SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (art. 2222 e ss codice civile)
SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss codice civile)
Tra AKREA Spa (in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Crotone alla Via
X. Xxxxxxxxx n. 95 CF e Partita IVA 01805370796 PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione Xx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (nato il 02.02.1957 a Crotone - CF GNTRCC57B02D122J - ivi residente alla Via X. Xxxxxxx, 43) di seguito, per brevità anche “Committente”
e il sig. Dott. (nato a .......... il .......... e residente in .......... ( ) – via
.......... codice fiscale .........., partita IVA PEC
regolarmente iscritto all’Albo/Ordine degli .......... di ..........) di seguito per brevità anche “Professionista”
PREMESSO CHE
La Committente è si occupa della raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti solidi urbani e non per l’intera città di Crotone e per il suo territorio;
La Committente è società interamente partecipata dal Comune di Crotone e, per le attività specificatamente assolte, è strumentale alle esigenze di servizio dell’amministrazione pubblica;
La Committente, nella necessità di dover conferire l’incarico esterno di “Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti” per il settore rifiuti urbani e Rifiuti non pericolosi, categoria 1 Classe C, ha emanato avviso pubblico per la formazione di una short list di professionisti, abilitati ai sensi dell’art. 13 DM 120/2014, all’assolvimento del predetto incarico;
La short list è stata redatta nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA SpA approvato in Consiglio di Amministrazione il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010;
L’incarico professionale è conferito a professionista incluso nell’elenco della short list, attesa la natura strettamente fiduciaria del ruolo da assolvere e trattandosi di elemento costitutivo per il mantenimento di AKREA SpA nell’iscrizione per l’Albo Gestore Servizi Ambientali della Regione Calabria.
Tanto premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
1. OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Al sig. Dott. si conferisce l’incarico di “Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti” di AKREA SpA.
L’incarico consiste, secondo il principio esplicativo ma non esaustivo di cui al comma 1 dell’art. 12 DM 120/2014, nel porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Il professionista, in considerazione di quanto sopra, dovrà provvedere, garantendo assistenza specialistica e la presenza secondo le esigenze e necessità aziendali, alle seguenti tipologie di attività relative al trattamento dei rifiuti per la classe di competenza richiesta:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- operazioni di raccolta e trasporto che riguardano i produttori iniziali di rifiuti (non pericolosi);
- distributori, installatori, trasportatori e gestori dei centri di assistenza tecnica legati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali (non pericolosi);
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi;
- bonifica di siti;
- bonifica dei beni contenenti amianto;
- verifica dell’idoneità strumentale dei mezzi impiegati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il professionista dovrà procedere, inoltre, alla formazione di personale dipendente aziendale con ruoli direttivi così da consentire loro, alla maturazione dei requisiti professionali di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) Delibera Albo Nazionale Gestori Rifiuti del 30/05/2017 n. 6, la possibilità di espletare la verifica di valutazione per il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti così come previsto dall’art. 13 DM 120/2014.
2. DILIGENZA E AUTONOMIA NELL’ESECUZIONE DEGLI INCARICHI
Il Professionista si impegna a eseguire gli incarichi affidatigli con la massima professionalità e diligenza. Il Prestatore d’opera svolgerà la propria attività in totale autonomia, senza assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente e senza vincolo di orario. Rimane salvo il diritto del Committente di verificare la regolare esecuzione dell’incarico.
Il Professionista potrà prestare la propria attività professionale presso la sede amministrativa e periferica della Committente avvalendosi, per l’esecuzione dell’incarico delle attrezzature, degli strumenti tecnici e dei programmi informatici messe a disposizione dal Committente.
3. CORRISPETTIVO – RIMBORSO SPESE
A titolo di corrispettivo per l’opera professionale prestata, il Committente riconoscerà al professionista un importo annuo pari a € 24.000,00 oltre Cassa Previdenza, IVA e al lordo delle ritenute fiscali.
La fatturazione del servizio reso dovrà avvenire a rendiconto mensile riepilogativo dei servizi prestati e previa rilascio di fattura. I termini di pagamento saranno disposti a sette giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio afferenti al presente Contratto resteranno a carico del Professionista salva l’ipotesi in cui le Parti concordino espressamente il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di specifici incarichi.
4. COPERTURA ASSICURATIVA
Il Professionista si impegna a dotarsi, per tutta la durata del rapporto, di adeguata polizza assicurativa da stipularsi con primaria compagnia d’assicurazione per la responsabilità civile, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico professionale.
Copia di tale polizza e della prova dei pagamenti dei relativi premi dovrà essere consegnata al Committente appena a disposizione.
5. SEGRETEZZA
Tutte le informazioni e le notizie ricevute dal professionista o delle quali lo stesso sia venuto a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale hanno carattere di segretezza. Pertanto, il Professionista si impegna a non divulgarle e a utilizzarle ai soli fini di svolgimento dell’incarico.
6. DURATA
Il presente contratto diverrà efficace a far data dal e rimarrà in vigore per il periodo
di trentasei mesi consecutivi.
Alla data di cessazione di tale periodo, il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle Parti non dia disdetta all’altra con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
7. RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Professionista potrà recedere anticipatamente dal contratto solo in presenza e per effetto di un evento qualificabile come “giusta causa” ovvero per motivate e documentate esigenze personali che rendono oggettivamente improseguibile il rapporto lavorativo professionale.
La Committente potrà recedere, oltre che per giusta causa secondo i criteri di seguito indicati, anche nell’ipotesi che, per fatti derivanti da condotte specificatamente attribuibili al Professionista, venga meno l’elemento fiduciario che è costitutivo del presente rapporto.
Si considerano qualificante la giusta causa idonea alla risoluzione del vicolo contrattuale le seguenti circostanze:
- la violazione degli obblighi previsti dalle clausole 2 (Diligenza e autonomia nell’esecuzione dell’incarico) e 5 (Segretezza);
- il fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale alla quale una delle Parti sia stata sottoposta;
- l’adozione di provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione e/o la radiazione dall’Albo/Ordine ovvero l’adozione di una sentenza penale di condanna per un reato commesso nell’esercizio dell’attività professionale;
- malattia, infermità o incapacità sopravvenuta che impediscano l’esecuzione dell’incarico.
In caso di risoluzione anticipata del Contratto dovuta a qualsiasi causa, il Professionista avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, ai sensi del punto 3 del contratto, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale danno.
E’ fatto salvo, in ogni caso, la possibilità fra le parti di concordare la risoluzione consensuale del contratto e ciò dovrà risultare da idoneo atto scritto.
8. FORO
Qualsiasi controversia derivante o relativa al presente Contratto sarà devoluta al Foro di Crotone.
9. CLAUSOLE FINALI
Il presente Contratto racchiude interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto con lo stesso instaurato e annulla ogni altra precedente pattuizione, accordo o intesa tra le Parti che, ove esistente, si considererà pertanto risolta senza che alcuna delle Parti possa reclamare alcuna indennità per mancato preavviso.
Nessuna delle Parti sarà autorizzata a trasferire, cedere o in alcun modo disporre dei diritti od obblighi nascenti dal presente contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
Il presente accordo, frutto di congiunta e compiuta valutazione delle parti viene letto, confermato e sottoscritto in Crotone il
AKREA SpA | Il Professionista |
Il Presidente | Dott. |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere letto e approvato specificamente le seguenti clausole e condizioni di cui al Contratto: 4 (Copertura assicurativa), 5 (Segretezza), 7 (Risoluzione per giusta causa - Clausola risolutiva espressa) e 8 (Foro).
Crotone il
AKREA SpA | Il Professionista |
Il Presidente | Dott. |