Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regolamento (CE) n. 1305/2013
Misura 19.3
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Accordo di Cooperazione
Progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale LEADER
“VALDASO GREEN COMMUNITY”
ACCORDO di COOPERAZIONE
L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Marzo tra i seguenti:
GAL Fermano Leader, codice fiscale/Partita IVA 01944950441, con sede in Monte Giberto, beneficiario della misura 19 del PSR Marche, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxx, nata a Fermo (FM), il 14/4/1980 e domiciliata per la carica presso la sede del GAL Fermano Leader in Monte Giberto, di seguito denominato Capofila
- da un lato-
E
GAL Xxxxxx, codice fiscale/Partita IVA 01502360447, con sede in Montalto delle Marche, beneficiario della misura 19 del PSR Marche, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Rotella (AP), il 22/8/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Xxxxxx in Montalto delle Marche;
Premesso che
I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);
in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l’attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “Valdaso Green Community”
(di seguito il “Progetto”);
i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Il progetto “Valdaso Green Community” ha come suoi obiettivi la definizione operativa di un percorso per la definizione di una Green Community della Valdaso coerente con la Strategia Nazionale delle Green Community (SNGC), di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, sviluppando azioni ed interventi da attuarsi sulla base di un processo partecipativo locale, imperniato sulle tipologie di servizi ecosistemici legati all’acqua ed al patrimonio culturale.
Gli obiettivi specifici sono pertanto:
OS1. Animare, sensibilizzare, informare e diffondere un approccio ecosistemico allo sviluppo territoriale, attraverso il coinvolgimento degli operatori locali, degli enti pubblici di riferimento e dell’associazionismo locale, al fine di individuare e condividere una strategia di Green Community della Valdaso.
OS2. Definire uno scenario strategico condiviso di medio e lungo termine, quale quadro di riferimento territoriale e ambientale che sintetizzi e metta a fattor comune le diverse iniziative in corso in Valdaso, a partire dagli Accordi Agroambientali, al Contratto di Fiume, ai Progetti Integrati Locali dei GAL, alla Strategia Aree Interne, all’Ecomuseo, riconducendoli a coerenza nell’ambito della Green Community.
OS3. Costruire l’inventario e la mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con specifico riferimento alle risorse idriche ed ai servizi culturali, anche al fine di arricchire i quadri conoscitivi del Contratto di Fiume della Media e Bassa Valdaso, nonché di una possibile estensione o duplicazione del Contratto nell’Alta Valdaso.
OS4. Sviluppare un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei Servizi Ecosistemici in Valdaso (acqua e cultura), definendo il possibile campo di applicazione di una metodologia di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PES/PES-like), così come previsto dall’articolo 70 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).
OS5. Avviare azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi Ecosistemici connessi alle risorse idriche ed alle risorse culturali legate alle infrastrutture per la mobilità dolce.
OS6. Sviluppare un Masterplan della mobilità outdoor quale telaio strategico territoriale interconnesso, fatto di aree di centralità turistica e reti a cui connettere tutte le azioni a sostegno del turismo in Valdaso, in chiave ambientalmente sostenibile, socialmente inclusiva e tecnologicamente innovativa.
OS7. Attuare azioni di comunicazione promozionale delle della mobilità outdoor a fini turistici in Valdaso.
OS8. Attuare azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati del Progetto di Cooperazione, al fine di sensibilizzare la comunità locale sulla strategia della Green Community ed incrementare le competenze sul tema da parte dei tecnici e degli amministratori pubblici e privati.
ART. 4 – Azioni di progetto
Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un Steering Committee, ai sensi del successivo articolo 9.
ART. 5 – Risorse finanziarie
Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto a cui è allegato il presente Accordo.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 - Obblighi delle Parti
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.
In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila
Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto (NOTA: elencazione meramente indicativa):
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.
Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni consultive e di controllo dell’attuazione del Progetto.
ART. 8 – Doveri dei Partner
Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello Steeering Committee.
I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetti nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Ai Partner spetterà (elencazione meramente indicativa):
- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.
ART. 9 - Steering Committee
Lo Steering Committee assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.
Lo Steering Committee si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richieda almeno un Partner con email PEC inviata al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.
Lo Steering Committee è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo 1 Partner.
Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
- per le deliberazioni relative a azioni di Xxxxxxxx, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.
ART. 10 - Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa dallo Steeering Committee. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Xxx sia escluso il Capofila, nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.
ART. 11 – Adesione di nuovi Partner
L’adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere e dei relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all’approvazione dello Steering Committee, che, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L’adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.
A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all’aggiornamento delle seguenti parti:
- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.
L’adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell’aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l’aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.
ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo Steering Committee non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART. 13 – Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 30/06/2023, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d’ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell’Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell’Accordo, lo Steering Committee deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.
ART. 14 – Modifiche e integrazioni
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Il Foro di Fermo sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.
ART. 16 – Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n.2 (due) copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da 7 (sette) pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
L’allegato: Progetto “Valdaso Green Community” è composto da N. 21 (ventuno) pagine
Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “Valdaso Green Community”.
Il Rappresentante legale del Capofila Il Rappresentante legale del Partner
Per quanto possa occorre, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art.12 – Rinuncia di uno o più parti e l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.