GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CIG 2319909178 CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
SOMMARIO
1 ‐ CONTESTO E OBIETTIVI 3
2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO 3
3 ‐ CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
4 – DURATA DEL CONTRATTO 3
5 ‐ IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 3
6 ‐ PAGAMENTI 3
7 ‐ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 4
8 ‐ RAPPORTI CONTRATTUALI 5
9 ‐ SOSPENSIONE DEI SERVIZI 5
10 ‐ OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
11 ‐ EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 6
12 ‐ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 7
13 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA 8
14 ‐ OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 8
15 ‐ PENALI 9
16 ‐ RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 10
17 ‐ SUBAPPALTO 11
18 ‐ DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 11
19 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 11
20 ‐ QUINTO D’OBBLIGO 12
21 ‐ DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 12
1 ‐ Contesto e obiettivi
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “l’Autorità”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “l’Appaltatore”), avente ad oggetto l’affidamento a terzi del servizio telematico di rassegna stampa per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2 ‐ Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto è indicato all’art. 1 del Capitolato Tecnico.
3 ‐ Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
4 – Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.
L’Autorità si riserva la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ferme rimanendo le condizioni giuridiche ed economiche del contratto e fatta salva la revisione periodica del prezzo disposta dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 o in alternativa sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT.
La durata complessiva dell’appalto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
5 ‐ Importo stimato a base d’asta
L’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari a complessivi € 65.340,00 (sessantacinque‐ milatrecentoquaranta/00), oltre I.V.A..
6 ‐ Pagamenti
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza trimestrale con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – (C.F. 9716320584) – via di Ripetta n. 246 –
00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
7 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Autorità sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Autorità sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Autorità gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): 2319909178
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.
8 ‐ Rapporti contrattuali
Xxxxx diverse disposizioni, l’Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Autorità per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Autorità.
9 ‐ Sospensione dei Servizi
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
10 ‐ Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Autorità di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
11 ‐ Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
12 ‐ Deposito cauzionale definitivo
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
13 – Responsabilità per violazione di diritti di privativa
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d’uso, l’appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’Autorità sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l’appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.
Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l’appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
14 ‐ Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di
tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
15 ‐ Penali
In caso di inadempimenti da parte dell’appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:
• In caso di ritardata pubblicazione della rassegna stampa verrà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo. A tal fine farà fede l’invio della mail di notifica.
• In caso di omessa pubblicazione di articoli contenenti le “keywords” indicate verrà applicata, per ciascun articolo o clip, una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni articolo o clip non pubblicata. In casi di particolare gravità la penale potrà essere aumentata fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00).
• In caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato.
Nell’ipotesi di cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, XXX xxxxxxx, l’Autorità potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo in sede di
liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
16 ‐ Risoluzione per inadempimento e recesso
L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per violazione di diritti di privativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto ‐ cessione del credito.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’Autorità sarà tenuta al pagamento:
‐ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
‐ delle spese sostenute dall’appaltatore;
‐ di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei
4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Autorità.
17 ‐ Subappalto
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Autorità, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Autorità con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
18 ‐ Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
19 ‐ Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
20 ‐ Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del X.X. 00/00/0000, n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
21 ‐ Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
L’Autorità nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.