COMUNE DI CASTELCOVATI Provincia di Brescia
COMUNE DI CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 E ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla Legge. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.
2. È compresa nel presente appalto la riscossione coattiva delle entrate riferite agli anni precedenti alla concessione qualora l’Amministrazione non abbia ancora provveduto all’emissione dei ruoli esattoriali e alla loro consegna agli agenti della riscossione già affidatari al momento della stipula del presente contratto, purché non ancora prescritte.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di aggiudicazione definitiva indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.
2. Alla data di scadenza del periodo di cui al comma 1 il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, in caso di non affidamento del servizio prima della naturale scadenza del contratto e solo per l'individuazione del nuovo soggetto. L’impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
ART. 3 - CONCESSIONE DEI SERVIZI
1. La gestione del servizio è affidata in concessione, ad aggio, al Concessionario che vi deve provvedere a propria cura e spese secondo quanto previsto dal presente capitolato d’oneri.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio.
3. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
4. Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.
ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI
1. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore.
ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. La società concessionaria provvede, tramite la procedura dell’ingiunzione fiscale e nelle altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente.
2. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti al Comune di Castelcovati, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.
3. In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l’impossibilità di recuperare il credito.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE
1. Il Comune consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartacea o a mezzo strumenti informatici.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l’organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.
3. Il Concessionario assume la qualifica di agente contabile per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e deve rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico, secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Il Concessionario deve provvedere a nominare uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione.
5. È onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.
6. Il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico, le seguenti attività:
a) dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo la società si impegna, non oltre trenta giorni lavorativi, alla notifica di tutti gli atti nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche e quant’altro necessario per porre in essere un’efficace e tempestiva
riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale;
b) il Concessionario, prima di procedere alla notifica delle ingiunzioni fiscali ai contribuenti, dovrà inviare all’Ente un report riassuntivo dal quale dovrà essere possibile comprendere quali sono i nominativi dei contribuenti ai quali verrà ingiunto un pagamento e quali somme verranno richieste, comprensive degli aggi di riscossione e delle rivalse previste dalla legge (il Comune deve essere a conoscenza delle somme per le quali il Concessionario sta ingiungendo il pagamento ai contribuenti);
c) il Concessionario dovrà attendere la conferma dell’Ente, mediante sottoscrizione del report riepilogativo di cui sopra, prima di procedere alla notifica degli atti;
d) una volta notificati gli atti ai contribuenti, il Concessionario dovrà archiviare le relate di notifica, sia in forma cartacea (le relate originali con le sottoscrizioni) sia in forma digitale, mediante scansione informatizzata, al fine di mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, i file delle relate;
e) in qualsiasi stato del procedimento, su semplice richiesta del Comune ed entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, il Concessionario deve fornire gratuitamente al Comune dei report dai quali estrapolare informazioni relative ai nominativi e ai dati anagrafici dei debitori ai quali è stata notificata l’ingiunzione fiscale, alle data di notifica, agli indirizzi di notifica e all’eventuale notifica di atti cautelari o esecutivi (es. il preavviso di fermo amministrativo). Detti report dovranno essere forniti esclusivamente in formato excel o pdf, a scelta del Comune;
f) il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per richiedere il beneficio del pagamento dilazionato. Gli addetti all’ufficio del Concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. A tal fine, il Concessionario dovrà identificare un operatore referente per la gestione dei rapporti con i contribuenti, i cui riferimenti anagrafici dovranno essere comunicati anche al Comune;
g) in caso di notifiche negative, il Concessionario provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente e anche in orari extra lavorativi;
h) il Concessionario deve attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti;
i) se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di discarico per inesigibilità senza alcuna richiesta di rimborso spese all’Ente;
j) il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro 30 giorni dalla loro presentazione. Il discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione del Comune di tutta la documentazione comprovante l’inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all’art. 19 d.lgs. n. 112/1999, comma 1. In particolare, il Concessionario dovrà indicare, sotto sua responsabilità, le attività promosse per ogni singola posizione nei confronti del contribuente per il quale si propone il discarico per inesigibilità;
k) il Concessionario dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva;
l) il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione
sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
m) il Concessionario deve consentire al Comune l’accessibilità in visura al proprio sistema informatico al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente;
n) Il Concessionario deve fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall’Amministrazione Comunale;
o) il Concessionario deve agire nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
p) il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all’oggetto dell’affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di proprio personale o terzi professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione;
q) il Concessionario deve rispondere totalmente ed integralmente dell’operato dei propri dipendenti;
r) sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
s) il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Entro il termine di tre mesi prima della scadenza della concessione, il Concessionario dovrà procedere allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell’intera quota posta in riscossione indicando tutte le attività poste in essere.
ART. 8 - MODALITÀ DI INCASSO
1. Il Comune di Castelcovati autorizza il Concessionario ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:
modello F24 ove previsto;
bollettino di conto corrente postale;
strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale;
altri canali che l’Amministrazione Comunale ritenesse opportuno attivare.
2. Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.
ART. 9 - CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO
1. Ai soli fini conoscitivi l’importo delle somme iscritte a ruolo, comprensive di sanzioni e interessi, nell’ultimo triennio, è pari a euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00);
2. I corrispettivi del Concessionario per il servizio sono determinati applicando l'aggio percentuale indicato nell’offerta economica alle somme recuperate, effettivamente riscosse, al netto delle spese postali e dei costi per gli atti impositivi.
3. L’aggio contrattuale, determinato dall’esito della gara, è definitivo e vincolante per le parti.
4. L’aggio di spettanza resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione, salvo adeguamenti in forza di specifica disposizione legislativa successiva a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
5. L’aggio verrà calcolato sulle somme effettivamente versate dai contribuenti inseriti nelle liste di riscossione consegnate dal Comune al Concessionario e trattenuto dalle somme mensilmente riversate al concedente. L’aggio dovrà essere fatturato al Comune con le aliquote IVA previste dalla vigente legislazione.
6. Oltre al corrispettivo dell’aggio saranno riconosciuti al Concessionario esclusivamente le spese vive di posta e notifica, secondo le tariffe postali vigenti. Anche questi rimborsi spese saranno trattenuti dalle somme mensilmente riversate al concedente, previo invio di prospetto contabile analitico in cui vengono contabilizzati.
7. Il Concessionario tratterrà gli oneri posti a diretto carico del contribuente ai sensi del D.M. 21.11.2000 e le rivalse per le notificazioni ai sensi del D.M. 12.09.2012.
8. Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i.
9. In caso di mancata riscossione, a seguito di sgravio o annullamento dell’ingiunzione da parte dell’Amministrazione Comunale, tutte le spese postali relative alla notifica degli atti e le spese relative alle procedure esecutive, secondo quanto previsto dalla tab. a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i., saranno a carico del Comune e del Concessionario nella misura del 50% ciascuno facendo salve eventuali compensazioni in fase di rendicontazione e riversamento delle somme medesime.
ART. 10 – RIVERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE
1. Il Concessionario provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui alla presente concessione.
2. Il Concessionario, relativamente agli incassi pervenuti, dovrà inviare mensilmente al Comune un report che contenga le seguenti informazioni:
nome e cognome xxxxxxxx;
codice fiscale;
tipologia di entrata e relativa annualità;
importo lordo riscosso nel mese di riferimento;
compenso trattenuto e importo netto versato di competenza del Comune;
somme recuperate nei confronti dei contribuenti;
spese postali, spese di notifica e ri-notifica, spese relative alle procedure esecutive;
ogni altra ulteriore informazione richiesta dal Comune.
3. I versamenti eseguiti dai contribuenti devono essere riversati alla Tesoreria Comunale al netto del compenso maturato per l’attività di riscossione nonché delle spese postali, di notifica, ri- notifica e quelle relative alle procedure esecutive, non oltre la prima decade di ogni mese per le somme riscosse nel mese precedente. In aggiunta al report di cui al precedente punto, il Concessionario dovrà inviare contestualmente al Comune un prospetto dal quale evincere le modalità di determinazione del compenso che il Concessionario avrà maturato nel mese per l’attività di riscossione.
4. Il Concessionario dovrà contestualmente inviare al Comune la regolare fattura.
ART. 11 – RESA DEL CONTO GIUDIZIALE
1. Il Concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
2. Il Concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell’art. 93, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell’articolo 233 del citato decreto legislativo e dell’articolo 74 del Regio Decreto n. 2440/1923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei Conti.
ART. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI
1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il Servizio Tributi cura i rapporti con il Concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamenti e di capitolato.
3. L'Amministrazione Comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
ART. 13 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
ART. 14 - PERSONALE
1. Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi.
2. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.
3. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il Concessionario.
4. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e servizi e che la ditta appaltatrice dovrà eseguire l'attività nella piena osservanza delle stesse.
ART. 15 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato al Comune ed a terzi nella gestione del servizio affidato e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, civile e penale, sia per danni alle persone che alle cose, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell’affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia di assicurazione, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benestare del Comune.
ART. 16 - CAUZIONE
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dall'affidamento del servizio della concessione, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. Il versamento della cauzione può essere sostituito da fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. In tal caso essa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Ente creditore.
3. La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.
4. Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.
5. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la fideiussione, il Concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l’obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della concessione per l’inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
6. Nel caso in cui quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio prelevando l’importo dal compenso globale di aggiudicazione.
7. Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge. La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.
ART. 17 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso la propria sede.
ART. 18 - ESECUZIONE D’UFFICIO
1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall’interruzione del servizio stesso.
2. Tutte le spese e i rischi derivanti dall’esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a completo carico del Concessionario.
ART. 19 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi dello stesso concessionario, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari o propedeutiche alla riscossione.
2. In questo caso l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche.
ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale. E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi atto diretto a nascondere l’evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.
ART. 21 - PENALITA'
1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, di una penalità pari a euro 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna violazione accertata.
2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento, l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.
ART. 22 - DECADENZA – DIFFIDE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO UNILATERALE
1. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell’appalto, l’Appaltante provvederà a diffidare (in forma scritta, con raccomandata A/R) l’Aggiudicatario, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni dieci. Altresì, in caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l’Appaltante provvederà a diffidare (in forma scritta, con raccomandata A/R) l’Aggiudicatario, invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni dieci. Qualora suddetti inconvenienti od inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, l’Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, quando, contestata preventivamente all’Aggiudicatario, nelle forme scritte suindicate, l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dal Contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.
3. L’Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di Xxxxx.
4. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal contratto, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne l’Appaltante da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario risponderà di tutti i danni derivanti all’Appaltante dalla risoluzione stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da parte del concessionario subentrante.
5. L’Aggiudicatario si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal Contratto fino alla designazione di altro Concessionario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento.
6. Qualora l’Aggiudicatario receda dal Contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti all’Appaltante, compresi gli oneri conseguenti all’assegnazione del servizio ad altro concessionario.
7. La Stazione appaltante si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Costituiscono, inoltre, motivo per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Appaltante, a norma dell’art. 1373 del C.C.:
a) cancellazione dall'albo (X.Xxx 446/1997, art. 53 e D.M. 289/2000);
b) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
c) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
d) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;
e) falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97;
f) fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
g) subappalto del servizio.
8. Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
9. La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.
ART. 23 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento; deve comunque consegnare al Comune o, su richiesta di quest’ultimo, al Concessionario subentrato, senza oneri per l’Amministrazione, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all’atto della scadenza della concessione l’archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
ART. 24 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI
1. Il Concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, anche in considerazione della notevole sensibilità degli Stessi.
2. Il Concessionario è obbligato a trattare i dati fomiti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 196/2003 e s.m.i.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
1. Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, saranno risolte bonariamente. Ove questo non fosse possibile, il foro competente è quello di Brescia.
ART. 26 - NORME FINALI
1. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato, avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.
2. Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.
3. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari generali vigenti per quanto applicabili ed in particolare a quelle in materia di concessione di pubblico servizio.