Accordo contrattuale
Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L’Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in
regime ambulatoriale
Premesso:
• che la Società LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l . è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona Nulla Osta SCIA pratica n. 06.03/005228 del 2014 (protocollo: 2014/248718 del 16/09/2014) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data in data 23/12/2016 n. 2137 per l’erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR specialità: 03 MEDICINA DI LABORATORIO;
• che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
• che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
• che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
• che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell’Aulss.
Tutto ciò premesso;
tra
l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Milazzo (ME) il 26/10/1965 , con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00, Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236
e
la Società LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l . (di seguito “erogatore”), con sede legale a Verona, in xxx Xxx Xxxxx, 0 c.f./p.iva 00756970232 nella persona del Sig. Xxxxxx -Xxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.
Art. 2 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
o verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
o incompatibilità del personale adibito all’erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
o gestione unicamente attraverso il CUP dell’Ulss delle agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero.
Art. 3 Obblighi dell’azienda
L’azienda:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 90 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 4 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata annuale: dal 01/01/2017 al 31/12/2017. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’Aulss, (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda Ulss competente territorialmente. L’Azienda Xxxx si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’azienda, determina l’avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale.
Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Aulss.
Art. 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Art. 8 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 9 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.
Verona, FIRMATO
Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Per l’erogatore
Il Legale Rappresentante Signor Xxxxx Xxxxxx
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L’EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO LABORATORIO ANALISI SAN MARCO s.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 340 DEL 20/04/2017
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 VOLUME ANNO: 2017
Branca specialistica | Prestazioni | Volume annuale prestazioni | |||
Codice | Definizione | Tariffa Euro | Numero prestazioni | Euro | |
medicina di laboratorio | Comprende le prestazioni della branca di Medicina di Laboratorio previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche ambulatoriali in vigore CON ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE | ||||
TOTALE | L'importo delle prestazioni erogate è riferito all’attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare per l'anno 2017 l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato | 115.079,38 |
Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.
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