SETTORE TECNICO VIA G. REVERBERI, 225070 NOZZA DI VESTONE (BS) TEL. 0365-8777, FAX. 0365-8777100www.cmvs.it - info@cmvs.it protocollo@pec.cmvs.it DISCIPLINARE DI GARA(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)Servizi tecnici di...
SETTORE TECNICO | XXX X. XXXXXXXXX, 0 00000 XXXXX XX XXXXXXX (XX) TEL. 0000-0000, FAX. 0000-0000000 xxx.xxxx.xx - xxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx |
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Servizi tecnici di verifica della progettazione | |
procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 | |
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 | |
Verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei Comuni dell’aggregazione Comunità Montana di Valle Sabbia” | |
CIG: 792206787E |
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1.1. Informazioni preliminari 3
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
6
2.1. Atti e Documentazione di gara 6
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni 7
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
9
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell’I.V.A.) 9
3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori 9
3.3. Mancata suddivisione in lotti 9
10
11
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta 11
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti 11
5.3. Divieto di partecipazione plurima 12
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
13
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) 13
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) 14
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) 14
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria 15
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 17
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
18
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) 18
7.2. Capacità economico e finanziaria 19
7.3. Capacità tecnica e professionale 19
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE 22
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili 23
24
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento 24
8.2. Contratto di avvalimento 25
26
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
26
26
11.1. Presa visione dei luoghi 26
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC
26
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC 26
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici 27
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI
27
13.1. Presentazione della documentazione amministrativa 27
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa 28
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
29
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio 29
14.2. Soccorso istruttorio informale 30
15. CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
31
15.1. Documentazione Amministrativa
31
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 31
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 34
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA
35
16.1. Contenuto materiale e di merito 35
16.2. Formalità e condizioni dell’Offerta tecnica 37
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA
37
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
38
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 38
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica 39
18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta economica 41
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria 41
19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
42
19.2. Conclusione della fase di ammissione 43
20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
44
21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
44
21.1. Gestione delle Offerte tecniche 44
21.2. Apertura delle Offerte economiche 45
21.3. Offerte anomale o anormalmente basse 46
22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
46
22.1. Disciplina della verifica 46
22.2. Contenuto delle giustificazioni 47
23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
49
23.2. Stipula del contratto 50
24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
52
24.1. Controversie in materia di scelta del contraente 52
24.2. Controversie in materia contrattuale 52
53
25.1. Trattamento dei dati personali 53
25.4. Disposizioni di chiusura 55
1. CAPO 1. PREMESSE
1.1. Informazioni preliminari
1.1.1. Stazione appaltante
Stazione appaltante:
--- Comunità Montana di Valle Sabbia
--- Codice fiscale 87002810171 e partita IVA 00726670987
--- Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): UF0PQH
--- domicilio digitale (PEC): xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
--- RUP (nel seguito «RUP»): xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
1.1.2. Profilo di committente
1.1.3. Oggetto della gara
a) Denominazione conferita dall’Amministrazione: Servizio di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia”
b) altre informazioni:
--- CIG: 792206787E
--- Luogo di esecuzione: NUTS ITC47
--- CPV: 71.63.14.00-4
1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell’offerta:
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara; a tale scopo si precisa che:
--- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
--- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito;
--- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) la presentazione:
--- deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al punto 1.1.5;
--- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all’indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.
1.1.5. Presentazione dell’offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement
La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARCA S.p.A. (Società di Regione Lombardia), denominata «SINTEL», accessibile all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx menu «E-PROCUREMENT», sottomenu «Piattaforma SINTEL» oppure direttamente alla pagina
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/XXXX/Xxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx
A tale scopo:
a) la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta avviene caricando la documentazione e l’offerta sulla Piattaforma con le modalità richiamate alla successiva lettera c) nonché al punto VI.3, lettera b), del bando di gara;
b) con la Piattaforma sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l’ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell’accesso alla Piattaforma e al suo utilizzo per la presentazione dell’Offerta sono descritte e richiamate nella documentazione di cui al punto 2.1.4, lettera c).
1.2. Definizioni utilizzate
Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.
1.2.1. Definizioni generali
a) «Codice dei contratti»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Regolamento generale»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto
15.2 il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
d) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
--- «Tavola Z-1» rubricata «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
--- «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
e) «Classificazione» o «Classificazione dei lavori»: la categoria identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la declaratoria di identificazione delle opere, il pertinente grado di complessità;
f) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
g) «CAD» il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1.2.2. Definizioni specifiche:
a) «il presente Documento»: il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data di indizione della gara»: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Plico»: convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste
telematiche:
--- «Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa» la busta con contenente l’intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
--- «Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta con l’Offerta tecnica di cui al Capo 16;
--- «Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall’Offerta di prezzo di cui al punto 17.1.
d) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quali:
--- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
--- ausiliario, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente la data del bando di gara;
e) «Offerente»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), primo trattino, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che si presentano unitariamente con un’unica offerta;
f) «Forma aggregata»: gli Operatori economici riuniti, quali:
--- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti “consorzi occasionali”) di cui al punto 5.2.1, distinti tra Forma aggregata già perfezionata (già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti);
--- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2;
g) «Rapporto diretto»: il rapporto giuridico intercorrente tra l’Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell’associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza con l’Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile; non sono considerati con Rapporto diretto i consulenti o collaboratori in qualunque modo definiti compresi quelli di cui alla lettera h);
h) «Consulente o Collaboratore»: professionista di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell’Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:
--- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Atti e Documentazione di gara
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici
a) In esecuzione della determina a contrattare n. 9 del 30/05/2019 assunta dalla Direzione, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Capo 3:
--- mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti;
--- con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
c) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE di cui al punto 15.2, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2 e sulla Piattaforma telematica di cui a punto 1.1.5.
2.1.2. Documentazione a base di gara
La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto dei servizi, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:
a) Schema di contratto disciplinare di incarico;
b) Capitolato prestazionale corredato dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
c) Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera n. 99 del 17/07/2018;
2.1.3. Clausole di prevalenza
a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell’offerta il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;
b) il presente atto si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e dalle Linee guida n. 1 e n. 2 di ANAC (per loro natura non vincolanti) ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti, per le motivazioni allegate alla determina a contrattare;
c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole del bando tipo di cui alla lettera b);
d) in particolare il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014, recepito anche dall’articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).
2.1.4. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento
Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:
a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull’esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:
--- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
--- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
c) per quanto riguarda la Piattaforma di cui al punto 1.1.5, i seguenti documenti e manuali reperibili
all’indirizzo indicato al medesimo punto 1.1.5, liberamente consultabili, al menu «HELP», sottomenu
«GUIDE E MANUALI», sezione «OPERATORE ECONOMICO»:
--- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
--- «Manuale per la Gestione del Profilo»;
--- «Manuale per la Registrazione e primo accesso»;
--- «Manuale per la Partecipazione alle gare»;
--- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca».
d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l’effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
--- al numero telefonico al Numero verde 800.116.728 (Help Desk);
--- all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni
2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;
c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
d) le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sul profilo di committente;
e) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’Operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l’ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell’Offerente.
2.2.2. Comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:
a) l’indicazione è fatta preferibilmente all’interno del DGUE di cui al punto 15.2 e, in ogni caso, all’interno del procedimento di presentazione dell’Offerta sulla Piattaforma;
b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia per l’Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell’utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui al punto 2.2.3, diversamente quest’ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.2.3. Modalità di comunicazione
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
--- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai fini dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;
b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
--- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
--- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
--- che hanno fatto ricorso all’avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.
2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all’accesso
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:
a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l’aggiudicazione;
b) l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione amministrativa presentata in gara, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando, per il trattamento dei dati, quanto previsto al punto 25.1;
c) l’assenso all’accesso dei controinteressati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del
d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
--- alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.2, lettera f);
--- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell’anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell’I.V.A.)
L’importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:
Lotto n. | Denominazione del Lotto | Importo stimato del corrispettivo | Importo stimato dei lavori | ||
Per livello di progetto | Totale Lotto | ||||
unico | degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities” | Definitivo | 91.697 | 183.394 | 20.376.031 |
Esecutivo | 91.697 |
a) per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera b);
b) l’erogazione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera, ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.
3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori
L’importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, è quantificato come segue:
ID Opere | Identificazione delle Opere | Grado di complessità «G» | Importo stimato dei lavori «V» | Importo stimato del corrispettivo |
IB.08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. | 0.50 | 12.455.759 | 81.374 |
T.02 | Sistemi e rete di telecomunicazioni | 0.70 | 5.770.566 | 58.982 |
IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione …. | 1.15 | 2.149.706 | 43.038 |
Importo totale | 20.376.031 | 183.394 |
3.3. Mancata suddivisione in lotti
a) L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la verifica è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio;
b) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in Forma aggregata e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.
4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI
4.1. Durata
a) La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in 105 (centocinque) giorni, per le prestazioni di cui al punto 3.1;
b) la durata di cui alla lettera a) è suddivisa in:
--- 60 (sessanta) giorni per le attività di verifica della progettazione definitiva;
--- 45 (quarantacinque) giorni per le attività di verifica della progettazione esecutiva;
4.2. Opzioni
Non sono previste opzioni.
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta
Nell’ambito degli operatori economici di cui agli articoli, 26 comma 6, lettera a) e 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possono presentare offerta:
a) gli Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
b) Operatori economici di cui alla lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettere
d) ed e), e 48 del Codice dei contratti e dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell’articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti
5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:
a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell’atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
d) ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’Operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in Forma aggregata purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri Operatori economici aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.
5.2.2. Contratti di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. Per la partecipazione alla gara l’organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici retisti ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
5.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi stabili
Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l’esecuzione delle prestazioni; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l’esecuzione o per l’avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l’esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall’articolo 353 del codice penale.
5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI dello stesso Xxxxxx dei contratti.
5.3. Divieto di partecipazione plurima
Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:
a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
b) un Operatore economico:
--- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest’ultimo;
--- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
L’esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo
260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando
è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell’esecuzione o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
L’esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 6.3, oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento), ambedue i soci in caso di due soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
1. Se l’Operatore economico omette l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a),
risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all’esclusione se l’Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegando a questo+ la pertinente dimostrazione.
4. L’esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, che nell’anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l’Operatore economico:
--- cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d’azienda, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;
--- affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d’azienda.
5. Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria
6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b), il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio in sede di gara; non è motivo di esclusione un omesso pagamento in misura inferiore a quella ostativa al rilascio del DURC.
6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato
X del Codice dei contratti;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice dei contratti.
Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l’eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla lettera b), l’Operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
--- che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;
--- che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;
--- in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti al raggruppamento sia assoggettato ad una procedura concorsuale;
--- qualora prescritto da ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al Capo 8, in quanto compatibile;
3. Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera
a) e del paragrafo 4.1, lettera b).
4. Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall’indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
5. Quanto alle lettere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
6.5.1. Motivi riconducibili all’articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l’Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
5. Quanto alla lettera m), per l’esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche
modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.
6. Quanto alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto
6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.
6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 4.1, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l’Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adotterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.
6.5.4. Dichiarazione di responsabilità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)
Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall’offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un’offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)
7.1.1. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l’scrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:
a) numero e località di iscrizione;
b) codice ATECORI e attività pertinenti l’oggetto dell’affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall’Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e
non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l’iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.
7.2. Capacità economico e finanziaria
7.2.1. Fatturato in servizi di verifica della progettazione (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del Codice dei contratti, considerato l’elevato grado di impegno nella
fase di verifica, con possibile notevole discontinuità di impegno, in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di verifica volta per volta imposti per le due fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva), ai fini dell’affidabilità degli Offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di verifica, per un importo complessivo nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di indizione della gara, non inferiore a 2 volte l’importo del valore stimato totale dei corrispettivi di cui al punto 3.1. Si precisa che il fatturato specifico:
a) corrisponde alla voce A, numero 1), del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette) per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi di verifica e altri servizi tecnici di cui all’articolo 157 del Codice dei contratti, quindi depurato da proventi diversi quali ricavi da vendite, plusvalenze e quanto non attinente;
b) è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi il fatturato specifico emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell’intermediario fiscale abilitato (soggetto che conserva e garantisce le scritture contabili ai fini civili o fiscali).
7.2.2. Copertura assicurativa alternativa al fatturato
Per la partecipazione e l’ammissione non è richiesto il possesso di una copertura assicurativa. La copertura assicurativa è richiesta all’aggiudicatario con le modalità, i termini e le condizioni di cui al punto 23.2.2, lettera c).
7.3. Capacità tecnica e professionale
7.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di verifica dei progetti
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 1), del DGUE)
E’ richiesto il requisito consistente nell’aver svolto servizi di verifica dei progetti di cui all’articolo 26, del Codice dei contratti, alle condizioni indicate di seguito, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della gara, per un importo dei lavori non inferiore ad 1 (una) volta l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui alla tabella che segue, per i quali devono essere svolti i servizi di verifica da affidare, come previsto nella «Colonna A» della stessa tabella:
periodo utile di riferimento: dal | 10/07/2009 | al | 10/07/2019 | |||
ID opere | Declaratoria sintetica | Grado di compless ità | Importi x 1 | |||
Lavori da bando | Requisiti minimi: | |||||
Colonna A | Colonna B | |||||
IB.08 | Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. | 0.50 | 12.455.759 | 12.455.759 | 4.982.304 | |
T.02 | Sistemi e rete di telecomunicazioni | 0.70 | 5.770.566 | 5.770.566 | 2.308.226 | |
IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione …. | 1.15 | 2.149.706 | 2.149.706 | 859.882 |
A tale scopo ciascun Operatore economico deve allegare una distinta di progetti per i quali ha svolto i
servizi tecnici di verifica e di ispezione ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti, oppure, se anteriori al 19 aprile 2018, ai sensi degli articoli 45 e 49 del Regolamento generale, vigenti al tempo, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a) la distinta deve riportare, per ciascun progetto, appartenente alla Classificazione sopra indicata e definita anche al punto 3.2, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:
--- l’individuazione del committente; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- se si è trattato di progetto di fattibilità tecnico-economica (o progetto preliminare), oppure di progetto definitivo oppure di progetto esecutivo; qualora la verifica sia stata effettuata su più di un livello di progettazione, ciascuno di tali livelli verificati concorre al requisito;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
--- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d);
--- l’importo dei progetti, come individuato alla lettera e);
--- l’Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
--- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l’Offerente;
b) per i servizi svolti:
--- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 3.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
IB.08 | IA.03, IA.04, IB.09, T.01, T.02 | IA.01, IA.02, tutte le IB (con la esclusione della IB.09) e T.03 |
IA.03 | IA.04 | IA.01 e IA.02 |
T.02 | T.01, IA.03 e IA.04 | IA.01, IA.02 e T.03 |
--- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
IB.08 | IV/c e IV/b | IV/a |
IA.03 | III/c | III/a e III/b |
T.02 | III/c | III/a e III/b |
--- sono utilizzabili anche progetti ai quali non è attribuita una classificazione oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di progetti oggettivamente riconducibili alle stesse classificazioni;
--- quanto previsto alla presente lettera b), in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i progetti per i quali sono stati svolti i servizi in
precedenza, in modo da consentire progetti oggettivamente analoghi ed estromettere progetti altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall’articolo 8 del Decreto tariffe, in relazione all’individuazione dei progetti utili ai fini del requisito;
c) i progetti utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto il servizio di verifica della progettazione;
d) i progetti utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi sono iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all’interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
e) l’importo utile dei singoli progetti da considerare ai fini del requisito è quello del progetto verificato, che abbia ottenuto la validazione, inteso come importo posto a base di gara risultante dal relativo quadro economico;
f) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.3.2. Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di verifica dei progetti “di punta”
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 1), con specificazione, del DGUE)
E’ richiesto il requisito consistente nell’aver svolto servizi di verifica dei progetti (cosiddetti “servizi di punta”), di cui all’articolo 26, del Codice dei contratti, alle condizioni indicate di seguito, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della gara, per un importo dei lavori oggetto del progetto verificato non inferiore a 0,40 (zero virgola quaranta) volte l’importo dei lavori, per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2, per i quali devono essere svolti i servizi di verifica da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui al punto 7.3.1. A tale scopo:
a) l’Operatore economico deve dichiarare il progetto o la coppia di progetti per i quali ha svolto i “servizi di punta” indicando, per ciascun progetto, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto 7.3.1;
b) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del progetto o delle coppie di progetti all’interno della medesima distinta di cui al precedente punto 7.3.1;
c) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 7.3.1 fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due servizi di verifica di progetto;
d) il requisito può essere raggiunto anche con un solo servizio per ciascuna classificazione;
e) gli importi dei progetti relativi ai “servizi di punta” di cui al presente punto possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 7.3.1 e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.
7.3.3. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)
Gli operatori economici offerenti, in qualunque modo organizzati, devono disporre e indicare nominativamente i soggetti (persone fisiche) che svolgono le prestazioni di verifica e firmeranno gli atti relativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.
Quale requisito di ammissione devono disporre almeno delle seguenti professionalità, con iscrizione al pertinente Ordine professionale:
a) architetto;
b) ingegnere;
Tra i professionisti di cui al precedente periodo, deve essere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni e iscritto al relativo albo professionale.
7.3.4. Altri requisiti speciali
a) possesso dell’accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, secondo la norma europea UNI EN ISO 17020, rilasciato da ACCREDIA quale Ente unico nazionale di accreditamento, o da altro ente analogo membro della EA (European Accredditation) che abbia firmato l’accordo di mutuo
riconoscimento MLA (Multilateral Agreement) o firmatario all’interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF (International Accreditation Forum); l’accreditamento deve comprendere specificatamente le verifiche di progetto ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o scopo analogo (ispezioni di progetto);
b) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l’iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l’iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.3.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)
È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, ma concorre esclusivamente alla valutazione
dell’Offerta tecnica ai sensi dei punti 16.1, 18.1 e 18.2.1, lettera f), il possesso delle certificazioni:
a) del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 34;
b) del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, nel settore EA/IAF 34 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Trattandosi di requisiti attinenti all’Offerta tecnica non possono essere oggetto di avvalimento.
Le certificazioni devono essere state rilasciate per il settore EA/IAF 34, o comunque con lo scopo pertinente il servizio oggetto di affidamento, sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE
7.4.1. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, per l’individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione senza richiamare o ripetere i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l’individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:
a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;
b) i requisiti di cui al punto 7.2 (economico-finanziari) devono essere posseduti dall’Operatore economico mandatario in misura maggioritaria; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di tali requisiti;
c) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) devono essere posseduti dall’Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle altre Classificazioni di lavori diverse da quella prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario;
d) i requisiti di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta), essere posseduti dall’Operatore economico mandatario almeno con riferimento alla
Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle altre Classificazioni di lavori diverse da quella prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario; per ciascuna delle classificazioni di cui al punto
3.2 il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere apportata da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più Operatori economici;
e) i requisiti di cui al punto 7.3.3, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando quanto segue:
--- costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto 7.3.3, secondo paragrafo (coordinatore del gruppo di lavoro), che deve essere attribuita nell’ambito dell’Operatore economico mandatario o capogruppo;
--- in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l’iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all’interno dell’Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali.
f) i requisiti di cui al punto 7.3.4 (altri requisiti speciali) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento;
g) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l’Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
--- sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
--- se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.3, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
--- in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
h) ovunque nel presente punto 7.4.1 e al punto 7.4.2 si richiede la misura maggioritaria per l’Operatore economico mandatario o capogruppo rispetto agli Operatori economici mandanti:
--- per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall’Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento;
--- per misura maggioritaria non si intende la maggioranza assoluta o superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;
--- l’Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall’Operatore economico mandatario, salvaguardando l’obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultimo.
7.4.2. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto
a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario o da un’aggregazione in contratto di rete nell’ambito del raggruppamento temporaneo Offerente;
b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo, si applica la disciplina di cui al precedente punto 7.4.1 in quanto compatibile.
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)
Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l’esecuzione dei lavori devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e i requisiti di selezione di cui al Capo 7; trova applicazione la disciplina di cui al punto 5.2.3.
8. CAPO 8. AVVALIMENTO
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento
8.1.1. Oggetto dell’avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione:
--- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 7.1;
--- dei requisiti professionali di cui al punto 7.3.3 e 7.3.4;
b) l’avvalimento è ammesso per i requisiti:
--- di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2;
--- di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, con l’esclusione del punto 7.3.3, fermo restando quanto previsto al punto 8.1.2;
c) la documentazione presentata:
--- dall’Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto l’Operatore economico offerente è carente);
--- dall’Operatore economico ausiliario deve riportare l’indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l’Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell’Operatore economico offerente;
d) l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 6 e al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessaria, ai fini di cui al punto 15.3, lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
e) è fatto salvo quanto previsto al punto 8.1.3;
f) L’Offerente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l’avvalimento
Trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:
a) l’Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;
b) l’Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
--- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano
separatamente in concorrenza tra di loro;
--- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
c) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al Capo 16.
8.1.3. Sostituzione dell’Operatore economico ausiliario
Agli Operatori economici ausiliari non si applicano i motivi di esclusione di cui al punto 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l’Operatore che ha fatto ricorso all’avvalimento deve sostituire l’Operatore economico ausiliario:
a) in qualunque fase della gara qualora non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7 o incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, come descritti ai punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5.1, ai sensi del secondo periodo della norma citata;
b) se incorre in uno dei motivi non obbligatori di esclusione, diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all’Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
d) entro il termine assegnato deve presentare, tramite l’Offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d) nonché il contratto di avvalimento di cui al punto 8.2;
e) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, si procede all’esclusione dell’Offerente dalla procedura;
f) la sostituzione non è ammessa e si procede all’esclusione dell’Offerente e dell’Operatore economico ausiliario nei seguenti casi:
--- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
--- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.2, lettera d);
g) l’Offerente può rinunciare all’avvalimento in ogni momento se successivamente acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l’Operatore economico ausiliario.
8.2. Contratto di avvalimento
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l’Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’Operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:
a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e, nei limiti della sua compatibilità, di cui all’articolo 88 del Regolamento generale;
b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali messe a disposizione;
c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, se si tratta di mera “dimenticanza” in fase di allegazione all’offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
--- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
--- tale stipula e sottoscrizione è documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, da fornirsi a cura dei contraenti;
--- in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 8.1.1,
presentate dagli Operatori economici offerente e dell’ausiliario, la manifestazione di volontà di concludere un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa.
9. CAPO 9. SUBAPPALTO
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Ai sensi dell’art. 31, c. 8 del Codice, trattandosi di attività a supporto del RUP, non è ammesso il ricorso al subappalto
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93, comma 10, dello stesso Xxxxxx non sono dovuti la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti.
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO
11.1. Presa visione dei luoghi
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Restano fermi l’obbligo, per l’Offerente, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente punto 6.5.4 e alla Parte III, Sezione D, numero 9) del DGUE;
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC
Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto al presente punto:
a) previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente per conto dell’Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;
c) il codice identificativo della gara e l’importo da corrispondere sono i seguenti:
CIG | Importo contributo |
792206787E | 20,00 |
d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall’Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell’Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
--- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l’Offerente ha presentato il PASSOE;
--- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l’Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento;
h) dopo l’accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l’ammissione dell’Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:
a) se l’Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all’indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l’attivazione delle credenziali di accesso;
b) se l’Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
--- creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
--- visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell’Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
c) l’accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi internet:
d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI
13.1. Presentazione della documentazione amministrativa
L’offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4 e 1.1.5, alle condizioni di cui al Capo 15, con l’applicazione delle seguenti prescrizioni:
a) la mancata presentazione del Plico per l’Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell’Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, tuttavia:
--- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
--- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l’Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l’apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
--- il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell’Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l’Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l’Offerente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al punto IV.2.6) del bando di gara;
i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata nella richiesta;
l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell’Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa
Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
b) l’eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall’interessato in favore del quale è stato rilasciato l’originale o dal soggetto nell’interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 o 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
--- dal rappresentante legale dell’Operatore economico se questi si avvale dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
--- dal rappresentante legale dell’Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
--- mediate firma digitale ai sensi dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenere dall’allegare copia del documento di riconoscimento;
--- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l’hanno prodotta.
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio
14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:
a) l’irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l’esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
--- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione gara;
--- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all’Offerente;
--- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
--- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
--- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio
A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:
a) in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti;
--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente
alla stessa;
b) non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) in caso di Forma aggregata:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
--- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettere c) e d);
f) hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 12.1 in misura insufficiente;
g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.
14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:
a) la Stazione appaltante assegna all’Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’Offerente; è escluso l’Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) la Stazione appaltante esclude l’Offerente:
--- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
--- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta, ove ciò sia richiesto esplicitamente;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell’Offerente;
e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale è stato dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;
f) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2.
14.2. Soccorso istruttorio informale
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante:
a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’Offerente ai sensi del punto 2.2, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non
comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1. Documentazione Amministrativa
15.1.1. Domanda di partecipazione
Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell’Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l’Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.
15.1.2. Documentazione richiesta
Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:
a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
--- la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
--- i requisiti generali e l’assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
--- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
--- le condizioni relative all’avvalimento di cui al Capo 8;
b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
--- la documentazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto 25.2, qualora non allegata all’offerta economica;
--- l’attestazione di versamento del contributo all’ANAC di cui al punto 12.1;
--- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC di cui al punto 12.2;
c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, con gli accorgimenti di cui al punto 15.2.5, se del caso integrato in base alle specificità dell’Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice dei contratti:
a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l’Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui al punto 13.2, lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;
b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di elezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l’azienda o il ramo d’azienda, cooptati;
d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,
appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) l’eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
15.2.2. DGUE: Redazione e compilazione in base alla sequenza del contenuto di merito
Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica, come previsto al punto 15.2.1, lettera c), e come sommariamente descritto al punto 15.2.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’Operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’Operatore economico:
righe relative all’identificazione dell’Operatore economico, fino alla risposta alla domanda sulla
«Forma di partecipazione» con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:
--- tutti gli Operatori economici;
dal rigo relativo alla «Forma di partecipazione» compresi i riquadri alle lettere a), b), c) e la tabella con le quote dei requisiti spesi dal singolo Operatore in Forma aggregata e delle prestazioni che lo stesso Operatore intende assumere nell’ambito della Forma aggregata, fino alla lettera d) esclusa:
--- tutti gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 7.4, con le sole indicazioni di pertinenza del singolo Operatore economico componente della Forma aggregata;
rigo alla lettera d) e relativa tabella con l’individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l’esecuzione o che apportano i requisiti:
--- Consorzi di cooperative oppure Consorzi stabili di cui al punto 7.5.
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,
--- tutti gli Operatori economici con indicazione nominativa di tutti soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 6.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento):
--- Offerenti che intendono ricorrere all’avvalimento ai sensi del Capo 8, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento;
Sezione D. Informazioni sul subappalto (non pertinente)
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 6)
Sezione A e Sezione C:
--- tutti gli Operatori economici anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 6.3 e riportate nella Parte II, Sezione B. (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).
Sezione B (pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali):
--- gli Offerenti;
--- gli Operatori economici ausiliari; Sezione D, fino al numero 6) compreso:
--- tutti gli Operatori economici.
Sezione D, numero 7), numero 8) e numero 9):
--- gli Offerenti.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. Idoneità:
al numero 1): iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al punto 7.1.1:
--- tutti gli Operatori economici organizzati in forma di società;
al numero 2): iscrizione agli Ordini professionali pertinenti di cui al punto 7.3.3:
--- tutti gli Operatori economici.
Sezione B. Requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2:
--- Offerenti che apportano i requisiti di capacità economica e finanziaria;
--- Operatori economici ausiliari che apportano i requisiti di capacità economica oggetto di avvalimento a favore dell’Offerente;
Sezione C. Requisiti di Capacità tecniche e professionali:
al numero 1): Lavori per i quali sono stati volti i servizi, di cui al punto 7.3.1
--- Offerenti che apportano i requisiti di capacità tecniche e professionali;
--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità tecniche e professionali sono oggetto di avvalimento;
al numero 6): professionalità di cui al punto 7.3.3
--- Offerenti che apportano le professionalità, le funzioni e i requisiti richiesti; Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 7.3.5:
--- Offerenti che ne sono in possesso;
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Tutti gli Operatori economici in relazione al proprio DGUE da presentare.
15.2.3. DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici
Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle elencate nel seguito e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:
a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:
--- Parte II, Sezione A, fino al rigo, compreso, recante la risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione» con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:
--- Parte II, Sezione B:
--- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fino al numero 8) compreso;
--- Parte IV, Sezione A, numero 1) solo se costituiti come società;
--- Parte IV, Sezione A, numero 2);
--- Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 15.2.4;
b) Offerenti in qualunque forma:
--- Parte II, Sezione D: indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare di cui al Capo 9;
--- Parte IV, Sezione B, numeri 1) e 2), come richiesti al punto 7.2.1;
--- Parte IV, Sezione C, numero 6), requisiti rispettivamente di cui al punto 7.3.3;
--- Parte IV, Sezione B, Sezione C, Sezione D);
c) Offerenti in Forma aggregata di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 7.4:
--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L’Operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», compresi i righi alle lettere a), b) e c), fino alla Tabella con l’indicazione dei requisiti apportati alla Forma aggregata dall’Offerente («chi ha fatto cosa») e le prestazioni o quote di prestazioni che saranno eseguite dall’Offerente nella Forma aggregata («chi farà cosa»);
d) Consorzi stabili e consorzi di cooperative di cui di cui ai punti 5.2.3 e 7.5:
--- Parte II, Sezione A, lettera d) compresa la tabella finale con l’elenco dei consorziati indicati per l’esecuzione e per i quali il consorzio concorre;
e) Offerenti che ricorrono all’avvalimento di cui al Capo 8;
--- Parte II, Sezione C, con l’individuazione dell’Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall’Operatore economico Offerente che si avvale dell’ausiliario se l’avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l’avvalimento è fatto a favore dell’Offerente in Forma aggregata; in caso di più Operatori economici ausiliari replicare la Sezione;
f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al Capo 9:
--- Parte II, Sezione D, con l’indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare;
g) Operatori economici ausiliari di cui all’articolo 89 del Codice di contratti e al Capo 8:
--- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D, limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento.
15.2.4. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE
Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e), e istruzioni di cui ai punti 15.2.2 e
15.2.3 sono sia alternative che complementari tra di loro; le prime sviluppate secondo la sequenza della composizione del DGUE e le seconde secondo la sequenza relativa alla tipologia e al ruolo dei singoli Operatori economici. A tale scopo:
a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
--- redigere e sottoscrivere la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all’assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
--- procurarsi e sottoscrivere il proprio PASSOE;
b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 6 del presente Documento, le relative dichiarazioni devo essere sottoscritte:
--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
--- all’Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
--- all’Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall’Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l’azienda);
--- alle persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.3, appartenenti a ciascuno degli Operatori economici citati in precedenza.
d) l’eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
15.2.5. Utilizzo del DGUE
Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in quanto:
a) se l’Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile alla pagina web xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx, o disponibile su un’altra qualsiasi altra piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
b) se l’operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all’allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l’Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);
d) l’omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub- procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l’Offerente nonché, nei casi più gravi, con l’esclusione dello stesso Offerente;
e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni con firma digitale e caricato sulla Piattaforma.
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:
a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall’autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
b) atti formali di contestazione:
--- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
--- di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;
d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
--- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
--- ostative e di self cleaning nei confronti dell’Operatore economico e dei suoi soggetti elencati al punto 6.3, ove ammessi dall’articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
e) in caso di avvalimento:
--- l’elenco dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario mette a disposizione dell’Offerente;
--- i contratti di avvalimento, in originale o copia autentica;
f) gli eventuali contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, gli atti di fusione o di trasformazione;
g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, quali:
--- atti di modifica di uno o più soggetti di cui all’articolo 80, comma 3;
--- atti di conferimento di procure;
i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
--- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
--- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942;
l) in caso di procedura di fallimento: provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
m) nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
n) altra documentazione che l’Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA
16.1. Contenuto materiale e di merito
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 18.1, suddivisi in sub-elementi. Con riferimento ai predetti elementi di valutazione l’Offerta tecnica è costituita come descritto nel seguito:
a) quanto all’elemento numero 1:
--- Una scheda descrittiva, con eventuali elaborati grafici, di n. 1 incarico afferente servizi di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo, e di supporto alla validazione affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di
eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo che il Concorrente ritiene potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare. In particolare dovranno essere specificati i punti indicati nella tabella “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”;
--- il servizio di verifica della progettazione riferito all’intervento illustrato deve essere stato eseguito dall’Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
--- il servizio di verifica deve essere stato svolto dall’Offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in una Forma aggregata con terzi diversi non appartenenti all’Offerente nella sua configurazione attuale nella presente gara;
--- il servizio di verifica illustrato non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 o 7.3.2;
--- il servizio di verifica del progetto illustrato e le relative informazioni non possono essere oggetto di avvalimento;
--- il servizio di verifica illustrato deve essere stato redatto nei 10 (dieci) anni antecedenti la data del presente Documento;
--- il servizio di verifica proposto è corredato da una relazione descrittiva che illustri e rappresenti, a titolo di spiegazione e approfondimento, le modalità di svolgimento del servizio stesso;
--- l’analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva all’intervento così come previsto nella documentazione tecnica di cui al punto 2.1.2, alla Classificazione di cui al punto 3.2 o altra analogia significativa per contenuto;
--- il livello o, se più di uno, i livelli di progettazione oggetto del servizio di verifica;
--- l’indicazione dei professionisti che hanno partecipato al servizio di verifica della progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
b) quanto all’elemento numero 2: una relazione descrittiva nella quale l’Offerente deve descrivere le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano, anche con riferimento ai rapporti con la Stazione appaltante e i comuni interessati, la previsione, durante le fasi progettuali, delle misure poste in atto e la continuità delle attività coinvolte;
c) quanto all’elemento numero 3: una relazione descrittiva nella quale l’Offerente deve descrivere:
--- i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell’Offerente, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza e dichiarate nella documentazione amministrativa;
--- come al punto precedente ma con riferimento alle eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati;
--- le dotazioni strumentali, sia hardware che software nonché le modalità della loro implementazione nell’esecuzione del servizio;
--- i contenuti ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all’Offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;
d) il contenuto delle relazioni descrittive di cui alle lettere precedenti è lasciato all’autonomia professionale dell’Offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l’offerta tecnica; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità influisce sulle valutazioni di cui al punto 18.1, lettera c);
e) l’offerta tecnica deve essere contenuta nei seguenti limiti indicativi:
1) quanto all’elemento numero 1:
--- per la documentazione grafica, elaborati in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure 9 (nove) schede formato A4, ovvero formati intermedi analoghi per dimensioni;
--- per la relazione descrittiva dell’intervento, un numero massimo di 3 (tre) cartelle;
2) quanto all’elemento numero 2: relazione tecnica illustrativa in numero massimo di 10 (dieci) cartelle, eventualmente integrata da limitate rappresentazioni grafiche, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure 2 (due) formato A4;
3) quanto all’elemento numero 3: relazione tecnica illustrativa e curriculum dei professionisti che si
intendono valorizzare, in numero massimo di 20 (dieci) cartelle, eventualmente integrata da limitate rappresentazioni grafiche, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure 2 (due) formato A4;
f) le relazioni devono essere omogenee e all’interno di esse si devono individuare con immediatezza i contenuti con riferimento agli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica di cui al punto 18.1;
g) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera e) può essere distribuito tra i vari elementi secondo la sensibilità dell’Offerente e costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è valutato negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1, lettera c);
h) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.3.
16.2. Formalità e condizioni dell’Offerta tecnica
Nella formazione dell’Offerta tecnica devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- ciascun file contenente gli elaborati grafici o le relazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dall’Offerente;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia per immagine dell’originale, all’interno del file di riferimento;
b) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio su una sola facciata (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
--- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
c) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al Capo 17;
d) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
--- comportare varianti, ma solo miglioramenti in quanto, ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante non le ammette;
e) la sottoscrizione dell’Offerta tecnica deve essere fatta dall’Offerente mediante la firma dei soggetti di cui al punto 13.1, lettera d);
f) se l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA
17.1 Offerta di prezzo
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di cui al punto 3.1), ovvero all’importo dei servizi soggetto a ribasso, con le modalità
e alle condizioni che seguono:
a) il ribasso è indicato su apposita dichiarazione, disponibile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, sottoscritto con firma digitale e poi caricata sulla stessa Piattaforma; il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice:
--- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
--- deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa.
c) il ribasso è indicato anche compilando a video l’apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica, precisando che resta fatto salvo quanto indicato al punto 18.4, lettera c) del presente documento;
17.2. Offerta di tempo
La Stazione appaltante non applica l’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti, pertanto non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:
Elementi e macroelementi | riferimento | peso |
Offerta tecnica | Capo 16 | 70 |
Offerta economica: ribasso del prezzo | Capo 17 | 30 |
Totale | 100 |
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
La valutazione dell’Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, come sopra elencati, in primo luogo in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, con i criteri vivi indicati e riportati in sintesi nel seguito:
n. | Elementi (e sub-elementi) | sub-pesi | pesi | |
1. | Professionalità e adeguatezza tecnica desunta da un servizio riferito a un progetto analogo a quello oggetto dell’affidamento................................................................. | 19 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
1.b | Grado di pertinenza, analogia e omogeneità del progetto oggetto di verifica, rispetto all’intervento in oggetto ............................................... | 09 | ||
1.c | livello di multidisciplinarietà espressa dall’intervento oggetto di verifica: | 10 | ||
2. | Caratteristiche metodologiche dell’offerta - Modalità di esecuzione del servizio......... | 33 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
2.a | tematiche che caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi, efficacia della descrizione e della metodologia di approccio................... | 9 | ||
2.b | Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche riscontrate durante le varie fasi di verifica dei progetti ......... | 10 | ||
2.c | Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza | 10 |
nelle diverse sedi e con i progettisti nelle varie fasi progettuali.............. | ||||
2.d | Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34 ................... | 2 | ||
2.e | Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 34 oppure delle misure di gestione ambientale conformi al sistema EMAS ..................... | 2 | ||
3. | Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali............................................. | 18 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: | ||||
3.a | Coerenza del gruppo di lavoro con l’obiettivo del servizio anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli ambiti ......... | 6 | ||
3.b | Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi del servizio .......................... | 6 | ||
3.c | Efficacia, funzionalità e innovazione delle dotazioni strumentali............ | 6 | ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 70 |
I predetti criteri sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:
a) la valutazione tende a previlegiare le Offerte tecniche:
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 16.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell’Offerta tecnica;
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall’autonomia delle conoscenze dell’Offerente;
--- non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui alla lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;
c) nella valutazione sono previlegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica
18.2.1. Valutazione dell’Offerta tecnica
L’attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
b) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC, se il numero delle offerte ammesse:
--- è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;
--- è superiore a 12 (dodici), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall’eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie,
in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l’elemento è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxxx di valori | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 /10 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 / 8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 / 6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 / 4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 / 2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 / 0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
dove: | C(a) i = Pi / Pmax |
C(a) i | è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); |
Pi | è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame; |
Pmax | è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte; |
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 18.1; a ciascun singolo elemento di valutazione suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub- elementi che lo compongono;
e) per gli elementi suddivisi in sub-elementi se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
f) in deroga alle lettere precedenti, ai sub-elementi 2.d) e 2.e) il relativo punteggio è attribuito mediante accertamento della presenza o assenza delle pertinenti condizioni; si precisa che:
--- il punteggio è attribuito secondo un criterio «on/off» senza alcuna interpolazione o graduazione;
--- in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all’Operatore economico mandatario o capogruppo;
--- in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta da Consorzio o da tutte le imprese consorziate indicate per l’esecuzione;
g) i punteggi di cui alla lettera f) concorrono alla riparametrazione di primo livello di cui alla lettera e).
18.2.2. Punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica
All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.2.1, lettera e); in ogni caso:
a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica;
b) è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all’Offerta tecnica pari a un punteggio assoluto complessivo di 30 (trenta); a tal fine si precisa che:
--- tale soglia di sbarramento è determinata dopo l’eventuale riparametrazione di cui alla lettera a);
--- le Offerte tecniche che non superano la predetta soglia non accedono all’apertura dell’Offerta economica e sono estromesse dal proseguimento del procedimento di gara.
c) la riparametrazione di secondo livello di cui alla lettera a) è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 21.3.1.
18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta economica
18.3.1. Attribuzione dei punteggi all’Offerta di prezzo
L’elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1:
a) espresso con le modalità di cui al punto 17.1;
b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,80;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:
dove: | per R i <= R media per R i > R medio | C i = 0,80 x R i / R medio C i = 0,80 + (1,00 - 0,80) x [(R i – R medio) / (R max – R medio)] |
C i | è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; | |
R i | è il ribasso offerto dal singolo concorrente; | |
R medio | è la media aritmetica dei valori delle offerte (di ribassi sul prezzo) ammesse; | |
R max | è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse. |
18.3.2. Attribuzione dei punteggi all’Offerta di tempo
Come già previsto al punto 17.2, la Stazione appaltante non applica l’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti, pertanto non è ammessa alcuna offerta di riduzione sul tempo di esecuzione.
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria
Alla conclusione della seduta:
a) a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall’Offerta tecnica di cui al punto 18.2.2 il punteggio ottenuto dall’Offerta di prezzo di cui al punto
18.3.1 e il punteggio ottenuto dall’Offerta di tempo di cui al punto 18.3.2;
b) sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria;
c) ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta redatta dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;
d) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.
19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19.1. Ammissione
19.1.1. Disciplina generale delle sedute
Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
--- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione;
c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
--- l’eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
--- le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta tecnica di cui al Capo 18;
--- l’eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d’ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2.
19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:
a) senza che si proceda all’apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
--- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
--- non consente l’individuazione degli Offerenti;
--- non contiene l’Offerta tecnica o l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica
all’interno dell’Offerta tecnica o all’interno della documentazione amministrativa;
b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3.
19.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi non rimediabili
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento.
Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 19.1.2, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti
13.2 e 15.2.4 oppure hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell’Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
b) in una o più d’una delle dichiarazioni:
--- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
--- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
--- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell’ambito della composizione dell’Offerente ai fini della qualificazione o con l’espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure sono sprovvisti di un giovane professionista tra i progettisti, come richiesto al punto 7.4.1;
f) in caso di ricorso all’avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 8.2;
g) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l’hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 11;
h) non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell’attestazione, il tutto secondo la disciplina di cui al punto 12.1.
19.2. Conclusione della fase di ammissione
19.2.1. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli Offerenti:
a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3;
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.
19.2.2. Elenco delle ammissioni e delle esclusioni
Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
b) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono rese note mediante la pubblicate sul Profilo di committente entro 2 (due) giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono comunicate a tutti gli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2;
c) la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
19.3.3. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta
In deroga a quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2, se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte nonché quelle di cui ai successivi Capo 20 e al Capo 21, sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l’ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20. In tal caso:
a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
b) l’eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti.
20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice:
a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
b) è responsabile della valutazione delle offerte tecniche;
c) una volta nominata, la sua composizione è resa nota mediante pubblicazione sul profilo di committente unitamente al curriculum dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.
21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21.1. Gestione delle Offerte tecniche
21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche
Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al punto 19.2.2, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:
a) la Commissione giudicatrice di cui al Capo 20:
--- procede, in seduta pubblica ai sensi del punto 19.1.1, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
--- dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli eventuali Offerenti presenti ad allontanarsi;
b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e
dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
21.1.2. Esame di merito dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
c) sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
--- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’Operatore economico Offerente, in quanto la firma autografa compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, eventuali firme autografe compaiono comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
--- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2, lettere c) e d) oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
--- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
--- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
21.1.3. Conclusione dell’esame dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 18.2.3 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole
Offerte tecniche;
c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica, ovvero la rappresentazione informatica delle stesse, sono allegate al verbale o riportate nello stesso.
21.2. Apertura delle Offerte economiche
21.2.1. Apertura dell’Offerta economica
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1.3, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 21.2.2.
21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 21.2.1, lettera d).
21.2.3. Valutazione dell’Offerta economica
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 21.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 18.3.1 per il relativo peso previsto al Capo 18.
21.3. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento prezzo di cui al punto 18.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 36 su un totale di 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 44 su un totale di 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
--- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22;
--- è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell’esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’Offerente che ha presentato la migliore offerta risultata prima nella graduatoria di cui al punto 18.4 e la seduta pubblica è dichiarata chiusa;
e) le operazioni e gli adempimenti di cui al presente punto 21.3 possono essere effettuati dalla Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 oppure dal seggio di gara di cui al punto 21.1.1, lettera b).
22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22.1. Disciplina della verifica
22.1.1. Modalità di verifica delle giustificazioni
Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
a) richiede contemporaneamente per iscritto agli Offerenti titolari delle migliori offerte anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della nuova proposta di aggiudicazione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 22.2;
b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall’ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 51 del codice di procedura penale;
d) verifica in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall’Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l’anomalia, procede ai sensi del punto 22.1.2;
f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all’esclusione dell’offerta giudicata incongrua;
g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l’anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione senza ulteriore adempimento;
h) il RUP escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni se l’Offerente:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla lettera b);
--- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera g).
22.1.2. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni
Se alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni:
a) la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 18.4, risulta congrua, il RUP formula conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
b) la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
d) risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
e) una o più d’una delle offerte, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.
22.2. Contenuto delle giustificazioni
22.2.1. Forma delle giustificazioni
Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell’offerta; in ogni caso:
a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l’offerta;
b) se le giustificazioni, a giudizio dell’Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del
Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
c) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al Capo 16, come presentata dall’Offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
22.2.2. Contenuto di merito
Le giustificazioni, sottoscritte dall’Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:
a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) possono riguardare ogni altra condizione che l’Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
c) non sono altresì ammesse se:
c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’Operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.4) utile d’impresa;
e) con riferimento al costo del personale:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23.1. Aggiudicazione
23.1.1. Adempimenti preliminari
Prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante:
a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
b) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l’approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
c) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all’articolo 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice;
d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l’accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all’Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell’aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all’Operatore economico subentrante;
g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e in caso di verifica negativa:
--- se non è stata ancora disposta l’aggiudicazione esclude l’Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
--- a revocare l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a
prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- procede, in tutti i casi, alla segnalazione all’ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera g);
h) sensi dell’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l’offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità e dalle dichiarazioni risulti che l’Offerente impiega personale dipendente nello svolgimento del servizio, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica.
23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;
c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) a decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.
23.1.3. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva tipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l’aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto di cui al punto 2.1.2, lettera a), completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell’Offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);
c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
23.2. Stipula del contratto
23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto:
a) non può essere stipulato prima:
--- che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
--- dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
--- dell’ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione
appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
--- dell’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all’aggiudicatario a tale scopo;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contatti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell’inizio delle prestazioni;
c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.
23.2.2. Obblighi dell’aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
c) a provare alla Stazione appaltante il possesso di un’assicurazione per responsabilità civile professionale, che copre i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 9- bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell’articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012; a tale scopo:
--- deposita l’originale o la copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, della relativa polizza oppure trasmette copia informatica mediante scansione della polizza cartacea ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 2, del CAD, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale o autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico o da un notaio; oppure, in caso di polizza digitale, comunica formalmente gli estremi della polizza, il codice di controllo e l’indirizzo internet dove la polizza può essere verificata in tempo reale e se del caso scaricata;
--- la polizza deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un massimale garantito non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo totale dei lavori oggetto dei servizi come individuato al punto 3.2;
--- eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa;
d) a depositare, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Xxxxxx;
e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell’aggiudicatario;
f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’aggiudicazione e la sostituzione dell’aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all’aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.
23.2.3. Spese di pubblicazione
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell’articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25
gennaio 2017, n. 20):
a) sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 3.000,00, fermo restando il conguaglio in seguito all’accertamento ai sensi della lettera c);
c) l’importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l’importo effettivo è comunicato dalla Stazione appaltante all’aggiudicatario, fornendone i giustificativi;
d) le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c); in caso di mancato rimborso nel termine la Stazione appaltante provvede mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell’aggiudicatario;
e) in alternativa alla previsione di cui alla lettera d), le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 16-bis, quinto comma, del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
24.1. Controversie in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
24.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
24.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.
25. CAPO 25. NORME FINALI
25.1. Trattamento dei dati personali
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, lettere
h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR;
b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
g) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante/la centrale di committenza citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: Segretario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.
25.2. Imposta di bollo
Ai fini dell’imposta sul bollo:
a) l’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio « », codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’Offerente;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
25.3. Accesso agli atti
25.3.1. Accesso agli atti del procedimento
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei contratti, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Xxxxxx;
b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
25.3.2. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti del procedimento
Ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l’accesso agli atti è precluso:
a) alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l’Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell’offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.2, lettera e); non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l’Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
c) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’Offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
e) la deroga non si applica ed è consentito l’accesso ai controinteressati ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
25.3.3. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;
e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi “omissis”; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti “omissis”.
25.4. Disposizioni di chiusura
25.4.1. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l’applicabilità dell’articolo 1355 del codice civile.
Per completezza, con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo, si precisa che il servizio del verificatore è subordinato al buon esito della gara di project financing per l’affidamento in concessione del servizio gestione manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nei comuni facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché agli imprevisti, sia di natura stragiudiziale che giudiziale o profili di legittimità, a cui potrebbe intercorrere la procedura di gara di P.P.P..
25.4.2. Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti
Ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice dei contratti:
a) l’aggiudicatario del presente incarico di progettazione non può partecipare agli appalti dei lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta;
b) ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario della presenta gara; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile:
c) gli stessi divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario del presente incarico di progettazione, ai suoi consulenti e collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai dipendenti di questi ultimi, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
d) i divieti di cui al presente punto non trovano applicazione se soggetti ivi indicati dimostrano che l’esperienza acquisita nell’espletamento del presente incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Il Responsabile di Gara: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegati: modello per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici).