Polizza Viaggio DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l’Italia
Polizza Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni
Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l’Italia
Prodotto: “Booking Protection Plus- Caparra”
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Hotel Booking Protection Plus – Caparra è un’assicurazione che copre i rischi in occasione di soggiorni in Hotel a scopo turistico, di studio e di affari e include il rimborso della caparra per annullamento soggiorno, il rimborso per interruzione soggiorno, l’assistenza alla persona e spese mediche, il rimborso per ritardato arrivo e il prolungamento involontario del soggiorno.
Ci sono limiti di copertura?
Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura” del DIP aggiuntivo.
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione:
persone non in possesso di passaporto o valido documento di viaggio
viaggi superiori ai 30 giorni
le stipulazioni della polizza avvenute oltre le 24 ore successive alla prenotazione del soggiorno
viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza le esagerazioni dolose dell’ammontare del danno
Che cosa è assicurato?
Rimborso caparra confirmatoria: riconosce il rimborso della caparra confirmatoria nel limite della somma assicurata.
Rimborso per interruzione soggiorno: riconosce, nel limite del 50% del costo del soggiorno, all’Assicurato e ai suoi familiari il rimborso del pro rata della quota di soggiorno non usufruita.
Rimborso ritardato arrivo: riconosce, in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall’Assicurato, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva e entro il limite del massimale previsto, il rimborso:
✓ delle spese di xxxxx e alloggio sostenute nel luogo ove l’Assicurato è stato costretto a sostare;
✓ gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, se la sosta deriva da guasto o incidente del mezzo utilizzato per raggiungere la stessa e lo stesso non sia riparabile entro 48 ore dalla data del sinistro.
✓
Assistenza alla Persona e Spese Mediche: prestazioni erogabili in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato durante il soggiorno.
Prolungamento involontario del soggiorno: riconosce il rimborso dei maggiori costi sostenuti dall’Assicurato in caso di prolungamento del soggiorno per malattia o infortunio.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel Fascicolo Informativo- condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura?
✓ Italia.
Che obblighi ho?
✓ Quando sottoscrive il contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al l’indennizzo o al rimborso non ché la stessa cessazione dell’assicurazione.
✓ In caso di sinistro:
✓ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal verificarsi del sinistro via posta o tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione «Denuncia il tuo sinistro».
Quando e come devo pagare?
✓ Il premio è calcolato direttamente sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno.
✓ Il premio deve essere pagato alla data di prenotazione o al più tardi entro le 24 ore immediatamente successive.
✓ Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per la garanzia Rimborso Caparra: la copertura ha validità dal momento dal momento della prenotazione del soggiorno e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
Per la garanzia Interruzione Soggiorno: la copertura decorre dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso;
Per la garanzia Rimborso Ritardato Arrivo: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto.
Per la garanzia Assistenza alla Persona e Spese Mediche: la copertura decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell’arrivo dell’Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo;
Per la garanzia Prolungamento Involontario del Soggiorno: la copertura decorre dalla data di fine soggiorno per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto: “BOOKING PROTECTION PLUS- CAPARRA”
Ed. Gennaio 2019_ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia; Xxxxx Xxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) tel. x00 00 0000 00 sito internet: xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx;
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AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx a far data dal 31 maggio di ogni anno.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’assicurazione copre i rischi in occasione di soggiorni in Hotel a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include il rimborso della caparra per annullamento soggiorno, il rimborso per interruzione soggiorno, l’assistenza alla persona e spese mediche, il rimborso per ritardato arrivo e il prolungamento involontario del soggiorno. | |
RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA | La garanzia prevede il rimborso della penale caparra confirmatoria, fino ad un massimo di € 10.000 applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per rinuncia al viaggio in caso di: ✓ malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato; ✓ impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione ✓ impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno a seguito di calamità naturali nella località di residenza; ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza; |
✓ intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio; ✓ convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore; ✓ incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l’inizio del soggiorno. | |
INTERRUZIONE SOGGIORNO | La garanzia prevede il rimborso del “pro rata” della quota di soggiorno, fino al massimale del 50% del costo del soggiorno, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta all’attivazione di una delle seguenti prestazioni: ✓ rientro sanitario dell’Assicurato, ossia il trasporto dell’ Assicurato ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio al proprio domicilio/residenza da parte di una compagnia assicuratrice. Il rimborso è riconosciuto all’Assicurato malato od infortunato ed anche all’eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale, previa consegna della documentazione comprovante l’avvenuto rientro anticipato; ✓ rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari/compagno di viaggio, in seguito al decesso o al ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare; il rimborso è riconosciuto a tutti i familiari o ad un compagno di viaggio, se assicurati e rientrati anticipatamente; ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza; il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato. |
RITARDATO ARRIVO | La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato, in seguito a ritardato arrivo presso la struttura ricettiva per cause non dipendenti da lui, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva, quali: ✓ guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva; ✓ ritardo del volo aereo, della nave/traghetto, del treno; ✓ infortunio durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva; ✓ fenomeni naturali impedienti, quali trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura (in deroga alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie); ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza. E’ previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute nel luogo ove l’Assicurato è stato costretto a sostare. Gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, se la sosta deriva da guasto o incidente del mezzo utilizzato per raggiungere la stessa e lo stesso non sia riparabile entro 48 ore dalla data del sinistro. |
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE | In caso di malattia acuta o infortunio dell’Assicurato durante il soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni: ✓ consulenza medica telefonica; ✓ segnalazione di un medico specialista; ✓ trasporto – rientro sanitario: • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato più vicino; • dal centro medico alla residenza dell’Assicurato; il rientro avverrà con l’utilizzo dei mezzi più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali, aereo“ di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. ✓ rientro della salma fino all’ aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di residenza; ✓ interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti fino a € 700,00; ✓ traduzione della cartella clinica dell’Assicurato che abbia attivato la prestazione Trasporto - rientro sanitario; la traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy ed è valida solo per i residenti all’estero ed in viaggio in Italia. pagamento diretto delle spese mediche urgenti/ xxxxxx xx xxxxxx/ spese ospedaliere e chirurgiche e/o spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero, fino a € 30.000 per Assicurato, per evento e per polizza, per un periodo massimo di 100 giorni di degenza ospedaliera. |
PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO | In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato che lo obblighino a prolungare il soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni: ✓ rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute sul posto, per un massimo di tre giorni consecutivi e con un limite per pratica di € 1.500. |
Che cosa NON è assicurato? | |
XXXXXXXX XXXXXXX CONFIRMATORIA | Oltre a quanto indicato nel DIP: ³ sono esclusi dal rimborso della caparra i premi assicurativi, i costi di gestione pratica e le eventuali commissioni bancarie applicati al momento della prenotazione; ³ la garanzia non è valida per pratiche di valore complessivo superiore a € 10.000; ³ la garanzia non è operativa per i familiari e per il compagno di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica; ³ In caso di ritardo della comunicazione di rinuncia alla locazione, non sarà rimborsata la maggior penale addebitata, a seguito di tale ritardo, che rimarrà a carico dell’Assicurato; ³ la garanzia non è operante per “compagni di viaggio” occupanti una unità abitativa diversa da quella dell’Assicurato che ha causato l’annullamento. |
INTERRUZIONE SOGGIORNO | Oltre a quanto indicato nel DIP: ³ sono esclusi dal rimborso i premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione; ³ non saranno indennizzate le richieste prive della documentazione comprovante l’avvenuto rientro anticipato; ³ la garanzia non è operativa per familiari e per il compagno di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica. |
RITARDATO ARRIVO | Oltre a quanto indicato nel DIP: ³ sono escluse le spese non necessarie per raggiungere la struttura ricettiva; ³ è escluso il rimborso delle spese se il guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva sia riparabile entro le 48 ore dalla data del sinistro. |
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE | Oltre a quanto indicato nel DIP: ³ non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi fuori dal territorio italiano; ³ l’impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; ³ la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio, o per malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; ³ per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di recupero della salma; ³ per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; ³ ³ per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non sono coperte oltre i 100 giorni di degenza ospedaliera; ³ non sono previsti rimborsi di spese direttamente sostenute dall’Assicurato; ³ non sono coperti i casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni. |
Ci sono limiti di copertura?
RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA | Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l’impresa non rimborsa la caparra relativa ad annullamenti determinati da: ! lesioni da infortunio e malattie preesistenti alla prenotazione della locazione, salvo incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l’inizio del soggiorno, come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; ! patologie della gravidanza oltre la 26° settimana; ! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione; ! negazione di visti consolari; ! incompatibilità con vaccinazioni. |
INTERRUZIONE SOGGIORNO | Si rimanda alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione. |
RITARDATO ARRIVO | Il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute è effettuato: ! fino al 20 % del costo del soggiorno prenotato e con un limite massimo per pratica di € 500,00; ! in presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l’arrivo presso la struttura, l’eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global Assistance. |
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE | Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l’impresa non indennizza i casi derivanti da: ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, quando il viaggio ha inizio; ! patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24 ma settimana; ! interruzione volontaria della gravidanza; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; ! Le prestazioni non sono, altresì, dovute nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: • si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; • l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; • al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. Sono esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività: ! professionali in genere ! che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco. |
PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO | Si rimanda alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | Denuncia di sinistro: RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il soggiorno presso la struttura ricettiva dove è stato prenotato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE In caso di necessità, contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione INTERRUZIONE SOGGIORNO/RITARDATO ARRIVO/PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO L’Assicurato deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro fornendo le informazioni e la documentazione richiesti nel Contratto di Assicurazione. Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all’impresa con una delle seguenti modalità: • via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”); • via posta (all’indirizzo qui sotto indicato). Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale possono essere inoltrati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all’assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l’impresa su incarico di quest’ultima. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. |
OBBLIGHI DELL’IMPRESA | L’impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. |
Quando e come devo pagare? | |
PREMIO | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
RIMBORSO | Non è previsto per questo contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
DURATA | ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE La copertura decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell’arrivo dell’Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo. RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA La copertura decorre dal momento della prenotazione del soggiorno e della contestuale stipula della polizza e decade con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto. |
INTERRUZIONE SOGGIORNO La copertura ha validità dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista. RITARDATO ARRIVO La copertura decorre dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decade con il fruizione del primo servizio contrattual mente convenuto. PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO La copertura decorre dalla data di fine soggiorno ed è valida per un massimo di 3 giorni. | |
SOSPENSIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE | Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP. |
RISOLUZIONE | Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |
A tutti coloro che acquistano un soggiorno in Hotel a scopo turistico, di studio e di affari.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE | Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000 e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/ |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
• L’assicurazione può essere acquistata per servizi di durata massima di 30 giorni
• Rimborso della caparra anticipata fino a € 10.000 in caso di Annullamento Prenotazione
(esclusi i costi di gestione pratica, eventuali commissioni bancarie e i premi assicurativi)
• Copertura in caso di Interruzione Soggiorno o Ritardato Arrivo.
• Pagamento diretto Spese Mediche fino a €30.000, Assistenza in viaggio 24H
SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)
Garanzie | Massimali (fino a) | Franchigia |
Rimborso Caparra | Fino a €10.000 | NO |
Interruzione Soggiorno | Fino al 50% del valore del soggiorno | Vedi dettaglio |
Ritardato Arrivo | Fino a €500 | Vedi dettaglio |
Assistenza in viaggio 24H | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
Spese mediche – Pagamento diretto | Fino a €30.000 | NO |
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Per consultare la documentazione integralmente, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, fornite anche in lingua inglese.
La traduzione, riportata in calce al presente documento, ha finalità informative anche se tradotta letteralmente.
Le “Condizioni di Assicurazione” ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente documento.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
HOTEL - BOOKING PROTECTION PLUS – CAPARRA
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’ Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CITTADINO UE Persona fisica cittadino di un Paese facente parte della Unione Europea
CITTADINO EXTRA UE Persona fisica, non avente cittadinanza in alcuno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA: i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:
il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, xxxxxxx/a, genero, xxxxx, nonni dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
GUASTO: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non
marciante.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
LOCAZIONE: il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 Cod. Civ.).
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio.
PRATICA prenotazione collettiva di più soggetti del soggiorno presso la struttura ricettiva.
RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOGGIORNO il periodo determinato in cui l’Assicurato si trattiene nella struttura ricettiva.
STRUTTURA RICETTIVA alloggio che permette all’Assicurato di pernottare in una località per un periodo determinato di tempo.
VEICOLO: le autovetture ad uso privato con portata inferiore a 10 posti (compreso il conducente) e i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da meno di 11 anni, di proprietà dell’Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).
NORMATIVA COMUNE
a) Operatività
Le garanzie assicurative decorrono e sono valide per i soggiorni:
• effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
• di durata pari ai giorni di soggiorno nella struttura ricettiva;
• di durata massima di 30 giorni a partire dalla data di inizio del soggiorno;
b) Stipulazione
La polizza deve essere stipulata aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno alla data di prenotazione o al più tardi entro le 24 ore immediatamente successive.
c) Decorrenza - Scadenza
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta decorre:
per "Rimborso caparra"
dal momento della prenotazione del soggiorno e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per “Interruzione Soggiorno”
dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
per “Rimborso ritardato arrivo”
dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per “Assistenza alla persona e Spese mediche”
• dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell’arrivo dell’Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo. Come riferimento per la decorrenza, Allianz Global Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
per “Prolungamento involontario del soggiorno”
• dalla data di fine soggiorno per un massimo di 3 giorni consecutivi.
d) Persone assicurabili
Allianz Global Assistance assicura le persone:
- residenti all’estero ed in viaggio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno;
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.
e) Diritto di recesso
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail..
f) Limiti di sottoscrizione
• In caso di prenotazione di soggiorni che comprendano più persone (prenotazione collettiva), le garanzie "Rimborso caparra", “Interruzione Soggiorno” e “Rimborso ritardato arrivo” sono valide, salvo ove diversamente specificato, per:
- l’Assicurato
- i familiari fino ad un massimo di 3 persone.
- un compagno di viaggio.
• Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
b. prolungare il periodo di copertura oltre i periodi previsti con la presente polizza.
• La polizza deve essere stipulata prima dell' inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.
g) Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
h) Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
i) Rinvio alle Norme di Xxxxx
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
j) Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
k) Validità territoriale
Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide in Italia.
l) Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
m) Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
n) Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Soggiorno” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
NORMATIVA PARTICOLARE
1. RIMBORSO CAPARRA COMFIRMATORIA
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la caparra confirmatoria, nel limite massimo della somma assicurata (esclusi i costi di gestione pratica, eventuali commissioni bancarie e i premi assicurativi), applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per rinuncia del soggiorno causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno a seguito di calamità naturali nella località di residenza;
d) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Xxxxxxxxxxx quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l’inizio del soggiorno.
Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d’annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione della locazione, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Sono anche comprese le patologie della gravidanza fino alla 26° settimana.
1.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. J - Esclusioni comuni a tutte le garanzie - della sezione Normativa Comune) Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti causati da:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1.1 – Oggetto e successivi capoversi;
b) lesioni da infortunio e malattie preesistenti alla prenotazione della locazione (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 1.1 – Oggetto), come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
c) patologie della gravidanza oltre la 26isma settimana;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “c” del precedente art. 1.1 – Oggetto;
e) negazione di visti consolari;
f) incompatibilità con vaccinazioni.
1.3 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza della caparra confirmatoria assicurata, per pratiche di valore complessivo non superiore ad € 10.000;
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio, indicato dall’Assicurato;
c) la garanzia non è operante per “compagni di viaggio” occupanti una unità abitativa diversa da quella dell’Assicurato che ha causato l’annullamento;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
2. RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, nel limite massimo del 50% del costo del soggiorno, rimborserà all’Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il pro rata della quota di soggiorno non usufruito (esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione) in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, ossia il trasporto dell’ Assicurato ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio al proprio domicilio/residenza da parte di una compagnia assicuratrice;
Ai fini del rimborso l’Assicurato dovrà consegnare la documentazione comprovante l’avvenuto rientro anticipato.
b) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito con le seguenti modalità:
• per il caso previsto al punto “a” il rimborso è riconosciuto all’Assicurato malato od infortunato ed anche all’eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale;
• per il caso previsto al punto “b”, il rimborso è riconosciuto a tutti i familiari o ad un compagno di viaggio assicurati e rientrati anticipatamente.
• per il caso previsto al punto “c” il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato.
2.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione
• Allianz Global Assistance, nel limite massimo del 50% del costo del soggiorno, rimborsa il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento che provoca l’interruzione del soggiorno fino alla data inizialmente prevista per il rientro a domicilio;
• Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.
3. RIMBORSO RITARDATO ARRIVO
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall’Assicurato, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva, quali:
• Guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva;
• ritardo del volo aereo, della nave/traghetto, del treno;
• infortunio durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva;
• fenomeni naturali impedienti (in deroga a quanto sancito all’art.J – Esclusioni della Normativa Comune);
• danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.
provvede al rimborso
• delle spese di xxxxx e alloggio sostenute nel luogo ove l’Assicurato è stato costretto a sostare;
• gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, se la sosta deriva da guasto o incidente del mezzo utilizzato per raggiungere la stessa e lo stesso non sia riparabile entro 48 ore dalla data del sinistro.
3.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di vitto e alloggio sostenute:
• fino al 20 % del costo del soggiorno prenotato,
• con un limite massimo per pratica di € 500,00
Nel caso della presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l’arrivo presso la struttura, l’eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global Assistance
4. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
4. Oggetto
4.1 Assistenza alla persona
Allianz Global Assistance, in caso di malattia acuta o infortunio occorsi all’Assicurato durante il periodo di soggiorno presso la struttura ricettiva, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
b) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
c) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato più vicino;
• dal centro medico alla residenza dell’Assicurato.
Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario tenendo a proprio carico tutte le spese con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo:
• “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
• “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per:
• infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
• malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
d) interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti e l’Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in
inglese, francese, spagnolo e tedesco, prendendo a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di € 700,00;
e) traduzione della cartella clinica
Su richiesta dell’Assicurato che abbia attivato la prestazione Trasporto - rientro sanitario, Allianz Global Assistance provvede a tradurre la cartella clinica per permettere ai medici del centro medico di destinazione l’immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall’Italiano all’Inglese, Francese, Xxxxxxx e/o Spagnolo ed esclusivamente con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;
f) rientro della salma fino all’aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di residenza.
Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.
4.2 Spese Mediche
Allianz Global Assistance, in caso di malattia acuta o infortunio occorsi all’Assicurato e tali da rendere necessitare cure mediche urgenti, provvede, se preventivamente contattata, al pagamento diretto fino alla concorrenza di € 30.000,00 per assicurato, per evento e per polizza di:
• spese mediche urgenti
• xxxxxxx xx xxxxxx
• ospedaliere e chirurgiche;
• di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
La garanzia è operante fino alle dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di cura o fino a quando non sia ritenuto, a giudizio dei medici di Allianz Global Assistance, in condizioni di rientrare alla propria residenza, ma comunque per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Non sono previsti rimborsi di spese direttamente sostenute dall’Assicurato.
4.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. J - Esclusioni comuni a tutte le garanzie - della sezione Normativa Comune) Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni previste;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, quando il viaggio ha inizio.
d) patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24 ma settimana;
e) interruzione volontaria della gravidanza;
f) cure riabilitative;
g) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
h) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
i) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
j) espianti e/o trapianti di organi;
k) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
l) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
m) Le prestazioni non sono, altresì, dovute nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. Sono esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività:
n) professionali in genere
o) che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
4.4 Disposizioni e limitazioni
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b) Allianz Global Assistance sostiene direttamente le "Spese mediche” anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
d) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, verranno effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa riterranno, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e allo stato di necessità;
e) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
f) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
g) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) l'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
5. PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO
5.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato che lo obblighino a prolungare il soggiorno, rimborsa i maggiori costi sostenuti sul posto.
5.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di vitto e alloggio sostenute dal giorno di fine soggiorno:
- per un massimo di 3 giorni consecutivi
- con un limite massimo per pratica di € 1.500,00.
6. IN CASO DI SINISTRO
RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA
L’Assicurato o chi per esso, dopo aver annullato il soggiorno prenotato presso la struttura ricettiva, deve:
• xxxxx immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad Allianz Global Assistance specificando:
a) i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
b) le circostanze e il motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
c) numero della presente polizza;
d) codice fiscale;
e) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando
f) copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
• trasmettere anche successivamente:
g) documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
h) certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
i) copia della scheda di prenotazione della locazione con le relative ricevute di pagamento;
j) copia del documento attestante la trattenuta della caparra emesso dalla struttura ricettiva.
RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero della presente polizza;
c) codice fiscale;
d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando, inoltre:
e) documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
f) copia della scheda di prenotazione del soggiorno con le relative ricevute di pagamento.
RIMBORSO RITARDATO ARRIVO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero della presente polizza;
c) codice fiscale;
d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando, inoltre:
e) i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione rilasciata dalle autorità in merito al blocco stradale, all’incidente, al guasto ecc).
f) copia della scheda di prenotazione della locazione con le relative ricevute di pagamento.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:
a) dati anagrafici e recapito temporaneo;
b) numero della presente polizza;
c) tipo di intervento richiesto;
d) dati dell’Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero della presente polizza;
c) codice fiscale;
d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso;
e) ed allegando, inoltre:
f) i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione relativa alla natura del fenomeno naturale che ha causato impossibilità di rientro).
RIFERIMENTI IMPORTANTI
® Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
In funzione 24 ore su 24 tutto l’anno
Tel. x00 00 000 00 000
Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX
Fax x00 00 00000000
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:
AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 00000 XXXXXX
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e
a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
❑ Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
❑ Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
❑ Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa per la privacy
Abbiamo cura dei suoi dati personali
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, AWP o Società ) con sede in X.xx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX, è una compagnia assicurativa abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.
Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell’uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.
2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?
Xxxxxxxxxxxxx e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi )
✓ Per gestire le somme dovute
✓ Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
✓ Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela
✓ Previo consenso, per informarla su prodotti e servizi che riteniamo possano essere di suo interesse
Per le finalità sopra indicate, per le quali non richiederemo il suo consenso, specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo e per la verifica della qualità del servizio.
Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.
3. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:
• Autorità pubbliche, strutture sanitarie
Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:
• Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati,), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti); società di marketing, per l’invio di comunicazioni commerciali (solo qualora abbia prestato il relativo consenso).;
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
4. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxx--- binding-corporate-rules-.html. Xxxxxxx non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8.
5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell’art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall’eventuale richiesta di valutazione all’Interessato
✓ Dati relativi alle attività di promozione commerciale – 2 [due] anni dalla raccolta dei dati ai sensi del Provvedimento 24.2.2005 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati.
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
8. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Data Protection Officer
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00000 XXXXXX
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
9. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 2.7.2018.