PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA
VISTA la legge 15 dicembre 1990 n.395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321 e dal decreto-legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n.356;
VISTO l’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195 come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica nn.395/95, 254/99 e 164/2002;
VISTO l’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n.164;
VISTO l’articolo 3, comma 1dell’Accordo Quadro Nazionale (A.Q.N.) sottoscritto in data 24 marzo 2004;
VISTO il Protocollo d’Intesa Regionale (P.I.R) stipulato l’11 novembre 2013, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, 2, 3 dell’accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004;
CONSIDERATO CHE, pur contenendo l’Accordo Quadro Nazionale e il Protocollo d’Intesa Regionale, in via generale, tutti gli strumenti necessari per una corretta organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, occorre tener presente la specificità di questa struttura, la tipologia dell’utenza assegnata (Articolo 2 comma 1del Protocollo d’Intesa Regionale)
CONSIDERATO CHE, di conseguenza, si rende necessario fissare le linee guida ovvero i criteri generali per procedere a formalizzare correttamente gli accordi decentrati nelle materie indicate nel
D.P.R. del 18 giugno 2002, n.164 e nell’Accordo Quadro Nazionale;
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO DI PARMA E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI S.A.P.P.E, OSAPP, SI.N.A.P.P.E, XXX.XX, FNS.C.I.S.L, CNPP, C.G.I.L e USPP;
Stipulano il presente Accordo Decentrato
Articolo 1 Ambito di applicazione
1) Il presente protocollo disciplina le materie che il P.I.R., stipulato in data 6 novembre 2013, demanda alla contrattazione decentrata.
2) Esso ha validità dal momento della sottoscrizione e fino alla sottoscrizione di nuovi accordi.
3) Il presente protocollo si applicherà al personale alle dipendenze della Direzione degli II.PP. di Parma. Il personale in servizio presso il NTP, sarà disciplinato con separato accordo, e integrato all’emanato PIL.
Articolo 2
Sistema delle relazioni sindacali
1) Il sistema delle relazioni sindacali è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi e delle condizioni di lavoro del personale ed improntato ai principi di correttezza, responsabilità, garanzia della massima trasparenza nei rapporti con le XX.XX., rispetto alle quali deve essere favorita la partecipazione all’azione amministrativa, nel rispetto delle competenze e dei ruoli sanciti dalla normativa in vigore.
2) Le relazioni sindacali sono, altresì improntate al criterio della chiarezza della precisione delle comunicazioni reciproche e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, che li fissa in 30 giorni dalla prima comunicazione.
3) Esse sono tenute, in modo da non ledere il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.
4) In tale materia. Si richiamano integralmente i principi di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7 del PIR.
Articolo 3
Articolazione dei turni di servizio – Orario di lavoro- (Articolo 8 dell’A.Q.N)
1) La programmazione e l’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero di cui all’art.16 del
D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 garantisce:
a) Efficienza, efficacia. Tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa per un’organizzazione più funzionale;
b) Riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, avvalendosi anche dell’introduzione di nuove tecnologie.
2) L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.
3) L’articolazione dei turni di servizio è realizzata secondo le tipologie di orario previste dalla vigente normativa, ovvero secondo le previsioni di cui all’art. 12 comma 4 del D.P.R 395/95:
a) Orario articolato su turni fissi;
b) Orario articolato su cinque giorni nel rispetto della vigente normativa di legge e compatibilmente con le esigenze di organizzazione e di sicurezza, nel rispetto del presente accordo in merito ai turni notturni, pomeridiani e festivi;
c) Orario articolato su sei giorni;
d) Orario flessibile: la flessibilità - da intendersi come elasticità in entrata limitatamente all’assunzione in servizio entro un’ora prima o dopo l’orario ufficiale previsto dal mod.14/A - può essere concessa solo nel caso di turni unici fissi, per posti di servizio non articolati sulle 24 ore e nel rispetto della vigente normativa di legge,
4) I turni di servizio sono di norma articolati su quattro quadranti nelle 24 ore, nel rispetto dell’organizzazione del lavoro (posti di servizio) per livelli di sicurezza, con la puntualizzazione derivante dall’ esame realistico dell’organico.
Tenuto conto della tipologia dei detenuti presenti e della cronica carenza di personale, i turni di servizio articolati su sei ore saranno programmati principalmente per i servizi notturni delle sezioni, per i servizi dei preposti o comunque per quelli soggetti a turnazione. In occasione dei piani ferie (Xxxxxx, Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx) o di particolari esigenze di servizio, anche per il predetto personale potranno essere disposti turni da otto ore, previa informazione preventiva e successiva contrattazione tra le parti.
Ferma restando la precipua esigenza di assicurare livelli minimi di sicurezza, si cercherà di garantire servizi da 6 ore al personale impiegato prevalentemente nel servizio a turno.
Di massima, tutti i turni del reparto di Polizia Penitenziaria fissati nelle sei ore, su quattro quadranti, avranno inizio alle ore 06.00, mentre quelli eccezionalmente predisposti sulle di otto
ore e, quindi, su tre quadranti avranno inizio alle ore 07.00/08.00 o comunque in altro modo funzionale alle esigenze di servizio, previa informazione preventiva e successiva contrattazione tra le parti.
Il servizio seguirà una programmazione mensile che sarà registrata su apposito modello firmato dal Comandante ed approvato dal Direttore e dovrà essere affisso almeno sette giorni prima dall’inizio del mese di riferimento.
A tal fine, il singolo dipendente, per esigenze di natura personale, potrà comunque presentare la propria programmazione corroborandola con ogni opportuna e adeguata documentazione a sostegno entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente a quello di riferimento dell’istanza. L’ufficio servizi centrale assicurerà la verifica della programmazione, garantendo, anche attraverso l’armonizzazione delle esigenze delle varie unità operative, con compiti di monitoraggio e di analisi.
Il foglio di servizio di cui all’art.30 del D.P.R. 82/99 deve essere esposto almeno per sette (7) giorni.
E’ vietato programmare l’accorpamento di più posti di servizio cui comandare il singolo dipendente, per ovvie ragioni di sicurezza interna e incolumità psicofisica dello stesso dipendente. Nella circostanza in cui la contingenza occasionale e temporanea determini il predetto l’accorpamento di più posti di servizio cui comandare il singolo dipendente, tale variazione sarà annotata nel foglio di servizio ai fini di un eventuale riconoscimento in sede di successiva assegnazione del premio incentivante, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 comma 1, 2, 4 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82 e D.M. 28 gennaio 2004 pubblicato sul B.U. n.6 del 31
marzo 2004.
5) La Direzione si impegna inoltre a proseguire nell’attività di segnalazione della necessità di informatizzare tutti i settori operativi interni ai superiori uffici, provvedendo direttamente laddove le competenze in materia ed il correlato budget lo consentano e comunicando in tal senso le relative risultanze alle XX.XX firmatarie dell’A.Q.N, informandole sulle innovazioni tecnologiche, ai sensi dell’articolo 25 e 27 del DPR 164/02. (spostare al punto 9)
6) Le XX.XX. otterranno copia via email mediante posta certificata del programmato mensile e del consuntivo del servizio effettivamente prestato (dati aggregati per ruolo) garantendo, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni.
7) Dal 1 marzo, nell’ottica di un elevato livello di trasparenza, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria potranno accedere al server dedicato all’a pplicativo GUS WEB dalla rete intranet dell’Amministrazione utilizzando le proprie credenziali ADN per visualizzare la propria posizione amministrativa in ordine al servizio programmato, a quello effettivo, al riepilogo dei permessi fruiti ecc.ecc..
8) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26 e 28 comma 3 del Regolamento di servizio del Corpo, si conferma l’attuale classificazione dei posti di servizio per i quali è prevista la maggiorazione dei 10/15 minuti per il passaggio di consegne.
9) I turni programmati non possono essere soggetti a variazione fatta eccezione per le effettive e motivate esigenze di servizio o per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso, il Responsabile dell’Ufficio servizi informa tempestivamente il dipendente, per il tramite del personale ivi addetto, della variazione del turno e delle ragioni, registrando l’avvenuta comunicazione nell’apposito registro già istituito.
Nella circostanza in cui sia il dipendente a chiederne la variazione, l’istanza sarà formulata per iscritto al Comandante del reparto di polizia penitenziaria almeno cinque giorni prima.
L’eventuale diniego sarà comunicato stesso mezzo dall’ufficio servizi.
Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda potrà essere presentata anche superando il rispetto del termine di preavviso ma sempre nei limiti delle possibilità e delle esigenze di servizio.
Le richieste di cambio turno potranno essere avanzate solo nell’ambito dell’Unità Operativa di appartenenza. Qualora non sia possibile trovare un cambio all’interno dell’Unità Operativa di appartenenza, si potranno valutare variazioni di turno con il personale incardinato nelle altre UU.OO.; stesso principio vale per le variazioni di servizio decise dall’Amministrazione.
Al fine di agevolare le comunicazioni delle variazioni dei turni di servizio, tutto il personale assicurerà una pronta rintracciabilità telefonica, comunicando alla Sala Regia – Centralino i propri contatti telefonici ed e-mail istituzionale. (L’unica reperibilità prevista dalle norme pattizie è quella di cui al successivo art. 7)
10) Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento della struttura, quello richiesto per il rientro nella sede di servizio, per il passaggio di consegne ed eventuale fruizione della M.O.S.
11) Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e/o piantonamento, il servizio nei reparti ospedalieri è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) programmazione tassativa su quattro quadranti orari;
b) avvicendamento inderogabile del personale impiegato in tale servizio, salvo impossibilità oggettiva.
12) Il servizio di sentinella presso le garitte è organizzato tassativamente su quattro quadranti orari laddove sia previsto l’impiego in almeno 4 ore di vigilanza armata.
13) Le giornate di assenza a vario titolo, nell’ambito della programmazione, non possono essere seguite dall’espletamento di turni notturni e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00, (escluso il tempo per il passaggio di consegna) del giorno precedente, salvo esplicita richiesta da parte del personale interessato. Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con intervallo di almeno dieci otto ore, ad eccezione di diversa richiesta del personale. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale, salvo comprovate ed inderogabili esigenze di servizio e/o diversa richiesta del personale. esclusa esplicita richiesta del personale. Tra un turno notturno ed il successivo devono intercorrere almeno 7 giorni, salvo che il personale concordi differentemente con il responsabile dell'Unità Operativa o per l’insorgere di improvvise e non preventivabili esigenze di servizio. Prima del successivo turno di servizio devono essere garantite almeno 8 ore di riposo giornaliero.
14) Xxxxx restando i livelli minimi di sicurezza e le preminenti esigenze di servizio e di piena funzionalità degli uffici di riferimento, le istanze del personale tese ad effettuare l’orario di servizio articolato su cinque giorni (postazioni di lavoro a carica fissa) saranno accolte previa prioritaria valutazione delle esigenze personali e familiari debitamente documentate e motivate
– nell’ambito dell’Unità Operativa di appartenenza. Al predetto personale si applicherà ugualmente quanto disciplinato al comma 3 lettera b del presente articolo in ordine ai turni notturni, pomeridiani e festivi.
15) Xxxxx espressa richiesta o consenso del dipendente non è consentito il turno c.d. xxxxxxxx.
16) Sono allegati al Pil i prospetti di cui all’art.10, comma 9 e 10.
Articolo 4
Impiego nei servizi. Turni festivi, serali e notturni
(Articolo 9 A.Q.N.)
1) La Direzione s’impegna a ridurre progressivamente, compatibilmente con le esigenze di efficacia, efficienza e funzionalità degli uffici interni, il numero degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in servizi amministrativo-contabili.
L’impiego nel servizio avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito (quattro) per ciascun ruolo salvo diversa richiesta del dipendente, che comunque non potrà superare i sei turni nella fascia notturna.
b) Qualora si renda necessario programmare turni notturni in eccedenza a quello medio fissato al personale comandato nei reparti, sarà chiamato a prestare un ulteriore turno notturno tutto il personale dello stesso ruolo che, nell’ambito della medesima Unità Operativa, non è soggetto a turnazione.
c) Non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore, salvo comprovate esigenze di servizio.
d) Il personale impiegato nel turno notturno il giorno in cui si è verificato il passaggio dall’ora legale all’ora solare (mese di ottobre) dovrà essere automaticamente inserito nella programmazione del turno notturno nel giorno in cui avviene il passaggio dall’ ora solare all’ora legale (mese di marzo). Qualora tale modalità non fosse attuabile, il turno notturno previsto per il passaggio dall’ ora legale all’ora solare sarà assicurato da coloro i quali non svolgono servizio a turno.
e) A domanda, il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia maturato oltre trenta anni di servizio, potrà richiedere l’esonero dai turni di vigilanza armata o reparti detentivi che sarà debitamente valutato dal Comandante e dal Direttore, tenendo conto del numero delle istanze presentate e delle necessità correlate al mantenimento della sicurezza dell’Istituto.
2) La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali dovrà essere effettuata secondo criteri di uguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale a turno inserito nell’ambito della stessa Unità Operativa e dell’ufficio di appartenenza.
3) A ciascun appartenente al Corpo non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali in eccedenza al limite mensile stabilito (tre) o comunque non oltre il 50 % dei festivi domenicali nel mese di riferimento, fatta salva formale e diversa istanza del personale interessato al superamento di detta soglia.
Il riposo settimanale è programmato nel rispetto dell’articolo 11 della Legge 395/90.
4) Qualora ci si trovi nell’impossibilità certificata e dimostrata di Per assicurare i limiti mensili per i turni festivi, serali e notturni, il personale dello stesso ruolo impiegato a carica fissa dovrà potrà garantire un turno preferibilmente festivo in una giornata festiva (pomeridiano, serale o notturno).
Salvo richieste del personale preventivamente autorizzate, per i turni h 24 la somma fra i turni serali (15/21, 18/24, ecc.) e turni pomeridiani (12/18) non può essere complessivamente superiore a 14 turni mensili (8+6), fatta eccezione di oggettive esigenze di servizio.
5) Fermo restando la possibilità di richiamare in primis il personale individuato nei turni di reperibilità, per gravi ed indifferibili esigenze di servizio afferenti al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza, possono essere assegnati:
a) Turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito (quattro);
b) Turni festivi domenicali eccedenti il tetto mensile stabilito in (tre).
In ogni caso non possono essere superati (tre) turni mensili, salvo diversa richiesta del dipendente.
c) Turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00, ecc.) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito (otto), salvo diversa richiesta del dipendente.
Per quanto concerne la partecipazione ai turni di Sorveglianza Generale predisposti per i ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti, al fine di contemperare le esigenze di continuità nella gestione dell’Unità Operativa o dell’Ufficio di Staff e della correlata necessità di scongiurare e qualora ci si trovi nell’impossibilità certificata e dimostrata di evitare il superamento del tetto massimo stabilito di turni mensili pomeridiani (12.00/18.00), serali (18.00/24.00) e notturni (24.00/06.00), i Responsabili delle UU.OO. assicureranno potranno assicurare un turno mensile, preferibilmente festivo, nelle fasce predette.
6) Il personale interessato al conseguimento di titoli di studio di scuola media, scuola superiore e università è agevolato, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio, con turni compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e l’esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.
7) Al dipendente che rientri nell'ipotesi di cui all'art. 17 comma 1 lettere b) e f) DPR 164/02 è riservato un'aliquota di posti per effettuare l'orario mattutino, in caso di richiesta del dipendente medesimo.
Articolo 5
Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario
(Articolo 10 A.Q.N e Articolo 11 P.I.R)
1) Fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 1 comma 3 del presente accordo e dall’obbligo dell’articolo 27 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n.82 e delle previsioni indicate dall’art.10 dell’A.Q.N., il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, tassativamente, del budget assegnato e in conformità all’articolo 11 comma 1 del Protocollo d’Intesa Regionale. Dette prestazioni debbono, pertanto, mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. In ogni caso non può essere consentito l'utilizzo del lavoro straordinario nella programmazione mensile dei servizi.
2) I turni di lavoro straordinario sono disposti nel rispetto dei seguenti criteri: mantenimento e garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; traduzione e piantonamenti; video conferenze e conseguimento delle finalità e adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.
I turni di lavoro straordinario sono disposti previo consenso scritto del dipendente; a tal fine si dispone che tale consenso potrà essere espresso due volte l’anno dall’1 al 15 novembre e dall’1 al 15 maggio, unitamente al consenso alla reperibilità.
Si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell’art.10 dell’A.Q.N., possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario anche senza il consenso del dipendente in caso di particolari, gravi, motivate ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preliminare alla sicurezza, all’ordine e alla disciplina e anche al fine di assicurare la regolarità del servizio e l’efficienza funzionale degli uffici interni, previa inderogabile e preventiva comunicazione al dipendente interessato.
3) La Direzione assicura la predisposizione e l’affissione all’albo dell’Istituto del prospetto mensile riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per ruolo ed in forma aggregata, nei confronti del quale sia
stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite. Tale prospetto sarà affisso all’albo agenti per un periodo non inferiore a quindici giorni.
4) Per le preclusioni interessanti il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero comprovate situazioni familiari, cui non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell’art.10 comma 10 e 11 dell’A.Q.N.
Articolo 6
Turni di riposo compensativo e permessi brevi
(Articolo 11 A.Q.N)
1) Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 10 del A.Q.N. è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile, anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2) La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata tra il dipendente e l’Amministrazione prima della pianificazione del servizio del mese per il quale se ne avanza richiesta, in modo tale da scongiurare il relativo aggravio sulla programmazione, oltre che sul servizio complessivo e sul restante personale. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, motivate per iscritto, l’Amministrazione comunicherà in tempo utile l’impossibilità di concedere il riposo, indicando l’eventuale possibilità di differimento.
3) Si dà atto della necessità di far fruire, di regola, il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l’accumulo dei riposi.
4) Al dipendente possono essere concessi previa richiesta scritta brevi permessi nella misura massima di 36 ore annue (art.17 DPR 395/95)
Articolo 7
Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità
(Articolo 12 A.Q.N. Articolo 13 del P.I.R)
1. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza dell’Istituto, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali:
a) Manifestazione di volontà che verrà preventivamente espressa per iscritto tassativamente dal 1 al 30 novembre,unitamente al consenso all’effettuazione dello straordinario.
b) Rotazione
c) Specifica esperienza professionale nei servizi da garantire.
2) Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze d’istituto non può eccedere l’1 % della forza presente (4 unità appartenenti ai seguenti ruoli: un sotto-ufficiale, 1 addetto al NTP, 2 tra le UU.OO.)
3) Per ciascun dipendente, con l’esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, può essere previsto un solo turno mensile di reperibilità.
4) I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.
5) La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.
6) I turni di reperibilità, disposti dal Comandante ed approvati dall’Autorità Dirigente, debbono risultare nel mod.14/A.
7) Il personale che assicura il turno di reperibilità deve:
a) Prendere visione del modello 14 A;
b) Comunicare alla sala regia l’utenza telefonica per essere celermente reperito.
8) Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata.
9) In caso di effettivo impiego in servizio, fermo restando il compenso previsto dalla reperibilità, sarà corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario dal momento in cui il dipendente raggiunge l’Istituto e fino al termine del servizio, in ossequio alla lettera circolare n.0098315 del 26 marzo 2007.
10) Tra la cessazione del servizio effettuato in reperibilità e l’inizio del turno successivo devono decorrere almeno 8 ore.
11) Qualora il servizio effettivamente prestato è pari o superi le 6 ore, il dipendente ha diritto a richiedere il riposo compensativo il giorno successivo.
Articolo 8 Congedo Ordinario (Articolo 14 del P.I.R)
1) Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, ferma restando l’imprescindibile esigenza di assicurare i livelli minimi di sicurezza, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno due settimane nel periodo dal il 1 giugno al 30 settembre, elevato a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio. Per ogni periodo potrà fruire di congedo ordinario il 25 % del personale effettivamente in servizio.
Per il congedo ordinario del piano ferie estivo, i periodi di concessione sono articolati e assicurati nel seguente modo:
1. Dal 1 giugno al 9 luglio (3 4 settimane);
2. Dall’11 luglio al 30 luglio (25 giorni due settimane);
3. Dal 1° agosto al 20 agosto (25 giorni due settimane);
4. Dal 22 agosto al 30 settembre (3 4 settimane).
Potranno essere valutati, nei limiti delle esigenze di servizio, solo lievi discostamenti del giorno di partenza e/o rientro e la possibilità di prevedere il periodo “spezzato” in due periodi massimo di dieci giorni nel rispetto dei livelli minimi di sicurezza.
2) Ferma restando la necessità di assicurare sempre e comunque i livelli minimi di sicurezza, nel periodo natalizio, dal 19 dicembre al 7 gennaio, (1° periodo 19-28 dicembre; 2° periodo dal
29 dicembre al 7 gennaio, dal mercoledì prima di Pasqua al venerdì della settimana successiva) il congedo ordinario non può essere inferiore, se non dietro espressa richiesta del personale, a 10 giorni ed è scaglionato in due tre turni (Natale – Capodanno – Pasqua).
Il dipendente che, per scelta personale o per esigenze di servizio, non usufruisca delle ferie previste per Natale e/x Xxxxxxxxx, potrà beneficiare dei riposi del giorno 25 dicembre e del 1 gennaio. Lo stesso personale sarà automaticamente inserito nel turno pasquale, salvo diversa richiesta.
3) Fermo restando che i criteri di concessione del congedo ordinario nel periodo estivo, pasquale e natalizio sono assunti secondo i principi della giusta ed equa rotazione, per il periodo estivo:
- il personale che usufruisce del C.O. nel mese di giugno dell’anno corrente, fruirà del periodo immediatamente susseguente nell’anno successivo (luglio), salvo che l’interessato non ottenga il cambio di comune accordo con altra unità inserita nel periodo ambito o che ci sia la possibilità di poterlo autorizzare in base ai limiti individuati nel comma 1 e che tale soluzione non modifichi la rotazione fissata al comma 1.
4) Per i periodi di Natale e Capodanno, il personale che usufruirà di congedo ordinario in uno dei due periodi dovrà garantire per il periodo contiguo almeno un (1) turno super-festivo, tenendo ferme le esigenze degli altri festivi.
5) Il personale che in costanza di piano ferie intenda usufruire di congedo parentale, in un’ ottica di contemperamento di tale diritto e l’interesse dell’Amministrazione alle efficienze, efficacia della propria azione nei servizi penitenziari, dovrà, nei limiti del possibile, impegnarsi a dovrà presentare la propria richiesta, salvo casi di oggettiva e comprovata impossibilità, nel rispetto con congruo anticipo, anche prima del termine di cinque giorni fissato previsto dalla normativa vigente; quest’ultimo da intendersi come termine finale che non esclude la possibilità di un’anticipazione, ove possibile, della richiesta al fine di consentire una migliore programmazione dei servizi.
Articolo 9
Criteri per la mobilità interna del personale
(Articolo 9 comma 2 A.Q.N e Articolo 16 del P.I.R)
1) Con riferimento a quanto stabilito dal P.I.R. dell’11 novembre 2013, - sottoscritto dalle XX.XX firmatarie dell’A.Q.N. presso il Provveditorato Regionale di Bologna in tema di interpello e mobilità interna; tenuto conto della specificità di questa struttura, della tipologia dei detenuti (cancellare l’inciso che non c’entra nulla con la mobilità), i posti di servizio individuati che sono posti a interpello, con avvicendamento programmato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 punto 1 e 2 del P.I.R. si individuano:
a) Vigilanza Lavanderia Detenuti una unità (con avvicendamento programmato ogni 4 anni);
b) Magazzino Vestiario e Caserma Agenti una unità (con avvicendamento programmato ogni 4 anni);
c) Addetto Vigilanza Area Lavorazioni una unità (con avvicendamento programmato ogni 4 anni);
d) Addetto Ufficio Educatori due unità di cui 1 unità (con avvicendamento programmato ogni 4 anni); senza rotazione, individuata dal Direttore di concerto con il Comandante di Reparto e una unità con avvicendamento programmato ogni 3 anni;
e) Addetti Vigilanza Cucine Detenuti UU.OO. 4 unità per singola U.O. (con avvicendamento programmato di una unità ogni anno 2 anni);
f) Addetti Vigilanza Infermeria Centrale 4 unità (con avvicendamento programmato di una unità ogni anno 2 anni);
g) Xxxxxxx Xxxxxxxxx M.O.F. 4 unità (con avvicendamento programmato di una unità ogni 2 anni);
h) Addetto Vigilanza attività trattamentali UU.OO. 2 unità per singola U.O. di cui una unità soggetta ad avvicendamento programmato ogni 2 anni a rotazione programmata
ed una non soggetta a rotazione ad interpello individuata dal Direttore di concerto con il Comandante di Reparto;
i) Addetto Ufficio Conti Correnti 2 unità (1 unità non soggetta a rotazione programmata, l’altra con avvicendamento programmato ogni 2 anni);
j) Addetti Vigilanza Casellario detenuti UU.OO. 2 unità per singola U.O., compreso il
N.P. (con avvicendamento programmato di una unità ogni 4 anni);
k) Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ufficio Sopravvitto UU.OO. 4 unità (con avvicendamento programmato di una unità ogni 2 anni escluso il Preposto al servizio);
l) Addetti Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 6 unità (con avvicendamento programmato di una unità ogni 2 anni escluso il Delegato della Direzione al rilascio dei permessi ed il Preposto al Servizio);
m) Xxxxxxx Xxxxxxxxx Sale Colloqui Avvocati/Magistrati 9 unità (con avvicendamento programmato di una unità ogni anno escluso il Preposto al Servizio).
n) Ufficio Comando (4 5 unità), due unità ad interpello senza rotazione con prova scritta, le restanti tre unità non sono soggette a interpello e sono delegati dal Comandante di Reparto nelle attività di P.G.;
o) Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria (4 5 unità), due unità ad interpello senza rotazione e con prova scritta, le restanti tre unità destinate alla segreteria sicurezza e connessi atti riservati non sono soggette ad interpello e sono individuate dal Direttore di concerto con il Comandante di Reparto;
p) Ufficio Servizi (5 6 unità), di cui 3 sono soggette ad interpello e 1 Preposto, senza rotazione con prova scritta e le rimanenti sono individuate dal Direttore di concerto con il Comandante di Reparto.
q) Addetti Ufficio Matricola 10 12 unità (senza avvicendamento programmato e con affiancamento di 1 unità aggiuntiva come previsto dal P.I.R. comma 1° I capoverso). L’Unità Operativa Ufficio Matricola è comprensiva di del Box Matricola (tre unità con interpello e senza rotazione), e Ufficio Posta e Censura (due unità con interpello e senza rotazione), Laboratorio D.N.A., Ufficio Comando e Autista Posta (una unità, senza rotazione programmata). Si precisa che il sostituto dell’autista posta (secondo in graduatoria nel relativo interpello), non potrà svolgere tale funzione se già assegnato ad altra carica fissa.
r) Addetti Sala Regia: 8 unità soggette ad interpello con avvicendamento programmato di una unità ogni anno.
s) Addetti Sala Convegno: 3 unità soggette ad interpello con avvicendamento programmato di una unità ogni 2 anni.
t) Gestore dello Spaccio/Sala Convegno (criteri EAP).
u) Responsabile Ufficio Comando, 1 unità appartenente al ruolo Ispettori/Sovrintendenti soggetta ad interpello con rotazione programmata ogni 2 anni.
v) Responsabile Ufficio Servizi, 1 unità appartenente al ruolo Ispettori/Sovrintendenti soggetta ad interpello con rotazione programmata ogni 2 anni.
w) Responsabile Video Conferenze, 1 unità appartenente al ruolo Ispettori/Sovrintendenti soggetta ad interpello con rotazione programmata ogni 2 anni.
Si stabilisce, fin d’ora, che l’individuazione del personale addetto, in maniera continuativa, a qualunque tipo di attività trattamentale (lavorativa, formativa, scolastica, ecc.), presente o futura, verrà effettuata tramite lo scorrimento della graduatoria relativa agli addetti alle attività trattamentali. Per l’individuazione delle unità da impiegare presso gli uffici soggetti a rotazione, la Direzione
emanerà interpello generale entro il 1° marzo per ricoprire l’incarico. La validità della graduatoria è fissata in anni 1 (uno).
Per i posti di servizio dove è presente una sola unità, il secondo in graduatoria assumerà le funzioni di vice per le eventuali sostituzioni del titolare.
Annualmente si procederà, altresì, alla rotazione del personale tra le varie unità operative, che avverrà previa emanazione di avviso di disponibilità e, solo successivamente, in assenza di manifestazioni di diponibilità a prestare servizio presso una determinata U.O., seguendo il criterio della maggiore anzianità di permanenza nell’U.O. di provenienza.
I criteri per i quali si può dar corso alla mobilità definitiva, sia in “uscita che in entrata”, sono i seguenti, previsti dall’articolo 16 nr. 4 del P.I.R.
USCITA
• Dimissioni;
• Mancato superamento del periodo di prova;
• Trasferimento ad altra sede o ad altro incarico;
• Distacco a domanda per più di mesi quattro, salvaguardando le situazioni protette connesse alla maternità;
• Comportamento negligente nella funzione, sanzionato disciplinarmente, per fatti inerenti all’ufficio, con sanzione superiore alla censura a cui consegue il provvedimento di rimozione dall’ufficio di appartenenza.
ACCESSO
• Si richiamano integralmente i contenuti dell’articolo 16 nr. 5, 6, 7, 9 e 10 del PIR.
• Xxxxx restando motivi di opportunità e di servizio che impongono la necessità di disporre, anche momentaneamente, l’impiego in U.O. diversa da quella di appartenenza, potranno essere valutate istanze avanzate dal personale tendenti al passaggio ad altra U.O. nei servizi h.24.
2) Per quanto riguarda l’incarico di Responsabile Unità Operativa, al fine di contemperare le esigenze della sicurezza e le aspettative del personale afferente i ruoli Ispettori e Sovrintendenti, si prevedono e si concordano i seguenti criteri di accesso:
- Richiesta di disponibilità con formale avviso pubblico;
- Valutazione curriculum e colloquio con Direttore e Comandante;
- Incarico motivato a termine, per una durata di due (2) anni rinnovabile;
- Emanazione, da parte della Direzione, di un nuovo avviso di disponibilità alla scadenza dei 2 anni, destinato a tutti gli appartenenti al Ruolo Ispettori e Sovrintendenti.
3) Le procedure di mobilità del personale di cui all’articolo 9, avranno inizio dopo un anno (1) dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) Qualora per motivi di urgenza si dovesse provvedere all’immediata sostituzione di una unità nei suddetti posti, in assenza di una valida graduatoria, la Direzione, previa informativa alle XX.XX., potrà nell’immediatezza provvedere direttamente all’ avvicendamento.
5) Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione temporanea di una o più unità con diritto alla conservazione del posto, la Direzione, in assenza di una valida graduatoria e previa informativa alle XX.XX., procederà direttamente alla sostituzione, precisando nell’atto di conferimento dell’incarico che trattasi di sostituzione provvisoria e che il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell’unità assente.
6) Per tutti i posti di servizio si applica quanto previsto dall’art.9 comma 1 dell’A.Q.N. 7) Il personale potrà partecipare ad un numero di interpelli non superiore a 10.
Allorquando risulti vincitore di un posto di servizio, all’atto dell’accettazione decade automaticamente dal diritto all’incarico previsto dalle restanti posizioni maturate nelle relative graduatorie afferenti alle postazioni di servizio cui ha proposto la propria candidatura.
8) Qualora il dipendente rassegni le proprie dimissioni da un incarico per il quale ha vinto apposito interpello non potrà partecipare agli interpelli successivi per anni 2 (due).
9) Per la rotazione delle attuali cariche fisse, qualora una unità inquadrata come tale lasci anticipatamente (ovvero prima dei termini previsti per l’uscita da quella postazione di servizio) il proprio incarico e pertanto si debba dare corso alla sua sostituzione mediante scorrimento della correlata graduatoria in vigore, tale avvicendamento dovrà necessariamente interrompere l’uscita a scadenza del più anziano. Ciò, a salvaguardia della funzionalità e della composizione del settore di riferimento che potrebbe trovarsi ex abrupto depauperato dell’unità con la maggiore esperienza necessaria ed imprescindibile in grado di conferire continuità e garantire la sicurezza. Così facendo l’intervallo della nuova rotazione decorrerà dall’uscita del dimittendo e saranno assicurate da una parte la necessaria continuità del settore e dall’altra la possibilità di chi aspira a quell’incarico di lasciare il servizio a turno ed accedere al nuovo posto di servizio.
10) L’ “uscita” per rotazione prevede l’avvicendamento del personale con maggior anzianità nel posto di servizio. In caso di soppressione di una unità o più unità di un posto di servizio uscirà l’unità che ha maturato minore anzianità di servizio.
Articolo 10
Alloggi di servizio e caserme
(Articolo 15 A.Q.N.)
1) Il personale del Corpo comandato in missione presso gli II.PP di Parma a vario titolo ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma, laddove la disponibilità dei locali lo consenta.
2) L’adeguatezza della sistemazione alloggiativa sarà determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A dell’A.Q.N.
3) Per quanto concerne la cessione a titolo oneroso degli alloggi in caserma, si rimanda alle ultime disposizioni Ministeriali che regolano la materia.
Articolo 11
Misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro
(Articolo 16 A.Q.N.)
1) La Direzione si impegna ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un’adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, laddove ovviamente sussistano i relativi budget sui capitoli di pertinenza e le correlate dotazioni economiche necessarie.
Articolo 12
Tutela e prerogative sindacali
1) Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 6 comma 1 dell’A.Q.N. relativamente ai dirigenti sindacali e della vigente normativa in materia.
2) La Direzione garantirà i permessi sindacali nel rispetto della vigente normativa dell’articolo 32 comma 4, 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n.164.
3) I delegati sindacali che hanno fruito di giornate di permesso sindacali non sono impiegati, nell’ambito della programmazione, nel giorno successivo in un turno notturno e nel turno precedente in un servizio che termini dopo le 18:15, salvo espressa richiesta o consenso del dipendente.
4) La Direzione si impegna, nel rispetto dell’articolo 3 n.1 del P.I.R., sottoscritto in data 11 novembre 2014, a rispondere alle richieste di notizie delle XX.XX. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 13 Carichi di lavoro
1) L’Amministrazione, anche prima dell’adeguamento organico, fermo restando quanto previsto dagli obblighi imposti dalla vigente normativa penitenziaria e dalle prioritarie esigenze di ordine, disciplina e sicurezza, cercherà di distribuire – nel limite delle risorse e mezzi disponibili – equamente i carichi di lavoro.
Articolo 16 Norme finali
1) Ogni Anno dalla stipula del presente accordo avrà luogo, a richiesta, un incontro tra le parti stipulanti per le verifiche di applicazione.
2) La possibilità di deroga ai principi fissati dal presente accordo è stabilita sin d’ora in caso di ulteriore riduzione del personale effettivo e sarà oggetto di tempestiva comunicazione preventiva alle XX.XX. firmatarie.
3) In qualunque momento la Direzione e le XX.XX. firmatarie con richiesta scritta e a prescindere dal comma 2 possono chiedere apposito incontro per discutere sulle difficoltà attuative.
4) La Direzione si impegna a dare sempre comunicazione dell’esito di ogni richiesta scritta del dipendente.
5) Fermo restando la riservatezza degli atti attinenti la sicurezza e la disciplina dei singoli servizi
– articolo 29 del D.P.R. del 15 febbraio 1999 n.82 e D.M. 28 gennaio 2004 pubblicato sul
B.U. n.6 del 31 marzo 2004 – ad eccezione deli ordini di servizio che trattano tali materie, la Direzione si impegna a fornire alle XX.XX. la copia delle direttive di servizio che riguardano materie o norme di esclusiva origine contrattuale/pattizia. Il personale assente dal servizio viene informato di tutte le comunicazioni per le quali l’Amministrazione Centrale o Regionale prevede tale adempimento.
6) La Direzione si impegna a rivedere entro 12 mesi gli ordini di servizio che disciplinano i singoli posti di servizio, al fine di verificare l’effettiva attuabilità degli stessi, per mezzo di una commissione presieduta dal Comandante di Reparto o da un Funzionario suo delegato e in pari numero da Funzionari o di Responsabili alle UU.OO. e di rappresentati delle XX.XX. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente accordo, che sarà trasmesso alle XX.XX. che garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni ricavabili.
7) Per tutte le domande in forma scritta del personale, xxx comprese quelle previste nel presente accordo, all’atto di presentazione dovrà essere rilasciata al soggetto interessato ricevuta a cura degli uffici interessati alla ricezione.
Norma conclusiva
1) La strutturazione programmatica di cui al redigendo Protocollo rappresenta un optimum organizzativo la cui piena effettività e concretezza operativa è rimessa anche all’esito delle assegnazioni delle unità di cui ai corsi 179° e 180° che si stanno in atto conducendo presso le Scuole di Formazione dell’Amministrazione.
2) Sono salve le previsioni dall’A.Q. N e dal PIR non espressamente previste dal presente.