COMUNE DI MISTERBIANCO
COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Art.1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni
Approvato con Deliberazione di C.C. n.65 del 24 settembre 2014 modificato con Deliberazione di C.C. n.14 del 29 marzo 2018
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Comune di Misterbianco
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. | 1 | Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione | pag. | 2 |
Art. | 2 | Presupposto impositivo | pag. | 2 |
Art. | 3 | Soggetto attivo | pag. | 2 |
Art. | 4 | Componenti del tributo | pag. | 2 |
TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 5 | Oggetto e ambito di applicazione | pag. | 3 |
Art. 6 | Presupposto impositivo | pag. | 3 |
Art. 7 | Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale | pag. | 3 |
Art. 8 | Soggetti passivi | pag. | 4 |
Art. 9 | Base imponibile dei fabbricati e dei terreni | pag. | 4 |
Art. 10 | Base imponibile delle aree fabbricabili | pag. | 4 |
Art. 11 | Base imponibile per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili | pag. | 4 |
Art. 12 | Riduzione per i terreni agricoli | pag. | 5 |
Art. 13 | Aliquote e detrazioni | pag. | 5 |
Art. 14 | Detrazione per l’abitazione principale | pag. | 5 |
Art. 15 | Fattispecie equiparate all’abitazione principale | pag. | 5 |
Art. 16 | Esenzioni | pag. | 5 |
Art. 17 | Quota statale del tributo | pag. | 6 |
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 18 | Oggetto e ambito di applicazione | pag. | 7 |
Art. 19 | Presupposto impositivo | pag. | 7 |
Art. 20 | Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani | pag. | 7 |
Art. 21 | Soggetti passivi | pag. | 7 |
Art. 22 | Locali e aree scoperte soggetti al tributo | pag. | 7 |
Art. 23 | Locali e aree scoperte non soggetti al tributo | pag. | 7 |
Art. 24 | Determinazione della superficie tassabile | pag. | 8 |
Art. 25 | Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani | pag. | 9 |
Art. 26 | Determinazione delle tariffe del tributo | pag. | 9 |
Art. 27 | Istituzioni scolastiche statali | pag. | 9 |
Art. 28 | Piano finanziario | pag. | 10 |
Art. 29 | Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche | pag. | 10 |
Art. 30 | Classificazione delle utenze non domestiche | pag. | 10 |
Art. 31 | Obbligazione tributaria | pag. | 11 |
Art. 32 | Mancato svolgimento del servizio | pag. | 11 |
Art. 33 | Zone non servite | pag. | 11 |
Art. 34 | Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche | pag. | 11 |
Art. 35 | Riduzione per le utenze non domestiche | pag. | 12 |
Art. 35 bis | Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche | pag. | 12 |
Art. 36 | Esenzioni | pag. | 12 |
Art. 37 | Tributo giornaliero | pag. | 13 |
Art. 38 | Tributo provinciale | pag. | 13 |
TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 39 | Oggetto e ambito di applicazione | pag. 14 |
Art. 40 | Presupposto impositivo | pag. 14 |
Art. 41 | Soggetti passivi | pag. 14 |
Art. 42 | Immobili soggetti al tributo | pag. 14 |
Art. 43 | Periodi di applicazione del tributo | pag. 15 |
Art. 44 | Determinazione della base imponibile | pag. 15 |
Art. 45 | Aliquote del tributo | pag. 15 |
Art. 46 | Esenzioni | pag. 15 |
Art. 47 | Servizi indivisibili e relativi costi | pag. 15 |
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 48 | Dichiarazione IUC | pag. 16 |
Art. 49 | Versamento, riscossione e importi minimi | pag. 17 |
Art. 50 | Rimborsi e compensazione | pag. 18 |
Art. 51 | Funzionario responsabile | pag. 19 |
Art. 52 | Verifiche ed accertamenti | pag. 19 |
Art. 53 | Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso | pag. 19 |
Art. 54 | Accertamento con adesione | pag. 20 |
Art. 55 | Riscossione coattiva | pag. 20 |
Art. 56 | Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni | pag. 20 |
Art. 57 | Trattamento dei dati personali | pag. 20 |
Art. 58 | Norma di rinvio | pag. 20 |
Art. 59 | Entrata in vigore e norme finali | pag. 20 |
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Comune di Misterbianco 1 di 20
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Misterbianco dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La IUC è risorsa comunale avente natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2 - Presupposto impositivo
1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Art. 3 - Soggetto attivo
1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Misterbianco, per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 4 - Componenti del tributo
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’art. 13, D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata, a sua volta:
⮚ nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, L. 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
⮚ nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
Titolo 2 - Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Art. 5 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano l’applicazione nel Comune di Misterbianco dell’Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22/12/2011, n. 214, e regolata dal medesimo art. 13, nonché dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e loro successive modifiche e integrazioni, quale componente patrimoniale della IUC.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, D.Lgs. 14/03/2011, n.23.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le preesistenti norme regolamentari IMU sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente titolo.
4. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 6 - Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
Art. 8 - Soggetti passivi
1. Sono soggetti passivi dell'IMU:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
1. L'IMU è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, L. 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Con propria deliberazione la Giunta Municipale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, quali valori di riferimento per il versamento dell'IMU, nonché al fine di limitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, X.Xxx. 22/01/2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lett. b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
sub 1) fabbricato non occupato da demolire;
sub 2) fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
sub 3) fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell’edificio preesistente. In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Art. 12 - Riduzione per i terreni agricoli
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Art. 13 - Aliquote e detrazioni
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e dell’art. 1, comma 380, lett. g), L. 24/12/2012,
n. 228, e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis,
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
Art. 14 - Detrazione per l'abitazione principale
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (euro duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214.
Art. 15 - Fattispecie equiparate all’abitazione principale
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Art. 16 - Esenzioni
1. Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d) e), f), h) e i), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Art. 17 - Quota statale del tributo
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), L. 24/12/2012, n. 228, il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011, n.23, e successive modificazioni.
4. Come previsto dall'art. 1, comma 380, lett. f), L. 24/12/2012, n. 228, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Titolo 3 - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Art. 18 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo, emanate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n.446, disciplinano l’applicazione nel Comune di Misterbianco della Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione dell’art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e loro successive modifiche e integrazioni, quale componente della IUC destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 19 - Presupposto impositivo
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 22 del presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Art. 20 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27/07/1984, sono contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 10/06/1998, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni nelle norme statali e regolamentari.
Art. 21 - Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui all'art. 22 del presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Art. 22 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
Art. 23 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l’attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
c) i locali e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, non detenuti o occupati in via esclusiva;
d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l’altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
i) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
j) le aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
k) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
l) le aree scoperte adibite a verde;
m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
n) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
i) sale operatorie;
ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Sono, invece, soggetti alla TARI, nell’ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
Art. 24 - Determinazione della superficie tassabile
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, di cui all’art. 14, D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, nonché ai fini della TIA1 - Tariffa d’Igiene Ambientale, di cui all'art.49, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, e della TIA2 - Tariffa Integrata Ambientale, di cui all'art.238, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all’interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'art. 25 del presente regolamento.
Art. 25 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L’esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1 e nell’ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta un abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfetaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L’esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 48, comma 3 del presente regolamento, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d’attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
Art. 26 - Determinazione delle tariffe del tributo
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 28.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
7. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
8. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Art. 27 - Istituzioni scolastiche statali
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis, D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/2008, n. 31.
Art. 28 - Piano finanziario
1. La determinazione delle tariffa della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente Ufficio comunale, ovvero dal soggetto che svolge il servizio stesso, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, e trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il piano finanziario comprende:
a. il programma degli investimenti necessari;
b. il piano finanziario degli investimenti;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a. il modello gestionale ed organizzativo;
b. i livelli di qualità del servizio;
c. la ricognizione degli impianti esistenti;
d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo della TARI rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
Art. 29 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento o, in mancanza, comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi; previa documentata istanza di parte, è possibile estendere il predetto beneficio anche all'interno del territorio regionale.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in un numero pari a 1.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l’occupante.
Art. 30 - Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato 1.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT con riferimento all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 31 - Obbligazione tributaria
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento.
Art. 32 - Mancato svolgimento del servizio
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.
2. Tale riduzione verrà corrisposta al contribuente nella bolletta dell’anno successivo all’evento, previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto per l’anno in cui lo stesso evento si è verificato.
Art. 33 - Zone non servite
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta “porta a porta”.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 100% della parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 48, comma 3 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
Art. 34 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
1. Ai sensi dall'art.1, comma 658, L. 27/12/2013, n. 147, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata nei centri di raccolta denominati “isole ecologiche”, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente. Un’apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell’ufficio comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti. In ogni caso, l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Le utenze domestiche che dispongono di un’area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l’anno successivo.
Art. 35 - Riduzione per le utenze non domestiche
1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo, mediante la stipula di contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.
2. Al fine di assicurare la copertura dei costi generali e comuni costituenti la parte fissa del tributo, posti a carico della generalità dei contribuenti, la detassazione di cui al precedente comma comporterà la riduzione della sola parte variabile della TARI, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero, nella misura massima del 100% della stessa parte variabile.
3. A tal proposito, entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (contratti, fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l’anno successivo.
Art.35 bis - Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche
1. Il tributo è ridotto del 20%, nella parte fissa e variabile della tariffa, per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che provvedono alla rimozione di tutte le slot-machine, videolottery, videopoker ed altri sistemi elettronici di gioco d'azzardo.
2. Il tributo è, altresì, ridotto del 10%, nella parte fissa e variabile della tariffa, nelle seguenti ipotesi:
a) utenze non domestiche classificate nelle categorie 7 (alberghi con ristorante), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, hamburgherie) che, con impianti dedicati, producano in sito acqua naturale e gasata;
b) utenze non domestiche classificate nelle categorie 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste) e 28 (ipermercati di generi misti) che installino distributori di detersivi alla spina.
3. Per la fruizione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, gli interessati dovranno presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di decadenza, apposita richiesta, corredata da idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. L’agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l’anno successivo.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune. Qualora gli stanziamenti non risultino sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l’ufficio provvederà alla rideterminazione delle riduzioni predette in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, dell’agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.
Art. 36 - Esenzioni
1. Con esclusivo riferimento alle utenze domestiche residenti, è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI, nei seguenti casi:
a) nuclei familiari che, versando in condizioni di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo i criteri stabiliti dall’art.4 del vigente regolamento comunale di assistenza economica, approvato con deliberazione consiliare n.62 del 01/06/1999, accedono all’assistenza economica continuativa, temporanea, straordinaria, integrativa, ed agli assegnatari di assegno civico di cui agli artt.8, 12, 14, 17 e 19 del predetto regolamento. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’elenco dei beneficiari relativo all’anno precedente, recante gli estremi del provvedimento di erogazione di assistenza economica, il tipo di assistenza erogata e la relativa durata. L’agevolazione opera per la durata di un anno, e non è soggetta a proroga, salvo il protrarsi delle condizioni di cui alla presente lettera. Per l’ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell’anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI, indirizzata al Servizio Tributi comunale.
b) ultra65enni unici occupanti, ed i nuclei familiari formati esclusivamente da ultra65enni, quando il nucleo familiare è in possesso di soli redditi di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall’INPS, comprensiva della maggiorazione sociale regolata dalle leggi vigenti a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l’unità abitativa occupata e l’eventuale pertinenza. Per l’ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l’anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell’anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L’agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.
c) nuclei familiari formati esclusivamente da ultra65enni, quando il nucleo familiare è in possesso di unico reddito da pensione, non superiore a quello percepito da un nucleo familiare composto da due persone, di cui al precedente punto b), a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l’unità abitativa occupata e l’eventuale pertinenza. Per l’ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l’anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell’anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L’agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.
"d) i nuclei familiari monoreddito, i cui intestatari versino nella condizione di "esodati", ai sensi della L. n.92/2012 (cd. legge Fornero). Per l’ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l’anno precedente, anche a mezzo autocertificazione, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell’anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L’agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera".
e) Nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà S.I.A. (Sistema Inclusione Attiva) o RE.I. (Reddito di Inclusione), approvate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la cui attestazione I.S.E.E., per l'anno di riferimento della TARI, sia pari a zero. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
2. L’agevolazione, di cui al presente articolo, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune. Qualora gli stanziamenti non risultino sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l’ufficio provvederà alla rideterminazione dell’agevolazione mediante riduzione proporzionale della quota di esenzione di cui al comma 1 in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, del’agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.
3. L'Amministrazione Comunale informa annualmente la cittadinanza dell'agevolazione di cui al presente articolo, pubblicando idoneo avviso sul sito web comunale e mediante affissione sugli impianti di proprietà comunale, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma.
Art. 37 - Tributo giornaliero
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Secondaria di cui all’art. 11, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 38 - Tributo provinciale
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
Titolo 4 - Disciplina del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI)
Art. 39 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo, emanate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplinano l’applicazione nel Comune di Misterbianco del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI), in attuazione dell’art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, e del D.P.R. 27/04/1999,
n. 158, e loro successive modifiche e integrazioni, quale componente della IUC destinata al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 40 - Presupposto impositivo
1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, siccome definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 47 del presente regolamento.
Art. 41 - Soggetti passivi
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 42 - Immobili soggetti al tributo
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 02/05/2014, n. 68.
Art. 43 - Periodi di applicazione del tributo
1. La TASI è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
Art. 44 - Determinazione della base imponibile
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui al titolo II del presente regolamento.
Art. 45 - Aliquote del tributo
1. L’aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, finanche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’art. 47 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.
5. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. 06/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, non può superare, in ogni caso, l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
Art. 46 - Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento della TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), D.Lgs. 30/12/1992,
n. 504; ai fini dell'applicazione della lett. i) della citata norma, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis, D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012, n. 27, e successive modificazioni.
Art. 47 - Servizi indivisibili e relativi costi
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sono determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, individuati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
3. La deliberazione sopra richiamata deve indicare la percentuale di copertura dei costi predetti assicurata dalla TASI.
4. Salvo diversa determinazione ai sensi del presente articolo, la TASI concorre, in ogni caso, alla copertura dei seguenti servizi indivisibili comunali:
⮚ servizi di polizia locale;
⮚ servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
⮚ servizi di illuminazione pubblica;
⮚ servizi di protezione civile;
⮚ servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente.
Titolo 5 - Disposizioni comuni
Art. 48 - Dichiarazione IUC
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC - componente patrimoniale (IMU) e servizi (TARI/TASI) - entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Il verificarsi del presupposto impositivo IMU, di cui all'art. 6 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IUC - componente patrimoniale/IMU, secondo quanto disciplinato dal presente comma:
2.1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23, ovvero l'apposito modello unico predisposto dal Comune.
2.2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2.3. L’obbligo dichiarativo ai fini IMU è soppresso, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a) atti i cui elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU, non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all’art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463 (MUI - Modello Unico Informatico);
b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui alla precedente lettera a);
c) agevolazioni/esenzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari IMU, che il contribuente intenda far valere.
2.4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
2.5. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo punto 2.6.
2.6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il verificarsi del presupposto impositivo TARI di cui all'art. 19 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IUC - componente servizi/TARI, secondo quanto disciplinato dal presente comma:
3.1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o delle aree tassabili.
3.2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3.3. Nei casi di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
3.4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
3.5. La dichiarazione, originaria e/o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
a) Utenze domestiche
⮚ generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
⮚ generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
⮚ dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
⮚ numero degli occupanti i locali;
⮚ generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
⮚ data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
⮚ sottoscrizione del dichiarante.
b) Utenze non domestiche
⮚ denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
⮚ generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
⮚ persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
⮚ dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
⮚ indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
⮚ data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
⮚ sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante.
3.6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3.7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento.
3.8. È fatto salvo l'effetto delle dichiarazioni presentate ai fini dei prelievi previgenti, come previsto dall'art. 24, comma 1, del presente regolamento.
4. Il verificarsi del presupposto impositivo TASI di cui all'art. 40 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IUC - componente servizi/TASI, secondo quanto disciplinato dal precedente comma 2, con riferimento all'IMU.
4.1. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti a TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal comma 1 del presente articolo.
5. La dichiarazione relativa alla IUC - componente patrimoniale (IMU) e/o componente servizi (TARI/TASI), come disciplinata dai commi precedenti, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
Art. 49 - Versamento, riscossione e importi minimi
1. I soggetti passivi effettuano i versamenti relativi alla IUC - componente patrimoniale (IMU) e servizi (TARI/TASI), secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Il verificarsi del presupposto impositivo IMU, di cui all'art. 6 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta, secondo quanto disciplinato dal presente comma:
2.1. L'IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2.2. Il versamento dell'IMU dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell’art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
2.3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
2.4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU esclusivamente mediante modello F24, di cui al precente punto 2.2), in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
2.5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU effettuati:
⮚ da un contitolare, anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
⮚ da un erede, per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della successione.
3. Il verificarsi del presupposto impositivo TARI di cui all'art. 19 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della tassa, secondo quanto disciplinato dal presente comma:
3.1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del modello F24 e del bollettino postale di cui al precedente comma 2, punto 2.2), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3.2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3.3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 26 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell’anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.
3.4. La Giunta Comunale può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con deliberazione da pubblicare, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
3.5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3.6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19, D.Lgs. 30/12/1992,
n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per tale attività di riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
3.7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come disciplinato al successivo art. 52, con l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all'art. 53 del presente regolamento.
3.8. Il Comune può, in deroga all'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214.
4. Il verificarsi del presupposto impositivo TASI di cui all'art. 40 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della tassa, secondo quanto disciplinato dal presente comma:
4.1. La TASI è versata direttamente al Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, mediante utilizzo del modello F24 e del bollettino postale di cui al precedente comma 2, punto 2.2), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4.2. la TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo punto.
4.3. Il soggetto passivo effettua il versamento della TASI complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Il pagamento di ciascuna delle singole componenti IUC - patrimoniale (IMU) e servizi (TARI/TASI) - deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. I versamenti di ciascuna delle singole componenti IUC - patrimoniale (IMU) e servizi (TARI/TASI) - non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 5,00 (euro cinque/00).
Art. 50 - Rimborsi e compensazione
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui all'art.49, comma 6 del presente regolamento.
5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione delle somme a credito riferite alle singole componenti della IUC, non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima componente in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna componente della IUC e per ogni annualità d’imposta.
Art. 51 - Funzionario Responsabile
1. A norma dell’art. 1, comma 692, L. 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale.
Art. 52 - Verifiche ed accertamenti
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
⮚ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
⮚ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
⮚ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell’ente), dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
b) del proprio personale dipendente;
c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
⮚ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, L. 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006,
n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 49 del presente regolamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
Art. 53 - Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, di cui all’art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente prevista dall’art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 52, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 700, L. 27/12/2013, n. 147, si prevede la seguente circostanza attenuante della sanzione, ad integrazione della disciplina del ravvedimento operoso:
5.1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza:
⮚ ad un quinto, se le omissioni o gli errori vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività accertativa ai fini IUC, prevista dalle vigenti norme statali e regolamentari.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 del presente regolamento.
Art. 54 - Accertamento con adesione
1. Ai sensi dell’art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.
Art. 55 - Riscossione coattiva
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, di cui all'art. 52 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 163, L. 27/12/2006, n. 296.
Art. 56 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento cui al precedente art. 52, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili anche ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali.
2. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo dilazionato/rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 55.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 4, del presente regolamento.
4. In casi eccezionali e documentati, è possibile estendere il beneficio di cui ai commi precedenti ai pagamenti ordinari del tributo.
Art. 57 - Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Art. 58 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’IMU, dalla TARI, e della TASI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
Art. 59 - Entrata in vigore e norme finali
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704,
L. 27/12/2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214. Resta ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.
Allegato 1 - Elenco Categorie Utenze Non Domestiche
Categoria Descrizione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Comune di Misterbianco all.1