Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART. 15 DELLA L. 241/90) TRA LA FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE (FARBAS) E LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO MEV-CSU (METODOLOGIE AVANZATE PER LA VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO CONNESSO AI PROCESSI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, RELAZIONALE E NATURALISTICO AMBIENTALE DELLA REGIONE BASILICATA.)
PREMESSO che con DGR 1490/2014 avente ad oggetto “Protocollo d’intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A” è stato approvato il progetto presentato dalla Farbas “Rilancio e Potenziamento dell’Osservatorio Ambientale – attuazione del Catalogo dell’Osservatorio Ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell’informazione ambientale;
CONSIDERATO che
La fondazione FARBAS e la Scuola di Ingegneria condividono l’interesse a sviluppare le attività di ricerca descritte nel seguito del presente accordo di collaborazione
Ciò premesso e considerato,
la Fondazione Osservatorio Ambiente Regionale della Basilicata (C.F.: 96083250769), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 0 - 00000 Xxxxxxx Xxxxx (XX), di seguito indicata come “FARBAS”, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, legittimato alla stipula del presente Accordo di Collaborazione
E
La Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito detta SI- UNIBAS, via dell’Ateneo Lucano 10, CF. 96003410766, rappresentata dal suo Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, ivi domiciliato per la carica,
Stipulano il seguente Accordo di Collaborazione
Art. 1 - Premesse
Le premesse, gli atti in esse richiamati ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne rappresentano la base giuridica.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento in collaborazione di attività di studio e ricerca di interesse comune nell’ambito del progetto “MEV-CSU” MEtodologie avanzate per la
Valutazione del Consumo di SUolo connesso ai processi di sviluppo del sistema insediativo, relazionale e naturalistico ambientale della Regione Basilicata.
2. Le Parti con il presente Accordo intendono stabilire i termini della collaborazione e altresì regolare e definire le condizioni per l’erogazione delle prestazioni e del contributo.
Art.3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna nello svolgimento dell’attività di propria competenza a rispettare i termini indicati nel presente atto, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per la realizzazione delle attività riportate di seguito.
2. La SI-UNIBAS svolgerà attività di studio e ricerca sul progetto di cui all’art. 2 e produrrà contributi ed elaborazioni con riferimento ai seguenti Work Package tematici:
a. Analisi dell'evoluzione del sistema insediativo e previsioni di sviluppo delle aree urbane (WP1)
b. Analisi di Land Use e Land Cover Change (WP3)
c. Stima, analisi e scenari di perdita di suolo disponibile per servizi ecosistemici (WP6)
d. Analisi della relazione tra consumo di suolo e interventi di programmazione economica e pianificazione urbana territoriale (WP7)
e. Linee di indirizzo per una riduzione del fenomeno del consumo di suolo in Basilicata (WP10)
3. La SI-UNIBAS nell’espletamento dei compiti connessi al presente accordo può coinvolgere anche altri Dipartimenti Universitari, o Enti di ricerca o personale ad essi afferenti nonché stipulare contratti di lavoro con terzi, esonerando la Fondazione Farbas da qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti di terzi, derivanti dall’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
4. La Fondazione Farbas si impegna a:
- porre in essere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi del presente Accordo;
- a fornire ogni utile dato in suo possesso in merito all’oggetto.
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività
La SI-UNIBAS costituisce un apposito Gruppo di Ricerca che provvederà a svolgere le attività di cui al precedente art. 3 anche avvalendosi di professionalità presenti all’interno dell’ateneo o esterne, opportunamente contrattualizzate, ed interamente a carico degli oneri derivanti dal presente accordo.
Art. 5 - Responsabili dell’Accordo
Per le attività di cui al presente Accordo e con riferimento agli impegni assunti dal proprio Ente di appartenenza, sono individuati:
per la Fondazione Farbas :
- Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
per la SI-UNIBAS:
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx quale responsabile scientifico
Art. 6 - Importo dell’Accordo
1. Il costo complessivo dell’attività di collaborazione è quantificato in € 51.378,95;
Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie
1. Farbas si impegna a trasferire alla SI-UNIBAS l’importo di € 51.378,95 con la successione e le percentuali appresso indicate:
– 40% a titolo di anticipazione per l’avvio delle attività di ricerca;
– 40% a conclusione del primo anno di attività;
– 20% in sede di collaudo e verifica di congruità da parte del CTS della Fondazione FARBAS.
2. I versamenti saranno effettuati come al successivo art. 8.
Art. 8 - Obblighi di tracciabilità finanziaria
1. SI_UNIBAS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del presente Accordo di Collaborazione.
2. SI_UNIBAS si impegna a dare immediata comunicazione alla FONDAZIONE FARBAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Potenza, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
3. Ai sensi e per effetto dell'Articolo 3, comma 1, della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, l'erogazione del Contributo Finanziario di cui al precedente Articolo 7 verrà effettuato dalla Fondazione FARBAS a mezzo di bonifico bancario disposto sul conto indicato da SI_UNIBAS così come qui di seguito riportato:
- x/x/x - Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx – MPS, Ag.– Potenza, filiale di seguimento (7480), intestato a Scuola di Ingegneria- SI Unibas, IBAN: XX00X0000000000000000000000, Sottoconto n. 40.
4. Le operazioni sul Conto di cui al precedente comma 3 saranno effettuate dal Direttore della Scuola di Ingegneria, Prof. Ing. Xxxxxxx X. XXXXXXX e dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Contabili, sig.ra Xxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 9 - Ammissibilità delle spese
1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così come indicati nel Piano Finanziario articolato per voci di costo ed imputabili esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell’attività di ricerca. (di cui in allegato parte integrante del presente accordo)
2. Sono ammissibili le spese sostenute durante il periodo di validità dell’Accordo a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 10 - Durata e modifica dell’Accordo
1. Le attività di cui all’art. 2 del presente Accordo, verranno esplicate nel termine di 36 mesi consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, salvo eventuali proroghe su istanza motivata di una delle due Amministrazioni.
2. Al fine di garantire un miglioramento dell’attuazione e gestione delle attività di progetto, o a seguito di modificazioni che dovessero intervenire nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti potranno, di comune accordo, rivedere in tutto o in parte il presente Accordo.
Art. 11 – Utilizzazione dei risultati
1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione potranno essere oggetto di eventuali pubblicazioni. I Dati, le Informazioni e gli Elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo di Collaborazione sono di comune proprietà delle Parti che possono utilizzarli nell’ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
2. Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo della Fondazione Farbas e della SI_UNIBAS e dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Attività di studio e ricerca eseguita in collaborazione con la Fondazione Farbas”.
3. Con la finalità di alimentare e rendere sempre più stretto il legame tra l’innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico con il trasferimento delle conoscenze, la SI-UNIBAS organizzerà e svolgerà uno o più seminari, rivolti agli studenti e ai professionisti interessati, sulle metodologie utilizzate e sui più significativi risultati conseguiti nel corso delle attività oggetto dell’accordo.
Art. 12 - Risoluzione dell’Accordo
1. In caso di grave inadempimento da parte della SI-UNIBAS degli obblighi assunti con il presente accordo, lo stesso si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Fondazione Farbas ove la diffida ad adempiere contenente l'indicazione delle gravi inottemperanze riscontrate, comunicata per lettera raccomandata alla SI-UNIBAS, sia rimasta senza effetto entro 30 giorni dalla ricezione.
2. La revoca del presente accordo, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, comporterà la non corresponsione del compenso forfetario residuo (corrispondente alle attività non realizzate ovvero contestate) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del Codice Civile.
Art. 13 - Foro competente
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra le Parti è competente il Foro di Potenza.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.
Art. 14 - Oneri fiscali
1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/10/72
n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione FARBAS
Letto, confermato e sottoscritto.
li,
Fondazione Osservatorio IL DIRETTORE SI-UNIBAS Ambientale Regionale -FARBAS
IL DIRETTORE GENERALE (Prof. Xxxxxxx X. XXXXXXX)
(Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx)