DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
Camera Arbitrale
“XXXXXXXXXX XXXXXXX”
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
REGOLAMENTO
DI PROCEDURA DELL’ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA ARBITRALE DI COSENZA
REGOLAMENTO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Camera Arbitrale e funzioni
1. La Camera Arbitrale di Cosenza, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, di seguito denominata Camera Arbitrale, svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) amministra i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale secondo il presente Regolamento;
b) amministra le procedure di arbitraggio e perizia contrattuale.
2. In ogni caso la Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
Art. 2 – Regolamento arbitrale
1. E’ l’insieme codificato di norme che disciplinano i procedimenti di arbitrato, instaurati per la risoluzione delle controversie deferite per convenzione arbitrale alla Camera Arbitrale (modelli di convenzione allegato D).
Art. 3 – Applicazione Regolamento arbitrale
1. Il Regolamento arbitrale è applicato se l’accordo arbitrale tra le parti ne prevede l’applicazione.
2. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Cosenza o alla Camera di Commercio di Cosenza, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
3. Il Regolamento è altresì applicato qualora, senza che sia stato stipulato il relativo accordo arbitrale, le parti depositino presso la Segreteria della Camera Arbitrale apposita istanza sottoscritta personalmente dalle stesse, contenente la proposta di ricorrere al processo arbitrale disciplinato dal presente Regolamento.
4. In caso di contestazioni sulla validità dell’accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell’Arbitro, la Giunta Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.
5. Se le contestazioni sorgono dopo la nomina del Tribunale Arbitrale, sarà quest’ultimo a pronunciarsi secondo quanto previsto dall’art. 11 ultimo capoverso del presente Regolamento.
Art. 4 – Norme applicabili al procedimento
1. Le regole applicabili alla procedura davanti all’organo arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile applicabili al procedimento arbitrale.
Art. 5 – Norme applicabili al merito della controversia
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che si decida secondo equità.
2. Nell’arbitrato societario, anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, 2° comma c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
Art. 6 – Sede dell’arbitrato
1. La sede dell’arbitrato è quella della Camera Arbitrale di Cosenza presso la Camera di Commercio di Cosenza.
2. Se la convenzione arbitrale non dispone diversamente o comunque con il consenso delle parti, gli Arbitri possono tenere udienze, compiere atti istruttori ed altre attività del procedimento, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato.
Art. 7 – Lingua dell’arbitrato
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale e sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’arbitrato, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
4. Nel caso in cui la lingua dell’arbitrato è una lingua straniera, la Giunta arbitrale potrà assumere i provvedimenti necessari ed idonei al caso per assicurare alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento garantendo il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
Art. 8 – Deposito e trasmissione degli atti
1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti in un originale per la Segreteria della Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte ed in tante copie quanti sono gli Arbitri.
2. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
3. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza. Se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, la Segreteria della Camera Arbitrale trasmette alle parti, agli Arbitri, ai consulenti tecnici ed ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate, impiegando tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità e sicurezza, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione quali per esempio: lettere raccomandate, corriere, fax e trasmissione mediante utilizzo di sistemi informatici che garantiscano l’autenticità delle sottoscrizioni.
4. Le comunicazioni, effettuate secondo le modalità di cui al comma 3, si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata.
5. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso.
Art. 9 – Termini
1. I termini previsti dal Regolamento, fissati dalla Camera Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, salvo espressa previsione di Regolamento o provvedimentale.
2. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale; se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 Agosto, compresi.
Art. 10 – Riservatezza
1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l’individuazione delle parti salvo che le stesse vi consentano.
Art. 11 – Arbitrato rituale - irrituale.
1. Nell’arbitrato rituale le decisioni di controversie in forma di lodo possono essere dichiarate esecutive in conformità all’art. 825 c.p.c.
2. Nell’arbitrato irrituale le decisioni hanno fra le parti valore negoziale.
3. Fermo restando l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 5/2003 in materia societaria, se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’Arbitro libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale.
4. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sono decise dagli Arbitri con lodo vincolante le parti.
TITOLO II L’INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA
Art. 12 – Domanda di arbitrato
1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale, rituale o irrituale, deve notificare con raccomandata A.R. o tramite Ufficiale Giudiziario alla controparte una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa o dal difensore munito di procura e contenente ovvero accompagnata da:
a) nome e residenza delle parti nonché il domicilio eletto dalle stesse. Se trattasi di società, l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
b) la procura conferita al difensore se questo è stato nominato, con l’eventuale elezione di domicilio;
c) l’atto che contiene l’accordo arbitrale, ovvero la clausola arbitrale o il compromesso ovvero l’istanza di cui all’art. 3, terzo comma, del Regolamento;
d) l’esposizione dei fatti, la descrizione sommaria della controversia e la specificazione delle domande;
e) l’indicazione del valore economico della controversia;
f) le indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo diritto o equità, sulla sede dell’arbitrato e sulle disposizioni del presente Regolamento relative alla modalità di produzione della memoria di risposta del convenuto;
g) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, nonché l’elenco degli stessi;
h) la nomina degli Arbitri e le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta e per identificare il numero.
2. Entro dieci giorni dalla notifica, la domanda deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Alla domanda, in regola con le disposizione relative al bollo, devono essere allegate:
i) copia della domanda stessa completa della documentazione di avvenuta notifica della stessa alla controparte;
3. La mancata produzione dell’accordo arbitrale indicato nella lett. c) comporterà il rigetto immediato della domanda di arbitrato stante l’impossibilità per la Camera Arbitrale di verificare i propri poteri.
4. Al momento del deposito della domanda, la parte versa i diritti amministrativi previsti nella relativa tabella contenuta nel presente documento.
5. La Segreteria della Camera Arbitrale trasmette la domanda di arbitrato al competente Registro delle Imprese il quale invita i soggetti legittimati ad effettuare il deposito di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003.
Art. 13 – Memoria di risposta
1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve notificare alla controparte mediante Raccomandata AR o tramite Ufficiale Giudiziario una memoria di risposta, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura.
La memoria di risposta contiene ovvero è accompagnata da:
a) nome cognome e residenza del convenuto o, trattandosi di società, l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
b) il nome, il cognome dell’eventuale difensore con la procura ad litem e l’eventuale elezione di domicilio;
c) l’esposizione delle ragioni della difesa e le eventuali domande riconvenzionali;
d) l’indicazione, anche sommaria, del valore della controversia;
e) la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la scelta e per identificarne il numero;
f) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritiene utile allegare, nonché l’elenco degli stessi;
g) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell’arbitrato e sulla lingua dell’arbitrato;
h) l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la memoria deve essere depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale unitamente alla documentazione di avvenuta notifica.
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 14 – Domanda riconvenzionale del convenuto e dell’attore e chiamata in causa di terzi.
1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
4. Se a seguito della domanda riconvenzionale, l’attore amplia o modifica la propria domanda, al convenuto, con le modalità e nei termini di cui ai punti precedenti, viene consentito di replicare alla domanda riconvenzionale dell’attore.
5. La domanda riconvenzionale e le memorie di replica devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo.
6. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di riposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
TITOLO III TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 15 – Numero degli Arbitri
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un Collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la Giunta Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri nel caso lo ritenga opportuno per la complessità delle questioni o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero degli arbitri, il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.
Art. 16 – Nomina degli arbitri.
1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale o, in mancanza di tali regole, secondo il presente Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito dalla convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dalla Giunta arbitrale entro 15 giorni dal deposito degli atti di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento.
3. Se non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda e nella memoria di risposta, nomina un arbitro scelto dall’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Cosenza;
b) se la parte non vi provvede nel termine fissato dalla Segreteria Arbitrale, l’arbitro è nominato dalla Giunta Arbitrale;
c) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti, ovvero, in caso di designazione dello stesso arbitro da parte di entrambe le parti, alla nomina provvede la Giunta Arbitrale;
d) il terzo arbitro scelto nell’albo tenuto dalla Camera Arbitrale, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dalla Giunta Arbitrale, salvo che le parti abbiano stabilito che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti.
4. In ogni caso, se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria della Camera Arbitrale, il Presidente è nominato dalla Giunta Arbitrale.
5. Se l’arbitrato è disciplinato dall’art. 34, comma secondo, del D.Lgs. n. 5/2003 e trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo o nello statuto di società o da un compromesso o da una clausola compromissoria vertenti su una delle materie di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 5/2003, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, la Giunta Arbitrale nomina tutti i componenti del collegio arbitrale. Qualora lo ritenga opportuno nell’interesse della questione dedotta in controversia e la clausola non richieda obbligatoriamente la designazione di un collegio, la Giunta Arbitrale designa un arbitro unico.
6. In ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede la Giunta Arbitrale.
7. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, la Giunta Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza salva diversa e concorde indicazione delle parti.
Art. 17 – Nomina degli Arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti
Quando le parti siano più di due, la Giunta Arbitrale, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell’organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato dalla Segreteria Arbitrale.
Art.18 - Criteri per la nomina degli arbitri, degli arbitratori e dei periti da parte della Giunta Arbitrale
1. In tutti i casi in cui il presente Regolamento prevede il potere della Giunta Arbitrale di nominare gli arbitri, gli arbitratori e i periti, questa procederà alla nomina degli stessi scegliendo fra gli iscritti nei relativi albi formati e tenuti dalla Camera Arbitrale ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Camera Arbitrale e dell’art. 16 del presente Regolamento.
2. In particolare, la Giunta effettuerà la nomina preferendo coloro che vantano la partecipazione ad un corso di formazione organizzato dalla Camera Arbitrale di Cosenza o a corsi di formazione accreditati e riconosciuti dalla Giunta Arbitrale.
Art. 19 – Albo degli Arbitri, degli arbitratori e dei periti
1. Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti il Consiglio Arbitrale forma un elenco di persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche o tecniche.
2. L'Albo è pubblico e può essere articolato in sezioni.
3. L'iscrizione nell'Albo è disposta dal Consiglio Arbitrale su domanda dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali della provincia di Cosenza previa verifica del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale relativo al settore di competenza da almeno 10 anni;
b) tre anni di iscrizione all’albo professionale relativo al settore di competenza e aver partecipato ad un corso di formazione per arbitri accreditato e riconosciuto dalla Camera Arbitrale di Cosenza;
c) iscrizione all’albo professionale relativo al settore di competenza ed aver svolto per almeno dodici anni la funzione di giudice ordinario, amministrativo,contabile e tributario.
4. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
1. certificato di iscrizione all’albo professionale;
2. documentazione attestante la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto b);
3. documentazione attestante lo svolgimento delle funzioni di cui al punto c);
4. curriculum vitae.
5. Nella domanda l'istante deve espressamente dichiarare di impegnarsi a rispettare i regolamenti e le tariffe della Camera Arbitrale. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’albo degli Arbitri deve essere versato un diritto di Segreteria pari ad Euro 30,00.
6. Il Consiglio Arbitrale può disporre la cancellazione dall'elenco di persone riguardo alle quali siano venute meno le garanzie di idoneità in ordine all'adempimento delle funzioni.
7. La cancellazione deve essere preceduta, solo nel caso di mancanza di garanzie di idoneità, dall'audizione dell'interessato. Il procedimento ha carattere riservato.
8. Con riferimento a particolari esigenze, adeguatamente motivate, la Giunta Arbitrale può in via eccezionale affidare gli incarichi di cui al comma 1 a persone, di specifica competenza, non comprese nell'elenco di cui sopra.
Art. 20 – Controversie connesse
1. Qualora prima della costituzione del Tribunale Arbitrale siano proposte controversie tra loro connesse, la Giunta Arbitrale considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale su accordo delle parti autorizzando la riunione dei procedimenti affinché siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, la Giunta Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale, dispongono che tali impugnazioni siano decise con unico lodo.
Art. 21 – Incompatibilità degli Arbitri.
1. Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico allegato al presente Regolamento.
2. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri della Camera Arbitrale;
b) il Segretario Arbitrale o il Vice Segretario;
c) i revisori della Camera di Commercio e degli enti ed organismi associati;
d) i funzionari addetti alla Segreteria;
e) i dipendenti della Camera Arbitrale, della Camera di Commercio degli enti ed organismi associati;
f) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate nelle lettere precedenti.
Art. 22 – Accettazione degli Arbitri
1. La Segreteria della Camera Arbitrale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, comunica all’arbitro la sua nomina ed informa le parti.
2. L’arbitro, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, deve trasmettere alla Segreteria della Camera Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina nonché quella di indipendenza di cui all’art. 23 del presente Regolamento.
3. Se alla scadenza di tale termine l’arbitro non abbia provveduto, la Giunta Camerale nomina entro sette giorni un altro arbitro.
Art. 23 – Dichiarazione di indipendenza
1. Nella dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualunque relazione con le parti o con i loro difensori che possa incidere sulla imparzialità e indipendenza;
b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.
3. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Se le parti non hanno comunicato osservazioni, decorso il termine indicato nel 3° comma, l’arbitro è confermato nella carica.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento qualora si rendesse necessaria per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria della Camera Arbitrale.
Art. 24 – Ricusazione e astensione degli Arbitri
1. Fatta salva la disposizione di cui all’art. 815 c.p.c., ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L’istanza di ricusazione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro dieci giorni dalla dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. La Segreteria comunica, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, l’istanza di ricusazione agli arbitri ed alle parti, assegnando un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Le parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull’istanza di ricusazione decide la Giunta Arbitrale.
6. L’arbitro ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’art. 51 c. p. c.
Art. 25 – Sostituzione Arbitri
1. L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l’arbitro non accetta l’incarico nei termini indicati dall’art. 15 e ss. del presente Regolamento o vi rinuncia dopo aver accettato;
b) la Giunta Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
c) la Giunta Arbitrale rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
d) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La rinuncia di cui al punto a) deve essere comunicata alla Segreteria della Camera Arbitrale tramite mezzo idoneo a provare l’avvenuta comunicazione entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.
3. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 ed, in ogni caso, dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell’avvenuta rinuncia.
4. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dalla Giunta Arbitrale.
5. La Giunta Arbitrale determina, con giudizio insindacabile, l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
6. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
Art. 26 – Eccezione di incompetenza
L’eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o, nell’ipotesi in cui la contestazione sorga nel corso del procedimento, nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
Art. 27 – Irregolare formazione del Tribunale Arbitrale
Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria Arbitrale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Giunta Arbitrale che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale stesso.
TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO
Art. 28 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
1. La Segreteria trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi con i documenti allegati dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli Arbitri, dopo gli adempimenti previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento, si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri.
4. Il verbale indica la sede dell’arbitrato, la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Da questa data decorre il termine per il deposito del lodo.
5. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
Art. 29 – Poteri del Tribunale Arbitrale
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio.
2. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
3. Al termine del tentativo di conciliazione la Camera di Commercio trasmette il verbale e gli atti alla Segreteria della Camera Arbitrale.
4. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento.
5. La parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove nel caso, l’altra parte.
6. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione se li ritiene oggettivamente connessi.
7. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbono essere unitariamente decise.
8. Il Tribunale Arbitrale può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
Art. 30 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.
3. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
4. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.
5. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
6. L’ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
7. La Segreteria trasmette l’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L’ordinanza, sempre a cura della Segreteria è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
8. Le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate alle parti e agli interessati a cura della Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
Art. 31 – Udienze
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, provvede, invece, a una nuova convocazione.
4. Le udienze sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
5. Il Tribunale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
6. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
7. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un’ udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso.
Art. 32 – Istruzione probatoria
1. Il Tribunale arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testi sui quesiti stabilendo un termine, con facoltà di sentire successivamente i testimoni.
3. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
4. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
6. E’ onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo di udienza. L’assenza del teste, anche se citato, senza un giustificato motivo, consente agli arbitri di valutare discrezionalmente l’opportunità di sentirlo ad altra udienza di rinvio o di attivare quanto previsto dall’art. 816- ter c.p.c..
Art. 33 – Consulenza tecnica
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Giunta Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri; ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il Consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte.
5. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Art. 34 – Domande nuove
1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito ed il Tribunale non rifiuta espressamente;
b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.
Art. 35 – Intervento volontario e chiamata in casa di un terzo
1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto di intervento ai sensi del primo comma dell’art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine, non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni, per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli Arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 13 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli Arbitri.
4. L’ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 36 – Precisazione delle conclusioni
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l’organo giudicante fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo l’invito del Tribunale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
Art. 37 – Transazione della lite e rinuncia agli atti del procedimento arbitrale
1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
2. La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le parti ed indirizzato al Tribunale Arbitrale contenente la esplicita dichiarazione di tutte le parti costituite di voler rinunciare al giudizio dinnanzi al Tribunale Arbitrale, espressamente affermando di esonerare lo stesso dalla pronuncia del lodo su tutti i quesiti proposti.
3. Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del lodo sui quesiti non rinunciati.
TITOLO V
IL LODO ARBITRALE
Art. 38 – Deliberazione del lodo
Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La Conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono o lo prevedono.
Art. 39 – Forma e contenuto del lodo
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a) l’indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b) l’indicazione della convenzione arbitrale;
c) l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
d) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e) l’indicazione delle domande proposte dalle parti e le loro conclusioni;
f) l’esposizione dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Segreteria, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che richieda l’esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
Art. 40 – Deposito e comunicazione del lodo
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
Art. 41 – Termine per il deposito del lodo definitivo
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Arbitrale il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dalla Giunta Arbitrale su richiesta del Tribunale Arbitrale quando ricorrono giustificati motivi e con il consenso scritto delle parti.
3. Il termine previsti dal primo comma è sospeso dalla Giunta Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
Art. 42 – Lodo parziale e lodo non definitivo
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversia cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Giunta Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
6. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
7. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcuni delle parti, definisce la controversia.
Art. 43 – Correzione del lodo
1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale, che ha pronunciato il lodo di cui si chiede la correzione, sentite le parti decide con ordinanza entro un mese dal deposito dell’istanza di correzione.
TITOLO VI SPESE E ONORARI
Art. 44 – Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato A) del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
Art. 45 – Spese del procedimento
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Giunta Arbitrale prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Giunta Arbitrale è comunicato, a cura della Segreteria Arbitrale, al Tribunale Arbitrale che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) spese amministrative;
b) onorari arbitrali;
c) onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;
d) rimborsi spese degli Arbitri;
e) rimborsi spese dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. Le spese amministrative devono essere corrisposte dalla parte attrice unitamente alla presentazione della domanda.
6. Le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo la tabella dei diritti amministrativi contenuta nel presente documento e sono gli importi che spettano alla Camera Arbitrale per l'attività di Segreteria. Possono essere determinate tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell’Allegato B) del Regolamento.
7. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, la Giunta Camerale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
8. Ciascun Arbitro emette la fattura o titolo equivalente alla parte o alle parti. In caso di Collegio Arbitrale al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.
9. Nell'arbitrato rituale troverà applicazione l'art. 814 del c.p.c..
10. Gli onorari dei consulenti d’ufficio sono determinati dalla Giunta Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
11. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Art. 46 – Versamenti anticipati e saldo finale
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Giunta Camerale prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
Art. 47 – Mancato pagamento
1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
TITOLO VII
IL PROCEDIMENTO DI ARBITRAGGIO E PERIZIA CONTRATTUALE
Art. 48 – Procedimento di arbitraggio
1. Il presente Regolamento disciplina altresì procedure di arbitraggio aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo, o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati.
2. Ai sensi dell’art. 1349 c.c., le parti conferiscono ad un terzo, denominato arbitratore, l’incarico di determinare il contenuto dell’elemento contrattuale controverso.
3. Se le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo, questi assume in piena libertà la sua determinazione e non è possibile impugnarne l’operato, se non per dolo.
4. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli settori del commercio.
5. La domanda, anche congiunta, per chiedere la nomina di uno o più arbitratori deve essere indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale e deve contenere:
a) generalità delle parti e dei loro rappresentati, se nominati;
b) esposizione dei fatti;
c) specifica indicazione dell’elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
6. L’arbitratore e i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dalla Giunta Camerale.
7. All’arbitraggio si applicano in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti le norme del presente Regolamento.
8. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più arbitratori.
9. La Giunta Camerale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta nei termini e con le modalità previste nell’atto stesso.
10. In difetto di previsione, la Giunta Camerale nominerà un Collegio costituito da tre arbitratori.
Art. 49 – Procedimento di perizia contrattuale
1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l’incarico di effettuare constatazioni e accertamenti di natura tecnica.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l’esposizione dei fatti e l’allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell’oggetto della constatazione e dell’accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all’altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento, la parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di dieci giorni.
4. La mancata adesione dell’altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l’esperto sono nominati dalla Giunta Arbitrale, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l’avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l’invio della copia della perizia a ciascuna parte.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 50 – Entrata in vigore del Regolamento
Le norme del presente Regolamento Arbitrale entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio camerale.
ALLEGATO “A”
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Giunta Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
Il Tribunale Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO “B”
SPESE AMMINISTRATIVE – ATTIVITA’ COMPRESE ED ATTIVITA’ ESCLUSE
Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:
a) gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel preambolo del Regolamento;
b) ricevimento e trasmissione degli atti;
c) controllo di regolarità formale degli atti;
d) convocazione ed ospitalità delle udienze nei propri locali;
e) presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a) fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b) regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d) servizi di interpretariato;
e) videoconferenza.
ALLEGATO “C”
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRATO
ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Cosenza, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dalla Giunta Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’Arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 – COMPETENZA
L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ
L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’Arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’Arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Giunta Arbitrale come causa di sostituzione dell’Arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’Arbitro in qualunque fase del procedimento ha l’obbligo di non fornire alcuna comunicazione unilaterale alle parti del procedimento o ai difensori.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’Arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO
1. L’Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.
2. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.
ART. 12 – SPESE
1. L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’Arbitro è determinato esclusivamente dalla Giunta Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa che si ritengono approvate dall’Arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Giunta Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.
ALLEGATO “D”
MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE
Le convenzioni arbitrali - clausole compromissorie e compromessi arbitrali sotto indicate, costituiscono alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia ad un arbitrato amministrato.
Gli operatori – professionisti, imprese, utenti - possono contattare la Camera Arbitrale di Cosenza per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole.
▪ XXXXXXXX PER ARBITRO UNICO
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza. L’organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento e deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(*) Riportare la dizione che interessa.
▪ CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due Arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza). Tutti gli Arbitri, sia quelli nominati dalle parti che quelli nominati dalla Giunta Arbitrale della Camera Arbitrale di Cosenza, sono scelti dall’albo degli Arbitri da questa tenuto. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(*) Riportare la dizione che interessa.
▪ XXXXXXXX XXXXXXXXX PER ARBITRO UNICO/COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta secondo la procedura prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza). L’Arbitro unico/il Collegio Arbitrale (*) deciderà
/decideranno in via rituale/irritale (*) secondo diritto/equità (*) nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza, che le parti dichiarano contestualmente di conoscere ed accettare, e delle norme del Codice di procedura civile.
(*) Riportare la dizione che interessa.
▪ CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza. Il Collegio Arbitrale/Arbitro sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un Arbitro unico/tre Arbitri (*) nominato/i (*) dalla Giunta Arbitrale. Il Collegio Arbitrale/Xxxxxxx deciderà secondo diritto/equità (*) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(*) Riportare la dizione che interessa.
▪ CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA (1° prototipo - arbitrato rituale e secondo diritto)
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il Collegio Arbitrale/Arbitro sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri (*), nominato/i (*) dalla Giunta Arbitrale di Cosenza.
L’arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale/Arbitro deciderà secondo diritto. (*) Riportare la dizione che interessa.
▪ CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA (2° prototipo)
Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi relativi alla loro qualità di soci connesse all’interpretazione e all’applicazione dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri/Arbitro unico (1), che deciderà in via rituale/irrituale (1) e secondo diritto /equità (2).
Detto organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza) che i soggetti dichiarano di conoscere ed accettare e nel rispetto delle disposizioni in materia di arbitrato societario del D.Lgs. n. 5/2003.
(1) Riportare la dizione che interessa.
(2) Per la scelta si tenga conto di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs n. 5/2003.
▪ COMPROMESSO ARBITRALE (da stipulare nel caso di lite già insorta) (1° prototipo)
I sottoscritti e (indicare le
esatte generalità compresa la residenza e/o sede legale) premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (indicare con precisione l’oggetto della controversia)
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Cosenza), che dichiarano di conoscere ed accettare. La controversia verrà risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri/Arbitro unico (*) nominati/o (*) in conformità a tale Regolamento e che deciderà in via rituale/irrituale (*) secondo diritto/equità (*).
Data e Luogo
Firma
(*) Riportare la dizione che interessa.
▪ COMPROMESSO ARBITRALE (da stipulare nel caso di lite già insorta ) (2° prototipo)
Fra i sottoscritti A e B (indicare nome cognome , luogo e data di nascita) con riferimento all’accordo stipulato in data avente ad oggetto (indicare con precisione l’oggetto della controversia) è insorta controversia relativa alle seguenti questioni . Le parti intendono deferire la risoluzione della controversia sopra indicata ad un Arbitro /Collegio Arbitrale composto da tre membri nominato secondo le procedure previste dal Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza, che dichiarano di conoscere ed accettare.
L’Arbitro/il Collegio Arbitrale (*) giudicherà in via rituale/irritale (*) e secondo diritto/equità (*) in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale di Cosenza e nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile.
(*) Riportare la dizione che interessa.
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