BOZZA DI SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
BOZZA DI SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, nel quadro di un disegno di federalismo amministrativo dello Stato, nonché per la riforma della pubblica amministrazione.
Nell’ambito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, in attuazione di tale delega, è stato previsto il Ministero delle politiche agricole e forestali, al quale (articolo 33) "sono attribuiti ... le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26" (rectius, articoli 27 e 28, nelle materie afferenti al settore agroindustriale, secondo quanto si desume sia dall’articolo 55, comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 sia dal conforme parere della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali).
Fermo pertanto il conferimento di compiti alle regioni, sono affidate alla sede centrale di governo le funzioni e i compiti in materia di agricoltura e pesca, previsti dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, esemplificativamente individuati nel comma 3 del citato articolo 33.
La struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Per quanto concerne l’ordinamento interno del Ministero, l’articolo 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che il Ministero si articola in due dipartimenti, così consentendo l’aggregazione, in modo coerente con le finalità della politica agricola nazionale e di quella comunitaria, dei propri uffici sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà e organicità.
Il presente schema di regolamento, è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e modellato sulla previsione dell’articolo 78 per quanto riguarda la denominazione dei due dipartimenti e la loro articolazione rispettivamente in due e tre direzioni generali.
I Dipartimenti.
Le competenze del Ministero, ferme le attribuzioni delle altre Amministrazioni centrali, sono organizzate (art. 1 del regolamento) nei seguenti Dipartimenti:
Dipartimento delle politiche di mercato (art. 2) .
Il Dipartimento, articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, ha competenza in materia di politiche di mercato, in sede nazionale, comunitaria ed internazionale nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.
A fini di razionalizzazione dell’organizzazione, sono state accorpate l’area riguardante la formazione ed attuazione degli accordi internazionali e della politica agricola comunitaria e quella relativa alla formazione ed attuazione della politica nazionale del settore, nella Direzione generale per le politiche agroalimentari. Dunque viene accorpata in un unica Direzione Generale sia la fase ascendente che quella discendente.
Per analoga finalità, sono state aggregate, secondo un non dissimile modello, nella seconda Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, le funzioni riguardanti la materia della pesca e dell’acquacoltura.
Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, il cui personale in servizio viene ora inquadrato nei ruoli del Ministero, secondo quanto preventivato dalla legge 4 agosto 1984, n. 461; a tale struttura – composta da poche unità di personale - è preposto un dirigente di seconda fascia (comma 2).
Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (art. 3).
Il dipartimento, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, ha il compito di curare le attività relative alla tutela ed alla valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, alle politiche strutturali e di sviluppo rurale, alla caccia, all’ economia montana ed ai servizi informatici e generali.
In seno allo stesso, alla Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore sono affidati compiti di tutela, valorizzazione e certificazione della qualità, nonché della ecocompatibilità, dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli ittici ; di educazione alimentare di carattere non sanitario e di tutela del consumatore ; di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario ; di controllo sulla qualità delle merci nonché alla lotta alla concorrenza sleale, e di innovazione tecnologica e tutela delle biodiversità; nonché in materia di caccia e di attività ippiche. La Direzione svolge, altresì, compiti in materia di calamità atmosferiche.
Nella Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale sono stati concentrati, nell’ambito del Dipartimento, i compiti relativi alla materia delle politiche dell’Unione europea a carattere strutturale, oggetto di progressiva espansione a partire dalla riforma dei Fondi a finalità strutturale, decisa con l’Atto Unico europeo del 1986 e gradualmente realizzata a partire dal Regolamento-quadro n. 2052 del 24 giugno 1988, e quelli inerenti lo sviluppo rurale, strettamente connessi alle prime, in coerenza con le politiche dell’Unione europea.
Infine, alla Direzione generale per i servizi e gli affari generali sono attribuiti compiti in materia di gestione e formazione delle risorse umane, di amministrazione e di trattazione degli affari di carattere generale, di gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero, di cura delle relazioni con il pubblico ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; di vigilanza enti.
Al Dipartimento (comma 4) è affidato il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nelle materie di cui al decreto legislativo n.143 del 1997, per gli aspetti relativi all’indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai fini del sistema statistico nazionale, nonché di quelli relativi al raccordo con i servizi informatici dei sistemi di rilevamento statistico. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci esperti.
Nell’ambito dello stesso Dipartimento opera altresì l’Ispettorato centrale repressione frodi di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462 (comma 3).
Consiglio tecnico scientifico (art. 4) .
E’ istituito un Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare, presieduto dal Ministro e composto di 20 membri di comprovata qualificazione professionale, con il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero (articolo 4). Il Consiglio tecnico scientifico sostituisce il Consiglio superiore dell’agricoltura, che viene contestualmente soppresso.
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro (art. 5) .
Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel comma 1, hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’Amministrazione.
La norma stabilisce le competenze di ciascun ufficio e le modalità di nomina dei rispettivi titolari, mentre rinvia al decreto legislativo n. 29/93 la determinazione del trattamento economico accessorio.
La norma disciplina inoltre le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Altre disposizioni organizzative (art. 6).
L’individuazione degli uffici di livello dirigenziale e la definizione dei relativi compiti sarà stabilita con successivi decreti del Ministro, di carattere non regolamentare (comma 1).
In sede di prima applicazione, il personale del Ministero attualmente in servizio viene inquadrato nell’apposita tabella allegata, in attesa della definitiva determinazione della dotazione organica (comma 2).
Il comma 3 disciplina la verifica periodica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze ministeriali.
E’ prevista la possibilità di invio di personale tecnico di supporto nelle sedi diplomatiche all’estero in cui sono istituiti posti in organico di addetto agricolo (comma 5).
Un’apposita disposizione disciplina i compiti del reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari (comma 4), costituito ai sensi del Regolamento organico per l’Arma di carabinieri, approvato con X.X. 00 giugno 1934, n. 1169.
Fino all’attuazione dell’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell’ambiente, esso è posto alle dirette dipendenze del Ministro (comma 6). Con riferimento all’osservazione del Consiglio di Stato sul comma in questione, si è precisato che il richiamo all’art. 55 è riferito al terzo periodo del comma 8, secondo cui il trasferimento del Corpo forestale dello Stato è disposto, non a far data dal 1° gennaio 2000, ma dalla "emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1997", concernente anche le strutture del Corpo.
E’ assicurata l’invarianza della spesa pubblica di personale.
Il regolamento, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, avvenuta nella riunione del 20 dicembre 1999, è stato trasmesso alle Camere, che hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni di cui si da conto qui di seguito.
Camera dei Deputati - parere 8 febbraio 2000 della I Commissione (previo parere della V e XIII Commissione) :
1. Spostare dalla Direzione generale per i servizi e gli affari generali a quella per le politiche strutturali per omogeneità funzionale le funzioni relative alle reti di irrigazione e ai procedimenti stralcio : accolta (art. 3, c. 2, lett. b);
2. prevedere nel Dipartimento della qualità la materia della ricerca, sperimentazione e conservazione ex ASFD : accolta (art. 3, c. 4);
3. evitare che l’attività del Reparto speciale Carabinieri si sovrapponga a quella dell’ICRF (si rinvia a quanto si dirà a proposito del parere del Senato);
4. preservare l’unitarietà del CFS (idem);
5. verificare la coerenza del regolamento con i punti b, c, e del parere della Commissione XIII
: evidenziare le funzioni connesse allo sviluppo delle strutture aziendali agricole (b) : accolta (art. 3, c. 2, lett. b); riconoscere rilevanza alle problematiche connesse alla bioetica e alla biotecnologia innovative (c) : essendo la materia già prevista nella D.G. delle qualità, se ne terrà specificatamente conto nell’articolazione degli uffici dirigenziali; potenziare le strutture contro le frodi e la concorrenza sleale (e) : (idem);
6. punto a) del parere della Commissione XIII : coerenza delle strutture nella gestione del personale : accolta (art. 6, c. 2).
Senato della Repubblica – parere 10 febbraio 2000 della IX Commissione :
a) mantenere e preservare l’unitarietà strutturale del CFS e prevedere forme di cooperazione e coordinamento con le regioni e altre amministrazioni : parzialmente accolta, essendosi completata la norma (art. 6, c. 6) con la precisazione riferita alla gestione distinta del personale;
b 1) riorganizzare e implementare il catasto agricolo ed evitare inutili duplicazioni: accolta, con l’espresso riferimento all’Anagrafe delle aziende agricole di cui al recente DPR n. 503/99 (art. 3, c. 4);
b 2) attrezzare il Ministero per i compiti in materia di sicurezza alimentare e per affrontare i problemi inerenti al fisco, lavoro, previdenza e costi di produzione: accolta parzialmente (quanto alla sicurezza : art. 3, c. 2, lett. a), perché le altre materie già rientrano nella previsione delle problematiche imprenditoriali. Se ne terrà specifico conto nella individuazione degli uffici dirigenziali;
b 3) coordinare le competenze dell’ICRF con quelle del reparto speciale Carabinieri : accolta (art. 6, c. 4);
b 4) rispettare il principio di omogeneità : accolta, spostandosi la vigilanza enti dalla D.G. per la qualità alla D.G. dei servizi e affari generali, trattandosi di attività di carattere amministrativo (art. 3,
c. 2, lett. c).
Oltre alle suddette integrazioni, si sono apportate solo alcune correzioni formali (quale il nuovo nome dell’INN – Istituto nazionale per la nutrizione).
RELAZIONE TECNICA
Il presente Regolamento rinvia a un successivo provvedimento la definitiva determinazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali.
La situazione organica di diritto vigente è data dal DPCM 4.8.1995 (in G.U. n. 250 del 25.10.1995) che determinava il personale in 1.378, di cui 1.277 delle qualifiche funzionali e 101 del personale dirigenziale, per quanto riguarda l’Amministrazione centrale, nonché dal DPCM 27.11.1996 (G.U.
n. 23 del 29.1.1997) che determinava il personale dell’I.C.R.F. in 880 di cui 858 delle qualifiche funzionali e 22 del personale dirigenziale oltre all’Ispettore generale capo, per un totale complessivo quindi di 2.259.
In allegato al regolamento è indicato nella tabella il numero dei dipendenti delle qualifiche funzionali in servizio alla data del 31 dicembre 1998.
Quanto alle altre disposizioni, anche queste non comportano aggravi di spesa rispetto all’attualità. In particolare, la istituzione del Consiglio tecnico-scientifico (20 membri) e del nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura (10 membri), trova riscontro nella soppressione del ben più numeroso Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste (oltre 60 membri).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55 nonché l’articolo 78 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 che prevedono le attribuzioni e l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il comma 4 bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dall’articolo 13,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; Acquisita l’intesa del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e della difesa;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, é organizzato nei seguenti dipartimenti:
a. Dipartimento delle politiche di mercato;
b. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo.
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.
Art. 2. - Dipartimento delle politiche di mercato
1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:
a. Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare , in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell’Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell’applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell’ importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari;
b. Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e
acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato è inquadrato nell’ambito dell’organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988.
Art. 3. - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:
a. Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell’articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del Codex alimentarius; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; attività di cui agli articoli 1,2,3,4,5,11,12,13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale; controllo nella qualità delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale; attività in materia di eccezionali avversità atmosferiche;
b. Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell’Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e
indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n.752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola;
c. Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilità; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni; attività di vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.
3. Nell’ambito del Dipartimento opera l’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell’Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10 del citato decreto legislativo n.39 del 1993. Il Ministro determina, con decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’indennità spettante ai componenti del nucleo.
Art. 4. - Consiglio tecnico scientifico
1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di 20 membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.
2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.
3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.
4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.
5. Il Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n.489, e successive modificazioni, è soppresso.
6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449, operano nell’ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.
Art. 5. - Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l’esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall’Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall’Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall’Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare.
2. Il Capo di Gabinetto è preposto all’Ufficio di Gabinetto, coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza. Può avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.
3. L’Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.
4. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.
5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all’elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l’utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.
6. L’Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, è composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.
8. L’Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l’organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce.
9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all’Amministrazione, dotati di elevata professionalità.
10. Agli uffici di cui al comma 1, sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 75 unità, nonché estranei all’Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico.
11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all’Amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.
12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Art. 6. - Disposizioni organizzative
1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti è stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 4 , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n.400. Fino all’adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opererà avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.150.
2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato secondo le modalità di cui all’allegata tabella ed è ripartito, nell’ambito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell’Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell’organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi, con l’ICRF nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.
5. Il Ministro, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d’intesa con il Ministero del commercio con l’estero.
6. Fino all’attuazione dell’articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748..
7. Ai fini dell’attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione
medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso.
8. Dall’attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.