Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori
Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori
TRA
Il Comune di Magenta con sede legale in Piazza Formenti - CF e P. IVA 01082490150 (di seguito denominato “Comune”) nella persona del Dirigente Settore Servizi al Cittadino, all’uopo autorizzato con Deliberazione CC n. …. in data ………….
E
L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (di seguito denominata ASCSP), con sede legale in Magenta, xxx Xxxxx x. 0, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale, pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Milano il 02.08.1968 (C.F. MSSLMR68M02F205H);
vista
la legge regionale n. 23 del 06.12.1999 “Politiche regionali per la famiglia”;
il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”;
la DGR 23.12.2004 n. VII/20100 “Linee guida per il riordino e l’orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza”;
la legge regionale n. 34 del 14.12.2004 “Politiche regionali per i minori”, ed in particolare l’art 5 e
6 definiscono rispettivamente i compiti delle unità d’offerta sociali e socio sanitarie rivolte ai minori;
la legge regionale n. 3 del 12.03.2008“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, ed in particolare: l’art 3 che definisce i soggetti, l’art. 4 i compiti delle Unità di offerta e l’art. 13 i compiti dei Comuni;
la legge 4 maggio 1983, n. 184 (e successive modificazioni) “Diritto del minore ad una famiglia”;
il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
la legge 29 luglio 2020, n. 107 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori – Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia”
premesso che
in data 17 dicembre 2007 la Conferenza degli Amministratori ha richiesto uno studio di fattibilità per la gestione di un Servizio unitario di Tutela Minori e Famiglia;
in data 30 settembre 2008 l’Azienda ha predisposto lo “Studio di fattibilità del progetto del Servizio Tutela Minori e Famiglia dei Comuni del Distretto di Magenta”, presentato all’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda il 20 ottobre 2008, e trasmesso al Responsabile dell’Ufficio di Piano;
il Piano Sociale di Zona per il periodo 2009 – 2011 prevedeva che, al fine di rendere omogenei i criteri di accesso e le prestazioni rese dai 2 servizi di tutela minori operanti nell’ambito del magentino, fossero avviati percorsi di confronto, collaborazione ed integrazione con lo scopo di costituire un unico servizio in cui un ruolo di primaria importanza fosse svolto dall’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (d’ora in poi ASCSP) cui attribuire la gestione del servizio stesso;
l’ASCSP ha predisposto un modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia per tutti i Comuni del Distretto n. 6 di Magenta approvato dall’Assemblea dei Soci dell’ASCSP nella seduta del 20 novembre 2009 (allegato n.1 integralmente qui richiamato);
il 9 febbraio 2012 l’ASCSP ha sottoscritto un accordo di programma con l’ASL della Provincia di Milano 1 e con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per la gestione delle funzioni di integrazione sociosanitaria a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (allegato n. 2, integralmente qui richiamato);
l’ASCSP ha gestito nei periodi 2010-2014 e 2015-2020 il S.T.M.F. Servizio Tutela Minori e Famiglia, fornendo le prestazioni sociali e psicologiche connesse alla funzione comunale della protezione dell’infanzia, della tutela dei minori e delle famiglie, in presenza di mandati della preposta Autorità Giudiziaria;
il Piano Sociale di Zona ha valutato positivamente l’attività svolta nei suddetti periodi;
In data 02 dicembre 2020 l’ASCSP ha presentato al Tavolo Tecnico del Piano di Zona il report “Comparazione dati 0000-0000-0000 – Intervenire per affrontare le nuove sfide – 2” relativo all’attività del Servizio Tutela Minori e Famiglia per il periodo 2015-2020;
In data 10 dicembre 2020 il Tavolo Tecnico del Piano di Zona ha approvato lo schema di “Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori” (All. A) e la proposta di budget per la gestione del servizio per il periodo 2021-2026 (All. 3) con la previsione della tariffa massima annua a minore. presentati dall’ASCSP;
In data 10 dicembre 2020 il Tavolo politico del Piano di Zona ha approvato il report “Comparazione dati 0000-0000-0000 – Intervenire per affrontare le nuove sfide – 2” e lo schema lo schema di “Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ed i Comuni per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori” ( allegato A) e il quadro economico del servizio per il periodo 2021-2026 (All. 3 al contratto) con la previsione della tariffa massima annua a minore, presentati dall’ASCSP;
il quadro economico fa riferimento a costi in linea con la qualità del servizio offerto che richiede professionalità esperte e non a livelli bassi di mercato; il costo unitario del servizio è superiore a quello degli anni precedenti in misura inferiore alla rivalutazione ISTAT applicata alla precedente tariffa, pur essendo intervenuti adeguamenti del CCNL applicato in ASCSP;
il Consiglio Comunale di Magenta- con delibera n. del 00/00/0000 ha approvato il
conferimento del Servizio Tutela Minori e Famiglia all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona autorizzando la Giunta Comunale alla definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’ASCSP tramite il presente contratto di servizio;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra l’ASCSP ed il Comune per l’attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni in materia di tutela minori così come declinato all’art. 2 e 3.
Art. 2 – Compiti del Servizio Tutela Minori e Famiglia
L’ASCSP attraverso il S.T.M.F. attua gli interventi inerenti le competenze funzionali dei Comuni e indicate nel documento “Servizio Tutela Minori e Famiglia.”, di cui all’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente contratto.
La funzione di consulenza potrà essere attivata separatamente, per tutti i Comuni o per i Comuni che faranno richiesta, previa definizione degli aspetti economici.
Art. 3 - Finalità del Servizio Tutela Minori e Famiglia
Il Servizio Tutela Minori e Famiglia (di seguito S.T.M.F.), servizio di II livello, si occupa di minori in situazione familiari inadeguate o pregiudiziali per la loro crescita. Il S.T.M.F., su delega del Comune, a seguito di mandati della Procura della Repubblica per i Minorenni o di provvedimenti del Tribunale per i minorenni in ambito civile, amministrativo e o penale e/o del tribunale ordinario in ambito civile, assicura ai minori ed alle loro famiglie prestazioni psicologiche e sociali, in un’ottica progettuale, finalizzate al ripristino di condizioni favorenti un adeguato sviluppo psicofisico del minore.
L’intervento del S.T.M.F. si concretizza in azioni tese a sostenere e riabilitare le risorse del minore e della sua famiglia, affinché la stessa sia in grado di sviluppare/ripristinare una situazione di sufficiente benessere tale da rimuovere le cause del disagio/devianza del minore. Qualora le risorse educative familiari non siano sufficienti, verranno individuate soluzioni familiari o comunitarie capaci di rispondere ai bisogni evolutivi e/o disagi del minore, in appoggio o in sostituzione della famiglia di origine.
Art. 4 - Organizzazione del S.T.M.F. e prestazioni garantite
Il S.T.M.F. opera attraverso un’equipe pluriprofessionale, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, avvalendosi, attraverso strutturate forme di integrazione istituzionale e funzionale, dei servizi specialistici sanitari e socio-sanitari, degli altri servizi pubblici e privati coinvoltiper la definizione, la realizzazione e la verifica degli interventi concernenti i minori, soggetti a provvedimenti dell’autorità Giudiziaria, segnalati dai Comuni.
Il S.T.M.F., servizio di II livello, è costituito da un’equipe quantitativamente composta (tenuto conto del carico di lavoro dei precedenti cinque anni di gestione) da un numero di operatori in grado di garantire, in via ordinaria, uno standard così definito:
- 35 minuti/settimana/minore di Assistenti Sociali;
- 25 minuti/settimana/minore Psicologi,
- 30 ore/settimana, con possibile incremento fino a 38 ore settimanali, di Responsabile del servizio stesso.
Il S.T.M.F. coinvolge il Servizio Sociale Comunale nel corso di riunioni a cadenza indicativamente trimestrale che si svolgeranno di norma presso il S.T.M.F., sia per lo scambio d’informazioni sia per il confronto sui minori in carico (o che saranno presi in carico).
La presa in carico sarà svolta di norma da una coppia formata da un Assistente Sociale e uno Psicologo. L’assegnazione dei casi dovrà essere anche numericamente equilibrata, in particolare si tenderà a non superare gli 80 minori per ogni Assistente Sociale a tempo pieno (38 ore settimanali) e i 75 per ogni Psicologo part time (20 ore settimanali).
Il S.T.M.F. acquisisce tutte le informazioni, utili per la gestione dei casi, dai servizi socio – educativi, scolastici e sociosanitari del territorio coinvolti nella situazione indicata nel Provvedimento Giudiziario.
Sarà compito del Responsabile del S.T.M.F. coinvolgere il Responsabile del Servizio Sociale del Comune in tutte quelle situazioni che richiedono tempestivi interventi e che per la loro complessità possono avere delle ricadute sulla responsabilità del Sindaco, quale Xxxxxx/affidatario del minore.
Il S.T.M.F. utilizza, per ogni situazione, al proprio interno, i seguenti strumenti: cartella sociale, diario degli interventi, scheda per la valutazione e la progettazione individualizzata dei casi in carico al S.T.M.F. interessati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Compete al S.T.M.F., in qualità di servizio di II livello, la predisposizione di un programma d’intervento unitario individualizzato (comprendente obiettivi, azioni, monitoraggio) che sarà composto da tutte le progettualità elaborate dai diversi servizi ed unità di offerta coinvolte. I diversi interventi dovranno essere coerenti con il programma individualizzato elaborato dal S.T.M.F., che ne è il responsabile, e che effettuerà i monitoraggi e le verifiche necessarie informando i Comuni e l’autorità Giudiziaria (periodicamente ed anche a richiesta) dello svolgimento dello stesso (obiettivi, modalità, tempi e costi).
La responsabilità della valutazione e del programma individualizzato, costruiti con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori implicati nel caso, è del S.T.M.F.
Il S.T.M.F opera di norma dal lunedì al venerdì non festivi, è possibile la chiusura infrasettimanale in caso di festività/ponti, previo preavviso ai Comuni.
Art. 5 – Destinatari del S.T.M.F.
Le attività del S.T.M.F. riguardano interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti civili (ferme restando le competenze di ASST sull’adozione e quelle del Servizio Affidi), amministrativi e penali (per quanto di competenza) così come declinate nel citato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I destinatari dell’intervento sono i minori e le loro famiglie, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, soggetti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di interventi di protezione ai sensi dell’art. 403 C.C., è facoltà dei Comuni chiedere l’attivazione del Servizio.
Art. 6 - Modalità di accesso al servizio S.T.M.F.
I minori e le famiglie oggetto dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria accedono al servizio, su convocazione/invito degli operatori dell’equipe del S.T.M.F., presso la sede del Servizio (o altra sede che sarà indicata nella convocazione).
Art. 7 - Presa in carico
La presa in carico dei minori e delle loro famiglieda parte del S.T.M.F. prende avvio dalla trasmissione formale all’Azienda ASCSP, da parte dei Comuni, del provvedimento dell’autorità requirente o giudicante.A tale invio devono essere allegati certificazione anagrafica e ogni informazione già nota ai Comuni, eventualmente utilizzando apposita scheda.
La consulenza, qualora richiesta, si svolgerà secondo le modalità indicate nel citato allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 8 -Trasmissione della valutazione e del programma individualizzato di trattamento L’ASCSP trasmette al Comune gli esiti della valutazione e il programma individualizzato formulati dal S.T.M.F. surichiesta dall’Autorità Giudiziaria. Il Comune si impegna a ritrasmettere al S.T.M.F. le relazioni precedentemente citate entro 5 giorni dal ricevimento. Compete al S.T.M.F.trasmettere la documentazione all’Autorità Giudiziaria richiedente.
La ritrasmissione della valutazione costituisce condivisione, per quanto di competenza, della proposta d’intervento formulata
Nel caso in cui il Comune ometta di rispondere entro i suddetti 5 giorni, il S.T.M.F. solleciterà la risposta individuando, in ragione delle necessità del caso di specie, un ulteriore termine. Nel caso in cui tale ulteriore termine decorra nel silenzio del Comune, il S.T.M.F. procederà alla trasmissione della relazione.
In caso di disaccordo non sanabile, il Comune potrà trasmettere al S.T.M.F. proprie valutazioni che saranno inoltrate alla AG, da parte del S.T.M.F., allegate alla propria relazione.
Art. 9 - Cessazioni della presa in carico
Le situazioni dei minori restano in carico al S.T.M.F.:
• fino alla cessazione degli effetti di quanto disposto nel provvedimento dell’A.G. competente;
• fino all’effettiva presa in carico da parte del nuovo Comune,in caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare d’origine;
• fino al raggiungimento della maggiore età, o anche oltre il compimento del 18° anno di età, fino alla cessazione della competenza comunale, nei casi di prosieguo amministrativo e di celebrazione di processi penali minorili;
Il S.T.M.F. comunica la dimissione del minore al Servizio Sociale del Comune di residenza del soggetto e/o agli altri servizi coinvolti, per i provvedimenti di competenza.
Art. 10 Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie.
L’ASCSP si avvale, nella forma di una strutturata integrazione, dei servizi specialistici della ASST Ovest Milanese e di ogni altro Servizio indicato dalla ATS Milano Città Metropolitana per le attività previste dagli artt. 24-25 del DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
I rapporti sono attualmente ancora regolati da “Accordo di programma tra l’ASL della Provincia di Milano 1, L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per la gestione delle funzioni di integrazione sociosanitaria a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”.
La definizione dei nuovi rapporti avverrà in fase di redazione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito del Magentino.
Art. 11 - Adempimenti del Comune
Il Comune si impegna a:
- attivare il S.T.M.F. con la tempestiva trasmissione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, requirente o giudicante corredato dalla scheda anagrafica della famiglia e da ogni altra informazione già a conoscenza del Comune (eventualmente anche attraverso idonea scheda);
- non superare i cinque giorni per gli adempimenti di cui all’art 8 del presente contratto di servizio;
- fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento delle finalità del Servizio ed in particolare designando le persone che partecipano alle riunioni di cui al successivo art. 15 bis;
- verificare periodicamente lo stato anagrafico della famiglia;
- garantire la collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti nel programma d’intervento individualizzato;
- assicurare la copertura finanziaria per gli interventi di competenza di cui al successivo art. 16 ivi compresi l’assistenza domiciliare e l’inserimento di minori in comunità educative o familiari o in affido familiare;
- garantire altresì l’attuazione degli interventi concordati in fase progettuale che siano subito attivabili, anche in attesa di provvedimento.
Art.12 - Collaborazione con altri Servizi
Il S.T.M.F. nello svolgere la sua funzione favorisce e sollecita forme di collaborazione con le risorse informali e formali del territorio, compresi tutti i Servizi, pubblici e privati, ed agenzie educative che possono concorrere alla definizione e realizzazione degli interventi nei confronti dei minori e delle loro famiglie.
Gli interventi possono riguardare:
• invio e collaborazione con operatori sanitari per interventi di competenza;
• collaborazione e invio degli interessati a Servizi specialistici (CPS, NOA, SERT, UONPIA ecc.) a fronte di problematiche specifiche;
• attivazione di interventi socio assistenziali e socio educativi in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali;
• collaborazioni con le scuole.
Art. 13 - Flussi informativi
Il S.T.M.F. garantirà al Comune un flusso informativo trimestrale, nel corso della riunione periodica in ordine ai minori residenti nel territorio ed in carico al servizio nonché una comunicazione tempestiva in caso di significative variazioni.
L’ ASCSP fornirà annualmente:
• una raccolta dati e un monitoraggio dei fenomeni di maltrattamento e abuso nonché dei reati commessi dai minori;
• informazioni previsionali e consuntive in sede del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio.
La prontezza dell’accesso alle informazioni verrà garantita, ove possibile, anche attraverso il programma informatico.
Art. 14 - Tutela della privacy
Ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, il Comune di Magenta, titolare del trattamento dati, designa l’ASCSP quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio il quale si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
L’ASCSP si obbliga ad osservare quanto contenuto nell’art. 28 del Regolamento UE 16/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche nonché i regolamenti comunali e le eventuali disposizioni.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
L’ASCSP dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
In riferimento al segreto degli atti giudiziari si applicano le normative specifiche.
Art. 15 – Durata, risoluzione e recesso del Servizio
Il contratto per l’erogazione del S.T.M.F. decorre dal 1.01.2021 fino al 31.12.2026, fatta salva la
facoltà di proroga tecnica per la definizione di un nuovo contratto.
Le parti hanno la facoltà di risolvere il presente contratto di servizio per inadempimento nei seguenti casi:
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalle parti, non eliminati a seguito di diffida formale per il tramite del relativo legale rappresentante;
- sospensione del S.T.M.F. di cui al presente contratto non dipendenti da cause di forza maggiore a seguito di diffida formale per il tramite del relativo legale rappresentante;
- cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
Le parti possono altresì recedere dal presente contratto per ragioni organizzative, gestionali, tecniche ed economiche, dandone preavviso alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima.
Le parti, nel caso di risoluzione, recesso o scadenza del contratto si impegnano, ove possibile, a garantire ai lavoratori subordinati operanti nel S.T.M.F. dell’ASCSP la continuità lavorativa, presso il nuovo gestore.
Art. 15 bis –Tavolo permanente
Presso l’Ufficio di Piano è costituito un tavolo permanente di valutazione del fenomeno del maltrattamento minorile e del S.T.M.F.
Il Tavolo permanente è composto da persone indicate dai Comuni e dall’Azienda. Il Tavolo individuerà obiettivi e azioni di miglioramento, esercitando anche l’attività utile al controllo analogo e prevendendo almeno n. 2 incontri all’anno.
Potranno essere anche individuati gruppi tecnici con componenti dei Comuni, dell’Ufficio di Piano e dell’ASCSP per lo studio del fenomeno.
Su impulso del Piano di Zona e/o su richiesta di uno o più Comuni, l’ASCSP potrà valutare l’attivazione di servizi/progetti complementari all’attività di cui al presente contratto.
Art. 16 – Aspetti economici
Il S.T.M.F., pur contrattualizzato con ciascun comune, rappresenta una attività di servizio unitariamente definita e conseguentemente erogata a tutti i comuni dell’ambito distrettuale di Magenta che, pertanto, partecipano ai costi sulla base del numero di casi giornalieri mediamente in carico.
Il S.T.M.F. viene dimensionato sulla base dello standard di prestazioni richieste con riferimento alla media giornaliera di minori in carico nel periodo 1/1/2015 – 30/09/2020 pari a 428.
Il budget annuale complessivo del servizio da fornirsi a tutti i comuni dell’ambito distrettuale di Magenta è determinato sulla base dei calcoli di cui all’Allegato 3, in euro1776,00 massimi a minore. Ai comuni verranno addebitati i soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del servizio, fermo restando il limite massimo per minore.
Determinazione degli acconti
Si prevede la fatturazione di tre acconti, rispettivamente a marzo, giugno, settembre, di ogni anno ciascuno di pari importo che viene così determinato: euro1776,00 X 0,3 XCFA. Unitamente alla fattura, viene inviato al comune un report riferito alla parte dell’anno trascorsa contenente il numero medio complessivo dei casi in carico al STMF e il numero medio di casi in carico riferiti al Comune.
Determinazione del saldo
La fatturazione del saldo sarà effettuata entro il mese di marzo dell’anno successivo per un importo determinato sulla base dei complessivi costi effettivamente sostenuti dalla ASCSP per l’erogazione del S.T.M.F. con la seguente modalità:
[(CS /MGA)X MCA] – la sommatoria degli acconti fatturati.
LEGENDA:
casi in carico al 31 dicembre dell’anno precedente = CFA costo complessivo S.T.M.F. = CS
media giornaliera minori complessivamente in carico nell’anno di competenza = MGA media giornaliera minori in carico al comune nell’anno di competenza = MCA
Tempi di pagamento
I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data fattura.
Ai fini fiscali si dà atto che al momento della stipulazione il valore del contratto, per il Comune di Magenta, è stimato in € 692.640 (euro seicentonovantaduemilaseicentoquaranta) per l’intera sua durata Iva esclusa.
Art. 17 – Modifiche del Contratto di Servizio
Il presente Contratto di Servizio può essere oggetto di modifica in corso di validità tramite accordi tra le parti che dovranno essere formalizzati per iscritto.
In assenza di accordo, il contratto di servizio rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatte salve le previsioni di cui all’art. 15.
Al termine di ogni anno di validità del contratto gli aspetti economici possono essere rivisti previo accordo con gli enti che hanno richiesto l’erogazione del Servizio.
L’obbligo per l’ASCSP di adeguamento del livello retributivo dei collaboratori, conseguentemente all’entrata in vigore di modifiche al relativo contratto nazionale di lavoro, costituisce ragione sufficiente per la revisione degli aspetti economici.
Art. 18 - Misure anticorruzione
Le parti si obbligano ad attuare tutte le norme inerenti la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani Anticorruzione adottati dai rispettivi organi. Per il Comune di Magenta il Piano Anticorruzione è stato approvato con deliberazione G.C. 22 del 31 gennaio 2020 per il triennio 2020-2022;, per l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il Piano Anticorruzione è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020.
Art. 19- Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla tipologia del presente contratto.
Art. 20 Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: osservanza e risoluzione del contratto
Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Al momento della stipula del presente contratto, il Comune di Corbetta nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona riceve copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell’Azienda e si impegna ad operare nel pieno rispetto degli stessi, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera l’Azienda nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e norme correlate.
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Comune di Corbetta dichiara di impartire e attuare disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e norme correlate e si obbliga nei confronti dell’ASCSP a mantenerle tutte
efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto.
Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l’ASCSP, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà all’ASCSP di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
Resta inoltre salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo derivino danni concreti all’Azienda, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell’Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.
Art.21 – Conflitto d’interesse
Al verificarsi di sovrapposizioni e commistioni tra il servizio S.T.M.F. ed altri servizi forniti dall’ASCSP al Comune, gli operatori interessati dovranno prestare servizio con la massima trasparenza demandando ogni decisione al Responsabile del Servizio Comunale.
Art.22 – Controversie
Tutte le controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, qualora non possano essere risolte mediante accordo bonario tra le parti, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Milano (MI).
Art. 23 – Cauzione definitiva.
Le parti concordano, in deroga a quanto previsto all’art. 103 D. Lgs. 50/2016, di esonerare l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di società i house providing, di cui all’art. 102 e art. 104 TUEL, e soggetta al regime speciale dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 24– Spese contrattualie forma del contratto.
Il contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme: mediante Atto pubblico o, in alternativa, mediante scrittura privata.
In entrambi i casi, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione da farsi unicamente in caso d’uso nel caso di sottoscrizione mediante scrittura privata, saranno a carico dell’Azienda.
Letto, firmato e sottoscritto
Peril Comune Per l’ASCSP
Il presente documento, redatto in formato elettronico, è sottoscritto digitalmente come previsto dal D.lgs. n. 82/ 2005