CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN VIA MANZONI N° 24 (FG 7 MAP 392 SUB 2 E 3) ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. PEDALE NOVATESE
COMUNE DI NOVATE MILANESE
REGISTRO SCRITTURE PRIVATE N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITE IN ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ (▇▇ 7 MAP 392 SUB 2 E 3) ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. PEDALE NOVATESE
Il giorno del mese di dell’anno in Nova- te Milanese,
tra
il Comune di Novate Milanese, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇- ▇▇ IVA n. 02032910156, nella persona della Dr.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nata a Roma il 16 novembre 1964, nella sua carica di Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, in forza dei poteri ad essa conferiti dall’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché della delibera di G.C. n. del , di seguito con- venzionalmente denominato “locatore”,
e
l’Associazione A.S.D. Pedale Novatese, con sede in via Legnone n. 5, C.F. 97020200156, oggi rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ nato a Busto Arsizio (VA), il 01/05/1942, residente a Novate Milanese in ▇▇▇ ▇▇▇▇- ▇▇▇ ▇. ▇, ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, di seguito convenzionalmente deno- minato “conduttore”,
premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di due unità im- mobiliari site in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, individuate cata- stalmente al fg 7 mapp 392 sub 2 e 3, della superficie complessiva di 115
mq, poste al piano terreno e seminterrato, destinate rispettivamente a C1 e A10/4
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 (Oggetto e durata)
Il Comune di Novate Milanese concede in locazione e consegna all’Associazione A.S.D. Pedale Novatese le unità immobiliari site in via Manzoni n° 24, così come meglio evidenziate in verde nella planimetria al- legata al presente atto sotto la lettera A), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per la durata di sei anni con decorrenza dal 1 aprile 2009 sino al 31 marzo 2015. Le unità immobiliari summenzionate sono locate quale sede per lo svolgimento delle attività associativa. E’ vietato al conduttore mutare tale uso, pertanto il locatore declina ogni responsabilità per eventuali viola- zioni di questa disposizione.
ART. 2 (Impegni)
Il conduttore si impegna:
- a conservare gli immobili in perfetto stato per tutta la durata del presente contratto;
- a non effettuare modifiche, innovazioni, migliorie delle unità immobiliari concesse in locazione, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
- a non sublocare, cedere o dare in comodato d’uso anche gratuito a terzi i locali stessi, a pena di risoluzione del rapporto giuridico in essere;
- a restituire i locali alla scadenza del presente contratto, liberi e sgomberi da qualsiasi cosa e rilasciati in normale stato di manutenzione.
ART. 3 (Oneri)
E’ a carico del conduttore il canone complessivo annuo di € 6.113,00, da pagarsi con le seguenti modalità:
- € 1.528,00 in due rate semestrali anticipate, scadenti ciascuna il 30/04 e il 31/10 di ciascun anno;
- € 4.585,00 quale corrispettivo da prestarsi in servizi a favore dei cit- tadini novatesi, concordati annualmente con l’Amministrazione co- munale ed approvati mediante apposito atto deliberativo, avvalendo- si dell’art. 1197 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 32 della L. 392/78 le parti convengono che il canone sarà aggiornato annualmente su richiesta del locatore. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’ISTAT. La mancata esecuzione delle attività dovute in sostituzione del corrispettivo in danaro in tutto o in parte, comporterà l’immediata riscossio- ne del canone complessivo, pattuito con il presente contratto a seguito della rendicontazione dei servizi prestati da parte dell’Area Servizi al Territorio. L’Amministrazione comunale, in accordo con l’Associazione si riserva la facoltà di rideterminare annualmente con apposito atto le modalità di corre- sponsione della quota di canone resa con prestazioni e, di conseguenza, del- la restante quota resa mediante corresponsione in danaro, secondo una valu- tazione di opportunità ed interesse.
Sino al termine dei prossimi lavori di sistemazione dei contatori e alla voltu- razione delle rispettive utenze, sono a carico dell’A.S.D. Pedale Novatese le utenze relative a energia elettrica ed acqua, calcolate forfetariamente in €
300,00 da pagarsi in due rate semestrali anticipate, scadenti ciascuna il 30/04 ed il 31/10 di ciascun anno. Sono altresì a carico del conduttore:
- le spese per l’acquisto del combustibile necessario per il rifornimen- to della stufa;
- il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
- le pulizie dei locali;
- la stipula delle necessarie polizze assicurative a copertura di ogni danno provocato all’immobile, agli impianti alle attrezzature o a ter- zi, imputabile sia al conduttore che alle persone di cui l’associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività. Il conduttore si impegna altresì a fornire attestazione delle polizze stipulate, relative all’immobile oggetto del presente contratto.
ART. 4 (Decadenza)
Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora il conduttore risulti inadempiente agli impegni ed obblighi as- sunti. Il locatore, in tal caso, ha diritto a richiedere l’immediato rilascio de- gli immobili.
ART. 5 (Rinuncia/Revoca)
Il conduttore ha facoltà di rinunciare al presente contratto previa comunica- zione a mezzo raccomandata A/R al locatore, inviata almeno sei mesi prima del rilascio dell’immobile. Il locatore si riserva il diritto di revocare in qual- siasi momento il presente contratto, previo avviso minimo di 90 (novanta) giorni, qualora per ragioni di pubblico interesse dovesse essere necessaria l’adozione di questo provvedimento.
ART. 6 (Manutenzione ordinaria e straordinaria)
Il conduttore dichiara che le unità immobiliari oggetto del presente contratto sono adatte al proprio uso e prive di difetti. Il conduttore si impegna ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’uso degli immobili stessi. Al conduttore spettano le opere rientranti nella manutenzione ordinaria. Nessun compenso sarà attribuito all'assegnatario per opere di migliorie eseguite dallo stesso e alla scadenza del contratto si impegna a riconsegnare gli immobili in stato di decoro e di buone condizioni, valutato in contraddittorio con un tecnico del Servizio Patrimonio, provvedendo a proprie spese al ripristino dello stato di fatto. Il locatore si riserva la facoltà di vistare, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, l’unità immobiliare concessa in locazione, allo scopo di verificare la buona conservazione degli immobili e di eseguire le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero eventualmente urgenti e necessarie per la conservazione degli stessi.
ART. 7 (Responsabilità)
Il conduttore assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che pe- nale, per gli eventuali infortuni o danni arrecati a persone e/o beni di pro- prietà comunale o di terzi, imputabili direttamente od indirettamente allo stesso. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni di terzi e provvederà pertanto a proprie spese alla stipulazione delle conse- guenti assicurazioni.
ART. 8 (Registrazione)
Le spese di registrazione e di bollo sono a carico del locatore e del condutto- re in parti uguali.
ART. 9 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà quello di Milano.
ART. 10 (Modifiche)
Qualunque modifica alla presente convenzione potrà avere luogo ed essere provata solo mediante atto scritto.
ART. 11 (Integrazioni)
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto di- sposto dal Codice Civile, dalla normativa vigente in materia e dagli uso lo- cali.
ART. 12 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi della Legge n. 675/96 le parti contraenti consentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto esclusivamente per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi in esso previsti.
▇▇▇▇▇▇▇, confermato e sottoscritto in Novate Milanese , li .
Il locatore Il conduttore
Dirigente Area Servizi Amministrativi A.S.D. Pedale Novatese Dr.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Il concessionario, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del presente atto:
- art. 2 (Impegni);
- art. 3 (Oneri);
- art. 4 (Decadenza);
- art. 5 (Rinuncia e revoca)
- art. 6 (Manutenzione ordinaria e straordinaria)
- art. 7 (Responsabilità)
- art. 9 (Foro competente)
- art. 12 (Trattamento dei dati personali).
Il locatore Il conduttore
Dirigente Area Servizi Amministrativi A.S.D. Pedale Novatese Dr.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
