SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO PRELIMINARE E TRANSAZIONE DI LITE
SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO PRELIMINARE E TRANSAZIONE DI LITE
L’anno 2017, il giorno del mese di marzo, in Procida (NA), tra le costituite parti:
la Marina di Procida S.p.A. (già Isola di Procida Navigando S.p.A.) con sede legale in Procida (NA), Via Roma 1, C.F. e P. IVA n. 04579911217, in persona del legale rappresentante pro tempore Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 01.01.1958, e domiciliato, per la carica, presso la sede della società sita in Procida (NA) alla Via n. ,di seguito anche il/la “Marina”;
E
la Associazione Sportiva “Marina Grande Isola di Procida”, con sede legale in Procida (NA), Xxx Xxxxxx, 00, in persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, nato a Procida, il 25/10/1947, di seguito anche “Associazione”;
PREMESSO CHE
1. Durante i lavori della Conferenza dei Servizi del 29/12/2004, prodromica al rilascio, da parte della Regione Campania, della concessione demaniale marittima n. 13001 del 22 dicembre 2005, il Comune di Procida aveva manifestato la richiesta che la Marina dedicasse fino a n. 100 p.b. ai cittadini procidani residenti sull’Isola da almeno cinque anni ed appartenenti alle cc.dd. “fasce deboli reddituali”. Tali cittadini, proprietari di piccoli natanti, avrebbero corrisposto alla Scrivente un canone di ormeggio agevolato.
2. Tale richiesta è stata, poi, oggetto della Delibera di Giunta Municipale n. 141 del 10/5/2005.
3. La Marina ha inteso adempiere a tale onere con la stipula in data 3/12/2008 del <<Contratto Pluriennale di Godimento posti barca>> tra l’allora “Isola di Procida Navigando S.p.A.” (ora “Marina di Procida S.p.a.”) e l’Associazione Sportiva “Marina Grande Isola di Procida”, la quale, ai sensi dell’art. 2) del citato contratto, si rendeva garante della sussistenza, da parte dei propri soci, del requisito della residenza nel Comune di Procida da almeno dieci anni alla data di decorrenza del predetto contratto pluriennale di godimento.
4. Nel xxxxx xxxxx xxxx 0000 x 0000 Xxxxxx xx Xxxxxxx sollevava una serie di contestazioni nei
confronti dell’Associazione (circa la presunta presenza di soci privi della caratteristica della residenzialità ultradecennale, ovvero sulla presenza di natanti che superavano la lunghezza massima f.t. consentita dal Contratto Pluriennale), tali da farle ritenere che esso Contratto Pluriennale di Godimento si fosse risolto per grave inadempimento dell’Associazione, senza che a tale assunto fosse mai seguita alcuna azione giudiziaria, da parte del Marina, per l’accertamento di tale supposta evenienza.
5. In conseguenza di tali contestazioni, ritenendo infondatamente il citato Contratto Pluriennale di
Godimento “risolto” tra le parti, il Marina non riconosceva più come esatti ed esaustivi i pagamenti dei canoni annuali di godimento ricevuti dall’Associazione nei termini contrattualmente convenuti, relativamente agli anni 2015 e 2016.
6. A seguito di procedimento di evidenza pubblica (pubblicato in data 8/2/2015), la Marina affidava
direttamente a diportisti rispondenti ai requisiti descritti nel corso della conferenza dei servizi di cui al punto 1) della premessa, diversi posti barca; e tra questi, numerosi soci appartenenti all’Associazione che, pur rimanendo all’interna di questa pagando regolarmente la quota di iscrizione annuale, dichiaravano di aver sottoscritto col Marina autonomo contratto di ormeggio “ad personam” con assegnazione di posto barca, ma all’interno del medesimo specchio d’acqua assegnato in godimento esclusivo dal Marina all’Associazione, con obbligo dei soci così contrattualizzati di corrispondere direttamente nelle mani del Marina – e non più per il tramite dell’Associazione – i relativi canoni annuali di ormeggio, in violazione del Contratto Pluriennale di Godimento e del relativo Regolamento dell’Associazione, cagionando nel contempo un danno patrimoniale in capo all’Associazione stessa, che si vedeva costretta a “coprire”, con il proprio
fondo cassa, le quote anche dei soci suddetti che avevano già sottoscritto autonomo contratto personale col Marina;
7. In conseguenza di quanto precisato ai precedenti punti 4), 5) e 6), l’Associazione si vedeva costretta a promuovere azione giudiziaria nei confronti di alcuni soci, i quali, in violazione del Contratto Pluriennale di Ormeggio e del Regolamento dell’Associazione, pur diffidati da questa, non ottemperavano alla determinazione del Consiglio Direttivo di rimuovere quei natanti che avessero una lunghezza f.t. non consentita (cioè oltre mt. 6,5 l.f.t.); ovvero che fossero risultati morosi nel pagamento della propria quota annuale di canone di ormeggio, per averlo direttamente corrisposto nelle mani del Marina in virtù della sottoscrizione di singoli contratti di ormeggio “ad personam” e di cui al precedente punto 6); e per tali motivi gli uni e gli altri dichiarati “decaduti” dalla qualità di <<socio assegnatario di posto barca>>, con conseguente obbligo di rimozione ed allontanamento dei propri rispettivi natanti;
8. Nel corso di questi giudizi, i singoli soci convenuti dall’Associazione, nell’opporsi alla domanda,
chiamavano in garanzia essa Marina di Xxxxxxx per essere da questa manlevata da ogni eventuale condanna di pagamento; e pertanto la Marina di Xxxxxxx, rispondendo a tale atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio prendendo posizione ed opponendosi anch’essa alle domande giudiziali proposte dall’Associazione nei confronti dei propri soci per le ragioni innanzi esposte.
9. Nel corso del giudizio, auspici i procuratori delle parti costituite che interponevano i propri
buoni uffici, veniva avviato un dialogo teso alla verifica della possibilità di dirimere tutte le vertenze in corso e pendenti dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Xxxxxxx, per tentare di addivenire ad un accordo transattivo delle stesse.
10. A seguito di numerosi incontri – avviati dopo il primo avvenuto in data 10/6/2016 – alla presenza
dei rappresentanti delle Parti, inclusa la mediazione di un rappresentante del Comune di Procida, si definiva una road map tesa alla bonaria risoluzione delle sopra evidenziate vertenze, finalizzata alla sottoscrizione di un auspicato accordo novativo che potesse meglio ridefinire i rapporti tra le parti stesse, con la definitiva rinuncia ai giudizi in essere, secondo le modalità, patti e condizioni che qui di seguito verranno specificate.
* * *
Tutto ciò premesso, a seguito della corrispondenza intercorsa e dei numerosi incontri svoltisi tra le Parti per risolvere la controversia innanzi cennata si è pervenuti al presente:
ACCORDO TRANSATTIVO
Art. 1 - PREMESSA
La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente accordo, e costituisce patto.
Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI
a) Preliminarmente, le parti individuano nel Comune di Procida – garante in sede di Conferenza dei Servizi del 29/12/2004 (riferimento costante ed ineludibile anche i fini del presente accordo transattivo e della stipula dei futuri contratti di ormeggio individuali) degli obblighi assunti dal Marina di Procida in favore della c.d. “nautica sociale” (intesa, questa, come il complesso dell’attività nautica esercitata da categorie sociali, quali giovani, pensionati, etc., che vengono tutelati dalla Amministrazione Comunale in quanto per ragioni economiche e/o pratiche non hanno la possibilità di corrispondere un canone di ormeggio ordinario) – il soggetto “controllore” dei requisiti di idoneità (residenzialità, fasce di reddito, età) per l’attribuzione dell’ormeggio agevolato. Pertanto, i contratti individuali di godimento posto barca che si andranno a stipulare in favore dei diportisti facenti parte dell’Associazione per l’assegnazione di non meno di n. 100 (cento) posti barca, in attuazione del presente accordo transattivo, potranno subire degli
adeguamenti in base al “Regolamento” che il Comune di Procida ha in programma di redigere per le finalità dianzi illustrate (controllo e verifica requisiti della residenzialità, scaglioni di reddito, età), nelle zone identificate nella planimetria allegata sub lettera “A”. In particolare, il redigendo Regolamento Comunale prevederà diverse ipotesi di aumento del canone annuo per l’ormeggio dei natanti, fino ad un limite massimo del 15% del canone annuo pattuito dalle parti al successivo punto d) del presente articolo, in relazione ai diversi scaglioni di reddito dei singoli associati, secondo un sistema informato a criteri di “progressività”.
b) Il Marina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo, si obbliga a contrattualizzare singolarmente e direttamente tutti i diportisti facenti parte dell’Associazione, nelle zone del Porto Turistico di Marina Grande gestite in concessione dal Marina di Procida, identificate nella planimetria allegata (Lettera “A”), alla data del 10/6/2016 – e cioè tutti gli attuali soci dell’Associazione già assegnatari di posto barca, oltre un numero di almeno 10 (dieci) associati attualmente in lista di attesa da lungo periodo, per l’assegnazione di non meno di n. 100 (cento) posti barca come convenuto nel punto precedente. I diportisti contrattualizzati andranno ad occupare le zone identificate nella planimetria allegata (lettera “A”) per uno sviluppo di banchina pari a mt. ).
c) Per espresso patto tra le parti, i contratti individuali di godimento posto barca che si andranno a
stipulare in favore dei diportisti facenti parte dell’Associazione nel numero sopra specificato, recheranno tutti la scadenza al 31 dicembre 2035 (corrispondente alla durata della concessione demaniale Regione Campania – Marina di Procida) e decorrenza dalla data di sottoscrizione degli stessi. Essi contratti individuali prevederanno, altresì, il divieto assoluto di vendita e/o di cessione a qualunque titolo del posto barca a terzi, se non attraverso le procedure e i criteri stabiliti dal marina di Procida di concerto con il Comune di Procida e l’Associazione. Del pari, essi contratti conterranno una “clausola risolutiva espressa” nel caso in cu il contraente, all’esito dei controlli periodici che il Marina si riserva di effettuare ogni qual volta lo ritenesse, risultasse privo del requisito della “residenzialità decennale” o in caso di successiva perdita di tale requisito, ovvero ancora in caso di vendita o cessione a terzi del posto barca come innanzi vietata.
d) Per espresso patto tra le parti, il corrispettivo annuo per l’ormeggio dei natanti avrà la seguente tariffa annua a metro quadro di specchio acqueo (inteso, quest’ultimo, come la superficie del natante ottenuta dal prodotto della lunghezza f.t. per la larghezza f.t.):
1. pari ad € 56,00, per i natanti di lunghezza f.t. fino a 6,50 mt.;
2. pari ad € 67,00, per i natanti di lunghezza f.t. da 6,51 m. a 7,50 mt.
e) Al fine di agevolare le operazioni di contrattualizzazione dei singoli associati come innanzi precisato e pattuito, l’Associazione si impegna a fornire al Marina il nominativo di ciascun singolo socio già assegnatario di posto di ormeggio presente nelle aree del Marina alla data del 10/6/2016, nonché quelli di un ulteriore numero di 10 (dieci) soci in lista di attesa da lunga durata – per un numero complessivo di 100 (cento) associati – che usufruiranno delle tariffe agevolate pattuite alla precedente lettera d);
f) I posti barca a tariffa agevolata come indicata alla precedente lettera d), nel numero massimo di
100 (cento), non potranno comunque occupare aree demaniali al di fuori di quelle identificate nella planimetria allegata sub lettera “A”;
g) Il Marina e l’Associazione convengono che, laddove quest’ultima avesse diverse o ulteriori esigenze di ormeggio annuale per unità da ormeggiare al di fuori delle suddette aree, o aventi lunghezza f.t. non superiore ai 7,50 mt. l.f.t., essa Associazione avrà diritto, per un numero non superiore a 20 (venti unità) da dislocarsi nelle aree indicate dalla Direzione del Marina, di uno sconto pari al % sulle tariffe annuali ordinarie vigenti nel periodo considerato.
Art. 3 – RIMBORSO SOMME – CONGUAGLI – ATTO DI QUIETANZA
a) Il Marina si obbliga a restituire in favore dell’Associazione, entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo, la complessiva somma di € 9.422,00 (euro novemilaquattrocentoventidue/00) pari alla sommatoria delle singole quote di canone annuo che l’Associazione ha corrisposte in favore del Marina a copertura di quelle non versate da quei soci che, come evidenziato al punto 6) della PREMESSA, avevano sottoscritto col Marina singoli contratti di ormeggio “ad personam” nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 – come da elenco nominativo dei soci e relative quote di canone assolte dall’Associazione e comunque versate al Marina, che si allega sotto la lettera “C”– i quali avevano, a loro volta, corrisposto a essa Marina di Procida il canone di ormeggio annuale per i medesimi natanti, comportando così di fatto un doppio introito per il Marina per il medesimo titolo (canone di ormeggio annuale), con corrispondente depauperamento da parte dell’Associazione.
b) In virtù del presente accordo transattivo, il Marina di Procida, con riferimento ai pagamenti
“parziali” del canone annuo di ormeggio effettuati in suo favore dall’Associazione per gli anni 2015 e 2016 per le ragioni ampiamente esposte ai punti 4), 5) e 6) della PREMESSA, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver ricevuto dall’Associazione, a titolo di canone annuo di ormeggio per i predetti anni 2015 e 2016, l’esatto pagamento di quanto era dovuto dall’Associazione a tale titolo, e pertanto, nel dichiarare esatti e congrui essi pagamenti, rilascia ampia e liberatoria quietanza di pagamento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere da essa Associazione per le causali innanzi indicate, con riferimento alle annualità sopra specificate.
c) Per espresso patto tra il Marina e l’Associazione, si conviene che nei redigendi contratti
individuali di ormeggio di cui all’art. 2) - lettere b), c) e d) che precede, il Marina si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti della residenzialità decennale dei singoli soggetti contrattualizzati, il permanente rispetto dei limiti di lunghezza f.t. dei natanti e l’assenza di morosità, la quale, per patto espresso tra le parti, scatterà al ventesimo giorno dalla scadenza del termine di pagamento stabilito nel relativo contratto.
d) All’esito della sottoscrizione dei singoli contratti individuali di ormeggio alle condizioni, termini e
costi come sopra specificati e pattuiti tra le parti, e quindi dell’esatta osservanza dei patti e condizioni tutte contenute nella presente scrittura transattiva, le parti oggi in lite (Associazione, i singoli soci convenuti in giudizio dinanzi al G.d.P. di Xxxxxxx, ed il terzo chiamato in garanzia Marina di Procida S.p.a.) si impegnano ad abbandonare le liti stesse, che saranno cancellate dal ruolo per inattività delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c., con compensazione integrale delle spese processuali.
Art. 4 - NATURA DELLA TRANSAZIONE
Le parti dichiarano che i patti e le condizioni contenute nel presente accordo rappresentano l’interezza degli impegni tra le stesse assunti, ed ha natura parzialmente novativa tra le stesse laddove essi patti e condizioni vanno a modificare, sostituire e/o annullare i corrispondenti patti e condizioni contenuti nel più volte richiamato <<Contratto Pluriennale di Godimento posti barca>> stipulato in data 03/12/2008 tra l’allora “Isola di Procida Navigando S.p.A.” e l’Associazione Sportiva “Marina Grande Isola di Procida”, il quale rimane del tutto valido ed efficace tra le parti in ordine a tutte quelle altre clausole, patti e condizioni ivi pattuite e non interessate dalla presente scrittura transattiva.
Procida, lì marzo 2017.
Associazione Sportiva “Marina Grande Isola di Procida”
Il Rappresentante Legale
Marina di Procida S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx di Perta