Allegato E Fondo perdite occulte
Regolamento
del servizio idrico integrato
Allegato E Fondo perdite occulte
Allegato E Fondo perdite occulte
Indice
1. Scopo e campo di applicazione 3
4. Copertura: decorrenza e cessazione 3
5. Definizione di perdita occulta e utilizzo del fondo 4
6. Importo rimborsabile con l’adesione al fondo 5
1. Scopo e campo di applicazione.
Il presente documento disciplina lo strumento volontario, denominato “Fondo Perdite Occulte”, per la copertura dei costi conseguenti ad un maggiore prelievo di risorsa dovuto a dispersioni difficilmente rilevabili lungo la rete privata a valle del misuratore.
Il Gestore si obbliga a non addebitare all’Utente finale aderente al fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti, i maggiori oneri derivanti dalle suddette perdite accidentali. Possono aderire al Fondo tutti i clienti del SII o del solo servizio Acquedotto.
2. Efficacia.
Le prescrizioni hanno validità pari a quella della Convenzione di affidamento del SII nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è soggetto a revisione biennale. Dell’istituzione e degli aggiornamenti il gestore ne dà comunicazione all’Utenza presso gli sportelli fisici dislocati sul territorio di propria competenza, sul proprio sito internet e a mezzo stampa.
3. Costituzione e adesione.
Il fondo, alimentato da contributi a totale carico degli utenti finali, è costituito dai versamenti che annualmente gli aderenti eseguono a favore del gestore.
L’adesione è subordinata alla compilazione, alla sottoscrizione e all’invio del “Modulo per adesione / revoca al Fondo Perdite Occulte” secondo le modalità già definite per le altre tipologie di istanze afferenti all’inizio, alla gestione e alla cessazione del rapporto contrattuale. Per i nuovi utenti l’adesione è attivabile contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
La quota annuale di adesione al Fondo è di € 10,00 (+ IVA) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso “domestico residente” e “domestico non residente”; di € 15,00 (+ IVA) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso diversa dal domestico. La medesima è fatturata nella prima bolletta utile emessa dopo la manifestazione di assenso secondo le modalità di cui prima. È fatta salva la possibilità di recedere in ogni momento.
Il versamento è su base fissa. Pertanto, adesioni o recessi espressi nel corso dell’anno, non comportano in nessun caso la quantificazione e il riaccredito di quote infrannuali sulla base del criterio pro - die adottato invece per la fatturazione dei consumi.
L’importo della quota di adesione è aggiornato con cadenza biennale, previa apposita comunicazione del gestore, sulla base della consistenza del Fondo e degli eventi di perdite occulte manifestatisi.
Della gestione del Fondo è prodotta apposita rendicontazione sul sito aziendale.
4. Copertura: decorrenza e cessazione.
L’adesione al fondo decorre dal primo giorno solare successivo alla data di sottoscrizione del modulo appositamente predisposto per manifestare l’assenso, a condizione che ogni campo obbligatorio sia opportunamente compilato. L’indicazione della lettura riportata dal
misuratore è condizione necessaria. Il Gestore si riserva in ogni caso la possibilità di eseguire apposita verifica di lettura in caso di non validazione del dato trasmesso.
La copertura termina nel momento in cui l’utente cessi il contratto di fornitura, per espressa rinuncia alle agevolazioni del Fondo comunicata col modulo cui prima si è fatto cenno o per mancato versamento della quota prevista.
Come già precisato, l’utente non ha diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate.
5. Definizione di perdita occulta e utilizzo del fondo.
Il quantitativo di risorsa al quale non corrisponde l’addebito complessivo del SII deve derivare da una rottura accidentale, fortuita ed involontaria, avvenuta a valle del misuratore lungo la rete interna privata, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese.
Sono escluse dalla definizione di perdita occulta i prelievi derivanti da un non perfetto funzionamento degli impianti posti a valle del misuratore e collocati presso ciascun punto di prelievo.
Per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, la perdita d’acqua deve coincidere con un volume prelevato superiore del 150% rispetto al consumo medio giornaliero calcolato nell’ultimo biennio sulla base di due letture validate. In caso di utenza attivata da non più di due anni o per la quale non si dispone di letture rilevate in un arco temporale di tale durata, per la determinazione del consumo medio si fa riferimento ad un periodo significativo di almeno
30 giorni successivi all’avvenuta riparazione o al consumo medio della classe di appartenenza sulla base della tipologia d’uso.
Per potere beneficiare dell’utilizzo del Fondo sono indispensabili le seguenti condizioni:
1) la perdita occulta deve rientrare nella casistica ora esplicitata;
2) il cliente deve procedere alla riparazione della rottura che ha causato l’anomala dispersione idrica a proprie cure e spese e comunicare al gestore, entro 15 (quindici giorni) lavorativi, l’avvenuta riparazione della rottura. A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di ricalcolo dei consumi da parte del gestore, dovranno essere allegate:
a) la ricevuta / fattura degli oneri sostenuti per la riparazione, oppure una autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita in economia,
b) documentazione fotografica che attesti la rottura della tubazione e la lettura del misuratore al termine dell’intervento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla esecuzione, da parte del cliente, della riparazione del proprio impianto.
Qualora il gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l’utente deve consentire l ’accesso del personale incaricato fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avviene previo appuntamento, da eseguirsi entro cinque giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l’utente medesimo.
L’adesione al Fondo copre esclusivamente il costo derivante dal maggior prelievo di risorsa, non convogliato in fognatura e quindi non depurato.
6. Importo rimborsabile con l’adesione al fondo.
Verificate e riscontrate le condizioni di cui al precedente par. 6, il rimborso mediante il ricorso al Fondo è determinato nel modo seguente.
1) Servizio “Acquedotto”: all’intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente par. 5, si applica la tariffa vigente nell’anno per la fascia “base” della tipologia d’uso cui l’utenza appartiene;
2) servizi “Fognatura” e “Depurazione” - ove prestati -: per l’intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente par. 5, non si provvede all’addebito di alcun importo scaturente da tariffa su base variabile.
Nessuna decurtazione è applicabile alle quote fisse previste dall’articolazione tariffaria vigente per i servizi di “Acquedotto”, “Fognatura” e “Depurazione”.
Agli utenti consac del solo servizio “Acquedotto”, nei casi di esecuzione dei servizi di “Fognatura” e “Depurazione” da parte di altri soggetti gestori, nessuna decurtazione di cui al p. 2) è applicabile.
Il volume di risorsa riconducibile alla perdita occulta è calcolato sulla base di due letture validate, come esplicitato al par. 6, all’intervallo temporale intercorrente dalla data dell’ultima lettura reale antecedente la rilevazione della perdita a quella di riparazione della medesima.