ACCORDO DI PROGRAMMA
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0000685.13-01-2020
ACCORDO DI PROGRAMMA
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominato “C.N.VV.F.”, con sede in Roma presso il Palazzo del Viminale, per il quale agisce il Dott. Xxx. Xxxxx XXXXXXX, nella sua qualità di Capo del Corpo,
e
l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, di seguito denominata “Associazione”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 0, nella persona del suo Presidente, Sig. Xxxxxxx XXXXXXXX,
Visto l’art. 33 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.
Visto l’art. 1, comma 195 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2017, n. 215.
Valutata la Convenzione tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile e l’Associazione sottoscritta in data 10 settembre 2010 di seguito denominata “Convenzione”.
Preso atto del Disciplinare sulla collaborazione tra il Corpo e l’Associazione del 8 novembre 2018, di seguito denominato “Disciplinare”, che all’art. 4, fra i campi di attività relativi al rapporto di collaborazione sinergica al punto 5°) cita l’attivazione e la messa in rete delle attività rivolte alla salvaguardia della memoria storica e del sistema museale e alla tutela del patrimonio storico dei Vigili del Fuoco.
Considerato che la salvaguardia della memoria storica rappresenta, sia per il Corpo che per l’Associazione, un aspetto irrinunciabile e strategico per conservare e tramandare lo spirito, le tradizioni e la cultura che hanno animato fin dalla sua fondazione il Corpo.
Considerato che risulta ormai irrinunciabile provvedere alla ricerca, catalogazione, pubblicazione e divulgazione del materiale storico attinente alla vita dei Vigili del Fuoco, realizzando in un unico magazzino virtuale il censimento dell’immensa mole di dati relativi ai documenti in possesso dei Comandi, delle sezioni della Associazione, dei privati che desiderano condividere con il Corpo tale patrimonio.
Preso atto che l’Associazione, con le sue articolazioni territoriali, si è resa disponibile ad intraprendere questo lavoro di promozione della storia dei Vigili del Fuoco, convogliando le varie
iniziative ed energie di gruppi e soggetti singoli verso l’unico obiettivo comune di tutela e valorizzazione della memoria storica del Corpo.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma, di seguito denominato “Accordo” al quale le Parti dovranno fare riferimento nello svolgimento della loro attività.
Art. 2 Oggetto e Finalità
Il C.N.VV.F. e l’Associazione si impegnano reciprocamente, con le proprie strutture ed articolazioni e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare l’Archivio Storico Diffuso dei Vigili del Fuoco e il relativo catalogo unico condiviso.
La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata dell’Archivio in questione e del relativo Catalogo Unico Condiviso su supporto informatico, che verrà progressivamente popolato con le schede organizzate per le strutture depositarie delle singole componenti dell’Archivio stesso (per il C.N.VV.F. Uffici Centrali, Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Comandi, Distaccamenti, ecc.; per l’Associazione, le relative Sezioni) e – laddove possibile in funzione delle risorse locali – anche con eventuali atti, documenti, fotografie, filmati e quant’altro necessario per realizzare uno strumento di divulgazione flessibile, implementabile e di facile consultazione.
Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
Art. 3
Compiti dell’Associazione
L’Associazione provvede a progettare di intesa con il C.N.VV.F. e a realizzare la piattaforma informatica funzionale all’archiviazione e alla gestione del Catalogo Unico Condiviso e degli atti che costituiranno l’Archivio Storico Diffuso secondo gli standard di catalogazione utilizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e più in particolare dall’Istituto Centrale per il catalogo.
L’Associazione si fa carico, laddove necessario, delle spese per la registrazione del dominio e dell’Hosting che accoglierà la piattaforma informatica di cui al precedente punto, nonché delle ulteriori spese concernenti la formazione del personale addetto all'inserimento dati sulla piattaforma dell'ICCU.
L’Associazione, attraverso le sezioni provinciali, con l’ausilio dei propri iscritti, classifica e ordina la documentazione messa a disposizione da parte degli Uffici Centrali, delle Direzioni Centrali, delle Direzioni Regionali, dei Comandi, dei Distaccamenti, delle relative Sezioni delle sezioni dell’Associazione e dei privati, utilizzando schede di catalogazione predisposte secondo le indicazioni dell’ICCU.
La decisione sulla pubblicazione on line viene presa dal gruppo di coordinamento di cui all’art. 5.
L’amministrazione del sito è individuata nella figura del responsabile dell’Ufficio informatico centrale per l’Associazione e dal nominativo che sarà indicato dal Corpo con successiva comunicazione.
Il funzionamento del sito web è garantito, con il supporto di personale del Corpo, dall’Associazione mediante propri soci, individuati per specifici ruoli, che vengono incaricati del lavoro in qualità di utenti autorizzati ad accedere al portale in modalità back-end.
I soci sono coordinati dall’Ufficio informatico centrale dell’Associazione, sulla base delle Direttive concordate nell’ambito del gruppo di coordinamento.
L’attività di controllo dei contenuti da inserire è garantita da specifiche figure, individuate dal gruppo di coordinamento di cui all’art. 5.
Art. 4 Compiti del Corpo
Il C.N.VV.F., attraverso le proprie strutture centrali e territoriali, mette a disposizione i dati del materiale storico in suo possesso affinché i soci dell’Associazione, individuati per effettuare la catalogazione dei documenti, possano espletare il loro incarico finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo.
Il C.N.VV.F., attraverso i Comandi, consente l’uso della rete internet alle sezioni dell’Associazione al fine di agevolare l’espletamento del lavoro digitale, quando questo viene svolta nelle sedi VVF.
Il C.N.VV.F. stabilisce il nome del dominio del portale che viene registrato a nome del Corpo.
Art. 5
Coordinamento e monitoraggio dell’Accordo
Per la gestione dell’attività del presente Accordo è istituito un gruppo di coordinamento, composto da due unità designate dal Dipartimento e due unità dall’Associazione che potranno avvalersi all’occorrenza di altre figure qualificate.
Il gruppo di coordinamento:
individua specifiche figure per l’attività di controllo dei contenuti che saranno dotati di permessi personalizzati per l’accesso al back-end del portale quali utenti con privilegi superiori;
fornisce impulso e supporto affinché le attività funzionali all’attuazione del presente Accordo procedano in modo regolare;
supervisiona e controlla l’attuazione del presente Accordo;
individua gruppi di lavoro, permanenti e/o occasionali per la trattazione e la gestione di specifiche attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, e relative in particolare all’organizzazione, raccolta, trattamento e disseminazione della documentazione già in possesso degli Enti interessati al progetto (per il C.N.VV.F. Uffici Centrali, Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Comandi, Distaccamenti, ecc.; per l’Associazione, le relative Sezioni);
adotta le decisioni sulla pubblicazione on line della documentazione predisposta;
formula proposte per eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del presente accordo che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute;
esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante l’attuazione del presente Accordo;
propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione del lavoro effettuato;
presenta almeno una volta l’anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento dei lavori oggetto del presente Accordo.
Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle due Parti.
Per il C.N.VV.F. il raccordo con il Gruppo di coordinamento sarà assicurato dal Direttore Centrale per la Formazione e dal Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica che si avvarranno per tali attività dell’Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 6 Oneri
Il presente accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’attuazione del presente accordo.
Eventuali iniziative di co-marketing e/o co-branding, collegate alle attività di cui al presente accordo, compreso l’utilizzo dei rispettivi Loghi, dovranno essere preventivamente autorizzate, concordate e pianificate congiuntamente dalle PARTI.
L’Associazione potrà prendere in considerazione la partecipazione a procedure di finanziamento, per la realizzazione del progetto di archiviazione, tramite bandi di concorso Europei e/o Nazionali nonché la possibilità di attivare attività di fundraising e/o crowdfunding in maniera esclusiva, d’intesa col Corpo.
Art. 7 Riservatezza
Le informazioni ed i documenti che le Parti si scambiano vicendevolmente sono da ritenersi riservati, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quelli che il gruppo di coordinamento stabilisce possano essere pubblicati sulla piattaforma informatica per popolare l’archivio storico oggetto del presente Accordo.
Art. 8 Proprietà
Il materiale catalogato, messo a disposizione da parte del Dipartimento e delle sue articolazioni, resta di proprietà esclusiva del Corpo – come tale soggetto alla specifica normativa di riferimento – e sullo stesso sarà apposto il logo del C.N.VV.F.
Art. 9 Uso del Logo
Per le finalità del presente accordo il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’A.N.VV.F. si attribuiscono reciprocamente la licenza d’uso gratuita dei loro Loghi, concessa unicamente per le finalità di cui all’art. 8, per la realizzazione del portale e per la riproduzione sui rispettivi siti.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’A.N.VV.F. si impegnano a utilizzare i rispettivi Loghi esclusivamente per le finalità soprindicate e in modo da non compromettere il significato e la capacità di distinzione degli stessi. Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’A.N.VV.F., pertanto, si impegnano ad astenersi dall’utilizzare i Loghi per fini diversi, ovvero attraverso modalità o canali differenti da quelli sopra elencati, salvo richiederne preventivamente il reciproco assenso.
Rimane invariato l’utilizzo dei rispettivi loghi per i normali usi istituzionali nelle altre attività non ricadenti nel presente accordo.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi o patti che possano impedire a l’A.N.VV.F. di esercitare i diritti di utilizzo del Logo del Corpo attribuiti con il presente accordo, impegnandosi a tenere indenne quest’ultima da qualsivoglia danno dovesse derivarle da pretese che venissero avanzate da terzi in ordine al suddetto Logo.
L’A.N.VV.F. dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi o patti che possano impedire al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di esercitare i diritti di utilizzo del Logo dell’A.N.VV.F. attribuiti con il presente accordo, impegnandosi a tenere indenne quest’ultima da qualsivoglia danno dovesse derivarle da pretese che venissero avanzate da terzi in ordine al suddetto Logo.
Il logo dell’ANVVF potrà apparire nelle pagine del portale in modo da non compromettere il significato e la capacità di distinzione con il logo del Corpo Nazionale, con l’indicazione della partnership nella realizzazione del progetto e nella gestione del portale e dei suoi contenuti.
Art. 10
Durata, modifiche e recesso
Il presente Accordo ha durata quinquennale e può essere rinnovato per uguale periodo a seguito di nuovo accordo; all’Associazione sarà riconosciuto il diritto di prelazione, secondo la legge italiana, rispetto ad un altro soggetto a parità di condizioni.
Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo viene concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena nullità.
È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, per giusta causa; la comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC, almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia.
Art. 11 Controversie
Le controversie vengono risolte secondo le indicazioni stabilite dall’art. 10 del Disciplinare.
Art. 12 Pubblicità
Il Corpo e l’A.N.VV.F. si impegnano altresì ad offrire massima visibilità, attraverso i propri canali di comunicazione, all’operatività del presente protocollo.
PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Capo del Corpo Il Presidente
Xxx. Xxxxx XXXXXXX Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXX