COMUNE DI BUDDUSO’
COMUNE DI BUDDUSO’
Provincia di Olbia Tempio
REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA
nuovo cimitero “Gesù Risorto”
TESTO COORDINATO
- approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 31.01.2013;
Sommario
Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
Art. 2. CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI 3
Art. 3. DURATA DELLE CONCESSIONI 3
Art. 4. RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE 4
Art. 5. RILASCIO DELLA CONCESSIONE 4
Art. 6. MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 4
Art. 7. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO 5
Art. 8. OBBLIGHI PER EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA 5
Art. 9. RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 6
Art. 10. REVOCA DELLA CONCESSIONE 6
Art. 11. DECADENZA DELLA CONCESSIONE 6
Art. 12. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 7
Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree destinate all’edificazione di tombe di famiglia per sepolture private nel cimitero comunale.
Art. 2. CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI
Il Comune può concedere in uso aree a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture private con il sistema a tomba di famiglia, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale).
Le aree ed eventuali manufatti cimiteriali in esse insistenti, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C., salvo rinnovo.
Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto secondo il presente Regolamento.
Art. 3. DURATA DELLE CONCESSIONI
Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, la durata delle concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia, con o senza l'edificio, hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza e comunque entro un anno dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza dalla concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento.
In caso di decesso del concessionario, uno degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi ovvero unitamente ad essi, entro un anno dall'evento luttuoso deve presentare domanda di subentro nella concessione dell'area e della tomba di famiglia sopra costruita.
Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto, che dovrà prevedere una durata pari al tempo restante della concessione originaria, e che sarà senza oneri per il concessionario, escluse le spese contrattuali.
Art. 4. RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della famiglia, o delle famiglie se più d'una, o delle persone alle quali la tomba è destinata.
Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.
Art. 5. RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
1. l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
2. la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
3. il concessionario, i componenti la famiglia o famiglie e gli aventi titolo così come meglio evidenziato all'Art. 6, in favore dei quali è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione;
4. gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
5. il corrispettivo di concessione.
Art. 6. MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La concessione di sepoltura per tombe di famiglia e collettività è rilasciata esclusivamente su richiesta scritta ed è assegnata secondo l'ordine di priorità stabilito in apposito bando pubblico di assegnazione redatto secondo il presente regolamento.
Per quanto riguarda le Associazioni o Enti devono avere la loro sede nel Comune di Buddusò.
Il concessionario (fondatore della tomba) può autorizzare la tumulazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti per:
1. il proprio coniuge o convivente di fatto;
2. i parenti del concessionario entro il 2° grado;
3. i discendenti diretti del concessionario senza limite di grado, nonché i loro coniugi;
4. altri conviventi di fatto, per dichiarazione resa dallo stesso concessionario sotto la propria responsabilità, ovvero altre persone a lui legate da legami affettivi;
5. per gli Enti, a tutti gli iscritti o aderenti in vita ad essi.
Art. 7. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario soggiace
alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel presente regolamento.
In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa sul concessionario delle spese sostenute. Qualora il concessionario rifiuti il pagamento di quanto dovuto, decadrà immediatamente dalla concessione e verrà avviata la procedura di recupero del credito nei modi di legge.
Qualora inoltre il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, ecc.) gli verrà notificato l'importo da pagare con affissione all'albo pretorio secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e dell'eventuale manufatto sopra insistente.
È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di sub concedere la tomba o parte di esse (es. uno o più loculi) ad altri diversi da quelli indicati all'Art. 6.
Art. 8. OBBLIGHI PER EDIFICAZIONE DI TOMBE DI
FAMIGLIA
Il concessionario di area per l'edificazione di tombe di famiglia è tenuto a realizzare il manufatto (tomba o cappella di famiglia) entro un 18 mesi dalla stipula del contratto di concessione, intendendo tale tempo necessario per ottenere le autorizzazioni di legge, eseguire i lavori edili e collaudare il manufatto.
Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca a completare l'opera nel suddetto lasso di tempo, deve chiedere la proroga, che può essere concessa, valutate le motivazioni presentate (per una sola volta e per il limite massimo di un anno) nel tempo stimato dall'Ufficio Tecnico comunale a completare il manufatto.
Qualora il concessionario non avesse completato l'opera entro i termini concessi ed indicati nel presente regolamento, decadrà dalla concessione e sarà tenuto alla demolizione e rimozione dei manufatti fino a quel momento realizzati, qualora gli stessi non possano essere ceduti a terzi senza oneri per il comune. Nel caso in cui il manufatto possa essere ceduto a terzi e quindi riutilizzato, al
concessionario sarà restituita una parte della somma incassata dal comune per la sua concessione, sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale.
Al fine di prevenire eventuali contenziosi sulla suddetta stima il richiedente dovrà depositare tra gli allegati al progetto, apposito computo metrico estimativo che costituirà la base della suddetta stima.
In caso contrario il Comune provvederà alla demolizione e rimozione dei manufatti con rivalsa sul concessionario.
Art. 9. RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
È ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia edificata, per espressa volontà del concessionario.
La rinuncia dà diritto alla restituzione di parte del prezzo pagato, calcolata secondo criteri dettati dall'Amministrazione comunale, sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi.
La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza la tomba edificata, sia stata concessa ad altri.
Art. 10.REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione può essere revocata per ragioni d’interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco.
Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di tanti loculi quanti ne erano presenti al momento della revoca.
A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei loculi di cui all'Art. 2 con spese a carico dell'Amministrazione.
Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, ai sensi di legge.
Art. 11.DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro i termini indicati nel precedente art. 8 comma 1;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte del concessionario e gli eredi non abbiano stipulato nuovo contratto di concessione o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
e) quando l'Ente o associazione concessionaria viene dichiarata estinta o cessata;
f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.
g) La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per almeno dodici mesi.
Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.
L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.
Art. 12.ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.