Contract
SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DENOMINATI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce, 34/a – bis, nella persona di In
qualità di
……………………………………………………………………………………………………
E
La società , con sede
in……………………….., nella persona di , in qualità
di ………………………………………………………………………………………………….
CONCORDANO CHE
salvo diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante , sostanziale e vincolante del presente atto di convenzione
PREMESSO CHE
- in data……/…./……. è stata indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, la procedura di selezione aperta per individuare i soggetti cui affidare la concessione;
- in data…../…../…. è stata conclusa la procedura di selezione dei candidati con i risultati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n……. del …../…../….., dalla quale risulta che la predetta società si è posizionata al……. posto utile nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di selezione nominata da AAMS con provvedimento n……..del…./……/……;
- AAMS ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal concessionario stesso.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CAPO I
Premesse, Oggetto e Durata della Concessione
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti
1. Le premesse, il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico, nonché il nomenclatore unico delle definizioni, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell’atto di convenzione.
Articolo 2 Oggetto della concessione
1. Ferma restando l’indizione delle singole lotterie, riservate ad AAMS, secondo le disposizioni della normativa vigente, la concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, attraverso la realizzazione di un sistema informatico, la produzione dei biglietti, la distribuzione e la commercializzazione degli stessi, il pagamento delle vincite, la riscossione delle quote di utili erariali con il versamento ad AAMS per la gestione dei seguenti giochi:
a) lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
b) qualunque ulteriore gioco ascrivibile alla categoria dei giochi pubblici denominati lotterie ad estrazione istantanea che AAMS riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare;
c) giochi opzionali e complementari dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
2. XXXX può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della concessione, la commercializzazione di una o più lotterie, oggetto della concessione stessa.
3. La gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita restano in ogni caso riservati all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. E’ fatto, comunque, obbligo al concessionario di provvedere, attraverso la propria rete esclusiva di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f), richiesta di AAMS e senza alcun compenso aggiuntivo, alla distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita.
4. AAMS si riserva di allegare tagliandi di lotterie ad estrazione istantanea ai biglietti delle lotterie ad estrazione differita.
Articolo 3 Integrazioni della concessione
1. AAMS può richiedere al concessionario, che espressamente si impegna sin d’ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità e di efficacia della concessione, variazioni delle attività relative all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, nonché alla conduzione e gestione della rete distributiva, indicate nell’atto di convenzione, che si rendano necessarie qualora ricorrano eventi non prevedibili che determinano sostanziali cambiamenti di contesto, anche a seguito di eventuali modifiche normative ovvero per l’attuazione dei provvedimenti relativi ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
2. Le eventuali modifiche od integrazioni della concessione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante dell’atto di convenzione.
Articolo 4
Durata della concessione
1. La concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni a decorrere dal 1° giugno 2010. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte di AAMS, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
2. Costituisce elemento di valutazione, tra gli altri, il livello minimo della raccolta conseguita a partire dall’anno 2012, che dovrà risultare, per singolo concessionario, pari alle percentuali indicate nella seguente tabella e rapportate alla raccolta complessiva dell’anno precedente:
Numero concessionari | Percentuale |
1 | 60 |
2 | 30 |
3 | 20 |
4 | 15 |
3. Le disposizioni contenute nella presente convenzione si applicano alle lotterie indette da
AAMS a far data dal 1° giugno 2010.
4. Al fine di evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un nuovo bando, AAMS ha facoltà, alla naturale scadenza novennale, di prorogare unilateralmente la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni previste dall’atto di convenzione medesimo, comunicando al concessionario tale intenzione almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione. Decorso tale termine, l’eventuale proroga necessita del consenso del concessionario medesimo.
CAPO II
Obblighi generali e responsabilita’ del concessionario
Articolo 5
Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad effettuare le attività e le funzioni trasferite in forza del presente atto di convenzione, per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea attraverso una propria rete distributiva esclusiva su tutto il territorio nazionale costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti di vendita da attivare entro il 31 dicembre 2010. Per l’esercizio delle attività e delle
funzioni medesime il concessionario si attiene alle prescrizioni indicate nello stesso atto di convenzione e garantisce i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico e dagli Allegati al presente atto di convenzione, mediante un’organizzazione di mezzi propri ovvero di terzi di cui assume diretta responsabilità dandone previa comunicazione ad AAMS.
2. Il concessionario, relativamente all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto di convenzione e relativi Allegati, nel capitolato d’oneri e relativi Allegati e nel capitolato tecnico, è inoltre tenuto a:
a) osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto della concessione;
b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future;
c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro e della prevenzione di possibili comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS;
d) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS circa l’utilizzo dei loghi istituzionali, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari;
e) redigere il bilancio sociale, anche in conformità alle eventuali indicazioni fornite da AAMS;
f) attivare entro il 31 dicembre 2010 una propria rete distributiva esclusiva su tutto il territorio nazionale composta da almeno 10.000 punti di vendita e che copra almeno tutte le province ed il 30% (trentapercento) dei comuni;
g) provvedere, attraverso la propria rete esclusiva di cui alla precedente lettera f), a richiesta di AAMS e senza alcun compenso aggiuntivo, alla distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita.
3. Il concessionario prende atto ed accetta che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti organi di amministrazione, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi, AAMS avvierà il procedimento di decadenza della concessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni; a tal fine il concessionario si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula del presente atto di convenzione.
4. Il concessionario prende atto ed accetta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che AAMS avvierà il procedimento di decadenza della concessione, ferma restando in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati presentati.
5. Il legale rappresentante del concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2011, la dichiarazione di insussistenza, nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti degli organi d’amministrazione e di controllo, delle
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.
6. Il concessionario deve rispettare, per tutta la durata della concessione, le prescrizioni previste dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico.
Articolo 6
Divieto di cessione della concessione, deroghe al divieto, nonché variazione della compagine sociale del concessionario
1. E’ vietata la cessione in forma diretta o indiretta della titolarità della concessione.
2. AAMS può autorizzare, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, la cessione esclusivamente nei casi in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici e il cessionario sia un altro concessionario di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
3. Il concessionario si impegna a comunicare preventivamente ad AAMS la trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria, eccedente il 5percento rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Articolo 7
Obblighi particolari di diligenza del concessionario
1. Il concessionario, al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, è tenuto espressamente a garantire, nei 12 (dodici) mesi precedenti la scadenza della concessione, la piena collaborazione della propria struttura tecnica ed organizzativa ad AAMS, al concessionario subentrante o ad un soggetto terzo indicato da AAMS. Il concessionario, in particolare ha l’obbligo di fornire al personale incaricato da AAMS ed al concessionario subentrante, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
2. Il concessionario, in caso di gestione obbligatoria conseguente a revoca o decadenza della concessione, è tenuto a porre in essere, ai sensi dell’articolo 28, tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità del gioco ed a consentire il passaggio delle attività e delle funzioni ad altro soggetto.
Articolo 8
Obblighi di conduzione della società affidataria della concessione
1. Il concessionario è tenuto espressamente:
a) alla immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero al suo mantenimento nel caso in cui lo sviluppo delle attività e funzioni in concessione lo richieda;
b) al mantenimento del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a 4 (quattro), inteso come rapporto tra il totale delle passività ed il patrimonio netto, per tutta la durata della concessione;
c) alla consegna ad AAMS, entro 15 giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società o alla holding di controllo, entrambe necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile tra quelle
di cui all’albo tenuto dalla Consob o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale;
d) alla preventiva comunicazione ad AAMS, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di costituzione di unità organizzativa dedicata, del responsabile dell’unità medesima;
e) a trasmettere ad AAMS, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione, il documento attestante l’avvenuta certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della concessione;
f) a comunicare ad AAMS, su specifica richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete distributiva fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva.
Articolo 9
Obblighi di trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di XXXX.
Articolo 10 Responsabilità unica del concessionario
1. Il concessionario espressamente assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione
nonché della conduzione della rete distributiva, anche nel caso in cui dovesse affidare, previa autorizzazione di AAMS, parte della sua attività a terzi.
2. Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne ed a manlevare AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione. In particolare, il concessionario dichiara espressamente di sollevare AAMS da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati direttamente da terzi in relazione alla concessione.
3. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
b) accordi anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione.
Articolo 11
Responsabilità economica del concessionario
1. Il concessionario dichiara espressamente di aver preso e maturato, all’esito di proprie e specifiche indagini e ricerche, completa conoscenza dell’attuale situazione e delle potenzialità del segmento di mercato dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere dal medesimo avanzata in futuro.
2. Il concessionario assume, pertanto, il rischio d’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente atto di convenzione e, conseguentemente, l’onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando AAMS da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il concessionario, in particolare, si assume integralmente ed in via esclusiva la responsabilità derivante da ogni genere di contestazioni dei consumatori, comunque riferibile all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, nell’ambito della propria quota riferita a tale segmento di gioco, impegnandosi ora per allora a manlevare e tenere indenne AAMS da ogni relativa responsabilità.
4. Il concessionario accetta espressamente ed incondizionatamente di accollarsi tutte le spese ed oneri inerenti connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:
a) gli oneri di registrazione del presente atto di convenzione;
b) i compensi riconosciuti a qualsiasi fornitore di servizi di gestione dei mezzi di pagamento;
c) i compensi riconosciuti ai punti di vendita della propria rete secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
e) le spese di gestione della piattaforma tecnologica per la raccolta a distanza dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle dotazioni tecnologiche della rete distributiva;
f) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza e riservatezza descritte nel capitolato tecnico.
Articolo 12
Responsabilità finanziaria del concessionario
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a versare le somme a qualsiasi titolo dovute in esecuzione dell’atto di convenzione nonché di ogni altra norma ovvero provvedimento ovvero regolamento che disciplinano i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi previsti.
2. Il concessionario in particolare è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei versamenti delle somme dovute ad AAMS, con le modalità previste dai provvedimenti che disciplinano i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, oggetto della concessione, nonché degli altri provvedimenti dettati da AAMS. In particolare il concessionario è tenuto a versare la quota di utile erariale, relativa all’incasso derivante dalla vendita dei biglietti del mese precedente, entro il giorno 10 del mese successivo. Il versamento sarà effettuato presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ai capitoli di entrata che saranno indicati da AAMS. In caso di ritardo, il concessionario è tenuto al pagamento della penale di cui all’articolo 26, comma 2, lettera n), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell’effettivo versamento.
3. Il concessionario, altresì s’impegna espressamente ed incondizionatamente al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, inclusi i pagamenti a seguito di reclami dei consumatori, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. In particolare, il concessionario deve, per ciascuna lotteria ad estrazione istantanea e per ciascuna lotteria con partecipazione a distanza, provvedere a corrispondere l’importo dei singoli premi pagabili a vista presso il punto di vendita, ovvero da accreditare direttamente sul conto di gioco; per i premi di categoria superiore pagabili dal concessionario, il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di trenta giorni, nelle sedi indicate dal concessionario, dalla data di presentazione del biglietto vincente ed è soggetto al termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, a cura di AAMS, nella G.U.R.I dell’avviso di chiusura della lotteria. Il concessionario si impegna, comunque, a quanto previsto dalla legge 7 luglio 2009, n.88. In caso di ritardo nel pagamento dei premi, il concessionario è tenuto al pagamento della penale di cui all’articolo 26, comma 2, lettera d) nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell’effettivo pagamento.
4. Le parti convengono espressamente che il concessionario è direttamente responsabile del corretto e tempestivo pagamento al consumatore degli importi delle vincite.
5. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire al consumatore il tempestivo pagamento degli importi a lui spettanti nei termini stabiliti dai regolamenti e provvedimenti dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
6. Il pagamento dei premi è effettuato nella esclusiva responsabilità del concessionario che pertanto dichiara espressamente di sollevare AAMS da ogni onere e responsabilità per i pagamenti riferiti a biglietti falsificati, contraffatti, non vincenti, già pagati, rubati o per qualsiasi altra ragione non dovuti.
7. Le parti convengono espressamente che nell’ipotesi in cui il concessionario in conformità con i regolamenti dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e con i provvedimenti del gioco a distanza effettui la raccolta a distanza avvalendosi di soggetti terzi per il pagamento delle vincite, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento di quanto previsto ai commi dal 2 al 5 del presente articolo da parte del terzo, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezion rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questo onorati.
Articolo 13
Obblighi relativi alla proprietà intellettuale
1. Il concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne AAMS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l’estromissione di AAMS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a sostenere in ogni caso AAMS in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di AAMS stessa.
5. Il concessionario si obbliga comunque a tenere indenne ed a manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati, a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Il concessionario si obbliga a riconoscere ad AAMS tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno connesse ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, da lui ideate, introdotte o sviluppate nel corso della durata della concessione. Tra le opere d’ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco di cui il concessionario si impegna espressamente a riconoscere, anche dopo la scadenza della concessione, ad AAMS il diritto esclusivo di proprietà dei
relativi codici sorgenti. Il concessionario si obbliga, pertanto, alla registrazione a favore di AAMS dei suddetti diritti, entro trenta giorni dal loro primo utilizzo.
CAPO III
ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DENOMINATI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
Articolo 14
Impegni del concessionario relativamente all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea
1. Il concessionario si impegna espressamente, nell’integrale rispetto delle disposizioni normative ed amministrative vigenti, in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea:
a) a realizzare un sistema informatico per la gestione di tali giochi, mediante la generazione casuale dei premi;
b) a produrre i biglietti secondo quanto descritto nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti ovvero secondo modalità approvate da AAMS;
c) a distribuire e a commercializzare i medesimi, avvalendosi della rete dei punti vendita prevista nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva esclusiva;
d) a pagare le vincite;
e) a versare la quota di utili erariali ad AAMS.
2. Il concessionario si impegna a garantire la regolare raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea attraverso la conduzione della rete distributiva esclusiva, secondo i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico e negli Allegati al presente atto di convenzione. La sospensione non autorizzata della raccolta, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara determinano, ove non costituenti ipotesi di decadenza o di revoca, l’applicazione delle penali previste all’articolo 26, comma 2, lettera p), oltre all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste nell’atto di convenzione ovvero da altre norme.
3. Il concessionario si impegna espressamente ad assicurare, a decorrere dall’anno 2012, un livello minimo della raccolta nel segmento dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto della concessione, pari, a seconda che il numero degli aggiudicatari sia 1, 2, 3 o 4 rispettivamente al 00xxxxxxxx, 00xxxxxxxx, 00xxxxxxxx e 15percento della raccolta dell’anno precedente.
4. Il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS tutti gli elementi per l’individuazione degli eventuali punti di vendita ulteriori che, in costanza di rapporto concessorio, il concessionario medesimo intenderà attivare. Al concessionario è fatto divieto di distribuire e commercializzare giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea in locali diversi dai punti di vendita, che costituiscono la rete
distributiva esclusiva del concessionario. E’ fatta salva la possibilità per AAMS di autorizzare, con propri provvedimenti, il concessionario all’installazione di distributori automatici esclusivamente di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea nelle immediate adiacenze del punto di vendita fisico, purché dall’ubicazione del distributore non possa derivare pregiudizio alle reti distributive di altri concessionari e siano rispettate le prescrizioni normative o amministrative che AAMS stessa riterrà opportuno emanare.
5. Il concessionario si impegna espressamente a:
a) produrre ad AAMS apposita certificazione attestante la generazione casuale dei premi contenuti nei biglietti prima di presentare proposte di lotterie da indire;
b) consegnare entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di convenzione il piano di qualità volto a definire gli aspetti di controllo e gestione associati alla concessione redatto seguendo quanto previsto dalla norma ISO 10005:2007;
c) presentare, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione la certificazione del proprio sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008;
d) provvedere alla stampa dei biglietti dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea in quantità adeguata alle esigenze della propria rete esclusiva di punti di vendita e ad impiantare una rete di distribuzione in grado di garantire un efficiente rifornimento;
e) fornire regolarmente i punti di vendita dei biglietti dei materiali di supporto necessari, dei materiali di comunicazione al consumatore e di comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto di concessione, nonché distribuire nei punti di vendita della propria rete esclusiva i biglietti delle lotterie ad estrazione differita;
f) informare preventivamente i punti di vendita riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernenti i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
g) assicurare ai punti di vendita:
i. il costante aggiornamento professionale in materia di disposizioni normative e di regolamentazione sui giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
ii. la fornitura degli strumenti necessari alla corretta commercializzazione dei prodotti stessi;
iii. la gestione e l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica.
6. Il concessionario si impegna espressamente a garantire l’implementazione delle innovazioni inerenti i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto di concessione, disposte da AAMS con un piano di sviluppo.
7. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad aggiornare con continuità il sito internet, di cui al capitolo 20.11 del capitolato d’oneri, dedicato all’informazione ai consumatori.
8. Il concessionario trasmette ad AAMS, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio sistema di elaborazione, al massimo livello di analiticità e secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato tecnico.
9. Il concessionario trasmette ad AAMS, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da AAMS, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all’andamento dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
10. Il concessionario si impegna a comunicare preventivamente ad AAMS le proprie iniziative di comunicazione ed informazione di livello nazionale e locale, al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da AAMS.
11. Il concessionario per la realizzazione degli interventi di comunicazione ed informazione istituzionali disposti da AAMS, si impegna espressamente a stanziare, a decorrere dall’avvio della concessione, un importo annuo non superiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
12. Il concessionario si impegna, coerentemente con il piano di sviluppo promosso da AAMS, a sottoporre alla valutazione di AAMS, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano dei progetti e delle iniziative anche promozionali che intende adottare nell’esercizio successivo per la gestione dei giochi affidati in concessione. Il suddetto piano riporterà l’indicazione dei tempi d’attuazione e dell’importo di spesa per le varie voci, nella misura dello 0,5 per cento della propria raccolta e, comunque, non superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). A seguito di richiesta motivata del concessionario, ovvero su propria iniziativa, AAMS può autorizzare, ovvero disporre l’anticipazione o lo spostamento, eventualmente anche solo in parte, dell’investimento previsto per un anno a quello antecedente o a quello successivo, fermo restando l’investimento totale previsto per ciascuna annualità. Il concessionario può effettuare, previa autorizzazione di AAMS, anno per anno, ulteriori investimenti in aggiunta a quelli sopra previsti.
13. Il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS nei tempi previsti dal capitolato d’oneri e comunque entro trenta giorni dal deposito un proprio marchio distintivo da quello di altri concessionari e di AAMS del quale farà uso, relativamente alle attività oggetto della concessione, nel rispetto della normativa vigente e dell’atto di convenzione stesso. Si impegna, altresì, all’utilizzo, per tutte le finalità oggetto della concessione, dell’acronimo “gratta & vinci”.
14. Il concessionario si impegna, entro il 30 aprile 2010 e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, a presentare ad AAMS, per l’approvazione, un piano marketing annuale, nel quale sono indicati:
a) il numero delle lotterie da indire;
b) la data di presunto lancio di ciascuna lotteria;
c) il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna lotteria;
d) il pay-out di ciascuna lotteria;
e) il numero di biglietti e di lotti da produrre per ciascuna lotteria;
f) il meccanismo per individuare che il pay-out medio per concessionario non superi il 75% della raccolta del concessionario medesimo;
g) eventuali indicazioni per il rispetto di quanto previsto dal piano di sviluppo dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea realizzato da AAMS.
15. Il concessionario si impegna, per ogni lotteria da indire, a trasmettere ad AAMS, almeno
60 giorni prima della commercializzazione, il piano marketing concernente le caratteristiche tecniche e grafiche, il prezzo di vendita al pubblico, le regole del gioco, le istruzioni di gioco, la massa premi da distribuire su ciascun lotto di biglietti (c.d. pay- out), la percentuale di pay-out definita nel regolamento, le combinazioni vincenti, l’entità del premio per ciascuna combinazione, il numero dei premi, delle vincite e dei biglietti vincenti presenti per ogni combinazione in ciascun lotto di biglietti. Nei 30 giorni successivi AAMS autorizza l’attuazione del progetto, qualora ritenga la proposta pienamente rispettosa:
a) dei profili di legittimità;
b) della tutela della fede pubblica;
c) del rispetto della percentuale massima del pay-out medio per concessionario, pari od inferiore al 75% della raccolta di tutte le lotterie ad estrazione istantanea promosse dal medesimo.
Il concessionario si impegna altresì a gestire le lotterie secondo il regolamento di indizione, emanato da AAMS sulla base delle indicazioni che il concessionario avrà fornito nel piano marketing con le modifiche ed integrazioni che AAMS riterrà di apportare.
Il concessionario si impegna ad inserire sui biglietti tutte le indicazioni che AAMS
riterrà opportuno indicare.
16. Il concessionario si impegna a porre in essere gli adempimenti contabili previsti dall’Allegato 4 e dai provvedimenti che AAMS riterrà di emanare entro i tempi e con le modalità ivi previste.
17. Il concessionario si impegna a garantire la corretta conservazione dei biglietti in locali, adibiti all’immagazzinamento degli stessi, dotati di misure di sicurezza idonee ad impedirne il furto e la manomissione.
18. Il concessionario si impegna a fornire ad AAMS gli elementi identificativi dei biglietti di lotterie ad estrazione istantanea, oggetto di furto, rapina, incendio o avaria, quando questi siano ancora nella disponibilità del concessionario medesimo, affinché AAMS possa procedere all’annullamento degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I biglietti si considerano fuori della disponibilità del concessionario a seguito di avvenuta validazione iniziale da parte del punto di vendita.
19. I giochi offerti non devono richiamare elementi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
20. I giochi offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d’autore, marchi, brevetti.
21. Il concessionario accetta di sopportare i rischi sotto il profilo civile e penale derivante dal suo comportamento e di manlevare AAMS per le conseguenze derivanti da qualsivoglia violazione.
22. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco e ne cura la comunicazione ai giocatori.
Articolo 15
Impegni del concessionario relativamente all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali con partecipazione a distanza
1. Il concessionario si impegna espressamente ad attivare, all’avvio della concessione, la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali con partecipazione a distanza; tale raccolta è effettuata attraverso la rete distributiva a distanza, come previsto dai decreti direttoriali di AAMS, adottati ai sensi della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, articolo 11-quinquesdecies, comma 1 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge n. 88 del 7 luglio 2009 e successive modificazioni ed in coerenza con i requisiti e le specifiche tecniche di cui al capitolo 9 punto 2, lettera j), del capitolato d’oneri e ai capitoli 4.3 e 5.4 del capitolato tecnico.
2. Il concessionario, relativamente alla raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali con partecipazione a distanza, a decorrere dalla stipula dell’atto di convenzione, è tenuto ad aggiornare costantemente il relativo sito internet di cui al capitolo 20.11 del capitolato d’oneri.
3. Il concessionario è tenuto a conservare copia di ciascun contratto con il punto di vendita a distanza e dei relativi Allegati per tutta la durata della concessione e a consegnarli ad AAMS, su specifica richiesta, anche in formato elettronico.
4. Il concessionario si impegna espressamente ad adottare la disciplina dei mezzi di pagamento prevista dalle disposizioni normative ed amministrative in vigore. Nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il concessionario risponde, in via esclusiva, nei confronti di AAMS e dei consumatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi sono ricompresi i fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento.
Articolo 16
Utilizzo dei beni immateriali riferiti ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea
1. Il concessionario può utilizzare, per sé o per terzi, previa autorizzazione di AAMS, i beni immateriali (brevetti e marchi) relativi ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, per i seguenti scopi:
a) lo sfruttamento commerciale attraverso la produzione o la distribuzione di oggettistica dedicata;
b) lo sfruttamento commerciale di qualsiasi componente di tali beni, inclusa ogni più estesa elaborazione e riproduzione degli stessi;
c) la creazione di forma o la diffusione di format attraverso qualsiasi mezzo di piattaforma di comunicazione.
2. Il concessionario, per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1, presenta ad AAMS il relativo progetto di fattibilità economico-tecnica con l’indicazione del relativo corrispettivo.
3. L’utilizzo di beni immateriali di cui al comma 1 è subordinato a specifico provvedimento di AAMS che garantisca uguali opportunità di sfruttamento di tali beni ai diversi concessionari.
CAPO IV
CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA PER L’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DENOMINATI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
Articolo 17
Impegni tecnici ed organizzativi del concessionario relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea
1. Il concessionario, relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, si impegna espressamente ad osservare le prescrizioni previste nel progetto tecnico- organizzativo della rete distributiva e nel capitolato tecnico, al fine di garantire l’allineamento delle prestazioni alle esigenze del gioco sicuro, all’assolvimento degli obblighi erariali, nonché all’evoluzione dell’offerta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea. In particolare, il concessionario si impegna ad assicurare:
a) l’allineamento della propria rete esclusiva dei punti di vendita fisici, alla dinamica socio-demografica della popolazione italiana, ovvero ad altri elementi, secondo quanto previsto nel piano di sviluppo redatto da AAMS, mantenendo comunque il numero minimo di 10.000 punti di vendita che coprano tutte le province e il 30percento dei comuni;
b) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti ed alle specifiche tecnico-funzionali previsti dal capitolato tecnico, nonché agli adeguamenti tecnologici richiesti da AAMS per garantire nel tempo il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete distributiva per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.
2. Il concessionario, in particolare, con riferimento alla rete distributiva fisica si impegna espressamente a garantirne la gestione attraverso:
a) la stipula del contratto redatto secondo lo schema approvato da AAMS, di cui al paragrafo 20.7 del capitolato d’xxxxx;
b) il controllo dell’attività esercitata dai punti di vendita fisici, verificando l’esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari, provvedendo immediatamente al recesso unilaterale ovvero alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrano gli estremi;
c) la segnalazione ad AAMS, con le modalità definite dalla stessa, dei comportamenti illegali ed irregolari dei punti di vendita fisici, delle anomalie rilevate, nonché delle misure intraprese;
d) l’attivazione della connessione dei nuovi punti di vendita fisici alla rete telematica, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico;
e) la comunicazione ad AAMS, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, sia delle informazioni relative ai punti di vendita fisici con i quali ha stipulato i nuovi contratti, sia delle eventuali variazioni di titolarità del contratto ovvero di ubicazione nel punto di vendita fisico;
f) la trasmissione ad AAMS, ove richiesta, della copia di ciascun contratto con il punto di vendita fisico e dei relativi Allegati, per tutta la durata della concessione, anche in formato elettronico;
g) la comunicazione ad AAMS, dell’eventuale recesso unilaterale o risoluzione del
contratto stipulato con il punto di vendita fisico;
h) l’assistenza ai punti di vendita fisici, con strumenti di assistenza remota di contact center nonché, ove necessario, di accesso in loco;
i) la verifica circa l’esposizione nei punti di vendita fisici dei regolamenti di gioco, del logo AAMS e del gioco sicuro, della denominazione del concessionario e dei comunicati di AAMS.
3. Il concessionario, in particolare, con riferimento alle dotazioni tecnologiche, si impegna espressamente a garantirne il funzionamento e lo sviluppo attraverso:
a) il costante monitoraggio della piena e continua funzionalità della rete telematica, nonché dei terminali di gioco;
b) la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, della rete telematica e dei terminali di gioco per il tempestivo ripristino della loro piena e continua funzionalità;
c) l’aggiornamento costante e l’implementazione delle apparecchiature hardware e del software di gioco, centrale e periferico, nonché il rinnovo del parco complessivo dei terminali di gioco, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e dagli adeguamenti tecnologici richiesti da AAMS.
Articolo 18
Impegni del concessionario relativamente all’aggiornamento dell’inventario dei beni materiali ed immateriali
1. A decorrere dall’avvio della concessione, il concessionario trasmette ad AAMS, entro il 30 giugno di ogni anno, l’aggiornamento dell’inventario di cui all’Allegato 1 dell’atto di convenzione, distinto nelle sezioni “Beni materiali” e “Beni immateriali”, che costituiscono la rete distributiva fisica, quale risultante degli interventi effettuati dal concessionario nel corso dell’anno solare precedente.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, AAMS approva l’aggiornamento dell’inventario dei beni di cui al comma 1, previo contraddittorio con il concessionario, nel caso di contestazioni.
3. A decorrere dall’avvio della concessione, in deroga al termine di cui al comma 1, il concessionario si impegna espressamente ad aggiornare l’inventario dei beni, sezione “Beni immateriali”, entro 10 giorni dall’avvenuta registrazione a favore di AAMS, prevista dall’articolo 13, comma 6.
Articolo 19
Devoluzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea
1. Al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di AAMS e a sua richiesta, tutti i beni che costituiscono la rete distributiva fisica. I beni, al momento della devoluzione devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.
2. Le operazioni di devoluzione che avverranno secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico in contraddittorio tra AAMS ed il concessionario, sono avviate nel semestre antecedente la scadenza della concessione, salvaguardando l’esigenza di non compromettere la funzionalità della rete distributiva fisica. AAMS, ai fini della devoluzione, accerta, previa verifica con esito positivo, lo stato tecnico e funzionale della rete distributiva fisica. I beni dovranno essere devoluti ad AAMS in condizioni tali
da assicurare la continuità del funzionamento della rete distributiva fisica e gli stessi livelli di servizio previsti dagli Allegati 1, 2 e 3. I costi del trasferimento della rete distributiva fisica sono a carico del concessionario.
Articolo 20
Utilizzo della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea per eventuali servizi diversi da quelli oggetto della concessione
1. Il concessionario può utilizzare la rete distributiva fisica per servizi di gioco, diversi da quelli oggetto della concessione, previa espressa autorizzazione di AAMS, nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico.
2. Il concessionario può utilizzare la rete distributiva fisica per servizi non di gioco, per sé o per terzi, previa espressa autorizzazione di AAMS e nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario, presenta ad AAMS il relativo progetto di fattibilità tecnica; in ogni caso resta ferma la responsabilità del concessionario per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui ai commi 1 e 2.
4. I contratti relativi all’utilizzo della rete distributiva fisica per i servizi di cui ai commi 1 e 2, una copia dei quali deve essere consegnata con immediatezza ad AAMS, devono prevedere tassativamente:
a) una data di scadenza antecedente il termine della concessione;
b) una clausola di automatica risoluzione anticipata, nei casi di revoca della
concessione o di decadenza dalla concessione stessa.
5. AAMS si riserva la facoltà di utilizzare la rete distributiva fisica al fine di offrire servizi non di gioco, diversi da quelli di cui al comma 2. In tal caso, nell’apposito atto aggiuntivo all’atto di convenzione, di cui all’articolo 3, comma 2, sono definite le prestazioni richieste al concessionario.
CAPO V
REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
Articolo 21
Garanzia per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione
1. Il concessionario presta la garanzia, di cui al successivo comma 2, in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, istituti di credito o istituti assicurativi; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezion rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. Costituisce oggetto della garanzia, il cui importo complessivo è pari ad euro 75.000.00,00 (settantacinquemilioni/00), salvo quanto previsto alla successiva lettera a) per il primo anno di concessione, il corretto adempimento, in costanza del rapporto concessorio ed anche durante l’eventuale gestione obbligatoria, degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione
istantanea. Tale garanzia copre, fino alla concorrenza dei relativi massimali, i seguenti specifici obblighi:
a) il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, per tutta la durata della concessione. Per il primo anno di concessione il massimale è fissato in euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) salva la possibilità per AAMS di modificarne il valore qualora a seguito di aggiudicazione definitiva il numero degli aggiudicatari risultasse inferiore a 4. Per gli anni successivi il massimale della causale è pari al 5percento delle entrate percepite dall’Erario attraverso i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea nell’anno solare precedente e, comunque, non inferiore ad euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00);
b) il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete distributiva fisica affidata in uso per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti di AAMS previsti al riguardo nell’atto di convenzione, con particolare riferimento alle operazioni di devoluzione di cui all’articolo 19, commi 1 e 2. Il massimale per la causale è pari ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
c) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del concessionario, anche nell’ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento. Per il primo anno di concessione il massimale è fissato in euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Per gli anni successivi il massimale della causale è pari al 30percento dell’aggio percepito dal concessionario nell’anno solare precedente e, comunque, non inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
3. L’importo della garanzia di cui al comma 2 è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base degli importi comunicati da AAMS entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato adeguamento da parte del concessionario, dell’importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza della concessione.
4. La garanzia, di cui al comma 2, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino a 2 anni successivi alla data di scadenza della concessione stessa. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, a seconda del primo o del secondo periodo di concessione, purché nelle forme previste al comma 1, rispettivamente per un periodo pari a 5 o 4 anni, con validità di ulteriori due anni e con il conseguente obbligo di rinnovo entro sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei periodi di 5 o 4 anni, con nuova garanzia avente validità e condizioni analoghe.
5. La garanzia di cui al comma 2 deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, la cauzione, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto che l’ha emessa, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di AAMS stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
6. In caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2 per effetto di quanto disposto dall’atto di convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di 15 giorni decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. La mancata reintegrazione nel termine suddetto è causa di decadenza della concessione.
7. In caso di cessione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 , il nuovo concessionario, nel periodo di vigenza della concessione, è tenuto a prestare la garanzia di cui al comma 2.
La mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 15 giorni, decorrente dalla data di avvenuta cessione, della suddetta garanzia, è causa di decadenza dalla concessione.
Articolo 22
Somme e corrispettivi da versare ad AAMS
1. Il concessionario è tenuto a versare ad AAMS l’eventuale corrispettivo per i servizi resi dalla stessa relativamente al mezzo di pagamento, di cui all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L’entità del corrispettivo, di cui al comma 1, i termini del suo pagamento e le modalità di versamento sono fissati con atto aggiuntivo all’atto di convenzione, di cui all’articolo 3, comma 2. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a sottoscrivere tale atto entro un mese dalla data di adozione dei provvedimenti di disciplina del mezzo di pagamento di cui al precedente comma 1. AAMS, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il rinvio della data di scadenza fissata per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
3. Il concessionario è, altresì, tenuto a versare ad AAMS l’importo di cui all’articolo 16, comma 2, per l’utilizzo dei beni immateriali riferiti ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, secondo le modalità definite nei previsti atti aggiuntivi alla concessione di cui all’articolo 3, comma 2.
4. Il concessionario è tenuto entro il 30 novembre 2010 a versare la somma una tantum per l’anno 2010 desumibile dall’offerta economica risultante dalla aggiudicazione definitiva.
5. Il concessionario è tenuto, per l’utilizzo della rete distributiva fisica di cui all’articolo
20 commi 1 e 2, a versare ad AAMS un compenso da fissarsi con separato atto aggiuntivo di cui all’articolo 3 comma 2.
Articolo 23
Aggio del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione per ciascuno dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, al concessionario è attribuito un aggio pari all’11,90% (undicivirgolanovantapercento) della raccolta, comprensivo del compenso dell’8% (ottopercento) dovuto ai punti di vendita previsto dalla normativa vigente.
Articolo 24 Verifica tecnico-funzionale
1. AAMS effettua, anche a campione, a partire dal 1° gennaio 2011, specifiche verifiche presso la rete distributiva per il rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico- organizzativo della rete distributiva indicato nel capitolato d’oneri.
2. AAMS può effettuare verifiche tecnico funzionali della rete distributiva nel caso di adeguamenti tecnologici a seguito della comunicazione, da parte del concessionario, della propria disponibilità.
Articolo 25
Esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione
1. AAMS, durante il periodo di efficacia della concessione esercita attività di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni trasferite.
2. AAMS in particolare effettua verifiche presso gli stabilimenti di produzione e di distribuzione del concessionario per controllare il rispetto di quanto previsto nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti.
3. AAMS, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da AAMS, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di AAMS.
4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, sono a carico del concessionario.
5. Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da AAMS, entro i termini indicati da AAMS stessa all’atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.
Articolo 26 Penali
1. Xxxxx restando i casi di decadenza dalla concessione, previsti dal presente atto di convenzione, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, può applicare le penali stabilite dai successivi commi, secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato. Le penali non esonerano il concessionario da ogni altra eventuale responsabilità civile verso terzi né dall’ulteriore danno eventualmente provocato agli interessi erariali.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali ed agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, sono previste le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato 2, sono applicate le penali, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa, il cui importo è riportato nell’Allegato stesso;
b) per il mancato rispetto dell’attivazione del numero di punti vendita previsto dal progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva di cui al paragrafo 9.2 lettera j) del capitolato d’oneri, è applicata una penale dell’importo riportato nell’Allegato 3, parametrato sul numero di punti di vendita non attivati e sul numero dei comuni non coperti rispetto a quanto previsto nel progetto tecnico- organizzativo della rete distributiva;
c) per il mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), nonché di cui all’articolo 14, comma 5, lettera b), è applicata una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) fino al decimo
giorno di ritardo compreso, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, di euro 10.000,00 (diecimila/00) in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai consumatori di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è applicata una penale di importo variabile tra un minimo del 10 percento ed un massimo del 50 percento degli importi dovuti al consumatore stesso, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto al consumatore;
e) per ogni mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 13, comma 6, è applicata una penale pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
f) per la parziale realizzazione del piano di cui all’articolo 14, comma 12, e degli interventi di cui all’articolo 14, comma 11, è applicata una penale variabile tra un minimo pari al 5% (cinque percento) ed un massimo pari al 20% (venti percento) degli importi non utilizzati;
g) per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 16, comma 1, senza preventiva autorizzazione di AAMS, è applicata una penale tra in minimo di euro 10.000,00 (diecimila) ed un massimo di euro 30.000,00 (trentamila), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
h) per il mancato rispetto dei termini sia di trasmissione dell’inventario dei beni di cui all’articolo 18 comma 1, che di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 18 comma 3, è applicata una penale di euro 1.000,00 (mille/00), fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo, di euro 10.000,00 (diecimila/00), in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
i) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica si applicano le penali di cui all’Allegato 1 del presente atto di convenzione;
j) per l’utilizzo della rete distributiva fisica senza le autorizzazioni preventive di AAMS di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, è applicata una penale pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
k) per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del concessionario di cui all’articolo 20, comma 4, è applicata una penale pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
l) per il ritardato versamento del corrispettivo di cui all’articolo 22, comma 1, è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo
complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta percento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
m) per il ritardato versamento dell’importo di cui all’articolo 22, comma 3, è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta percento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
n) per il ritardato versamento della somma una tantum di cui all’articolo 22 , comma 4, della quota di utili erariali e degli eventuali ulteriori importi dovuti ad AAMS, sulla base della normativa vigente sui giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno fatto salvo l’avvio, ove previsto, del procedimento di decadenza dalla concessione;
o) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria definite da AAMS nel provvedimento di decadenza dalla concessione, di cui al successivo articolo 27, comma 5, sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell’inadempimento, sino all’ importo della garanzia di cui all’articolo 21, comma 2;
p) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, è applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto di vendita coinvolto;
q) per il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione di cui all’articolo 14, comma 5, lettera c) è applicata una penale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino al decimo giorno, di euro 10.000,00 (diecimila/00) tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno e di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre il trentesimo giorno per ogni ulteriore mese o frazione di mese di ritardo.
3. Il concessionario espressamente ed incondizionatamente si impegna a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma del presente atto di convenzione, sono dovuti gli interessi che saranno applicati nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento.
5. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
CAPO VI
REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Articolo 27 Revoca e decadenza
1. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente atto di convenzione, nei casi in cui:
a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS;
b) il concessionario violi in modo grave ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ed in particolare di quanto descritto nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti o di quanto eventualmente modificato ed approvato da AAMS;
c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi assimilabili ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ovvero ad altri giochi vietati dall’ordinamento italiano;
d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione emerga per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio ai sensi del capitolo 5 del capitolato d’oneri;
e) il concessionario violi gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 e dall’articolo 8, comma 1, lettera d);
f) il concessionario non provveda al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 12 dell’atto di convenzione nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
g) il concessionario non assicuri, a partire dal 2012, il livello minimo della raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea di cui all’articolo 4, comma 2, per tre anni consecutivi;
h) il concessionario effettui la raccolta del gioco in un numero di punti di vendita inferiore a 10.000 ovvero in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di vendita fisici, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4;
i) il concessionario non rispetti l’attivazione dei punti di vendita sia nel numero che nella distribuzione territoriale dichiarati nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva e per effetto di tale dichiarazione abbia acquisito un punteggio, in sede di procedura di selezione, tale da conseguire l’aggiudicazione in luogo di altro candidato utilmente classificatosi in posizione deteriore;
j) il concessionario non abbia presentato la garanzia di cui all’articolo 21, entro i termini fissati nello stesso articolo 21;
k) il concessionario sia in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad AAMS di cui all’articolo 22 dell’atto di convenzione ed in particolare della somma una tantum prevista al comma 4 del medesimo articolo;
l) il concessionario impedisca, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS, di cui all’articolo 25;
m) il concessionario non produca la certificazione della generazione casuale dei premi di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a) entro il 31 dicembre 2010 fatta comunque salva l’impossibilità di proporre lotterie prima della data di presentazione;
n) il concessionario non rispetti la percentuale minima dei livelli di servizio che comporta la decadenza ai sensi dell’Allegato 2.
3. AAMS entro il primo semestre del quinto anno di concessione, in caso di negativa valutazione dell’andamento della gestione del concessionario, tenuto conto anche del rispetto del livello minimo della raccolta di cui all’articolo 4, comma 2, procede alla revoca della concessione con efficacia dal 1° giugno 2015.
4. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente
atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato.
5. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto della decadenza e comunque dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione.
6. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento per la revoca ovvero contesta al concessionario stesso, in caso abbia avviato il procedimento di decadenza, i relativi addebiti, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. AAMS, all’esito dei suddetti procedimenti, tra l’altro ove del caso, adotta il provvedimento motivato di revoca o decadenza, il quale stabilisce:
a) i termini di devoluzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria;
c) le penali da applicare al concessionario decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b).
7. In caso di provvedimento di revoca o di decadenza della concessione, la garanzia di cui all’articolo 21, comma 2, è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.
Articolo 28
Obblighi del concessionario in caso di revoca o di decadenza
1. In caso di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione ai sensi dell’articolo 27, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente, entro i termini indicati da AAMS nel provvedimento di revoca o di decadenza, alla devoluzione ad AAMS, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da AAMS, di tutti i beni materiali ed immateriali che costituiscono la rete distributiva
fisica per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea secondo le modalità previste all’articolo 19.
2. Il concessionario, altresì, è tenuto espressamente a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da AAMS nel provvedimento di revoca o di decadenza, al fine di assicurare la continuità del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione ad AAMS, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da AAMS.
3. Il concessionario percepisce, per il periodo di gestione obbligatoria, l’aggio di cui all’articolo 23.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Tutela della riservatezza delle informazioni
1. Le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano espressamente a non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi formato le informazioni riservate ed a non farne oggetto di utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.
Articolo 30
Legge applicabile e disciplina del contenzioso
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.
Articolo 31 Esecuzione
1. L’atto di convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
Roma,
Per AAMS………………………………………….
Per il concessionario ………………………………
Ai sensi dell’articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti:
Per il concessionario
articolo 2 – commi 2, 3 e 4; | Firma…………………………………………… … |
articolo 3 – comma 1; | Firma…………………………………………… … |
articolo 4 – commi 1 e 2; | Firma…………………………………………… … |
articolo 5; | Firma…………………………………………… … |
articolo 6; | Firma…………………………………………… … |
articolo 7; | Firma…………………………………………… … |
articolo 9 – commi 3 e 7; | Firma…………………………………………… … |
articolo 10; | Firma…………………………………………… … |
articolo 11; | Firma…………………………………………… … |
articolo 12 – commi 3, 4, 5, 6 e 7; | Firma…………………………………………… … |
articolo 13 – commi 1, 2, 4, 5 e 6; | Firma…………………………………………… … |
articolo 14 – commi 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18 e 21; | Firma…………………………………………… … |
articolo 15 – comma 4; | Firma…………………………………………… … |
articolo 17 – comma 2; | Firma…………………………………………… … |
articolo 19; | Firma…………………………………………… … |
articolo 20; | Firma…………………………………………… … |
articolo 21; | Firma…………………………………………… … |
articolo 22; | Firma…………………………………………… … |
articolo 23; | Firma…………………………………………… … |
articolo 24; | Firma…………………………………………… … |
articolo 25; | Firma…………………………………………… … |
articolo 26; | Firma…………………………………………… … |
articolo 27; | Firma…………………………………………… … |
articolo 28; | Firma…………………………………………… … |
articolo 30; | Firma…………………………………………… … |