CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI CALL CENTER, TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CHI BEN COMINCIA ….” PER UN PERIODO DI 12 MESI.
PROCEDURA IN ECONOMIA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del Dlgs.vo 163/06 e smi.
Durata contratto: 12 mesi
TEL. 071/0000000
PROCEDIMENTO:
Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
DEL
UNICO
RESPONSABILE
Si accetta incondizionatamente……………………
Timbro e firma della ditta……………………..
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA
L’INRCA, nell’ambito del programma di welfare Home Care Premium bandito dall’Istituto di Previdenza INPDAP, ha attivato un progetto dal titolo “Chi ben comincia …..” che consiste in un programma di erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore degli assistiti INPDAP non autosufficienti.
Il progetto in questione comporta una valutazione iniziale degli assistiti INPDAP da parte dell’equipe dell’INRCA di Fermo, la predisposizione di un Piano di Assistenza Individuale e la conseguente attività di assistenza telefonica da parte di un call center.
Oggetto del presente Capitolato Speciale è l’affidamento in appalto, per un periodo di 12 mesi, dei servizi di call center, telesoccorso e teleassistenza nell’ambito del progetto “Chi ben comincia …”.
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero verde dedicato a disposizione degli assistiti INPDAP e dei familiari ed attivare una centrale operativa/call center, che dovrà:
- raccogliere le domande e predisporre le risposte più appropriate;
- supportare e informare gli utenti per l’accesso al progetto;
- fornire consulenza ai familiari/assistenti/badanti;
- gestire il telesoccorso per gli assistiti INPDAP;
- gestire il servizio di teleassistenza/telecontrollo per gli assistiti INPDAP;
- fornire informazioni in qualità di Punto Unico di Accesso (PUA) virtuale;
- informatizzare e gestire il Piano di Assistenza Individuale per gli assistiti INPDAP che risultino avere le condizioni previste dal Programma e predisposto dall’equipe multidisciplinare dell’Istituto INRCA POR Fermo.
In particolare si precisa che:
- il servizio di consulenza avrà la funzione di accogliere le domande ed orientarle rispetto alle principali risorse, interventi e prestazioni sociali presenti sul territorio provinciale (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedi al venerdi, festivi esclusi);
- il telesoccorso avrà il compito di ricevere le richieste di emergenza sanitaria urgente e non, per eventuali episodi di caduta accidentale, per esigenze di tipo sociale o sostegno psicologico. La chiamata deve essere processata velocemente attivando il soccorso più idoneo per la soluzione dell’evento. Tale servizio dovrà essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- il servizio di teleassistenza/telecontrollo svolge un’azione di prevenzione socio/sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico-relazionale degli utenti, nonché del corretto impiego del telesoccorso e del livello di praticità acquisita. Nell’ambito del controllo deve svolgere un’attività di monitoraggio del Piano di Assistenza Individuale predisposto dalla equipe dell’Istituto con la frequenza e le indicazioni del Piano stesso (esempio: se ha preso le medicine, l’igiene, i pasti ecc);
- il PUA virtuale fornisce informazioni sui servizi del Programma INPDAP e supporta per l’eventuale domanda di ingresso nel programma; fornisce informazioni sui servizi sociosanitari della provincia di Fermo. In questo senso il PUA virtuale agisce anche in supporto alle attività del segretario sociale degli ambiti socio-assistenziali della Provincia fermana;
- la ditta aggiudicataria dovrà garantire la gestione informatica/informatizzata del Piano di Assistenza Individuale per ogni beneficiario INPDAP, ed ogni servizio richiesto
dall’assistito o effettuato dalla Centrale Operativa. Dovrà altresì garantire la gestione informatica delle operazioni di telecontrollo/teleassistenza/telesoccorso/PUA virtuale attraverso la registrazione delle richieste pervenute e delle strutture/risorse attivabili nel territorio della provincia fermana.
- Le informazioni sui servizi socio-sanitari in possesso dell’INRCA verranno trasmesse all’a ditta aggiudicataria su supporto elettronico e/o cartaceo contestualemnete alla comunicazione di avvio del servizio.
ART. 3 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’organizzazione dei servizi è a totale carico della Ditta aggiudicataria, in particolare sono a suo carico i seguenti oneri relativi a:
- personale impiegato;
- locali per il call center e tutte le spese correlate (energia elettrica, utenze telefoniche, eventuale affitto ecc);
- arredi per i locali di cui sopra;
- software per la gestione del servizio.
La Ditta Aggiudicataria ed il personale da essa dipendente devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall’Istituto per una corretta esecuzione del servizio.
ART. 4 – PERSONALE DA IMPIEGARE
Il personale impiegato nel servizio dovrà possedere idonea qualifica in relazione all’attività che sarà tenuto a svolgere. La ditta dovrà prevedere il supporto di almeno una figura di Assistente Sociale o Psicologo tra il personale impiegato.
Su indicazione dell’Istituto la ditta dovrà provvedere a sostituire o allontanare il personale che abbia dimostrato di non essere in grado di rapportarsi con gli utenti che usufruiscono del servizio in argomento.
Detto personale svolgerà l’attività sotto esclusiva responsabilità dell’impresa stessa anche nei confronti di terzi. L’Istituto rimane quindi estraneo ad ogni rapporto tra l’impresa ed il suo personale.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire per i propri dipendenti il rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro” D. Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L’impresa assume su di sé ogni responsabilità per mancato utilizzo di sistemi di protezione adeguati, impegnandosi a mantenere indenne ed, eventualmente, a manlevare l’Istituto da ogni richiesta di indennizzo, risarcimento o quant’altro a qualunque titolo richiesto da dipendenti della ditta o da terzi.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione di gara per la/e categoria/e impiegate, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la/e categoria/e.
ART. 5 – IMPORTO DEL SERVIZIO
Il valore complessivo annuo del servizio in argomento è di € 198.347,11 + IVA, tale importo è da considerarsi a base d’asta e pertanto potrà essere oggetto esclusivamente di ribasso, pena l’esclusione dalla gara.
ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato nel suo complesso a favore della ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Dlgs n. 163/06 e smi ed un importo complessivo presunto inferiore alla somma posta a base d’asta. Non sono ammesse offerte parziali.
I parametri per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:
- QUALITA’ PUNTEGGIO MASSIMO 60 punti;
- PREZZO PUNTEGGIO MASSIMO 40 punti.
PRIMA FASE –VALUTAZIONE QUALITATIVA
Il punteggio qualitativo, assegnato al valore tecnico dei progetti proposti, sarà così ripartito:
- Personale impiegato nel servizio (qualifica, monte ore, piano di istruzione/aggiornamento ecc): max 20 punti;
- Valutazione del progetto presentato (soluzioni organizzative e operative delle prestazioni richieste attinenti i servizi, centrale operativa, tecnologie e mezzi utilizzati nel servizio):
max 30 punti;
- Software proposto (descrizione dei sistemi informativi che la ditta partecipante intende utilizzare per i servizi di telesoccorso, del PUA virtuale e del piano individuale di assistenza)
max 10 punti;
Il punteggio sarà determinato applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione i seguenti coefficienti:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
OTTIMO | 1,00 |
DISTINTO | 0,90 |
BUONO | 0,80 |
DISCRETO | 0,70 |
SUFFICIENTE | 0,60 |
SCARSO | 0,40 |
INSUFFICIENTE | 0,25 |
NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME | 0,00 |
Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche le ditte candidate i cui “progetti tecnici” non avranno raggiunto, almeno il punteggio di 36/60 prima della riparametrazione.
Per quanto concerne il punteggio relativo alla qualità si precisa che, se nessun concorrente otterrà il massimo del punteggio, si procederà alla riparametrazione dello stesso sulla base della seguente formula:
Pn= punteggio normalizzato
Pn = Pa x 60 Pa= punteggio assegnato
Pmax Pmax= punteggio massimo ottenuto
I punteggi definitivi verranno espressi con approssimazione alla seconda cifra decimale.
SECONDA FASE
PREZZO
L’attribuzione del punteggio prezzo massimo avverrà a favore dell’offerta annuale complessiva meno onerosa alle altre offerte saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali in base alla seguente formula matematica:
P = punteggio da assegnare
Px = prezzo totale dell’offerta esaminata Pm = prezzo miglior offerente
Psoglia= media aritmetica offerte 0,85= coefficiente percentuale
se Px > = Psoglia ➔ P= 0,85 * (Psoglia / Px)
se Px < Psoglia ➔ P= 0,85 + (1 - 0.85) * [(Px – Psoglia) / (Pm – Psoglia)]
Si precisa che il prezzo che verrà preso in considerazione per l’attribuzione dei punteggi economici, per ciascun lotto, sarà quello indicato nel modulo offerta economica come “IMPORTO COMPLESSIVO – IVA compresa”.
L’Amministrazione dell’Istituto perverrà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ammessa se ritenuta congrua.
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione per errori formali o per motivi di opportunità.
ART. 7 – PREZZI
I prezzi devono intendersi impegnativi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Non saranno applicate revisioni dei prezzi in considerazione della durata temporale del servizio in argomento.
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione al momento dell’aggiudicazione definitiva provvederà a nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
ART. 9 – RESPONSABILE DELLA DITTA
L’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di un responsabile del servizio e di un suo sostituto, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità.
Il responsabile del servizio sarà l’unico referente per l’Istituto appaltante in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio stesso e al quale rapportarsi per ogni evenienza.
Di tale responsabile l’Impresa dovrà fornire l’indirizzo, il recapito telefonico ed il fax per ogni eventuale comunicazione che dovesse rendersi necessaria.
ART. 10 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. II servizio dovrà essere attivato entro 15 giorni dalla
comunicazione di avvio del servizio. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La ditta dovrà emettere fattura trimestrale posticipata. Si precisa che in caso di:
• associazioni d'impresa la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dall'Impresa mandataria.
• subappalto per la fatturazione, si rimanda a quanto previsto nell’articolo 13 del presente disciplinare.
Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti:
✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi;
✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno;
✓ al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno).
Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs. n. 231/2002.
L’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture previa verifica di regolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei propri dipendenti.
Inoltre, i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In caso di subappalto l’Impresa si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Una copia dei suddetti contratti verrà inviata all’Istituto al fine di verificare l’apposizione della suddetta clausola.
Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r..
ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica periodica di conformità (art. 312 del DPR 207/2010) al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione effettua la verifica di conformità, in corso di esecuzione del contratto, dopo sei mesi dall’avvio del servizio, in presenza del Responsabile del Servizio di cui all’art. 9 del presente capitolato o un suo delegato.
Alla scadenza del contratto, la verifica finale di conformità verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
ART. 14 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
E’ fatto divieto assoluto sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Istituto, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
ART. 15 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante potrà introdurre variazioni al contratto, ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o a seguito della interruzione del progetto da parte dell’INPDAP;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di espletare il servizio.
Nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
ART. 16 – MODIFICHE DELL’APPALTO
L’Istituto si riserva inoltre, per esigenze di forza maggiore qualora debba diminuire o cessare la propria attività sul territorio o di nuove necessità, di ridurre o ampliare i servizi.
Le condizioni di ampliamento o riduzione verranno di volta in volta concordate e definite con le Direzioni dell’Istituto.
ART. 17 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora fossero rilevate dal Direttore dell’esecuzione del contratto inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato tali da compromettere la buona riuscita dell’esecuzione, il RUP invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire al RUP entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle penali.
Le penali applicabili alla fornitura oggetto del presente capitolato, oltre ai casi previsti all’art. 26 del Capitolato Generale, sono le seguenti:
√ In caso mancato avvio del servizio entro 15 giorni dalla data di comunicazione, verrà applicata una penale variabile da 100,00 a 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
√ In caso di sospensione del servizio una penale pari ad 1/365 dell’importo totale per ogni giorno di interruzione;
√ In caso di mancato allontanamento del personale non idoneo una penale variabile da € 200,00 a € 400,00.
Oltre alle condizioni che possono determinare la risoluzione del contratto di cui all’art. 27 del Capitolato Generale per l’acquisizione di Beni e Servizi, l’Istituto potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche al ricorrere delle seguenti fattispecie:
√ dopo tre contestazioni scritte per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
√ sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta aggiudicataria del servizio;
√ impiego di personale non idoneo a garantire un buon livello del servizio;
√ cessione del credito senza opportuna e preventiva comunicazione all’Istituto.
L’Istituto ha facoltà di compensare i crediti derivanti dalla applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, ivi compresi, quindi, anche i corrispettivi maturati.
La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Alla risoluzione del contratto farà seguito l’affidamento in danno a favore della seconda classificata, con l’obbligo della ditta a garantire, accollandosi i maggiori oneri, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla formale contestazione.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta nei confronti dell’INRCA al pagamento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Nei casi di cui sopra il RUP provvederà ad inoltrare formale disdetta con preavviso di giorni 30, a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 18 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ’
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico della ditta Aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria risponde inoltre pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai
suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’I.N.R.C.A. che dovrà rimanere indenne da ogni pretesa o richiesta.
Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata anche all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/08 che intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
ART. 19 – PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs n.196 del 30.06.2003 il prestatore del servizio è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento dello stesso.
L’Istituto, quale titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la ditta aggiudicataria del servizio responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il prestatore del servizio dovrà essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e dovrà rispettarli, nonché vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento.
ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l’Istituto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
La cessione del contratto è contemplata dall’art. 116 del D.Lgs n. 163/06 e smi.
ART. 21 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art.1260, 2° comma del Codice Civile, non sono consentite cessioni dei crediti della ditta aggiudicataria, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, se non preventivamente e formalmente autorizzate dall’Istituto, nei tempi e modi previsti dall’art.117 del D.Lgs.163/06.
Si precisa inoltre che la cessione non deve modificare le condizioni di pagamento previste nel contratto, pena la nullità della cessione stessa.
ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione della fornitura è competente esclusivamente il Foro di Ancona.
ART. 23 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di gara, del D.Lgs. n.163/06 e smi, del Codice civile nonché di ogni altra legge e regolamento vigente in materia, in quanto applicabile.