ACCORDO
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione dell'Ucraina alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH)
L'Unione europea da una parte, e L'UCRAINA
dall'altra,
in appresso insieme denominate «parti partecipanti», TENUTO CONTO
— della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1o gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
— dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applica- bile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
— dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, l'11 marzo 2002, dell'azione comune 2002/210/PESC rela- tiva alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) (1) in Bosnia-Erzegovina, ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'Unione europea e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
— dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Contesto
L'Ucraina aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo alle- gato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consi- glio dell'Unione europea l'11 marzo 2002, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.
Articolo 2
Personale distaccato presso l'EUPM
1. L'Ucraina contribuisce all'EUPM distaccando cinque fun- zionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.
(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.
(2) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.
2. L'Ucraina garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC.
3. L'Ucraina informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.
4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità dell'Ucraina. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.
5. L'Ucraina sostiene i costi relativi al distacco dei funzio- nari di polizia e/o del personale civile internazionale da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzego- vina.
Articolo 3
Status del personale distaccato presso l'EUPM
1. Al personale distaccato presso l'EUPM dall'Ucraina si applica, sino al 31 dicembre 2002, l'accordo applicabile al gruppo di pianificazione dell'EUPM e, dal 1o gennaio 2003, l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovi- na.
2. L'Ucraina è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. L'Ucraina è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.
Articolo 4
Catena di comando
1. Il contributo dell'Ucraina all'EUPM non pregiudica l'auto- nomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dall'Ucraina esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo.
4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
5. L'Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in ter- mini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conforme- mente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'opera- zione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis-
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dall'Ucraina per rappresentarne il contingente nazio- nale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/re- sponsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione dell'Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
Articolo 5
Informazioni classificate
L'Ucraina adotta le misure adeguate per garantire che, nel trat- tare informazioni classificate UE, il proprio personale distac- cato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1).
Articolo 6
Contributi ai costi operativi
1. L'Ucraina contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25 000 EUR. L'Ucraina contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplemen- tari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi dell'Ucraina sui contributi dell'Ucraina ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
a) l'importo in questione, compresi eventuali contributi sup- plementari su base volontaria;
b) le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
c) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
3. L'Ucraina comunica formalmente all'EUPM e al segreta- riato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo com- plessivo del proprio contributo ai costi operativi entro il 15 novembre 2002 e, successivamente, entro il 1o novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario entro il 15 dicem- bre di ogni anno.
sione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità
nazionale interessata. (1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
4. I contributi dell'Ucraina ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo dell'Ucraina all'EUPM.
Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 2002, in lingua inglese in quattro copie.
parte ha diritto a recedere dall'accordo previo preavviso di due mesi.
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