Sommario
CAPITOLATO FONTANELLATO
Sommario
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 2
ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 2
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO 5
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 5
ART. 6 - AUTOVEICOLI ADIBITI ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 6
ART. 8 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO 10
ART. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 10
ART. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO 12
ART. 12 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 13
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA 13
ART. 15 - CESSIONE E SUBBAPPALTO 14
ART.16 – XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
ART.17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA ANTICIPATA 15
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 20 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE 16
ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 18
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI 18
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI 18
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto degli alunni e degli studenti delle scuola dell’infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale e degli urenti del Centro Estivo Comunale, trasporto consistente in:
- Trasporto lungo il tragitto casa – scuola/ scuola – casa
- Partecipazione alle uscite didattiche programmate dall’istituto comprensivo nell’ambito della propria attività educativa;
- Trasporto da e per strutture sportive poste sul territorio comunale o in comuni limitrofi
- Trasporto lungo il tragitto casa – centro estivo/ centro estivo – casa in occasione, appunto, del Centro Estivo
- Partecipazione alle uscite programmate dal gestore del Centro Estivo
ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
2.1 Trasporto Scolastico
1. Il servizio, riferito al periodo Gennaio 2019 – Luglio 2023 con possibilità di proroga tecnica per il periodo 01.09.2023 – 31.12.2023, consiste nel trasporto degli alunni dai punti di raccolta, ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.
2. Per quanto riguarda il trasporto scolastico (ovvero trasporto tragitto casa – scuola/ scuola – casa, uscite didattiche e attività sportive), il servizio è articolato su n. 6 (sei) giorni settimanali per la scuola primaria e Secondaria di primo grado e su n. 5 (cinque) giorni settimanali e pomeridiano per la scuola dell’Infanzia compatibilmente con il calendario scolastico, laddove il servizio potrebbe coprire, a Settembre eventuali corsi di recupero organizzati dall’Istituto Comprensivo presso i plessi di Fontevivo.
3. Per quanto riguarda il trasporto in occasione dei Centri estivi (ovvero trasporto tragitto casa – centro estivo / centro estivo – casa ed uscite programmate dal gestore) questo è attivo su n.5 (cinque) giorni settimanali
4. Il servizio, relativamente alla componente tragitto casa – scuola, si realizza attraverso l’attivazione di :
− 3 linee di trasporto con partenza indicativa alle ore 7.00 per la scuola dell’obbligo dal Lunedì al Sabato con tempi di percorrenza compresi tra i 47 ed i 57 minuti per un chilometraggio medio di 35 km. I dati dettagliati su tempi, fermate e percorso specifici sono all’interno dell’allegato 1.
− 2 linee di trasporto con partenza indicativa alle ore 8.10 per la scuola dell’Infanzia da Lunedì al Venerdì con tempi di percorrenza medi di 45 minuti per un chilometraggio medio di 33 km. I dati dettagliati su tempi, fermate e percorso specifici sono all’interno dell’allegato 1.
− 3 linee di trasporto con partenza alle ore 12.25 dalla scuola primaria da Lunedì a Sabato con tempi di percorrenza medi di 35 minuti per un chilometraggio medio di 30 km. I dati dettagliati su tempi, fermate e percorso specifici sono all’interno dell’allegato 1.
− 3 linee di trasporto con partenza alle ore 13.00 dalla scuola secondaria di primo grado da Lunedì a Venerdì con tempi di percorrenza medi di 35 minuti per un chilometraggio medio di 30 chilometri. I dati dettagliati su tempi, fermate e percorso specifici sono all’interno dell’allegato 1.
− 3 linee di trasporto con partenza alle ore 15.50 dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria (tempo prolungato) con tempi di percorrenza medi di 55 minuti per un chilometraggio medio . I dati dettagliati su tempi, fermate e percorso specifici sono all’interno dell’allegato 1.
5. Per quanto riguarda la componente uscite didattiche questa si realizza su richiesta del locale istituto comprensivo e riguarda uscite di portata limitata da realizzarsi nell’ambito dell’orario scolastico. L’attività viene programmata dalla scuola e quindi comunicata al Comune al fine di concordarla con l’esecutore del servizio.
6. Infine, per quanto attiene alla componente “Attività sportive” il servizio copre
− il tragitto a/r dalla scuola primaria e secondaria di primo grado al palazzetto dello sport che, programmato su base annuale, si rende necessario al fine di svolgere le ore di educazione fisica. Distanza a/r dalla palestra stimata in 2.5 km
− il tragitto a/r dalla scuola primaria e secondaria di primo grado ad altre strutture sportive presenti sul territorio ed identificati sulla base della programmazione scolastica. Negli ultimi anni sono stati attivati trasporti da e per Fontevivo per corsa campestre ( 10 km a/r) , da e per piscina di Soragna per corso di nuoto ( 17 km a/r) e con maneggio privato (3,5 km a/r)
7. Il Servizio prevede l’utilizzo di tre mezzi adibiti unicamente al presente servizio di trasporto scolastico e che abbiano la seguente caratteristiche minime
− Mezzo nr. 1 : Almeno 2 posti accompagnatore + 50 posti per utenti del servizio + posto autista
− Xxxxx xx. 0 x xx. 0: Almeno 2 posti accompagnatori + 40 posti per utenti del servizio + post autista
− Alimentazione (gasolio/benzina/gpl/metano): mezzi in classe euro 4
− Sistema di tracciabilità/georeferenziazione GPS
8. Il servizio dovrà essere svolto con autisti con comprovata esperienza di almeno 2 anni nello svolgimento di servizio di trasporto scolastico
9. Oltre ai mezzi di cui sopra, si richiede la disponibilità di un mezzo di scorta a disposizione presso deposito situato sul territorio comunale, di un mezzo di scorta della capienza minima di 50 posti + 2 posti accompagnatore + posto autista.
10. Complessivamente, lo svolgimento del servizio secondo le modalità di cui in precedenza, comporta un servizio che, sul periodo ricompreso tra il 1° Gennaio 2019 ed il 31 Luglio 2023, si quantifica in una percorrenza di 462.500 ,,00 km suddivisibili in
Annui per il periodo 2019 – 2022 | 01.01.2019 – 31.07.2023 | |
Trasporto scolastico e Centro Estivo | 96750 | 60250 |
Uscite didattiche e uscite centro estivo | 3250 | 2250 |
Alla quota di cui in precedenza si aggiungerebbero, in caso di proroga tecnica, 37.500,00 chilometri così suddivisi in 36.500,00 chilometri di trasporto scolastico e 1.000 chilometri di uscite didattiche
11. Tutti i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato. La ditta aggiudicatrice dovra' garantire tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l’esecuzione a regola d'arte dei servizi di trasporto (principale ed accessorio) e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia, soprattutto di sicurezza stradale, ed al prezzo pattuito.
12. In caso di trasporto di alunni disabili con difficoltà motorie la ditta dovrà garantire la fornitura di idoneo scuolabus attrezzato per disabili.
13. Alla ditta aggiudicataria verranno affidati percorsi da effettuarsi con almeno tre distinti automezzi, tutti idonei ed omologati per il trasporto scolastico, con capienza adeguata (vedi sopra), con relativi conducenti che dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali prescritte dalla normativa vigente in materia (patente D e Carta di Qualificazione Conducente –CQC) e di un’esperienza minima
14. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale ed autoveicoli, a suo totale rischio.
15. La ditta aggiudicataria dovrà disporre di apposita autorimessa (in proprietà, affitto o altro titolo legittimo) per il ricovero e la cura dei mezzi dislocata in loco. La rimessa dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti e provvista di agibilità per l’uso specifico. L'appaltatore dovra' altresi' garantire il libero accesso agli automezzi da parte del personale comunale o di altri incaricati autorizzati dal Comune.
16. Il servizio di trasporto, nell’ambito della durata complessiva dell’appalto, scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione e/o dagli Enti ed organi preposti dalla definizione dello stesso, e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola, eventi imprevisti etc.).
17. In caso di sospensione in via temporanea per gli eventi particolari di cui detto, nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in stretta collaborazione con il Servizio scuola del Committente e nel rispetto delle direttive del Responsabile individuato dal Comune di Fontanellato, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
18. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.
19. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.
20. La ditta dovrà comunque far fronte ad ogni variazione, anche se temporanea, in particolare nel caso di momentanee chiusure al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altro;
l’aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti.
21. Poiché le funzioni richieste del presente Capitolato sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell’aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile del Servizio, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.
22. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la Ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Committente potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 21 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
23. Dovrà essere posta particolare attenzione alle operazioni di salita e discesa degli alunni durante le quali la Ditta è comunque responsabile in via esclusiva.
24. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il servizio scuola del Comune all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico ai sensi del vigente Regolamento. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare, al predetto ufficio, le presenza di alunni non compresi nel citato elenco e di non ammetterli al servizio.
25. In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, la Ditta dovrà garantire il trasporto scolastico, e quindi l’accesso al mezzo, non solo all’utente, ma anche all’ eventuale accompagnatore individuale dell’alunno.
26. La ditta deve comunicare immediatamente al Comune e all'Autorità scolastica ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando non si sia verificato alcun danno.
27. La ditta deve segnalare al Comune ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti o terzi.
28. La ditta deve riscontrare in maniera scritta non oltre 2 giorni dalla richieste del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, avanzate da utenti, famiglie scuola o terzi.
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha un valore complessivo di € 1.053.987,00 iva esclusa e comprensivi di proroga del valore di € 77.309,10 iva esclusa con un costo chilometrico oggetto di ribasso in sede di gara pari a € 2,11 iva esclusa
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
1° Gennaio 2019 – 31 Luglio 2017 con possibilità di proroga tecnica dal 01.09.2023 al 31.12.2023 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara
ART. 5 - NORME REGOLATRICI
1. L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
a. dal presente capitolato d’appalto e relativi allegati;
b. dalle disposizioni regolamentarie comunali contenute nel Regolamento Comunale per i Servizi Scolastici
c. dalle vigenti normative e regolamenti in materia, con riferimento alle seguenti fonti:
i. Legge 11/08/2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
ii. D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 “ Nuovo codice della strada;
iii. D M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus”;
iv. D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
x. Xxxxxxxxx X.x. x. 00 in data 11.3.1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
3. Il servizio ordinario di trasporto scolastico è da considerarsi quale “servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse” ai sensi dell’art.1 della Legge 14 giugno 1990 n.146 e s.m. i. e come tale non può essere interrotto o sospeso o abbandonato.
4. E’ obbligo della ditta aggiudicataria assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.
5. In caso di abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (dissesti stradali, calamità naturali), l’Amministrazione Comunale potrà senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio ed addebitare le spese allo stesso.
ART. 6 - AUTOVEICOLI ADIBITI ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. La ditta dovrà essere e mantenersi per la durata dell’appalto in condizioni di espletare il servizio con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale abilitato e a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso
2. I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà dell’appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità per tutta la durata dell’appalto.
3. L’appaltatore si obbliga a espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi.
4. Si richiede il servizio con un numero di automezzi pari ad almeno n. 3, adeguati all’utenza ed idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti; percorrenza presunta complessiva 462500 km ai quali si possono aiungere ulteriori 37500 km in caso di proroga
5. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura "SCUOLABUS" e possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:
− rispondere ai requisiti previsti dall’art. 1 del D.M 31.01.1997 e s.m.e i. e della Circolare del
Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto scolastico ), all’art. 2 (utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico) e all’art. 3 (cronotachigrafo);
− possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dal Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92 e s.m.i), essere regolarmente immatricolati, circolare muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dal Codice medesimo;
− essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa.
− essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;
− essere in regola con le revisioni, generali e annuali (D. Lgs. 285/1995 e s.m.i. e D.M. 408/1998);
6. L’appaltatore, per ogni e qualsiasi variazione che intendesse apportare per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi di trasporto, dovrà richiedere autorizzazione al Comune, il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o non autorizzare la variazione richiesta.
7. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:
− mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza.
− mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi.
8. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, tra cui:
− pagamento delle imposte, tassa di circolazione, R.C. Auto, revisione periodica relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi;
− carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
− manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. ( es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori,pneumatici, ecc.);
− manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
− ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza.
9. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quelli normalmente in uso. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del servizio o suo referente.
ART. 7 – PERSONALE
1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e del Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 17/04/2013 (Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC). I conducenti devono avere un’esperienza di almeno 2 anni nell’esecuzione di servizi di trasporto scolastico e devono essere riconosciuti idonei, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti, che comportino interdizione dai pubblici uffici; dovranno inoltre essere effettuati nei confronti del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto gli accertamenti previsti dall'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
3. L’aggiudicatario dovrà garantire la stabilità, quantomeno per l’anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, per favorire buone relazioni con l’utenza.
4. Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario ha l’obbligo di dirigere il personale in modo tale da non creare appunti di sorta, non solo nel servizio ma anche nel comportamento. Il personale è tenuto:
a. ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
b. ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
c. a recepire tutte le norme comunali, anche di futura emanazione, ed a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione;
d. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
e. a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
f. a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g. a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
h. a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
i. a segnalare tempestivamente al Comune eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
j. d evitare qualsiasi maltrattamento fisico, anche nell’intento di sedare comportamenti molesti o pericolosi;
k. a non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
l. a non effettuare il trasporto dei bimbi della scuola dell’infanzia senza accompagnatore (della eventuale mancata presenza dell’accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione al responsabile del Sevizio Scuole);
m. ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano la massima sicurezza nelle operazioni di salita e discesa degli alunni, apertura e chiusura porte, avvio del mezzo;
n. a segnalare al Comune, per i provvedimenti di sua competenza, ogni comportamento violento, di disordine e/o irrispettoso nei gesti e nelle parole da parte degli utenti il servizio;
o. a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo dovrà essere comunicata dal committente almeno 60 giorni prima dell’inizio della prestazione dell’anno scolastico di riferimento.
5. E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Amministrazione o all’Autorità scolastica di eventuali incidenti o imprevisti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell’Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista e dell’Impresa, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto :
− elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
− nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
− nominativo di un responsabile, sempre reperibile, in caso di comunicazioni urgenti durante i giorni di normale attivita' scolastica.
L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC
7. L’Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2014, ai sensi del DPR 62/2013 e reperibile su sito internet istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
8. Il Comune, in caso di comportamenti non idonei del personale, dopo un primo richiamo scritto, potrà pretendere la sostituzione immediata di quegli operatori che risultassero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole o adottassero comportamenti non consoni al servizio e/o alla sicurezza degli utenti;
ART. 8 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO
1. Il Comune mette a disposizione personale volontario o appositamente incaricato, per l’accompagnamento sullo scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia o per gli alunni diversamente abili, qualora necessario.
2. Permane in capo alla ditta aggiudicataria l’obbligo della messa in opera di ogni cura ed attenzione per l’incolumità dei trasportati, anche nel caso in cui sia presente un accompagnatore.
ART. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
1. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica nonchè alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.
2. La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
3. La ditta aggiudicataria garantisce l’idoneità alla mansione del personale addetto al servizio, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di assenza tossicodipendenze (test alcol, droga etc.);
4. Si intendono a carico dell’aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
5. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni del personale di cui al comma 6 del precedente articolo 6 o della loro qualificazione in relazione al servizio.
6. L’Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all’Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre
eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.
8. L’appaltatore si obbliga inoltre:
− a predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati, con particolare riferimento alle operazioni ed alle tempistiche degli interventi atti a garantire la piena efficienza dei mezzi;
− a predisporre ed attuare un piano contenente le attività e le tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli automezzi;
− a predisporre ed attuare un piano di formazione del personale impiegato nel servizio;
− predisporre e somministrare, almeno una volta all’anno, questionari di valutazione del gradimento del servizio,concordati con gli Uffici comunali, ad un campione significativo di utenti.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ
1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale: L’aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
2. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, assume, sotto la sua esclusiva responsabilità e con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo, l’obbligo di uniformarsi, oltre che norme che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
3. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile dei Servizi scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
4. L’appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto ed ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio.
5. L’appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.
6. L’aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone ed assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.
7. All’appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative:
a. per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza RCA
obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Titolo X e s.m.i) con un massimale unico non inferiore ad € 50.000.000,00 per singolo veicolo;
b. per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera con i seguenti massimali minimi:
i. sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00
ii. sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00.
8. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del l’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente
9. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza dir responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato.
10. L’Appaltatore assumerà a proprio carico l’onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.
11. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio.
12. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
13. In caso di danni arrecati a terzi, l’Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.
14. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
15. L’aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.
ART. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO
1. Per accertare l’osservanza da parte della Ditta aggiudicataria delle condizioni indicate nel presente capitolato, il Committente potrà effettuare, senza alcun preavviso e senza che ciò sollevi la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, controlli relativi ad ogni fase attinente l’esecuzione del servizio.
2. Tale attività di controllo potrà avvenire anche tramite richiesta di documentazione e/o ispezioni ai mezzi e durante i percorsi.
3. La Ditta è obbligata a fornire all’incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni e la documentazione utile e consentendo, in ogni momento, l’accesso richiesto.
ART. 12 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
1. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune.
2. L’Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell’offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall’assunzione del servizio.
3. L’aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.
4. Il valore dell’appalto risultante dai documenti di gara è stimato e, pertanto, non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
5. Alla ditta aggiudicataria sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione dell’assunzione del servizio d’appalto, il corrispettivo determinato moltiplicando i km effettivamente percorsi dai mezzi dell’appaltatore per il prezzo al chilometro offerto.
6. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall’aggiudicatario per ciascuna mensilità; in fattura dovranno essere indicati i chilometri di ogni linea percorsi nello svolgimento del servizio, con esclusione dei chilometri percorsi dalla/alla rimessa, se ubicata fuori dal territorio comunale e per i rifornimenti degli scuolabus.
7. Il corrispettivo sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva
8. L’aggiudicatario dovrà inserire nella fattura elettronica mensile i km realmente percorsi nel mese di competenza da ciascun mezzo adibito al servizio.
9. Il Comune ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell’Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.
10. Dal corrispettivo il Comune detrarrà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 21 del capitolato.
ART. 13 - QUINTO D’OBBLIGO.
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto (in termini di fornitura di ulteriori scuolabus e relativi autisti) sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale di aggiudicazione e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo percorso, restandovi sin d'ora obbligato.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
1. L’appaltatore deve costituire, entro la data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del medesimo, a favore del Comune, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale (fatte salve le riduzioni di cui al precedente comma), tenuto conto di quanto disposto dall’ articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2.
2. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine assegnato comporta la decadenza dall’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
4. La cauzione definitiva è prevista a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni.
5. Ogni qualvolta l’Amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale definitivo, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.
6. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente.
7. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato al rilascio di certificato attestante la completa e regolare esecuzione del servizio, da parte del RUP.
8. Bozza della cauzione, di cui sopra, dovrà essere presentata, per la valutazione di accettabilità da parte degli uffici comunali prima della data fissata per la stipula del contratto.
9. L’importo della garanzia è ridotto, secondo le percentuali e le condizioni previste all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e/o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo , oppure (non cumulabile con le precedenti) in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
ART. 15 - CESSIONE E SUBBAPPALTO
1. E’ escluso il sub appalto.
2. E’ fatto divieto all’affidatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto d’appalto: nei casi di trasformazione, fusione e scissione dell’azienda il nuovo soggetto subentra nel contratto alle modalità e condizioni previste all’art.106 del D.Lgs. 50/2016.
3. n caso di modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria, deve essere data prontamente notizia al Comune, corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; e da cui risulta che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.
4. Il Comune riconosce il soggetto contraente sino a quando non sia correttamente conclusa la procedura di cui ai commi 2 e 3, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. Per la cessione dei crediti si richiama l’art.106, comma 13 del d.Lgs. 50/2016.
ART.16 – RISCHI DA INTERFERENZA
1. Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono su mezzi di proprietà dell’aggiudicataria, ricoverati in rimessaggio privato, pertanto non vi sono momenti di interferenza nella fase di ingresso ed uscita dei
mezzi.
2. La Responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell’adozione di tutte le misure di sicurezza e dei rischi specifici sono integralmente a carico dell’aggiudicataria.
3. Gli unici momenti di interferenza sono costituiti dalla presenza di accompagnatori, messi a disposizione dal Comune, per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie (solo in casi specifici anche per la scuola secondaria di primo grado): tale compresenza non è individuata come “contatto rischioso” tra personale del committente o inviato dal committente a quello dell’appaltatore , tale da quantificare oneri specifici non soggetti a ribasso.
4. In ogni caso, qualora in ragione delle modalità operative in concreto poste in essere dovessero mutare, sarà cura dell’Amministrazione assicurare, con oneri a proprio carico il rispetto della disciplina di cui all’art. 81 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
ART.17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA ANTICIPATA
1. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
2. Trattandosi di servizio pubblico legato al calendario scolastico, l’esecuzione del contratto potrà essere anticipatamente disposta, anche nelle more della stipulazione, al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.
3. La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante del Comune, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria presentata in sede di gara ed accertamento dell’inesistenza di limiti o impedimenti a contrarre dell’aggiudicatario.
4. Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto.
5. Formano parte integrante del contratto:
a. Capitolato d’appalto
b. Atti di gara ancorchè non materialmente allegati.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :
a. quando il Comune e l’Impresa, per mutuo consenso, sono d’accordo sull’estinzione del contratto prima dell’avvenuto compimento del medesimo, in tal caso l’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento delle prestazioni effettuate
b. ricorso al subappalto in violazione dell’art. 16.
c. per gravi irregolarità o negligenze, frode, inadempimenti reiterati, mancanza di rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte , accertate dal responsabile dell’esecuzione del contratto;
d. qualora ricorrano le condizioni indicate all’articolo 108, comma 1, lettere da a ) a d) del Decreto Legislativo 50/2016,
e. qualora l’appaltatore risulti aver prodotto falsa documentazioni o documentazioni mendaci o qualora sia intervenuto a suo carico provvedimento definitivo con applicazione delle misure di
prevenzione di cui al codice leggi antimafia o sia intervenuta condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016;
f. in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e di rispetto dei contratti di lavoro ;
g. in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore;
2. Nei casi previsti al comma che precede, con l’esclusione della lettera a), il Comune ha diritto di procedere all’escussione della cauzione definitiva nonché a trattenere i compensi per il servizio effettuato qualora la cauzione fosse insufficiente a compensare i danni subiti e per la copertura di inadempienze retributive, previdenziali ed assicurative in capo all’appaltatore, fatta salva qualsiasi altra azione l’amministrazione valuti di intentare nei suoi confronti a risarcimento del maggiore danno.
3. L’eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata avverrà a mezzo PEC con preavviso di giorni 20.
ART. 19 – RECESSO
1. Il Comune, a norma dell’art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all’appaltatore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.
2. Il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte dell’Appaltatore, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.
ART. 20 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE
1. Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ognialtra sanzione prevista dal presente capitolato, l’Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:
a. di Euro 50,00= (cinquanta//00) per ogni ritardo non giustificato negli orari di arrivo presso i plessi scolastici e presso le abitazioni, imperfetta manutenzione dei veicoli ed altre infrazioni giudicate lievi dal responsabile del servizio competente;
b. di Euro 150,00 (centocinquanta//00) per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
c. di Euro 300,00 (trecento//00) per ogni servizio quotidiano effettuato con mezzo privo dei dispositivi di sicurezza, per i trasportati, previsti dalla normativa attualmente in vigore;
d. da Euro 50,00= (cinquanta//00) ad Euro 500,00= (cinquecento//00) secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.
2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del Responsabile del procedimento a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata;.
3. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali.
4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo dell’Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.
6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà ai sensi dell’art. 19 “Risoluzione del contratto”.
ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i., ed a pena di nullità assoluta del presente atto, l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, s.m.i..
2. Entro sette giorni dall’accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti il presente contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
3. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di comunicare al Comune ogni modifica a tali dati.
4. I bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara CIG il CIG deve essere riportato in qualsiasi documento contabile riferibile al presente atto. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto
5. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010,
s.m.i..
6. Agli obblighi in materia di tracciabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i. ed al presente articolo, sono soggetti eventuali subcontraenti.
7. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
1. L’Appaltatore, in relazione all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e si impegna all’integrale rispetto delle suddette disposizioni con particolare riferimento all’adozione delle misure e dei sistemi di sicurezza previsti dalla citata normativa;
2. L’Appaltatore è direttamente responsabile dell’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati, afferenti il servizio, in suo possesso o a sua conoscenza, nonché dell’operato del suo personale.
3. I dati personali devono essere trattati a norma di legge e con le seguenti avvertenze:
a. tutti i dati, compresi quelli gestiti con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del servizio appaltato;
b. è fatto divieto all’Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli eventuali sub-contraenti di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso o a conoscenza;
c. è fatto divieto all’Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli eventuali sub-contraenti di conservare i dati dopo la scadenza dell’appalto: tutta la documentazione, cartacea ed informatica, dovrà essere restituita all’Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell’appalto;
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d’appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell’Appaltatore.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione del contratto è competente il foro di Parma.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Le tariffe del servizio a carico dell’utenza sono determinate e riscosse direttamente dal Comune.
5. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento ai documenti di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti.