale;
f. in caso di PMI non tenute all’obbligo di iscrizione a INPS, INAIL e, ove richiesto, Cassa Edile, deve essere allegata apposita autodichiarazione;
g. piano finanziario che preveda una copertura dell’investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia non superiore all’80% in caso di PMI che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi o di PMI per cui la capacità di far fronte all’intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica;
h. in caso di PMI che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e di PMI per le quali la capacità di far fronte all’intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica devono essere altresì allegati:
i) dati previsionali in merito all’andamento economico e finanziario della PMI;
ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell’andamento prospettico dell’impresa;
iii) per le richieste di garanzia relative a finanziamenti finalizzati a investimenti, piano finanziario che preveda una copertura dell’investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia non superiore all’ 80%.
4.3.4. Alla richiesta di garanzia le persone fisiche, oltre ai documenti previsti dal precedente comma 1., devono allegare:
a. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b. idonea documentazione attestante il percepimento di redditi da lavoro dipende o autonomo;
c. dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare.
4.3.5. Alla richiesta di ammissione alla garanzia (ove pertinente in relazione al soggetto richiedente) deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che il soggetto beneficiario:
a. è iscritto nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
x. xxxxxxxx:
i) la normativa in materia ambientale;
ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
d. non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni per qualsiasi reato;
e. è in regola con:
i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta all’impresa richiedente dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile;
ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
vi) il pagamento delle rate su finanziamenti a medio lungo termine e operazioni di locazione finanziaria.
Gli amministratori non devono aver riportato negli ultimi dieci anni provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;
x. xxx ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari, diversi da quelli previsti alla precedente lettera e.;
x. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
4.3.6. Alla richiesta di ammissione alla garanzia deve essere allegato:
a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all’art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di “de minimis” e con separata indicazione degli aiuti ottenuti nell’ambito del quadro degli aiuti temporanei di Stato come importo di aiuto limitato.
c. la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento di dati e documenti, la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il soggetto beneficiario dovrà presentarli on-line tramite il portale Toscanamuove entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Le richieste di garanzia sono archiviate d’ufficio, senza ulteriore comunicazione al soggetto finanziatore o alla soggetto beneficiario, qualora i dati, i documenti, la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, non arrivino al Gestore entro il termine perentorio di cui sopra.
L’ammissione alla garanzia è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio
L’ammissione alla garanzia è deliberata dal Gestore esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della Misura alla data di ammissione.
Sulle operazioni garantite dal Fondo il Gestore non può richiedere garanzie di qualsiasi natura. La garanzia è rilasciata dal Fondo, senza oneri o spese a carico del soggetto beneficiario.
Per le PMI operanti nei settori agricolo primario e della pesca la garanzia è concessa a prezzi di mercato se l’importo garantito eccede i limiti previsti dal regolamento CE 1408/2013.
5.2 Criteri di premialità e formazione della graduatoria
Il Gestore formula alla Regione Toscana una proposta di graduatoria entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, con allegati i soggetti da ammettere e da escludere e li trasmette alla Regione Toscana. La Regione Toscana provvede con decreto della struttura regionale competente ad approvare la graduatoria e a pubblicarla. Successivamente il Gestore comunica via PEC o raccomandata A/R l’ammissione alla garanzia ovvero i motivi che hanno indotto a non rilasciarla entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto di approvazione della graduatoria
La formazione della graduatoria è redatta sulla base dei seguenti criteri:
a. è conferito maggior punteggio ai progetti che assicurino un miglior rapporto tra i costi di realizzazione e i benefici di risparmio energetico previsti e conseguiti (espresso in Euro/KWh/anno prodotti o risparmiati), nonché la maggiore riduzione dei consumi energetici;
b. a parità di punteggio, sono privilegiati i progetti di maggior pregio ambientale, secondo quanto previsto al punto 3.1 del presente Bando;
c. in caso di ulteriore parità, esclusivamente tra persone fisiche, la priorità è attribuita al soggetto con il nucleo familiare più numeroso.
Qualora il numero delle domande per l’ammissione alle garanzie di cui al presente regolamento non risulti superiore alle risorse disponibili, all’attribuzione di dette garanzie si procede secondo il criterio di priorità della presentazione delle domande.
6. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
6.1. Erogazione ed estinzione dei finanziamenti
a. I soggetti finanziatori devono inviare al Gestore, a mezzo posta, PEC o fax o raccomandata A/R, la propria delibera entro tre mesi dalla data di rilascio della garanzia. Il Gestore può concedere una proroga del termine della delibera a condizione che sia richiesta dai soggetti finanziatori e dai soggetti beneficiari prima della scadenza del termine suddetto.
b. I finanziamenti devono essere tempestivamente erogati dai soggetti finanziatori e comunque non oltre dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera parte del Gestore, a condizione che almeno il 25% sia erogato nei primi 6 mesi dalla data di cui sopra. Il Gestore può concedere una sola proroga del termine dell’erogazione della durata massima di due mesi, a condizione che sia richiesta dai soggetti finanziatori e dai soggetti beneficiari sul portale Toscanamuove prima della scadenza.
c. Entro i termini per l’erogazione di cui al precedente punto b., il soggetto beneficiario può richiedere on-line tramite il portale Toscanamuove la variazione del soggetto finanziatore.
d. Entro i due mesi successivi all’erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare a Fidi Toscana, a mezzo posta o PEC o fax o raccomandata A/R, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:
i. la data di valuta dell’erogazione;
ii. l’importo complessivamente erogato;
iii. la data di scadenza dell’ultima rata;
iv. la periodicità della rata;
v. il tasso di interesse al quale è stata regolata l’operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;
vi. la data di scadenza della prima rata;
vii. le eventuali rate di preammortamento.
e. Il mancato rispetto dei termini previsti nei precedenti punti, comporta la decadenza della garanzia.
f. I soggetti finanziatori devono comunicare, pena l’inefficacia della garanzia, il manifestarsi dell’inadempimento entro sei mesi dalla data di scadenza della rata, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta.
g. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il soggetto finanziatore abbia comunicato alcuna irregolarità nell’ammortamento, la garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla estinzione dell’operazione medesima.
6.2. Variazioni
a. I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al Gestore le informazioni in loro possesso relative:
i. a variazioni dell’assetto proprietario dei soggetti beneficiari;
ii. alle garanzie prestate;
iii. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
iv. alle finalità di investimento inizialmente previste.
b. I soggetti finanziatori devono informare il Gestore a mezzo raccomandata A/R o PEC al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con i soggetti beneficiari accordi di modifica del piano di ammortamento, nonché accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.
c. I soggetti beneficiari della garanzia devono comunicare al Gestore, tramite il portale Toscanamuove, ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.
6.3. Cessione del credito garantito
I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sulla presente Misura, dandone successiva comunicazione al Gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.
6.4. Attivazione della garanzia
1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti finanziatori inviano al soggetto inadempiente, e per conoscenza al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. Copia dell’intimazione di pagamento deve essere inviata al Gestore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell’inadempimento. In caso di operazioni controgarantite, la copia dell’intimazione di pagamento deve essere inviata a cura del soggetto finanziatore anche al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex. L. 662/96.
3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta e non regolarizzata nei termini previsti per la comunicazione a carico del soggetto finanziatore, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.
4. L’intimazione del pagamento di cui al comma 1 e 2 può avvenire, alternativamente, mediante l’invio al soggetto beneficiario inadempiente di:
a. diffida di pagamento relative all’intero debito;
b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l’attivazione della garanzia;
6. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Fidi Toscana, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:
a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
b. copia del contratto di finanziamento;
c. copia dell’atto di erogazione;
d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
i) la data di inadempimento;
ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
7. Nel limite dell’importo massimo garantito, Fidi Toscana liquida al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.
6.5 Surrogazione legale
1. Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, la Regione Toscana acquisisce il diritto di rivalersi sui soggetti beneficiari per le somme pagate.
6.6 Procedure di recupero del credito
1. Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo alla Regione Toscana, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che il Gestore non comunichi al soggetto finanziatore, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della garanzia, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.
2. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al Gestore, entro 60 giorni dall’effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
3. Semestralmente il soggetto finanziatore deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti del soggetto beneficiario e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il soggetto finanziatore deve provvedere altresì a fornire l’elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l’esposizione in linea capitale non può subire incrementi.
7. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
Le imprese beneficiarie possono essere sottoposte da parte del Gestore, della Regione Toscana, delle loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo, a verifiche e controlli orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dalla presente Misura.
Nel caso in cui dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35/R del 8 luglio 2013 o nel presente regolamento, o la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l’agevolazione è revocata e il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere al Gestore l’intero ammontare dell’agevolazione stessa, l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal Gestore al beneficiario in sede di ammissione alle agevolazioni, oltre agli interessi che maturano al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di perdita dei requisiti calcolati su base giornaliera (365) da questa data alla data di restituzione. La revoca dell’agevolazione non ha effetti sull’efficacia della garanzia.
8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. il trattamento dei dati forniti al Gestore a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
a. i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
c. la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
d. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e. i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
f. il titolare del trattamento dei dati è il Gestore;
g. il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Fidi Toscana Spa, mandataria del RTI Gestore.
8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Energia Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico della
D.G politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Gestore con le modalità di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2009.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa è prevista assistenza telefonica al numero verde 800327723
8.3 Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)/portale web Toscamuove/ lettera raccomandata A/R, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Gestore da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC/portale web Toscamuove/ lettera raccomandata A/R.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
9. RIFERIMENTI NORMATIVI
Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l’applicazione del bando.
UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato
REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
COMUNICAZIONE della Commissione - Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - 2004/C 244/2 del 01-10-2004
REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12- 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006
REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n.
1080/2006
REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”)
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
COMUNICAZIONE della Commissione - Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale - 2008/C 82/01 del 01-04-2008
REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 06-08-2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) detto Regolamento GBER
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
NAZIONAL E
LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge
06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale
D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale
D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE n. 9 del 20-01-1995 recante Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
30
LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR
2007-2013
DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 xxxxxxx Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO XXXX 0000-0000
DELIBERA X.X. x. 000 xxx 00-00-0000 xxxxxxx Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies
LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
ALLEGATI
A) Glossario
Nel presente bando l’espressione:
a. "Misura”, indica la Misura di garanzia di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35/R del 8 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
b. “Soggetti beneficiari”, indica i beneficiari della garanzia, ovvero:
i) PMI;
ii) enti locali;
iii) aziende sanitarie ed ospedaliere;
iv) associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica;
v) le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria 2003”);
vi) persone fisiche;
c. “PMI”, indica le piccole e medie imprese:
i) che soddisfino la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008;
ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
iii) non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
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d. “Gestore”, indica la Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito in data 12/02/2014 da Fidi Toscana Spa, Artigiancredito Toscano S.C., Artigiancassa Spa al quale la Regione Toscana con decreto n. 5725 del 20/12/2013 ha affidato il “servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”;
e. “soggetti finanziatori” indica:
i) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 aderenti al Protocollo e convenzionate con Fidi Toscana ai fini della Misura;
ii) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
f. “finanziamenti”, indica i finanziamenti concessi, anche sotto forma di locazione finanziaria o prestito partecipativo, ai soggetti beneficiari per investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati nel territorio regionale;
g. “garanzia”, indica la garanzia diretta prestata dal Fondo a valere sulla Misura a favore dei soggetti finanziatori. In caso di inadempimento dei soggetti beneficiari, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta;
h. “investimenti”, indica le seguenti spese ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di garanzia; sono ammissibili esclusivamente gli investimenti in Toscana;
i. “Fondo” indica il Fondo per investimenti in energie rinnovabili di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35/R del 8 luglio 2013.
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