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RACC.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PRESSO I BAR SITUATI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN XXXXXXXXX E DI SAN NICCOLO’ DI SIENA - N. CIG 92740124CE
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 5 (cinque) del mese di settembre
fra
- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;
e
- VIVENDA SPA, (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore”, “Ditta” e “Operatore economico”), avente sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000- Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA: 07864721001, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Jesi (AN) il 08/11/1958, C.F. FDRGRG58S08E388E domiciliato per il presente atto
presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura 22/06/2022 conservata agli atti dell’Ufficio.
PREMESSO
- che con Determina a contrarre n. 419/22 del 12/07/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e xx.xx., una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 presso i locali bar/caffetteria posti all’interno del Complesso di X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 e all’interno del Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, 00 – Siena, per la durata di 6 (sei) mesi;
- che con la suddetta Determina sono stati approvati: il Capitolato speciale di appalto (CSA), la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determina n. 501/22 del 12/08/2022, si è provveduto ad approvare l’offerta presentata e ad aggiudicare alla Società VIVENDA SPA il Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 presso i locali bar/caffetteria posti all’interno del Complesso di X. Xxxxxxxxx, Piazza San Xxxxxxxxx, n. 7 e Xxx X. Xxxx
x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e all’interno del Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, x. 00 (ex O.P. “San Niccolò”) – Siena;
- che ai fini delle verifiche antimafia si è proceduto ai sensi dell’art. 3 del
D.L. 76/20 convertito nella Legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 51
del D.L. 77/21 convertito nella Legge n. 108/2021e in data 10/08/22 è stata inoltrata richiesta di Comunicazione antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. 76/20 e s.m.i. mediante la BDNA e altresì è stata richiesta l’autocertificazione delle comunicazioni antimafia di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 attestante l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159, pervenuta a mezzo pec con protocollo aziendale n. 0015912 del 11/08/22 conservata in atti;
- che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva nell’ipotesi in cui emergano a carico dei soggetti sottoposti alle verifiche le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 159/2011 (Testo Unico legislazione antimafia);
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;
- che alla data odierna non risultano motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia;
- che l’aggiudicazione predetta risulta efficace;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi 05/09/2022 alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli
effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida alla Società VIVENDA SPA che, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx accetta e si obbliga a realizzare il “Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 presso i locali bar/caffetteria posti all’interno del Complesso di X. Xxxxxxxxx, Piazza San Xxxxxxxxx, n. 7 e Xxx
X. Xxxx x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e all’interno del Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, x. 00 (ex O.P. “San Niccolò”) – Siena (SI)”.
Il servizio si svolgerà presso i locali bar/caffetteria posti all’interno del Complesso di X. Xxxxxxxxx, Piazza San Xxxxxxxxx, n. 7 e Xxx X. Xxxx x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e all’interno del Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, x.
00 (ex O.P. “San Niccolò”), presso i locali attrezzati concessi in uso a titolo gratuito dalla Università degli Studi di Siena all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in forza della Convenzione stipulata in data 5/11/2021. E’ fatto espresso divieto alla Società VIVENDA SPA di mutare la destinazione d’uso dei locali né potrà la stessa concederli a sua volta in uso a terzi.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al
presente contratto quale “Allegato A”, facendone parte integrante e sostanziale.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha durata di 6 (sei) mesi, salvo quanto previsto, in caso di raggiungimento dell’importo massimo, dal successivo art. 3.
ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 198.429,00 (euro centonovantottomilaquattrocentoventinove/00), oltre IVA nei termini di legge.
L’Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo sopra indicato in quanto corrisponderà alla Società l’importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 5,08 (euro cinque/08), IVA esclusa. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l’andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell’effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all’Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato. Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) non essendo presenti in ragione della tipologia del servizio rischi da interferenze. Non sono,
quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso. Le modifiche non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.
ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’aggiudicatario: xxxxxxxxxx@xxx.xx
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il RUP abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e
rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.
Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 92740124CE, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 92740124CE.
La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli
effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere
vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda, tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Banca UniCredit S.p.A., Agenzia Filiale
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso
Operativa Roma Xxxxx Xxxxxxxx 00 Xxxx,
con codice IBAN IT
24K0200805364000030023
o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 92740124CE. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” presentato dalla Società in sede di gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 25 del Capitolato speciale di appalto.
ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all’Azienda il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 105/2016.
ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 92740124CE. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi
contrattuali diverse dalla cessione di credito.
ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di
proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del
D.U.V.R.I. La Ditta è comunque tenuta al pieno rispetto della normativa in materia d igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Le eventuali attività manutentive relative all’hardware e al software concessi in uso dall’Azienda all’Operatore economico dovranno essere effettuate previo accordo fra Azienda e Ditta allo scopo di evitare rischi interferenziali.
ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 27 del Capitolato.
Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione
della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti fattispecie:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario;
- violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale
nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA
2022/50/2647419 del 22/08/2022
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.
munita di firme digitali, con la quale REALE MUTUA Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.904,00 (euro cinquemilanovecentoquattro/00). L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO900, di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (presentate in copia e conservati agli atti).
L’atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. La garanzia valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui all’art 8.
ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i
danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto. In osservanza a quanto previsto dall’art.
37 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione n.
249442113 del 22/08/2022 Convenzione 85 Generali Italia
Generali Italia S.p.A.
rilasciata da e Appendice di rinnovo con un massimale unico non
inferiore a Euro 1.500.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto.
Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all’Azienda.
L’esistenza di tale polizza non libera comunque la società dalle proprie responsabilità.
ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale ad essa dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l’esercizio della mensa, secondo quanto esplicitamente previsto all’art. 9 del Capitolato.
ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati
personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolarenomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto quale “Allegato B”. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di
protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 20 RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso xxx XXX xx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.
L’Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell’Appaltatore medesimo.
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L’imposta di bollo pari ad Euro 176,00 (euro centosettantasei/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.
ART. 22 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme
contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- nella legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del cosiddetto decreto legge semplificazioni 31 maggio 2021, n. 77.
ART. 23 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 24 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 6 Fatturazione e pagamenti;
- 11 Obblighi e responsabilità dell’appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 23 Foro competente.
Letto, firmato e sottoscritto