OGGETTO: Invito a trattativa privata per l’affidamento della fornitura di una piattaforma IT modulare di virtualizzazione a servizio dei Laboratori PROM Facility. CODICE CUP C79H11000700003 CODICE CIG: 7316772742
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, 00 dicembre 2017
Prot. n. 22114 CONS/DO-PP/AC/pe
OGGETTO: Invito a trattativa privata per l’affidamento della fornitura di una piattaforma IT modulare di virtualizzazione a servizio dei Laboratori PROM Facility.
CODICE CUP C79H11000700003 CODICE CIG: 7316772742
Con la presente s’invita, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera h) L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, l’impresa in indirizzo a partecipare alla trattativa privata per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto.
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
A seguito dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato in data 4 settembre 2017 cui la Vs. Spett.le Azienda ha dato riscontro nei termini e con le modalità previste dal medesimo, è indetta una trattativa privata finalizzata all’acquisto di una piattaforma IT modulare di virtualizzazione a servizio dei Laboratori PROM Facility.
La fornitura di cui all’oggetto si configura come bene strumentale e parte integrante di un progetto finanziato con fondi FESR per infrastrutture e ricerca denominato “Laboratori e PROM Facility”, avente l’obiettivo di realizzare ed attrezzare spazi e laboratori specializzati per sviluppare approcci, metodologie e tecnologie di produzione all’avanguardia dando modo a Impresa, Innovazione e Formazione di interagire proficuamente tra di loro.
In questo contesto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 654 d.d. 20/04/2015 avente ad oggetto “Progetto per gli investimenti pubblici per la «Realizzazione del Polo della Meccatronica» ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.P. 4/1996” è stato posto in programmazione provinciale il progetto d’investimento pubblico con la previsione del finanziamento anche con fondi del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia autonoma di Trento 2014 – 2020 nell'ambito dell'azione 1.1.1 del Programma FESR “sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” (azione 1.5.1 dell’Accordo di partenariato), che prevede la realizzazione di interventi a titolarità provinciale a favore delle infrastrutture di ricerca funzionali ad avviare e consolidare i poli di specializzazioni individuati come strategici dalla Smart Specialisation Strategy.
Oggetto dell’appalto: affidamento, mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21 comma 2, lettera h) della L.P. 23/1990 e per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016, della fornitura di una piattaforma IT modulare di virtualizzazione a servizio dei Laboratori PROM Facility, aventi le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica.
L’appalto NON è diviso in lotti.
Importo stimato a base d’appalto pari a: Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oneri fiscali esclusi.
Prestazione principale Codice CPV: 30210000-4 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware)
Termini per la consegna: 30 (trenta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Modalità di pagamento: si rinvia a quanto indicato dall’art.13 del Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa.
Modalità di finanziamento: con fondi dell’amministrazione committente.
L’appalto è connesso ad un programma finanziato da Fondi dell'Unione Europea: Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia autonoma di Trento 2014 — 2020 nell'ambito dell'azione 1.1.1 del Programma FESR «sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» (azione 1.5.1 dell'Accordo di partenariato).
Aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016 e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità alle norme contenute nella presente lettera invito ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”.
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”.
Documentazione allegata:
− Elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”;
− Elaborato “Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica” e relativi allegati;
− Elaborato “Capitolato Speciale d’appalto – Parte amministrativa”
− Allegati A1 e A2 - Fac-simile di istanza di partecipazione;
− Allegato B – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione;
− Allegato C – Fac-simile Modello per la formulazione dell’offerta tecnica;
− Allegato D – Fac-simile Modello per la formulazione dell’offerta economica;
− Allegato E – Fac-simile per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC, a Trentino Sviluppo S.p.A. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le risposte ai quesiti formulati saranno fornite, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia 8 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le comunicazioni, da parte dell’Amministrazione, individuate dall’art. 25 della L.P. 2/2016 e dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella manifestazione di interesse pervenuta, con l’avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione ed allegati alla presente lettera invito. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica - finanziaria della presente procedura, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché a produrre il PASSOE di
cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto
ed inserito nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA
Per essere ammessa alla trattativa privata, codesta Impresa dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
Xxx Xxxx 0
00000 XXXXXXXX
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2018
un UNICO plico chiuso con le seguenti modalità:
sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell’Impresa offerente.
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico.
Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara.
Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara.
Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto.
Sull’esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell’offerente e la seguente dicitura:
NON APRIRE – OFFERTA per l’affidamento della fornitura di una piattaforma IT modulare di virtualizzazione a servizio dei Laboratori PROM Facility – CODICE CIG: 7316772742
Si precisa che costituisce MOTIVO DI ESCLUSIONE dalla gara la mancata indicazione sull’esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l’individuazione del plico come contenente l’offerta per la gara in oggetto.
Ciascun plico dovrà contenere:
A. una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:
⮚ l’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
⮚ l’eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti per le imprese mandanti di cui al paragrafo 4.1;
⮚ il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;
⮚ l’eventuale documentazione di cui al paragrafo 4.3;
⮚ il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS.
B. una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e contenente a sua volta l’offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE;
C. una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, e contenente a sua volta l’offerta economica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.
Per la redazione dell’offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all’elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”.
Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
⮚ mediante raccomandata del servizio postale statale;
⮚ mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, a Trentino Sviluppo S.p.A., Xxx Xxxx 0, Xxxxxxxx, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00);
⮚ mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, a Trentino Sviluppo S.p.A., Xxx Xxxx 0, Xxxxxxxx, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l’Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all’indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l’inoltro di tali plichi ad Uffici diversi dall’Ufficio sopra specificato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all’Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 11 GENNAIO 2018 ALLE ORE 10:00, PRESSO TRENTINO SVILUPPO S.P.A. XXX X. XXXX 0, XXXXXXXX.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito dell’avviso esplorativo pubblicato in data 4 settembre 2017 e che hanno ricevuto il presente invito.
Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, anche se il raggruppamento non è ancora stato costituito. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata, né è consentita la partecipazione
di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola e associazione).
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese l’assenza dei motivi di esclusione ed il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8 dell’Avviso esplorativo pubblicato in data 4 settembre 2017 dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata a PENA DI ESCLUSIONE.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese,
⮚ il requisito di capacità tecnica ed economica - finanziaria di cui al paragrafo 8 punto 3 lettera a) dell’Avviso esplorativo – che l’impresa ha realizzato e concluso nel triennio antecedente la data di trasmissione della lettera invito, forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo pari Euro ottantacinquemila (85.000,00), potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l’Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria a PENA DI ESCLUSIONE;
⮚ il requisito di capacità tecnica ed economica - finanziaria di cui al paragrafo 8 punto 3 lettera b) dell’Avviso esplorativo – che l’impresa ha realizzato e concluso nel triennio antecedente la data di trasmissione della lettera invito, una fornitura analoga a quella oggetto dell’appalto per un importo complessivo pari Euro trentaquattromila (34.000,00), non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dall’Impresa mandataria a PENA DI ESCLUSIONE.
Le imprese mandanti dovranno produrre la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’Allegato B.
3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
L’OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un’apposita busta denominata “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla “BUSTA A” contenente la documentazione amministrativa ed alla “BUSTA C” contenente l’offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell’offerente. L’offerta
tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
L’OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), unitamente alle eventuali giustificazioni dell’anomalia di cui al successivo paragrafo 7, deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un’apposita busta denominata “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla “BUSTA A” contenente la documentazione amministrativa ed alla “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica.
Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell’offerta, gli appositi modelli predisposti dall’amministrazione e allegati alla presente lettera invito.
Le (eventuali) giustificazioni dell’anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l’offerta economica.
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, nonché l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all’elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 qualora dovuta, 4.4 nonché il documento PASSOE ai fini dell’AVCPASS, dovrà essere inserita in un’apposita busta denominata “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica e alla “BUSTA C” contenente l’offerta economica.
4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
All’interno della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere prodotti:
i. un’unica istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nella lettera invito, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
• dal legale rappresentante dell’impresa singola, utilizzando, a tal fine, il modello allegato alla presente lettera invito sotto la lettera A1);
• dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, recante altresì l’indicazione delle parti di prestazioni svolte da
ciascuna impresa raggruppata, utilizzando, a tal fine, il modello allegato alla presente lettera invito sotto la lettera A1);
• dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, recante altresì l’indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando, a tal fine, il modello allegato alla presente lettera invito sotto la lettera A2).
ii. Eventuale dichiarazione di possesso dei requisiti da parte delle imprese mandanti come da fac-simile allegato B.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
− mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o della eventuale dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
− incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nella eventuale dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera invito e/o dall’avviso esplorativo, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 45, comma 3 del D.lgs. 50/2016 per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.3.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di partecipazione,
l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.
4.2 DEPOSITO CAUZIONALE
All’interno della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 1.700,00 (millesettecento/00) corrispondenti all’2% dell’importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo benefìcio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di Associazione temporanea di imprese, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al secondo paragrafo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto della presente procedura, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:
1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul “conto di tesoreria” della committente Trentino Sviluppo S.p.A. presso tutti gli sportelli del Tesoriere Unicredit Banca spa; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN IT 03H0200811758000110120567 in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A.;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova
dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A.;
3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.
***
È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e xx.xx. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
• soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
• imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale
dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).
La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:
a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure
a. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac- simile di dichiarazione di cui all’allegato E della presente lettera invito).
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:
- “il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile”.
- “il fideiussore si impegna, su richiesta dell’amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:
a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la committente Trentino Sviluppo
S.p.A. in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario;
b) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
c) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla committente Trentino Sviluppo S.p.A. a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
d) il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;
e) il fideiussore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
f) il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione.
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.
Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell’aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell’Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l’Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del
medesimo deposito cauzionale.
Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell’autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dalla presente lettera invito;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi della presente lettera invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono produrre, all’interno della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, tramite l’impresa capogruppo:
A. MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto della presente lettera invito;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B. PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
5. PROCEDURA DI GARA
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.
Esperito l’eventuale soccorso istruttorio, la Commissione di gara provvederà ad aprire le
buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell’elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, all’attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.
All’esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, alla Commissione di gara.
La Commissione di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:
a) a disporre l’apertura della busta sigillata contenente l’offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
c) a dare lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”;
e) a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
f) a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l’aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l’offerta e le eventuali giustificazioni presentate all’organo competente per la fase della valutazione dell’anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.
La Commissione di gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l’aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l’offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l’esclusione dell’offerta che, all’esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.
6. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e dell’art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all’interno dell’offerta economica quali parti delle prestazioni intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell’importo del contratto.
Non è richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Trentino Sviluppo S.p.A. provvederà all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.
La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”.
Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.
In particolare, l’impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell’Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente; come precisato dall’art. 97, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante escluderà l’offerta, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, “solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servii e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 6.”
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Per la valutazione dell’offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d’impresa.
Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’offerta economica.
All’esito del procedimento di verifica l’Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal paragrafo 8 dell’Avviso Esplorativo pubblicato in data 4 settembre 2017 e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, ovvero fissando per l’aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni per produrre la documentazione non disponibile.
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all’83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e all’art. 23 della L.P. 2/2016.
Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell’art. 22, comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, procedono all’escussione della garanzia prestata a corredo dell’offerta, se dovuta, e alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l’amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica ed economica - finanziaria, l’Amministrazione effettuerà d’ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:
− iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell’appalto (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando
eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
− le certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l’impresa ha svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto per gli importi precisati al paragrafo 8 dell’avviso stesso, elencandone i rispettivi oggetti, importi, periodi e committenti.
− le certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l’impresa ha svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo, almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell’appalto per gli importi precisati al paragrafo 8 dell’avviso stesso, elencandone oggetto, importo, periodo e committente.
− (Eventualmente) Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
Ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000, l’operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell’aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.
Nel caso in cui l’operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’X.X.XX. che, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale
rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”.
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) (qualora aggiudicatario sia un Raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.2 della presente lettera invito;
c) ai fini dell’eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall’art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016;
d) la GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto avente le caratteristiche di seguito indicate.
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all’Amministrazione committente entro il termine
stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA FIDEIUSSORIA di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al dieci per cento (10%) dell’importo di aggiudicazione.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’X.X.XX..
La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e, in particolare, rispettare le seguenti prescrizioni:
• obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
• presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
• espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 D.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia
stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”.
Non saranno accettate polizze fideiussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall’Amministrazione
Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nella presente lettera invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l’Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all’Impresa stessa.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 10 del D.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera invito.
Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura la mancanza della busta B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante
dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL
CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nella presente lettera invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero dalla conoscenza dell’atto.
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A.;
5. il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Con motivata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, del Codice dei contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17- 97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione.
Il Consigliere Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Allegati:
− Elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”;
− Elaborato “Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica” e relativi allegati;
− Elaborato “Capitolato Speciale d’appalto – Parte amministrativa”;
− Allegati A1 e A2 - Fac-simile di istanza di partecipazione;
− Allegato B – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione;
− Allegato C – Fac-simile Modello per la formulazione dell’offerta tecnica;
− Allegato D – Fac-simile Modello per la formulazione dell’offerta economica;
− Allegato E – Fac-simile per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.