La Sponsorizzazione
Diritto e sociologia dello sport
Legislazione sportiva
A.A. 2017/2018
Avv. Xxxxxxx Russo xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Le sponsorizzazioni, aspetti contrattualistici e fiscali
La Sponsorizzazione
Definizione legislativa:
Fenomeno commerciale (Forma evoluta di pubblicità)
Negozio giuridico (Contratto di sponsorizzazione)
Art. 2, comma 1, t)
d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico della radiotelevisione”
“… ogni contributo di un’impresa pubblica o privata … al finanziamento di programmi, allo
scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, le sue attività o i suoi prodotti …”
Il contratto di sponsorizzazione
Concessione da parte di un’azienda produttrice di beni o servizi (sponsor), di mezzi finanziari, beni o servizi da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ed obbligo, assunto dall’ente sportivo (sponsee), di pubblicizzare e propagandare con vari mezzi il nome e/o il marchio commerciale dello sponsor.
Qualificazione giuridica contratto di sponsorizzazione
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI APPALTO
(art. 1665 c.c.)
L’appaltatore è un imprenditore
L’obbligazione è di risultato
CONTRATTO D’ OPERA
(art. 2222 c.c.)
Non adatta ai club: prestazione svolta con attività non prevalentemente propria
Interferenza di immagine
Qualificazione giuridica contratto di sponsorizzazione
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO ASSOCIATIVO
(art. 14 e ss. C.C.)
rapporto di scambio con fini differenti
non è esercizio in comune di attività sportiva (perdite del soggetto sponsorizzato)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
(art. 1571 C.C.)
manca il bene oggetto dello stesso
Qualificazione giuridica contratto di sponsorizzazione
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI VENDITA
(art. 1470 c.c.)
manca la causa del contratto di vendita
CONTRATTO MISTO difficoltà nell’individuare la figura
contrattuale prevalente
Qualificazione giuridica contratto di sponsorizzazione
LA GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998
“…il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, figura non specificatamente disciplinata dalla legge, comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo… L’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 Cod. Civ. … non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni …”.
ART. 1322 C.C. :
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Il contratto di sponsorizzazione può dunque dirsi:
Atipico
Consensuale
A titolo oneroso
A prestazioni corrispettive
Caratteristiche
Il contratto di sponsorizzazione è:
A FORMA LIBERA
Non sono richieste forme particolari per la validità (preferibile forma scritta)
INNOMINATO
In quanto non disciplinato espressamente
dal legislatore
CONSENSUALE
In quanto si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti
A TITOLO ONEROSO E A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
In quanto le attribuzioni patrimoniali effettuate reciprocamente dalle parti sono legati dal c.d. sinallagma
CON OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NON DI RISULTATO
Obbligazione di mezzi
lo sponsee è tenuto a svolgere le attività dedotte nel contratto in favore dello sponsor, ma non a garantirgli il ritorno di immagine e profitto sperato
Responsabilità se il mancato risultato è imputabile a comportamenti o ad omissioni dello sponsee contrari a buona fede e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.)
SPONSORIZZAZIONE
MECENATISMO
Accordo bilaterale
Interesse alla controprestazione
Forme complesse Strategia d’impresa
Donazione Liberalità
Finanziamento
Passione
Diverso metodo di comunicazione
La pubblicità tende a privilegiare la “creazione delle
vendite” (c.d. “sale’s creation”) del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre la sponsorizzazione costituisce uno dei principali strumenti per creare
“condizioni più favorevoli” per la vendita del prodotto (c.d.
“sale’s ability creation”)
La manifestazione sportiva “media” atipico attraverso il quale il messaggio viene divulgato
Pubblicità: attività comunicazionale che consegue ad un atto negoziale, il contratto di inserzione o di diffusione
modalità di diffusione del messaggio direttamente determinate dal
soggetto promotore della pubblicità;
piena determinazione del contenuto del messaggio, scelta degli slogan, da parte della impresa produttrice;
completa identificabilità della fonte di diffusione del messaggio da parte
del pubblico;
costante possibilità dell’audience del pubblico dei consumatori di sottrarsi anche completamente, all’assorbimento del messaggio pubblicitario, non leggendo l’inserzione al momento dell’emissione in onda del messaggio pubblicitario.
modalità di diffusione del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall’impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell’avvenimento cui è collegata;
concentrazione del contenuto del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell’azienda;
assenza di diretta identificabilità della fonte del messaggio;
potenzialità di coinvolgimento dell’attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.
SPONSORIZZAZIONE
PUBBLICITA’
Durata Contenuto Messaggio Coinvolgimento Audience
Variabile/Predeterminata Limitato/Ampio
Condizionato/Controllato
Alto/Diffidenza
Diretta+Mediata/Diretta
“Si ha pubblicità, in relazione ad un evento sportivo, se tra l’attività promozionale e lo stesso evento c’è un rapporto di occasionalità, mentre si ha sponsorizzazione quando sussiste, tra gli elementi di cui sopra, uno specifico abbinamento”
(cfr. Cassazione Civile n. 428/1996; Risoluzione Min. Finanze. n. 137/1999; Trib. Bologna sent. n. 2181/1998)
SPONSORIZZAZIONE DI UN CLUB
È il contratto stipulato fra un’impresa ed una società sportiva in forza del quale la prima (sponsor) si obbliga ad una prestazione in denaro o in altri beni (sponsor tecnico) e la seconda (sponsee) si obbliga a divulgare il nome o il marchio della prima durante la propria attività
Veicolazione del marchio attraverso il materiale utilizzato
+
Obbligazioni accessorie
+
Esclusiva merceologica
+
Diritti di immagine
ART. 72 NOIF FIGC
“…Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda”.
Art. 140 Reg. Org. FIP «…è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue: a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all’azienda produttrice dell’abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e quattro sponsor secondari; questi cinque marchi non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno. Inoltre sulle fasce della maglia larghezza max. 15 cm potranno essere inseriti il marchio di due sponsor; b) Sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferentesi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due diversi sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al cognome dell’atleta e/o della città della Società; c) Solo per le Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome dell’atleta»
Art. 140 Reg. Org. FIP «…d) Il cognome dell’atleta dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga; e) Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero dell’atleta e contenuto in una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile; f) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno; g) sui calzettoni un marchio relativo all’azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.
La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l’assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art.141.
Oltre agli obblighi già analizzati in precedenza, nel rispetto dei Regolamenti federali e di Lega, il contratto potrebbe prevedere il cambiamento totale o parziale della denominazione della squadra, che assumerebbe quella della ditta dello sponsor o di un suo marchio (es. Lanerossi Vicenza).
Art. 17 NOIF FIGC
“…Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con
altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario…
Per la Lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega”.
Nessun divieto espresso sullo Stemma ufficiale della Società (v. Regolamento
divise da gioco)
ART. 140 Reg. Org. FIP «Le Affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con Società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc. Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali. Le Affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante. Non è consentito l’abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva. Non è consentito l’abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della FIP o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all’immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti. Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto. E’ invece consentito ad una stessa Affiliata contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo
all’attività maschile e l’altro all’attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale
Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UNA LEGA
NAMING DI EVENTI : in caso di competizioni di Lega la cui organizzazione è delegata alla Lega (es. Tim Cup, Serie B XxxXx.xx)
GESTIONE UNITARIA SPAZI PUBBLICITARI: sono spazi
offerti in concreto dalle singole Società facenti parte di una stessa Lega (es. NGM Mobile Serie B 2014/2015)
Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO
Questo è il caso in cui lo sponsor assume una tantum l’obbligo di finanziare una manifestazione, un evento o un torneo in funzione del ritorno pubblicitario che ne deriva
VANTAGGI: riduzione dei rischi tipi della sponsorizzazione di un team o di un atleta e maggiore visibilità mediatica
LIMITI: generalmente breve durata
Tipologie di sponsorizzazione
NUOVE FORME DI SPONSORIZZAZIONE
Virtual Advertising & Sport Videogame sponsorship
Arena Naming Rights
…
Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN ATLETA
Nell’ambito di questo contratto l’atleta viene in considerazione non più come componente della squadra, ma come singolo, specifico veicolo attraverso il quale viene diffuso il segno distintivo dello sponsor
LIMITI: Regolamenti federali, sponsorizzazioni di squadra
TENDENZE: Royalties, Marchi dedicati
SPONSORIZZAZIONE / TESTIMONIAL
Il diritto all’immagine si presenta con due contenuti correlati tra loro:
un contenuto positivo, consistente nel diritto della persona di mostrarsi agli altri se e quando vuole e per ciò stesso quando ha un interesse a farlo o comunque non ha interesse a non farlo;
un contenuto negativo, che consiste nel divieto per i terzi di divulgare l’immagine della persona se non nei casi previsti dalla legge.
Dal punto di vista normativo la materia è disciplinata dall’art. 10 del codice civile, che rinvia alle disposizioni della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941, artt. 96 e 97)
Il combinato disposto delle disposizioni si può riassumere nel seguente modo:
• il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso;
• a prescindere dal consenso della persona, la riproduzione del ritratto è possibile qualora sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio coperto dalla persona, oppure da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;
• anche nel caso in cui ricorra una delle cause di giustificazione alla riproduzione, esposizione o messa in commercio del ritratto, la divulgazione dell’immagine non deve avvenire con modalità tali da ledere l’onere, la reputazione o il decoro della persona ritratta.
Il consenso del soggetto interessato rende lecito l’uso pubblico della sua immagine
Il consenso tacito è ricavabile solo dall’esame della natura e delle caratteristiche della riproduzione, il che implica un’indagine caso per caso
Il consenso è efficace entro i limiti soggettivi, oggettivi, di tempo, di luogo, per lo scopo, secondo la forma e le modalità previste all’atto della sua espressione
La notorietà (art. 97 L.D.A.) è spesso invocata come causa giustificativa dell’utilizzazione dell’immagine degli sportivi professionisti.
Il diritto di immagine: orientamento
giurisprudenziale
L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di limitazioni legali al diritto del privato alla propria immagine, prevede che la divulgazione dell’immagine di una persona nota è consentita contro il consenso di questa, entro i seguenti limiti:
che non sia pregiudicata la sua dignità
che la divulgazione resti nell’ambito territoriale della persona nota
che la divulgazione non sia fatta a fine prevalente di lucro
che la notorietà della persona giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una completa informazione.
Lo sfruttamento commerciale dell’immagine
I casi di consenso prestato in modo gratuito si verificano generalmente quando si intende impiegare la riproduzione fotografica già realizzata e riproducente avvenimenti svoltisi in pubblico
L’autorizzazione prende il nome di liberatoria.
Si può parlare di contratto di utilizzazione dell’immagine come di quell’accordo, solitamente a titolo oneroso, attraverso il quale una persona acconsente a che la propria immagine sia utilizzata a scopi commerciali.
Diritti fotografici:
• Disciplina Legislativa
• Protezione utilizzazione economica
• Protezione diritto morale autore opera
• Immagine con marchi «sbagliati»
Titolarità diritti di immagine nel calcio:
Convenzione sulla pubblicità AIC-Leghe (I calciatori hanno il diritto di utilizzare liberamente la propria immagine purché non associata al club di appartenenza, di concludere contratti sulle scarpe da gioco e di partecipare agli utili che la società ricava dai contratti di pubblicità e sponsorizzazione. Riservata ad AIC la gestione economica di iniziative dirette alla realizzazione di album di figurine dei calciatori)
ACCCORDO COLLETTIVO GIOCATORI PROFESSIONISTI PALLACANESTRO
Art. 23. Contratti pubblicitari
23.1 La società ha diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori di tale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra, senza che a questo titolo l’atleta possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di alcun genere. La società non potrà richiedere all’atleta prestazioni pubblicitarie individuali diverse.
23.2 All’atleta è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti due essenziali condizioni: – i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega; - la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie “A”, o confondibili con essi, e comunque l’atleta non dovrà indossare l’uniforme di gioco della società.
23.3 Sono sempre salvi diversi accordi.
Il marchio sportivo
Definizione di marchio sportivo: la dottrina che si è occupata dello studio della natura del marchio delle società sportive, proprio a causa delle peculiarità che lo contraddistinguono, è solita definirlo con il termine di "marchietto“
Il marchio sportivo, rispetto a quelli tradizionali, si caratterizza per tre
fattori:
Loyalty - fedeltà
Longevity - longevità
marketing indiretto
CONTRATTO DI MERCHANDISING
ACCCORDO COLLETTIVO GIOCATORI PROFESSIONISTI PALLACANESTRO
Art. 23. Contratti pubblicitari
23.1 La società ha diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori di tale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra, senza che a questo titolo l’atleta possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di alcun genere. La società non potrà richiedere all’atleta prestazioni pubblicitarie individuali diverse.
23.2 All’atleta è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti due essenziali condizioni: – i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega; - la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie “A”, o confondibili con essi, e comunque l’atleta non dovrà indossare l’uniforme di gioco della società.
23.3 Sono sempre salvi diversi accordi.
MERCHANDISING E SPONSORIZZAZIONE
Merchandising
Il licenziatario versa una royalty al titolare del marchio per acquistare il diritto ad apporre l’effigie di quest’ultimo sui propri prodotti
Sponsorizzazione
L’azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura etc.)
Tendenza ad utilizzare contratti misti
MERCHANDISING E FRANCHISING
Il contratto di franchising è caratterizzato dall’esistenza di un contratto di licenza di marchio che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.
Contraffazione e “brand protection”
LA CONTRAFFAZIONE
Ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto attuato in modo sistematico e su ampia scala, sia sotto il profilo quantitativo sia geografico.
Art. 474 cod. pen. Conseguenze:
diminuzione di valore del brand
perdita di quote di mercato
maggiori spese di comunicazione
In italiano letteralmente “marketing d’imboscata” o meglio
“parassitario”: campagna promozionale realizzata da
un’azienda per legarsi ad un evento di rilievo, anche indirettamente, al fine di trarre un vantaggio economico dai benefici di attenzione che ricevono gli sponsor ufficiali senza pagarne i costi in termini di licensing fees.
Uso illegittimo di un marchio, generando confusione, errore o falsa associazione ad un determinato bene, società, brand o evento.
In Italia (e non solo) secondo la legislazione vigente le possibili tutele contro il fenomeno possono risultare deboli e poco efficaci. Una prima via possibile sarebbe affidarsi al codice della proprietà industriale a protezione del marchio.
Il limite della tutela predetta sta proprio nel fatto che la legge garantisce il carattere distintivo del marchio o del segno, non anche l’uso descrittivo del marchio altrui che quindi non lede il diritto di privativa.
All’ambusher che non utilizzi il marchio o il nome o ancora il segno distintivo di un evento sportivo, ma si limiti a richiamarlo sarà difficile contestare la violazione (ad es. basterebbe accostarsi all’evento facendo riferimento “agli Europei del 2017”).
L’art. 2598 cod. civ., con una previsione di carattere generale, sanziona le pratiche imprenditoriali contrarie ai principi di correttezza professionale.
Tale comportamento configura, però, un illecito civile dunque, non perseguibile ed arginabile attraverso l’intervento della forza pubblica, per procedere ad esempio ad un sequestro, ma tutelabile solo a seguito di contenzioso. Dunque, ottenendo anche un risarcimento del danno quando ormai la sponsorizzazione “putativa” parassitaria ha sortito i suoi effetti.
Inoltre l’ambusher fa leva, da un punto di vista del diritto sostanziale, sulla mancanza del c.d. “rapporto di concorrenzialità” tra lui e l’organizzatore dell’evento. Interessante al riguardo è l’ordinanza inibitoria (ord. 14 agosto 2003 Trib. di Milano) che ha ritenuto violato l’art. 2598 c.c., attraverso il collegamento parassitario alla notorietà ed alla reputazione della competizione sportiva (nel caso la U.E.F.A. Champions League), sorvolando sull’esistenza del rapporto di concorrenza.
Si potrebbe, poi, far ricorso anche al codice del consumo in riferimento alla pubblicità ingannevole, visto che le pratiche di sponsorizzazione parassitaria illudono fortemente i consumatori, in riferimento ai diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’operatore pubblicitario.
Tutti questi mezzi di tutela non sono però in grado di impaurire gli ambush marketers e comunque di prevenire gli effetti della sponsorizzazione da imboscata. In occasione dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi, infatti, gli organizzatori chiedono ai paesi ospitanti l’emanazione di una legislazione ad hoc, in modo da combattere la sponsorizzazione parassitaria con ogni mezzo possibile.
Legge 17 agosto 2005, n. 167 recante “Misure per la tutela del Simbolo Olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali Torino 2006” (sanzioni economiche di natura amministrativa di considerevole entità nonché la possibilità di procedere al sequestro del materiale e di oscurare i cartelloni)
Elementi essenziali del contratto
Accordo tra
le parti
Causa Oggetto Forma
Art. 1325 c.c.
I requisiti del contratto sono
(se prescritta a
pena di nullità)
Funzione economico sociale del contratto
No illecito (art. 1346) – es. normativa sui prodotti da fumo (Direttive98/43/CE,200 3/33/CE,Corte Giustizia CE, causaC-376/98)
PREMESSE
Motivi
e
presupposti.
Circostanze
esterne la cui presenza è necessaria al
momento della stipulazione.
Eventuale
(naming)
clausola
sospensiva
OBBLIGAZIONI SPONSOR
Trasferimento denaro o altri beni. Fornitore ufficiale/sponsor tecnico Obbligo di non interferenza
Clausole di valorizzazione Ulteriori servizi necessari
OBBLIGAZIONI SPONSEE
Obbligazione di mezzi
Obblighi di fare (apporre il marchio sul materiale utilizzato, partecipare a determinate manifestazioni etc.)
Rispetto della normativa sportiva Obblighi di pati (lasciar fare): consentire allo sponsor di utilizzare il nome o le
immagini dello sponsee, o ancora di
fregiarsi della sua qualifica di sponsor (licensing)
Obbligo di esclusiva
Eventuale obbligo reciproco di tutela dell’immagine
CLAUSOLE DI RECENTE PREVISIONE
Divulgazione notizia stipulazione nuovo contratto
Risoluzione del contratto in caso di minore esposizione mediatica
Sanzioni disciplinari/tributarie
Doping
Clausola risolutiva per comportamenti a sfondo razzista
Clausola relativa a comportamenti di fair play
SPONSORIZZAZIONE DEL CLUB
ACCORDI DEI SINGOLI ATLETI
| Riproduzioni di immagini collettive | |||
| Responsabilità per l’inadempimento | degli | ausiliari | (art. |
1228 C.C.)
Obbligo di dichiarazioni – divieto di manifestare gusti personali in contrasto
DURATA E RISOLUZIONE
Interferenza di immagine relativa (es. mancata realizzazione di determinati risultati)
Meccanismi risolutivi legati a condotte specifiche
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Attribuzione ad un collegio arbitrale del potere esclusivo di giudicare eventuali controversie che possano insorgere tra le parti
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
Il
mancato
raggiungimento
di
risultati sportivi non comporta
inadempimento, però bisogna tenere conto dei parametri ex artt. 1175 e 1375 c.c. – buona fede
(v. Cassaz. n. 12801/06)
VALUTAZIONE DEL DANNO
Difficoltà
economica
nella
del
valutazione
“ritorno
di
immagine” atteso dallo sponsor
CASI DI INADEMPIMENTO
Divulgazione notizia stipulazione nuovo contratto
Risoluzione del contratto in caso di minore esposizione mediatica
Sanzioni disciplinari/tributarie
Doping
Clausola risolutiva per comportamenti a sfondo razzista
Clausola relativa a comportamenti di fair play
SPONSEE
Per il soggetto sponsorizzato non vi sono particolari conseguenze fiscali o contabili: si tratterà sempre di un’entrata a carattere commerciale con conseguente trattamento ai fini IRES e IVA.
SPONSOR
Art.108 TUIR economicità e inerenza
Comma 8, art.90, L.289/2002
(dilettanti)
ART. 108 TUIR
Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi – Deducibilità integrale
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50 – Deducibilità secondo limiti percentuali in relazione ai ricavi e ad altri proventi
ART. 90, comma 8, L. 289/2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche … costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 90, comma 8, L. 289/2002
Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate de 23 giugno 2010 è stato
definitivamente chiarito che la previsione contenuta all’art. 90, comma
8 L. 289/2002, non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte in favore di ASD/SSD, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.
L’eccedenza sarà deducibile secondo le regole ordinarie:
1) i corrispettivi erogati devono necessariamente essere destinati alla
promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
IRES tassazione ordinaria quali proventi di natura commerciale (sia pubblicità sia sponsorizzazioni) – aliquota 24% periodo d’imposta 2017 salvo opzione regime forfetario ex L. 398/91 (coefficiente redditività 3%)
IVA per l’ente sportivo – fermo il requisito dell’abitualità – la sponsorizzazione (o contratto di pubblicità) configura “operazione imponibile” ex art. 4, comma 5, DPR 633/72 – Applicabilità aliquota ordinaria 22% e regime detrazione “Iva da Iva” ex art. 19 DPR 633/72 (contabilità ordinaria e semplificata)
Regime forfetario ex L. 398/91: no obblighi dichiarativi – versamento trimestrale – detrazione forfetaria Iva: 50% proventi pubblicità – 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica
Art. 90, comma 11 bis, L. 289/2002
Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato
Imposta sugli intrattenimenti e pubblicità
Art. 1, comma 128, L. 266/2005
La disposizione di cui al comma 11 bis dell’articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289 si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta di pubblicità…
Imposta sugli intrattenimenti e pubblicità
Nota MEF 3/04/2007
«L’esenzione in parola deve essere accordata anche nell’ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificatamente le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi ma soggetti terzi … Riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all’esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell’impianto sportivo, essendo ininfluente la loro eventuale visibilità anche all’esterno dell’impianto stesso».